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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 3585/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 20.03.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3585/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: previdenza integrativa e retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. ZAMPELLA Parte_1 C.F._1
ARCANGELO ( ; avv. ZAMPELLA ALESSANDRO C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. TROTTA VINCENZO CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 01.08.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della ditta resistente, quale operaio addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani presso il Comune di San Giorgio a Cremano, dall'01.07.2011 al 31.03.2019, allorquando era stato licenziato a seguito di passaggio di cantiere ex art. 6 del ccnl di settore . Esponeva, quindi, di non aver ricevuto Controparte_2
l'indennità sostitutiva di preavviso di 15 gg. di cui agli art.
6-75 della normativa pattizia;
di non aver ricevuto l'indennità sostitutiva dei permessi ex art. 17 ccnl;
di non essere stato iscritto al Fondo Fasda per l'assistenza sanitaria integrativa ai sensi dell'art. 68 del ccnl. Chiedeva, quindi, al giudice del lavoro adito, di condannare la controparte al pagamento, in suo favore, di € 2.272,72 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
di €
658,83 a titolo di indennità sostitutiva dei permessi retribuiti, nonché di €
1.459,50 a titolo di risarcimento danni per la mancata iscrizione al suddetto
Fondo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva tardivamente in giudizio con memoria difensiva depositata in data
04.01.2024, concludendo come in atti per il rigetto del ricorso.
Essendo plurime ed eterogenee le pretese attoree, le stesse vanno necessariamente scrutinate separatamente.
Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, va rilevato le ragioni attoree hanno già trovato puntuale riscontro nella giurisprudenza di legittimità, già azionata proprio per la disciplina della debenza del preavviso nelle ipotesi di passaggio di cantiere ex art. 6 ccnl Fisa (cfr. Cass. n.
937/24). Invero, secondo la Corte, se da un lato il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante è, per volontà delle parti collettive, un rapporto nuovo rispetto a quello cessato ed in relazione a tale vicenda non vi è spazio per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro, dall'altro la modalità di risoluzione è stata dalle parti collettive individuata, salvo diverso accordo tra le parti, nel negozio unilaterale di recesso da parte del datore di lavoro, come reso, tra l'altro, palese dall'esplicito riferimento nel comma 1 dell'art. 6 cit. all' art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 che, come noto, regola le ipotesi di licenziamento con preavviso per giustificato motivo, soggettivo e oggettivo.
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Pertanto, poiché nel caso in esame il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in virtù di recesso datoriale e non in via consensuale, non vi è ragione per non riconoscere al lavoratore il preavviso, seppure con le modalità ridotte di cui all'art. 6 e in deroga da quanto previsto dal successivo art. 75. In tale contesto va riaffermato l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato e ciò, come già chiarito ripetutamente dalla Corte di legittimità, senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa e neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante (cfr. Cass. n. 24530 del
2015; Cass. n. 1148 del 2014).
Deve, quindi, riconoscersi al lavoratore ricorrente il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 15 gg. calendariali (non 30 come da conteggi attorei), la cui quantificazione, pure contestata in memoria, sarà pari alla metà della retribuzione mensile riconosciuta nell'ultima busta paga, ovvero € 984,84 (€ 1.969,69/2).
Quanto all'indennità sostitutiva dei permessi, l'art. 17 del ccnl ha effettivamente previsto, a decorrere da febbraio 2017, n. 27,50 ore di permessi annui, aumentati a 30 a decorrere da gennaio 2018 (cfr. doc. in atti). Orbene, dai conteggi attorei si evince che detta indennità sostitutiva è stata richiesta solo per le annualità 2017/18, ma tale visuale stride con i dati riportati dalle buste paga, atteso che, a fronte di un asserito assoluto mancato riconoscimento, nei prospetti viene, invece, prevista la fruizione e, da ultimo, la corresponsione dell'indennità sostitutiva, pari a € 122,73 a fronte di 1,62 giorni residui. Non si rinviene, quindi, alcuna somma ancora a credito del lavoratore per tale titolo.
Da ultimo, quanto al risarcimento per la mancata iscrizione nel fondo assicurativo, escluso l'interesse per un versamento datoriale retroattivo
(stante la ormai carenza di rischio assicurabile), il lavoratore, ai fini
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risarcitori, avrebbe dovuto in questa sede fornire la prova del danno in concreto subito, come, ad es., la produzione di fatture di pagamento di prestazioni sanitarie da lui direttamente pagate nel periodo di mancata copertura. Non avendo, invece, l'attore adempiuto a tale onere, non è possibile rinvenire la sussistenza di un danno risarcibile patrimonialmente.
In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, la parte resistente va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 984,84 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c.-150 disp. att. c.p.c., da calcolarsi dal giorno successivo della cessazione del rapporto sino al saldo effettivo.
L'eccezione di prescrizione avanzata dalla resistente non può essere scrutinata in quanto la datrice si è costituita tardivamente.
Le spese processuali sono interamente compensate per soccombenza reciproca.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso parzialmente e per quanto di ragione e, per l'effetto, respinta ogni altra domanda, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 984,84 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori come in parte motiva;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 20.03.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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