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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1905/2023
Il Giudice SS GN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PETTINARI LUCA/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
NO IA resistente
OGGETTO: opposizione intimazione pagamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da atto introduttivo.
Per la parte resistente: come da comparsa di risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Secondo Cass. S.U. n.7514/22 non è dovuta l'integrazione del contraddittorio in una causa di opposizione come questa dove l'opponente non fa valere vizi inerenti all'attività del concessionario, ma fa valere questioni relative al rapporto previdenziale, ovvero: a) non deve essere iscritto alla gestione commercianti perché già titolare di contratto di lavoro subordinato;
b) prescrizione della pretesa.
È fondata l'eccezione sub b), cosicché rimane assorbito l'esame della questione sul a).
Trattasi di prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'avviso, sicchè resta irrilevante l'art.24 d.lgs. n.46/99 e, correlativamente, sussiste l'interesse ad agire rispetto ad un'azione che, nella sostanza, è di accertamento negativo della pretesa creditoria.
L'intimazione di pagamento è notificata nel 2023, oltre 5 anni successivi alla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta nel 2016.
Non constano atti interruttivi intermedi, che non sono stati prodotti dall' Quanto all'ordine di esibizione chiesto verso , si ricorda CP_1 CP_2
che il potere di disporre l'esibizione è esercitato discrezionalmente dal giudice. Nel caso di specie, l'ordine di esibizione non può essere disposto poiché ha natura esplorativa non constando – nulla allega l' in CP_1
proposito – che davvero siano stati inviati atti interruttivi. Del resto, essendo concessionario della riscossione, non può parlarsi di CP_2
impossibilità a produrre eventuali atti interruttivi da parte dell' il quale CP_1
ben avrebbe potuto avere un'interlocuzione con il concessionario sul punto, al fine di far constare e produrre tali atti nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' CP_1
P.Q.M.
Dichiara che nulla è dovuto in relazione all'avviso di addebito n.
3972016000227000, essendo prescritta la pretesa prescritta.
Pag. 2 di 3 Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate all'attore in CP_1
€1500 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
spese d distrarsi al procuratore antistatario.
Velletri Il Giudice
SS GN
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1905/2023
Il Giudice SS GN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PETTINARI LUCA/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
NO IA resistente
OGGETTO: opposizione intimazione pagamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da atto introduttivo.
Per la parte resistente: come da comparsa di risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Secondo Cass. S.U. n.7514/22 non è dovuta l'integrazione del contraddittorio in una causa di opposizione come questa dove l'opponente non fa valere vizi inerenti all'attività del concessionario, ma fa valere questioni relative al rapporto previdenziale, ovvero: a) non deve essere iscritto alla gestione commercianti perché già titolare di contratto di lavoro subordinato;
b) prescrizione della pretesa.
È fondata l'eccezione sub b), cosicché rimane assorbito l'esame della questione sul a).
Trattasi di prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'avviso, sicchè resta irrilevante l'art.24 d.lgs. n.46/99 e, correlativamente, sussiste l'interesse ad agire rispetto ad un'azione che, nella sostanza, è di accertamento negativo della pretesa creditoria.
L'intimazione di pagamento è notificata nel 2023, oltre 5 anni successivi alla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta nel 2016.
Non constano atti interruttivi intermedi, che non sono stati prodotti dall' Quanto all'ordine di esibizione chiesto verso , si ricorda CP_1 CP_2
che il potere di disporre l'esibizione è esercitato discrezionalmente dal giudice. Nel caso di specie, l'ordine di esibizione non può essere disposto poiché ha natura esplorativa non constando – nulla allega l' in CP_1
proposito – che davvero siano stati inviati atti interruttivi. Del resto, essendo concessionario della riscossione, non può parlarsi di CP_2
impossibilità a produrre eventuali atti interruttivi da parte dell' il quale CP_1
ben avrebbe potuto avere un'interlocuzione con il concessionario sul punto, al fine di far constare e produrre tali atti nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' CP_1
P.Q.M.
Dichiara che nulla è dovuto in relazione all'avviso di addebito n.
3972016000227000, essendo prescritta la pretesa prescritta.
Pag. 2 di 3 Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate all'attore in CP_1
€1500 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
spese d distrarsi al procuratore antistatario.
Velletri Il Giudice
SS GN
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