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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Gianfranco Pignataro Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Maria Cultrera Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al n. 42/2025, relativo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_1
sede in Palermo, via A. De Gasperi n. 173/A iscritta al Registro delle Imprese di
Palermo ed Enna al N. Rea PA- 424784;
Il Tribunale
esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta in data
16 maggio 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso depositato in data 12 febbraio 2025, con cui Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Melia (C.F. C.F._1
PEC: e dall'Avv. Salvatore Strangis (C.F. Email_1
; PEC: , ha chiesto l'apertura della C.F._2 Email_2
liquidazione giudiziale della società Controparte_1 esponendo un credito di € 15.648,64 in forza del decreto ingiuntivo n. 709/2023 emesso dal Tribunale di Terni in data 18 settembre 2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 9 novembre 2023, e dell'atto di precetto notificato in data 11 ottobre 2024;
letta la memoria di costituzione depositata dalla società resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Napolitano;
lette le memorie depositate dai procuratori ed esaminati i documenti allegati;
ritenuto che sussiste la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che la parte resistente ha sede nel circondario del Tribunale di Palermo;
ritenuta la legittimazione della parte ricorrente, che agisce in forza di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
ritenuto che è indubbia la natura commerciale dell'attività esercitata dal resistente, avente ad oggetto la ristorazione con somministrazione;
premesso che la società resistente, costituendosi in giudizio, ha eccepito il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) e ha contestato la sussistenza dello stato di insolvenza;
premesso che l'art. 2 lett. d) definisce l'impresa minore come l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
2
osservato che la società resistente non può essere qualificata come impresa minore, atteso che dall'esame del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 risulta un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 e ricavi superiori ad € 200.000,00;
ritenuto che risulta superato il limite di indebitamento di cui all'art. 49, 5° comma, C.C.I.I., tenuto conto del debito pari ad € 205.454,95 risultante dalla nota trasmessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione datata 3 marzo 2025, pur risultando documentato l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario;
osservato, infatti, che “in tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle entrate - Riscossione non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l. fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo” (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 4201 del 18/02/2025);
osservato che la sussistenza dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e
121 CCII è provata da plurime circostanze e, in particolare: 1) dalla notevole esposizione debitoria pari ad € 205.452,95 nei confronti dell'Erario, ancorché oggetto di rateizzazione;
2) dall'esito negativo dei plurimi pignoramenti presso terzi promossi dalla società istante (cfr. dichiarazioni negative rese da BNL in data 6 agosto 2024 e 18 dicembre 2024, a seguito della notifica degli atti di pignoramento eseguita in data 26 luglio 2024 e 13 novembre 2024, depositate dal ricorrente in data 21 marzo 2025); 3) dalla pendenza della procedura esecutiva mobiliare, sospesa ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. sino al 31 agosto
2025, avente ad oggetto beni con valore di stima pari ad € 27.200,00 promossa
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da altra società creditrice, Ermes Gas & Power s.r.l.; 4) dal mancato rispetto dei termini per il pagamento delle rate della rateizzazione accolta dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione in data 9 aprile 2024 relativamente agli avvisi di addebito n. 59620230001107788000 e 5962023001164202000 (ente impositore ), CP_2
come risulta dal fatto che la resistente - in ottemperanza al termine assegnato dal Collegio per depositare la prova dei pagamenti - ha prodotto esclusivamente la documentazione concernente il pagamento di un'unica rata eseguito in data 24 aprile 2025, a distanza di un anno dalla concessione della rateizzazione, e nella successiva nota, depositata in data 14 maggio 2025, ha dichiarato di avere
“temporaneamente sospeso”… il pagamento “in considerazione del maggior vantaggio economico nascente dalla nuova “rottamazione” prevista con riduzione di circa il 40% delle sanzioni”: circostanze queste ultime che non possono ritenersi idonee a giustificare il prolungato inadempimento dei debiti CP_ nei confronti dell' anche dopo la concessa rateizzazione e confermano lo stato di insolvenza irreversibile della società resistente;
ritenuto, per tali ragioni, che sussiste il presupposto soggettivo e oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
tenuto conto dell'attività svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
nonché degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e rotazione e valutata, altresì, l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
4
p.t., con sede in Palermo (PA), Via A. De Gasperi n. 173/A iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna al N. Rea PA- 424784;
nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Cultrera;
nomina
Curatore l'avv. Marzia Siracusa con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
all'imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
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avvisa
il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, che devono indicare al Curatore l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
avvisa
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà
d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
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- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5,
CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e) ed e bis), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
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- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
prescrive
al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data
18/5/2023, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
stabilisce
il giorno 22/10/2025, ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere
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le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, all'istante per l'apertura della liquidazione giudiziale e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del
Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione Quarta civile e
Procedure Concorsuali del giorno 21/05/2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Maria Cultrera Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011.
n. 44
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