Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Decreto presidenziale 11 aprile 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 8103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8103 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2024, proposto da RG NE, rappresentata e difesa dall’avv. Corrado Di Maso, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Piazza Garibaldi n. 73, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. ti Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari, dell’Avvocatura Comunale, con domicilio fisico eletto presso il Responsabile p.t. dell’Ufficio di Segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“1) della Disposizione Dirigenziale n. 87 del 21.08.2023 avente ad oggetto: “ Diniego istanza di regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli in Via Ansaldo n. 8, Is. 7, Sc. B, P. 7, Int. 59 - B.U. 910021035 - della sig.ra NE RG, nata a … il …, e contestuale diffida al rilascio dell'immobile - F/64001. ”;
2) di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi al provvedimento summenzionato oltre che di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente (che, ove lesivi, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti).”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa RO NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, depositato in data 5 marzo 2024, RG NE ha chiesto l’annullamento della Disposizione Dirigenziale n. 87 del 21 agosto 2023 avente ad oggetto: “ Diniego istanza di regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli in Via Ansaldo n. 8, Is. 7, Sc. B, P. 7, Int. 59 - B.U. 910021035 - della sig.ra NE RG, nata a … il …, e contestuale diffida al rilascio dell'immobile - F/64001. ”.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: Violazione di legge: art. 33 Regolamento Regionale n. 11 del 28 ottobre 2019, DUP 2022-2024 Comune di Napoli (Delibera consiliare n. 41 del 16 settembre 2022); eccesso di potere: travisamento dei fatti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
Parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto avrebbe trasmesso all’Amministrazione resistente tutta la documentazione richiesta ben prima che il provvedimento le venisse notificato (data di notifica 20 novembre 2023). In particolare ha rappresentato che, come da documentazione in atti, la richiesta di dilazione del debito maturato sarebbe stata addirittura indirizzata alla NapoliServizi s.p.a. in data 31 marzo 2021, mentre l’attestato ISEE e la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva Tributi Comunali sarebbero stati trasmessi in data 7 settembre 2023 ed ha pertanto sostenuto di avere pieno titolo alla regolarizzazione del rapporto locativo, in conformità al Regolamento Regionale ed al DUP del Comune di Napoli invocati. Il provvedimento impugnato sarebbe viziato per carenza di motivazione non avendo parte resistente giustificato il fatto che, nonostante ella ricorrente avesse provveduto a trasmettere tutta la documentazione richiesta, nel provvedimento impugnato viene qualificata quale inadempiente. Inoltre l’intera fase istruttoria sarebbe viziata in quanto incompleta e manchevole di puntualità ed efficacia, in quanto non prenderebbe in considerazione alcuna tutto il materiale fornito nel tempo da ella ricorrente, e per essere poi stata accusata di presunte e asserite omissioni.
Violazione di legge: art. 2 della Legge n. 241/1990, art. 23 Regolamento regionale della Campania n. 11 del 28 ottobre 2019.
Parte ricorrente, premesso che l’Amministrazione resistente aveva ricevuto, a mezzo della propria partecipata NapoliServizi s.p.a., la richiesta di rateizzo dei canoni arretrati addirittura in data 31 marzo 2021, ha dedotto la violazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990 in quanto tale istanza avrebbe prodotto l'apertura di un procedimento mai giunto a conclusione e che, comunque, non avrebbe comportato l'adozione di un provvedimento entro i termini di legge. Tale mancato riscontro all’istanza avrebbe violato altresì l'art. 23 del Regolamento regionale della Campania n. 11 del 28 ottobre 2019, che espressamente prevede che “ Al fine di favorire il recupero della morosità pregressa, su istanza motivata dell'interessato, l'Ente Gestore rateizza le somme dovute fino a un massimo di 120 rate mensili. ”. Ha ribadito quindi l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto avrebbe già fornito all'Amministrazione resistente tutto quanto da essa richiesto; di contro, l'inoltro alla NapoliServizi s.p.a. per la riscossione delle indennità di occupazione sarebbe inconferente in considerazione del fatto che era stata proprio la summenzionata società a non permettere di realizzare un piano di rateizzo che, ad oggi, avrebbe già permesso un significativo recupero delle somme in discussione.
Infine, la diffida a lasciar libero l'alloggio da persone o cose sarebbe illegittima in quanto priva di qualsiasi presupposto che avrebbe potuto legittimarla.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli con atto meramente formale. Ha poi depositato una memoria, in data 4 novembre 2024, con la quale ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di una questione che esulerebbe dalla giurisdizione del G.A..
Ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso, come si evincerebbe dalla relazione del Servizio Politiche per la Casa PG/2023 555918 del 5 luglio 2023, depositata in giudizio, cui ha fatto espresso rinvio, considerato che la ricorrente non avrebbe i requisiti per ottenere la regolarizzazione del rapporto e, pertanto, risulterebbe occupare l’immobile di proprietà pubblica sine titulo .
