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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2024, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5968 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/02/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Faedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27/01/1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Faedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/10/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di IL, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio.
2. La casa coniugale sita in IL (SU), nella Via Di Vittorio n. 1, verrà assegnata al SI. , che la condividerà con i figli, mentre la SI.ra Parte_2
, si impegna a trasferirsi presso altra abitazione, liberando la casa Parte_1 coniugale da quanto di sua stretta pertinenza.
3. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, dai quali riceverà Per_1 cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
4. I SI.ri e quali genitori, continueranno ad esercitare entrambi la Pt_1 Pt_2 responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la residenza, l'eventuale indirizzo religioso, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
5. Il minore , rimarrà collocato presso il padre, SI. , Persona_2 Parte_2 con il quale condividerà, al pari della sorella , la residenza, in Parte_3
IL (SU), nella Via Di Vittorio n. 1.
6. Lo stesso figlio potrà stare con la madre, SI.ra , con le modalità e Parte_1 la frequenza concordate con il padre, , compatibilmente con le Parte_2 esigenze del minore.
7. Viste le condizioni economiche dei coniugi, il SI. , corrisponderà Parte_2 alla SI.ra un contributo mensile, pari ad € 100,00 (euro Parte_1
Pag. 2 di 3 cento/00), che la stessa impiegherà per le esigenze dei figli, finché non troverà stabile occupazione, da rivalutarsi di anno in anno, secondo gli indici ISTAT, da versare mediante vaglia postale, assegno o bonifico bancario, entro il giorno 30 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2024.
8. Lo stesso continuerà a provvedere al mantenimento dei figli, Parte_2 liberando la SI.ra dal predetto onere, la quale potrà in ogni caso Parte_1 contribuire compatibilmente con le proprie risorse.
9. La SI.ra , cederà immediatamente al SI. che Parte_1 Parte_2 accetterà ed acquisterà, senza altra condizione alcuna, la propria quota pari al
50% dell'immobile sito nel Comune di IL (SU), Via Castello n. 3, piano terra, censita nel catasto dei fabbricati del medesimo comune, al foglio
C/1, particella 1446, categoria F/2, in comproprietà fra i coniugi.
10. Per contro e quale corrispettivo della suddetta cessione, la SI.ra Parte_1 si impegnerà, a pagare il premio mensile pari ad € 100,00 per il prodotto previdenziale, denominato Posta Previdenza Valore n. 50011087950, sottoscritto con , del gruppo Poste Italiane S.p.A., per il quale ricopre la posizione CP_1 di contraente ed assicurata.
11. L'atto notarile per la cessione della quota di proprietà dell'immobile di cui al punto 9. dovrà essere stipulato a ministero di notaio scelto dal SI.
[...]
, non appena lo stesso lo richiederà e con preavviso da comunicarsi alla Pt_2
SI.ra di almeno venti giorni prima della data stabilita per la Parte_1 stipula dell'atto.
Le spese per l'atto notarile, tecniche e per imposte di registro, nonché quelle connesse e dipendenti, saranno interamente a carico del SI. . Parte_2
12. L'autovettura Ford modello C-Max targato FR910EE, di proprietà del SI.
[...]
, rimarrà nel possesso della SI.ra , con impegno da parte Pt_2 Parte_1 del di accollarsi le spese per il passaggio della proprietà alla entro Pt_2 Pt_1 tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
13. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
14. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 28/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5968 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/02/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Faedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27/01/1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Faedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/10/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di IL, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio.
2. La casa coniugale sita in IL (SU), nella Via Di Vittorio n. 1, verrà assegnata al SI. , che la condividerà con i figli, mentre la SI.ra Parte_2
, si impegna a trasferirsi presso altra abitazione, liberando la casa Parte_1 coniugale da quanto di sua stretta pertinenza.
3. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, dai quali riceverà Per_1 cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
4. I SI.ri e quali genitori, continueranno ad esercitare entrambi la Pt_1 Pt_2 responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la residenza, l'eventuale indirizzo religioso, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
5. Il minore , rimarrà collocato presso il padre, SI. , Persona_2 Parte_2 con il quale condividerà, al pari della sorella , la residenza, in Parte_3
IL (SU), nella Via Di Vittorio n. 1.
6. Lo stesso figlio potrà stare con la madre, SI.ra , con le modalità e Parte_1 la frequenza concordate con il padre, , compatibilmente con le Parte_2 esigenze del minore.
7. Viste le condizioni economiche dei coniugi, il SI. , corrisponderà Parte_2 alla SI.ra un contributo mensile, pari ad € 100,00 (euro Parte_1
Pag. 2 di 3 cento/00), che la stessa impiegherà per le esigenze dei figli, finché non troverà stabile occupazione, da rivalutarsi di anno in anno, secondo gli indici ISTAT, da versare mediante vaglia postale, assegno o bonifico bancario, entro il giorno 30 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2024.
8. Lo stesso continuerà a provvedere al mantenimento dei figli, Parte_2 liberando la SI.ra dal predetto onere, la quale potrà in ogni caso Parte_1 contribuire compatibilmente con le proprie risorse.
9. La SI.ra , cederà immediatamente al SI. che Parte_1 Parte_2 accetterà ed acquisterà, senza altra condizione alcuna, la propria quota pari al
50% dell'immobile sito nel Comune di IL (SU), Via Castello n. 3, piano terra, censita nel catasto dei fabbricati del medesimo comune, al foglio
C/1, particella 1446, categoria F/2, in comproprietà fra i coniugi.
10. Per contro e quale corrispettivo della suddetta cessione, la SI.ra Parte_1 si impegnerà, a pagare il premio mensile pari ad € 100,00 per il prodotto previdenziale, denominato Posta Previdenza Valore n. 50011087950, sottoscritto con , del gruppo Poste Italiane S.p.A., per il quale ricopre la posizione CP_1 di contraente ed assicurata.
11. L'atto notarile per la cessione della quota di proprietà dell'immobile di cui al punto 9. dovrà essere stipulato a ministero di notaio scelto dal SI.
[...]
, non appena lo stesso lo richiederà e con preavviso da comunicarsi alla Pt_2
SI.ra di almeno venti giorni prima della data stabilita per la Parte_1 stipula dell'atto.
Le spese per l'atto notarile, tecniche e per imposte di registro, nonché quelle connesse e dipendenti, saranno interamente a carico del SI. . Parte_2
12. L'autovettura Ford modello C-Max targato FR910EE, di proprietà del SI.
[...]
, rimarrà nel possesso della SI.ra , con impegno da parte Pt_2 Parte_1 del di accollarsi le spese per il passaggio della proprietà alla entro Pt_2 Pt_1 tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
13. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
14. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 28/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3