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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/12/2024, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1421/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1421/2022 promossa da:
) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TIBERII PASQUALE giusta procura in atti;
opponente contro
) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. MAGLIULO TERESA giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione averso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 381/2022, emesso dall'intestato Tribunale, con il quale le si intimava il pagamento della complessiva somma di € 124.313,65, oltre agli interessi ex D.lgs n. 231/02 dalla data di esigibilità di ogni fattura insoluta sino al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 2.135,00 per compensi, maggiorati di IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Il provvedimento monitorio era fondato sulle fatture n. 67/2021 del 31.12.2021 di € 48.893,94 - per la quale risulterebbe un residuo di € 24.446,97 -; n. 03/22 del 31.01.2022 di € 64.446,02 e n. 07/22 del
28.02.2022 di € 36.429,66 emesse, per il pagamento dei lavori effettuati da in favore CP_2 dell'opponente, in forza del contratto di sub-appalto con il quale la subappaltava alla la CP_1 CP_2
realizzazione degli impianti meccanici, elettrici ed idraulici presso lo stabilimento Barilla in località
Muggia (MS).
pagina 1 di 8 A fondamento dell'opposizione la spiegava, infatti, di aver affidato in subappalto all'opposta CP_1 le lavorazioni commissionate dalla società ma che l'opera non era stata eseguita a regola CP_3
d'arte oltre ad essere stata consegnata in ritardo, con grave pregiudizio economico per la CP_1
Lamentava, in particolare, di essere dovuta intervenire più volte presso il cantiere, con le proprie maestranze, a causa dell'imperizia degli addetti della contestava l'illegittima sospensione dei CP_2
lavori da parte della comunicata con missiva del 29.4.2022; eccepiva l'esistenza dei seguenti vizi CP_2 dell'opera “1) Assenza di corretto ed opportuno fissaggio dei pannelli esterni, nello specifico pannelli commerciali avente altezza di 9,55 m non opportunamente fissati alla struttura di sostegno per mezzo di viti autoperforanti in prossimità dei richiami longitudinali;
2) I giunti in elevazione collegati per mezzo di bulloni, presentavano le seguenti criticità: a) Circa il 75% dei collegamenti bullonati non presentava opportuno serraggio, molti dei quali non avevano addirittura il dado ma solo la vite;
b) I serraggi, di tutti i collegamenti in elevazione avente bulloneria M12, erano tutti sbagliati. La coppia di serraggio prevista per tali bulloni era pari 70,8 Nm (con K=0,10) che in base alle normative vigenti è pari a 73 Nm, come da indicazioni redatte dal fornitore presenti su ogni scatola giunta in cantiere. Le coppie di serraggio risultavano essere comprese tra i 120Nm e i 160 Nm, cioè un 64 % e 120% in più di quello previsto, tale errata coppia di serraggio ha causato lo snervamento della bulloneria con conseguente sostituzione di tutti i bulloni istallati”. Contestava, poi, la mancata rimozione della pellicola protettiva sui pannelli già istallati e la mancata esecuzione delle opportune sigillature su gronde e canali dei cabinati motore e quadri, unitamente alla mancata sigillatura e tamponatura dei telai e delle porte, circostanze, anche queste, che avevano costretto le maestranze della società ad CP_1
intervenire. Eccepiva, infine, la mancata pulizia del cantiere.
Spiegava, inoltre, di aver affidato in subappalto alla ulteriori lavori – alla opponente già affidati CP_2
in appalto da - presso lo stabilimento farmaceutico Eli Lilly Italia S.p.A. di Sesto CP_4
Fiorentino ma che tali lavori erano rimasti sospesi in quanto gli operatori della ditta i erano CP_2
presentati in cantiere in evidente stato confusionale costringendo il responsabile dell'accesso al cantiere a disporre il loro allontanamento.
A fronte dei citati plurimi inadempimenti l'opponente sosteneva di aver subito numerosi ed ingenti danni sia per la necessità di assumere nuove maestranze e sostenere ulteriori spese al fine di portare a compimento i lavori alla stessa affidati e non eseguiti dalla sub appaltatrice sia per gli esborsi CP_2
sostenuti per pagare la penale per il ritardo applicata dalla committente, ritardo asseritamente imputabile esclusivamente alla sia per il danno all'immagine subito. CP_2
Concludeva, dunque, chiedendo “1) Nel merito: Dichiarare nullo/annullare e/o comunque revocare/dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 381/2022 opposto per mancanza dei requisiti di
pagina 2 di 8 cui all'art. 633 e seguenti c.p.c., giacché per i motivi indicati nel presente atto di opposizione il credito ingiunto è infondato in fatto ed in diritto e comunque il credito vantato non è esigibile;
Nel merito ed in via principale: 3) In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'odierna opponente, accertare e dichiarare che parte opposta attraverso il comportamento dalla stessa tenuto e descritto nell'atto di citazione, e segnatamente per non avere ultimato i lavori di posa in opera, per averli eseguiti in maniera errata e non conforme allo stato dell'arte richiesto, si sia resa gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti della società Di conseguenza Controparte_5
dichiarare risolto il contratto medesimo per grave inadempienza contrattuale di controparte e, per
l'effetto, condannare la società in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_2
risarcimento dei danni tutti arrecati e, precisamente: a) euro 62.500,00 quale penale applicata dalla società committente per il ritardo nella riconsegna die lavori commissionati, come Controparte_6 stabilito nell'Ordine d'acquisto n. 2100008217, revisione 1 del 24.02.2021 (sub Doc. 15) e come risultante dalla fattura n. 10001134 del 07.07.2022 (sub-Doc. 16); b) danno all'immagine arrecata alla società nei confronti delle società committenti e che si CP_5 Controparte_6 CP_4
quantifica nella somma prudenziale di euro 150.000,00 od in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
c) danno da extracosti che si quantifica nella somma complessiva di euro
39.279,11 rappresentata dagli emolumenti versati in favore degli operai che sono stati assunti per eseguire i lavori originariamente subappaltati a e non portati a termine o non Controparte_2 eseguiti a perfetta regola d'arte e che risultano dalle buste paga allegate sub Doc.
9-12. Con riserva di integrare e modificare l'importo richiesto all'esito della esatta quantificazione degli importi di cui sopra all'esito dell'istruttoria. 4) In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda creditoria ex adverso formulata, dichiarare comunque compensate le opposte pretese creditorie ai sensi dell'art. 1243 c.c., con condanna di par-te convenuta al pagamento della differenza comunque dovuta in termini di risarcimento del danno e/o con riduzione delle avverse pretese creditorie, in funzione di quelle eventualmente minori che saranno ritenute spettare alla società
In ogni caso: 5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la società opposta, affermando l'assoluta correttezza del proprio operato con conseguente infondatezza – in fatto ed in diritto – della spiegata opposizione e della domanda riconvenzionale avanzata in questa sede. Concludeva, dunque, chiedendo di “1) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n. 381/2022 emesso in data 06/07/2022 dott.Luigi Cirillo RG n. 1009/2022 e notificato in data 07/07/2022. 2) Rigettare
l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo N. 381/2022 del Tribunale di CP_5
Ascoli Piceno dott.Luigi Cirillo depositato il 06/07/3022 (n. 1009/2022 R.G.) e per essa la domanda
pagina 3 di 8 riconvenzionale e l'eccezione di compensazione come formulate. 3) Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. N. 381/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno dott.Luigi Cirillo depositato il
06/07/3022 (n. 1009/2022 R.G.). 4) In ogni caso, rigettata l'opposizione, accertare il diritto di credito della e condannare al pagamento dell'importo di di Euro 125.313,65 Parte_1 CP_5
oggetto del decreto ingiuntivo, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo, ferma restando l'espressa riserva della di autonoma Parte_2
azione per il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. 5)
Infine,condannare la al risarcimento del danno ex art. 96 cpc nella misura di Euro CP_5
800,00 per anno o frazione di anno che ecceda i sei mesi di durata del procedimento introdotto con
l'atto di opposizione considerando quale dies a quo la data di ricevimento della messa in mora
(07/06/2022) sino alla emissione della sentenza definitiva, o nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia. In ogni caso assolversi la da ogni domanda ex adverso formulata. Con Pt_1 CP_2
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre le spese della procedura monitoria liquidate in Euro 2135,00 per compensi ed Euro 406,50 per spese,oltre il 15% per spese generali iva e cpa in favore del procuratore anticipatario”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il procedimento era istruito mediante prove orali e, all'udienza del 20.9.2024 – sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - era trattenuto in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
L'opposizione è infondata e, come tale, andrà rigettata.
Va innanzitutto precisato come non sia in contestazione, tra le parti, l'esistenza del contratto di sub appalto, l'estensione dello stesso e l'effettiva esecuzione delle lavorazioni subappaltate da parte della
Allo stesso modo, non risulta specificamente contestato il quantum richiesto dalla CP_2
subappaltatrice per le lavorazioni eseguite con la conseguenza che questo giudice è chiamato a decidere solamente sul diritto di Cofa ad ottenere il pagamento delle fatture emesse in forza dei lavori subappaltati da e, dunque, sulla fondatezza dell'eccezione di inadempimento – con richiesta CP_1
di risoluzione del contratto – avanzata da oltre che, conseguenzialmente, sul richiesto (in CP_1
riconvenzionale) risarcimento del danno.
Ed invero, sia dalla documentazione depositata in atti che dalla prova testi espletata può dirsi che parte opponente – all'uopo onerata – non ha in alcun modo supportato, sul piano probatorio, le proprie
(invero già deboli) allegazioni in ordine al lamentato inadempimento della con la conseguenza CP_2 che l'invocata risoluzione contrattuale non potrebbe essere dichiarata.
pagina 4 di 8 È noto che, in tema di risoluzione per inadempimento, l'art. 1455 c.c. prescrive inderogabilmente che
“il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”. È altresì noto, in base agli ordinari principi che presiedono l'onere della prova, che grava sulla parte che eccepisce l'inadempimento l'onere di provare non solo la consistenza dello stesso ma anche la sua “gravità”, tale da far venir meno la ragione stessa del contratto, alterare significativamente il sinallagma contrattuale e, in definitiva, giustificare la risoluzione.
La citata prova, tuttavia, non è stata in alcun modo fornita dalla parte opponente.
Passando ad esaminare le varie contestazioni mosse, sin dall'atto di citazione, all'esecuzione del contratto di subappalto, non è stato fornito nemmeno un principio di prova della circostanza, pure
(genericamente) allegata, per cui l'opera non è stata consegnata nei tempi pattuiti, così come non è emerso nel corso dell'istruttoria che la sia dovuta intervenire più volte con le proprie CP_1 maestranze al fine di sopperire alle carenze nell'esecuzione delle opere di In alcun modo, infatti, CP_2
è emerso che gli operai assunti dalla nel corso dell'esecuzione del contratto che ci occupa, CP_1
siano stati impiegati nei cantieri interessati dalla e, soprattutto, che la loro assunzione si sia resa CP_2
necessaria per fatto e colpa della CP_2
Non corrisponde al vero, d'altro canto, che la sospendeva illegittimamente i lavori dal momento CP_2
che, come pure dimostrato dalla missiva depositata in atti dalla stessa opponente (cfr. doc. 3) la CP_2
sospendeva i lavori e comunicava il proprio allontanamento dal cantiere Eon Barilla di Muggia in quanto la “non provvede[va] a saldare le fatture in sospeso malgrado l'accordo sulle CP_1 modalità di pagamento”. La circostanza del ritardato pagamento delle fatture non solo non è stata contestata dall'opponente ma è stata altresì dalla stessa ammessa, con la conseguenza che non si vede come in questa sede possa parlarsi di illegittima sospensione dei lavori quando invece la ha CP_2 esercitato il proprio legittimo diritto di richiedere l'adempimento della prestazione promessa prima di continuare ad eseguire la propria.
Di certo, da quanto detto, si comprende come non potrebbe costituire giusta causa di risoluzione del contratto la sospensione dei lavori a fronte dell'inadempimento, perpetrato dall'altra parte, all'obbligazione di pagamento assunta.
Allo stesso modo non è emersa, nel corso dell'istruttoria, l'esistenza dei vizi dell'opera lamentati o, comunque, non è emerso che tali vizi fossero tali da rendere l'opera inservibile per la a tal CP_1
punto da giustificare la risoluzione del contratto, così come prescritto dal citato art. 1455 c.c.
In particolare, parte opponente – già in sede di atto di citazione – lamentava, innanzitutto, l'“1)
Assenza di corretto ed opportuno fissaggio dei pannelli esterni, nello specifico pannelli commerciali
pagina 5 di 8 avente altezza di 9,55 m non opportunamente fissati alla struttura di sostegno per mezzo di viti autoperforanti in prossimità dei richiami longitudinali”. In relazione a tale “vizio” il direttore dei lavori, , sentito in qualità di teste all'udienza del 17.5.2024, riferiva di non sapere nulla: Testimone_1
allo stesso modo , collaudatore della sentito alla medesima udienza del Controparte_7 CP_1
17.5.2024, non specificava alcunchè in relazione alla citata contestazione.
