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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2908/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 568/2020, pubblicata il 12.3.2020, del tribunale di
Benevento,
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
19.07.65, C.F. elett.te dom.ti in Paupisi, alla via Pagani n. C.F._2
45, presso lo studio dell'avv. Patrizia Pastore, C.F. , che li C.F._3
rappr.ta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
C.F. , Controparte_1 C.F._4 CP_2
C.F.
[...] CodiceFiscale_5 Controparte_3
, tutte rappresentate e difese, giusta procura speciale del 5 C.F._6
ottobre 2020, Num. 2020-10698 redatta da , Notaio Pubblico Persona_1
per lo Stato del Connecticut, U.S.A. dall'avv. Angelamaria Mazzamauro, C.F.
1 con studio e domicilio eletto in San LU (BN) alla via C.F._7
Romana n. 26
Appellate
E
Controparte_4
Appellata contumace
Conclusioni
All'udienza del 9.1.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , e CP_1 CP_2 CP_3
assumendo di essere proprietarie e nel possesso di un Controparte_4
terreno sito nel comune di San LU, come meglio catastalmente individuato nella sentenza gravata, in virtù di successione da e dal di lui figlio, Persona_2
chiedevano dichiararsi la nullità o inefficacia dell'atto per notar Per_3
del 7.1.2014, con cui aveva donato il predetto
[...] Parte_1
fondo al figlio , sul falso presupposto di aver usucapito le particelle Parte_2
individuanti il fondo.
A.b.) Il tribunale, costituitisi i resistenti, proposta dalla in Parte_1
riconvenzionale, domanda diretta a sentir dichiarare l'intervenuta usucapione del terreno in suo favore, disposto il mutamento del rito in quello ordinario, cosi statuiva:
<<1) Accoglie la domanda proposta da , Controparte_1 Controparte_2
e , e per l'effetto dichiara nullo l'atto rogato dal Controparte_3 Controparte_4
2 Notaio in data 07.01.2014 con il quale ha Persona_3 Parte_1
donato al figlio la piena proprietà dei terreni siti in San LU, riportati Parte_2
in catasto al foglio 1, p.lle 195, 193, e 16;
2) Ordina al competente conservatore dei RR.II. di annotare la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo,
3) Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
, , e , delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 spese di lite liquidate in € 150,00 per esborsi, € 3900,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie, con attribuzione all'avv. Angelamaria
Mazzamauro dichiaratasi antistataria>>.
Il primo giudice, dopo avere evidenziato che la giurisprudenza era pervenuta a ritenere valida la compravendita o il trasferimento di un bene sul presupposto che fosse stato usucapito, anche a prescindere dalla precedente dichiarazione di intervenuta usucapione in favore dell'alienante, così testualmente argomentava:
<
è stata, quindi, ammessa ed espletata prova testimoniale il cui esito è stato piuttosto contrastante. In particolare i testi di parte ricorrente hanno dichiarato che Pt_2
era affittuario dei fondi de quo, si occupava soprattutto di falciare e tagliare il
[...]
fieno per i suoi animali, e consegnava regolarmente il canone di fitto ad Per_4
la quale poi lo portava alle proprietarie a Roma. I testi hanno anche riferito
[...]
che negli anni 60-70 affittuario era sino al 1997 affittuario del P_
terreno era stato poi per il periodo compreso tra il 1997 e Persona_5 all'anno 2000 il fondo era stato condotto in fitto da , al quale era, PE
infine, subentrato e di poi il figlio e che questi, Persona_7 Parte_2
successivamente, aveva incaricato un geometra al fine di eseguire il frazionamento del terreno de quo e delimitarlo rispetto a quello confinante del medesimo Per_6
, e che in tale occasione il primo aveva dichiarato di averne acquistato
[...]
legittimamente la proprietà dalle ricorrenti.
I testi di parte resistente hanno invece dichiarato che sin dagli anni 80 Parte_1
si era occupata della pulizia e coltivazione del terreno per cui è causa,
[...]
aveva provveduto anche alla recinzione del fondo ed alla sua manutenzione a tagliare e raccogliere il fieno, che nessun altro era stato visto sul posto al di fuori dei
3 convenuti, e senza il pagamento di alcun canone di fitto.
Orbene essendo questo le risultanze della istruttoria espletata deve escludersi che le stesse possano considerarsi idonee a ritenere dimostrata la fondatezza della domanda avanzata in via riconvenzionale da parte convenuta. Ed invero quanto dichiarato dai testi di parte convenuta per i quali si era Parte_1
occupata in via esclusiva della pulizia e del terreno de quo per un periodo superiore ai venti anni, provvedendo anche alla recinzione del fondo ed alla rimozione del materiale di risulta di un vecchio fabbricato rurale demolito, risulta contraddetto da quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente per i quali il terreno de quo prima condotto in fitto da poi da solo dopo il 2000 era Persona_5 PE
stato preso in fitto da il quale si occupava esclusivamente di tagliare e Parte_2
falciare il fieno per i suoi animali, e che il pagamento del fitto avveniva regolarmente in favore delle ricorrenti per il tramite di e della nipote delle Persona_4
proprietarie residente a [...].
Non vi sono ragioni per dubitare della attendibilità dei testi escussi su richiesta degli attori, in particolare e sono, Persona_5 PE Testimone_1 senz'altro, indifferenti alla causa, ed eventuali imprecisioni nella loro deposizione non appaiono sufficienti a scalfirne la genuinità, né le dichiarazioni dell' si CP_1
presentano in contrasto con quelle del geom. , il quale ha dichiarato che al CP_6 momento del frazionamento l' aveva riconosciuto la proprietà del , in CP_1 Pt_2
quanto il primo ha specificato - nel corso della sua deposizione testimoniale - che in sede di sopralluogo il convenuto gli aveva riferito di aver provveduto ad acquistare legittimamente il terreno, dunque in quel determinato momento - quale proprietario confinante - non poteva non riconoscere la proprietà in capo a chi si era dichiarato acquirente, per poi scoprire solo successivamente, contattando le parenti in America, che tale circostanza non corrispondeva al vero. Dal complesso delle deposizioni testimoniali assunte risulta quindi, da un lato, che per un periodo di tempo e sino all'anno 2000 hanno condotto in fitto il terreno e , i Persona_5 PE quali pagavano regolarmente il fitto alle proprietarie, e solo dopo l'anno 2000 era subentrato il anch'egli mero conduttore, e dall'altro che il terreno era stato Pt_2
sempre sin dagli anni 80 nella esclusiva disponibilità del e della madre senza Pt_2
l'esistenza di alcun rapporto di fitto con i proprietari, la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali induce a ritenere non compiutamente assolto l'onere della prova incombente su chi agisce per ottenere in proprio favore la declaratoria di
4 acquisto per usucapione. Non può che richiamarsi, infatti, sul punto la giurisprudenza sia di merito che i legittimità per la quale chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva quindi non solo del corpus ma anche dell'animo, ai fini dell'usucapione è necessario, dunque, la manifestazione di un dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario, perché comportanti solo l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa. Si afferma inoltre che l'azione diretta all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su cosa, fondata su un rapporto di fatto ma in contrasto con l'apparenza formale dei documenti comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero il possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto. Ne deriva che laddove come nel caso di specie, il contesto probatorio risulti insufficiente a dimostrare i requisiti sopraindicati, l'invocata usucapione non può dirsi accertata.
Al rigetto della domanda riconvenzionale deriva, quale conseguenza, che la donazione effettuata da in favore del figlio è atto compiuto da Parte_1
soggetto non proprietario e, quindi, non legittimato.>>,
equiparabile ad una donazione di cosa futura, nulla ex art. 771 c.c..
B – Giudizi d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello e Parte_1
, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda Parte_2
quale parte espressa della presente decisione, con il quale, con specifiche argomentazioni rivolte all'esame delle testimonianze raccolte in primo grado,
riportate anche in alcuni passaggi, censuravano la decisione nella parte in cui aveva ritenuto insussistenti ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi addotti dalle controparti, a fronte delle dichiarazioni lineari e coincidenti rilasciate dai
5 propri testi, che avevano provato il possesso uti dominus in capo alla Parte_1
e l'inerzia dei proprietari.
Gli appellanti, pertanto, così concludevano:
“- accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 568/2020 emessa dal Tribunale di
Benevento data la erroneità ed illogicità della stessa, rigettando integralmente la domanda attorea;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai Sigg. Parte_1
e accertare e dichiarare la intervenuta usucapione ex art. 1158
[...] Parte_2
c.c. in loro favore dei beni immobili oggetto di causa ovvero fondo rustico sito in agro di San LU, in catasto al Fol. 1 part.lle 193, 195 e 16;
- conseguentemente dichiarare valido l'intervenuto atto di donazione per notar del 07.01.14 Rep. 42504. Persona_3
Vittoria di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato costituito per averne fatta anticipazione ex art. 93 c.p.c.”.
B.b.) Si costituivano le originarie attrici ad eccezione di , CP_1 CP_4
di cui va dichiarata la contumacia, resistendo, con varie argomentazioni,
all'impugnazione, così concludendo:
“1) rigettare l'appello per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2) condannare gli appellanti al pagamento di spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute a norma di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.”.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 40 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello non può essere accolto.
Ca.) Invero, occorre necessariamente partire dai principi affermati dal giudice
6 di legittimità in merito all'accertamento cui è chiamato il giudice in caso di domanda diretta a sentir dichiarare l'intervenuto acquisito per usucapione.
Cass. n. 20539 del 2017 è così massimata:
<
conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.>>.
Nel formulare il principio di diritto cui il giudice del rinvio si sarebbe dovuto conformare nella specifica controversia sottoposta al suo esame la Suprema Corte
così si è espressa:
<<…si atterrà al principio di diritto di cui al precedente punto 1.1., valutando in base alle prove acquisite il sussistere degli elementi fattuali idonei (v.
precedente punto 1.3) offrendo congrua motivazione e tenendo conto, come rettamente rilevato in sede di discussione dal P.G., del quadro degli obblighi internazionali che vincolano l'Italia, con particolare riferimento all'art. 1
protocollo n. 1 alla CEDU, quale interpretato dalla Corte EDU nella sentenza
Par della Grande Camera 30.8.2007, J.A. ) & Parte_3 Controparte_7
c. United Kingdom (ricorso n. 44302/02): con detta sentenza la Corte di
[...]
Strasburgo, nel ritenere a maggioranza semplice conforme al diritto convenzionale l'adverse possession dell'ordinamento del Regno Unito, ha evidenziato l'esigenza di un attento bilanciamento, nell'applicazione di un istituto non dissimile dall'usucapione, dei valori in conflitto tutelati dall'art. 1 del protocollo;
ciò che si traduce, quanto meno, nell'esigenza di rigore, da parte del giudice nazionale, nell'apprezzamento - anche sul fronte probatorio - del sussistere dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.>>.
E' vero che in altra successiva pronuncia è stato ribadito che non sussiste, in
7 tema di usucapione, una diversa regola di giudizio rispetto a quella della preponderanza dell'evidenza (non vigendo il 'sistema' probatorio proprio del giudizio penale che richiede un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio), ma resta il dato che, per poter affermare esistente l'acquisito a titolo originario,
occorre dare la dimostrazione puntuale di tutti gli elementi richiesti per integrare la fattispecie prevista dall'art. 1158 c.c..
