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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3307/2024
tra C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE e C.F. ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA Oggi 10/04/2025 alle ore 13.40 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per 'avv. SALVATORI ANTONELLA. Parte_1
Per nessuno. CP_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni come da propria memoria ex art. 426 cpc del 30 ottobre 2024 ed esibisce nota spese dichiarando che le anticipazioni sono state complessivamente pari ad € 680,08.
Esaurita la discussione orale, alle ore 17.00 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3307/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SALVATORI ANTONELLA e dell'Avv. FERRAZZA ROBERTA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monza, Piazza Roma 10
ATTRICE/INTIMANTE Contro (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Golisano ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in Via del Mascherino n. 72 CONVENUTA/INTIMATA CONCLUSIONI La parte attrice ha concluso come da verbale di udienza in data odierna richiamando la propria memoria ex art. 426 cpc e così come di seguito: Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare: rigettare la avversa opposizione siccome destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto oltre che non provata;
dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 1° luglio 2023 e registrato il successivo giorno 28, per fatto e colpa della conduttrice, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e della previsione contenuta al punto 6 del negozio de quo;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della locatrice dell'importo di € 179.692,00 al netto dei versamenti effettuati in corso di causa, a titolo di canoni locativi, con gli interessi nella misura prevista dal contratto alla clausola 6 o, in subordine, al tasso legale;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione CP_1 integrale delle spese di lite della precedente fase di intimazione, di quella attuale di opposizione nonché della procedura di mediazione.
Si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta: Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, rigettare le contrarie istanza e,
In via preliminare:
- Dichiarare la nullità dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione e/o comunque rigettare la domanda così come ex adverso formulata per assoluta genericità ed infondatezza;
In via principale:
- Rigettare la richiesta di convalida dello sfratto intimato per i motivi sopra indicati e denegare l'emissione di ordinanza non impugnabile di rilascio, con fissazione della data di rilascio;
- Rigettare l'istanza di ingiunzione di pagamento dell'importo di € 230.017,00, per canoni asseritamente scaduti stante l'assoluto difetto di prova;
- Rigettare ogni altra e diversa pretesa avanzata da controparte in quanto infondata e comunque non provata. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, la (d'ora innanzi, per brevità, denunciava Parte_1 Parte_1 la morosità di (d'ora innanzi, per brevità, conduttrice CP_1 CP_1 dell'immobile per uso commerciale in Vimercate (MB) via Milano 102, a causa dell'omesso pagamento del canone di locazione per l'importo di € 230.017,00. Contestualmente, conveniva in giudizio la medesima conduttrice avanti al Tribunale di Monza per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità ed emettere ingiunzione di pagamento. Si costituiva in giudizio l'intimata depositando comparsa di costituzione e risposta in cui deduceva: la nullità e contraddittorietà dell'atto di intimazione in quanto recante l'intestazione “sfratto per finita locazione” mentre veniva richiesto lo sfratto per morosità; la mancanza di documentazione a riprova del debito lamentato. Concludeva quindi chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di intimazione, respingersi la domanda per assoluta genericità ed infondatezza, il rigetto della richiesta di convalida, di ordinanza non impugnabile di rilascio e di ingiunzione di pagamento. All'udienza fissata per il giudizio di convalida, stante l'opposizione, si provvedeva a mutare il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, previa concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio. Successivamente all'udienza ex art. 420 cpc la causa veniva rinviata alla presente udienza ove, presente il solo procuratore della parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza ex art. 429 cpc.
* * * Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta. Deve infatti ritenersi che l'intestazione dell'atto introduttivo “Intimazione di sfratto per finita locazione” costituisca un mero refuso, non in grado di ingenerare confusione nel soggetto intimato, destinatario dell'atto, e di impedire la corretta comprensione della domanda, considerato che dalla lettura del contenuto dell'intimazione e dalle sue conclusioni emerge chiaramente che l'intimante lamenta la morosità di tant'è che chiede nei suoi confronti anche l'emissione del CP_1 decreto ingiuntivo, e non vi è alcun riferimento ad una finita locazione. Premesso quanto sopra, la domanda attorea può essere accolta.
Contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, infatti, la pretesa attorea è documentalmente provata. Risulta infatti provata in causa l'esistenza tra le parti di contratto di locazione registrato. Costituiva pertanto onere della convenuta conduttrice dimostrare il puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, tra cui quella principale di pagamento dei canoni (cfr. Cass. SS.UU. civ. n. 13533/01) ma ciò non è avvenuto. La morosità dedotta dall'intimante, per complessivi € 230.017,00 alla data dell'intimazione, e divenuta pari, a seguito di versamenti intervenuti nelle more, ad € 179.692,00, come si legge nella memoria integrativa attorea, corrisponde a svariate mensilità di canone, il che ampiamente giustifica la risoluzione del rapporto per grave inadempimento Sul punto va infatti condivisa l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che – pur escludendo l'applicabilità alle locazioni destinate ad uso diverso dall'abitativo dell'art. 5 legge 392/78- ritiene comunque il criterio determinato da tale norma valido parametro per valutare, ex art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza (cfr. Cass. n. 1428/2017; n. 5902/2006; n. 1234/2000; n. 2232/95). Alle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e la sua condanna al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 179.692,00 a titolo di canoni locativi oltre interessi convenzionali dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del conduttore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per inadempimento della convenuta il contratto di locazione tra le parti;
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 179.692,00 a titolo di canoni locativi oltre interessi convenzionali dalle singole scadenze al saldo. Condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 6.301,00 -come da Tabella 5 allegata al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Parametri forensi)- oltre € 680,08 per anticipazioni ed € 1.008,00 compensi mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Monza, 10/04/2025 Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi