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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2040 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), in qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'omonima impresa individuale (p.iva e di amministratore unico e legale P.IVA_1
rappresentante di (p.iva , rappresentato e difeso dagli Parte_2 P.IVA_2
Avv.ti Vincenzo Di Cataldo e Salvatore Zappalà per mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello.
Appellante c.f. ), in persona del legale AR P.IVA_3
rappresentante pro tempore avvocato rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Salvatore Di Miceli per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato
(c.f. , in persona del presidente e legale Controparte_3 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Fanara per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
- accertare e dichiarare che , in qualità di titolare della omonima Parte_1
impresa individuale, ha diritto al rimborso delle somme pari ad € 11.976,6 portate dall'assegno circolare n. 6071147230-05, emesso dalla filiale di Campobello di Licata della e tratto sul conto n. 63100-73; AR
- accertare e dichiarare che ha diritto al rimborso delle somme pari a € Parte_2
50.000,00 portate dall'assegno circolare n.6071147231-6 emesso dalla filiale di Campobello
di Licata della e tratto sul conto n. 40175-59; AR
in subordine:
- accertare e dichiarare che in qualità di titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale ha diritto al risarcimento per equivalente delle somme pari ad
2 €11.976,22 portate dall'assegno circolare n. 6071147230-05, emesso dalla filiale di
Campobello di Licata della e tratto sul conto n. 63100- AR
73;
- accertare e dichiarare che ha diritto al risarcimento per equivalente delle Parte_2
somme pari ad € 50.000,00 portate dall'assegno circolare n. 6071147231-6 emesso dalla filiale di Campobello di Licata della e tratto sul conto AR
n.ro 40175-59;
per l'effetto:
- condannare e in solido tra loro, AR Controparte_3
al rimborso e/o al risarcimento in favore di , quale titolare della Parte_1
omonima impresa individuale della somma di € 11.976,29 oltre interessi moratori, a far data dal 3 luglio 2015 e sino all'effettivo soddisfo;
- condannare e al rimborso e/o AR Controparte_3
al risarcimento in favore di della somma di € 50.000,00, oltre interessi Parte_3
moratori a far data dal 3 luglio 2015 e sino all'effettivo soddisfo.
condannare e al pagamento di AR Controparte_3
spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di AR
3 rigettare l'appello proposto contro perché infondato, AR
riconoscendo eventualmente come unica responsabile dei fatti per cui è causa la società
Controparte_4
con vittoria di spese.
Conclusioni di Controparte_3
respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare la sentenza n. 416/2019 resa inter partes dal Tribunale di Agrigento, con integrale rigetto delle domande del primo grado del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza a verbale del Tribunale Parte_1
di Agrigento n. 416 del 19 marzo 2019 che, escludendo profili di responsabilità nella condotta della convenuta e della terza chiamata in causa AR [...]
in relazione alla negoziazione degli assegni circolari n° 6071147230-05 di € Controparte_3
11.976,29 e n° 6071147231-06 di € 50.000,00 emessi dalla prima in favore di
[...]
e risultati clonati, ne ha rigettato la domanda di condanna delle due società CP_5
al rimborso di € 61.976,29, oltre interessi o, in linea gradata, al pagamento della stessa somma a titolo di risarcimento del danno.
Più in dettaglio, il Tribunale, rilevato che la negoziazione dei titoli era avvenuta con le modalità del check truncation -dunque non con la presentazione fisica degli assegni presso
4 la banca emittente, ma con comunicazione a opera dell'istituto negoziatore di un flusso informatico di dati riportante gli estremi dell'assegno- e rammentato che simile procedura semplificata -riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal
D.L. 31.5.2011 n. 70, convertito dalla L. 12.7. 2011 n. 106, che ha modificato l'articolo 31
della Legge Assegni- non fa venir meno i doveri e le responsabilità della banca nei confronti del cliente in relazione alla verifica di legittimità del titolo presentato per l'incasso, ha sottolineato che la procedura neppure modifica le modalità del controllo materiale e i canoni di imputazione della responsabilità all'istituto emittente per i danni derivati al cliente dall'omesso controllo, esigendosi dall'operatore dello sportello bancario un esame esclusivamente visivo del titolo, non anche l'utilizzo di strumentazione particolare o l'esecuzione di esami chimici alla ricerca di eventuali alterazioni.
Su queste premesse, e tenuto conto delle conclusioni esposte nella c.t.u. grafologica disposta in corso di causa, ha escluso che nel concreto i due operatori bancari avessero agito senza la diligenza del bonus argentarius, atteso che la carta impiegata dal falsario per la clonazione dei titoli era originale, seppur appartenente a una serie precedente, e, sotto altro profilo, che nulla lasciava addensare sospetti sulla persona del presentatore, il quale, diligentemente identificato al momento dell'incasso, aveva da tempo aperto presso il conto CP_3
sul quale gli assegni erano stati versati.
Articolati due motivi di impugnazione, Parte_1
5 - denunzia la sottovalutazione della successione temporale degli eventi, connotati da una contrazione degli usuali termini di messa a disposizione delle somme in favore del prenditore, ciò che aveva agevolato dapprima, nel riscuotere gli assegni, CP_5
quindi a svuotare il conto trasferendo il denaro su carte prepagate e su vaglia postali immediatamente adoperati, rendendo così difficoltoso il recupero delle somme indebitamente sottratte;
- lamenta la valorizzazione solo parziale delle notazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio, limitata al passaggio in cui l'ausiliare evidenziava che “la falsificazione, atteso che
la carta appare originale (contenendo elementi di sicurezza), non è rilevabile ictu oculi da
un operatore di sportello bancario” (pag. 12 c.t.u.), e l'omessa considerazione, per contro,
delle differenze percepibili a occhio nudo tra le copie e gli originali dei due assegni.
Ricostituitosi il contraddittorio, e AR Controparte_3
Contr si sono opposte entrambe all'accoglimento nel merito del gravame, mentre solo ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del primo motivo di gravame sul rilievo che in esso erano condensati profili di responsabilità denunziati per la prima volta in atto di appello.
Ragioni di ordine logico impongono la trattazione prioritaria del secondo motivo di appello,
il quale merita parziale accoglimento.
Pur dovendo confermarsi le premesse ricostruttive, conformi a consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, da cui muove l'impugnata sentenza -segnatamente
6 l'affermazione secondo cui la procedura di check truncation, quale modalità semplificata di gestione degli assegni bancari e circolari implicante l'invio dalla banca negoziatrice a quella emittente o trattaria di un messaggio elettronico contenute le informazioni contabili necessarie all'estinzione titolo in luogo della sua trasmissione materiale, non immuta le regole di imputazione alla banca emittente o trattaria della responsabilità per la negoziazione di un titolo alterato (Cass. civ. 7/11/2022 n. 32706), trattandosi di procedura adottata su base volontaria e finalizzata a soddisfare esigenze di economicità degli intermediari, di modo che ogni rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta non può che ricadere in capo all'intermediario medesimo, la cui responsabilità può dunque essere esclusa solo nel caso in cui, quand'anche si fosse proceduto per mezzo della materiale rimessione dell'assegno, l'irregolarità presente sul titolo cartaceo non sarebbe stata comunque agevolmente rilevabile- devono invece essere riviste, con riguardo alla banca emittente, le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto nel caso concreto.
Giova, invero, rammentare che, allo scopo di attribuire all'istituto negoziatore la responsabilità per il danno patito dal cliente nel caso in cui sia posto all'incasso un assegno falsificato, “non è sufficiente la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa
sia riscontrabile "ictu oculi", attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile
dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, che non deve essere un esperto grafologo ma
in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero anche tramite mezzi e strumenti
di agevole utilizzo e reperibilità, senza che debba ricorrersi ad attrezzature tecnologiche
7 sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento" (Cass. 26.1.2016 n. 1377). Ancora,
pronunciandosi in un'ipotesi in cui era falsificata la firma dell'assegno circolare -ma il principio può agevolmente estendersi anche all'ipotesi qui corrente di assegno interamente clonato- la Corte di Cassazione ha affermato che “l'ente creditizio può essere ritenuto
responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale
alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale
non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la
falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (Cass. n. 16178
del 19/6/2018).