L'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus,
accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad
usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve, inoltre, come si è visto, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, essendosi precisato che egli che non può lasciare spazio a
perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla
concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante
8 comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato,
occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità,
inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore,
per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il corpus
quanto l'animus in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Del resto, come questa corte ha già in altre occasioni evidenziato, “L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che, con continuità, si sostituisca al proprietario nella utilizzazione del bene medesimo. Ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario,
in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus
di un terzo, con rilievo esterno è tale da mostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare. Di fronte alla prova “formale” della proprietà dei beni, dunque, colui che pretende di avere usucapito la proprietà deve fornire una prova certa e rigorosa;
se si ritenesse il contrario, infatti, l'istituto della prescrizione acquisitiva - nato per eliminare intollerabili situazioni di incertezza nel regime probatorio dei beni - sortirebbe effetti opposti, consentendo che il diritto dominicale possa essere facilmente posto in dubbio attraverso una qualche
9 contestazione di terzi sostenuta da prove non univoche” (così, tra le altre, Appello
Napoli n. 3151 del 2018).
C.b.) Partendo da tali premesse, ritiene il collegio che la sentenza gravata non meriti censura, avendo, diversamente da quanto opposto dagli appellanti,
correttamente valutato le acquisizioni istruttorie e l'estrema contraddittorietà delle prove testimoniali raccolte, tali da non consentire di poter affermare che la avesse usucapito il bene in contestazione, sì da poterlo poi Parte_1
trasmettere al figlio . Parte_2
C.b.i.) Innanzi tutto, già potrebbe evidenziarsi che, per la gran parte, le testimonianze addotte nell'interesse dei convenuti si caratterizzano per la loro estrema genericità.
Si pensi alle dichiarazioni del teste , che riferisce di recarsi sui Tes_2
luoghi di causa per andare “a funghi” in quella zona, concluse con l'affermazione di aver visto sul terreno “già prima del '90”, senza una precisa Parte_2
indicazione o elementi di fatto che giustifichino le ragioni del ricordo;
modalità e povertà del racconto che caratterizzano anche la testimonianza della teste
, nonostante la nipote fosse anche in stretto rapporto con il fratello del Tes_3
, in parte contenente anche fatti appresi de relato, come l'asserito Pt_2
abbattimento di un manufatto, situato all'interno del fondo, da parte della o personali convinzioni circa la realizzazione della recinzione – “Io Parte_1
so che la recinzione è stata fatta da – senza specificazioni riguardo a Parte_1
detta conoscenza, o della proprietà in testa ai resistenti.
Ancora più emblematica è la testimonianza del cugino della Parte_1
, il quale, oltre a riferire di una frequentazione dei luoghi ante Testimone_4 anno, pur confermando che i custodivano, pulivano e Controparte_8
manutenevano il fondo, non avendo mai visto in loco altri se non membri della sua famiglia, ha dichiarato chiaramente “non so però a che titolo avessero il terreno, non l'ho mai chiesto”.
Anche la testimonianza dello si conclude con la dichiarazione secondo Tes_5
la quale “I convenuti mi hanno detto che coltivavano il terreno senza dare il fitto a nessuno”, nuovamente affermazione de relato, oltretutto ex parte, ben sapendo che altri fossero i proprietari, residenti in [...], pur non conoscendoli direttamente.
Inoltre, pure alla circostanza relativa alla apposizione di una recinzione al fondo non pare possa darsi particolare rilevanza, se non addirittura in pregiudizio delle ragioni dei convenuti, attori in riconvenzionale.
Infatti, il capo di prova 2 indica nuovamente in maniera generica che ciò
avvenne nel corso degli anni 80 (che, però, evidentemente, si articolano nell'arco di un decennio) e lo con tranciante affermazione, 'conferma', a distanza Tes_5
di almeno trent'anni (la deposizione viene raccolta il 10.5.2018), la circostanza degli operai che vi stavano provvedendo insieme ai convenuti (quali?), per averli visti dalla strada, senza aggiungere elementi che possano giustificare tale ricordo
(vds. quanto già detto pure relativamente alla testimonianza della ). Tes_3
Ma, le dichiarazioni di maggiore rilevanza, secondo la prospettazione degli appellanti, sarebbero quelle del . CP_6
Egli ha raccontato di frequentare i dal 93/94 circa, Controparte_8
dichiarando che i resistenti “hanno anche recintato il fondo”, per poi però dover rispondere sulla domanda di cui al capo 2 – appunto, quella relativa alla recinzione – di “non poter riferire nulla per gli anni '80”.
11 Afferma, rispondendo sul capo 4), di aver curato il frazionamento e di avere ricevuto incarico da e dalla “di eseguire la Persona_7 Parte_1
variazione catastale”.
Ciò riguardava la necessità di “rilevare la linea di confine al fine di riportare esattamente in mappa la parte posseduta da e rispetto a Parte_1 Pt_2
quella , in quanto, rispondendo sul capo 6, “il frazionamento aveva lo CP_1
scopo di consentire a ciascuna delle parti da un lato, e i resistenti PE
dall'altro, di intestarsi le rispettive proprietà”.
Ma sono gli stessi capi di prova 4 e 6 a fare riferimento ad attività compiute alla fine del 2013, sostanzialmente a distanza di due anni dalla proposizione della domanda e in stretta correlazione con l'atto di donazione in favore di
[...]
, del gennaio 2014, sicché nulla potrebbero provare ai fini del possesso Pt_2
ultraventennale, se non anzi, costituendo, quello sì, trovando conferma, seppure con le precisazioni che egli darà nella sua deposizione, dalle dichiarazioni di atto rivolto ad estromettere formalmente dal dominio del fondo i PE
proprietari intestatari.
Questo è il quadro delle testimonianze raccolte nell'interesse degli attori in riconvenzionale, che, per quel che si è espresso, di per sé risultano tutt'altro che rispondenti ai 'parametri probatori' richiesti per ritenere per esaustivamente provato l'acquisto per usucapione.
