Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4769/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4769/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/12/2024
TRA
, c.f.: , in proprio e Parte_1 C.F._1 quale genitrice dei minori e , nonché i sigg.ri Persona_1 Persona_2
, e , elett.te dom.ti Persona_1 Parte_2 Parte_3
alla VIALE UGO LA MALFA 135 71017 TORREMAGGIORE presso lo studio dell'Avv. MARINELLI LUIGI, c.f.: , dal quale C.F._2
sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
- ATTORI
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Controparte_1
RAPPRESNETANTE PRO TEMPORE, c.f.: , elett.te dom.to P.IVA_1
alla CORSO ROMA 10, , presso lo studio dell'Avv. MARI MARIA CP_1
LAURA, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in C.F._3
virtù di procura in atti
- CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Si da atto che la presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt.
132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l.
69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Parte attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità in ordine ai fatti di causa in capo alla convenuta con conseguente richieste plurime di risarcimento danni. Specificamente, parte attrice ha concluso chiedendo: “ 1) accertare e dichiarare per tutti i fatti narrati in premessa la responsabilità della in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore per il decesso del sig. occorso in data 4.12.2019; 2) Persona_3
accertare e dichiarare che agli attori spetta il risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita parentale, comprensivi dei danni morali, subiti a seguito della morte del congiunto quantificati complessivamente in €
1.608.298,80 o in quell'altra maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, così specificatamente indicati: alla sig.ra , Parte_1 moglie, la somma di € 294.201,00; ai figli minori e Persona_1 Per_2
rispettivamente, ad ognuno, la somma di € 294.201,00; al padre del
[...] defunto, , la somma di € 274.587,60; alla madre, sig.ra Persona_1
, la somma di € 284.394,30; alla sorella, Parte_2 Pt_3
la somma di € 166.713,90; 2) conseguentemente condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 pagare in favore degli attori la predetta somma di risarcimento di €
1.608.298,80, come innanzi specificata, o la maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
3) accertare che i danni patrimoniali subiti dagli attori per le spese funerarie ammontano ad € 2.000,00 e pertanto condannare la convenuta , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della predetta somma di € 2.000,00 o in quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, in favore degli stessi, 4) accertare che il danno materiale subito
- 2 -
dall'attore proprietario dell'autovettura Citroen CA tg CZ 482 Persona_1
RJ è pari ad € 3.000,00, come indicato in premessa, e quindi condannare la stessa in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a pagare in favore di questi detta somma di € 3.000,00 quell'altra maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
5)condannare la convenuta in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese ed onorari di causa.”.
Parte convenuta si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda all'uopo contestando in fatto ed in diritto le pretese di controparte. In rito, è stata eccepita la nullità della domanda per totale genericità dell'azione e poi il rigetto nel merito.
In rito, va disattesa la sollevata eccezione di nullità della citazione essendo gli elementi costitutivi del petitum e della causa petendi presenti e delineati nell'atto introduttivo, rendendo di tal guisa possibile altresì
l'esercizio pieno del diritto di difesa, che risulta difatti essere stato compiutamente esercitato. In sostanza, le carenze evidenziate da parte convenuta possono al più avere un rilievo nel merito della controversia, ove non risulti sufficientemente assolto l'onere di allegazione incombente sulla parte ai fini dell'accoglimento delle relative pretese, ma non possono condurre ad una declaratoria di nullità della citazione, la cui eccezione in questa sede va disattesa per le ragioni esposte.
Sempre in rito, va poi disattesa la sollecitata CTU dinamico- ricostruttiva del sinistro. Difatti, la CTU quale strumento a disposizione del
Giudice non costituisce un mezzo di prova sostitutivo dell'onere incombente sulla parte di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie invocata. Difatti, la nomina dell'ausiliario può essere disposta solo ove sussistano le allegazioni e fonti di prova in base alle quali poter elaborare un incarico rispetto a questioni eminentemente tecniche, ma in ordine alle quali il dato fattuale risulta aver già fatto ingresso nel giudizio sia in punto di
- 3 -
allegazione che di prova sulla base del principio dispositivo. Per le ragioni di merito che si vanno ad esporre emerge come la sollecitata CTU dinamico- ricostruttiva del sinistro appaia esplorativa oltreché superflua ai fini della decisione, dovendosi sul punto confermare il provvedimento istruttorio già assunto.
