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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/07/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2170/2024, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CARELLI FRANCO - Appellante contro
, c.f. , difeso dall'avv. CARNEVALI GIORGIO - Appellato Controparte_1 P.IVA_1
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte appellante: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata per i motivi tutti esposti nel presente atto e per l'effetto: Dichiarare il , nella pers. del Sindaco e legale rapp.te pro-tempore, unico responsabile Controparte_1 del sinistro di cui alle premesse di citazione di primo grado e dell'atto di appello e per l'effetto condannare il medesimo al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'istante nella misura emersa e provata in corso di causa di primo grado, o ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali dal dì dell'evento al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con ogni salvezza sostanziale e processuale.
Parte appellata: insiste per l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, per il rigetto dello stesso come meglio argomentato in comparsa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno appellante ha premesso che, in data 11/04/2018, alle ore 10.30 circa, conducendo la sua bicicletta, percorreva la Via Jenne, strada comunale ubicata in , con direzione Via di Villa CP_1 Claudia, quando, giunto all'altezza del civico n. 18, incappava con la ruota anteriore in una profonda sconnessione del manto stradale, non avvistabile per tempo, poiché coperta di acqua e del tutto priva di pagina 1 di 3 segnalazioni. L'istante, quindi, cadeva rovinosamente al suolo riportando un violento trauma al polso destro con esposizione ossea, con danni così quantificati: I.T. complessiva di giorni 50 (30+20) ed esiti invalidanti permanenti pari al 6%, che gli avevano impedito di proseguire la propria attività lavorativa, quella, cioè, di giardiniere.
La domanda è stata respinta dal Giudice di pace di Velletri, che ha ritenuto che il danneggiato non avesse dimostrato il nesso di causalità tra il danno e la res né l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata. In particolare, a tal fine non sono state ritenute rilevanti le foto di una strada sconnessa allegate, in quanto non riferibili all'episodio denunciato, né la testimonianza del sig. , che non avrebbe riferito sul nesso causale Testimone_1 tra l'avvallamento e la caduta. Secondo il Giudice di Pace, inoltre, le foto suddette riproducevano un avvallamento della strada facilmente rilevabile dall'utente della strada.
L'attore ha dunque proposto appello, impugnando le seguenti parti della sentenza. “La parte di motivazione (pag. 2 ) ove si esamina la ripartizione dell'onere probatorio e precisamente dalle parole "In relazione" ... a "responsabilità risarcitoria". La parte di motivazione (pag. 2) dalle parole "Preliminarmente" .. a ..."profondità ridottissima". La parte di motivazione (pag. 3) dalle parole "Per tutto quanto sopra osservato" a "liquidate come da dispositivo". Nonchè l'intero dispositivo di sentenza.”, proponendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) omessa / insufficiente / incongrua/ illogica motivazione - violazione degli artt. 36 dlgs 546/1992 e 111 cost. dall'art. 36 d.lgs 546/1992: il Giudice, dapprima ha affermato che il teste sig.
, presente sul luogo del sinistro, aveva confermato l'intera dinamica così come descritta in atti, Tes_1 per poi asserire che non era stato provato il nesso causale tra l'avvallamento e la caduta, sebbene la dinamica fosse stata così descritta: "Giunto all'altezza del civico n. 18 l'istante incappava con la ruota anteriore in una profonda sconnessione del manto stradale. Detta irregolarità del manto stradale non era avvistabile per tempo poiché coperta dall'acqua e del tutto priva di segnalazioni. L'istante quindi cadeva rovinosamente al suolo riportando violento trauma al polso destro con esposizione ossea.";
2) omessa/errata disamina di validi elementi probatori emersi in istruttoria. errata interpretazione di norme di legge, in particolare dell'art. 2051 c.c.: le immagini fotografiche (all. 12 atto di citazione) mostravano, senza dubbio alcuno, che vi era una sconnessione sul manto stradale non segnalata, posto che non vi era stata contestazione sul fatto che il luogo del sinistro fosse quello mostrato dalle foto;
ha aggiunto che non era rilevante se la cosa in custodia avesse o meno natura insidiosa e l'insidia fosse o meno percepibile oppure evitabile dal danneggiato, essendo sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
Il appellato si è costituito ed ha resistito all'accoglimento dell'appello. CP_1
*****
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
La lettura del verbale dell'udienza nel corso della quale è stata raccolta la testimonianza del signor conferma le conclusioni del Giudice di Pace. Tes_1
Il Teste, in particolare, riferisce: “…Io ero presente sul posto in quanto abito poco distante;
stavo passeggiando e ho visto la bicicletta impuntarsi e cadere a terra. Il sig è caduto Parte_1 pesantemente al suolo. Mi sono avvicinato subito e ho potuto constatare che c'era una buca ricoperta interamente dell'acqua ove è caduta la bicicletta…”.
