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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 31/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 567 del Ruolo Generale
Affari Civili dell'anno 2022, promosso da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e in qualità di genitori C.F._2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cecilia Fusco e Per_1
Giuseppe Fusco, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito a Benevento alla via Cupa dell'Angelo n. 10;
attori
contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Calienno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto alla via Antonio
Bosco n. 8; convenuta
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER e : “Voglia l'On. Tribunale Parte_1 Parte_2
1 adito:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, nella causazione dei danni occorsi alla minore all'atto della nascita Persona_1
(05.08.2008) così come descritti ai punti c. e d., riportati nelle C.T.P. prodotte e provati nell'istruttoria espletata;
2. per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, in proprio, nella misura di
€ 80.000,00 cadauno per il grave patema d'animo sofferto fin dalla nascita causato dalle gravissime problematiche della figlia , così come provato nell'istruttoria, e tenuto conto Per_1 della inevitabile modifica della vita degli stessi in termini di danno esistenziale, tanto che la coppia ha avuto una grave crisi matrimoniale sfociata nella separazione giudiziale in atti, a cui si aggiungono gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito, pari ad € 10.000,00 ciascuno, per un totale agli attori in proprio di € 180.000,00, oltre rivalutazione e interessi ulteriori, oppure per la somma da quantificarsi in via equitativa e/o nella diversa somma maggiore o minore che l'On. Giudicante volesse liquidare;
3. condannare la convenuta al risarcimento del danno all'attrice da lesione del diritto Pt_2 all'autodeterminazione per l'omesso consenso informato e danno alla salute, così come provato nell'istruttoria, alla luce di recenti aggiornamenti del Tribunale di Milano per un totale di
€ 20.000,00 oltre rivalutazione e interessi dall'evento al soddisfo, oppure nella diversa somma maggiore o minore che
l'On. Giudicante volesse liquidare;
4. condannare altresì la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, nella qualità di genitori della minore , al pagamento delle seguenti somme: Persona_1
2 a. I.P. 50 % € 557.238,50 (di cui: € 318.422,00 per danno biologico 50% oltre € 79.605,50 per aumento personalizzato 25
%, € 159.211,00 per ulteriore aumento ex morale);
b. I.T.T. € 134.100,00 per mesi trenta (giorni 900);
I.T.P. € 100.575,00 per mesi trenta al 75 % (giorni 900);
I.T.P. € 134.100,00 per mesi sessanta al 50 % (giorni 1800);
€ 184.387,50 per ulteriore aumento (ex morale), pari a €
1.110.401,00;
c. per interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art.
2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito pari
a € 122.934,02 dall'evento (06.08.2008) al soddisfo;
d. per danno patrimoniale quantificato prospetticamente - giacché il ritardo mentale incide sulla capacità della minore di attendere alle occupazioni lavorative e dunque alla produzione di reddito futuro- in base al triplo della pensione sociale di € 15.000 x 20,048 (R.D. 1403 del 1922) nella misura del 50% ovvero dell'IP pari a € 150.360,00; per un totale di € 1.383.695,02, nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, oppure nella diversa somma maggiore o minore che l'On.
Giudicante volesse liquidare, oltre al danno esistenziale, da perdita di chance, alla capacità lavorativa, generica e specifica, pregiudizio relazionale, estetico, da quantificarsi in via equitativa;
5. In via subordinata: condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori, nella qualità di genitori della minore al Persona_1 pagamento delle seguenti somme:
a. € 804.973,84 secondo le risultanze della C.T.U. agli atti
(di cui € 503.148,00 per danno biologico, € 135.787,00 per aumento personalizzato nella misura del 25 %, € 166.038,84 per ulteriore aumento -ex morale- nella misura del 33 %);
b. € 238.008,71 per interessi a titolo di danno da lucro
3 cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del
17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito dall'evento (06.08.2008) al soddisfo;
c. € 180.432,00 per danno patrimoniale quantificato prospetticamente -giacché il ritardo mentale incide sulla capacità della minore di attendere alle occupazioni lavorative
e dunque alla produzione di reddito futuro- in base al triplo della pensione sociale di € 15.000 x 20,048 (R.D. 1403 del
1922) nella misura del 60 % ovvero dell'I.P.; per un totale di € 1.223.414,55, nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'accadimento al soddisfo, oppure nella diversa somma maggiore o minore che
l'On. Giudicante volesse liquidare, oltre al danno esistenziale, da perdita di chance, pregiudizio relazionale, estetico, da liquidarsi in via equitativa;
6. condannare la convenuta al pagamento di spese e compenso di causa, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed i.v.a., oltre al rimborso delle spese di C.T.U. sostenute pari ad € 1.000,00, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.”.