Nel merito il richiesto accertamento della responsabilità della convenuta in ordine ai fatti causa risulta infondato con conseguente rigetto di tutte le domande formulate nel presente giudizio.
Parte attrice agisce in giudizio nei confronti della provincia deducendo che il giorno 4.12.2019, alle ore 11:30 circa, sulla S.P. 142 (ex S.S.16 ter) al
Km 42 + 800, il sig. , nel mentre era alla guida Persona_3 dell'autovettura Citroen C4 tg CZ 482 RJ, di proprietà del padre, sig. Per_1
usciva fuori strada ed andava a schiantarsi contro un albero presente a
[...]
ridosso del margine della carreggiata;
che a causa del terribile impatto, che riduceva l'autoveicolo ad un rottame, il sig. , di anni 44, Persona_3
decedeva sul colpo;
che l'albero contro il quale andava a schiantarsi l'autovettura Citroen C4, oltre a non essere in alcun modo presegnalato da idonea segnaletica verticale, era isolato, non protetto da barriera di guardrail o dispositivo similare, era posto all'interno della banchina stradale e pertanto nelle strette adiacenze della sede stradale asfaltata ed era allocato al centro di una cunetta di forma trapezoidale occultata dalla presenza di fogliame secco che la riempiva completamente;
che, nel caso di specie, quindi, sarebbe ravvisabile la responsabilità della per il decesso del sig. CP_1 CP_1
in quanto l'albero contro cui andava a schiantarsi la Citroen Persona_3
C4 non era posizionato alla distanza prevista dall'art. 16 del C.d.S. (all. 12) e dall'art. 26, comma 6, del Regolamento di attuazione del C.d.S. (all. 13); infine, che la stessa , lasciando l'albero a ridosso del ciglio della CP_1
carreggiata, disattendeva a tutta la normativa prevista per la sicurezza della strada ed, in particolare, alle disposizioni indicate dalla Circolare sulla
Sicurezza Stradale n. 8321 del 11.08.1966 del Ministero dei Lavori Pubblici
- 4 -
indirizzata a tutte le Prefetture e a tutte le Province, con la quale si sollecitava il “taglio” delle alberature di non particolare pregio presenti ai lati delle strade
(all. 14).
A fronte di tanto va rilevato come venga, quindi, invocata una responsabilità da cosa in custodia ex art 2051 c.c. Sul punto, appare dirimente rilevare quanto in giurisprudenza pacificamente affermato al fine di dirimere casi concreti come quello di specie: Cassazione civile sez. III, 04/11/2003,
n.16527 “Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
(Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. aveva escluso la responsabilità di un in relazione al danno riportato da una persona CP_2
che aveva urtato contro un ramo di un albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità); Corte appello Roma Sez. spec. Impresa,
04/10/2023, n.6329 “Nell'ipotesi in cui il danno non discenda da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato deve provare il nesso causale tra l'evento dannoso
e il bene in custodia attraverso la dimostrazione dell'effettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.”; Tribunale Alessandria sez. I, 27/09/2023, n.800
“Posto che l'art. 2051 c.c. prevede una responsabilità di natura oggettiva a carico del custode della cosa per il danno da questa cagionato, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode è necessario che il danno sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa avere una qualche rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento
- 5 -
dannoso.”; Tribunale Napoli Nord sez. II, 21/03/2023, n.1160: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., qualora il danno non sia stato causato da un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma si sia prodotto dalla combinazione della cosa con l'agire umano, per la prova del nesso causale tra "res" e danno bisogna dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno: in sostanza il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in cui una cosa di per sé inerte intanto può ritenersi pericolosa, in quanto abbia determini un alto rischio di danno nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.”; Cassazione civile sez. III, 16/05/2022, n.15608: “È onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (nella specie, era stata accertata la condotta colposa della vittima, la quale, guidando oltre i limiti di velocità, senza indossare la cintura di sicurezza, una macchina con pneumatici non a norma ed usurati, aveva perso il controllo del mezzo in un tratto di strada rettilineo,
e quindi privo di particolare pericolosità, finendo violentemente contro il guard-rail della carreggiata opposto)”.
