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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 27/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 280/2024 del Ruolo Generale promossa da:
LL 1 S.R.L. (c.f. 03772080150), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti CA Sorrentino e Roberto Perego;
ATTRICE contro
GENERALI ITALIA S.P.A. (c.f. 00409920584), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo Gagliardi;
CONVENUTA nonché contro
CA OF (c.f. [...]), contumace;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: in via principale:
➢ accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. CA OF, proprietario e conducente del veicolo Citroen C3 Picasso – tg. EP243KB – nella causazione del sinistro del 19/03/2022 e per l'effetto condannare GENERALI ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA 01333550323, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14,
31021, in solido con il Sig. CA OF, C.F. [...], residente in [...]
Maggiore (MI), Via A. De Gasperi n. 10, a risarcire il danno subito da LL 1 S.r.l. in conseguenza dell'incidente di cui sopra quantificato in € 26.685,62 IVA compresa;
in via subordinata:
➢ nella denegata ipotesi di rigetto ovvero accoglimento parziale della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del Sig. CA OF, proprietario e conducente del veicolo Citroen C3 Picasso – tg. EP243KB – e di parte attrice nella pagina 1 di 7 causazione del sinistro del 19/03/2022 e per l'effetto condannare GENERALI ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA 01333550323, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, 31021, in solido con il Sig. CA OF, C.F.
[...], residente in [...], a risarcire in misura non inferiore al 50% il danno subito da LL 1 S.r.l. in conseguenza dell'incidente di cui sopra quantificati, in questa seconda ipotesi nella somma di € 13.342,81 IVA compresa, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, entro i limiti di competenza dell'Ill.mo Giudice adito, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo saldo;
In via istruttoria:
- si chiede sin d'ora l'ammissione della prova per interpello e per testi su tutte le circostanze capitolate nella narrativa del presente atto da intendersi qui trascritte precedute dalla locuzione: “Vero che”;
- si chiede CTU sui danni materiali subiti da parte attrice.
Si indicano sin d'ora come testi: TO LO;
ER MA;
RA IS Gioria.
Con espressa riserva di produrre ulteriori documenti, formulare ulteriori istanze istruttorie, indicare i testi anche in relazione alle difese della costituenda controparte.”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria,
In via preliminare:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice;
Nel merito, in via principale:
- respingere in toto le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, destituite di adeguata prova;
Sempre nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa;
In via istruttoria:
- non ammettere la prova testimoniale in quanto inammissibile, essendo i testi indicati terzi trasportati sul veicolo attoreo ed essendo capitoli formulati generici, valutativi, tendenziosi e documentali;
- non ammettere la CTU per tutte le ragioni chiarite;
in via subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove testimoniale richieste, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta e indiretta sui capitoli di prova eventualmente richiesti da controparte ed ammessi ed altresì sui capitoli di prova che saranno articolati nelle memorie ex art.
171 ter c.p.c.;
- nella denegata ipotesi di ammissione di CTU, si chiede che la stessa sia volta ad accertare, con obiettività e nel contradditorio delle parti, la natura e l'entità dei pregiudizi riportati dal veicolo attoreo nell'asserito sinistro per cui è causa, e se esse siano in nesso causale con gli eventi di causa, riservandosi sin d'ora di formulare puntuale quesito;
si chiede, in ogni caso, che le relative spese siano
pagina 2 di 7 poste a carico di parte attrice che ne ha fatto richiesta.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.
Con espressa riserva di ogni diversa domanda nuova, eccezione e conclusione nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione nei termini ex art. 171 ter c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione.”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società TO 1 S.r.l. conveniva in giudizio Generali
Italia S.p.A. e CA AR, domandando il risarcimento del danno patrimoniale sofferto in conseguenza del sinistro verificatosi nelle ore serali del 19.03.2022 in territorio di Gallarate.
Parte attrice, dopo avere premesso di essere utilizzatrice dell'autovettura Mercedes Classe CLA200 targata GB047TD di proprietà di Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. in forza di contratto di leasing n. 2583572 e di essere assicurata per la R.C.A. con Generali Italia S.p.A., riferiva che il 19.03.2022 la citata autovettura, condotta dal legale rappresentante dell'attrice AN IO AL FR, stava percorrendo la via Magenta in direzione dell'intersezione semaforica con la via Buonarroti, in corrispondenza della quale si arrestava al segnale rosso. Scattato il verde, il veicolo condotto dal FR riprendeva la marcia, si portava verso il centro dell'incrocio e si apprestava ad intraprendere la manovra di svolta a sinistra, allorquando notava provenire dalla direzione contraria, a velocità assai sostenuta, l'autovettura Citroen C3 Picasso, targata EP243KB, di proprietà e condotta dal Sig. CA AR.
FR, confidando di avere margine sufficiente per poter completare in sicurezza la manovra di svolta a sinistra in via Buonarroti, aveva comunque proseguito la marcia, finendo per impattare violentemente con la parte anteriore destra della Mercedes Classe CLA200 su cui viaggiava contro il veicolo condotto dal convenuto, riportando ingenti danni materiali alla vettura.
TO 1 S.r.l. aveva quindi dato corso alla richiesta di indennizzo diretto nei confronti di Generali
Italia S.p.A., sollecitandola a ristorare tali danni, quantificati in € 26.685,62 I.V.A. compresa. La compagnia assicurativa aveva tuttavia negato il risarcimento.
La società attrice concludeva, pertanto, domandando che fosse accertata la responsabilità esclusiva di
CA AR nella causazione del sinistro, provocato dall'eccessiva velocità di marcia tenuta, e che lo stesso fosse condannato, in solido con Generali Italia S.p.A., a risarcire il danno ad TO 1 S.r.l., come sopra indicato. In subordine, essa chiedeva che fosse accertata la responsabilità concorrente di AN IO AL FR e del convenuto per l'evento dannoso, con conseguente condanna solidale di quest'ultimo e della compagnia assicurativa al risarcimento del danno materiale in misura non inferiore alla metà del suo effettivo ammontare.
Dichiarata la contumacia di CA AR, Generali Italia S.p.A. si costituiva con comparsa depositata in data 27.05.2024, contestando integralmente le difese avversarie.
In via preliminare, essa eccepiva il difetto di legittimazione attiva di TO 1 S.r.l., non essendo essa la proprietaria della Mercedes Classe CLA200 incidentata.
Nel merito, contestava l'affermazione di responsabilità esclusiva di CA AR nella determinazione dell'evento dannoso, imputandone invece la colpa al FR, il quale aveva violato l'obbligo di concedere la precedenza all'altro conducente, tanto da essere sanzionato per tale infrazione dagli agenti di Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro. La compagnia assicurativa osservava, ancora, che il relativo verbale, impugnato dall'attrice innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, era pagina 3 di 7 stato da questi confermato con sentenza n. 93/2023, la quale aveva respinto il ricorso proposto da
TO 1 S.r.l.
Generali Italia S.p.A. rimarcava, infine, che la controparte non era stata in grado di provare la propria condotta diligente e di avere adottato tutte le misure necessarie ad evitare il sinistro, contestava la quantificazione del danno avversaria, ritenuta manifestamente eccessiva rispetto agli esiti prodotti dall'incidente, e si opponeva all'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla difesa di parte attrice.
Pertanto, in via preliminare domandava che fosse dichiarata la carenza di legittimazione ad agire di TO 1 S.r.l. e, nel merito, che le domande avversarie fossero integralmente rigettate. In subordine, instava per la riduzione dell'importo del risarcimento entro i limiti di quanto effettivamente provato in corso di causa.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e celebrata l'udienza di prima comparizione, la causa perveniva in decisione al termine dell'udienza di discussione del 26.02.2025 senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti.
*** *** ***
Deve essere preliminarmente scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo ad
TO 1 S.r.l., più propriamente qualificabile come contestazione del difetto di titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
La legittimazione ad agire, infatti, si inscrive nella cornice del diritto all'azione, cioè nel diritto di agire in giudizio e serve, quindi, ad individuare la titolarità di tale diritto. Conseguentemente, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale «fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui», la legittimazione attiva sussiste ogniqualvolta un soggetto faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. “Parti" sono, perciò, tanto il soggetto che domanda in nome proprio, quanto l'affermato titolare del lato passivo del rapporto sostanziale nei cui confronti la domanda è proposta. Dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, oggetto di analisi è soltanto la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza 16.02.2016, n. 2951. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 26.09.2024, n. 25713). Tale condizione era certamente rispettata nel caso di specie, posto che TO 1 S.r.l. agiva giudizialmente affermandosi titolare del diritto sostanziale al risarcimento dei danni materiali conseguenti al sinistro.
