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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Putignano, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: riliquidazione pensione Fatto e diritto Con atto depositato il 5.7.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione categoria VOS con decorrenza novembre 2017, dolendosi in particolare dell'erroneo computo per difetto della retribuzione figurativa relativa ai periodi di mobilità degli anni 1997 e 1998 e a quelli di disoccupazione degli anni 2002 e 2003; sul rilevo che “la base pensionabile dei periodi di mobilità deve essere determinata nell'identico valore di quella utilizzata per la CIG e per lo stesso valore settimanale, mentre quelli di DS devono rapportarsi al lavoro prestato”; deducendo di avere, pertanto, diritto ad un ricalcolo del trattamento pensionistico con un rateo alla decorrenza di euro 517,82 (in luogo di euro 505,93) e una differenza a credito di euro 11,89, ha chiesto al giudice del lavoro adito di condannare l'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei differenziali di pensione, oltre accessori e con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante (con conseguente assorbimento della rilevanza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. CP_1
639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858). Tanto puntualizzato, norma di riferimento è, in primo luogo, la L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, alla cui stregua i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità sono calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale”. Il comma 1 della medesima disposizione, a sua volta puntualizza che l'indennità di mobilità spetta “nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”. Alla luce dei dati normativi che precedono, la Suprema Corte ha, in termini convincenti, chiarito che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale. Tale retribuzione coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo (che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento), con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita, contenuto nella L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1 (Cass., sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6161). Ne consegue che il valore della contribuzione figurativa per mobilità dev'essere commisurato non a un dato virtuale, ma al dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale. Dovendosi, in ragione di quanto sopra evidenziato, procedere alla quantificazione delle retribuzioni figurative da accreditare per il periodo di mobilità che viene in rilievo sulla base dei presupposti normativi dappresso citati, assorbente rilievo, in senso preclusivo all'accoglimento alla rivendicazione attorea, milita la considerazione che, in difetto delle originarie denunce aziendali, delle buste paga relative al periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro e/o del contratto di lavoro, non vi è modo di enucleare una retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale diversa rispetto a quella considerata nella liquidazione operata dall'istituto previdenziale;
ciò a maggior ragione ove l'indicazione della retribuzione figurativa accreditata (per euro 4.500,88) a titolo di Cassa integrazione straordinaria per l'anno 1997 non consente di per sé di risalire al dato retributivo necessario per l'attribuzione del valore figurativo che viene in rilievo, né vi è modo di addivenire ad esso per il tramite dell'operazione matematica addotta dalla parte ricorrente - ovvero, moltiplicando la retribuzione settimanale della CIG, pari a 4.500,88:26, per le 52 settimane di mobilità di ciascuno degli anni in questione - laddove essa non tiene conto della retribuzione oraria di riferimento).
Quanto alla parte della domanda che involge i periodi di disoccupazione meglio indicati nel ricorso, l'art. 8, co. 1, L.n. 155/81, prevede che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione. Il medesimo articolo, comma 4, stabilisce che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale". Dovendosi, pertanto, procedere al calcolo del trattamento pensionistico per cui è causa, attribuendo ai periodi riconosciuti figurativamente (nel caso n. 12 e n. 28 settimane di disoccupazione relative rispettivamente all'anno 2002 e all'anno 2003) un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, i conteggi di parte ricorrente che, appunto, individuano tale valore (in euro 3.226,66 per il 2002 e in euro 7.528,88 per il 2003), dopo aver frazionato la retribuzione da lavoro dipendente accreditata nell'anno solare di riferimento (9.680,00) per il numero delle settimane di contribuzione (36), per poi moltiplicare il quoziente ottenuto (rms pari a euro 268,88) per il numero di settimane (12, 28) cui inerisce l'accredito figurativo, appaiono del tutto corretti. In ragione di quanto sin qui specificato e in difetto di specifiche indicazioni promananti dall' in ordine a differenti importi di cui si sarebbe dovuto CP_1 eventualmente discutere, non vi è ragione di discostarsi dai risultati scaturenti dai suddetti conteggi, che - previa rideterminazione della quota B alla decorrenza in euro 346,73, (ovvero 172.999,27+2.968,69:520 = RMS euro 338,40; 338,40 x 324 settimane x coefficiente di 0,00153846 = 346,73), e con la quota A alla decorrenza di euro 170,04 mensili - possono, pertanto, essere validamente utilizzati per il calcolo del rateo di pensione del Daniele, nei termini di cui al ricorso introduttivo. Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, nei suddetti termini da accogliere e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in godimento CP_1 con un rateo mensile alla decorrenza pari ad euro 516,77 (346,73+170,04), con una differenza mensile di euro 10,84. L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal 5.7.2023, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L. n. 412/91. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , con ricorso depositato il Parte_1
5.7.2023, nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto CP_1 di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il CP_1 trattamento pensionistico in godimento con un rateo mensile pari, alla decorrenza, ad euro 516,77; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra CP_1 quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso giudiziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 900,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, il 4 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Putignano, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: riliquidazione pensione Fatto e diritto Con atto depositato il 5.7.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione categoria VOS con decorrenza novembre 2017, dolendosi in particolare dell'erroneo computo per difetto della retribuzione figurativa relativa ai periodi di mobilità degli anni 1997 e 1998 e a quelli di disoccupazione degli anni 2002 e 2003; sul rilevo che “la base pensionabile dei periodi di mobilità deve essere determinata nell'identico valore di quella utilizzata per la CIG e per lo stesso valore settimanale, mentre quelli di DS devono rapportarsi al lavoro prestato”; deducendo di avere, pertanto, diritto ad un ricalcolo del trattamento pensionistico con un rateo alla decorrenza di euro 517,82 (in luogo di euro 505,93) e una differenza a credito di euro 11,89, ha chiesto al giudice del lavoro adito di condannare l'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei differenziali di pensione, oltre accessori e con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante (con conseguente assorbimento della rilevanza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. CP_1
639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858). Tanto puntualizzato, norma di riferimento è, in primo luogo, la L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, alla cui stregua i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità sono calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale”. Il comma 1 della medesima disposizione, a sua volta puntualizza che l'indennità di mobilità spetta “nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”. Alla luce dei dati normativi che precedono, la Suprema Corte ha, in termini convincenti, chiarito che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale. Tale retribuzione coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo (che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento), con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita, contenuto nella L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1 (Cass., sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6161). Ne consegue che il valore della contribuzione figurativa per mobilità dev'essere commisurato non a un dato virtuale, ma al dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale. Dovendosi, in ragione di quanto sopra evidenziato, procedere alla quantificazione delle retribuzioni figurative da accreditare per il periodo di mobilità che viene in rilievo sulla base dei presupposti normativi dappresso citati, assorbente rilievo, in senso preclusivo all'accoglimento alla rivendicazione attorea, milita la considerazione che, in difetto delle originarie denunce aziendali, delle buste paga relative al periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro e/o del contratto di lavoro, non vi è modo di enucleare una retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale diversa rispetto a quella considerata nella liquidazione operata dall'istituto previdenziale;
ciò a maggior ragione ove l'indicazione della retribuzione figurativa accreditata (per euro 4.500,88) a titolo di Cassa integrazione straordinaria per l'anno 1997 non consente di per sé di risalire al dato retributivo necessario per l'attribuzione del valore figurativo che viene in rilievo, né vi è modo di addivenire ad esso per il tramite dell'operazione matematica addotta dalla parte ricorrente - ovvero, moltiplicando la retribuzione settimanale della CIG, pari a 4.500,88:26, per le 52 settimane di mobilità di ciascuno degli anni in questione - laddove essa non tiene conto della retribuzione oraria di riferimento).
Quanto alla parte della domanda che involge i periodi di disoccupazione meglio indicati nel ricorso, l'art. 8, co. 1, L.n. 155/81, prevede che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione. Il medesimo articolo, comma 4, stabilisce che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale". Dovendosi, pertanto, procedere al calcolo del trattamento pensionistico per cui è causa, attribuendo ai periodi riconosciuti figurativamente (nel caso n. 12 e n. 28 settimane di disoccupazione relative rispettivamente all'anno 2002 e all'anno 2003) un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, i conteggi di parte ricorrente che, appunto, individuano tale valore (in euro 3.226,66 per il 2002 e in euro 7.528,88 per il 2003), dopo aver frazionato la retribuzione da lavoro dipendente accreditata nell'anno solare di riferimento (9.680,00) per il numero delle settimane di contribuzione (36), per poi moltiplicare il quoziente ottenuto (rms pari a euro 268,88) per il numero di settimane (12, 28) cui inerisce l'accredito figurativo, appaiono del tutto corretti. In ragione di quanto sin qui specificato e in difetto di specifiche indicazioni promananti dall' in ordine a differenti importi di cui si sarebbe dovuto CP_1 eventualmente discutere, non vi è ragione di discostarsi dai risultati scaturenti dai suddetti conteggi, che - previa rideterminazione della quota B alla decorrenza in euro 346,73, (ovvero 172.999,27+2.968,69:520 = RMS euro 338,40; 338,40 x 324 settimane x coefficiente di 0,00153846 = 346,73), e con la quota A alla decorrenza di euro 170,04 mensili - possono, pertanto, essere validamente utilizzati per il calcolo del rateo di pensione del Daniele, nei termini di cui al ricorso introduttivo. Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, nei suddetti termini da accogliere e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in godimento CP_1 con un rateo mensile alla decorrenza pari ad euro 516,77 (346,73+170,04), con una differenza mensile di euro 10,84. L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal 5.7.2023, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L. n. 412/91. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , con ricorso depositato il Parte_1
5.7.2023, nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto CP_1 di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il CP_1 trattamento pensionistico in godimento con un rateo mensile pari, alla decorrenza, ad euro 516,77; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra CP_1 quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso giudiziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 900,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, il 4 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma