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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/04/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2719 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020
R.G.
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
vertente tra
, rappr.to e difeso dall'Avv. MINCIONE DONATO Pt_1 P.IVA_1 presso il cui studio, in S. Maria C.V. (Ce) Via Mercadante n.8, elett.te C.F._1 domicilia appellante
e
, rappr.to e difeso dall'Avv. CAIAZZO FABIO TR C.F._2
, e con questi elett.te dom.to c/o AVV. DI PALMA ALESSANDRO VIA C.F._3
NOLANA 16 NAPOLI
Appellato
e nei confronti di
, , e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3 C.F._5
), rapp.ti e difesi dall'avv. GIOVANNI Controparte_4 C.F._6
BENEDUCE, , e dall'avv. NICOLA DI PALMA, , C.F._7 C.F._8 elett.te dom.ti in Sant'Anastasia - Napoli alla Via Pomigliano n. 2 – , Parte_2 appellati
1 in persona dell'Amministratore Unico - legale rapp.te p. t., rappr.ta e difesa Controparte_5 dall' Avv. ANGELA BIZZARRO, , elettivamente domiciliata in Capodrise C.F._9
(CE) via Dante, 31
Appellata
in persona del procuratore legale rapp.te p. t., rappr.ta e difesa Avv. VINCENZO CP_6
BIZZARRO elett.te dom.ta in Capodrise (CE) via Via Dante, 37, C.F._10
Appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 25 marzo 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
L'atto di appello proposto dalla censura la sentenza nn. n. 971/2020, con cui il Giudice di Pt_1 pace di Pomigliano D'Arco, a conclusione del giudizio recante n. 1739/A/16, in accoglimento della domanda avanzata da e di quella spiegata con intervento volontario da TR
, e , ha condannato l'odierna Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 appellante a risarcire i predetti per i danni subiti dalle rispettive autovetture, che, in Pomigliano
D'Arco, parcheggiate nello spiazzale del “Consorzio Il Sole”, lotto T, in data 11/12/201; tanto sulla premessa che, mentre erano in esecuzione, presso l'immobile confinante di proprietà della CP_6
i lavori di tinteggiatura alla nuova centrale termica e le operazioni di taglio di porzioni di
[...] capannoni industriali, assunti effettuati senza l'impiego di sistemi di sicurezza appropriati e volti ad evitare che le vernici si disperdessero nell'aria e che finissero su auto e persone, le auto parcheggiate nello spazio finitimo fossero state danneggiate da materiali vari, ovvero da vernici e polveri, provenienti dallo stabilimento della Pertanto, per ottenere il ristoro dei danni subiti ai CP_6
sensi degli artt. 2050, 2051 e 2043 c.c., attore ed interventori ne avevano chiesto la condanna in giudizio;
la , ritualmente costituitasi, aveva a sua volta rappresentato che i lavori presso la CP_6
Centrale Termica erano stati concessi in appalto alla con autorizzazione al Controparte_7 subappalto per opere di carpenteria alla da ciò la richiesta di autorizzazione alla chiamata in Parte_1 causa ed in manleva di entrambe le società suddette.
Costituitesi in giudizio anche l'appaltatrice e la subappaltatrice, intervenuti in giudizio gli ulteriori danneggiati , e , espletata la prova testi, il Giudice Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 di Pace di Pomigliano D'Arco, con la gravata sentenza, ha ravvisato la responsabilità della ditta
2 esecutrice, condannandola al ristoro dei danni lamentati dai proprietari delle auto, oltre che alle spese di lite.
Se ne duole in appello la soccombente che, con il gravame proposto, lamenta l'erronea Pt_1 valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure, oltre che l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie concreta, ed ancora la carenza/insufficienza della motivazione resa.
Costituitesi in appello tutte le parti del giudizio, acquisito il fascicolo di primo grado, il Tribunale, previa concessione della sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento gravato, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza cartolare del 25 marzo 2025 ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.; deve pertanto rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dal/i già attore/interventori in primo grado, giacché la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass.
23.4.2004, n. 7773).
Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto la domanda dell'allora parte attrice.
Anche nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Ha infatti errato il giudice di prime cure nell' accogliere la domanda risarcitoria malgrado i danneggiati non abbiano fornito piena prova della titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio de quo vertitur, oltre che del nesso eziologico tra evento dedotto e danno lamentato.
All'uopo deve innanzitutto premettersi che, in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, allorquando si alleghi che il danno si sia prodotto nel corso dell'esecuzione di lavori edili, è astrattamente sussistente la responsabilità sia del committente che della ditta esecutrice. Ed infatti, l'affidamento in appalto alle singole imprese non esclude la sorveglianza ed il controllo da parte del committente con conseguente esclusiva responsabilità dell'impresa appaltatrice;
il Tribunale osserva all'uopo che, nel caso in cui non vi sia stato, come nel caso di specie, il totale (ma soltanto parziale) trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla res, l'ente proprietario continua a rispondere come custode,
3 atteso che deve continuare ad esercitare sull'opera l'opportuna vigilanza e i necessari controlli.
(Cassazione civile, sez. III, sentenza 19/02/2013 n° 4039)
Di contra, non può essere seriamente revocata in dubbi l'astratta legittimazione passiva della impresa esecutrice dei lavori appaltati, pur potendosi alla sua aggiungere la responsabilità della committente,
ma solo qualora il fatto dannoso sia stato compiuto in esecuzione del progetto o di direttive impartite dal predetto, rimanendo poi la responsabilità esclusiva di quest'ultima configurabile solo quando questa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, neutralizzandone completamente la libertà di decisione (in tal senso Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, n.7027, Cass. sez. 3, 22 ottobre
2002 n. 14905, conforme alla contemporanea Cass. sez. 3, 31 luglio 2002 n. 11356).
In ogni caso, l' art. 2051 cc non è automaticamente applicabile ai danni cagionati alla proprietà altrui nell'esecuzione di un contratto di appalto, ed anzi, non lo è - come la più recente giurisprudenza (Cass.
12839 del 10.5.24) ha rilevato- allorquando il danno sia derivato dalla cosa anziché dall'attività dell'appaltatore; in particolare la suprema corte ha ricordato che la responsabilità da cose in custodia presuppone che il danno sia causato dalla cosa per il suo stesso dinamismo e dunque che il danno non derivi dalla circostanza che la cosa sia azionata dall'uomo. Viceversa, ove il danno derivi da una cosa sottoposta ad utilizzo umano, non può prospettarsi una responsabilità da omessa custodia, bensì da condotta attiva od omissiva direttamente causa dell'evento. Conseguentemente, ove il danno derivi da una condotta dell'appaltatore, vale a dire dalla sua attività di esecuzione dei lavori, non può ovviamente farsi riferimento all'art. 2051 del codice civile, che invece presuppone che il danno derivi dalla cosa in sé e non già dell'uso che ne faccia l'esecutore dei lavori (Cass. 4288 / 2024).”
Per l'effetto, in corso di esecuzione di un contratto di appalto, l'art. 2051 c.c. sarà applicabile solo quando il danno derivi dalla cosa in sé, restando invece astrattamente applicabile alle fattispecie residue l'art. 2043 cc.
Nel caso che occupa è stato dedotto dai danneggiati, nel giudizio di prime cure, che il danno sia conseguenza dei lavori effettuati dall'impresa esecutrice e non dalla pregressa situazione in cui versavano beni.
Per l'effetto, il Tribunale, in punto di qualificazione giuridica, stanti i poteri di qualificazione (o riqualificazione) del giudice- non ritiene che nel caso in esame fosse applicabile l'art. 2051 c.c.
Né ha pregio quanto eccepito dalle parti appellate/danneggiate, secondo cui il gravame non conterrebbe specifica impugnazione del capo della sentenza che ha ritenuto applicabile la norma in esame (rectius: Da ciò emerge in maniera nitida la responsabilità ex art. 2051 c.c., a fronte della quale la società appellante non ha preso posizione, “liquidando” la questione come un'errata
4 qualificazione giuridica) venendo in ogni caso in rilievo il potere di qualificazione/riqualificazione del giudice.
Tanto premesso, essendo stati invocati anche gli artt. 2043 e 2050 c.c., è preliminare inquadrare correttamente la normativa applicabile, in ragione della diversa distribuzione dell'onere probatorio che ne consegue.
Infatti, in tema di responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova è a carico del soggetto che subisce il danno, tenuto a dimostrare in giudizio la colpa del soggetto che ha commesso l'azione e che doveva comportarsi nel rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico, l'evento dannoso che da detta inosservanza è derivato, ed infine in nesso di causalità; tuttavia, allorquando la fattispecie sia sussumibile nell'orbita delle ipotesi di responsabilità oggettiva, il legislatore prevede l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il danno e la sua derivazione causale, mentre l'esercente attività pericolosa, per superare la presunzione di colpa posta dalla norma, ha l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero deve provare la sua incolpevolezza dimostrando di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”
(art. 2050 cod. civ.).