Ciò chiarito, in ossequio al canone di diligenza del bonus argentarius, deve ritenersi che gli operatori dell'istituto emittente, se avessero avuto la materiale disponibilità del titolo,
avrebbero potuto notare, ictu oculi, la falsità degli assegni portati all'incasso dal prenditore di Il c.t.u. ha, invero, marcato le differenze tra gli assegni originali CP_5 CP_5
e i contraffatti:
i. Dicitura trasversale: negli assegni clonati negoziati è presente la filigrana in chiaroscuro,
contenente la dicitura trasversale GRUPPO MONTEPASCHI mentre negli assegni originali la filigrana in chiaroscuro, riporta la dicitura MPS GRUPPO su tre righe con caratteri cubitali a effetto rilievo.
ii. Il capitale sociale indicato: Nella parte relativa ai dati sociali, sugli assegni clonati, è
riportato il capitale sociale di € 4.502410.157,20 mentre l'ammontare delle riserve è indicato
8 in € 12.087.327.795,73; sugli assegni originali, invece, è riportato il capitale sociale di €
7.484.508.171,08 e le riserve di € 2.341.849.947,67. Ha chiarito il c.t.u. che nell'anno 2008
ha deliberato un aumento di capitale sociale, donde la AR
differente indicazione sui titoli di credito appartenenti a successive emissioni temporali.
Tali segni distintivi, che ragionevolmente -in uno all'accertamento a opera del c.t.u.
dell'utilizzo di carta in originale- denotano i titoli come appartenenti a una precedente emissione della banca, avrebbero potuto essere riscontrati, e ciò senza l'utilizzo di particolari tecniche o macchinari, da un operatore di , il cui occhio AR
allenato avrebbe certamente notato le differenze e avrebbe doverosamente indotto costui a concentrarsi sulla compilazione dell'assegno e sulla firma. Quest'ultima, come pure evidenziato dal c.t.u., negli assegni in originale è vergata "con inchiostro biro … di getto"
(pag. 25 della c.t.u.) e proprio per tale ragione, pur appartenendo a un'unica mano, esse non sono identiche tra di loro, mentre il resto delle diciture presenti sul titolo è realizzata "con
stampante elettronica per stampe massive o a modulo continuo" (pag. 24 della c.t.u.). Negli
assegni falsificati, invece, il "riempimento delle diciture relative all'importo, al beneficiario,
alla data e al luogo, nonché delle firme" è realizzato "con una stampante a getto di
inchiostro … attraverso un procedimento posticcio di copia e incolla da un'unica matrice
di firma autentica" pag. 12 della c.t.u.). La diligenza qualificata richiesta agli operatori di banca, proprio in ragione dell'attività svolta, impone infatti un maggior grado attenzione e
9 prudenza nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria al fine di scongiurare eventuali contraffazioni o truffe.
Diversa è invece la posizione di la cui responsabilità deve essere Controparte_3
esclusa, non ricorrendo elementi per affermare che l'operatore di sportello dell'ufficio postale, verosimilmente privo di originali con i quali operare un riscontro, avrebbe potuto rilevare le differenze. A ciò si aggiunga che , comunque identificato con Persona_1
patente di guida, era già cliente di avendo aperto, presso la filiale ove il Controparte_3
titolo è stato portato all'incasso, un conto corrente circa un anno prima della truffa e che non vi sono elementi per affermare che l'impiego delle somme per caricare carte di credito o per emettere vaglia postali debba apparire sospetta.
Conclusivamente, dunque, deve essere condannata a AR
corrispondere a nella sua duplice veste, l'importo recato da Parte_1
entrambi gli assegni, per complessivi € 61.976,29 (50.000,00 + 11.976,29), oltre interessi al saggio legale, come da domanda, con decorrenza dal 3.7.2015 sino al dì dell'effettiva corresponsione, non ricorrendo elementi per configurare un corso di responsabilità del creditore, rilevante a termini dell'art. 1227 c.c., atteso che per deduzione, non contestata, di questi si sarebbe limitato a trasmettere in anteprima al proprio Parte_1
fornitore, , per e-mail una fotocopia dei titoli, condotta alla quale Controparte_5
non è causalmente ascrivile la successiva interposizione dell'opera di un falsario.
Rimane assorbito il primo motivo di appello.
10 In accordo al canone della soccombenza, nei rapporti tra l'appellante e AR
, le spese di lite, liquidate in misura prossima ai medi dei compensi previsti
[...]
dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000, in €
11.789,00, di cui € 786,00 per esborsi ed € 11.000,00 per compensi, per il giudizio di primo grado e in € 10.965,50 -di cui € 1.165,50 per esborsi, € 2.900,00 per la fase di studio, €
1.900,00 per la fase introduttiva e € 5.000,00 per la fase decisoria- per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi con c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico della banca.
In ossequio al medesimo principio, l'appellante deve essere condannato alla refusione delle spese sostenute da terza chiamata in causa alla quale ha esteso le proprie Controparte_3
domande, liquidate in € 10.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 9.000,00 per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 416 del 19 marzo 2019,
appellata da in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale e di legale rappresentante di con atto di citazione notificato il Parte_2
21 ottobre 2019 a e AR Controparte_3
11 - condanna al pagamento in favore di AR Parte_1
quale titolare dell'omonima impresa individuale, di € 11.976,29, oltre interessi al
[...]
saggio legale con decorrenza dal 3.7.2015 sino al dì dell'effettiva corresponsione;
- condanna al pagamento in favore di AR Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempre, di €
[...] Parte_1
50.000,00, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 3.7.2015 sino al dì dell'effettiva corresponsione;
condanna alla refusione, in favore di AR Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 11.786,00 per il primo grado di giudizio, e in €
[...]
10.965,50, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio,
maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex D.M. n.
55/2014;
condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite, liquidate in € 10.000,00 per il primo grado di giudizio, e in € 9.000,00 per il presente grado, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014;
conferma, quanto al resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 6 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
12 Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2040 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), in qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'omonima impresa individuale (p.iva e di amministratore unico e legale P.IVA_1
rappresentante di (p.iva , rappresentato e difeso dagli Parte_2 P.IVA_2
Avv.ti Vincenzo Di Cataldo e Salvatore Zappalà per mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello.
Appellante c.f. ), in persona del legale AR P.IVA_3
rappresentante pro tempore avvocato rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Salvatore Di Miceli per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato
(c.f. , in persona del presidente e legale Controparte_3 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Fanara per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
- accertare e dichiarare che , in qualità di titolare della omonima Parte_1
impresa individuale, ha diritto al rimborso delle somme pari ad € 11.976,6 portate dall'assegno circolare n. 6071147230-05, emesso dalla filiale di Campobello di Licata della e tratto sul conto n. 63100-73; AR
- accertare e dichiarare che ha diritto al rimborso delle somme pari a € Parte_2
50.000,00 portate dall'assegno circolare n.6071147231-6 emesso dalla filiale di Campobello
di Licata della e tratto sul conto n. 40175-59; AR
in subordine:
- accertare e dichiarare che in qualità di titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale ha diritto al risarcimento per equivalente delle somme pari ad
2 €11.976,22 portate dall'assegno circolare n. 6071147230-05, emesso dalla filiale di
Campobello di Licata della e tratto sul conto n. 63100- AR
73;
- accertare e dichiarare che ha diritto al risarcimento per equivalente delle Parte_2
somme pari ad € 50.000,00 portate dall'assegno circolare n. 6071147231-6 emesso dalla filiale di Campobello di Licata della e tratto sul conto AR
n.ro 40175-59;
per l'effetto:
- condannare e in solido tra loro, AR Controparte_3
al rimborso e/o al risarcimento in favore di , quale titolare della Parte_1
omonima impresa individuale della somma di € 11.976,29 oltre interessi moratori, a far data dal 3 luglio 2015 e sino all'effettivo soddisfo;
- condannare e al rimborso e/o AR Controparte_3
al risarcimento in favore di della somma di € 50.000,00, oltre interessi Parte_3
moratori a far data dal 3 luglio 2015 e sino all'effettivo soddisfo.
condannare e al pagamento di AR Controparte_3
spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di AR
3 rigettare l'appello proposto contro perché infondato, AR
riconoscendo eventualmente come unica responsabile dei fatti per cui è causa la società
Controparte_4
con vittoria di spese.
Conclusioni di Controparte_3
respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare la sentenza n. 416/2019 resa inter partes dal Tribunale di Agrigento, con integrale rigetto delle domande del primo grado del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza a verbale del Tribunale Parte_1
di Agrigento n. 416 del 19 marzo 2019 che, escludendo profili di responsabilità nella condotta della convenuta e della terza chiamata in causa AR [...]
in relazione alla negoziazione degli assegni circolari n° 6071147230-05 di € Controparte_3
11.976,29 e n° 6071147231-06 di € 50.000,00 emessi dalla prima in favore di
[...]
e risultati clonati, ne ha rigettato la domanda di condanna delle due società CP_5
al rimborso di € 61.976,29, oltre interessi o, in linea gradata, al pagamento della stessa somma a titolo di risarcimento del danno.
Più in dettaglio, il Tribunale, rilevato che la negoziazione dei titoli era avvenuta con le modalità del check truncation -dunque non con la presentazione fisica degli assegni presso
4 la banca emittente, ma con comunicazione a opera dell'istituto negoziatore di un flusso informatico di dati riportante gli estremi dell'assegno- e rammentato che simile procedura semplificata -riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal
D.L. 31.5.2011 n. 70, convertito dalla L. 12.7. 2011 n. 106, che ha modificato l'articolo 31
della Legge Assegni- non fa venir meno i doveri e le responsabilità della banca nei confronti del cliente in relazione alla verifica di legittimità del titolo presentato per l'incasso, ha sottolineato che la procedura neppure modifica le modalità del controllo materiale e i canoni di imputazione della responsabilità all'istituto emittente per i danni derivati al cliente dall'omesso controllo, esigendosi dall'operatore dello sportello bancario un esame esclusivamente visivo del titolo, non anche l'utilizzo di strumentazione particolare o l'esecuzione di esami chimici alla ricerca di eventuali alterazioni.
Su queste premesse, e tenuto conto delle conclusioni esposte nella c.t.u. grafologica disposta in corso di causa, ha escluso che nel concreto i due operatori bancari avessero agito senza la diligenza del bonus argentarius, atteso che la carta impiegata dal falsario per la clonazione dei titoli era originale, seppur appartenente a una serie precedente, e, sotto altro profilo, che nulla lasciava addensare sospetti sulla persona del presentatore, il quale, diligentemente identificato al momento dell'incasso, aveva da tempo aperto presso il conto CP_3
sul quale gli assegni erano stati versati.
Articolati due motivi di impugnazione, Parte_1
5 - denunzia la sottovalutazione della successione temporale degli eventi, connotati da una contrazione degli usuali termini di messa a disposizione delle somme in favore del prenditore, ciò che aveva agevolato dapprima, nel riscuotere gli assegni, CP_5
quindi a svuotare il conto trasferendo il denaro su carte prepagate e su vaglia postali immediatamente adoperati, rendendo così difficoltoso il recupero delle somme indebitamente sottratte;
- lamenta la valorizzazione solo parziale delle notazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio, limitata al passaggio in cui l'ausiliare evidenziava che “la falsificazione, atteso che
la carta appare originale (contenendo elementi di sicurezza), non è rilevabile ictu oculi da
un operatore di sportello bancario” (pag. 12 c.t.u.), e l'omessa considerazione, per contro,
delle differenze percepibili a occhio nudo tra le copie e gli originali dei due assegni.
Ricostituitosi il contraddittorio, e AR Controparte_3
Contr si sono opposte entrambe all'accoglimento nel merito del gravame, mentre solo ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del primo motivo di gravame sul rilievo che in esso erano condensati profili di responsabilità denunziati per la prima volta in atto di appello.