Orbene, il sinistro oggetto di causa risulta avvenuto in pieno giorno ovvero alle 11:30 del mattino, orario nel quale la visibilità è ottimale;
si realizzava attraverso lo scontro con una cosa inerte, l'albero, evidentemente
- 6 -
ben visibile (cfr. documentazione fotografica in atti) e priva di una intrinseca pericolosità; l'albero, tra l'altro, non risulta affatto integrare – alla luce delle stesse allegazioni della parte attrice – gli estremi di un'insidia o di un trabocchetto e risulta collocato evidentemente al di fuori del percorso stradale per cui è causa, tra l'altro, ben noto all'avventore protagonista del sinistro.
Risulta evidente come l'albero, contro il quale il soggetto alla guida dell'autoveicolo è andato ad impattare, abbia costituito una mera occasione e non la causa del danno evento ed a fronte del quale né l'albero né la cunetta risultano essere state ragionevolmente invocate da parte attrice come insidia o trabocchetto. In sostanza, l'albero era ben visibile ed era fuori dal percorso stradale – sebbene in prossimità dello stesso – e non risultano ragioni valide, già solo considerando le svolte allegazioni, per ritenere non operante l'autoresponsabilità – evidente – del conducente che avrebbe dovuto evitare l'ostacolo, ben visibile e collocato fuori dal percorso stradale. La perizia di parte attrice di cui all'allegato 3 contiene anche le foto dell'albero in questione posto al di fuori del percorso stradale rettilineo dal quale il conducente risulta quindi deliberatamente fuoriuscito per scontrarsi poi con il tronco, ben visibile già in lontananza, dell'albero in questione. In conclusione, la visibilità e prevedibilità dello stato dei luoghi era totale, sia sotto il profilo della luminosità diurna, sia alla luce dell'atteggiarsi rettilineo del percorso (che consentiva la visione dell'albero già a grande distanza), sia, infine, sotto il profilo dell'assenza evidente e nota di guard rail, tutte circostanze che avrebbero dovuto indurre il conducente a tenere una condotta di guida prudente. In conclusione, l'albero, posto al di fuori della strada, non costituiva di per sé né un pericolo né un pericolo occulto né un elemento della strada, ma è stata l'interazione con la condotta di guida dell'avventore – il quale in pieno giorno è fuoriuscito dalla sede stradale rettilinea per andarsi di fatto a schiantare contro il fusto – ad attribuire all'albero l'elemento di occasionalità, ma non di causalità, rispetto al danno evento occorso. Quest'ultimo, alla luce dei dati di fatto allegati, risulta essere stato causato esclusivamente dal
- 7 -
conducente del veicolo in questione ed in assenza di elementi autonomi di pericolo, di inganno, di distrazione o comunque tutto quanto risulta idoneo a precostituire un'insidia o un trabocchetto, in-integrabili in una situazione di tale evidenza (come quella del caso di specie), dovendosi considerare quindi il danno evento come autonomamente nonché integralmente auto-innescato dall'avventore, vittima del sinistro.
A fortiori della valutazione operata dal Tribunale militano le argomentazioni del convenuto che si ritiene di dover condividere e richiamare: "Come già ampiamente argomentato nella comparsa di costituzione e risposta di questa difesa, dalla descrizione di parte attrice relativa alla dinamica dell'evento, nonché dalla relazione a firma del
Dirigente del Settore Viabilità dell'epoca (ora in quiescenza), redatta a seguito di sopralluogo dal dipendente Geometra si Persona_4
evincono chiaramente i caratteri che costituiscono il fulcro della condotta imprudente tenuta dal signor tale da essere la medesima l'esclusiva Per_1 causa del verificarsi dell'evento. Segnatamente, nel caso de quo, si discute di un danno la cui causazione non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, essendo la stessa statica e inerte. Il quid pluris è senza dubbio dettato dall'agire umano del de cuius che, nello specifico, ha evidentemente assunto un atteggiamento disattento, imprudente e soprattutto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 141 del
C.d.S. Si precisa, inoltre, che il risiedeva in San Paolo di Civitate e Per_1
sicuramente percorreva più volte il tratto San Paolo di Civitate - San Severo della S.P. 142 e, dunque, sicuramente era a conoscenza dello stato dei luoghi
e della presenza ai margini della carreggiata stradale di alberi di alto fusto perfettamente visibili a lunga distanza (si ricorda che il sinistro è avvenuto in pieno giorno e in un tratto rettilineo)".
