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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Il Consigliere della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Potenza, Dr.ssa Aida Sabbato, nella causa nr. 271/2025 R.G.V.G.;
- visto il ricorso depositato in data 22/04/2025, ricevuto dalla cancelleria in data 8.5.25, con cui ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo Parte_1
ex lege n. 89/2001, già modificata dall'art. 55 d.l. n. 83/2012 conv. nella l. n. 134/2012 e modificata dalla legge n. 208/2015, entrata in vigore il 1°gennaio 2016;
- dato atto che la causa presupposta ha avuto origine con atto di citazione notificato il 24.3.17 presso il Tribunale di Potenza, con cui l'odierna ricorrente conveniva in giudizio la per Controparte_1
sentirla condannare alla restituzione della somma, ingiustificatamente percetta, di € 8.540,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento di un'ulteriore somma da determinare ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per il silenzio illegittimamente serbato a fronte della lettera d'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita del 15.10.2015, spedita a mezzo raccomandata a/r il 19.10.2015; che detta causa veniva definita con sentenza depositata il 30.9.24 e notificata il
2.10.2024, di rigetto della domanda attorea;
- considerato il valore della causa di 8.540,00;
- rilevato che il giudizio de quo è divenuto definitivo in data 2.11.24;
- rilevato che la domanda di equa riparazione è stata depositata in cancelleria il 22/4/2025;
- ritenuto, pertanto, tempestivo il ricorso de quo;
- rilevato che la ragionevole durata del processo si considera superata:
1) quanto al giudizio di primo grado (atto di citazione notificato il 24.3.17), per anni 3, 6 mesi e 1 giorno (4 anni) posto che dal periodo complessivo di 7 anni, 6 mesi e 6 giorni di durata del giudizio vanno espunti:
- il periodo di 3 anni di ragionevole durata del processo per il procedimento in primo grado;
- il periodo di 9 mesi e 5 giorni intercorrenti tra l'udienza del 29.9.17 e l'udienza del 4.7.18 a seguito di richiesta congiunta di rinvio al fine di raggiungere un accordo transattivo;
- ritenuto che occorra attenersi ai criteri dettati dall'art. 2 bis legge n. 89/2001, come modificato dalla richiamata legge di stabilità n. 208/2015 e basarsi sul valore pari ad euro 400,00 per anno, tenuto conto dell'oggetto e della non particolare complessità del procedimento come descritto;
- rilevato pertanto che, ove si procedesse al calcolo di cui sopra, si addiverrebbe alla somma di euro
1.600,00 (euro 400,00 x 4 anni) quale indennizzo spettante al ricorrente per l'irragionevole protrarsi della causa presupposta;
1 - ritenuto che l'art. 1, comma 2 ter della legge n. 89/2001 prevede la riduzione dell'indennizzo spettante fino ad 1/3 qualora le richieste di parte ricorrente vengano totalmente rigettate nel giudizio presupposto;
- rilevato pertanto che, applicandosi la riduzione richiamata, si addiverrebbe alla somma di euro
1.066,67 (euro 1.600,00, somma ridotta di 1/3 e dunque di euro 533,33) quale indennizzo spettante al ricorrente per l'irragionevole protrarsi della causa presupposta;
- reputato che sulle somme così attribuite spettino gli interessi legali dalle domande al saldo;
- considerato che le spese processuali debbano seguire la soccombenza e che si applicano i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti monitori, da attribuirsi al procuratore anticipatario;
- ritenuto, quanto alle spese vive, che risultano documentate per un ammontare pari ad euro 27,00 per anticipazione forfettaria;
INGIUNGE al di pagare in favore di la somma di euro 1.066,67 Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento danni da irragionevole durata del processo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi euro 473,00, oltre I.V.A.,
C.P.A. e R.F. come per legge, nonché euro 27,00 per spese vive, da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Francesco Potenza, per dichiarato anticipo;
avverte il debitore che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente decreto ha facoltà di proporre opposizione;
dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto venga comunicato al Procuratore Generale della Corte dei Conti, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati.
Potenza, 5 giugno 2025
Il Consigliere
dr.ssa Aida Sabbato
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