Ciò che il Teste non riferisce, come evidenziato dal Giudice di Pace, è che la bicicletta 'si sia impuntata' a causa della presenza di una buca. Il fatto che la bicicletta 'si sia imputata', infatti, non significa che ciò sia avvenuto a causa di una buca, ben potendo il conducente avere improvvisamente frenato. Anche la circostanza che il Teste, avvicinatosi, abbia riscontrato che la bicicletta si trovava a pagina 2 di 3 terra nei pressi di una buca, non implica che quella buca sia stata la causa della caduta.
Peraltro, pur volendo riferire le immagini del manto stradale rappresentate dalle foto allegate dall'attore al luogo in cui si è verificato il sinistro, si osserva che il tratto riprodotto non è connotato da caratteristiche tali da determinare l'arresto improvviso della bicicletta descritto dal , che, lo si Pt_2 ripete, ha visto la bicicletta 'impuntarsi'. Le foto, infatti, restituiscono l'immagine di un manto stradale complessivamente disconnesso, connotato da leggeri dislivelli e strette crepature, privo, dunque, di quella specifica efficienza causale in relazione alla dinamica riferita, che richiede, piuttosto, una buca di profondità tale da bloccare bruscamente la ruota di una bicicletta.
Ne consegue che la sentenza va confermata e l'appello respinto, con carico delle spese di lite sull'appellante soccombente, che si liquidano in dispositivo ai minimi dello scaglione corrispondente al valore della controversia, stante il contenuto sforzo profuso dalla difesa dell'Ente nel resistere all'appello, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello
- Dichiara di aver respinto integralmente l'appello ai fini dell'art. 13 comma quater Dpr 115/2002
- Condanna il appellante a rifondere delle spese di lite l'appellato liquidandole in Parte_3 euro 852,00 oltre spese forf iva e cpa.
Velletri, 11/07/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2170/2024, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CARELLI FRANCO - Appellante contro
, c.f. , difeso dall'avv. CARNEVALI GIORGIO - Appellato Controparte_1 P.IVA_1
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte appellante: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata per i motivi tutti esposti nel presente atto e per l'effetto: Dichiarare il , nella pers. del Sindaco e legale rapp.te pro-tempore, unico responsabile Controparte_1 del sinistro di cui alle premesse di citazione di primo grado e dell'atto di appello e per l'effetto condannare il medesimo al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'istante nella misura emersa e provata in corso di causa di primo grado, o ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali dal dì dell'evento al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con ogni salvezza sostanziale e processuale.
Parte appellata: insiste per l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, per il rigetto dello stesso come meglio argomentato in comparsa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno appellante ha premesso che, in data 11/04/2018, alle ore 10.30 circa, conducendo la sua bicicletta, percorreva la Via Jenne, strada comunale ubicata in , con direzione Via di Villa CP_1 Claudia, quando, giunto all'altezza del civico n. 18, incappava con la ruota anteriore in una profonda sconnessione del manto stradale, non avvistabile per tempo, poiché coperta di acqua e del tutto priva di pagina 1 di 3 segnalazioni. L'istante, quindi, cadeva rovinosamente al suolo riportando un violento trauma al polso destro con esposizione ossea, con danni così quantificati: I.T. complessiva di giorni 50 (30+20) ed esiti invalidanti permanenti pari al 6%, che gli avevano impedito di proseguire la propria attività lavorativa, quella, cioè, di giardiniere.
La domanda è stata respinta dal Giudice di pace di Velletri, che ha ritenuto che il danneggiato non avesse dimostrato il nesso di causalità tra il danno e la res né l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata. In particolare, a tal fine non sono state ritenute rilevanti le foto di una strada sconnessa allegate, in quanto non riferibili all'episodio denunciato, né la testimonianza del sig. , che non avrebbe riferito sul nesso causale Testimone_1 tra l'avvallamento e la caduta. Secondo il Giudice di Pace, inoltre, le foto suddette riproducevano un avvallamento della strada facilmente rilevabile dall'utente della strada.