Svolte tali doverose precisazioni, non si condivide l'assunto di parte convenuta, secondo il quale l'azione risarcitoria sarebbe riservata al soggetto proprietario titolare del diritto di proprietà sul veicolo interessato da detti danni. Tale tesi è smentita, infatti, dall'orientamento univocamente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale «[…] il risarcimento del danno per la perdita di una cosa mobile non è riservato al proprietario: è, sul punto, consolidato l'insegnamento di questa Corte in base al quale
(Cass. 12/10/2010, n. 21011, seguita in termini da Cass. ord. 16/02/2015, n. 3082; in precedenza: Cass. 23/02/2006, n. 4003; Cass. 20/08/2003, n. 12215), 'in tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere' […]» (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 08.06.2017, n. 14269. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 14.03.2016, n. 4888; Cass. Civ., Sez. VI-III,
Ordinanza 16.02.2015, n. 3082).
È stato altresì affermato che «[…] legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è pagina 4 di 7 necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo
[…]» (Cass. Civ. Sez. VI-III, Ordinanza 16.02.2015, n. 3082).
Almeno astrattamente, dunque, in caso di sinistro stradale la domanda risarcitoria può essere proposta anche dall'utilizzatore del veicolo in leasing (c.d. lessee) e non soltanto dal proprietario dell'autovettura danneggiata.
È, però, altrettanto vero che «[…] il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante […]» (Cass. Civ. n. 14269/2017 cit.).
Nella fattispecie in esame, in ordine all'an debeatur, la parte attrice documentava, sì, l'esistenza del contratto di leasing in essere con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A., proprietaria dell'autovettura danneggiata, ma unicamente offrendo in comunicazione il rendiconto periodico relativo all'anno 2022, dal quale si potevano evincere il numero del contratto (corrispondente a quello indicato dalla difesa attorea nelle proprie difese), i canoni periodici versati ed il totale pagato fino al
31.12.2022 per la locazione del mezzo.
TO 1 S.r.l., infatti, ometteva di produrre in giudizio il contratto di leasing: ciò impediva di accertare se fosse esistito un titolo che la obbligava a tenere indenne la proprietaria Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. dai danni subiti dall'autovettura e, in caso affermativo, di verificare se l'ipotetica obbligazione scaturente da quel titolo era stata già materialmente adempiuta (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 12.10.2010, n 21011 citata dalla stessa difesa di parte attrice).
In altri termini, TO 1 S.r.l. non allegava alcuna circostanza in base alla quale doversi ritenere che il lamentato danno al veicolo si era tradotto in un danno lesivo del suo patrimonio.
Va poi ricordato che il preventivo di riparazione, di per sé, non può rivestire alcuna valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio. Vero è che, nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale, il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., ma ciò vale solo se il documento è accompagnato da altri elementi di prova. In tal caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, li corrobora e ne è corroborato.
Così si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, laddove ha chiarito che in tema di risarcimento dei danni materiali provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 01.02.2023, n. 2982 e Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 26.11.2021, n. 36900).
In definitiva, le lacune nella produzione documentale di parte attrice lasciavano indimostrate sia l'esecuzione delle riparazioni, sia la sussistenza di una diminuzione patrimoniale in capo ad TO 1 S.r.l. corrispondente ad un effettivo esborso di denaro, destinato a riparare il veicolo della terza proprietaria.
Il difetto di prova in ordine a tali profili dirimenti sarebbe di per sé sufficiente a motivare il rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Tuttavia, essa non potrebbe comunque superare il vaglio di fondatezza nel merito, stante l'inattendibilità delle tesi difensive di TO 1 S.r.l. riguardanti il riparto di responsabilità per il pagina 5 di 7 sinistro, in quanto i documenti versati in atti non autorizzano ricostruzioni alternative dell'evento dannoso che siano tali da indurre ad attribuirne la responsabilità esclusiva, o anche soltanto concorrente, in capo al convenuto CA AR.