In sostanza, non si comprende come la fuoriuscita dalla strada di percorrenza possa essere imputabile causalmente alla provincia di , CP_1
dovendosi – in mancanza di valide allegazioni – escludere una responsabilità
- 8 -
in capo alla convenuta per il solo fatto che vi fosse un albero al di fuori della strada e contro il quale l'auto in questione, fuoriuscendo autonomamente dal rettilineo stradale, sarebbe andata ad impattare. Infatti, la mera circostanza che l'albero fosse sul ciglio della strada, quale cosa inerte, non può di per sé determinare una responsabilità causalmente connessa all'exitus del conducente, il quale con la proprio condotta è deliberatamente uscito fuoristrada, di fatto schiantandosi contro l'albero ben visibile già a molta distanza di percorrenza della strada, a lui ben nota in quanto da sempre residente nelle immediate vicinanze ed a nulla rilevando, quindi, neppure la contestata omessa segnalazione dello stesso. Difatti, le circostanze che la strada fosse a lui ben nota e che l'albero – tra l'altro posto al di fuori del percorso stradale – fosse ben visibile elide qualsivoglia rilevanza causale anche alla rimostranza, mossa da parte attrice, relativa al fatto che lo stesso non fosse segnalato. Lo stesso vale per la cunetta nella quale l'albero insisteva, anch'essa posta al di fuori del percorso asfaltato della strada rettilinea, ben nota all'avventore.
In conclusione, occorre dichiarare infondata la richiesta attribuzione di responsabilità in ordine ai fatti di causa in capo alla convenuta, non CP_1
risultando nel caso di specie assolti gli oneri di allegazione in ordine ad un'insidia o trabocchetto insistenti sulla strada, in ordine alla quale la cunetta e l'albero, tra l'altro ben visibili ed evitabili, risultano estranei, risultando al di fuori del percorso di viabilità in questione ed essendone il conducente autonomamente fuoriuscito. Difatti, la cunetta di cui parla l'attore è già fuori dalla sede stradale e, quindi, il fatto che l'avventore ci sia autonomamente finito dentro e sia poi stato asseritamente obbligato ad impattare nell'albero non può essere frutto di una responsabilità da addebitare alla convenuta. In sostanza, il sol fatto che il conducente, autonomamente, sia uscito dalla rettilinea sede stradale – in assenza di un'insidia o di un trabocchetto insistente sulla stessa – esclude qualsiasi nesso eziologico tra l'albero ed il danno evento, potendosi rinvenire la causa esclusiva dell'interazione
- 9 -
pericolosa tra automobilista e cunetta/albero – mere occasioni – nella sua negligente e disattenta condotta di guida che lo hanno condotto fuori strada.
Alla luce di tanto e del conseguente principio di autoresponsabilità del conducente da applicarsi al caso concreto - emerso dalla stessa prospettazione fattuale fornita dalla parte attrice nonché della documentazione già fornita da ambo le parti ed acquisita agli atti del giudizio - tutte le richieste formulate da parte attrice risultano infondate e vanno rigettate, così come le sollecitate richieste di prova ritenute per le ragioni esposte superflue ai fini del decidere, alla luce delle stesse allegazioni di parte, ed esplorative.
Il Tribunale ritiene che, sebbene sia stato applicato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, alla luce degli ondivaghi orientamenti in ordine alla responsabilità da cosa in custodia ed alla luce del continuo overrulling nella materia sussistano eccezionali ragioni per ritenere integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Contenzioso - PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) rigetta integralmente le domande formulate da parte attrice;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Foggia, il 27/12/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
- 10 -