PER ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare, per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta, perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso con condanna degli attori al pagamento di spese e competenze professionali di causa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 al fine di ottenere il Controparte_3 risarcimento dei danni patiti in proprio, nonché dalla minore
, in conseguenza del mancato adeguato monitoraggio Persona_1 fetale, da parte dei sanitari dell'azienda convenuta, durante
4 la procedura di induzione al parto in data 6/8/2008.
A fondamento delle proprie pretese, hanno dedotto:
- che in data 5/8/2008, già seguita durante Parte_2 la gravidanza presso l'azienda convenuta, è stata ivi ricoverata presso il reparto di ostetricia e ginecologia per induzione al parto “alla 41° settimana + 1 settimana di gestazione”;
- la mattina del 6/8/2008, la gestante è stata predisposta all'induzione con applicazione di prepidil ed è stato eseguito controllo cardiotocografico terminato alle 11:20; alle ore 14,
l'attrice avrebbe riferito al personale sanitario, oltre che ad una sua conoscente che era passata a trovarla, la presenza di dolori addominali;
tuttavia, non è stato eseguito alcun controllo clinico o strumentale, nulla risultando menzionato nella cartella clinica;
- alle ore 16:15 è stato eseguito nuovo controllo cardiotocografico, interrotto alle 16:21, cui è seguito immediato trasferimento della gestante in sala operatoria per l'esecuzione di taglio cesareo emergenziale, all'esito del quale è nata asfittica, che dopo la rianimazione Persona_1
e le prime cure, è stata trasferita presso il reparto di
Patologia neonatale dell' per Controparte_4 grave danno neurologico da encefalopatia ipossico ischemico da sofferenza fetale acuta, venendo, quindi, dimessa il successivo 22/8/2008;
- in data 18/1/2010 è stata riconosciuta minore con handicap in situazione di gravità dall'azienda convenuta;
- il 25/1/2011 la minore ha effettuato visita neuropsichiatrica infantile presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, con diagnosi di ritardo neuromotorio da verosimile sofferenza ipossica cerebrale perinatale;
diagnosi confermata il 3/2/2011 in esito a visita pediatrica del dott. e l'11/2/2011 Persona_2 in esito a visita neuropsichiatrica infantile presso l'azienda convenuta.
Ciò premesso in fatto, gli attori hanno affermato la
5 sussistenza di profili di responsabilità professionale dei sanitari che ebbero in cura l'attrice durante il suo ricovero iniziato il 5/8/2008, per non aver adeguatamente monitorato la gestante e la frequenza cardiaca fetale dopo l'applicazione della prima dose di Prepidil e per le successive 5 ore, seppure la gestante avesse lamentato dolori addominali intorno alle ore 14. Da tale condotta è derivata una sofferenza fetale acuta che ha, infine, determinato nella minore una “paralisi cerebrale infantile con prassie oro buccali, deficit motorio di tipo atassico, dei movimenti fini delle mani e del linguaggio”, per cui si è dovuta sottoporre dalla Persona_1 nascita (e continua a sottoporsi) a continui e seriali controlli pediatrici, neurologici e fisioterapici, oltre che a terapia medica con antiepilettico (sino a 18 mesi) e riabilitativa consistente in neuropsicomotricità e logopedia con frequenza plurisettimanale. Ella, inoltre, per il suo deficit mentale, frequenta la scuola con insegnante di sostegno in rapporto 1/1.
Gli attori hanno, quindi, chiesto il risarcimento del danno biologico temporaneo (inabilità temporanea totale e parziale)
e permanente (invalidità almeno al 50%) patiti dalla piccola
, oltre che il danno da mancato consenso informato Per_1
(preliminare all'applicazione del Prepidil) subito dall'attrice e il danno morale e esistenziale patito da entrambi gli attori in conseguenza dell'evento traumatico, il danno da perdita di chance, da perdita della capacità lavorativa generica e specifica e il danno estetico.
si è costituita in Controparte_3 giudizio per contestare integralmente la domanda attorea, affermando la correttezza dell'operato dei sanitari, atteso che, come indicato dallo stesso consulente di controparte, in assenza di travaglio attivo, non era dovuto alcun monitoraggio materno-fetale nelle sei ore successive alla prima applicazione di gel vaginale;
negando, inoltre, la sussistenza
6 dei due specifici fattori di rischio allegati dalla controparte
(Oligoidramnios e dolori addominali avvertiti dell'attrice e asseritamente mai segnalati); concludendo, infine, anche sulla scorta delle valutazioni compiute dal consulente tecnico incaricato dalla Procura della Repubblica, nel senso della imprevedibilità delle insorte complicanze. La convenuta, quindi, ha contestato l'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale preteso, rappresentando, da ultimo, che il consenso informato è stato ampiamente fornito ed il relativo trattamento accettato dall'attrice.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale.
***
1. La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
2. Vertendosi in materia di responsabilità medico-sanitaria, giova premettere che, ai sensi dell'art. 7 della L. 8 marzo
2017, n. 24 (c.d. – , nell'ipotesi di cure Pt_3 Pt_4 prestate presso una struttura ospedaliera si ha generazione di due distinti rapporti giuridici:
- il primo (paziente/struttura sanitaria) è riconducibile ad un contratto atipico di c.d. “spedalità”, avente ad oggetto una prestazione assai articolata, definita genericamente di
"assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di natura tecnica e finanche alberghiera, di protezione ed accessori. Tale contratto è fonte di responsabilità contrattuale per fatto proprio ex art. 1218 c.c. - per inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario, che può dar luogo, ad esempio, a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche o per mancata
7 sorveglianza – ovvero ex art. 1228 c.c. per fatto degli ausiliari (personale sanitario) di cui la struttura si avvale;
- nel secondo (paziente/medico) il regime di responsabilità è, per espressa previsione legislativa1, di natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo che venga comprovato che il medico abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Il diverso regime di responsabilità – infine delineato e cristallizzato dalla L. 24/2017 in esito a lungo percorso normativo/giurisprudenziale sul tema - comporta una diversa ripartizione dell'onere della prova, sicché:
- nel rapporto paziente/struttura ospedaliera, il regime delle responsabilità delineato dall'art. 7, I comma della L. 24/2017 comporta, come detto, che la struttura ospedaliera risponda,
a titolo contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
(nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive di c.d.
“spedalità”) e ai sensi dell'art. 1228 c.c. per fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui la struttura si serva per l'adempimento della propria prestazione contrattuale;
sul piano dell'onere probatorio, tale assetto comporta che – una volta provato il nesso di causalità tra il fatto generativo di danno (ovvero inadeguatezza della struttura sanitaria e/o fatto colposo o doloso del sanitario) e il danno (aggravamento di patologia preesistente o insorgenza di nuova patologia)
l'ospedale risponda a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente ex art. 1218 cod. civ. ovvero ex art. 1228 cod. civ., potendo andare esente da responsabilità solo nel caso in cui raggiunga la prova del fatto che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile (così Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018).
In particolare, nella fattispecie in esame, la parte attrice, nel proprio atto di citazione e nei successivi scritti, 1 art. 7, comma 3, L. 24/2017. 8 riconduce l'asserita responsabilità dell'azienda convenuta al mancato adeguato monitoraggio fetale da parte dei sanitari che hanno avuto in cura l'attrice durante la Parte_2 procedura di induzione del parto. Mentre nessun autonomo rimprovero viene mosso dagli attori alla struttura sanitaria2: nella specie viene, quindi, in rilievo una responsabilità per danni da attività sanitaria che si fonda unicamente sull'erroneo operato del personale medico ausiliario della struttura sanitaria e non su profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la quale, dunque, è stata chiamata in giudizio in quanto responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto degli ausiliari di cui la stessa si è avvalsa.