C.b.ii.) A fronte di tali dichiarazioni vi sono, poi, quelle dei testi ascoltati nell'interesse delle attrici, che, seppure con imprecisioni e incertezze, si pongono in netto contrasto con le prime, 'convincendo' il tribunale a rigettare la domanda di usucapione e, conseguentemente, ad accogliere quella principale avanzata dalle
CP_1
12 Ora, gli appellanti sembra intendano ricavare la prova della fondatezza delle proprie tesi da alcune contraddizioni che andrebbero colte nell'ambito delle dichiarazioni dei testi avversi.
In realtà, pur sussistendo alcune incertezze o contraddizioni in merito al fitto che corrispondevano i per raccogliere il fieno dal fondo e Parte_5
alle relative modalità di pagamento, che, del resto, il tribunale non ha disconosciuto, ad avviso della corte, le dichiarazioni di Persona_5
certamente estraneo alla contesa, inducono, ove, si ripete, ve ne fosse ulteriore bisogno, a confermare il giudizio espresso dal giudice di primo grado,
introducendo nuovi elementi di incertezza.
Infatti, non a caso, gli appellanti dedicano poche parole alla confutazione delle sue dichiarazioni, 'liquidandole' in sei righi e tacciandole di “inconferenza”,
giacché egli avrebbe “disconosciuto” la proprietà in capo alle attrici, visto che ebbe a dichiarare che i terreni, per quello che sapeva, erano di e di P_
(quest'ultimo “cugino di secondo grado” delle attrici). PE
Ma il punto non è di chi il teste ritenesse fossero i terreni, ma se le sue dichiarazioni contengano elementi ed aspetti che possano porsi in contrasto con il possesso uti domini dei convenuti necessario ad usucapire e se vi siano ragioni per poter dubitare della credibilità del Gismondi e, conseguentemente, della loro attendibilità.
Circa tale preliminare verifica, si osserva che nessuno specifico elemento è
stato dedotto per minarne la credibilità: egli non è legato da rapporti di parentela o conoscenza con le attrici né con e con cui, per CP_1 P_ PE
così dire, si interfacciava per la utilizzazione del fondo;
non è stato mai adombrato che abbia una qualche ragione di malanimo o risentimento nei riguardi
13 della o del , né per favorire le attrici, che neppure sapeva Parte_1 Pt_2
fossero le effettive proprietarie del terreno.
Anzi, a ben vedere, proprio tale circostanza lungi dall'indurre a dubitare di quanto da lui riferito, manifesta la sua evidente buona fede e la mancanza di interessi personali nella vicenda, considerato, inoltre, che oramai non ha nessun rapporto con il fondo.
Sicché, non vi sono ragioni che possano screditare quanto da lui riferito.
Egli ha raccontato che andava a tagliare il fieno sul fondo una volta l'anno, ciò
dal 1986 al 1997 e di pagare ad di non avere mai visto sul fondo PE
, e di non conoscere la che dopo il 1997, Persona_7 Parte_1 [...]
, “sapendo” che non andava più a tagliare il fieno sul fondo, gli aveva Pt_2
chiesto se poteva andarci lui, ricevendo in risposta che si sarebbe dovuto accordare con quello che credeva essere il “padrone”, cioè non PE
sapendo poi che accordi avevano preso;
che vi era un unico fondo, sempre stato aperto, tutto coltivato a fieno.
Anche il teste racconta del fatto che il fondo era prima utilizzato dal Tes_1
fino al 1997, poi ripreso dal suocero pure per la Per_5 PE
porzione originariamente divisa con le e solo successivamente da CP_1 [...]
, e che il fitto veniva pagato sempre al suocero ed i soldi li veniva a Pt_2
prendere o venivano portati a Roma. Persona_8
E' evidente il contrasto e la contraddittorietà con le dichiarazioni, peraltro,
come evidenziato, di per sé generiche e non esenti da dubbi, dei testi delle parti convenute e l'impossibilità di raggiungere una rassicurante certezza sia in ordine alla collocazione temporale degli eventi, sia alle ragioni del possesso o della detenzione, ma finanche della effettiva porzione di terreno occupata.
14 Pure dell'asserito riconoscimento della proprietà da parte di PE
“cugino”, che acconsentiva alle operazioni di tracciamento dei confini, così,
secondo la prospettazione dei , confermando che essi erano Controparte_8
considerati pacificamente quali proprietari, come correttamente rilevato dal tribunale, è offerta una plausibile spiegazione sia dallo stesso che PE
dal genero del primo, considerato che fu riferito dal che la Tes_1 Pt_2
porzione di terreno limitrofa era stata acquistata, circostanza poi appresa non essere vera.
Pertanto, proprio partendo dalle coordinate tracciate in precedenza sub C.a.), il quadro istruttorio acquisito, già tutt'altro che esaustivo e sufficiente sulla base delle stesse dichiarazioni raccolte nell'interesse degli attuali appellanti, in presenza di dichiarazioni di segno opposto, quand'anche non sempre lineari,
come condivisibilmente argomentato dal tribunale, non consente di ritenere fondata la domanda di usucapione, il tutto, non è superfluo evidenziarlo, pur nella consapevolezza che la prova testimoniale in tale ambito assume una indubbia centralità, ma per questo dovendo essere valutata con particolare attenzione, in totale assenza di elementi documentali di sorta, nonostante l'ampio arco temporale allegato a sostegno delle proprie tesi, che possano dimostrare il protrarsi del possesso uti dominus, fino, come già rimarcato, alla pratica di frazionamento avvenuta solo a ridosso della donazione contestata dalle attrici del gennaio 2014.
D – Le spese
Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza, ma, tenuto conto della particolarità, in fatto, della vicenda esaminata e del complesso delle difese svolte,
con liquidazione prossima ai minimi, in base al valore indeterminabile di bassa
15 complessità, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni riunite di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_4
b) rigetta l'appello;
c) condanna gli appellanti a rifondere, in solido, le spese del grado in favore delle appellate, che liquida, con distrazione al loro procuratore, in euro 5.500,00
per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1998 sporadica, abitando a Londra e tornando in paese a giugno-luglio di ogni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2908/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 568/2020, pubblicata il 12.3.2020, del tribunale di
Benevento,
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
19.07.65, C.F. elett.te dom.ti in Paupisi, alla via Pagani n. C.F._2
45, presso lo studio dell'avv. Patrizia Pastore, C.F. , che li C.F._3
rappr.ta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
C.F. , Controparte_1 C.F._4 CP_2
C.F.
