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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 227 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del
18.12.2024
tra
Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Valentino Capece Minutolo, giusta
[...]
mandato a margine della memoria di costituzione del 3.9.2014 nel giudizio di primo grado Appellante
e rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Adeo Controparte_1
e Gianluca Ostillio, giusta procura rilasciata a corredo dell'atto di intervento del 15.12.2020 nel giudizio di primo grado Appellata
nonchè
, rappresentato e difeso dall'avv Pietro Quinto, giusta Controparte_2
mandato allegato alla comparsa di costituzione Appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' avv. Capece Minutolo per il appellante ha chiesto, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, la condanna del a corrispondere in favore della sua assistita e CP_2 CP_2
non della e somme liquidate in sentenza, il tutto con vittoria delle spese del doppio CP_1
grado, da distrarsi .
L'avv. Ostillio per la cooperativa appellata ha chiesto il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese .
L'avv. Quinto per il Comune appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 12.6.2023, la interponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1162/2023 emessa dal Tribunale di Taranto il 15-18.5.2023, con cui era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento del del contratto di appalto stipulato in Controparte_2
data 10.6.2009, condannandolo al pagamento in favore dell'intervenuta PRO.GE.CO. degli importi di E 58.813,48 per mancato guadagno ed E 158.082,49 per risarcimento del danno, nonchè
di ulteriori E 3.561,00 a titolo di rimborso dei premi assicurativi versati per la polizza fideiussoria
.
In particolare, l'appellante criticava l'impugnata sentenza: A) per violazione dell'art 111 cpc, non
Parte avendo pronunziato nei confronti delle parti originarie del giudizio ( e ) ma nei CP_2
confronti dell'intervenuta , unica beneficiaria della rilevante condanna al pagamento CP_1
disposta a carico dell'Ente civico;
B) sia per violazione dell'art 117 DLgs 163/2006, avendo ritenuto valida la cessione del credito derivante dal contratto di appalto nonostante il suo evidente vizio di forma e la mancata accettazione da parte del asserendo erroneamente che detta CP_2
Parte cessione non sia stata contestata dal e dall'Ente civico nel corso del giudizio di primo grado;
Parte C) ribadiva l'inopponibilità della cessione del detto credito, eventuale e futuro, alla ,
intervenuta nel corso del giudizio in data 17.2.2014 . Si costituivano in questa fase sia la che il entrambi concludendo per il rigetto CP_1 CP_2
del gravame, pur ribadendo l'Ente civico di avere interesse al definitivo accertamento del suo attuale creditore, beneficiario della pronunzia di condanna al pagamento .
Dopo il rigetto con ordinanza del 29.12.2023 della richiesta di inibitoria formulata dall'appellante,
la causa veniva rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 18.12.2024, dopo il deposito degli scritti conclusivi .
L'appello proposto dalla è infondato e va pertanto rigettato, con integrale conferma Parte_1
dell'impugnata sentenza .
Ai fini di una miglior comprensione della complessa vicenda processuale che ci occupa e che ha preso le mosse oltre dieci anni orsono, appare opportuno sinteticamente precisare che :
Parte
- in data 10.6.2009 veniva stipulato tra il Comune di e la nell'interesse CP_2
dell'TA ( che avrebbe poi effettuato gran parte dei lavori ) contratto di CP_1
appalto per il completamento delle opere infrastrutturali in zona P.I.P. Comparto 2 ;
- l'appalto, del complessivo importo di circa un milione di euro, dopo la realizzazione di iniziali opere per oltre duecentomila euro subiva varie vicissitudini a causa dell'esistenza di un sequestro penale su circa la metà dell'area interessata, ove vi erano numerose piante di ulivo secolari da espiantare;
i lavori venivano quindi sospesi con reciproche contestazioni tra le parti ed apposizione di varie riserve contrattuali da parte dell'appaltatrice ;
- ne scaturivano due giudizi davanti al Tribunale di Taranto, il n. 5706/2012 ed il 7957/2013,
Parte con cui la chiedeva la declaratoria di risoluzione dell'appalto per inadempimento del con conseguenti istanze risarcitorie, e l'Ente civico a sua volta deduceva CP_2
l' inadempimento da parte dell'appaltatrice ;
Parte
- nelle more il sospendeva qualsiasi rapporto con l'TA , nonché CP_1
l'affidamento dei lavori di cui al menzionato contratto di appalto, e tale decisione avviava un contenzioso arbitrale, conclusosi con un lodo che riconosceva alla un CP_1
Parte credito di E 172.790,77 ma che veniva appellato dalla;
il contenzioso arbitrale si concludeva poi con un accordo “tombale” tra le due cooperative, sottoscritto in data
Parte 23.9.2013 ( ed avente data certa del 2.10.2013 ), con cui la rinunziava al prosieguo del giudizio arbitrale, reintegrando la nella normale attività consortile, ivi CP_1
compresi i lavori di cui all'appalto in corso con il Comune di;
si legge CP_2
testualmente nell'accordo stragiudiziale che “pertanto ogni ulteriore atto formale, ivi
Parte compreso il contenzioso giudiziario avviato dal nei confronti del verrà CP_2
gestito dalla cooperativa la quale si assumerà direttamente oneri ed effetti del CP_1
Parte contenzioso stesso”; la riconosceva alla il minor credito ( rispetto al lodo CP_1
arbitrale ) di E 116.000,00, rinunziando espressamente quest'ultima “ad ogni successiva
Parte ed eventuale azione di rivalsa nei confronti del ”; in conclusione entrambe le parti “si dichiarano soddisfatte e nulla avranno a pretendere l'una dall'altra relativamente a quanto stabilito in arbitrato” ;
- nel frattempo i due giudizi pendenti davanti al Tribunale di Taranto venivano riuniti e si espletava una complessa CTU tendente ad accertare la sussistenza o meno di reciproche inadempienze e di diritti-doveri di debito-credito; l'elaborato finale veniva depositato nel febbraio 2016; con comparsa di intervento del 15.12.2020 si costituiva in giudizio la
, nel frattempo sottoposta a liquidazione volontaria, reclamando proprio in CP_1
forza del menzionato accordo stragiudiziale del 23.9-2.10.2013, la condanna del CP_2
al pagamento in suo favore degli importi liquidati nella depositata CTU;
alla successiva udienza dell'1.10.2021 sia i due difensori costituiti per il ( gli avv Esposito e CP_2
Parte Quinto ) che l'avvocato comparso per la in sostituzione dell'avv Capece Minutolo,
nulla osservavano in ordine all'intervento della e la causa veniva rinviata al CP_1
20.10.2022 per la p.c. , che in realtà si teneva il successivo 26.10.2022; a tale udienza le parti precisavano le conclusioni, sempre il nulla osservando o contestando in CP_2
Parte ordine all'intervento della , mentre la depositava foglio di conclusioni in CP_1
cui tra l'altro chiedeva dichiararsi l'inesistenza dei presupposti dell'intervento in relazione
Parte al citato accordo stragiudiziale, di cui eccepiva l'inopponibilità alla , reiterando la richiesta di condanna al pagamento a carico del ed in suo favore;
soltanto nella CP_2
comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica l'avv Esposito per il CP_2
così sinteticamente deduceva: “quanto all'intervento della Pro.geco sc rl in liquidazione ne deduce l'inammissibilità e/o inopponibilità all'Ente concludente”;
- infine il Tribunale, con la sentenza n. 1162/2023 del 18.5.2023, ritenuto valido ed efficace l'intervento della poichè effettuato in virtù del citato accordo stragiudiziale CP_1
comportante la cessione in suo favore del rapporto controverso, disponeva in suo favore la condanna al pagamento pronunziata a carico del . CP_2
A ciò va soltanto aggiunto che il non solo non appellava la decisione di primo grado, ma CP_2
Parte costituendosi nella presente fase concludeva per il rigetto del gravame proposto dalla .
Venendo ora all'esame dei tre motivi di appello, va innanzitutto rilevata l'evidente infondatezza del primo, con cui si lamenta la violazione dell'art 111 cpc in quanto il Giudice di prime cure non
Parte avrebbe pronunziato la sentenza nei confronti delle parti originarie del processo ( e CP_2
), ma nei confronti del terzo interventore , così errando nel condannare l'Ente civico al CP_1
Parte pagamento nei suoi confronti e non della .
In realtà la citata norma dispone che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie;
che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può
essere estromesso;
che in ogni caso la sentenza pronunziata tra le parti originarie produce i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare . L'intervento del successore avviene ai sensi dell'art 105 cpc, secondo cui ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, mentre il limite temporale di tale intervento, che deve avvenire con comparsa ex art 267 cpc, è fissato sino a che non vengano precisate le conclusioni, subendo l'interventore le preclusioni sino ad allora maturate, ciò secondo quanto disposto dall'art 268 cpc applicabile ratione temporis ( conf ex multis le recenti Cass nn
21835/2024 e 12463/2023 ) .
Nella specie il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione delle norme sopra citate, avendo considerato appunto come rituale e tempestivo l'intervento spiegato a mezzo di apposita comparsa
( datata 15.12.2020 e depositata assai prima dell'udienza di p.c. , fissata al termine della successiva udienza dell'1.10.2021 per il 20.10.2022 ) dalla , che ha agito in forza della menzionata CP_1
Parte scrittura privata del 23.9-2.10.2013 con cui la le cedeva il contenzioso in essere con il cioè la res litigiosa ( e non il credito che all'epoca doveva ancora sorgere ) . CP_2
Non è poi assolutamente vero che la sentenza non sia stata pronunziata ( anche ) nei confronti della
Parte
( così di fatto estromettendola dal giudizio, come sostiene la sua difesa ), poiché nella stessa si accerta la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del così accogliendo CP_2
l'originaria domanda formulata dal attore, con compensazione finale delle spese ( anche Parte_1
nei suoi confronti ) a causa del limitato accoglimento del quantum della collegata domanda risarcitoria .
La condanna del al pagamento di somme a titolo risarcitorio è stata correttamente CP_2
Parte pronunziata in favore della e non della poiché quest'ultima aveva nelle more del CP_1
giudizio ceduto alla prima la res litigiosa .