Ragioni di ordine logico impongono la trattazione prioritaria del secondo motivo di appello,
il quale merita parziale accoglimento.
Pur dovendo confermarsi le premesse ricostruttive, conformi a consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, da cui muove l'impugnata sentenza -segnatamente
6 l'affermazione secondo cui la procedura di check truncation, quale modalità semplificata di gestione degli assegni bancari e circolari implicante l'invio dalla banca negoziatrice a quella emittente o trattaria di un messaggio elettronico contenute le informazioni contabili necessarie all'estinzione titolo in luogo della sua trasmissione materiale, non immuta le regole di imputazione alla banca emittente o trattaria della responsabilità per la negoziazione di un titolo alterato (Cass. civ. 7/11/2022 n. 32706), trattandosi di procedura adottata su base volontaria e finalizzata a soddisfare esigenze di economicità degli intermediari, di modo che ogni rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta non può che ricadere in capo all'intermediario medesimo, la cui responsabilità può dunque essere esclusa solo nel caso in cui, quand'anche si fosse proceduto per mezzo della materiale rimessione dell'assegno, l'irregolarità presente sul titolo cartaceo non sarebbe stata comunque agevolmente rilevabile- devono invece essere riviste, con riguardo alla banca emittente, le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto nel caso concreto.
Giova, invero, rammentare che, allo scopo di attribuire all'istituto negoziatore la responsabilità per il danno patito dal cliente nel caso in cui sia posto all'incasso un assegno falsificato, “non è sufficiente la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa
sia riscontrabile "ictu oculi", attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile
dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, che non deve essere un esperto grafologo ma
in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero anche tramite mezzi e strumenti
di agevole utilizzo e reperibilità, senza che debba ricorrersi ad attrezzature tecnologiche
7 sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento" (Cass. 26.1.2016 n. 1377). Ancora,
pronunciandosi in un'ipotesi in cui era falsificata la firma dell'assegno circolare -ma il principio può agevolmente estendersi anche all'ipotesi qui corrente di assegno interamente clonato- la Corte di Cassazione ha affermato che “l'ente creditizio può essere ritenuto
responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale
alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale
non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la
falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (Cass. n. 16178
del 19/6/2018).
Ciò chiarito, in ossequio al canone di diligenza del bonus argentarius, deve ritenersi che gli operatori dell'istituto emittente, se avessero avuto la materiale disponibilità del titolo,
avrebbero potuto notare, ictu oculi, la falsità degli assegni portati all'incasso dal prenditore di Il c.t.u. ha, invero, marcato le differenze tra gli assegni originali CP_5 CP_5
e i contraffatti:
i. Dicitura trasversale: negli assegni clonati negoziati è presente la filigrana in chiaroscuro,
contenente la dicitura trasversale GRUPPO MONTEPASCHI mentre negli assegni originali la filigrana in chiaroscuro, riporta la dicitura MPS GRUPPO su tre righe con caratteri cubitali a effetto rilievo.
ii. Il capitale sociale indicato: Nella parte relativa ai dati sociali, sugli assegni clonati, è
riportato il capitale sociale di € 4.502410.157,20 mentre l'ammontare delle riserve è indicato
8 in € 12.087.327.795,73; sugli assegni originali, invece, è riportato il capitale sociale di €
7.484.508.171,08 e le riserve di € 2.341.849.947,67. Ha chiarito il c.t.u. che nell'anno 2008
ha deliberato un aumento di capitale sociale, donde la AR
differente indicazione sui titoli di credito appartenenti a successive emissioni temporali.
