Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1689/2023 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1689/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., vertente tra codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.8.1964 e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Coscarella, del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in Cosenza, alla via Scopelliti n. 78
Parte appellante e
, Controparte_1
con sede legale in Roma (RM), via Lucrezia Romana n.ri 41/47, codice fiscale e, per lo stesso, la P.IVA_1 Controparte_2
con sede legale in Roma, via Lucrezia Romana n.ri 41/47,
[...]
1
delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2023 e da procura, conferita dal
Presidente del consiglio di amministrazione, dott. , per scrittura privata Controparte_4
autenticata dal notaio di Roma, il 16.11. 2023, rep. 10148 racc. 7029, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Villecco, del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale e commerciale “Villecco e Associati”, in
Cosenza, via Beato Umile n. 14;
Parte appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
di Catanzaro, contrariis reiectis: 1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e nell'istanza ex artt. 283 e 351 co.2 c.p.c.; 2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 466/2023 emessa dal Tribunale di Castrovillari,
Sezione Civile, Giudice dott. Matteo Prato, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2527/2021, dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto per: - usurarietà dei mutui ed illiceità della relativa causa giacché funzionali al ripianamento di esposizione debitoria maturata in relazione ad un diverso rapporto di conto corrente;
- violazione degli artt. 1284 c.c. e 1346 c.c. con illegittima applicazione della clausola contenente
l'indicazione del metodo\sistema Euribor ai fini della determinazione degli ultronei accessori previsti, oltre che l'errata indicazione del Taeg/Isc; - inopponibilità della cessione dei rapporti giuridici in blocco;
- infruttuosità della vendita del compendio immobiliare precedentemente di proprietà dell'appellante; 3) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 Per il procuratore dell'appellato dei depositanti del credito Controparte_1
cooperativo, e per la stessa la Controparte_2
“Voglia l'on. le Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza,
[...]
eccezione e deduzione, - in via preliminare dichiarare inammissibile il presente appello perché tardivo in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 466/2023; - nel merito, previo rigetto dell'istanza inibitoria avanzata da parte appellante, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello proposto da
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Il tutto con Parte_1 condanna alle spese e competenze anche del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto
1. Il giudizio di primo grado e quello di appello
Con sentenza n. 466/2023, pubblicata il 7.4.2023, il Tribunale di Castrovillari, a definizione il giudizio di opposizione a precetto n. 2527/2021 r.g.a.c., ha dichiarato inammissibile la domanda dell'opponente, condannandolo a rifondere le Parte_1
spese di lite nei confronti della parte opposta, ossia del di garanzia dei depositanti CP_1
del credito cooperativo (quale ente cessionario dei crediti della
[...]
in liquidazione coatta amministrativa) e, Controparte_5
per lo stesso, della sua rappresentante, Controparte_2
[...]
L'odierno appellante aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli dalla odierna appellata, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 515.954,55, quale debito relativo al mancato integrale adempimento delle obbligazioni derivanti da due mutui fondiari, dal medesimo stipulati con la
[...]
, lamentando la nullità del Controparte_5
precetto per: 1) il carattere usurario dei mutui;
2) la violazione degli artt. 1284 c.c. e 1346
c.c.”, per illegittima applicazione della clausola contenente l'indicazione del c.d. metodo
Euribor ai fini della determinazione degli accessori, oltre che per errata indicazione del
Taeg/Isc; 3) l'inopponibilità della cessione dei rapporti giuridici in blocco;
4)
l'infruttuosità della vendita del compendio immobiliare precedentemente di proprietà dell'opponente.
3 Con comparsa del 24.2.2022, si era costituito in giudizio il
[...]
, tramite la sua rappresentante, Controparte_1 Controparte_2
al fine di contestare l'opposizione e di chiederne il rigetto.
[...]
Con la sentenza n. 466/2023, pubblicata il 7.4.2023, oggetto del presente giudizio di impugnazione, il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto l'opposizione proposta dall'appellante inammissibile, sostanzialmente, sulla scorta della circostanza che: a) tutte le doglianze sollevate erano, in massima parte, già coperte da giudicato, per effetto della sentenza n. 85/2018, resa dal medesimo Tribunale di Castrovillari il 30.1.2018, in relazione al giudizio n. 923/2013 r.g.a.c., passata in giudicato ed avente ad oggetto l'opposizione ad un precedente atto di precetto, notificato il 7.6.2013, il quale traeva fondamento nei medesimi titoli negoziali;
b) erano irrilevanti le affermazione dell'attore in punto di antieconomicità e scarsa fruttuosità della procedura esecutiva immobiliare richiamata.
Avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 466/2023, pubblicata il 7.4.2023, ha proposto appello, con atto di citazione notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il
6.11.2023, chiedendo, previa concessione della tutela inibitoria, Parte_1
l'integrale riforma della sentenza impugnata, nei termini precisati in epigrafe.
In particolare, l'appellante ha censurato l'affermazione del Tribunale circa l'intervenuto giudicato, evidenziando che alcune delle questioni poste a fondamento dell'opposizione erano del tutto nuove, nonché ha censurato la ritenuta irrilevanza delle argomentazioni concernenti la procedura esecutiva richiamata nell'atto di opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.5.2024, si è costituito in giudizio il
[...]
, per il tramite della Controparte_1 [...]
sua rappresentante, eccependo, in Controparte_2 via preliminare, l'inammissibilità del gravame, perché proposto oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., calcolato dalla pubblicazione della sentenza n. 466/2023, non applicandosi al caso di specie la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Ha contestato l'impugnazione anche nel merito, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed ha concluso come sopra riportato.
Assegnata la causa, dapprima, alla terza sezione civile della Corte di Appello e, poi, riassegnata alla seconda sezione civile, all'esito dell'udienza del 7.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il consigliere istruttore, rilevato
4 che le parti avevano provveduto a precisare le rispettive conclusioni, ha fissato davanti al
Collegio l'udienza del 12.2.2025 per la decisione della causa, ai sensi degli artt. 350 bis e
281 sexies c.p.c., assegnando alle parti medesime termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
In data 27.1.2025, ha depositato le note conclusionali la parte appellata, ribadendo le proprie difese e conclusioni.
Con nota conclusionale presentata il 31.1.2025, l'appellante, nel ribadire il contenuto delle proprie difese, ha sottolineato che l'atto di appello, contrariamente a quando ex adverso sostenuto, era stato notificato nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, tenuto conto della sospensione feriale dei termini prevista dalla legge n. 742 del 1969 e, pertanto, ha ribadito la richiesta di integrale riforma della sentenza di primo grado.
2. L'inammissibilità dell'impugnazione per tardiva notificazione dell'atto di appello
Preliminare e decisiva è la valutazione dell'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di intempestività della notifica dell'atto di appello da parte dell'odierno appellante,
[...]
nei confronti della parte appellata, effettuata, a mezzo posta elettronica Parte_1
certificata, soltanto il 6.11.2023, quando era decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 466/2023, avvenuta il
7.4.2023.
In effetti, è indubbia la qualificazione giuridica dell'azione promossa dal come Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo l'opponente, odierno appellante, nell'introdurre il giudizio di primo grado, presentato opposizione (tramite “atto di citazione in opposizione ad atto di precetto ex art. 615 c.p.c.”), al fine della “verifica della sussistenza del diritto in capo all'opposta a procedere ad esecuzione forzata attesa la illiceità e illegittimità dei mutui, ossia dei titoli in forza dei quali si procede” (sulla natura, anche ai fini che interessano la controversia, dell'opposizione a precetto - con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non
è ancora iniziata - come opposizione al processo esecutivo, v., ad esempio, Cass., sez. I,
n. 15/2017; sez.
6-III, n. 22484/2014).
Ne consegue, quanto alla fattispecie in esame, che, rientrando il giudizio di opposizione tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai
5 giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3, legge n. 742/1969, e 92 dell'ordinamento giudiziario (v., tra le tante,
Cass. 18 giugno 2020, n.11780), l'appello deve considerarsi tardivo.
In effetti, in deroga all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (recante la generale previsione di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), il successivo articolo 3 della stessa legge prevede che la sospensione non si applica, oltre che alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c., alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (legge n. 12/1941), tra cui le opposizioni all'esecuzione.
3. La regolamentazione delle spese di lite;
l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione valore tra 260.001,00 3e 520.000,00), in ragione della natura processuale della decisione della controversia.
Le spese possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 10.060,00 (euro 2.195,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.276,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
2.940,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 3.649,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Stante il tenore della pronuncia (inammissibilità dell'appello), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sulla l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Castrovillari n. 466/2023, pubblicata il 7.4.2023 così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
6 - condanna al pagamento delle spese di lite a favore del Fondo di Parte_1
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e, per lo stesso, della
[...]
liquidate in euro 10.060,00 per Controparte_2
onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
Così deciso nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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