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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 830/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 5 giugno 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato TONETTI MIRCO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
conclude come da ricorso;
Per la parte resistente nessuno compare;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 830/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. TONETTI _1
MIRCO
RICORRENTE contro
CP
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: _1
“A) Dichiarare, per le ragioni esposte nella narrativa del presente ricorso, la sig.ra
pagina 2 di 4 è debitrice nei confronti della società CP _1
, in persona del suo rappresentate pro tempore, della somma di euro
[...]
6.989,07 o di quella diversa maggior o minor somma che dovesse risultare al termine della fase istruttoria, oltre interessi ex art 1284 C.C. IV comma o rivalutazione monetaria e conseguente;
B) Condannare la sig.ra alla Parte_2
restituzione/pagamento a favore della società _1
, in persona del suo rappresentate pro tempore, della somma di euro 6.989,07 o
[...]
di quella diversa maggior o minor somma che dovesse risultare al termine della fase istruttoria, oltre interessi ex art. 1284 C.C. IV comma e rivalutazione monetaria”.
pur ritualmente notificata rimaneva contumace. CP
La causa era istruita con prove orali e posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il datore di lavoro odierno ricorrente anticipava nel periodo di bassa stagione alla convenuta delle somme mediante lo strumento della banca ore, con l'ovvia intesa
(essendo altrimenti tali anticipazioni prive di causa) che nel periodo di alta stagione tali ore sarebbero state lavorate.
Il punto è stato confermato anche dall'istruttoria orale.
Tuttavia, la convenuta arrivata ad aprile del 2023 abbandonò improvvisamente il lavoro e così facendo lasciò un debito rappresentato dal saldo negativo delle ore corrisposte ma non lavorate.
In conclusione, parte convenuta va condannata al pagamento di tali somme, risultanti dalle buste paga.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 1) condanna al pagamento, in favore di CP [...]
, della somma di € 6.989,07, oltre interessi legali dal _1
29.4.2023 al saldo effettivo;
2) condanna a rimborsare a CP _1
le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese ed € 2.000,00
[...]
per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 5 giugno 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato TONETTI MIRCO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
conclude come da ricorso;
Per la parte resistente nessuno compare;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 830/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. TONETTI _1
MIRCO
RICORRENTE contro
CP
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: _1
“A) Dichiarare, per le ragioni esposte nella narrativa del presente ricorso, la sig.ra
pagina 2 di 4 è debitrice nei confronti della società CP _1
, in persona del suo rappresentate pro tempore, della somma di euro
[...]
6.989,07 o di quella diversa maggior o minor somma che dovesse risultare al termine della fase istruttoria, oltre interessi ex art 1284 C.C. IV comma o rivalutazione monetaria e conseguente;
B) Condannare la sig.ra alla Parte_2
restituzione/pagamento a favore della società _1
, in persona del suo rappresentate pro tempore, della somma di euro 6.989,07 o
[...]
di quella diversa maggior o minor somma che dovesse risultare al termine della fase istruttoria, oltre interessi ex art. 1284 C.C. IV comma e rivalutazione monetaria”.
pur ritualmente notificata rimaneva contumace. CP
La causa era istruita con prove orali e posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il datore di lavoro odierno ricorrente anticipava nel periodo di bassa stagione alla convenuta delle somme mediante lo strumento della banca ore, con l'ovvia intesa
(essendo altrimenti tali anticipazioni prive di causa) che nel periodo di alta stagione tali ore sarebbero state lavorate.
Il punto è stato confermato anche dall'istruttoria orale.
Tuttavia, la convenuta arrivata ad aprile del 2023 abbandonò improvvisamente il lavoro e così facendo lasciò un debito rappresentato dal saldo negativo delle ore corrisposte ma non lavorate.
In conclusione, parte convenuta va condannata al pagamento di tali somme, risultanti dalle buste paga.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 1) condanna al pagamento, in favore di CP [...]
, della somma di € 6.989,07, oltre interessi legali dal _1
29.4.2023 al saldo effettivo;
2) condanna a rimborsare a CP _1
le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese ed € 2.000,00
[...]
per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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