Ebbene, la Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza del 18 febbraio 2009, n. 10131 ha ricordato che per attività pericolose, di cui all'art. 2050 c.c., si intendono non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Con “attività pericolose” la giurisprudenza praticamente unanime intende, in modo piuttosto ampio, non solo quelle qualificate pericolose dal Testo Unico di Pubblica
Sicurezza o da altre leggi speciali, ma più in generale anche quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei messi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva – rilevabile attraverso dati statistici, elementi tecnici e di comune esperienza – notevolmente superiore al normale.
Nel caso di specie deve ritenersi che l'attività posta in essere, consistita nella tinteggiatura di un immobile, circoscritta in un'area limitata, non possa di per sé configurarsi come attività pericolosa.
Ne deriva che, in applicazione dell'art. 2043 c.c., sarebbe stato onere del danneggiato provare il fatto foriero del pregiudizio, il nesso causale, ovvero la derivazione dello stesso da una condotta colposa o dolosa dell'agente, ed il danno subito.
Ebbene, nella fattispecie concreta, dal compendio istruttorio è emerso chiaramente che le auto danneggiate per cui è causa hanno subito danni per schizzi di materiale volatile e che erano in atto dei lavori all'interno dello stabilimento la è da ritenersi altresì provato, avendo ii testi riconosciuto CP_6
5 lo stato dei luoghi dalle foto allegate, che nei luoghi di causa vi fosse un ponteggio con degli operai intenti ad effettuare lavorazioni. Nel dettaglio, (cfr. dichiarazioni rese all'udienze del 27/9/17/ e
7/5/2018), infatti, il teste ha dichiarato di aver visto le auto coperte da polveri e Testimone_1 che: “...la nuvola di polvere proveniva dal taglio di lamiere coibentate e dalla verniciatura di strutture in ferro a spruzzo, fatta all'aria aperta senza protezione (omissis) ...Dalla foto allegata alla produzione di parte attrice riconosco l'edificio con il ponteggio in ferro e tubolari con due persone intente a lavorare da dove provenivano le polveri.”; il teste ha dichiarato di aver Testimone_2 visto: “...nello spazio di fronte al parcheggio degli operai su delle impalcature ... intenti a fare dei lavori di manutenzione e ampliamento, consistenti in tagli e verniciatura”. Ma ha poi aggiunto:
“Preciso che questi lavori venivano effettuati all'interno dello stabilimento della ”. Il teste, CP_6 ancora, ha riconosciuto le foto delle auto allegate alle produzioni delle parti attrice/interventrici, nonché le foto riproducenti lo stato dei luoghi, ovvero il fabbricato con il ponteggio in ferro e tubolari con operai ivi intenti a lavorare, ovvero degli operai su impalcature montate che stavano facendo dei lavori da dove provenivano le polveri (dice il primo) e consistenti in tagli e verniciatura con delle pistole ad aria compressa (dice il secondo).
Non di meno, ciò che non è provato è che il cantiere riconosciuto dai testi e visibile dalle foto in atti sia esattamente quello di proprietà/pertinenza delle società convenute. Nel dettaglio, infatti, il teste individua quel cantiere come sito “all'aria aperta”, mentre il teste riferisce di Tes_1 Tes_2 lavorazioni “all'interno” della centrale, (che pertanto non possono aver causato gli schizzi all'esterno,
e di cui comunque il dichiarante- che non risulta essere stato nell'area interna del capannone, avrebbe potuto avere cognizione de visu).
A rendere il quadro probatorio ancora più labile, concorrono ulteriori circostanze;
infatti, gli istanti non hanno provato che le foto (in cui compare il cantiere) ritraessero proprio il fabbricato oggetto dei lavori oggetto di causa, malgrado la specifica contestazione della che ha sostenuto che il Parte_3 fabbricato con ponteggio non fosse quello ove è installata la centrale termica (oggetto appunto dell'appalto) ma altro e distinto e diverso fabbricato ove la e per essa la CP_6 Controparte_7
e la non avevano mai operato. Parte_1
Ancora, in base alle emergenze probatorie, risulta che, alla data del sinistro, (11.12.2014), non fossero in atto, all'esterno della centrale, le lavorazioni dedotte (risultate terminate nel novembre dello stesso anno, con messa in funzione degli impianti), ma solo lavorazioni effettuate all'interno del capannone, che, come detto e come suggerisce la dichiarazione testimoniale del , non avrebbero potuto Tes_2 produrre i danni lamentati.
6 Nel dettaglio, infatti, all'udienza del 27/09/2017, ha dichiarato: “...Ho lavorato Controparte_8 occupandomi di tubazioni e carpenteria metallica, all'interno del capannone ove era allocata la centrale termica. Non abbiamo mai proceduto a tagli di capannoni né alla verniciatura a spruzzo.
Voglio precisare che la carpenteria era zincata e non abbisognevole di verniciatura. Abbiamo fatto qualche ritocco di pitturazione alle tubazioni allocate all'interno della centrale con pennello o rullo.
Non abbiamo mai fatto uso di attrezzature per la verniciatura aerografa o che avesse potuto disperdere vernici nell'aerea. Non abbiamo mai fatto uso o montato ponteggi in ferro o tubolari o modulari, ma all'occorrenza solo sollevatori telescopici. Dalle tre foto che mi vengono esibite allegate alla produzione di parte attrice ove viene riprodotto un fabbricato con ponteggi in ferro o tubolari con due persone sopra, confermo che non riguarda il fabbricato ove è allocata la centrale termica e dove abbiamo lavorato. I lavori li abbiamo terminati nel mese di Novembre dell'anno 2014 con messa in esercizio della centrale termica”
Di identico tenore risultano le deposizioni rese da , all'udienza del 27/09/2017, da Testimone_3
, all'udienza del 22/11/2018 e del teste all'udienza del 22/11/20218, Testimone_4 Testimone_5 che, nel confermare la relazione a propria firma versata in atti, ha ricordato che, nel caso in esame
“...non erano previste, non erano permesse e non sono state eseguite verniciature massive, eseguite con vernici a solvente, necessarie per verniciare grande superfici metalliche. A tale proposito si consideri che non ci sono in opera grandi superfici metalliche verniciate né a mano né, tanto meno, con apparecchiature aero-disperdenti, che sono le uniche capaci di disperdere la vernice in atmosfera fino a farla arrivare a decine di metri di distanza. L'unica grande superficie metallica colorata presente in cantiere è la chiusura della parete di fondo della centrale, riportata nella foto n. 4 allegata, che è composta da lamiera grecata preverniciata e che tra l'altro è stata montata con ordine successivo a quello che ha dato vita al cantiere in oggetto e che risale al 2015”.
L'attendibilità dei testi indicati risulta confortata, oltre che dalla coerenza e conformità delle deposizioni dei testi citati, dal riscontro oggettivo del fatto che la ringhiera di recinzione tra il CP_ complesso il Sole e la – come da foto- non presentava tracce di vernice diversa da quella originaria ed ammalorata.
Inoltre il teste , all'udienza del 22/10/2018, confermando la mancata corrispondenza Testimone_6 tra i tempi di produzione dei danni oggetto di causa e le lavorazioni allegate, ha dichiarato: “... I lavori eseguiti alla centrale termica hanno avuto inizio nel mese di luglio 2014 e completati nel mese di novembre 2014 con messa in esercizio dell'impianto. Successivamente vi sono state eseguite coibentazioni alle tubazioni poste all'interno del capannone. Nel mese di Febbraio 2015 vi è stata chiusura della parete esterna al capannone. Nel mese di Luglio 2014 sono state eseguite opere per
7 l'apertura del varco nel capannone ove dovevano transitare i nuovi impianti. Durante i lavori non sono state usate pitturazioni a spruzzo ma solo pitturazioni a rullo e a mano sempre all'interno del capannone. In data 11/12/2014 ricordo che vi erano lavori di coibentazione delle tubazioni interne consistenti nel rivestimento dei tubi con materiale idonei a non far disperdere il calore. Dalle foto
riproducenti la centrale termica posso dichiarare che riguardano la centrale termica già in funzione dopo il 15/11/14. Dalle foto riproducenti un fabbricato con un ponteggio e 2 persone ivi intente a lavorare posso confermare che non riguardano il capannone ove sono stati eseguiti i lavori della nuova centrale termica ma altro fabbricato non di e non di pertinenza della stessa. Ho CP_6 visto qualche volta auto parcheggiate sull'area confinante del Consorzio Il Sole. La carpenteria metallica arrivava già preverniciata e trattata”.
Ne deriva la mancanza di prova del nesso eziologico e, pertanto, il rigetto della domanda.
Assorbite le ulteriori questioni pur proposte dalle parti.
In ragione della peculiarità della questione, della sussistenza della prova del danno lamentato dagli istanti, della difficoltà oggettiva di fornire prova certa della legittimazione passiva in presenza di incertezze circa la proprietà degli immobili in presenza di più imprese operanti negli stessi spazi, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-accogli l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda originaria e quelle proposte con gli atti di intervento;
-compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 03.04.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2719 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020
R.G.
