Sentenza 27 agosto 1969
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Ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre, in caso di Estinzione del reato per amnistia, dal giorno di entrata in vigore del decreto con il quale l'amnistia e stata concessa e non dalla data del provvedimento giudiziario di applicazione del beneficio, anche nel caso in cui, alla data di pubblicazione del decreto di concessione dell'amnistia, l'Azione penale non sia stata iniziata. ( Conf 1302-64 2958-62 219-60).*
Al fine specifico della Determinazione del termine di prescrizione ai sensi dell'art 2947 cod civ, il giudice civile, che puo limitarsi a dichiarare che il fatto generatore del danno costituisce 'in astratto' reato, deve adeguarsi al medesimo criterio nell'individuazione ed applicazione delle cause estintive del reato, attesa la correlazione logica dei due accertamenti, senza richiedere, ove l'Estinzione siasi verificata per amnistia, la prova concreta dell'applicazione del beneficio.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1969, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1969 |
Testo completo
Ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre, in caso di Estinzione del reato per amnistia, dal giorno di entrata in vigore del decreto con il quale l'amnistia e stata concessa e non dalla data del provvedimento giudiziario di applicazione del beneficio, anche nel caso in cui, alla data di pubblicazione del decreto di concessione dell'amnistia, l'Azione penale non sia stata iniziata. ( Conf 1302-64 2958-62 219-60).*