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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/12/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 490/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 18 dicembre 2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 490/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. e per essa Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.
[...] P.IVA_1
in qualità di procuratrice, rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Gabriella
NA e ON NI,
- appellante -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Lorenzo PR e P.IVA_2
HI DA,
- appellata - avente ad oggetto: mutuo.
Sono presenti l'Avv. Antonino Presti, in sostituzione dell'Avv. ON NI nell'interesse dell'appellante, e l'Avv. Irene Torre, in sostituzione degli Avv.ti Lorenzo
PR e HI DA, nell'interesse dell'appellata.
Su ordine del Giudice, gli Avvocati precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione. Il Giudice visto l'art. 350-bis, comma 1, cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – L'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G., numero 367/2024, depositata il 19 ottobre 2024, con la quale è stata rigettata la domanda di rimborso dei costi fissi di un finanziamento erogato dall'appellata nel
2018, poi oggetto di estinzione anticipata.
A sostegno dell'appello ha addotto la rimborsabilità dei costi up front secondo la disciplina della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza emessa dalla
Corte di Giustizia l'11 settembre 2019 nella causa C-383/18, restando inapplicabile alla fattispecie del credito al consumo la successiva direttiva 2014/17/EU, in materia di mutuo ipotecario secondo l'ermeneusi della giurisprudenza euro-unitaria (CGUE, sent.
9 febbraio 2023, C-555/21). Ha, altresì, fondato il diritto alla ripetizione dei costi fissi sulla disciplina nazionale, prospettando l'errata applicazione, in primo grado, dell'art. 125-sexies t.u.b., nonché dell'art. art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104. Ha, infine, sostenuto la necessità di utilizzare il criterio pro rata temporis anche al fine del calcolo dei costi fissi.
La causa è stata trattata nella resistenza di per essere decisa come Controparte_1 segue.
2. – I motivi di appello da 1.A. ad 1.E. possono essere trattati congiuntamente per intrinseca connessione oggettiva, concernendo tutti la vexata quaestio della ripetibilità dei costi fissi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
2.1. – L'appello è fondato.
2.2. – Il Giudice di Pace ha fondato il rigetto sostenendo che «Il quadro normativo», costituito dall'art. 125-sexies t.u.b. e dall'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2001, n. 73 (dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzione, con sentenza 8 novembre 2022, n. 263, e successivamente oggetto di modifica da parte delll'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, come modificato dall'art. 1, comma 1-bis, dall'allegato della legge di conversione dek 10 agosto 2023, n. 103), «porta dunque a circoscrivere le restituzioni dovute al consumatore, in caso di estinzione anticipata di contratti stipulati in data anteriore alla novella, ai soli costi recurring», e ciò – secondo l'impugnata sentenza –
«coerentemente alla più recente interpretazione delle direttive comunitarie resa dalla Corte di Giustizia europea del 2023».
2.3. – La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023, pronunciata nella causa C-555/21, riguarda «L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali». Ha pertanto un oggetto ben circoscritto e diverso da quello del caso di specie, rientrante, invece, nell'ambito applicativo della direttiva 2008/48/CE, il cui art. 16, in materia di rimborso anticipato da parte del consumatore, deve essere interpretato – come statuito dalla stessa
C.G.U.E. nella sentenza “Lexitor” dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-
383/18 – nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore», ostando pertanto ad una normativa nazionale che non prevedesse, in ipotesi, il diritto al rimborso dei costi up front, oltre a quelli recurring.
La sentenza più recente indicata dal Giudice di Pace non costituisce un revirement rispetto al precedente del 2019. Le pronunce non sono in contraddizione, ma in rapporto di specie a genere, come emerge chiaramente dal riferimento, nella motivazione della pronuncia del 2023, al considerando 22 della direttiva 2014/14, secondo cui «è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato», e dalla lettura dei paragrafi da
32 a 36 della motivazione.
In questi ultimi viene posto l'accento sul diverso margine di manovra degli istituti creditizi nella determinazione dei costi del credito, con specifico riferimento a quelli iniziali o una tantum, laddove l'elargizione del credito sia subordinata alla concessione di una garanzia ipotecaria. In particolare, è stato osservato che «conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il
PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. […] una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17».
La sentenza, pertanto, è chiara nell'individuazione di un discrimen tra le fattispecie regolate dalla direttiva 2008/48/CE, avente portata generale, in quanto relativa ai contratti di credito ai consumatori (senza ulteriori specificazioni), e quelle di cui alla direttiva 2014/17/UE, riguardante una particolare species di contratti di credito ai consumatori, ossia quelli «relativi a beni immobili residenziali».
Invero, la specialità della disciplina del 2014 emerge non solo dal considerando 22, richiamato dalla Corte di Giustizia, ma anche dal 7, dal 16, dal 23, dal 37, e soprattutto dal 17, a mente del quale «La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad altri tipi di contratto di credito di nicchia, specificamente elencati, che sono diversi per natura e rischi dai crediti ipotecari standard e richiedono pertanto un approccio ad hoc».
Fin troppo evidente che il contratto di mutuo garantito dalla cessione del quinto dello stipendio non possa essere equiparato, agli effetti della direttiva, al contratto di mutuo garantito da ipoteca.