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
vertente tra
, rappr.to e difeso dall'Avv. MINCIONE DONATO Pt_1 P.IVA_1 presso il cui studio, in S. Maria C.V. (Ce) Via Mercadante n.8, elett.te C.F._1 domicilia appellante
e
, rappr.to e difeso dall'Avv. CAIAZZO FABIO TR C.F._2
, e con questi elett.te dom.to c/o AVV. DI PALMA ALESSANDRO VIA C.F._3
NOLANA 16 NAPOLI
Appellato
e nei confronti di
, , e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3 C.F._5
), rapp.ti e difesi dall'avv. GIOVANNI Controparte_4 C.F._6
BENEDUCE, , e dall'avv. NICOLA DI PALMA, , C.F._7 C.F._8 elett.te dom.ti in Sant'Anastasia - Napoli alla Via Pomigliano n. 2 – , Parte_2 appellati
1 in persona dell'Amministratore Unico - legale rapp.te p. t., rappr.ta e difesa Controparte_5 dall' Avv. ANGELA BIZZARRO, , elettivamente domiciliata in Capodrise C.F._9
(CE) via Dante, 31
Appellata
in persona del procuratore legale rapp.te p. t., rappr.ta e difesa Avv. VINCENZO CP_6
BIZZARRO elett.te dom.ta in Capodrise (CE) via Via Dante, 37, C.F._10
Appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 25 marzo 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
L'atto di appello proposto dalla censura la sentenza nn. n. 971/2020, con cui il Giudice di Pt_1 pace di Pomigliano D'Arco, a conclusione del giudizio recante n. 1739/A/16, in accoglimento della domanda avanzata da e di quella spiegata con intervento volontario da TR
, e , ha condannato l'odierna Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 appellante a risarcire i predetti per i danni subiti dalle rispettive autovetture, che, in Pomigliano
D'Arco, parcheggiate nello spiazzale del “Consorzio Il Sole”, lotto T, in data 11/12/201; tanto sulla premessa che, mentre erano in esecuzione, presso l'immobile confinante di proprietà della CP_6
i lavori di tinteggiatura alla nuova centrale termica e le operazioni di taglio di porzioni di
[...] capannoni industriali, assunti effettuati senza l'impiego di sistemi di sicurezza appropriati e volti ad evitare che le vernici si disperdessero nell'aria e che finissero su auto e persone, le auto parcheggiate nello spazio finitimo fossero state danneggiate da materiali vari, ovvero da vernici e polveri, provenienti dallo stabilimento della Pertanto, per ottenere il ristoro dei danni subiti ai CP_6
sensi degli artt. 2050, 2051 e 2043 c.c., attore ed interventori ne avevano chiesto la condanna in giudizio;
la , ritualmente costituitasi, aveva a sua volta rappresentato che i lavori presso la CP_6
Centrale Termica erano stati concessi in appalto alla con autorizzazione al Controparte_7 subappalto per opere di carpenteria alla da ciò la richiesta di autorizzazione alla chiamata in Parte_1 causa ed in manleva di entrambe le società suddette.
Costituitesi in giudizio anche l'appaltatrice e la subappaltatrice, intervenuti in giudizio gli ulteriori danneggiati , e , espletata la prova testi, il Giudice Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 di Pace di Pomigliano D'Arco, con la gravata sentenza, ha ravvisato la responsabilità della ditta
2 esecutrice, condannandola al ristoro dei danni lamentati dai proprietari delle auto, oltre che alle spese di lite.
Se ne duole in appello la soccombente che, con il gravame proposto, lamenta l'erronea Pt_1 valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure, oltre che l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie concreta, ed ancora la carenza/insufficienza della motivazione resa.
Costituitesi in appello tutte le parti del giudizio, acquisito il fascicolo di primo grado, il Tribunale, previa concessione della sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento gravato, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza cartolare del 25 marzo 2025 ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.; deve pertanto rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dal/i già attore/interventori in primo grado, giacché la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass.
23.4.2004, n. 7773).
Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto la domanda dell'allora parte attrice.
Anche nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Ha infatti errato il giudice di prime cure nell' accogliere la domanda risarcitoria malgrado i danneggiati non abbiano fornito piena prova della titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio de quo vertitur, oltre che del nesso eziologico tra evento dedotto e danno lamentato.