Innanzitutto, occorre sottolineare che AN IO AL FR, conducente della Mercedes
Classe CLA200, era stato sanzionato dagli operatori della Polizia Locale intervenuti nell'immediatezza del sinistro per non avere concesso la precedenza all'altra autovettura e, quindi, per avere violato l'art. 145, comma 2, del Codice della Strada. Il relativo verbale di accertamento, prodotto in copia da entrambe le parti, impugnato da TO 1 S.r.l. innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, era stato da questi confermato con sentenza n. 93/2023 del 06.06.202, la quale aveva rigettato il ricorso. Orbene, non consta che tale pronuncia sia stata oggetto di impugnazione, non avendo le parti allegato alcunché al riguardo. Deve pertanto presumersi che quanto dalla stessa statuito sia ormai coperto da giudicato, anche e soprattutto in relazione alla mancata concessione della precedenza da parte del FR.
Va ulteriormente rilevato che non vi è prova del fatto che CA AR avesse impegnato l'intersezione semaforica ad alta velocità, come invece affermato da parte attrice. Non risulta, infatti, che gli agenti di Polizia Locale avessero elevato contravvenzioni nei confronti del convenuto contumace, né per violazione dell'art. 142 del Codice della Strada (superamento dei limiti di velocità, appunto), né per la trasgressione di altre disposizioni inerenti alla circolazione stradale.
Peraltro, le illazioni espresse da TO 1 S.r.l. in merito al presunto eccesso di velocità della controparte, come detto, non sostenute da riscontro probatorio alcuno, non contribuivano certo ad elidere il contributo causale apportato dalla società attrice all'eziologia del sinistro.
Nell'atto introduttivo del giudizio, al punto n. 5 della premessa 'in fatto', la difesa attorea ribadiva quanto riportato nella relazione di incidente stradale offerta in comunicazione quale documento n. 3, ovvero che il signor FR, nell'atto di impegnare lentamente e progressivamente l'incrocio per svoltare a sinistra in via Ferrario, aveva visto l'autovettura condotta dalla controparte provenire dalla direzione opposta ad alta velocità. Orbene, l'art. 140 del Codice della Strada impone un generale obbligo di prudenza quale principio generale che informa la circolazione dei veicoli («Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale»), ulteriormente declinato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che «[…] In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili. Pertanto, il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita […]» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 21.11.2024, n. 30089). La condotta tenuta da AN IO AL FR in occasione dell'incidente non può certo dirsi improntata al rispetto di tali principi generali, posto che, come già osservato, nonostante per sua stessa ammissione si fosse chiaramente avveduto del sopraggiungere dell'altra autovettura, peraltro ad andatura assai elevata, egli non era stato indotto a maggiore prudenza nell'approcciare la manovra di svolta a sinistra e ad attendere il passaggio della Citroen condotta da CA AR prima di effettuarla, in modo da poter scongiurare qualsiasi rischio di collisione.
L'essersi discostato da tale elementare criterio prudenziale, unitamente alla conclamata violazione dell'obbligo di concedere la precedenza ed al contestuale difetto di prova circa l'affermata altrui inosservanza dei limiti di velocità non possono che condurre a confermare l'addebito in via esclusiva ad TO 1 S.r.l. della responsabilità del sinistro per cui è causa.
pagina 6 di 7 Tale attribuzione di responsabilità esclusiva, in uno con il difetto di prova circa l'affermato danno materiale sofferto, del quale si è dato conto al principio della parte motiva, impongono il rigetto della relativa domanda risarcitoria.
La regolamentazione delle spese di lite tra TO 1 S.r.l. e Generali Italia S.p.A. segue la soccombenza: pertanto, le stesse si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.
Nulla, invece, riguardo alle spese di lite tra la società attrice ed il convenuto CA AR, attesa la contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda proposta da TO 1 S.r.l. nei confronti di Generali Italia S.p.A.; condanna TO 1 S.r.l. a rifondere a Generali Italia S.p.A. le spese di lite, liquidate in complessivi
€ 3.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A.; nulla quanto alle spese di lite della parte convenuta contumace.