Tali segni distintivi, che ragionevolmente -in uno all'accertamento a opera del c.t.u.
dell'utilizzo di carta in originale- denotano i titoli come appartenenti a una precedente emissione della banca, avrebbero potuto essere riscontrati, e ciò senza l'utilizzo di particolari tecniche o macchinari, da un operatore di , il cui occhio AR
allenato avrebbe certamente notato le differenze e avrebbe doverosamente indotto costui a concentrarsi sulla compilazione dell'assegno e sulla firma. Quest'ultima, come pure evidenziato dal c.t.u., negli assegni in originale è vergata "con inchiostro biro … di getto"
(pag. 25 della c.t.u.) e proprio per tale ragione, pur appartenendo a un'unica mano, esse non sono identiche tra di loro, mentre il resto delle diciture presenti sul titolo è realizzata "con
stampante elettronica per stampe massive o a modulo continuo" (pag. 24 della c.t.u.). Negli
assegni falsificati, invece, il "riempimento delle diciture relative all'importo, al beneficiario,
alla data e al luogo, nonché delle firme" è realizzato "con una stampante a getto di
inchiostro … attraverso un procedimento posticcio di copia e incolla da un'unica matrice
di firma autentica" pag. 12 della c.t.u.). La diligenza qualificata richiesta agli operatori di banca, proprio in ragione dell'attività svolta, impone infatti un maggior grado attenzione e
9 prudenza nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria al fine di scongiurare eventuali contraffazioni o truffe.
Diversa è invece la posizione di la cui responsabilità deve essere Controparte_3
esclusa, non ricorrendo elementi per affermare che l'operatore di sportello dell'ufficio postale, verosimilmente privo di originali con i quali operare un riscontro, avrebbe potuto rilevare le differenze. A ciò si aggiunga che , comunque identificato con Persona_1
patente di guida, era già cliente di avendo aperto, presso la filiale ove il Controparte_3
titolo è stato portato all'incasso, un conto corrente circa un anno prima della truffa e che non vi sono elementi per affermare che l'impiego delle somme per caricare carte di credito o per emettere vaglia postali debba apparire sospetta.
Conclusivamente, dunque, deve essere condannata a AR
corrispondere a nella sua duplice veste, l'importo recato da Parte_1
entrambi gli assegni, per complessivi € 61.976,29 (50.000,00 + 11.976,29), oltre interessi al saggio legale, come da domanda, con decorrenza dal 3.7.2015 sino al dì dell'effettiva corresponsione, non ricorrendo elementi per configurare un corso di responsabilità del creditore, rilevante a termini dell'art. 1227 c.c., atteso che per deduzione, non contestata, di questi si sarebbe limitato a trasmettere in anteprima al proprio Parte_1
fornitore, , per e-mail una fotocopia dei titoli, condotta alla quale Controparte_5
non è causalmente ascrivile la successiva interposizione dell'opera di un falsario.
Rimane assorbito il primo motivo di appello.
10 In accordo al canone della soccombenza, nei rapporti tra l'appellante e AR
, le spese di lite, liquidate in misura prossima ai medi dei compensi previsti
[...]
dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000, in €
11.789,00, di cui € 786,00 per esborsi ed € 11.000,00 per compensi, per il giudizio di primo grado e in € 10.965,50 -di cui € 1.165,50 per esborsi, € 2.900,00 per la fase di studio, €
1.900,00 per la fase introduttiva e € 5.000,00 per la fase decisoria- per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi con c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico della banca.
In ossequio al medesimo principio, l'appellante deve essere condannato alla refusione delle spese sostenute da terza chiamata in causa alla quale ha esteso le proprie Controparte_3
domande, liquidate in € 10.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 9.000,00 per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 416 del 19 marzo 2019,
appellata da in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale e di legale rappresentante di con atto di citazione notificato il Parte_2
21 ottobre 2019 a e AR Controparte_3
11 - condanna al pagamento in favore di AR Parte_1
quale titolare dell'omonima impresa individuale, di € 11.976,29, oltre interessi al
[...]
saggio legale con decorrenza dal 3.7.2015 sino al dì dell'effettiva corresponsione;
- condanna al pagamento in favore di AR Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempre, di €
[...] Parte_1
50.000,00, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 3.7.2015 sino al dì dell'effettiva corresponsione;
condanna alla refusione, in favore di AR Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 11.786,00 per il primo grado di giudizio, e in €
[...]
10.965,50, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio,
maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex D.M. n.
55/2014;
condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite, liquidate in € 10.000,00 per il primo grado di giudizio, e in € 9.000,00 per il presente grado, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014;
conferma, quanto al resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 6 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
12 Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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