All'uopo deve innanzitutto premettersi che, in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, allorquando si alleghi che il danno si sia prodotto nel corso dell'esecuzione di lavori edili, è astrattamente sussistente la responsabilità sia del committente che della ditta esecutrice. Ed infatti, l'affidamento in appalto alle singole imprese non esclude la sorveglianza ed il controllo da parte del committente con conseguente esclusiva responsabilità dell'impresa appaltatrice;
il Tribunale osserva all'uopo che, nel caso in cui non vi sia stato, come nel caso di specie, il totale (ma soltanto parziale) trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla res, l'ente proprietario continua a rispondere come custode,
3 atteso che deve continuare ad esercitare sull'opera l'opportuna vigilanza e i necessari controlli.
(Cassazione civile, sez. III, sentenza 19/02/2013 n° 4039)
Di contra, non può essere seriamente revocata in dubbi l'astratta legittimazione passiva della impresa esecutrice dei lavori appaltati, pur potendosi alla sua aggiungere la responsabilità della committente,
ma solo qualora il fatto dannoso sia stato compiuto in esecuzione del progetto o di direttive impartite dal predetto, rimanendo poi la responsabilità esclusiva di quest'ultima configurabile solo quando questa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, neutralizzandone completamente la libertà di decisione (in tal senso Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, n.7027, Cass. sez. 3, 22 ottobre
2002 n. 14905, conforme alla contemporanea Cass. sez. 3, 31 luglio 2002 n. 11356).
In ogni caso, l' art. 2051 cc non è automaticamente applicabile ai danni cagionati alla proprietà altrui nell'esecuzione di un contratto di appalto, ed anzi, non lo è - come la più recente giurisprudenza (Cass.
12839 del 10.5.24) ha rilevato- allorquando il danno sia derivato dalla cosa anziché dall'attività dell'appaltatore; in particolare la suprema corte ha ricordato che la responsabilità da cose in custodia presuppone che il danno sia causato dalla cosa per il suo stesso dinamismo e dunque che il danno non derivi dalla circostanza che la cosa sia azionata dall'uomo. Viceversa, ove il danno derivi da una cosa sottoposta ad utilizzo umano, non può prospettarsi una responsabilità da omessa custodia, bensì da condotta attiva od omissiva direttamente causa dell'evento. Conseguentemente, ove il danno derivi da una condotta dell'appaltatore, vale a dire dalla sua attività di esecuzione dei lavori, non può ovviamente farsi riferimento all'art. 2051 del codice civile, che invece presuppone che il danno derivi dalla cosa in sé e non già dell'uso che ne faccia l'esecutore dei lavori (Cass. 4288 / 2024).”
Per l'effetto, in corso di esecuzione di un contratto di appalto, l'art. 2051 c.c. sarà applicabile solo quando il danno derivi dalla cosa in sé, restando invece astrattamente applicabile alle fattispecie residue l'art. 2043 cc.
Nel caso che occupa è stato dedotto dai danneggiati, nel giudizio di prime cure, che il danno sia conseguenza dei lavori effettuati dall'impresa esecutrice e non dalla pregressa situazione in cui versavano beni.
Per l'effetto, il Tribunale, in punto di qualificazione giuridica, stanti i poteri di qualificazione (o riqualificazione) del giudice- non ritiene che nel caso in esame fosse applicabile l'art. 2051 c.c.
Né ha pregio quanto eccepito dalle parti appellate/danneggiate, secondo cui il gravame non conterrebbe specifica impugnazione del capo della sentenza che ha ritenuto applicabile la norma in esame (rectius: Da ciò emerge in maniera nitida la responsabilità ex art. 2051 c.c., a fronte della quale la società appellante non ha preso posizione, “liquidando” la questione come un'errata
4 qualificazione giuridica) venendo in ogni caso in rilievo il potere di qualificazione/riqualificazione del giudice.
Tanto premesso, essendo stati invocati anche gli artt. 2043 e 2050 c.c., è preliminare inquadrare correttamente la normativa applicabile, in ragione della diversa distribuzione dell'onere probatorio che ne consegue.
Infatti, in tema di responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova è a carico del soggetto che subisce il danno, tenuto a dimostrare in giudizio la colpa del soggetto che ha commesso l'azione e che doveva comportarsi nel rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico, l'evento dannoso che da detta inosservanza è derivato, ed infine in nesso di causalità; tuttavia, allorquando la fattispecie sia sussumibile nell'orbita delle ipotesi di responsabilità oggettiva, il legislatore prevede l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il danno e la sua derivazione causale, mentre l'esercente attività pericolosa, per superare la presunzione di colpa posta dalla norma, ha l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero deve provare la sua incolpevolezza dimostrando di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”
(art. 2050 cod. civ.).
Ebbene, la Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza del 18 febbraio 2009, n. 10131 ha ricordato che per attività pericolose, di cui all'art. 2050 c.c., si intendono non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Con “attività pericolose” la giurisprudenza praticamente unanime intende, in modo piuttosto ampio, non solo quelle qualificate pericolose dal Testo Unico di Pubblica
Sicurezza o da altre leggi speciali, ma più in generale anche quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei messi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva – rilevabile attraverso dati statistici, elementi tecnici e di comune esperienza – notevolmente superiore al normale.
Nel caso di specie deve ritenersi che l'attività posta in essere, consistita nella tinteggiatura di un immobile, circoscritta in un'area limitata, non possa di per sé configurarsi come attività pericolosa.
Ne deriva che, in applicazione dell'art. 2043 c.c., sarebbe stato onere del danneggiato provare il fatto foriero del pregiudizio, il nesso causale, ovvero la derivazione dello stesso da una condotta colposa o dolosa dell'agente, ed il danno subito.
Ebbene, nella fattispecie concreta, dal compendio istruttorio è emerso chiaramente che le auto danneggiate per cui è causa hanno subito danni per schizzi di materiale volatile e che erano in atto dei lavori all'interno dello stabilimento la è da ritenersi altresì provato, avendo ii testi riconosciuto CP_6
5 lo stato dei luoghi dalle foto allegate, che nei luoghi di causa vi fosse un ponteggio con degli operai intenti ad effettuare lavorazioni. Nel dettaglio, (cfr. dichiarazioni rese all'udienze del 27/9/17/ e
7/5/2018), infatti, il teste ha dichiarato di aver visto le auto coperte da polveri e Testimone_1 che: “...la nuvola di polvere proveniva dal taglio di lamiere coibentate e dalla verniciatura di strutture in ferro a spruzzo, fatta all'aria aperta senza protezione (omissis) ...Dalla foto allegata alla produzione di parte attrice riconosco l'edificio con il ponteggio in ferro e tubolari con due persone intente a lavorare da dove provenivano le polveri.”; il teste ha dichiarato di aver Testimone_2 visto: “...nello spazio di fronte al parcheggio degli operai su delle impalcature ... intenti a fare dei lavori di manutenzione e ampliamento, consistenti in tagli e verniciatura”. Ma ha poi aggiunto:
“Preciso che questi lavori venivano effettuati all'interno dello stabilimento della ”. Il teste, CP_6 ancora, ha riconosciuto le foto delle auto allegate alle produzioni delle parti attrice/interventrici, nonché le foto riproducenti lo stato dei luoghi, ovvero il fabbricato con il ponteggio in ferro e tubolari con operai ivi intenti a lavorare, ovvero degli operai su impalcature montate che stavano facendo dei lavori da dove provenivano le polveri (dice il primo) e consistenti in tagli e verniciatura con delle pistole ad aria compressa (dice il secondo).
Non di meno, ciò che non è provato è che il cantiere riconosciuto dai testi e visibile dalle foto in atti sia esattamente quello di proprietà/pertinenza delle società convenute. Nel dettaglio, infatti, il teste individua quel cantiere come sito “all'aria aperta”, mentre il teste riferisce di Tes_1 Tes_2 lavorazioni “all'interno” della centrale, (che pertanto non possono aver causato gli schizzi all'esterno,
e di cui comunque il dichiarante- che non risulta essere stato nell'area interna del capannone, avrebbe potuto avere cognizione de visu).
A rendere il quadro probatorio ancora più labile, concorrono ulteriori circostanze;
infatti, gli istanti non hanno provato che le foto (in cui compare il cantiere) ritraessero proprio il fabbricato oggetto dei lavori oggetto di causa, malgrado la specifica contestazione della che ha sostenuto che il Parte_3 fabbricato con ponteggio non fosse quello ove è installata la centrale termica (oggetto appunto dell'appalto) ma altro e distinto e diverso fabbricato ove la e per essa la CP_6 Controparte_7
e la non avevano mai operato. Parte_1
Ancora, in base alle emergenze probatorie, risulta che, alla data del sinistro, (11.12.2014), non fossero in atto, all'esterno della centrale, le lavorazioni dedotte (risultate terminate nel novembre dello stesso anno, con messa in funzione degli impianti), ma solo lavorazioni effettuate all'interno del capannone, che, come detto e come suggerisce la dichiarazione testimoniale del , non avrebbero potuto Tes_2 produrre i danni lamentati.
6 Nel dettaglio, infatti, all'udienza del 27/09/2017, ha dichiarato: “...Ho lavorato Controparte_8 occupandomi di tubazioni e carpenteria metallica, all'interno del capannone ove era allocata la centrale termica. Non abbiamo mai proceduto a tagli di capannoni né alla verniciatura a spruzzo.
Voglio precisare che la carpenteria era zincata e non abbisognevole di verniciatura. Abbiamo fatto qualche ritocco di pitturazione alle tubazioni allocate all'interno della centrale con pennello o rullo.
Non abbiamo mai fatto uso di attrezzature per la verniciatura aerografa o che avesse potuto disperdere vernici nell'aerea. Non abbiamo mai fatto uso o montato ponteggi in ferro o tubolari o modulari, ma all'occorrenza solo sollevatori telescopici. Dalle tre foto che mi vengono esibite allegate alla produzione di parte attrice ove viene riprodotto un fabbricato con ponteggi in ferro o tubolari con due persone sopra, confermo che non riguarda il fabbricato ove è allocata la centrale termica e dove abbiamo lavorato. I lavori li abbiamo terminati nel mese di Novembre dell'anno 2014 con messa in esercizio della centrale termica”
Di identico tenore risultano le deposizioni rese da , all'udienza del 27/09/2017, da Testimone_3
, all'udienza del 22/11/2018 e del teste all'udienza del 22/11/20218, Testimone_4 Testimone_5 che, nel confermare la relazione a propria firma versata in atti, ha ricordato che, nel caso in esame
“...non erano previste, non erano permesse e non sono state eseguite verniciature massive, eseguite con vernici a solvente, necessarie per verniciare grande superfici metalliche. A tale proposito si consideri che non ci sono in opera grandi superfici metalliche verniciate né a mano né, tanto meno, con apparecchiature aero-disperdenti, che sono le uniche capaci di disperdere la vernice in atmosfera fino a farla arrivare a decine di metri di distanza. L'unica grande superficie metallica colorata presente in cantiere è la chiusura della parete di fondo della centrale, riportata nella foto n. 4 allegata, che è composta da lamiera grecata preverniciata e che tra l'altro è stata montata con ordine successivo a quello che ha dato vita al cantiere in oggetto e che risale al 2015”.
L'attendibilità dei testi indicati risulta confortata, oltre che dalla coerenza e conformità delle deposizioni dei testi citati, dal riscontro oggettivo del fatto che la ringhiera di recinzione tra il CP_ complesso il Sole e la – come da foto- non presentava tracce di vernice diversa da quella originaria ed ammalorata.
Inoltre il teste , all'udienza del 22/10/2018, confermando la mancata corrispondenza Testimone_6 tra i tempi di produzione dei danni oggetto di causa e le lavorazioni allegate, ha dichiarato: “... I lavori eseguiti alla centrale termica hanno avuto inizio nel mese di luglio 2014 e completati nel mese di novembre 2014 con messa in esercizio dell'impianto. Successivamente vi sono state eseguite coibentazioni alle tubazioni poste all'interno del capannone. Nel mese di Febbraio 2015 vi è stata chiusura della parete esterna al capannone. Nel mese di Luglio 2014 sono state eseguite opere per
7 l'apertura del varco nel capannone ove dovevano transitare i nuovi impianti. Durante i lavori non sono state usate pitturazioni a spruzzo ma solo pitturazioni a rullo e a mano sempre all'interno del capannone. In data 11/12/2014 ricordo che vi erano lavori di coibentazione delle tubazioni interne consistenti nel rivestimento dei tubi con materiale idonei a non far disperdere il calore. Dalle foto
riproducenti la centrale termica posso dichiarare che riguardano la centrale termica già in funzione dopo il 15/11/14. Dalle foto riproducenti un fabbricato con un ponteggio e 2 persone ivi intente a lavorare posso confermare che non riguardano il capannone ove sono stati eseguiti i lavori della nuova centrale termica ma altro fabbricato non di e non di pertinenza della stessa. Ho CP_6 visto qualche volta auto parcheggiate sull'area confinante del Consorzio Il Sole. La carpenteria metallica arrivava già preverniciata e trattata”.
Ne deriva la mancanza di prova del nesso eziologico e, pertanto, il rigetto della domanda.
Assorbite le ulteriori questioni pur proposte dalle parti.
In ragione della peculiarità della questione, della sussistenza della prova del danno lamentato dagli istanti, della difficoltà oggettiva di fornire prova certa della legittimazione passiva in presenza di incertezze circa la proprietà degli immobili in presenza di più imprese operanti negli stessi spazi, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-accogli l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda originaria e quelle proposte con gli atti di intervento;
-compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 03.04.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
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