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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 03/12/2024, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2318/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento promosso con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. da:
nato il [...] a [...] Persona_1
E
nata il [...] a [...] Persona_2
i quali hanno contratto matrimonio civile a Fano (PU) il 24/02/1996.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 49 e 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione ed anche
1 la pronuncia di divorzio per lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite connesse ad entrambe le domande.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile a Fano (PU) in data 24/02/1996 optando per il regime della comunione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza parziale n. 298/2024 del 25/03/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del
Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno
26/11/2024.
La sentenza di separazione consensuale è divenuta irrevocabile il 29/10/2024.
Le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza rispettivamente in data
07/11/2024 e 22/11/2024, con le quali confermavano le condizioni congiunte già indicate nel ricorso introduttivo chiedendo concordemente la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 298/2024 del
25/03/2024, irrevocabile il 29/10/2024 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
2 Rilevato che le parti hanno concordemente e congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza.
Deciso in data 02/12/2024
Il Presidente
Lorena Mussoni
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento promosso con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. da:
nato il [...] a [...] Persona_1
E
nata il [...] a [...] Persona_2
i quali hanno contratto matrimonio civile a Fano (PU) il 24/02/1996.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 49 e 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione ed anche
1 la pronuncia di divorzio per lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite connesse ad entrambe le domande.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile a Fano (PU) in data 24/02/1996 optando per il regime della comunione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza parziale n. 298/2024 del 25/03/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del
Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno
26/11/2024.
La sentenza di separazione consensuale è divenuta irrevocabile il 29/10/2024.
Le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza rispettivamente in data
07/11/2024 e 22/11/2024, con le quali confermavano le condizioni congiunte già indicate nel ricorso introduttivo chiedendo concordemente la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 298/2024 del
25/03/2024, irrevocabile il 29/10/2024 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
2 Rilevato che le parti hanno concordemente e congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza.
Deciso in data 02/12/2024
Il Presidente
Lorena Mussoni
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