[...] CodiceFiscale_5 Controparte_3
, tutte rappresentate e difese, giusta procura speciale del 5 C.F._6
ottobre 2020, Num. 2020-10698 redatta da , Notaio Pubblico Persona_1
per lo Stato del Connecticut, U.S.A. dall'avv. Angelamaria Mazzamauro, C.F.
1 con studio e domicilio eletto in San LU (BN) alla via C.F._7
Romana n. 26
Appellate
E
Controparte_4
Appellata contumace
Conclusioni
All'udienza del 9.1.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , e CP_1 CP_2 CP_3
assumendo di essere proprietarie e nel possesso di un Controparte_4
terreno sito nel comune di San LU, come meglio catastalmente individuato nella sentenza gravata, in virtù di successione da e dal di lui figlio, Persona_2
chiedevano dichiararsi la nullità o inefficacia dell'atto per notar Per_3
del 7.1.2014, con cui aveva donato il predetto
[...] Parte_1
fondo al figlio , sul falso presupposto di aver usucapito le particelle Parte_2
individuanti il fondo.
A.b.) Il tribunale, costituitisi i resistenti, proposta dalla in Parte_1
riconvenzionale, domanda diretta a sentir dichiarare l'intervenuta usucapione del terreno in suo favore, disposto il mutamento del rito in quello ordinario, cosi statuiva:
<<1) Accoglie la domanda proposta da , Controparte_1 Controparte_2
e , e per l'effetto dichiara nullo l'atto rogato dal Controparte_3 Controparte_4
2 Notaio in data 07.01.2014 con il quale ha Persona_3 Parte_1
donato al figlio la piena proprietà dei terreni siti in San LU, riportati Parte_2
in catasto al foglio 1, p.lle 195, 193, e 16;
2) Ordina al competente conservatore dei RR.II. di annotare la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo,
3) Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
, , e , delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 spese di lite liquidate in € 150,00 per esborsi, € 3900,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie, con attribuzione all'avv. Angelamaria
Mazzamauro dichiaratasi antistataria>>.
Il primo giudice, dopo avere evidenziato che la giurisprudenza era pervenuta a ritenere valida la compravendita o il trasferimento di un bene sul presupposto che fosse stato usucapito, anche a prescindere dalla precedente dichiarazione di intervenuta usucapione in favore dell'alienante, così testualmente argomentava:
<
è stata, quindi, ammessa ed espletata prova testimoniale il cui esito è stato piuttosto contrastante. In particolare i testi di parte ricorrente hanno dichiarato che Pt_2
era affittuario dei fondi de quo, si occupava soprattutto di falciare e tagliare il
[...]
fieno per i suoi animali, e consegnava regolarmente il canone di fitto ad Per_4
la quale poi lo portava alle proprietarie a Roma. I testi hanno anche riferito
[...]
che negli anni 60-70 affittuario era sino al 1997 affittuario del P_
terreno era stato poi per il periodo compreso tra il 1997 e Persona_5 all'anno 2000 il fondo era stato condotto in fitto da , al quale era, PE
infine, subentrato e di poi il figlio e che questi, Persona_7 Parte_2
successivamente, aveva incaricato un geometra al fine di eseguire il frazionamento del terreno de quo e delimitarlo rispetto a quello confinante del medesimo Per_6
, e che in tale occasione il primo aveva dichiarato di averne acquistato
[...]
legittimamente la proprietà dalle ricorrenti.
I testi di parte resistente hanno invece dichiarato che sin dagli anni 80 Parte_1
si era occupata della pulizia e coltivazione del terreno per cui è causa,
[...]
aveva provveduto anche alla recinzione del fondo ed alla sua manutenzione a tagliare e raccogliere il fieno, che nessun altro era stato visto sul posto al di fuori dei
3 convenuti, e senza il pagamento di alcun canone di fitto.
Orbene essendo questo le risultanze della istruttoria espletata deve escludersi che le stesse possano considerarsi idonee a ritenere dimostrata la fondatezza della domanda avanzata in via riconvenzionale da parte convenuta. Ed invero quanto dichiarato dai testi di parte convenuta per i quali si era Parte_1
occupata in via esclusiva della pulizia e del terreno de quo per un periodo superiore ai venti anni, provvedendo anche alla recinzione del fondo ed alla rimozione del materiale di risulta di un vecchio fabbricato rurale demolito, risulta contraddetto da quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente per i quali il terreno de quo prima condotto in fitto da poi da solo dopo il 2000 era Persona_5 PE
stato preso in fitto da il quale si occupava esclusivamente di tagliare e Parte_2
falciare il fieno per i suoi animali, e che il pagamento del fitto avveniva regolarmente in favore delle ricorrenti per il tramite di e della nipote delle Persona_4
proprietarie residente a [...].
Non vi sono ragioni per dubitare della attendibilità dei testi escussi su richiesta degli attori, in particolare e sono, Persona_5 PE Testimone_1 senz'altro, indifferenti alla causa, ed eventuali imprecisioni nella loro deposizione non appaiono sufficienti a scalfirne la genuinità, né le dichiarazioni dell' si CP_1
presentano in contrasto con quelle del geom. , il quale ha dichiarato che al CP_6 momento del frazionamento l' aveva riconosciuto la proprietà del , in CP_1 Pt_2
quanto il primo ha specificato - nel corso della sua deposizione testimoniale - che in sede di sopralluogo il convenuto gli aveva riferito di aver provveduto ad acquistare legittimamente il terreno, dunque in quel determinato momento - quale proprietario confinante - non poteva non riconoscere la proprietà in capo a chi si era dichiarato acquirente, per poi scoprire solo successivamente, contattando le parenti in America, che tale circostanza non corrispondeva al vero. Dal complesso delle deposizioni testimoniali assunte risulta quindi, da un lato, che per un periodo di tempo e sino all'anno 2000 hanno condotto in fitto il terreno e , i Persona_5 PE quali pagavano regolarmente il fitto alle proprietarie, e solo dopo l'anno 2000 era subentrato il anch'egli mero conduttore, e dall'altro che il terreno era stato Pt_2
sempre sin dagli anni 80 nella esclusiva disponibilità del e della madre senza Pt_2
l'esistenza di alcun rapporto di fitto con i proprietari, la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali induce a ritenere non compiutamente assolto l'onere della prova incombente su chi agisce per ottenere in proprio favore la declaratoria di
4 acquisto per usucapione. Non può che richiamarsi, infatti, sul punto la giurisprudenza sia di merito che i legittimità per la quale chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva quindi non solo del corpus ma anche dell'animo, ai fini dell'usucapione è necessario, dunque, la manifestazione di un dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario, perché comportanti solo l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa. Si afferma inoltre che l'azione diretta all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su cosa, fondata su un rapporto di fatto ma in contrasto con l'apparenza formale dei documenti comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero il possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto. Ne deriva che laddove come nel caso di specie, il contesto probatorio risulti insufficiente a dimostrare i requisiti sopraindicati, l'invocata usucapione non può dirsi accertata.
Al rigetto della domanda riconvenzionale deriva, quale conseguenza, che la donazione effettuata da in favore del figlio è atto compiuto da Parte_1
soggetto non proprietario e, quindi, non legittimato.>>,
equiparabile ad una donazione di cosa futura, nulla ex art. 771 c.c..
B – Giudizi d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello e Parte_1
, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda Parte_2
quale parte espressa della presente decisione, con il quale, con specifiche argomentazioni rivolte all'esame delle testimonianze raccolte in primo grado,
riportate anche in alcuni passaggi, censuravano la decisione nella parte in cui aveva ritenuto insussistenti ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi addotti dalle controparti, a fronte delle dichiarazioni lineari e coincidenti rilasciate dai
5 propri testi, che avevano provato il possesso uti dominus in capo alla Parte_1
e l'inerzia dei proprietari.
Gli appellanti, pertanto, così concludevano:
“- accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 568/2020 emessa dal Tribunale di
Benevento data la erroneità ed illogicità della stessa, rigettando integralmente la domanda attorea;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai Sigg. Parte_1
e accertare e dichiarare la intervenuta usucapione ex art. 1158
[...] Parte_2
c.c. in loro favore dei beni immobili oggetto di causa ovvero fondo rustico sito in agro di San LU, in catasto al Fol. 1 part.lle 193, 195 e 16;
- conseguentemente dichiarare valido l'intervenuto atto di donazione per notar del 07.01.14 Rep. 42504. Persona_3
Vittoria di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato costituito per averne fatta anticipazione ex art. 93 c.p.c.”.
B.b.) Si costituivano le originarie attrici ad eccezione di , CP_1 CP_4
di cui va dichiarata la contumacia, resistendo, con varie argomentazioni,
all'impugnazione, così concludendo:
“1) rigettare l'appello per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2) condannare gli appellanti al pagamento di spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute a norma di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.”.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 40 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello non può essere accolto.
Ca.) Invero, occorre necessariamente partire dai principi affermati dal giudice
6 di legittimità in merito all'accertamento cui è chiamato il giudice in caso di domanda diretta a sentir dichiarare l'intervenuto acquisito per usucapione.
Cass. n. 20539 del 2017 è così massimata:
<
conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.>>.
Nel formulare il principio di diritto cui il giudice del rinvio si sarebbe dovuto conformare nella specifica controversia sottoposta al suo esame la Suprema Corte
così si è espressa:
<<…si atterrà al principio di diritto di cui al precedente punto 1.1., valutando in base alle prove acquisite il sussistere degli elementi fattuali idonei (v.
precedente punto 1.3) offrendo congrua motivazione e tenendo conto, come rettamente rilevato in sede di discussione dal P.G., del quadro degli obblighi internazionali che vincolano l'Italia, con particolare riferimento all'art. 1
protocollo n. 1 alla CEDU, quale interpretato dalla Corte EDU nella sentenza
Par della Grande Camera 30.8.2007, J.A. ) & Parte_3 Controparte_7
c. United Kingdom (ricorso n. 44302/02): con detta sentenza la Corte di
[...]
Strasburgo, nel ritenere a maggioranza semplice conforme al diritto convenzionale l'adverse possession dell'ordinamento del Regno Unito, ha evidenziato l'esigenza di un attento bilanciamento, nell'applicazione di un istituto non dissimile dall'usucapione, dei valori in conflitto tutelati dall'art. 1 del protocollo;
ciò che si traduce, quanto meno, nell'esigenza di rigore, da parte del giudice nazionale, nell'apprezzamento - anche sul fronte probatorio - del sussistere dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.>>.
E' vero che in altra successiva pronuncia è stato ribadito che non sussiste, in
7 tema di usucapione, una diversa regola di giudizio rispetto a quella della preponderanza dell'evidenza (non vigendo il 'sistema' probatorio proprio del giudizio penale che richiede un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio), ma resta il dato che, per poter affermare esistente l'acquisito a titolo originario,
occorre dare la dimostrazione puntuale di tutti gli elementi richiesti per integrare la fattispecie prevista dall'art. 1158 c.c..
L'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus,
accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad
usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve, inoltre, come si è visto, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, essendosi precisato che egli che non può lasciare spazio a
perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla
concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante
8 comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato,
occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità,
inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore,
per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il corpus
quanto l'animus in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Del resto, come questa corte ha già in altre occasioni evidenziato, “L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che, con continuità, si sostituisca al proprietario nella utilizzazione del bene medesimo. Ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario,
in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus
di un terzo, con rilievo esterno è tale da mostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare. Di fronte alla prova “formale” della proprietà dei beni, dunque, colui che pretende di avere usucapito la proprietà deve fornire una prova certa e rigorosa;
se si ritenesse il contrario, infatti, l'istituto della prescrizione acquisitiva - nato per eliminare intollerabili situazioni di incertezza nel regime probatorio dei beni - sortirebbe effetti opposti, consentendo che il diritto dominicale possa essere facilmente posto in dubbio attraverso una qualche
9 contestazione di terzi sostenuta da prove non univoche” (così, tra le altre, Appello
Napoli n. 3151 del 2018).
C.b.) Partendo da tali premesse, ritiene il collegio che la sentenza gravata non meriti censura, avendo, diversamente da quanto opposto dagli appellanti,
correttamente valutato le acquisizioni istruttorie e l'estrema contraddittorietà delle prove testimoniali raccolte, tali da non consentire di poter affermare che la avesse usucapito il bene in contestazione, sì da poterlo poi Parte_1
trasmettere al figlio . Parte_2
C.b.i.) Innanzi tutto, già potrebbe evidenziarsi che, per la gran parte, le testimonianze addotte nell'interesse dei convenuti si caratterizzano per la loro estrema genericità.
Si pensi alle dichiarazioni del teste , che riferisce di recarsi sui Tes_2
luoghi di causa per andare “a funghi” in quella zona, concluse con l'affermazione di aver visto sul terreno “già prima del '90”, senza una precisa Parte_2
indicazione o elementi di fatto che giustifichino le ragioni del ricordo;
modalità e povertà del racconto che caratterizzano anche la testimonianza della teste
, nonostante la nipote fosse anche in stretto rapporto con il fratello del Tes_3
, in parte contenente anche fatti appresi de relato, come l'asserito Pt_2
abbattimento di un manufatto, situato all'interno del fondo, da parte della o personali convinzioni circa la realizzazione della recinzione – “Io Parte_1
so che la recinzione è stata fatta da – senza specificazioni riguardo a Parte_1
detta conoscenza, o della proprietà in testa ai resistenti.
Ancora più emblematica è la testimonianza del cugino della Parte_1
, il quale, oltre a riferire di una frequentazione dei luoghi ante Testimone_4 anno, pur confermando che i custodivano, pulivano e Controparte_8
manutenevano il fondo, non avendo mai visto in loco altri se non membri della sua famiglia, ha dichiarato chiaramente “non so però a che titolo avessero il terreno, non l'ho mai chiesto”.
Anche la testimonianza dello si conclude con la dichiarazione secondo Tes_5
la quale “I convenuti mi hanno detto che coltivavano il terreno senza dare il fitto a nessuno”, nuovamente affermazione de relato, oltretutto ex parte, ben sapendo che altri fossero i proprietari, residenti in [...], pur non conoscendoli direttamente.
Inoltre, pure alla circostanza relativa alla apposizione di una recinzione al fondo non pare possa darsi particolare rilevanza, se non addirittura in pregiudizio delle ragioni dei convenuti, attori in riconvenzionale.
Infatti, il capo di prova 2 indica nuovamente in maniera generica che ciò
avvenne nel corso degli anni 80 (che, però, evidentemente, si articolano nell'arco di un decennio) e lo con tranciante affermazione, 'conferma', a distanza Tes_5
di almeno trent'anni (la deposizione viene raccolta il 10.5.2018), la circostanza degli operai che vi stavano provvedendo insieme ai convenuti (quali?), per averli visti dalla strada, senza aggiungere elementi che possano giustificare tale ricordo
(vds. quanto già detto pure relativamente alla testimonianza della ). Tes_3
Ma, le dichiarazioni di maggiore rilevanza, secondo la prospettazione degli appellanti, sarebbero quelle del . CP_6
Egli ha raccontato di frequentare i dal 93/94 circa, Controparte_8
dichiarando che i resistenti “hanno anche recintato il fondo”, per poi però dover rispondere sulla domanda di cui al capo 2 – appunto, quella relativa alla recinzione – di “non poter riferire nulla per gli anni '80”.
11 Afferma, rispondendo sul capo 4), di aver curato il frazionamento e di avere ricevuto incarico da e dalla “di eseguire la Persona_7 Parte_1
variazione catastale”.
Ciò riguardava la necessità di “rilevare la linea di confine al fine di riportare esattamente in mappa la parte posseduta da e rispetto a Parte_1 Pt_2
quella , in quanto, rispondendo sul capo 6, “il frazionamento aveva lo CP_1
scopo di consentire a ciascuna delle parti da un lato, e i resistenti PE
dall'altro, di intestarsi le rispettive proprietà”.
Ma sono gli stessi capi di prova 4 e 6 a fare riferimento ad attività compiute alla fine del 2013, sostanzialmente a distanza di due anni dalla proposizione della domanda e in stretta correlazione con l'atto di donazione in favore di
[...]
, del gennaio 2014, sicché nulla potrebbero provare ai fini del possesso Pt_2
ultraventennale, se non anzi, costituendo, quello sì, trovando conferma, seppure con le precisazioni che egli darà nella sua deposizione, dalle dichiarazioni di atto rivolto ad estromettere formalmente dal dominio del fondo i PE
proprietari intestatari.
Questo è il quadro delle testimonianze raccolte nell'interesse degli attori in riconvenzionale, che, per quel che si è espresso, di per sé risultano tutt'altro che rispondenti ai 'parametri probatori' richiesti per ritenere per esaustivamente provato l'acquisto per usucapione.
