Articolo 1 della Legge 19 dicembre 1979, n. 686
Articolo 2
Versione
24 gennaio 1980
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario, pari al controvalore in lire italiane di dollari 20.000, in favore del "Fondo volontario delle Nazioni Unite per il progresso della donna" nonche' di un contributo straordinario, pari al controvalore in lire italiane di dollari 10 mila, in favore dell'"Istituto internazionale di ricerca per il progresso della donna", Istituto della stessa Organizzazione.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1980