2.4. – Il Giudice di Pace avrebbe dunque dovuto accogliere la domanda, facendo applicazione dell'art. 125-sexies t.u.b. vigente ratione temporis, che a mente dell'art. 11- octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, deve essere applicato «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea» e, dunque – nel caso di estinzione anticipata di un contratto di credito garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE – nel senso di riconoscere al consumatore il diritto alla riduzione di «tutti i costi» – e quindi anche di quelli up front – posti a carico di quest'ultimo.
Tale conclusione trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, la quale è pervenuta allo stesso risultato addirittura rispetto a fattispecie ancora governate dall'art. 125, comma 2, t.u.b. (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. 6 settembre 2023, n. 25977;
Cass. Civ., sez. I, ord. 8 maggio 2025, n. 12201; Cass. Civ., sez. I, ord. 25 giugno 2025,
n. 17160), antecedenti all'introduzione della disposizione di cui all'art. 125-sexies t.u.b., introdotta dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2008/48/CE, rafforzando la tutela del consumatore.
2.5. – In relazione all'ultimo motivo di appello si osserva che il quantum debeatur, nella misura di € 1.342,20, non è stato contestato. Resta pertanto assorbita ogni considerazione sull'applicabilità del criterio pro rata temporis, ai fini del calcolo dei costi up front.
2.6. – In ordine agli interessi, non vanno riconosciuti quelli maturati prima della proposizione della domanda giudiziale, dal momento che tanto nel ricorso quanto nell'appello ne manca non solo la quantificazione (rilevante anche agli effetti di cui all'art. 1283 c.c.), ma persino l'indicazione del giorno esatto di decorrenza. Non compete al Giudice estrapolare dai documenti prodotti dalla parte fatti non tempestivamente allegati da quest'ultima (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 21 marzo 2013, n.
7115).
Sono invece dovuti quelli di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal 21 febbraio 2024 al soddisfo.
3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannata al pagamento Controparte_1 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori medi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 5.200,00
(artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55), con esclusione della fase istruttoria, la quale
«rileva […] quando effettivamente svolta» (art. 4, comma 5, lettera c, d.m. cit.).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 490/2025 R.G.A.C., in riforma integrale della sentenza impugnata, così provvede: accoglie la domanda e condanna al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, di € 1.342,20, oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4,
c.c., dal 21 febbraio 2024 al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_1 processuali del giudizio di primo grado che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 913,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_1 processuali del giudizio di secondo grado che liquida in € 174,00 per esborsi ed €
1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 18 dicembre 2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 490/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. e per essa Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.
[...] P.IVA_1
in qualità di procuratrice, rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Gabriella
NA e ON NI,
- appellante -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Lorenzo PR e P.IVA_2
HI DA,
- appellata - avente ad oggetto: mutuo.
Sono presenti l'Avv. Antonino Presti, in sostituzione dell'Avv. ON NI nell'interesse dell'appellante, e l'Avv. Irene Torre, in sostituzione degli Avv.ti Lorenzo
PR e HI DA, nell'interesse dell'appellata.
Su ordine del Giudice, gli Avvocati precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione. Il Giudice visto l'art. 350-bis, comma 1, cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – L'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G., numero 367/2024, depositata il 19 ottobre 2024, con la quale è stata rigettata la domanda di rimborso dei costi fissi di un finanziamento erogato dall'appellata nel
2018, poi oggetto di estinzione anticipata.
A sostegno dell'appello ha addotto la rimborsabilità dei costi up front secondo la disciplina della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza emessa dalla
Corte di Giustizia l'11 settembre 2019 nella causa C-383/18, restando inapplicabile alla fattispecie del credito al consumo la successiva direttiva 2014/17/EU, in materia di mutuo ipotecario secondo l'ermeneusi della giurisprudenza euro-unitaria (CGUE, sent.
9 febbraio 2023, C-555/21). Ha, altresì, fondato il diritto alla ripetizione dei costi fissi sulla disciplina nazionale, prospettando l'errata applicazione, in primo grado, dell'art. 125-sexies t.u.b., nonché dell'art. art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104. Ha, infine, sostenuto la necessità di utilizzare il criterio pro rata temporis anche al fine del calcolo dei costi fissi.
La causa è stata trattata nella resistenza di per essere decisa come Controparte_1 segue.
2. – I motivi di appello da 1.A. ad 1.E. possono essere trattati congiuntamente per intrinseca connessione oggettiva, concernendo tutti la vexata quaestio della ripetibilità dei costi fissi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
2.1. – L'appello è fondato.
2.2. – Il Giudice di Pace ha fondato il rigetto sostenendo che «Il quadro normativo», costituito dall'art. 125-sexies t.u.b. e dall'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2001, n. 73 (dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzione, con sentenza 8 novembre 2022, n. 263, e successivamente oggetto di modifica da parte delll'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, come modificato dall'art. 1, comma 1-bis, dall'allegato della legge di conversione dek 10 agosto 2023, n. 103), «porta dunque a circoscrivere le restituzioni dovute al consumatore, in caso di estinzione anticipata di contratti stipulati in data anteriore alla novella, ai soli costi recurring», e ciò – secondo l'impugnata sentenza –
«coerentemente alla più recente interpretazione delle direttive comunitarie resa dalla Corte di Giustizia europea del 2023».
