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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/10/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2011/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2011/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIA ANTONIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARIA ALESSANDRO
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUGLIOTTA CP_1 C.F._2
AMANDA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30 settembre 2025.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.5.2025, il ricorrente deduceva che:
- con sentenza n. 499 del 31/03/2022, non impugnata, il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01/02/2014 dal Sig. con la Sig.ra Parte_1
CP_1
- dal matrimonio nasceva in data 15.4.2017 Persona_1
- il minore viveva con il padre da dicembre 2023 a seguito del decreto provvisorio emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Milano che confermava l'affido del minore all'ente e ne disponeva il collocamento presso il padre (doc. 3);
- con decreto definitivo del 26.11.2024 il TM aveva confermava l'affido del minore all'ente e il collocamento presso il padre (doc. 5);
- il decreto in questione era stato reclamato dalla resistente. La Corte d'Appello di Milano ancora non si era pronunciata.
Il padre domandava, quindi, che venisse posto a carico della madre un contributo di € 350 al mese
(domanda ridotta ad € 150,00 alla prima udienza) per il mantenimento di e che le spese Per_1 straordinarie venissero ripartite al 50%.
La resistente si costituiva eccependo il difetto di competenza del TO e di legittimazione attiva del ricorrente, essendovi l'affido all'ente. Nel merito, deduceva di non essere in condizioni di contribuire economicamente al mantenimento del minore.
Si evidenzia che nessuna delle due parti allegava sopravvenienze suscettibili di incidere sull'affido o il collocamento del minore. Oggetto della presente controversia, quindi, è solo il profilo economico.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
Ritiene il Collegio che debba essere posto a carico della madre un assegno pari ad € 100 al mese e che questi debba sostenere il 30% delle spese straordinarie relative a Per_1
Devono, in primo luogo, essere disattese le eccezioni di carattere processuale sollevate dalla resistente.
Più nel dettaglio, vi è la competenza della Corte d'Appello, che ancora non ha fissato la prima udienza per esaminare il reclamo, a decidere sull'affido, sul collocamento del minore e sulla frequentazione dei genitori, non anche sulla regolamentazione dell'aspetto economico. E' poi evidente che, se il reclamo della madre sarà accolto e muterà il collocamento, quest'ultima non sarà più tenuta al versamento dell'assegno.
Come già evidenziato nella sentenza divorzile, il Tribunale di Busto Arsizio non riconosceva alla madre un assegno per il mantenimento di non perché si ritenesse non competente sul punto, ma Per_1 in quanto il minore era in comunità e, quindi, le sue spese non erano sostenute dalla madre. Inoltre, pagina 2 di 4 veniva previsto che entrambi i genitori dovessero concorrere paritariamente alle necessità ordinarie e straordinarie del minore nella misura in cui non coperte dalla comunità.
Il Tribunale ordinario, quindi, entrava nel merito delle questioni economiche. D'altronde, il TM non disciplina la regolamentazione economica (si veda l'art. 38 disp. att. c.c.).
Non è poi rilevante il fatto che il TM abbia definito il procedimento dinnanzi a sé con due distinti decreti, emessi nella medesima data, il primo erroneamente qualificato come decreto provvisorio ed il secondo come decreto definitivo, avverso i quali venivano proposti due diversi reclami (i due procedimenti sono stati successivamente riuniti dalla CdA di Milano). Parte resistente deduceva:
“Inoltre, essendo in contestazione, in sede di reclamo, non solo la parte sostanziale del decreto, contestando la madre la sussistenza dei motivi a corredo del provvedimento, ma anche il profilo formale, essendo stati emanati due decreti simultaneamente nella stessa Camera di Consiglio di cui il secondo con causa di modifica di errore materiale, non e' chi non veda che debba prima chiarirsi, in sede di reclamo, quali effetti siano ad oggi effettivamente vigenti, se quelli di un decreto provvisorio
(unico notificato alla o quello definitivo (non a lei direttamente notificato). (DOC. 5 Reclamo CP_1 anno 2024 contro decreto provvisorio, DOC. 6 Reclamo 2024 contro decreto definitivo)”.
L'eccezione non è fondata. Entrambi i decreti, infatti, prevedono la medesima regolamentazione e il secondo veniva emesso a correzione del primo, al solo fine di specificare che si trattava di decreti definitivi, come esplicitamente indicato nel
PQM
(doc. 3 di parte resistente).
Non vi è pertanto alcun dubbio sul fatto che, salva diversa determinazione della CdA, il minore sia allo stato affidato all'ente e collocato presso il padre.
Ancora, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del padre sollevata dalla madre, in quanto l'affido all'ente comporta una limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, ma non incide sull'aspetto economico.
Non è, infatti, l'ente a provvedere alle necessità materiali del minore, bensì il padre.