“Il titolo della responsabilità va, dunque, ravvisato, nel caso in esame, non già nell'art. 1218 c.c., bensì nell'art.1228
c.c., che configura pur sempre una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per fatto proprio e non per fatto altrui, fondata sui “fatti dolosi o colposi” degli ausiliari, la quale trova giustificazione nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale (Cass., 11 novembre 2019, n. 28987;
Cass., 20 ottobre 2021, n. 29001; Cass., 14 marzo 2022, n.
8116). Il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. postula, pertanto,
l'accertamento del fatto colposo del personale medico ausiliario, ossia “un illecito colpevole dell'autore immediato del fatto” (così Cass., 24 maggio 2006, n. 12362), in assenza del quale non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale dell'ente debitore nei confronti del paziente (cfr. anche
Cass., 8 maggio 2001, n. 6386). E in relazione a siffatto accertamento, avuto riguardo proprio al nucleo oggettivo dell'illecito contrattuale ascrivibile alla struttura 2 Ad esempio, per carenze di carattere organizzativo ovvero per malfunzionamento dello strumentario diagnostico utilizzato. 9 sanitaria, giova rammentare che il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari è tema di prova che deve essere soddisfatto dal creditore-danneggiato (per tutte, Cass., 26 luglio 2017, n. 18392” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 26811 del 12/09/2022).
Ancora, sull'onere della prova in materia di responsabilità della struttura sanitaria – rientrante, quindi, nel paradigma della responsabilità contrattuale – la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “Nelle fattispecie di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali […] è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art. 1174 cod. civ. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis), e viene dunque in chiara evidenza la questione del nesso di causalità materiale, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello “di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. 18392/2017; Cass.,
11/11/2019, n. 28991; Cass., 31/8/2020, n. 18102). Va, pertanto, data continuità al principio di diritto in base al quale “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o
l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento)
e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare
10 l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari” (così
Cass., Sez. III, sent. 26/7/2017, n. 18392)” (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 27151 del 2023).
3. Facendo applicazione dei principi sopra enucleati al caso concreto, è da rilevarsi come i dati emergenti dalle argomentazioni delle parti, dai documenti versati in atti e dalle risultanze e conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal collegio nominato ex art. 15, I comma della L. 24/2017 – che appaiono attendibili in quanto fondate sull'esame della documentazione clinico-sanitaria in atti e analiticamente motivate – abbiano permesso di acclarare che la minore (di anni 15 al momento dello svolgimento Persona_1 delle operazioni peritali) è affetta da “tetraparesi spastica con associata sindrome cerebellare e deficit statico- deambulatorio in esito ad encefalopatia ipossico-ischemica perinatale”.
Nello specifico, i CTU hanno rilevato che “In data 06.08.08 la sig.ra veniva sottoposta a taglio cesareo per Pt_2 sofferenza fetale acuta in gravidanza indotta per epoca gestazionale protratta. Il feto presentava alla nascita un quadro di encefalopatia ipossico-ischemica” (cfr. pagina 10
CTU in atti).
In linea di premessa generale, essi hanno spiegato che “Per indurre il parto con collo dell'utero conservato, come in questo caso, si è fatto ricorso alla stimolazione farmacologica con prostaglandine PGE2 (Prepidil), unica molecola utilizzabile a tal fine all'epoca dei fatti. […] Va tuttavia rilevato che l'uso delle prostaglandine richiede un monitoraggio continuo delle contrazioni uterine indotte. Deve essere preso in considerazione lo stato di salute materna e del feto al fine di ridurre al minimo il rischio di iperstimolazione uterina, rottura uterina, emorragia uterina,
11 morte fetale e neonatale. Il monitoraggio di una gravida […] consiste nel sottoporre la paziente a indagine strumentale cardiotocografica (CTG) che permette di rilevare da un lato il benessere fetale tramite la percezione del BCF e dall'altro evidenzia le eventuali contrazioni uterine predittive per
l'insorgenza di un travaglio di parto. Le contrazioni uterine, perché siano valide e nello stesso tempo non arrechino danni al feto e/o alla madre, devono essere ritmiche e regolari per consentire, nell'intervallo tra una contrazione e l'altra, di ossigenare il feto. Le contrazioni che si susseguono senza intervallo portano alla tachisistolia uterina determinando ipossia fetale che, protratta nel tempo, causa severi danni cerebrali” (cfr. pagina 10 CTU in atti).
