Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5322 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Concetta Cascino, presso il cui studio a
Palermo, via Goethe n. 22, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 22/11/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
04/06/2008 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2486/2021 emesso da questo Tribunale in data 27/05/2021-01/06/2021;
1
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 22/11/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1. La casa coniugale ove i coniugi avevano fissato la residenza coniugale, di proprietà dei genitori della sig.ra sita in Monreale, via Rappa n.5, resterà nella Pt_1
disponibilità della sig.ra la quale vi continuerà ad abitare unitamente alla Pt_1
figlia minore , con tutti gli arredi ivi esistenti. Per_1
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
3. Dal punto di vista patrimoniale, i coniugi stabiliscono che per il mantenimento della figlia minore , il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Per_1 Parte_2
entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 500,00 rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT mediante bonifico bancario intestato alla sig.ra il cui IBAN è :[...]. Parte_1
4. Entrambi i coniugi provvederanno a corrispondere il 50% delle spese mediche necessarie per la figlia minore , se non coperte dal SSN (spese dentistiche e/o Per_1
oculistiche e tutto ciò che si renderà necessario per la salute della figlia minore, oltre al
50% delle spese necessarie per il materiale scolastico o per le attività extra scolastiche quali gite organizzate dall'istituto scolastico frequentato dalla minore con o senza pernottamento). Il rimborso delle spese anticipate dal genitore che si farà parte attiva avverrà da parte dell'altro previa esibizione della relativa prescrizione medica o dei relativi scontrini fiscali comprovanti le voci di spese.
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
2 SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni , rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi ( quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola , doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori , spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino,moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
Spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro ( a mezzo sms, email, fax, PEC, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
3 5. In merito all'affidamento della figlia minore, la stessa sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna sito in Monreale via Rappa n.5.
Il sig. previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli Parte_2
impegni scolastici e non della minore, potrà tenere con sé la figlia minore tutte le Per_1
volte che lo vorrà; in assenza di accordo il sig. potrà tenere con sé la figlia Parte_2
per due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì prendendola all'orario di Per_1
uscita dalla scuola nei giorni di frequenza scolastica o alle ore 10 dall'abitazione materna negli altri giorni e riaccompagnandola presso il domicilio materno entro le ore 21. Il sig.
potrà altresì tenere con sé la figlia minore nei fine settimana, alternandosi Pt_2 Per_1
con l'altro genitore, dalle ore 10,00 del sabato mattina fino alle ore 21,00 della domenica.
Per i compleanni dei genitori la figlia trascorrerà ogni anno e a prescindere dal Per_1
giorno settimanale il 18 settembre con la madre e il 20 Febbraio con il padre. Le principali festività (Natale – Capodanno;
Pasqua – Lunedì dell'Angelo; 25 Aprile -
1Maggio; 8 dicembre – 6 Gennaio;
1 novembre -2 novembre) verranno trascorse ad anni alterni dalla figlia con entrambi i genitori. Per_1
Durante le vacanze estive la figlia potrà trascorrere con il padre 15 giorni anche Per_1
non consecutivi, previa comunicazione da scambiare almeno 20 giorni prima del periodo scelto di anno in anno.
I genitori saranno tenuti a comunicarsi il luogo, la durata e l'indirizzo di permanenza ove sarà la figlia durante ogni tipo di vacanza.
I genitori si impegnano a rispettare vicendevolmente i bisogni e gli interessi della figlia e concorderanno di volta in volta su quali siano le decisioni più opportune da prendere per il bene di quest' ultima.
6. I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione dovrà servire quale “nulla osta” per qualunque autorità competente per il rilascio o il rinnovo dei detti passaporti.
7. Le parti sin da ora dichiarano ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni dagli stessi sottoscritte”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
4 Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 04/06/2008 da , nata a [...] il Parte_1
18/09/1977 ) e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
20/02/1970 ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2
del 22/11/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 108, parte II, serie A, dell'anno 2008).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
5