Alla luce di quanto sopra, non avendo parte opponente fornito alcun ulteriore elemento di valutazione, non potrebbe in questa sede riconoscersi l'esistenza del vizio e porre tale accertamento a fondamento della domanda di risoluzione contrattuale.
Continuando nell'esame dei vizi contestati, parte opponente affermava che “2) I giunti in elevazione collegati per mezzo di bulloni, presentavano le seguenti criticità: a) Circa il 75% dei collegamenti bullonati non presentava opportuno serraggio, molti dei quali non avevano addirittura il dado ma solo la vite;
b) I serraggi, di tutti i collegamenti in elevazione avente bulloneria M12, erano tutti sbagliati.
La coppia di serraggio prevista per tali bulloni era pari 70,8 Nm (con K=0,10) che in base alle normative vigenti è pari a 73 Nm, come da indicazioni redatte dal fornitore presenti su ogni scatola giunta in cantiere. Le coppie di serraggio risultavano essere comprese tra i 120Nm e i 160 Nm, cioè un
64 % e 120% in più di quello previsto, tale errata coppia di serraggio ha causato lo snervamento della bulloneria con conseguente sostituzione di tutti i bulloni istallati”. In sede di escussione testimoniale il teste di parte opponente direttore dei lavori, lungi dal confermare tutto quanto riportato nel Tes_1 capitolo di prova, affermavano solamente che “posso dire che i bulloni erano stati troppo serrati con una coppia maggiore di quella prevista e pertanto si erano snervati ossia avevano superato il limite elastico e qualora svitati non sarebbero tornati più nella posizione corretta”; allo stesso modo, il teste di parte opponente dichiarava di aver “fatto una verifica a campione, quindi se tutti (i bulloni) CP_7
presentavano difetti non posso dirlo, posso dire che quelli che ho verificato avevano un serraggio eccessivo tale da portare il materiale del bullone allo snervamento”.
Ciò posto, anche a voler ammettere la circostanza che la abbia “serrato” eccessivamente i bulloni CP_2 così da cagionare lo “snervamento” degli stessi si tratta, a ben vedere, di un “vizio” dell'opera che in alcun modo potrebbe giustificare la risoluzione del contratto che ci occupa, in assenza di qualunque proporzionalità.
Alcuna prova, poi, è stata fornita in relazione alla “mancata rimozione della pellicola protettiva” e alla
“mancata esecuzione delle opportune sigillature” con la conseguenza che la circostanza è rimasta a livello di mera allegazione, così come a livello di mera allegazione è rimasta la lamentata mancata pulizia del cantiere.
pagina 6 di 8 Appurata l'inesistenza di un inadempimento “grave” relativo alle lavorazioni eseguite da presso il CP_2
cantiere dello stabilimento Barilla in località Muggia, è evidente come la domanda di risoluzione del relativo contratto andrà rigettata – così come andrà rigettata la relativa domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni – con conseguente necessità di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, occorre esaminare le contestazioni mosse dall'opponente all'esecuzione dell'ulteriore opera subappaltata a presso lo stabilimento farmaceutico Eli Lilly Italia S.p.A. di Sesto Fiorentino. CP_2
Anche in questo caso, tuttavia, a parte la circostanza che un dipendente della era allontanato dal CP_2 cantiere in quanto trovato in stato “confusionale”, parte opponente non ha fornito alcun ulteriore elemento idoneo a supportare la propria pretesa risarcitoria da porre a fondamento della domanda di compensazione avanzata. In altri termini, posto che non è emersa la ragione dello stato “confusionale”
e, dunque, non è emersa l'esistenza di un inadempimento imputabile in capo a è evidente come – CP_2
anche sotto tale profilo – la domanda non potrà che essere rigettata.
Ciò posto, dovrà ora analizzarsi la richiesta di di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. “al CP_2
risarcimento del danno ex art. 96 cpc nella misura di Euro 800,00 per anno o frazione di anno che ecceda i sei mesi di durata del procedimento introdotto con l'atto di opposizione”. La domanda non può essere accolta posto che, come visto, l'opposizione è stata rigettata poiché non è emerso, nel corso dell'istruttoria, quanto eccepito e richiesto dall'opponente, circostanza che non attesta l'esistenza di dolo o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1421 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta;
- condanna la parte opponente a rimborsare al procuratore della parte opposta, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 7 di 8 Ascoli Piceno, 16 dicembre 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1421/2022 promossa da:
) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TIBERII PASQUALE giusta procura in atti;
opponente contro
) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. MAGLIULO TERESA giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione averso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 381/2022, emesso dall'intestato Tribunale, con il quale le si intimava il pagamento della complessiva somma di € 124.313,65, oltre agli interessi ex D.lgs n. 231/02 dalla data di esigibilità di ogni fattura insoluta sino al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 2.135,00 per compensi, maggiorati di IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Il provvedimento monitorio era fondato sulle fatture n. 67/2021 del 31.12.2021 di € 48.893,94 - per la quale risulterebbe un residuo di € 24.446,97 -; n. 03/22 del 31.01.2022 di € 64.446,02 e n. 07/22 del
28.02.2022 di € 36.429,66 emesse, per il pagamento dei lavori effettuati da in favore CP_2 dell'opponente, in forza del contratto di sub-appalto con il quale la subappaltava alla la CP_1 CP_2
realizzazione degli impianti meccanici, elettrici ed idraulici presso lo stabilimento Barilla in località
Muggia (MS).
pagina 1 di 8 A fondamento dell'opposizione la spiegava, infatti, di aver affidato in subappalto all'opposta CP_1 le lavorazioni commissionate dalla società ma che l'opera non era stata eseguita a regola CP_3
d'arte oltre ad essere stata consegnata in ritardo, con grave pregiudizio economico per la CP_1
Lamentava, in particolare, di essere dovuta intervenire più volte presso il cantiere, con le proprie maestranze, a causa dell'imperizia degli addetti della contestava l'illegittima sospensione dei CP_2
lavori da parte della comunicata con missiva del 29.4.2022; eccepiva l'esistenza dei seguenti vizi CP_2 dell'opera “1) Assenza di corretto ed opportuno fissaggio dei pannelli esterni, nello specifico pannelli commerciali avente altezza di 9,55 m non opportunamente fissati alla struttura di sostegno per mezzo di viti autoperforanti in prossimità dei richiami longitudinali;
2) I giunti in elevazione collegati per mezzo di bulloni, presentavano le seguenti criticità: a) Circa il 75% dei collegamenti bullonati non presentava opportuno serraggio, molti dei quali non avevano addirittura il dado ma solo la vite;
b) I serraggi, di tutti i collegamenti in elevazione avente bulloneria M12, erano tutti sbagliati. La coppia di serraggio prevista per tali bulloni era pari 70,8 Nm (con K=0,10) che in base alle normative vigenti è pari a 73 Nm, come da indicazioni redatte dal fornitore presenti su ogni scatola giunta in cantiere. Le coppie di serraggio risultavano essere comprese tra i 120Nm e i 160 Nm, cioè un 64 % e 120% in più di quello previsto, tale errata coppia di serraggio ha causato lo snervamento della bulloneria con conseguente sostituzione di tutti i bulloni istallati”. Contestava, poi, la mancata rimozione della pellicola protettiva sui pannelli già istallati e la mancata esecuzione delle opportune sigillature su gronde e canali dei cabinati motore e quadri, unitamente alla mancata sigillatura e tamponatura dei telai e delle porte, circostanze, anche queste, che avevano costretto le maestranze della società ad CP_1
intervenire. Eccepiva, infine, la mancata pulizia del cantiere.
Spiegava, inoltre, di aver affidato in subappalto alla ulteriori lavori – alla opponente già affidati CP_2
in appalto da - presso lo stabilimento farmaceutico Eli Lilly Italia S.p.A. di Sesto CP_4
Fiorentino ma che tali lavori erano rimasti sospesi in quanto gli operatori della ditta i erano CP_2
presentati in cantiere in evidente stato confusionale costringendo il responsabile dell'accesso al cantiere a disporre il loro allontanamento.