2.3. – La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023, pronunciata nella causa C-555/21, riguarda «L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali». Ha pertanto un oggetto ben circoscritto e diverso da quello del caso di specie, rientrante, invece, nell'ambito applicativo della direttiva 2008/48/CE, il cui art. 16, in materia di rimborso anticipato da parte del consumatore, deve essere interpretato – come statuito dalla stessa
C.G.U.E. nella sentenza “Lexitor” dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-
383/18 – nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore», ostando pertanto ad una normativa nazionale che non prevedesse, in ipotesi, il diritto al rimborso dei costi up front, oltre a quelli recurring.
La sentenza più recente indicata dal Giudice di Pace non costituisce un revirement rispetto al precedente del 2019. Le pronunce non sono in contraddizione, ma in rapporto di specie a genere, come emerge chiaramente dal riferimento, nella motivazione della pronuncia del 2023, al considerando 22 della direttiva 2014/14, secondo cui «è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato», e dalla lettura dei paragrafi da
32 a 36 della motivazione.
In questi ultimi viene posto l'accento sul diverso margine di manovra degli istituti creditizi nella determinazione dei costi del credito, con specifico riferimento a quelli iniziali o una tantum, laddove l'elargizione del credito sia subordinata alla concessione di una garanzia ipotecaria. In particolare, è stato osservato che «conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il
PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. […] una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17».
La sentenza, pertanto, è chiara nell'individuazione di un discrimen tra le fattispecie regolate dalla direttiva 2008/48/CE, avente portata generale, in quanto relativa ai contratti di credito ai consumatori (senza ulteriori specificazioni), e quelle di cui alla direttiva 2014/17/UE, riguardante una particolare species di contratti di credito ai consumatori, ossia quelli «relativi a beni immobili residenziali».
Invero, la specialità della disciplina del 2014 emerge non solo dal considerando 22, richiamato dalla Corte di Giustizia, ma anche dal 7, dal 16, dal 23, dal 37, e soprattutto dal 17, a mente del quale «La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad altri tipi di contratto di credito di nicchia, specificamente elencati, che sono diversi per natura e rischi dai crediti ipotecari standard e richiedono pertanto un approccio ad hoc».
Fin troppo evidente che il contratto di mutuo garantito dalla cessione del quinto dello stipendio non possa essere equiparato, agli effetti della direttiva, al contratto di mutuo garantito da ipoteca.
2.4. – Il Giudice di Pace avrebbe dunque dovuto accogliere la domanda, facendo applicazione dell'art. 125-sexies t.u.b. vigente ratione temporis, che a mente dell'art. 11- octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, deve essere applicato «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea» e, dunque – nel caso di estinzione anticipata di un contratto di credito garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE – nel senso di riconoscere al consumatore il diritto alla riduzione di «tutti i costi» – e quindi anche di quelli up front – posti a carico di quest'ultimo.
Tale conclusione trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, la quale è pervenuta allo stesso risultato addirittura rispetto a fattispecie ancora governate dall'art. 125, comma 2, t.u.b. (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. 6 settembre 2023, n. 25977;
Cass. Civ., sez. I, ord. 8 maggio 2025, n. 12201; Cass. Civ., sez. I, ord. 25 giugno 2025,
n. 17160), antecedenti all'introduzione della disposizione di cui all'art. 125-sexies t.u.b., introdotta dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2008/48/CE, rafforzando la tutela del consumatore.
2.5. – In relazione all'ultimo motivo di appello si osserva che il quantum debeatur, nella misura di € 1.342,20, non è stato contestato. Resta pertanto assorbita ogni considerazione sull'applicabilità del criterio pro rata temporis, ai fini del calcolo dei costi up front.
2.6. – In ordine agli interessi, non vanno riconosciuti quelli maturati prima della proposizione della domanda giudiziale, dal momento che tanto nel ricorso quanto nell'appello ne manca non solo la quantificazione (rilevante anche agli effetti di cui all'art. 1283 c.c.), ma persino l'indicazione del giorno esatto di decorrenza. Non compete al Giudice estrapolare dai documenti prodotti dalla parte fatti non tempestivamente allegati da quest'ultima (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 21 marzo 2013, n.
7115).
Sono invece dovuti quelli di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal 21 febbraio 2024 al soddisfo.
3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannata al pagamento Controparte_1 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori medi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 5.200,00
(artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55), con esclusione della fase istruttoria, la quale
«rileva […] quando effettivamente svolta» (art. 4, comma 5, lettera c, d.m. cit.).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 490/2025 R.G.A.C., in riforma integrale della sentenza impugnata, così provvede: accoglie la domanda e condanna al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, di € 1.342,20, oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4,
c.c., dal 21 febbraio 2024 al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_1 processuali del giudizio di primo grado che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 913,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_1 processuali del giudizio di secondo grado che liquida in € 174,00 per esborsi ed €
1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti