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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 27/05/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 1193/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte opponente c.f. l'Avv. Parte_1 C.F._1
ORRICO EMMA nel mandato;
per parte convenuta c.f. in p.l.r.p.t. l'Avv. Francesco Bisceglia in CP_1 P.IVA_1 sostituzione dell'Avv. TEOFILATTO TEODORA nel mandato.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha interposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 26/03/2024 con il quale le veniva intimato il pagamento, in favore di della somma di € 31.995,66, oltre accessori, in forza del decreto ingiuntivo CP_1
n°1471/2014 RG 4598/2014 del 07/11/2014.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità del precetto in quanto carente del provvedimento che aveva dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, dell'indicazione dell'Autorità che lo aveva emanato nonché della formula esecutiva.
Ha altresì eccepito il pagamento della quasi integralità delle somme ingiunte nonché la violazione della normativa anti usura nel conteggio degli interessi.
1 Ha quindi chiesto all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare inesistente, nullo, invalido o comunque di nessun effetto il precetto supra a firma avv. Teodora Teofilatto e notificato in data
25/03/2024 per tutti i motivi sopra esposti;
- in subordine dichiarare che le somme dovute per interessi di mora cosi come indicate nel precetto sono da configurare come interessi usurari e pertanto la clausola è nulla ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 comma 2 cc e non sono dovuti interessi.- condannare parte opposta al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio come per legge. Ai fini istruttori si chiede eventuale CTU contabile ai fini della corretta quantificazione e qualificazione della somma ancora eventualmente dovuta dall'instante”.
Ha resistito la società precettante che ha contestato l'avversa opposizione deducendo la regolarità del precetto evidenziando che il decreto ingiuntivo, emesso in data 07/11/2014 e notificato il
30/12/2014, era stato azionato, per la prima volta, con l'atto di precetto del 20/03/2024, quindi in data successiva all'entrata in vigore della riforma Cartabia, che ha abrogato la disciplina previgente sulla formula esecutiva.
Ha rilevato altresì che le eccezioni afferenti i presunti pagamenti e l'eccezione di usurarietà – peraltro genericamente formulata in quanto priva di alcun supporto di ordine contabile - non fossero utilmente invocabili data la definitività del titolo.
In ogni caso ha evidenziato la piena legittimità delle somme ingiunte/precettate e l'assenza di alcun elemento di usurarietà nelle clausole pattuite, ricostruendo e dettagliando la somma precettata, come risultante dall'estratto conto, evidenziando che i criteri di determinazione del tasso fossero stati applicati nel pieno rispetto delle norme imperative.
Ha quindi così concluso “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere: a. in via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecuzione; b. sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità, anche parziale, della svolta opposizione per i motivi tutti esposti in narrativa;
c. in via principale: nel merito, rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
d. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto degli effettuati collegamenti ipertestuali degli allegati, oltre IVA e
CPA., da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Disattesa l'istanza di sospensione formulata da parte attrice, la causa è stata istruita in via documentale ed è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si impone una previa considerazione di sistema.
2 Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (Cass. 19280/2020).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, nessun vizio formale può dunque rinvenirsi nell'atto di precetto opposto, nel quale correttamente parte creditrice, ai sensi dell'art. 654 c.p.c. nuova formulazione, ha indicato, nella premessa di cui a pag. 1: “ – che, con decreto ingiuntivo n. 1471/2014, R.G. 4598/2014, del 07/11/2014, il Tribunale di Cosenza ha ingiunto alla IG.ra … il pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
, della somma di € 13.986,78…; - che il decreto ingiuntivo veniva notificato alla IG.ra
[...]
in data 30/12/2014; - che il decreto ingiuntivo n. 1471/2014, in quanto non Parte_1 opposto, veniva dichiarato esecutivo in data 21/03/2016…”
Lo stesso quindi non risulta quindi privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà ma, a tutto voler concedere, solo della specifica indicazione dell'autorità che l'ha emessa (che peraltro è implicita, avuto riguardo alla competenza funzionale in subiecta materia del
Tribunale che ha emesso l'ingiunzione).
Del resto la Cassazione, nella pronuncia richiamata da parte attrice per fondare il vizio di nullità ex art. n. 24226/2019, ha chiarito “come già affermato dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti, ai fini dell'accertamento della sussistenza nel precetto della duplice menzione non sono richieste prescrizioni formali d'indicazione, dovendosi assicurare la conoscenza dell'ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio della conservazione degli atti”
A ciò si aggiunga che la mancata apposizione della formula esecutiva è coerente con la normativa introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, atteso che l'atto di precetto, preliminare all'azione esecutiva, redatto e notificato a marzo 2024, non poteva contenere indicazione di apposizione della formula esecutiva (necessaria, fino al 28/02/2023, per porre in esecuzione il titolo), in quanto, di fatto, mai apposta.
3 Inammissibile è l'eccezione di pagamento delle somme azionate in via monitoria, in quanto collidente con l'indirizzo giurisprudenziale pacifico alla cui stregua in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo, ma solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo.
Del tutto generica è infine l'eccezione di usurarietà dei tassi applicati nel contratto su cui si radica la pretesa creditoria: il tenore apodittico della contestazione sollevata non consente neppure di favorire la traslazione del contenzioso relativo all'eccezione de qua al giudice competente per l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione, conformemente all'arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 9479/2023.
Alla luce di quanto sopra esposto, si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del precetto opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo le tabelle vigenti per le cause di valore da €
26.000,01 ad € 52.000,00 nei minimi avuto riguardo alla matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore questione dedotta o assorbita: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto opposto;
condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Teofilatto Teodora dichiaratasi antistataria.