Ed invero, esaminando attentamente il contenuto dell'accordo stragiudiziale intervenuto tra queste ultime parti, se ne evince il chiaro contenuto transattivo della controversia arbitrale tra loro insorta,
con riduzione ad E 116.000,00 dell'originario credito di E 172.790,77 sancito dal lodo e rinunzia della ad ogni altra pretesa a fronte delle contropartite costituite dalla rinunzia della CP_1
Parte
al proposto appello e dal trasferimento in favore della dell'ancora incerto CP_1
contenzioso in essere con il ( appena alle battute iniziali ), che appunto “verrà gestito CP_2
dalla cooperativa la quale si assumerà direttamente oneri ed effetti del contenzioso CP_1
stesso” ( così correndo il rischio di un suo eventuale esito sfavorevole ); l'accordo viene poi espressamente sancito come “tombale”, poiché nell'ultimo suo periodo, al punto 9, le parti “si dichiarano soddisfatte e nulla avranno a pretendere l'una dall'altra” .
Da ciò si deduce che non si è trattato di una cessione di credito, ma di un trasferimento pattizio
“di un diritto controverso” ( così come efficacemente affermato in sentenza dal primo Giudice ),
oggetto di un giudizio contenzioso che ( è bene ancora una volta ribadirlo ) all'epoca presentava ampi margini di incertezza quanto al suo esito finale ( che in teoria poteva comportare per la oneri e spese e non vantaggi ) . CP_1
Quanto sopra argomentato comporta non solo il rigetto del primo motivo di gravame, ma anche la
Parte reiezione delle altre due doglianze avanzate dalla nell'atto di appello .
Ed invero, poiché nella specie non vi è stata cessione di un credito derivante dal contratto di appalto, ma il trasferimento di una controversia concernente la risoluzione per inadempimento del detto contratto con le conseguenti domande risarcitorie, non possono trovare applicazione le invocate norme sui requisiti di forma e di sostanza che devono assistere le cessioni di crediti derivanti dagli appalti stipulati con la P.A. ( art 115 DPR 554/1999 ed art 117 DLgs 163/2006 ).
Tali norme sono inoltre dettate a tutela dell'interesse pubblico e quindi correttamente il Giudice di prime cure ha osservato che la loro eventuale violazione può essere eccepita unicamente dalla stazione appaltante, con l'osservanza delle preclusioni processuali concernenti le eccezioni in senso stretto ( conf Cass nn 4713/2019 - 12617/2017 – 15364/2011 – 23463/2009 ) .
Come si è visto, nella specie il nulla ha tempestivamente dedotto a tal proposito nella CP_2
prima udienza successiva all'intervento della , né alla successiva ove ha precisato le CP_1 sue conclusioni, rimanendo a questo punto del tutto irrilevante la generica e sibillina contestazione tardivamente ed inammissibilmente formulata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica .
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di appello .
Quanto alla terza ed ultima doglianza, va qui ribadito che l'accordo stragiudiziale del 23.9.2013
ha data certa del 2.10.2013 ( mai contestata da alcuna delle parti ) e quindi è pienamente opponibile
Parte alla liquidazione coatta ammnistrativa della , che è stata successivamente dichiarata il
17.2.2014 .
Né lo stesso accordo è qualificabile ( come opina la difesa dell'appellante ) come cessione di un credito futuro, poiché all'epoca il credito non era nemmeno sorto, ma vi era soltanto una
Parte controversia in atto, cioè una res litigiosa che veniva appunto ceduta dalla alla;
CP_1
va inoltre osservato che il credito risarcitorio riconosciuto in sentenza è sorto soltanto a seguito della dichiarata risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del e quindi non CP_2
può essere qualificato ( come sopra già affermato ) come derivante dal contratto stesso .
Parte Così totalmente rigettato l'appello, le spese di lite tra la e la , liquidate come da CP_1
dispositivo in base al valore della causa ed all'attività difensiva in effetti svolta, non possono che seguire la soccombenza ed essere poste a carico del appellante . Parte_1
Parte Vanno invece compensate le spese tra la ed il che nella presente fase ha assunto un CP_2
atteggiamento difensivo a dir poco ambiguo, da un lato concludendo sin dalla sua costituzione in giudizio per il rigetto dell'appello, dall'altro richiamando le tardive (e comunque irrilevanti)
contestazioni mosse negli scritti conclusivi del primo grado al credito fatto valere dalla CP_1
ed auspicando anche nel proprio interesse una definitiva soluzione della controversia tra il e la cooperativa . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dalla confermando integralmente l'impugnata Parte_1
sentenza n. 1162/2023 emessa dal Tribunale di Taranto in data 15-18.5.2023 ;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' appellata Controparte_1
delle spese della presente fase, che si liquidano in E 12.000,00 per compensi professionali,
oltre ad IVA, CAP e RSG al 15% ;
3. compensa le spese tra l'appellante ed il;
Controparte_2
4. dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento da parte dell' appellante del doppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002
n.115 .
Così deciso in Taranto in data 3.1.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.
Il Presidente estensore
(dott. Pietro Genoviva)