A fronte dei citati plurimi inadempimenti l'opponente sosteneva di aver subito numerosi ed ingenti danni sia per la necessità di assumere nuove maestranze e sostenere ulteriori spese al fine di portare a compimento i lavori alla stessa affidati e non eseguiti dalla sub appaltatrice sia per gli esborsi CP_2
sostenuti per pagare la penale per il ritardo applicata dalla committente, ritardo asseritamente imputabile esclusivamente alla sia per il danno all'immagine subito. CP_2
Concludeva, dunque, chiedendo “1) Nel merito: Dichiarare nullo/annullare e/o comunque revocare/dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 381/2022 opposto per mancanza dei requisiti di
pagina 2 di 8 cui all'art. 633 e seguenti c.p.c., giacché per i motivi indicati nel presente atto di opposizione il credito ingiunto è infondato in fatto ed in diritto e comunque il credito vantato non è esigibile;
Nel merito ed in via principale: 3) In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'odierna opponente, accertare e dichiarare che parte opposta attraverso il comportamento dalla stessa tenuto e descritto nell'atto di citazione, e segnatamente per non avere ultimato i lavori di posa in opera, per averli eseguiti in maniera errata e non conforme allo stato dell'arte richiesto, si sia resa gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti della società Di conseguenza Controparte_5
dichiarare risolto il contratto medesimo per grave inadempienza contrattuale di controparte e, per
l'effetto, condannare la società in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_2
risarcimento dei danni tutti arrecati e, precisamente: a) euro 62.500,00 quale penale applicata dalla società committente per il ritardo nella riconsegna die lavori commissionati, come Controparte_6 stabilito nell'Ordine d'acquisto n. 2100008217, revisione 1 del 24.02.2021 (sub Doc. 15) e come risultante dalla fattura n. 10001134 del 07.07.2022 (sub-Doc. 16); b) danno all'immagine arrecata alla società nei confronti delle società committenti e che si CP_5 Controparte_6 CP_4
quantifica nella somma prudenziale di euro 150.000,00 od in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
c) danno da extracosti che si quantifica nella somma complessiva di euro
39.279,11 rappresentata dagli emolumenti versati in favore degli operai che sono stati assunti per eseguire i lavori originariamente subappaltati a e non portati a termine o non Controparte_2 eseguiti a perfetta regola d'arte e che risultano dalle buste paga allegate sub Doc.
9-12. Con riserva di integrare e modificare l'importo richiesto all'esito della esatta quantificazione degli importi di cui sopra all'esito dell'istruttoria. 4) In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda creditoria ex adverso formulata, dichiarare comunque compensate le opposte pretese creditorie ai sensi dell'art. 1243 c.c., con condanna di par-te convenuta al pagamento della differenza comunque dovuta in termini di risarcimento del danno e/o con riduzione delle avverse pretese creditorie, in funzione di quelle eventualmente minori che saranno ritenute spettare alla società
In ogni caso: 5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la società opposta, affermando l'assoluta correttezza del proprio operato con conseguente infondatezza – in fatto ed in diritto – della spiegata opposizione e della domanda riconvenzionale avanzata in questa sede. Concludeva, dunque, chiedendo di “1) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n. 381/2022 emesso in data 06/07/2022 dott.Luigi Cirillo RG n. 1009/2022 e notificato in data 07/07/2022. 2) Rigettare
l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo N. 381/2022 del Tribunale di CP_5
Ascoli Piceno dott.Luigi Cirillo depositato il 06/07/3022 (n. 1009/2022 R.G.) e per essa la domanda
pagina 3 di 8 riconvenzionale e l'eccezione di compensazione come formulate. 3) Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. N. 381/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno dott.Luigi Cirillo depositato il
06/07/3022 (n. 1009/2022 R.G.). 4) In ogni caso, rigettata l'opposizione, accertare il diritto di credito della e condannare al pagamento dell'importo di di Euro 125.313,65 Parte_1 CP_5
oggetto del decreto ingiuntivo, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo, ferma restando l'espressa riserva della di autonoma Parte_2
azione per il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. 5)
Infine,condannare la al risarcimento del danno ex art. 96 cpc nella misura di Euro CP_5
800,00 per anno o frazione di anno che ecceda i sei mesi di durata del procedimento introdotto con
l'atto di opposizione considerando quale dies a quo la data di ricevimento della messa in mora
(07/06/2022) sino alla emissione della sentenza definitiva, o nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia. In ogni caso assolversi la da ogni domanda ex adverso formulata. Con Pt_1 CP_2
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre le spese della procedura monitoria liquidate in Euro 2135,00 per compensi ed Euro 406,50 per spese,oltre il 15% per spese generali iva e cpa in favore del procuratore anticipatario”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il procedimento era istruito mediante prove orali e, all'udienza del 20.9.2024 – sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - era trattenuto in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
L'opposizione è infondata e, come tale, andrà rigettata.