Con ordinanza n. n. 2264 dell’8 novembre 2024 questa Sezione,
“ RITENUTO che sussiste la giurisdizione di questo adito Giudice Amministrativo essendo stato impugnato un provvedimento di diniego dell’istanza di regolarizzazione con contestuale mera diffida al rilascio dell’immobile di proprietà del Comune di Napoli contenuta nel medesimo provvedimento, propedeutica alla successiva, eventuale ordinanza sindacale di sgombero, che allo stato non risulta adottata (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. V, 3 dicembre 2018, n. 6941);
RITENUTO che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO che al danno lamentato da parte ricorrente possa ovviarsi nella presente sede cautelare disponendo che il Comune di Napoli riesamini il provvedimento di diniego di regolarizzazione oggetto di gravame alla luce della documentazione prodotta tardivamente da parte ricorrente, depositando il provvedimento di riesame entro il 31 maggio 2025;
RITENUTO opportuno, nel bilanciamento degli contrapposti interessi, sospendere nelle more l’efficacia della diffida al rilascio dell’immobile per cui è causa, di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 87 del 21 agosto 2023 del Comune di Napoli oggetto di impugnazione, al fine di consentire la definizione del giudizio re adhuc integra;
RITENUTO di onerare parte ricorrente di documentare, per l’udienza di merito, la data di proposizione dell’opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato, al fine di verificare la ricevibilità dell’odierno ricorso, ai sensi dell’art. 48 c.p.a.; ”,
ha accolto la domanda incidentale di sospensione nei sensi e limiti di cui in motivazione, nelle more ha sospeso l’efficacia della diffida al rilascio dell’immobile per cui è causa, di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 87 del 21 agosto 2023 del Comune di Napoli oggetto di impugnazione, ha disposto l’incombente in motivazione a carico di parte ricorrente ed ha fissato l’udienza pubblica del 24 settembre 2025 per la discussione del ricorso nel merito.
Parte ricorrente in data 2 dicembre 2024, in esecuzione della suddetta ordinanza, ha prodotto documentazione volta a provare la ricevibilità dell’odierno ricorso, ai sensi dell’art. 48 c.p.a..
In data 9 aprile 2025 ha inoltre depositato un’istanza di anticipazione dell’udienza pubblica di merito nella quale ha rappresentato che con nota PG.2025.211292 del 6 marzo 2025, avente ad oggetto “ Presa d’atto dell’Ordinanza del TAR Campania Sez. III, n° 2264/2024 pubblicato il 08/11/2024, di sospensione della diffida al rilascio dell’immobile e fissazione udienza di merito per il 24/09/2025; pratica F/64001 - BU: 910021035 - sig./sig.ra NESPOLI ARGIA; ”, depositata in giudizio, il Comune di Napoli aveva tra l’altro dichiarato che “ non sussistono i presupposti per l’esame in autotutela ”. Ha inoltre rappresentato che con tale nota parte resistente avrebbe introdotto un elemento nuovo rispetto al procedimento del provvedimento impugnato (quello della Sentenza del Tribunale di Napoli n. 6554 del 21 maggio 2013), avrebbe considerato il termine di 10 giorni assegnati nel preavviso di diniego quale termine perentorio e, ciò nonostante, dopo l’emissione di tale nota aveva provveduto a notificare anche l’ulteriore nota PG/309851 del 2 aprile 2025, anch’essa depositata in giudizio, con la quale le era stato trasmesso un codice personale che le consentiva l’accesso alla piattaforma ove prendere visione della sua posizione; a seguito del controllo effettuato ha riferito di avere riscontrato di risultare “NON AVENTE DIRITTO ALLA MOBILITÀ ABITATIVA” e, dunque, di non poter avere accesso, allo stato, all’assegnazione dei nuovi alloggi da servire in sostituzione di quelli oggetto di previsione di demolizione.
Con Decreto Presidenziale n. 133 dell’11 aprile 2025 la suddetta istanza di anticipazione dell’udienza pubblica è stata respinta e all’udienza pubblica del 24 settembre 2025, già fissata con la suddetta ordinanza cautelare n. 2264/2024, la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve innanzitutto esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo adito Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, sollevata dal Comune di Napoli.
L’eccezione è infondata.
Al riguardo deve ritenersi sussistente la giurisdizione di questo adito Giudice Amministrativo per la risolutiva circostanza che il provvedimento impugnato è un provvedimento di diniego dell’istanza di regolarizzazione con contestuale mera diffida al rilascio dell’immobile di proprietà del Comune di Napoli contenuta nel medesimo provvedimento, trattandosi di atto propedeutico alla successiva, eventuale ordinanza sindacale di sgombero, che allo stato non risulta adottata (T.A.R. Napoli, Sez. III, 1° luglio 2025, n. 4927 e Sez. V, 3 dicembre 2018, n. 6941).