C.b.ii.) A fronte di tali dichiarazioni vi sono, poi, quelle dei testi ascoltati nell'interesse delle attrici, che, seppure con imprecisioni e incertezze, si pongono in netto contrasto con le prime, 'convincendo' il tribunale a rigettare la domanda di usucapione e, conseguentemente, ad accogliere quella principale avanzata dalle
CP_1
12 Ora, gli appellanti sembra intendano ricavare la prova della fondatezza delle proprie tesi da alcune contraddizioni che andrebbero colte nell'ambito delle dichiarazioni dei testi avversi.
In realtà, pur sussistendo alcune incertezze o contraddizioni in merito al fitto che corrispondevano i per raccogliere il fieno dal fondo e Parte_5
alle relative modalità di pagamento, che, del resto, il tribunale non ha disconosciuto, ad avviso della corte, le dichiarazioni di Persona_5
certamente estraneo alla contesa, inducono, ove, si ripete, ve ne fosse ulteriore bisogno, a confermare il giudizio espresso dal giudice di primo grado,
introducendo nuovi elementi di incertezza.
Infatti, non a caso, gli appellanti dedicano poche parole alla confutazione delle sue dichiarazioni, 'liquidandole' in sei righi e tacciandole di “inconferenza”,
giacché egli avrebbe “disconosciuto” la proprietà in capo alle attrici, visto che ebbe a dichiarare che i terreni, per quello che sapeva, erano di e di P_
(quest'ultimo “cugino di secondo grado” delle attrici). PE
Ma il punto non è di chi il teste ritenesse fossero i terreni, ma se le sue dichiarazioni contengano elementi ed aspetti che possano porsi in contrasto con il possesso uti domini dei convenuti necessario ad usucapire e se vi siano ragioni per poter dubitare della credibilità del Gismondi e, conseguentemente, della loro attendibilità.
Circa tale preliminare verifica, si osserva che nessuno specifico elemento è
stato dedotto per minarne la credibilità: egli non è legato da rapporti di parentela o conoscenza con le attrici né con e con cui, per CP_1 P_ PE
così dire, si interfacciava per la utilizzazione del fondo;
non è stato mai adombrato che abbia una qualche ragione di malanimo o risentimento nei riguardi
13 della o del , né per favorire le attrici, che neppure sapeva Parte_1 Pt_2
fossero le effettive proprietarie del terreno.
Anzi, a ben vedere, proprio tale circostanza lungi dall'indurre a dubitare di quanto da lui riferito, manifesta la sua evidente buona fede e la mancanza di interessi personali nella vicenda, considerato, inoltre, che oramai non ha nessun rapporto con il fondo.
Sicché, non vi sono ragioni che possano screditare quanto da lui riferito.
Egli ha raccontato che andava a tagliare il fieno sul fondo una volta l'anno, ciò
dal 1986 al 1997 e di pagare ad di non avere mai visto sul fondo PE
, e di non conoscere la che dopo il 1997, Persona_7 Parte_1 [...]
, “sapendo” che non andava più a tagliare il fieno sul fondo, gli aveva Pt_2
chiesto se poteva andarci lui, ricevendo in risposta che si sarebbe dovuto accordare con quello che credeva essere il “padrone”, cioè non PE
sapendo poi che accordi avevano preso;
che vi era un unico fondo, sempre stato aperto, tutto coltivato a fieno.
Anche il teste racconta del fatto che il fondo era prima utilizzato dal Tes_1
fino al 1997, poi ripreso dal suocero pure per la Per_5 PE
porzione originariamente divisa con le e solo successivamente da CP_1 [...]
, e che il fitto veniva pagato sempre al suocero ed i soldi li veniva a Pt_2
prendere o venivano portati a Roma. Persona_8
E' evidente il contrasto e la contraddittorietà con le dichiarazioni, peraltro,
come evidenziato, di per sé generiche e non esenti da dubbi, dei testi delle parti convenute e l'impossibilità di raggiungere una rassicurante certezza sia in ordine alla collocazione temporale degli eventi, sia alle ragioni del possesso o della detenzione, ma finanche della effettiva porzione di terreno occupata.
14 Pure dell'asserito riconoscimento della proprietà da parte di PE
“cugino”, che acconsentiva alle operazioni di tracciamento dei confini, così,
secondo la prospettazione dei , confermando che essi erano Controparte_8
considerati pacificamente quali proprietari, come correttamente rilevato dal tribunale, è offerta una plausibile spiegazione sia dallo stesso che PE
dal genero del primo, considerato che fu riferito dal che la Tes_1 Pt_2
porzione di terreno limitrofa era stata acquistata, circostanza poi appresa non essere vera.
Pertanto, proprio partendo dalle coordinate tracciate in precedenza sub C.a.), il quadro istruttorio acquisito, già tutt'altro che esaustivo e sufficiente sulla base delle stesse dichiarazioni raccolte nell'interesse degli attuali appellanti, in presenza di dichiarazioni di segno opposto, quand'anche non sempre lineari,
come condivisibilmente argomentato dal tribunale, non consente di ritenere fondata la domanda di usucapione, il tutto, non è superfluo evidenziarlo, pur nella consapevolezza che la prova testimoniale in tale ambito assume una indubbia centralità, ma per questo dovendo essere valutata con particolare attenzione, in totale assenza di elementi documentali di sorta, nonostante l'ampio arco temporale allegato a sostegno delle proprie tesi, che possano dimostrare il protrarsi del possesso uti dominus, fino, come già rimarcato, alla pratica di frazionamento avvenuta solo a ridosso della donazione contestata dalle attrici del gennaio 2014.
D – Le spese
Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza, ma, tenuto conto della particolarità, in fatto, della vicenda esaminata e del complesso delle difese svolte,
con liquidazione prossima ai minimi, in base al valore indeterminabile di bassa
15 complessità, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni riunite di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_4
b) rigetta l'appello;
c) condanna gli appellanti a rifondere, in solido, le spese del grado in favore delle appellate, che liquida, con distrazione al loro procuratore, in euro 5.500,00
per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1998 sporadica, abitando a Londra e tornando in paese a giugno-luglio di ogni
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