L'obbligo di mantenimento del figlio minore che grava su ciascun genitore (artt. 316 bis e 337 ter c.c.), separato o divorziato, si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio. La legittimazione attiva, quindi, sorge in capo a chi provvede al mantenimento e non all'affidatario.
Diverso è il caso in cui non vi sia solo l'affido all'ente, ma anche un collocamento etero-familiare. Solo per detta ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, è il terzo – e non il genitore - a dover agire per chiedere il pagamento delle spese del minore (Cass. n. 22536/2021).
Nel merito, l'assegno deve essere quantificato in € 100 tenuto conto sia delle condizioni economiche delle parti, ma anche del fatto che il padre è l'unico a provvedere in via diretta al mantenimento del pagina 3 di 4 minore, atteso che la madre lo incontra solo in Spazio Neutro.
Il padre ha un reddito netto, calcolato su dodici mensilità, di € 1.850 (doc. 11). Percepisce, inoltre,
l'AUU di € 310 (al minore veniva riconosciuta un'invalidità) e durante la scuola l'assegno di € 334,00.
E' proprietario dell'immobile ove vive con il minore, per il quale non deve sostenere spese di mutuo, ma solo le spese condominiali.
La madre, invece, dichiarava di percepire € 700 al mese, straordinari inclusi. Detto importo trova corrispondenza nelle CU2025 prodotte. Precisava di percepire l'AUU di € 201 per il figlio e di Per_2 vivere insieme ai propri genitori.
Anche la resistente è proprietaria di un immobile, attualmente concesso in comodato ad un terzo, per il quale non ha spese di mutuo, ma solo condominiali.
Tutto ciò considerato, posto che allo stato la madre convive con i propri genitori, con conseguente riduzione delle spese, deve essere riconosciuto un assegno nella misura sopra indicata.
*
Attesa la prevalente ma non totale soccombenza della resistente (l'importo di € 350,00 originariamente richiesto dal padre era eccessivo, al contempo, la madre non voleva in alcun modo partecipare alle spese del minore), quest'ultima deve essere condannata al pagamento di un mezzo delle spese di lite del ricorrente, mentre il rimanente mezzo deve essere compensato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così prevede:
1) dispone che, dal deposito del ricorso, a titolo di concorso al mantenimento indiretto ordinario del minore, la madre versi al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di €
100,00, da rivalutarsi annualmente;
2) le spese straordinarie, regolate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre del 30%;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente un mezzo delle spese di lite e liquida detto mezzo in € 1.500, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in € 49 per spese e compensa per il resto le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2011/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIA ANTONIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARIA ALESSANDRO
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUGLIOTTA CP_1 C.F._2
AMANDA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30 settembre 2025.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.5.2025, il ricorrente deduceva che:
- con sentenza n. 499 del 31/03/2022, non impugnata, il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01/02/2014 dal Sig. con la Sig.ra Parte_1
CP_1
- dal matrimonio nasceva in data 15.4.2017 Persona_1
- il minore viveva con il padre da dicembre 2023 a seguito del decreto provvisorio emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Milano che confermava l'affido del minore all'ente e ne disponeva il collocamento presso il padre (doc. 3);
- con decreto definitivo del 26.11.2024 il TM aveva confermava l'affido del minore all'ente e il collocamento presso il padre (doc. 5);
- il decreto in questione era stato reclamato dalla resistente. La Corte d'Appello di Milano ancora non si era pronunciata.
Il padre domandava, quindi, che venisse posto a carico della madre un contributo di € 350 al mese
(domanda ridotta ad € 150,00 alla prima udienza) per il mantenimento di e che le spese Per_1 straordinarie venissero ripartite al 50%.
La resistente si costituiva eccependo il difetto di competenza del TO e di legittimazione attiva del ricorrente, essendovi l'affido all'ente. Nel merito, deduceva di non essere in condizioni di contribuire economicamente al mantenimento del minore.
Si evidenzia che nessuna delle due parti allegava sopravvenienze suscettibili di incidere sull'affido o il collocamento del minore. Oggetto della presente controversia, quindi, è solo il profilo economico.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
Ritiene il Collegio che debba essere posto a carico della madre un assegno pari ad € 100 al mese e che questi debba sostenere il 30% delle spese straordinarie relative a Per_1
Devono, in primo luogo, essere disattese le eccezioni di carattere processuale sollevate dalla resistente.
Più nel dettaglio, vi è la competenza della Corte d'Appello, che ancora non ha fissato la prima udienza per esaminare il reclamo, a decidere sull'affido, sul collocamento del minore e sulla frequentazione dei genitori, non anche sulla regolamentazione dell'aspetto economico. E' poi evidente che, se il reclamo della madre sarà accolto e muterà il collocamento, quest'ultima non sarà più tenuta al versamento dell'assegno.
Come già evidenziato nella sentenza divorzile, il Tribunale di Busto Arsizio non riconosceva alla madre un assegno per il mantenimento di non perché si ritenesse non competente sul punto, ma Per_1 in quanto il minore era in comunità e, quindi, le sue spese non erano sostenute dalla madre. Inoltre, pagina 2 di 4 veniva previsto che entrambi i genitori dovessero concorrere paritariamente alle necessità ordinarie e straordinarie del minore nella misura in cui non coperte dalla comunità.
Il Tribunale ordinario, quindi, entrava nel merito delle questioni economiche. D'altronde, il TM non disciplina la regolamentazione economica (si veda l'art. 38 disp. att. c.c.).
Non è poi rilevante il fatto che il TM abbia definito il procedimento dinnanzi a sé con due distinti decreti, emessi nella medesima data, il primo erroneamente qualificato come decreto provvisorio ed il secondo come decreto definitivo, avverso i quali venivano proposti due diversi reclami (i due procedimenti sono stati successivamente riuniti dalla CdA di Milano). Parte resistente deduceva:
“Inoltre, essendo in contestazione, in sede di reclamo, non solo la parte sostanziale del decreto, contestando la madre la sussistenza dei motivi a corredo del provvedimento, ma anche il profilo formale, essendo stati emanati due decreti simultaneamente nella stessa Camera di Consiglio di cui il secondo con causa di modifica di errore materiale, non e' chi non veda che debba prima chiarirsi, in sede di reclamo, quali effetti siano ad oggi effettivamente vigenti, se quelli di un decreto provvisorio
(unico notificato alla o quello definitivo (non a lei direttamente notificato). (DOC. 5 Reclamo CP_1 anno 2024 contro decreto provvisorio, DOC. 6 Reclamo 2024 contro decreto definitivo)”.
L'eccezione non è fondata. Entrambi i decreti, infatti, prevedono la medesima regolamentazione e il secondo veniva emesso a correzione del primo, al solo fine di specificare che si trattava di decreti definitivi, come esplicitamente indicato nel
PQM
(doc. 3 di parte resistente).
Non vi è pertanto alcun dubbio sul fatto che, salva diversa determinazione della CdA, il minore sia allo stato affidato all'ente e collocato presso il padre.
Ancora, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del padre sollevata dalla madre, in quanto l'affido all'ente comporta una limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, ma non incide sull'aspetto economico.
Non è, infatti, l'ente a provvedere alle necessità materiali del minore, bensì il padre.
L'obbligo di mantenimento del figlio minore che grava su ciascun genitore (artt. 316 bis e 337 ter c.c.), separato o divorziato, si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio. La legittimazione attiva, quindi, sorge in capo a chi provvede al mantenimento e non all'affidatario.
Diverso è il caso in cui non vi sia solo l'affido all'ente, ma anche un collocamento etero-familiare. Solo per detta ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, è il terzo – e non il genitore - a dover agire per chiedere il pagamento delle spese del minore (Cass. n. 22536/2021).
Nel merito, l'assegno deve essere quantificato in € 100 tenuto conto sia delle condizioni economiche delle parti, ma anche del fatto che il padre è l'unico a provvedere in via diretta al mantenimento del pagina 3 di 4 minore, atteso che la madre lo incontra solo in Spazio Neutro.
Il padre ha un reddito netto, calcolato su dodici mensilità, di € 1.850 (doc. 11). Percepisce, inoltre,
l'AUU di € 310 (al minore veniva riconosciuta un'invalidità) e durante la scuola l'assegno di € 334,00.
E' proprietario dell'immobile ove vive con il minore, per il quale non deve sostenere spese di mutuo, ma solo le spese condominiali.
La madre, invece, dichiarava di percepire € 700 al mese, straordinari inclusi. Detto importo trova corrispondenza nelle CU2025 prodotte. Precisava di percepire l'AUU di € 201 per il figlio e di Per_2 vivere insieme ai propri genitori.
Anche la resistente è proprietaria di un immobile, attualmente concesso in comodato ad un terzo, per il quale non ha spese di mutuo, ma solo condominiali.
Tutto ciò considerato, posto che allo stato la madre convive con i propri genitori, con conseguente riduzione delle spese, deve essere riconosciuto un assegno nella misura sopra indicata.
*
Attesa la prevalente ma non totale soccombenza della resistente (l'importo di € 350,00 originariamente richiesto dal padre era eccessivo, al contempo, la madre non voleva in alcun modo partecipare alle spese del minore), quest'ultima deve essere condannata al pagamento di un mezzo delle spese di lite del ricorrente, mentre il rimanente mezzo deve essere compensato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così prevede:
1) dispone che, dal deposito del ricorso, a titolo di concorso al mantenimento indiretto ordinario del minore, la madre versi al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di €
100,00, da rivalutarsi annualmente;
2) le spese straordinarie, regolate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre del 30%;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente un mezzo delle spese di lite e liquida detto mezzo in € 1.500, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in € 49 per spese e compensa per il resto le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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