Busto Arsizio, 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 280/2024 del Ruolo Generale promossa da:
LL 1 S.R.L. (c.f. 03772080150), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti CA Sorrentino e Roberto Perego;
ATTRICE contro
GENERALI ITALIA S.P.A. (c.f. 00409920584), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo Gagliardi;
CONVENUTA nonché contro
CA OF (c.f. [...]), contumace;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: in via principale:
➢ accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. CA OF, proprietario e conducente del veicolo Citroen C3 Picasso – tg. EP243KB – nella causazione del sinistro del 19/03/2022 e per l'effetto condannare GENERALI ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA 01333550323, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14,
31021, in solido con il Sig. CA OF, C.F. [...], residente in [...]
Maggiore (MI), Via A. De Gasperi n. 10, a risarcire il danno subito da LL 1 S.r.l. in conseguenza dell'incidente di cui sopra quantificato in € 26.685,62 IVA compresa;
in via subordinata:
➢ nella denegata ipotesi di rigetto ovvero accoglimento parziale della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del Sig. CA OF, proprietario e conducente del veicolo Citroen C3 Picasso – tg. EP243KB – e di parte attrice nella pagina 1 di 7 causazione del sinistro del 19/03/2022 e per l'effetto condannare GENERALI ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA 01333550323, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, 31021, in solido con il Sig. CA OF, C.F.
[...], residente in [...], a risarcire in misura non inferiore al 50% il danno subito da LL 1 S.r.l. in conseguenza dell'incidente di cui sopra quantificati, in questa seconda ipotesi nella somma di € 13.342,81 IVA compresa, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, entro i limiti di competenza dell'Ill.mo Giudice adito, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo saldo;
In via istruttoria:
- si chiede sin d'ora l'ammissione della prova per interpello e per testi su tutte le circostanze capitolate nella narrativa del presente atto da intendersi qui trascritte precedute dalla locuzione: “Vero che”;
- si chiede CTU sui danni materiali subiti da parte attrice.
Si indicano sin d'ora come testi: TO LO;
ER MA;
RA IS Gioria.
Con espressa riserva di produrre ulteriori documenti, formulare ulteriori istanze istruttorie, indicare i testi anche in relazione alle difese della costituenda controparte.”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria,
In via preliminare:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice;
Nel merito, in via principale:
- respingere in toto le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, destituite di adeguata prova;
Sempre nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa;
In via istruttoria:
- non ammettere la prova testimoniale in quanto inammissibile, essendo i testi indicati terzi trasportati sul veicolo attoreo ed essendo capitoli formulati generici, valutativi, tendenziosi e documentali;
- non ammettere la CTU per tutte le ragioni chiarite;
in via subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove testimoniale richieste, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta e indiretta sui capitoli di prova eventualmente richiesti da controparte ed ammessi ed altresì sui capitoli di prova che saranno articolati nelle memorie ex art.
171 ter c.p.c.;
- nella denegata ipotesi di ammissione di CTU, si chiede che la stessa sia volta ad accertare, con obiettività e nel contradditorio delle parti, la natura e l'entità dei pregiudizi riportati dal veicolo attoreo nell'asserito sinistro per cui è causa, e se esse siano in nesso causale con gli eventi di causa, riservandosi sin d'ora di formulare puntuale quesito;
si chiede, in ogni caso, che le relative spese siano
pagina 2 di 7 poste a carico di parte attrice che ne ha fatto richiesta.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.
Con espressa riserva di ogni diversa domanda nuova, eccezione e conclusione nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione nei termini ex art. 171 ter c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione.”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società TO 1 S.r.l. conveniva in giudizio Generali
Italia S.p.A. e CA AR, domandando il risarcimento del danno patrimoniale sofferto in conseguenza del sinistro verificatosi nelle ore serali del 19.03.2022 in territorio di Gallarate.
Parte attrice, dopo avere premesso di essere utilizzatrice dell'autovettura Mercedes Classe CLA200 targata GB047TD di proprietà di Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. in forza di contratto di leasing n. 2583572 e di essere assicurata per la R.C.A. con Generali Italia S.p.A., riferiva che il 19.03.2022 la citata autovettura, condotta dal legale rappresentante dell'attrice AN IO AL FR, stava percorrendo la via Magenta in direzione dell'intersezione semaforica con la via Buonarroti, in corrispondenza della quale si arrestava al segnale rosso. Scattato il verde, il veicolo condotto dal FR riprendeva la marcia, si portava verso il centro dell'incrocio e si apprestava ad intraprendere la manovra di svolta a sinistra, allorquando notava provenire dalla direzione contraria, a velocità assai sostenuta, l'autovettura Citroen C3 Picasso, targata EP243KB, di proprietà e condotta dal Sig. CA AR.
FR, confidando di avere margine sufficiente per poter completare in sicurezza la manovra di svolta a sinistra in via Buonarroti, aveva comunque proseguito la marcia, finendo per impattare violentemente con la parte anteriore destra della Mercedes Classe CLA200 su cui viaggiava contro il veicolo condotto dal convenuto, riportando ingenti danni materiali alla vettura.
TO 1 S.r.l. aveva quindi dato corso alla richiesta di indennizzo diretto nei confronti di Generali
Italia S.p.A., sollecitandola a ristorare tali danni, quantificati in € 26.685,62 I.V.A. compresa. La compagnia assicurativa aveva tuttavia negato il risarcimento.
La società attrice concludeva, pertanto, domandando che fosse accertata la responsabilità esclusiva di
CA AR nella causazione del sinistro, provocato dall'eccessiva velocità di marcia tenuta, e che lo stesso fosse condannato, in solido con Generali Italia S.p.A., a risarcire il danno ad TO 1 S.r.l., come sopra indicato. In subordine, essa chiedeva che fosse accertata la responsabilità concorrente di AN IO AL FR e del convenuto per l'evento dannoso, con conseguente condanna solidale di quest'ultimo e della compagnia assicurativa al risarcimento del danno materiale in misura non inferiore alla metà del suo effettivo ammontare.
Dichiarata la contumacia di CA AR, Generali Italia S.p.A. si costituiva con comparsa depositata in data 27.05.2024, contestando integralmente le difese avversarie.
In via preliminare, essa eccepiva il difetto di legittimazione attiva di TO 1 S.r.l., non essendo essa la proprietaria della Mercedes Classe CLA200 incidentata.
Nel merito, contestava l'affermazione di responsabilità esclusiva di CA AR nella determinazione dell'evento dannoso, imputandone invece la colpa al FR, il quale aveva violato l'obbligo di concedere la precedenza all'altro conducente, tanto da essere sanzionato per tale infrazione dagli agenti di Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro. La compagnia assicurativa osservava, ancora, che il relativo verbale, impugnato dall'attrice innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, era pagina 3 di 7 stato da questi confermato con sentenza n. 93/2023, la quale aveva respinto il ricorso proposto da
TO 1 S.r.l.
Generali Italia S.p.A. rimarcava, infine, che la controparte non era stata in grado di provare la propria condotta diligente e di avere adottato tutte le misure necessarie ad evitare il sinistro, contestava la quantificazione del danno avversaria, ritenuta manifestamente eccessiva rispetto agli esiti prodotti dall'incidente, e si opponeva all'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla difesa di parte attrice.
Pertanto, in via preliminare domandava che fosse dichiarata la carenza di legittimazione ad agire di TO 1 S.r.l. e, nel merito, che le domande avversarie fossero integralmente rigettate. In subordine, instava per la riduzione dell'importo del risarcimento entro i limiti di quanto effettivamente provato in corso di causa.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e celebrata l'udienza di prima comparizione, la causa perveniva in decisione al termine dell'udienza di discussione del 26.02.2025 senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti.
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Deve essere preliminarmente scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo ad
TO 1 S.r.l., più propriamente qualificabile come contestazione del difetto di titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
La legittimazione ad agire, infatti, si inscrive nella cornice del diritto all'azione, cioè nel diritto di agire in giudizio e serve, quindi, ad individuare la titolarità di tale diritto. Conseguentemente, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale «fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui», la legittimazione attiva sussiste ogniqualvolta un soggetto faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. “Parti" sono, perciò, tanto il soggetto che domanda in nome proprio, quanto l'affermato titolare del lato passivo del rapporto sostanziale nei cui confronti la domanda è proposta. Dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, oggetto di analisi è soltanto la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza 16.02.2016, n. 2951. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 26.09.2024, n. 25713). Tale condizione era certamente rispettata nel caso di specie, posto che TO 1 S.r.l. agiva giudizialmente affermandosi titolare del diritto sostanziale al risarcimento dei danni materiali conseguenti al sinistro.
Svolte tali doverose precisazioni, non si condivide l'assunto di parte convenuta, secondo il quale l'azione risarcitoria sarebbe riservata al soggetto proprietario titolare del diritto di proprietà sul veicolo interessato da detti danni. Tale tesi è smentita, infatti, dall'orientamento univocamente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale «[…] il risarcimento del danno per la perdita di una cosa mobile non è riservato al proprietario: è, sul punto, consolidato l'insegnamento di questa Corte in base al quale
(Cass. 12/10/2010, n. 21011, seguita in termini da Cass. ord. 16/02/2015, n. 3082; in precedenza: Cass. 23/02/2006, n. 4003; Cass. 20/08/2003, n. 12215), 'in tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere' […]» (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 08.06.2017, n. 14269. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 14.03.2016, n. 4888; Cass. Civ., Sez. VI-III,
Ordinanza 16.02.2015, n. 3082).
È stato altresì affermato che «[…] legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è pagina 4 di 7 necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo
[…]» (Cass. Civ. Sez. VI-III, Ordinanza 16.02.2015, n. 3082).
Almeno astrattamente, dunque, in caso di sinistro stradale la domanda risarcitoria può essere proposta anche dall'utilizzatore del veicolo in leasing (c.d. lessee) e non soltanto dal proprietario dell'autovettura danneggiata.
È, però, altrettanto vero che «[…] il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante […]» (Cass. Civ. n. 14269/2017 cit.).
Nella fattispecie in esame, in ordine all'an debeatur, la parte attrice documentava, sì, l'esistenza del contratto di leasing in essere con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A., proprietaria dell'autovettura danneggiata, ma unicamente offrendo in comunicazione il rendiconto periodico relativo all'anno 2022, dal quale si potevano evincere il numero del contratto (corrispondente a quello indicato dalla difesa attorea nelle proprie difese), i canoni periodici versati ed il totale pagato fino al
31.12.2022 per la locazione del mezzo.
TO 1 S.r.l., infatti, ometteva di produrre in giudizio il contratto di leasing: ciò impediva di accertare se fosse esistito un titolo che la obbligava a tenere indenne la proprietaria Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. dai danni subiti dall'autovettura e, in caso affermativo, di verificare se l'ipotetica obbligazione scaturente da quel titolo era stata già materialmente adempiuta (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 12.10.2010, n 21011 citata dalla stessa difesa di parte attrice).
In altri termini, TO 1 S.r.l. non allegava alcuna circostanza in base alla quale doversi ritenere che il lamentato danno al veicolo si era tradotto in un danno lesivo del suo patrimonio.
Va poi ricordato che il preventivo di riparazione, di per sé, non può rivestire alcuna valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio. Vero è che, nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale, il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., ma ciò vale solo se il documento è accompagnato da altri elementi di prova. In tal caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, li corrobora e ne è corroborato.
Così si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, laddove ha chiarito che in tema di risarcimento dei danni materiali provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 01.02.2023, n. 2982 e Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 26.11.2021, n. 36900).
In definitiva, le lacune nella produzione documentale di parte attrice lasciavano indimostrate sia l'esecuzione delle riparazioni, sia la sussistenza di una diminuzione patrimoniale in capo ad TO 1 S.r.l. corrispondente ad un effettivo esborso di denaro, destinato a riparare il veicolo della terza proprietaria.
Il difetto di prova in ordine a tali profili dirimenti sarebbe di per sé sufficiente a motivare il rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Tuttavia, essa non potrebbe comunque superare il vaglio di fondatezza nel merito, stante l'inattendibilità delle tesi difensive di TO 1 S.r.l. riguardanti il riparto di responsabilità per il pagina 5 di 7 sinistro, in quanto i documenti versati in atti non autorizzano ricostruzioni alternative dell'evento dannoso che siano tali da indurre ad attribuirne la responsabilità esclusiva, o anche soltanto concorrente, in capo al convenuto CA AR.
Innanzitutto, occorre sottolineare che AN IO AL FR, conducente della Mercedes
Classe CLA200, era stato sanzionato dagli operatori della Polizia Locale intervenuti nell'immediatezza del sinistro per non avere concesso la precedenza all'altra autovettura e, quindi, per avere violato l'art. 145, comma 2, del Codice della Strada. Il relativo verbale di accertamento, prodotto in copia da entrambe le parti, impugnato da TO 1 S.r.l. innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, era stato da questi confermato con sentenza n. 93/2023 del 06.06.202, la quale aveva rigettato il ricorso. Orbene, non consta che tale pronuncia sia stata oggetto di impugnazione, non avendo le parti allegato alcunché al riguardo. Deve pertanto presumersi che quanto dalla stessa statuito sia ormai coperto da giudicato, anche e soprattutto in relazione alla mancata concessione della precedenza da parte del FR.
Va ulteriormente rilevato che non vi è prova del fatto che CA AR avesse impegnato l'intersezione semaforica ad alta velocità, come invece affermato da parte attrice. Non risulta, infatti, che gli agenti di Polizia Locale avessero elevato contravvenzioni nei confronti del convenuto contumace, né per violazione dell'art. 142 del Codice della Strada (superamento dei limiti di velocità, appunto), né per la trasgressione di altre disposizioni inerenti alla circolazione stradale.
Peraltro, le illazioni espresse da TO 1 S.r.l. in merito al presunto eccesso di velocità della controparte, come detto, non sostenute da riscontro probatorio alcuno, non contribuivano certo ad elidere il contributo causale apportato dalla società attrice all'eziologia del sinistro.
Nell'atto introduttivo del giudizio, al punto n. 5 della premessa 'in fatto', la difesa attorea ribadiva quanto riportato nella relazione di incidente stradale offerta in comunicazione quale documento n. 3, ovvero che il signor FR, nell'atto di impegnare lentamente e progressivamente l'incrocio per svoltare a sinistra in via Ferrario, aveva visto l'autovettura condotta dalla controparte provenire dalla direzione opposta ad alta velocità. Orbene, l'art. 140 del Codice della Strada impone un generale obbligo di prudenza quale principio generale che informa la circolazione dei veicoli («Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale»), ulteriormente declinato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che «[…] In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili. Pertanto, il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita […]» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 21.11.2024, n. 30089). La condotta tenuta da AN IO AL FR in occasione dell'incidente non può certo dirsi improntata al rispetto di tali principi generali, posto che, come già osservato, nonostante per sua stessa ammissione si fosse chiaramente avveduto del sopraggiungere dell'altra autovettura, peraltro ad andatura assai elevata, egli non era stato indotto a maggiore prudenza nell'approcciare la manovra di svolta a sinistra e ad attendere il passaggio della Citroen condotta da CA AR prima di effettuarla, in modo da poter scongiurare qualsiasi rischio di collisione.
L'essersi discostato da tale elementare criterio prudenziale, unitamente alla conclamata violazione dell'obbligo di concedere la precedenza ed al contestuale difetto di prova circa l'affermata altrui inosservanza dei limiti di velocità non possono che condurre a confermare l'addebito in via esclusiva ad TO 1 S.r.l. della responsabilità del sinistro per cui è causa.
pagina 6 di 7 Tale attribuzione di responsabilità esclusiva, in uno con il difetto di prova circa l'affermato danno materiale sofferto, del quale si è dato conto al principio della parte motiva, impongono il rigetto della relativa domanda risarcitoria.
La regolamentazione delle spese di lite tra TO 1 S.r.l. e Generali Italia S.p.A. segue la soccombenza: pertanto, le stesse si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.
Nulla, invece, riguardo alle spese di lite tra la società attrice ed il convenuto CA AR, attesa la contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda proposta da TO 1 S.r.l. nei confronti di Generali Italia S.p.A.; condanna TO 1 S.r.l. a rifondere a Generali Italia S.p.A. le spese di lite, liquidate in complessivi
€ 3.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A.; nulla quanto alle spese di lite della parte convenuta contumace.
Busto Arsizio, 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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