Quindi, venendo al caso di specie, “l'indicazione ad indurre il travaglio è pienamente valida”. Tuttavia, “Il travaglio indotto configura una condizione di rischio della gravidanza,
a causa dell'induzione stessa;
pertanto, è richiesto uno specifico monitoraggio del benessere materno-fetale che differisce dalla gravidanza non indotta. […] Il monitoraggio cardiotocografico dovrebbe essere effettuato in maniera continuativa sin dal posizionamento del farmaco induttore
(PGE2 gel) raccomandazione di livello A (ACOG Practice Bulletin
(1999) Induction of Labour No. 10.). […] Mediante un accurato
e costante monitoraggio delle condizioni materno/fetali è sempre possibile, quindi, individuare qualsiasi condizione di deterioramento materno e/o fetale e, in conseguenza, optare per il percorso terapeutico più adeguato alle condizioni in essere. La tempistica dell'espletamento del parto sarà pertanto sempre adeguata alle circostanze insorte garantendo il benessere materno fetale”.
Ciò posto, esaminata la cartella clinica in atti, il collegio peritale ha valutato come “L'attenta analisi del caso in esame evidenzia che il monitoraggio non fu eseguito in maniera continuativa tanto che la CTG è stata eseguita dalle ore 10,27
(momento della prima applicazione del Prepidil gel, farmaco
12 induttore) fino alle ore 11.20. Dalle ore 11.20, fino alle ore
16.15, [n.d.r. nonostante la paziente avesse segnalato ai sanitari di avvertire dolori addominali intorno alle ore 14, come riferito dalle due testimoni escusse] non risulta dal carteggio che si sia continuato a monitorizzare il travaglio fino al momento in cui il sanitario si apprestava alla somministrazione della eventuale seconda dose di Prepidil. Il lasso di tempo (cinque ore) in cui la paziente è rimasta senza controllo delle contrazioni e del battito cardiaco fetale avrebbe potuto consentire una pronta presa in carico delle criticità presentate dal nascituro e intervenire in maniere tempestiva per eventuale accelerazione del parto. I sanitari sono intervenuti in una fase tardiva, alle 16.15, come risulta dalla cartella clinica, "Assenza di attività contrattile uterina. Al momento dell'esecuzione della CTG non si percepisce il BCF. Visualizzazione ecografica del cuore fetale, BCF presente, bradicardia fetale severa 53/bpm. Si dispone TC urgentissimo." Non risulta agli atti un benché minimo controllo anche per quanto attiene un'eventuale visita ostetrica o una sporadica auscultazione del battito al di fuori dell'esecuzione della cardiotocografia. Si rileva inoltre che prima dell'induzione i tracciati erano probanti di benessere fetale in assenza di contrazioni uterine. Il problema insorge pertanto nella fase di somministrazione del Prepidil gel, momento in cui la paziente non viene più sottoposta a necessario ed opportuno monitoraggio. Alla nascita la bambina presentava un grave stato di asfissia, liquido tinto di meconio, (reperto costante nell'asfissia da tachisistolia uterina), Apgar O (score del benessere fetale alla nascita, valutato in decimi;
minimo valore zero/10, massimo valore
10/10), mostrando una completa depressione fetale alla nascita. Un attento monitoraggio, quindi, avrebbe evidenziato il progressivo deterioramento del feto, consentendo di cogliere i primi segni della sofferenza fetale e permettendo
l'espletamento del parto in una condizione di assoluto
13 benessere fetale”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i CTU hanno così concluso: “L'indicazione all'induzione del travaglio di parto mediante somministrazione di gel prostaglandinico era assolutamente indicato;
di contro vi è stato un evidente difetto assistenziale al travaglio di parto consistito nell'assenza di monitoraggio cardiotocografico per ben 5 ore dalle 11.20 alle 16.15 che ha impedito di evidenziare i segni di una sofferenza fetale esitata nel danno ipossico ischemico rilevato alla nascita dopo un parto cesareo urgente”.
Risultano, pertanto, provati, in applicazione del criterio di giudizio del “più probabile che non”: a) la condotta negligente dei sanitari, i quali avrebbero omesso ogni tipo di monitoraggio (sia attraverso cardiotocografia sia tramite visita ostetrica o auscultazione del battito) per un tempo di cinque ore dopo la somministrazione del farmaco per l'induzione del travaglio;
b) la sofferenza fetale che ha determinato il danno ipossico ischemico e i conseguenti postumi permanenti accertati sulla minore;
c) il nesso di derivazione causale del predetto danno dalla condotta negligente dei sanitari, considerato che l'esecuzione di un monitoraggio costante della paziente avrebbe consentito, secondo la valutazione dei CTU, di rivelare i primi segni di sofferenza fetale e di intervenire tempestivamente “con elevata probabilità di intervento chirurgico precoce e nascita di una bambina sana” (cfr. pagina
15 CTU in atti).
4. Quanto alla individuazione del danno biologico, temporaneo e permanente, patito dalla minore, i CTU hanno osservato che
“Il danno neurologico si è instaurato nell'immediatezza della nascita e rimasto costante per tutto il tempo della degenza e dei successivi controlli nel tempo. Di fatto gli attuali esiti neurologici rappresentano una condizione costante che si modifica solo per l'intervento riabilitativo attuato e la crescita della giovane . Pertanto, non è possibile Per_1
14 quantificare un periodo di inabilità temporanea. In riferimento agli esiti neuromotori evidenziati è invece quantificabile il danno biologico permanente che si attesta in misura pari al 60% con riferimento ai comuni barème di valutazione in ambito risarcitorio ( et al. 2001, 2006; Per_3
ER et.al, 2009; LI e SI 2001; UV e Pt_5
D.M. 3.7.03, SIMLA 2016)”.
Sul mancato riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea, i CTU, in risposta alle osservazioni critiche dei
CTP degli attori, hanno esaustivamente e condivisibilmente spiegato che “La valutazione del periodo di inabilità temporanea appare in contrasto con una condizione di sofferenza neurologica neoanatale, lì dove la "fisiologica immaturità dell'encefalo" non consente una precisa differenziazione dell'impedimento psichico e / o motorio rispetto alle acquisizione progressive delle abilità psicomotorie legate alle tappe dello sviluppo. Di fatto il quadro encefalopatico ha certamente beneficiato dell'intervento riabilitativo evitando peggioramenti e menomazioni secondarie, ma senza una sostanziale interferenza sul quadro anatomo-funzionale iniziale. Ne consegue che, indipendentemente dall'entità della menomazione (tetraplegia, tetraparesi, emiplegia, emiparesi, paraparesi, paraplegia) la condizione motoria della piccola
sia stata sostanzialmente stabile anche in conseguenza Per_1 delle cure riabilitative svolte e quindi senza un'effettiva variazione clinico-funzionale da cui far discendere una quantificazione di possibile inabilità temporanea” (cfr. pagina 17 della CTU in atti).
Ciò posto, esclusa la sussistenza di un danno biologico temporaneo per le ragioni illustrate dai CTU, deve procedersi alla liquidazione del riconosciuto danno biologico permanente.
A tal fine, si fa applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, edizione di giugno 2024, tenuto conto del gradiente di invalidità permanente riscontrato, pari al 60%, e del fatto che il danno
15 si è prodotto al momento della nascita. Si giunge, quindi, ad un importo risarcitorio pari ad € 754.722,00, comprensivo della componente dinamico-relazionale (per € 503.148,00) e morale soggettiva (per € 251.574,00).
Non essendo state allegate specifiche circostanze del caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare, non si ritiene di poter concedere alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento già liquidato.
Il danno iatrogeno che va risarcito è, quindi, pari ad €
754.722,00, somma liquidata in base alle attuali tabelle di
Milano e quindi già comprensiva della rivalutazione monetaria.
5. Parimenti, va riconosciuta alla parte attrice una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli stessi genitori a causa della patologia della minore, sub specie di danno morale e di danno esistenziale, per la sofferenza da essi patita e l'inevitabile stravolgimento delle loro esistenze, determinato dalla necessità di prendersi costantemente cura della figlia. Tali danni, puntualmente allegati dalla parte attrice, possono ritenersi sussistenti, in base al meccanismo presuntivo, corrispondendo all'id quod plerumque accidit che l'insorgenza di una siffatta patologia nel neonato determini una intensa sofferenza interiore nel genitore e un doloroso e duraturo mutamento delle sue abitudini di vita.
Riguardo alla liquidazione, occorre far ricorso al criterio equitativo, prendendosi quale riferimento la somma già liquidata, in base alle c.d. tabelle milanesi, a titolo di danno morale soggettivo patito dalla minore e correlato al gradiente di invalidità permanente riscontrato, pari ad €
251.574,00. Ebbene, si reputa che il pregiudizio non patrimoniale patito dai genitori della minore possa stimarsi in misura complessivamente pari ai 2/3 di quello sofferto in prima persona dalla minore, pervenendosi alla liquidazione, in
16 favore degli attori, di un danno morale-esistenziale pari ad
€ 167.716,00. Tuttavia, il risarcimento di tale voce di danno dovrà essere contenuto nei limiti della domanda attorea riferita a tale titolo e, dunque, in € 160.000,00.
6. Al contrario, nulla può riconoscersi a parte attrice a titolo di danno patrimoniale, da perdita di chance, da perdita della capacità lavorativa generica e specifica e di danno estetico per totale difetto di allegazione in ordine ai predetti danni, essendosi parte attrice limitata ad una mera elencazione degli stessi senza alcuna più specifica argomentazione, a nulla potendo valere le ulteriori allegazioni in punto di perdita della capacità lavorativa dedotte solo in sede di precisazione delle conclusioni.
7. A conclusioni non dissimili si perviene in ordine al danno da asserita lesione del consenso informato preliminare all'applicazione del Prepidil, dovendosi rilevare come parte attrice, pur lamentando di non essere stata compiutamente edotta circa la procedura di induzione del travaglio e sui rischi ad essa collegati, non abbia poi allegato la sussistenza di alcun pregiudizio derivante da tale riferita violazione, né domandato il risarcimento di alcun danno conseguente alla lesione della libertà di autodeterminazione della paziente.
Sul rapporto tra inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato del paziente ed inesatta esecuzione della prestazione medica, la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019) ha distinto una serie di differenti ipotesi:
A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc". In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
17 B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione,
l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
4) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto.
Alla luce dei principi sopra enunciati, appare evidente che l'omessa o insufficiente informazione importa una lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente ed il conseguimento di un autonomo risarcimento - distinto ed ulteriore rispetto al risarcimento del danno alla salute - nella sola ipotesi in cui il paziente, ove debitamente e compiutamente informato, avrebbe deciso di non sottoporsi alla prestazione medica prospettata.
Se così è, va da sé che nessun risarcimento a titolo di lesione del diritto all'autodeterminazione spetta nel caso in esame, non avendo la parte attrice neppure allegato che, ove correttamente informata sulla procedura di induzione del parto
18 e sui rischi ad essa connessi, ella non vi si sarebbe sottoposta.
8. In definitiva, l'azienda sanitaria convenuta va condannata a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dai medesimi e dalla minore
[...]
, la complessiva somma di € 914.722,00 (€ 754.722,00 + Per_1
€ 160.000,00), già attualizzata in quanto liquidata in base ai valori tabellari correnti.
Non vengono, invece, riconosciuti interessi compensativi, non avendo parte attrice allegato, così come sarebbe stato suo onere, l'esistenza di un danno e cioè che la somma rivalutata che viene liquidata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr:
Cass., sent. 22347 del 2007 e ord. 18654 del 2018).
Sulle somme riconosciute decorrono invece interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, secondo lo scaglione corrispondente al valore del decisum, parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022.
Analogamente si pongono definitivamente in capo a parte convenuta le spese di CTU come liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 567/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) condanna a Parte_6 corrispondere, in favore di e , Parte_1 Parte_2 in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità
19 genitoriale sulla minore , a titolo di risarcimento Persona_1 del danno, la somma di € 914.722,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) condanna al Parte_6 pagamento, in favore di e in Parte_1 Parte_2 proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore delle spese del presente giudizio, Persona_1 che liquida in € 29.193,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico di Parte_6 le spese di CTU come liquidate con separato
[...] decreto.
Così deciso in Vasto, 31/3/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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