TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 23/03/2026, n. 5338
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 213, comma 10, d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza dei presupposti di fatto. Illogicità ed irragionevolezza.

    L'ANAC ha agito nei limiti del suo potere di iscrizione nel casellario, che non richiede un accertamento esaustivo delle responsabilità, ma solo la verifica della non manifesta infondatezza della segnalazione. L'istruttoria dell'ANAC è stata coerente con le coordinate ermeneutiche applicabili, e le contestazioni della ricorrente richiedono un approfondimento demandato al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art 17 del regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

    Il termine di 180 giorni decorre dalla comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'ANAC, non dalla segnalazione della stazione appaltante. Pertanto, il procedimento si è concluso entro il termine previsto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 23/03/2026, n. 5338
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5338
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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