Passando al merito del ricorso esso è fondato e va pertanto accolto.
Il Collegio deve in via prioritaria rilevare che, nonostante nell’ordinanza sopra riportata n. 2264 dell’8 novembre 2024 questa Sezione avesse ritenuto la propria giurisdizione ed ordinato al Comune di Napoli il riesame del provvedimento impugnato, parte resistente non ha provveduto a dare esecuzione a quanto disposto con la suddetta ordinanza.
Ed invero il Comune di Napoli non ha provveduto a riesaminare l’atto impugnato come disposto nella suddetta ordinanza, ma ha adottato la nota PG.2025.211292 del 6 marzo 2025 avente ad oggetto “ Presa d’atto dell’Ordinanza del TAR Campania Sez. III, n° 2264/2024 pubblicato il 08/11/2024, di sospensione della diffida al rilascio dell’immobile e fissazione udienza di merito per il 24/09/2025; pratica F/64001 - BU: 910021035 - sig./sig.ra NESPOLI ARGIA; ”, depositata in giudizio da parte ricorrente, con cui ha ritenuto che “ non sussistono i presupposti per l’esame in autotutela ”.
Occorre precisare che tale nota deve qualificarsi di tipo informativo (e, dunque, avente natura non provvedimentale) e peraltro richiama fatti nuovi, contrariamente a quanto disposto nella ordinanza cautelare di questo Tribunale.
Ne consegue che, non avendo il Comune di Napoli adempiuto allo jussum giudiziale che gli imponeva di riesaminare il provvedimento gravato, “ alla luce della documentazione prodotta tardivamente da parte ricorrente, depositando il provvedimento di riesame entro il 31 maggio 2025; ”, il Collegio opina di confermare quanto già sostenuto da questa Sezione nella citata ordinanza, con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente, e di concludere per la fondatezza delle censure di carenza di istruttoria e di motivazione, dedotte con il primo motivo di ricorso.
Quanto sopra anche in applicazione nel caso in esame dell’art. 64, comma 4, c.p.a., secondo cui: “ Il giudice (...) può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”, in quanto la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione dell’ordine giudiziale di riesame della fattispecie ben può valere quale argomento di prova ai sensi della suddetta disposizione normativa. Ciò anche alla luce della circostanza che la suddetta nota PG.2025.211292 del 6 marzo 2025 è stata depositata in giudizio da parte ricorrente, mentre parte resistente non ha prodotto neppure una memoria per l’udienza di discussione, ma si è limitata a produrre una mera nota di stile con la quale ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione e nella quale ha apoditticamente ribadito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, come rilevato nei documenti difensivi depositati ai quali si è riportata integralmente.
Per quanto concerne la circostanza evidenziata nella nota stessa “ che l’integrazione documentale è avvenuta in data 07/09/2023 e, quindi, ben oltre il termine di 10 gg assegnati nel preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990, quando il Servizio, peraltro, aveva già emanato la Disposizione Dirigenziale di diniego, inoltrata tramite i messi comunali con nota 686808 del 29.08.2023. ”, si osserva che il termine di 10 giorni del preavviso di rigetto per il deposito di documenti, previsto dall’art. 10 bis della L. n. 241/1990 non è perentorio.
Al riguardo si richiama la condivisibile prevalente giurisprudenza alla luce della quale il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 dalla predetta disposizione non può considerarsi perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge; le osservazioni e i documenti inviati dagli interessati, quindi, anche dopo il suddetto termine, devono essere valutati dall’Amministrazione procedente anche se pervenuti dopo il decorso del termine concesso con il preavviso di diniego ( ex multis , T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 29 aprile 2019, n.144; T.A.R. Veneto Venezia, Sez. II, 11 aprile 2018, n. 377; T.A.R Lecce, Sez. III, 26 luglio 2016, n. 1314).
Alla luce della sopra richiamata giurisprudenza la documentazione prodotta da parte ricorrente andava quindi esaminata dal Comune di Napoli, anche tenuto conto della circostanza che il diniego oggetto di impugnazione, pur adottato il 21 agosto 2023, è stato notificato alla ricorrente soltanto il 20 novembre 2023.
Conclusivamente il Collegio ritiene che i su illustrati profili di illegittimità abbiano valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la loro fondatezza comporta l’accoglimento dell’odierno ricorso e, conseguentemente, l’annullamento della Disposizione Dirigenziale del Comune di Napoli n. 87 del 21 agosto 2023.
Quanto alle spese, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la Disposizione Dirigenziale del Comune di Napoli n. 87 del 21 agosto 2023.
Condanna parte resistente al pagamento di complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00) in favore di parte ricorrente, a titolo spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, qualora dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AR LI, Presidente
RO NT, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO NT | AN AR LI |
IL SEGRETARIO