Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1987, n. 450
Versione
3 novembre 1987
Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

1. Il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374 , recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "Fino all'entrata in vigore dell'apposita legge di riordinamento," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 1988,";
al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fino al termine indicato al comma 1,";
al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 e' liquidato, per l'anno 1988, ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31 gennaio dello stesso anno.";
al comma 4, le parole: "ed e'" sono sostituite dalle seguenti: "e sono".
All'articolo 2:
al comma 1, sono soppresse le parole: "In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 1, comma 1,";
al comma 4, le parole da: "notifica al comune interessato" fino a: "la propria decisione," sono sostituite dalle seguenti: "notifica al consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso e, trascorsi ulteriori 120 giorni,".
L'articolo 4 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 12 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 23 novembre 1987.
Entrata in vigore il 3 novembre 1987
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