Va innanzitutto precisato come non sia in contestazione, tra le parti, l'esistenza del contratto di sub appalto, l'estensione dello stesso e l'effettiva esecuzione delle lavorazioni subappaltate da parte della
Allo stesso modo, non risulta specificamente contestato il quantum richiesto dalla CP_2
subappaltatrice per le lavorazioni eseguite con la conseguenza che questo giudice è chiamato a decidere solamente sul diritto di Cofa ad ottenere il pagamento delle fatture emesse in forza dei lavori subappaltati da e, dunque, sulla fondatezza dell'eccezione di inadempimento – con richiesta CP_1
di risoluzione del contratto – avanzata da oltre che, conseguenzialmente, sul richiesto (in CP_1
riconvenzionale) risarcimento del danno.
Ed invero, sia dalla documentazione depositata in atti che dalla prova testi espletata può dirsi che parte opponente – all'uopo onerata – non ha in alcun modo supportato, sul piano probatorio, le proprie
(invero già deboli) allegazioni in ordine al lamentato inadempimento della con la conseguenza CP_2 che l'invocata risoluzione contrattuale non potrebbe essere dichiarata.
pagina 4 di 8 È noto che, in tema di risoluzione per inadempimento, l'art. 1455 c.c. prescrive inderogabilmente che
“il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”. È altresì noto, in base agli ordinari principi che presiedono l'onere della prova, che grava sulla parte che eccepisce l'inadempimento l'onere di provare non solo la consistenza dello stesso ma anche la sua “gravità”, tale da far venir meno la ragione stessa del contratto, alterare significativamente il sinallagma contrattuale e, in definitiva, giustificare la risoluzione.
La citata prova, tuttavia, non è stata in alcun modo fornita dalla parte opponente.
Passando ad esaminare le varie contestazioni mosse, sin dall'atto di citazione, all'esecuzione del contratto di subappalto, non è stato fornito nemmeno un principio di prova della circostanza, pure
(genericamente) allegata, per cui l'opera non è stata consegnata nei tempi pattuiti, così come non è emerso nel corso dell'istruttoria che la sia dovuta intervenire più volte con le proprie CP_1 maestranze al fine di sopperire alle carenze nell'esecuzione delle opere di In alcun modo, infatti, CP_2
è emerso che gli operai assunti dalla nel corso dell'esecuzione del contratto che ci occupa, CP_1
siano stati impiegati nei cantieri interessati dalla e, soprattutto, che la loro assunzione si sia resa CP_2
necessaria per fatto e colpa della CP_2
Non corrisponde al vero, d'altro canto, che la sospendeva illegittimamente i lavori dal momento CP_2
che, come pure dimostrato dalla missiva depositata in atti dalla stessa opponente (cfr. doc. 3) la CP_2
sospendeva i lavori e comunicava il proprio allontanamento dal cantiere Eon Barilla di Muggia in quanto la “non provvede[va] a saldare le fatture in sospeso malgrado l'accordo sulle CP_1 modalità di pagamento”. La circostanza del ritardato pagamento delle fatture non solo non è stata contestata dall'opponente ma è stata altresì dalla stessa ammessa, con la conseguenza che non si vede come in questa sede possa parlarsi di illegittima sospensione dei lavori quando invece la ha CP_2 esercitato il proprio legittimo diritto di richiedere l'adempimento della prestazione promessa prima di continuare ad eseguire la propria.
Di certo, da quanto detto, si comprende come non potrebbe costituire giusta causa di risoluzione del contratto la sospensione dei lavori a fronte dell'inadempimento, perpetrato dall'altra parte, all'obbligazione di pagamento assunta.
Allo stesso modo non è emersa, nel corso dell'istruttoria, l'esistenza dei vizi dell'opera lamentati o, comunque, non è emerso che tali vizi fossero tali da rendere l'opera inservibile per la a tal CP_1
punto da giustificare la risoluzione del contratto, così come prescritto dal citato art. 1455 c.c.
In particolare, parte opponente – già in sede di atto di citazione – lamentava, innanzitutto, l'“1)
Assenza di corretto ed opportuno fissaggio dei pannelli esterni, nello specifico pannelli commerciali
pagina 5 di 8 avente altezza di 9,55 m non opportunamente fissati alla struttura di sostegno per mezzo di viti autoperforanti in prossimità dei richiami longitudinali”. In relazione a tale “vizio” il direttore dei lavori, , sentito in qualità di teste all'udienza del 17.5.2024, riferiva di non sapere nulla: Testimone_1
allo stesso modo , collaudatore della sentito alla medesima udienza del Controparte_7 CP_1
17.5.2024, non specificava alcunchè in relazione alla citata contestazione.
Alla luce di quanto sopra, non avendo parte opponente fornito alcun ulteriore elemento di valutazione, non potrebbe in questa sede riconoscersi l'esistenza del vizio e porre tale accertamento a fondamento della domanda di risoluzione contrattuale.
Continuando nell'esame dei vizi contestati, parte opponente affermava che “2) I giunti in elevazione collegati per mezzo di bulloni, presentavano le seguenti criticità: a) Circa il 75% dei collegamenti bullonati non presentava opportuno serraggio, molti dei quali non avevano addirittura il dado ma solo la vite;
b) I serraggi, di tutti i collegamenti in elevazione avente bulloneria M12, erano tutti sbagliati.
La coppia di serraggio prevista per tali bulloni era pari 70,8 Nm (con K=0,10) che in base alle normative vigenti è pari a 73 Nm, come da indicazioni redatte dal fornitore presenti su ogni scatola giunta in cantiere. Le coppie di serraggio risultavano essere comprese tra i 120Nm e i 160 Nm, cioè un
64 % e 120% in più di quello previsto, tale errata coppia di serraggio ha causato lo snervamento della bulloneria con conseguente sostituzione di tutti i bulloni istallati”. In sede di escussione testimoniale il teste di parte opponente direttore dei lavori, lungi dal confermare tutto quanto riportato nel Tes_1 capitolo di prova, affermavano solamente che “posso dire che i bulloni erano stati troppo serrati con una coppia maggiore di quella prevista e pertanto si erano snervati ossia avevano superato il limite elastico e qualora svitati non sarebbero tornati più nella posizione corretta”; allo stesso modo, il teste di parte opponente dichiarava di aver “fatto una verifica a campione, quindi se tutti (i bulloni) CP_7
presentavano difetti non posso dirlo, posso dire che quelli che ho verificato avevano un serraggio eccessivo tale da portare il materiale del bullone allo snervamento”.
Ciò posto, anche a voler ammettere la circostanza che la abbia “serrato” eccessivamente i bulloni CP_2 così da cagionare lo “snervamento” degli stessi si tratta, a ben vedere, di un “vizio” dell'opera che in alcun modo potrebbe giustificare la risoluzione del contratto che ci occupa, in assenza di qualunque proporzionalità.
Alcuna prova, poi, è stata fornita in relazione alla “mancata rimozione della pellicola protettiva” e alla
“mancata esecuzione delle opportune sigillature” con la conseguenza che la circostanza è rimasta a livello di mera allegazione, così come a livello di mera allegazione è rimasta la lamentata mancata pulizia del cantiere.
pagina 6 di 8 Appurata l'inesistenza di un inadempimento “grave” relativo alle lavorazioni eseguite da presso il CP_2
cantiere dello stabilimento Barilla in località Muggia, è evidente come la domanda di risoluzione del relativo contratto andrà rigettata – così come andrà rigettata la relativa domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni – con conseguente necessità di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, occorre esaminare le contestazioni mosse dall'opponente all'esecuzione dell'ulteriore opera subappaltata a presso lo stabilimento farmaceutico Eli Lilly Italia S.p.A. di Sesto Fiorentino. CP_2
Anche in questo caso, tuttavia, a parte la circostanza che un dipendente della era allontanato dal CP_2 cantiere in quanto trovato in stato “confusionale”, parte opponente non ha fornito alcun ulteriore elemento idoneo a supportare la propria pretesa risarcitoria da porre a fondamento della domanda di compensazione avanzata. In altri termini, posto che non è emersa la ragione dello stato “confusionale”
e, dunque, non è emersa l'esistenza di un inadempimento imputabile in capo a è evidente come – CP_2
anche sotto tale profilo – la domanda non potrà che essere rigettata.
Ciò posto, dovrà ora analizzarsi la richiesta di di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. “al CP_2
risarcimento del danno ex art. 96 cpc nella misura di Euro 800,00 per anno o frazione di anno che ecceda i sei mesi di durata del procedimento introdotto con l'atto di opposizione”. La domanda non può essere accolta posto che, come visto, l'opposizione è stata rigettata poiché non è emerso, nel corso dell'istruttoria, quanto eccepito e richiesto dall'opponente, circostanza che non attesta l'esistenza di dolo o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1421 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta;
- condanna la parte opponente a rimborsare al procuratore della parte opposta, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 7 di 8 Ascoli Piceno, 16 dicembre 2024
Il Giudice
Enza Foti
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