Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 23/03/2026, n. 5338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5338 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13854/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13854 del 2025, proposto da
Società “AR PA S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9107015286, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Acquaviva Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Limatola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sauchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 9 ottobre 2025, notificato in pari data, fascicolo ANAC USAN/1628/2025 sd, con cui è stata iscritta, con pubblicazione a far data dal 10 ottobre 2025, annotazione a carico della società ricorrente nell'area B del casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici di lavori, servizi, e forniture, secondo quanto stabilito dal regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la notizia segnalata dalla stazione appaltante, Comune di Limatola (BN), ovvero per la risoluzione contrattuale dell'affidamento avente ad oggetto il “completamento e adeguamento dell'impianto sportivo di Limatola, con la costruzione di un campo polifunzionale coperto - C.I.G. 9107015286” nei confronti dell'operatore economico (O.E.) AR PA S.r.l. - C.F. 03803270614 per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;
b) per quanto occorra, della nota prot. ANAC n. 79107 del 26 maggio 2025 di avvio del procedimento di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016;
c) per quanto occorra, della nota prot. ANAC n. 0048332 del 27 marzo 2025 con cui il Comune di Limatola ha segnalato di aver disposto, con determinazione del Responsabile del Settore area tecnica n. 145 del 24 marzo 2025 (Sett. n. 36), la risoluzione del contratto d'appalto rep. n. 2 del 15 settembre 2023, stipulato con l'operatore economico ARPE APPALTI S.r.l. - C.F. 03803270614, avente ad oggetto i "Lavori di completamento e adeguamento dell'impianto sportivo di Limatola, con la costruzione di un campo polifunzionale coperto" - CIG 9107015286, per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016;
d) per quanto occorra, se ed in quanto lesive, delle controdeduzioni della stazione appaltante (S.A.) acquisite al protocollo ANAC con note n. 97270 del 3 luglio 2025 e n. 122060 del 12 settembre 2025;
e) di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali, eventualmente esistenti, non conosciuti dalla ricorrente, se ed in quanto lesivi per i suoi interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e del Comune di Limatola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. RI GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La AR PA S.r.l. (di seguito anche solo “ricorrente” o “impresa”) ha stipulato, in qualità di mandataria del R.T.I. con Gr.An.AR S.r.l. (mandante), in data 15 settembre 2023 con il Comune di Limatola (Bn) il contratto per l’esecuzione dei lavori di completamento e adeguamento dell'impianto sportivo, con la costruzione di un campo polifunzionale coperto - CUP: F28B18000110005 CIG: 9107015286, allo stesso aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 588 del 28 dicembre 2022.
Sul presupposto, tuttavia, che il contraente fosse incorso, nonostante due verbali di sospensione e altrettanti di ripresa dei lavori e la rinegoziazione del termine di ultimazione dei lavori (da ultimo fissato al 24 dicembre 2024), in numerosi inadempimenti, tra i quali l’inottemperanza all’ordine di servizio n. 1 del 6 settembre 2024 e i ritardi nella produzione delle strutture metalliche (alla verifica della quale l’impresa si era inizialmente sottratta e, poi, risultata, all’esito di un riscontro diretto del produttore, ferma), e, quindi, che – come si legge nella determina di risoluzione contrattuale n. 36 del 24 marzo 2025 depositata in atti – «l’Appaltatore avesse sospeso unilateralmente a partire dal 14/10/2024, ritardato notevolmente l’avanzamento dei lavori senza motivi nel periodo dal 10/09/2024 al 14/10/2024, disatteso il cronoprogramma lavori che entro il 20/10/2024 prevedeva sia la fornitura che la posa in opera della copertura metallica e del sovrastante telo, reso impossibile il completamento dei lavori nei termini stabiliti, ed infine impedito la verifica in officina delle partite contabili inserite nel SAL n. 1 a piè d’opera (All. 8)» , la stazione appaltante con nota n. 13528 del 20 novembre 2024 ha comunicato al R.T.I. l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto; all’esito del contraddittorio, in occasione del quale – sempre secondo quanto si legge nel citato provvedimento – la mandante «si dichiarava esente da responsabilità per effetto dell’art. 48, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto le opere di sua competenza (impianti) potevano essere realizzate solo dopo che la ditta mandataria capogruppo avesse completato le opere edili di sua competenza» mentre l’impresa mandataria eccepiva il mancato pagamento del 1° SAL (dovuto, invece, secondo il committente proprio all’impossibilità di verificare la produzione delle strutture metalliche e, comunque, al «mancato raggiungimento dell'importo minimo stabilito per il pagamento delle rate di acconto» ), il committente ha dichiarato la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con nota n. 48332 del 27 marzo 2025 ha segnalato la vicenda all’A.n.a.c., ai fini dell’inserimento della notizia nel casellario informatico dei contratti pubblici.
1.1. L’Autorità ha, quindi, comunicato in data 26 maggio 2025 l’avvio del procedimento di annotazione e con delibera del 9 ottobre 2025, ritenendo che le contestazioni nei confronti dell’impresa fossero supportate «da una pluralità di atti formali» e che, pertanto, la segnalazione fosse non manifestamente infondata, ha disposto la pubblicazione nel casellario, a partire dal giorno successivo, di un testo contenente una sintesi delle contrapposte tesi delle parti e riferimenti alla pendenza del giudizio civile dinanzi al Tribunale di Benevento promosso dall’impresa per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di risoluzione, il pagamento delle somme dovute e il risarcimento dei danni subiti.
2. Con ricorso notificato in data 7 novembre 2025 e depositato in data 12 novembre 2025, AR PA ha chiesto a questo T.a.r. l’annullamento del provvedimento di annotazione dell’A.n.a.c. sulla base dei due motivi in diritto di seguito sinteticamente riportati.
2.1. Con il primo, la ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 213, comma 10, d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza dei presupposti di fatto. Illogicità ed irragionevolezza».
La decisione assunta dall’A.n.a.c. sarebbe, infatti, frutto di un’istruttoria carente, perché non avrebbe tenuto conto delle responsabilità della stazione appaltante nei ritardi, invero imputabili alle sospensioni dei lavori unilateralmente disposte dalla stessa, alla mancata applicazione nel 1° SAL dell’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, pari a circa € 60.000,00, nonostante «i prezzi e le condizioni di fornitura dei materiali, nonché i costi della manodopera, ave [ssero] subito un imprevisto stravolgimento rispetto al periodo in cui è stata indetta la gara d’appalto (febbraio 2022)» , al mancato pagamento del 1° SAL, alla mancata autorizzazione del subappalto chiesto in data 20 settembre 2024, alle “numerose” modifiche e varianti ai lavori disposte dal committente e all’irregolarità contributiva del Comune di Limatola, ostativa all’ottenimento dei ratei di finanziamento.
2.2. Con il secondo motivo, AR PA denuncia, invece, la «violazione e falsa applicazione dell’art 17 del regolamento Anac per la gestione del casellario informatico. Eccesso di potere per difetto di istruttoria».
L’annotazione, deliberata in data 9 ottobre 2025, sarebbe stata disposta oltre il termine di 180 giorni dalla segnalazione effettuata il 27 marzo 2025 previsto dalla richiamata disposizione, più volte riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa come perentorio e mai sospeso con comunicazione espressa dall’Autorità.
3. L’A.n.a.c. si è costituita il 19 novembre 2025, il Comune di Limatola il 2 gennaio 2026.
4. L’A.n.a.c. ha depositato memoria in data 19 gennaio 2026, con la quale ha difeso la legittimità del provvedimento, evidenziando l’accuratezza dell’istruttoria svolta, in seno alla quale ha accertato «la piena regolarità del contraddittorio instaurato in sede di risoluzione contrattuale tra O.e. e S.A.» , la finalità di pubblicità-notizia del casellario, la coerenza degli accertamenti eseguiti con il proprio ruolo nella gestione dello stesso, anche per come definito dalla giurisprudenza amministrativa, l’alleggerimento dell’obbligo di motivazione in caso di annotazione di risoluzioni contrattuali (che, di recente, Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2025, n. 7030, ha limitato alla sola «veridicità dei fatti» ) e l’avvenuto assolvimento di quell’“onere di completezza espositiva” che la stessa giurisprudenza le impone di assicurare nella redazione del testo dell’annotazione; ha eccepito, altresì, l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, avendo concluso il procedimento in anticipo rispetto alla scadenza del termine di 180 giorni (coincidente con il 22 novembre 2025).
5. Il Comune di Limatola ha depositato memoria in data 22 gennaio 2026, con la quale ha richiamato gli inadempimenti in cui è incorsa l’impresa indicati nella relazione del direttore dei lavori del 18 novembre 2024, rivendicato la doverosità della segnalazione effettuata e l’utilità della notizia alla luce del comportamento “ostruzionistico” tenuto dall’impresa nel corso del rapporto contrattuale, nonché ricordato i limiti del sindacato sia dell’A.n.a.c. che del giudice amministrativo in subiecta materia.
6. AR PA ha replicato con memoria in data 2 febbraio 2026, con la quale ha insistito sui vizi dell’istruttoria dell’A.n.a.c., «non essendo indicato nel provvedimento finale come mai non fossero state prese in esame le deduzione difensive ovvero perché le stesse non erano tali per “superare” la contestazione mossa dal Comune di Limatola» , e richiamato, per il resto, le argomentazioni già contenute nei precedenti scritti difensivi.
7. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
8. Il ricorso è infondato e va respinto, per le seguenti ragioni.
9. Infondato è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, con il quale AR PA critica l’istruttoria dell’A.n.a.c. in quanto non idonea a intercettare le illegittimità dalle quali sarebbe inficiato il provvedimento di risoluzione contrattuale adottato dal Comune di Limatola.
9.1. Muovendo dal quadro normativo di riferimento occorre ricordare che l’art. 213, c. 10, del d.lgs. 50/2016 attribuisce all’A.n.a.c. il potere di disporre l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici, «contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80» , nonché quelle «ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso [e] della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c)…» . Il rimando «alle iscrizioni previste dall’articolo 80» consente, quindi, alle risoluzioni contrattuali contemplate dalla lett. c-ter della disposizione, siccome potenzialmente indicative di «significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione» , di fare ingresso nel casellario, perché ritenute utili dallo stesso legislatore.
La disciplina è, poi, integrata dal regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dall’A.n.a.c. con delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020, che, all’art. 8, c. 2, lett. b, inserisce le risoluzioni contrattuali tra «le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici» destinate alla pubblicazione e, all’art. 18, riserva – correttamente – l’archiviazione solo alle notizie manifestamente infondate e inconferenti.
Poiché la notizia di una risoluzione contrattuale è senz’altro utile, residua per l’A.n.a.c. solo il compito di escluderne la manifesta infondatezza, che – come questo T.a.r. ha più volte precisato – ricorre solo quando «sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante, come, ad esempio, nei casi in cui non sia stato rispettato il procedimento disciplinato dall’art. 108, co.3 e 4, del d.lgs. n. 50/2016 (oggi dall’art. 10 dell’allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023), nonché in presenza di prove pronte e liquide, idonee a dimostrare con immediatezza – tenuto conto dell’accertamento inevitabilmente sommario che l’Autorità può effettuare nella disamina delle contrapposte versioni dei fatti concernenti l’esecuzione di un contratto rappresentate dalle due parti in conflitto – che l’inadempimento non è imputabile all’operatore economico» (T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 11 marzo 2024, n. 4788) ovvero «…postula l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione…Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento» (T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 15 novembre 2025, n. 20424) .
I limiti al sindacato dell’A.n.a.c. sugli atti di risoluzione contrattuale discendono dal fatto che l’Autorità non riveste – nella gestione del casellario informatico dei contratti pubblici – un ruolo arbitrale, non essendo possibile affidarle «con la prospettazione di una versione dei fatti - o di un’interpretazione della disciplina normativa e negoziale che regola il rapporto contrattuale - diversa da quella fatta propria dal committente, il compito di accertare l’inesistenza o la non imputabilità dell’inadempimento, nella maggior parte dei casi definibile solo all’esito di complesse indagini istruttorie, dell’analisi di copiose produzioni documentali e di perizie tecniche, di competenza del giudice ordinario, a meno che [l’impresa] non dimostri, offrendo nitide prove o argomentazioni in tal senso, che l’amministrazione è incorsa in un utilizzo «abnorme», cioè manifestamente irragionevole o sproporzionato, del potere di risoluzione» (T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 12 marzo 2026, n. 4630; 4 marzo 2026, n. 4097; 10 marzo 2025, n. 5005).
9.2. Nella segnalazione effettuata dal Comune di Limatola nei confronti della ricorrente – e nel sottostante procedimento di contestazione degli inadempimenti – non si scorgono vizi manifesti o segni di un utilizzo abnorme dello strumento di risoluzione contrattuale.
Il fulcro intorno al quale ruota la controversia tra le parti sembra collocarsi nella mancata predisposizione delle strutture metalliche di copertura del campo non eseguite ma contabilizzate nel 1° SAL del 21 agosto 2024, alla verifica della quale l’impresa si è sottratta, fermando le lavorazioni in cantiere (come rilevato dalla stazione appaltante in data 14 ottobre 2024, cfr. nota del R.u.p. del 25 ottobre 2024, all. 4 alla determina di risoluzione) e riscontrando poi i solleciti della stazione appaltante con una richiesta di rinegoziazione dei prezzi (sempre del 25 ottobre 2024) che appare generica e di dubbia tempestività, sia perché fa riferimento ad una lievitazione dei prezzi rispetto a quelli del 2022 sui quali è stata tarata l’offerta ma non spiega perché in occasione della stipula del contratto in data 15 settembre 2023 l’impresa non abbia rappresentato alcunché sia perché l’istanza è successiva alle “pressioni” della stazione appaltante per verificare lo stato di avanzamento della produzione delle coperture metalliche e non è così possibile escluderne il carattere strumentale. La relazione del direttore dei lavori al R.u.p. del 15 novembre 2024 appare, poi, circostanziata e chiara nel ricostruire le mancanze dell’impresa, mentre le controdeduzioni del 30 novembre 2024 con le quali AR PA ha risposto alla comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione contengono una serie di doglianze sui tempi della procedura, in contrasto, ancora una volta, con la volontà negoziale manifestata con la stipula del contratto in data 15 settembre 2023, e su «numerose modifiche e varianti [disposte unilateralmente dal direttore dei lavori] , sia per far fronte ad eventi oggettivamente imprevisti e imprevedibili, sia per rimediare ad errori ed imprecisioni del progetto esecutivo posto a base di gara, manifestatesi in corso d’opera» , che, tuttavia, non risultano né puntualmente allegate né supportate da univoche evidenze documentali (non persuadendo la tesi che tale fattispecie sia integrata dalla sola sostituzione dei pali di fondazione con altri di diverso diametro riportata a pag. 8 dello stato di consistenza lavori).
9.3. Il medesimo quadro fattuale sopra delineato e il medesimo materiale documentale sono stati presentati dalle parti all’A.n.a.c., sicché non sono state riversate nel procedimento di annotazione prove inconfutabili di un abuso del potere di risoluzione contrattuale da parte del Comune di Limatola o di vistosi errori nel procedimento di risoluzione che deponessero per un’archiviazione della segnalazione.
L’istruttoria svolta dall’A.n.a.c. risulta coerente con le coordinate ermeneutiche alle quali deve attenersi nell’esercizio del potere di annotazione e, quindi, immune dalle critiche rivoltele dalla ricorrente. Spetterà, poi, al giudice ordinario addentrarsi nei meandri dei rapporti contrattuali tra le parti per stabilire se le eccezioni di inadempimento sollevate da AR PA siano assistite da valide ragioni.
10. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
10.1. L’art. 17 del regolamento approvato con delibera 861/2019 stabilisce che «Il dirigente entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l’applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all’art. 16, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario, la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento» .
Il dies a quo del termine per la conclusione del procedimento coincide, cioè, con la comunicazione di avvio da parte dell’A.n.a.c.
10.2. Erroneamente, allora, la ricorrente fa decorrere il termine dalla segnalazione della stazione appaltante e, quindi, dal 27 marzo 2025, dovendosi, invece, assumere come momento iniziale la data del 26 maggio 2025 nella quale l’A.n.a.c. ha inviato alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento. Così facendo il procedimento, che ha avuto il suo epilogo nella delibera di inserimento della notizia nel casellario del 9 ottobre 2025, risulta concluso ben prima che spirasse il termine di 180 giorni previsto dalla fonte regolamentare.
11. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
12. Le peculiarità della controversia militano per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA IB, Presidente
Caterina Lauro, Referendario
RI GN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GN | RA IB |
IL SEGRETARIO