L'attore ha dunque proposto appello, impugnando le seguenti parti della sentenza. “La parte di motivazione (pag. 2 ) ove si esamina la ripartizione dell'onere probatorio e precisamente dalle parole "In relazione" ... a "responsabilità risarcitoria". La parte di motivazione (pag. 2) dalle parole "Preliminarmente" .. a ..."profondità ridottissima". La parte di motivazione (pag. 3) dalle parole "Per tutto quanto sopra osservato" a "liquidate come da dispositivo". Nonchè l'intero dispositivo di sentenza.”, proponendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) omessa / insufficiente / incongrua/ illogica motivazione - violazione degli artt. 36 dlgs 546/1992 e 111 cost. dall'art. 36 d.lgs 546/1992: il Giudice, dapprima ha affermato che il teste sig.
, presente sul luogo del sinistro, aveva confermato l'intera dinamica così come descritta in atti, Tes_1 per poi asserire che non era stato provato il nesso causale tra l'avvallamento e la caduta, sebbene la dinamica fosse stata così descritta: "Giunto all'altezza del civico n. 18 l'istante incappava con la ruota anteriore in una profonda sconnessione del manto stradale. Detta irregolarità del manto stradale non era avvistabile per tempo poiché coperta dall'acqua e del tutto priva di segnalazioni. L'istante quindi cadeva rovinosamente al suolo riportando violento trauma al polso destro con esposizione ossea.";
2) omessa/errata disamina di validi elementi probatori emersi in istruttoria. errata interpretazione di norme di legge, in particolare dell'art. 2051 c.c.: le immagini fotografiche (all. 12 atto di citazione) mostravano, senza dubbio alcuno, che vi era una sconnessione sul manto stradale non segnalata, posto che non vi era stata contestazione sul fatto che il luogo del sinistro fosse quello mostrato dalle foto;
ha aggiunto che non era rilevante se la cosa in custodia avesse o meno natura insidiosa e l'insidia fosse o meno percepibile oppure evitabile dal danneggiato, essendo sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
Il appellato si è costituito ed ha resistito all'accoglimento dell'appello. CP_1
*****
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
La lettura del verbale dell'udienza nel corso della quale è stata raccolta la testimonianza del signor conferma le conclusioni del Giudice di Pace. Tes_1
Il Teste, in particolare, riferisce: “…Io ero presente sul posto in quanto abito poco distante;
stavo passeggiando e ho visto la bicicletta impuntarsi e cadere a terra. Il sig è caduto Parte_1 pesantemente al suolo. Mi sono avvicinato subito e ho potuto constatare che c'era una buca ricoperta interamente dell'acqua ove è caduta la bicicletta…”.
Ciò che il Teste non riferisce, come evidenziato dal Giudice di Pace, è che la bicicletta 'si sia impuntata' a causa della presenza di una buca. Il fatto che la bicicletta 'si sia imputata', infatti, non significa che ciò sia avvenuto a causa di una buca, ben potendo il conducente avere improvvisamente frenato. Anche la circostanza che il Teste, avvicinatosi, abbia riscontrato che la bicicletta si trovava a pagina 2 di 3 terra nei pressi di una buca, non implica che quella buca sia stata la causa della caduta.
Peraltro, pur volendo riferire le immagini del manto stradale rappresentate dalle foto allegate dall'attore al luogo in cui si è verificato il sinistro, si osserva che il tratto riprodotto non è connotato da caratteristiche tali da determinare l'arresto improvviso della bicicletta descritto dal , che, lo si Pt_2 ripete, ha visto la bicicletta 'impuntarsi'. Le foto, infatti, restituiscono l'immagine di un manto stradale complessivamente disconnesso, connotato da leggeri dislivelli e strette crepature, privo, dunque, di quella specifica efficienza causale in relazione alla dinamica riferita, che richiede, piuttosto, una buca di profondità tale da bloccare bruscamente la ruota di una bicicletta.
Ne consegue che la sentenza va confermata e l'appello respinto, con carico delle spese di lite sull'appellante soccombente, che si liquidano in dispositivo ai minimi dello scaglione corrispondente al valore della controversia, stante il contenuto sforzo profuso dalla difesa dell'Ente nel resistere all'appello, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello
- Dichiara di aver respinto integralmente l'appello ai fini dell'art. 13 comma quater Dpr 115/2002
- Condanna il appellante a rifondere delle spese di lite l'appellato liquidandole in Parte_3 euro 852,00 oltre spese forf iva e cpa.
Velletri, 11/07/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
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