Cosenza, 27/05/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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Chiamata la causa iscritta al N. 1193/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte opponente c.f. l'Avv. Parte_1 C.F._1
ORRICO EMMA nel mandato;
per parte convenuta c.f. in p.l.r.p.t. l'Avv. Francesco Bisceglia in CP_1 P.IVA_1 sostituzione dell'Avv. TEOFILATTO TEODORA nel mandato.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha interposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 26/03/2024 con il quale le veniva intimato il pagamento, in favore di della somma di € 31.995,66, oltre accessori, in forza del decreto ingiuntivo CP_1
n°1471/2014 RG 4598/2014 del 07/11/2014.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità del precetto in quanto carente del provvedimento che aveva dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, dell'indicazione dell'Autorità che lo aveva emanato nonché della formula esecutiva.
Ha altresì eccepito il pagamento della quasi integralità delle somme ingiunte nonché la violazione della normativa anti usura nel conteggio degli interessi.
1 Ha quindi chiesto all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare inesistente, nullo, invalido o comunque di nessun effetto il precetto supra a firma avv. Teodora Teofilatto e notificato in data
25/03/2024 per tutti i motivi sopra esposti;
- in subordine dichiarare che le somme dovute per interessi di mora cosi come indicate nel precetto sono da configurare come interessi usurari e pertanto la clausola è nulla ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 comma 2 cc e non sono dovuti interessi.- condannare parte opposta al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio come per legge. Ai fini istruttori si chiede eventuale CTU contabile ai fini della corretta quantificazione e qualificazione della somma ancora eventualmente dovuta dall'instante”.
Ha resistito la società precettante che ha contestato l'avversa opposizione deducendo la regolarità del precetto evidenziando che il decreto ingiuntivo, emesso in data 07/11/2014 e notificato il
30/12/2014, era stato azionato, per la prima volta, con l'atto di precetto del 20/03/2024, quindi in data successiva all'entrata in vigore della riforma Cartabia, che ha abrogato la disciplina previgente sulla formula esecutiva.
Ha rilevato altresì che le eccezioni afferenti i presunti pagamenti e l'eccezione di usurarietà – peraltro genericamente formulata in quanto priva di alcun supporto di ordine contabile - non fossero utilmente invocabili data la definitività del titolo.
In ogni caso ha evidenziato la piena legittimità delle somme ingiunte/precettate e l'assenza di alcun elemento di usurarietà nelle clausole pattuite, ricostruendo e dettagliando la somma precettata, come risultante dall'estratto conto, evidenziando che i criteri di determinazione del tasso fossero stati applicati nel pieno rispetto delle norme imperative.
Ha quindi così concluso “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere: a. in via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecuzione; b. sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità, anche parziale, della svolta opposizione per i motivi tutti esposti in narrativa;
c. in via principale: nel merito, rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
d. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto degli effettuati collegamenti ipertestuali degli allegati, oltre IVA e
CPA., da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Disattesa l'istanza di sospensione formulata da parte attrice, la causa è stata istruita in via documentale ed è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si impone una previa considerazione di sistema.
2 Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (Cass. 19280/2020).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, nessun vizio formale può dunque rinvenirsi nell'atto di precetto opposto, nel quale correttamente parte creditrice, ai sensi dell'art. 654 c.p.c. nuova formulazione, ha indicato, nella premessa di cui a pag. 1: “ – che, con decreto ingiuntivo n. 1471/2014, R.G. 4598/2014, del 07/11/2014, il Tribunale di Cosenza ha ingiunto alla IG.ra … il pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
, della somma di € 13.986,78…; - che il decreto ingiuntivo veniva notificato alla IG.ra
[...]
in data 30/12/2014; - che il decreto ingiuntivo n. 1471/2014, in quanto non Parte_1 opposto, veniva dichiarato esecutivo in data 21/03/2016…”
Lo stesso quindi non risulta quindi privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà ma, a tutto voler concedere, solo della specifica indicazione dell'autorità che l'ha emessa (che peraltro è implicita, avuto riguardo alla competenza funzionale in subiecta materia del
Tribunale che ha emesso l'ingiunzione).
Del resto la Cassazione, nella pronuncia richiamata da parte attrice per fondare il vizio di nullità ex art. n. 24226/2019, ha chiarito “come già affermato dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti, ai fini dell'accertamento della sussistenza nel precetto della duplice menzione non sono richieste prescrizioni formali d'indicazione, dovendosi assicurare la conoscenza dell'ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio della conservazione degli atti”
A ciò si aggiunga che la mancata apposizione della formula esecutiva è coerente con la normativa introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, atteso che l'atto di precetto, preliminare all'azione esecutiva, redatto e notificato a marzo 2024, non poteva contenere indicazione di apposizione della formula esecutiva (necessaria, fino al 28/02/2023, per porre in esecuzione il titolo), in quanto, di fatto, mai apposta.
3 Inammissibile è l'eccezione di pagamento delle somme azionate in via monitoria, in quanto collidente con l'indirizzo giurisprudenziale pacifico alla cui stregua in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo, ma solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo.
Del tutto generica è infine l'eccezione di usurarietà dei tassi applicati nel contratto su cui si radica la pretesa creditoria: il tenore apodittico della contestazione sollevata non consente neppure di favorire la traslazione del contenzioso relativo all'eccezione de qua al giudice competente per l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione, conformemente all'arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 9479/2023.
Alla luce di quanto sopra esposto, si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del precetto opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo le tabelle vigenti per le cause di valore da €
26.000,01 ad € 52.000,00 nei minimi avuto riguardo alla matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore questione dedotta o assorbita: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto opposto;
condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Teofilatto Teodora dichiaratasi antistataria.
Cosenza, 27/05/2025 la Giudice
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