Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di RG 1330/2020, avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali" vertente
TRA Parte 1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Filomena Pinto e Fabiola Bosso, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Potenza, come da mandato in atti;
ATTORE
E
,CP_1 in persona del legale in sigla Controparte 1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Bortolotti, con studio in Brescia ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte 1
domandando: di accertare la natura giudizio Controparte_2 vessatoria della clausola "Trascorsi cinque anni dalla data dell'ultima consegna, le matrici potranno essere rottamate da CP_1 senza ulteriore preavviso" contenuta nell'allegato “Disegni esecutivi delle matrici" e per l'effetto dichiararla come non apposta;
di dichiarare la responsabilità del convenuto per l'inadempimento e per la condanna dello stesso al risarcimento del pregiudizio economico sofferto per la somma di € 50.000,00, ovvero per la diversa somma accertata in corso di causa;
in subordine, di accertare che tra la data dell'ultima consegna da parte di CP 1 e la nuova richiesta di merce da
in via di ulteriore subordine, di condannare la CP 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. g) della predetta scrittura, alla ricostruzione totale delle matrici ed al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice nella misura di € 30.000,00,
ovvero nella diversa somma che risulterà nel corso del giudizio;
in ogni caso condannare il convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
A fondamento della domanda, l'attore allegava di avere stipulato un contratto con la convenuta per effetto del quale aveva commissionato la realizzazione di 10 matrici personalizzate per l'estrusione di profilati di alluminio e di averne acquistato la proprietà; che nel 2000, allorchè egli nel mese di febbraio avrebbe dovuto realizzare profilati per conto di suoi clienti con le suddette matrici, CP_1 gli aveva comunicato di averle rottamate;
che tale condotta era illegittima ed abusiva anche ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.; che in ogni caso la rottamazione era avvenuta prima del decorso dei cinque anni dall'ultima consegna come evincibile dal documento di trasporto datato 24.3.2015; che egli per l'acquisto della proprietà della matrici, aveva anche pagato la somma di € 19.000,00.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta, la quale contestava gli assunti attorei, sia quanto alla proprietà, in capo all'attore, delle matrici, sia quanto alla data dell'ultima consegna, risalente ad oltre un quinquennio rispetto al 2020.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e riservata a sentenza con termini 190 c.p.c. all'udienza del 24.9.2024.
Le domande dell'attore non sono meritevoli di accoglimento, non avendo lo stesso fornito prova convincente del suo diritto.
Le domande attoree si fondano su due assunti: che in forza del contratto stipulato tra le parti il 2.7.2010 egli avrebbe acquistato la proprietà delle matrici;
che l'ultima consegna di prodotti sarebbe avvenuta nel 2015 ovvero prima del nuovo ordine, presupponente l'utilizzo delle citate matrici;
che, pertanto la distruzione delle matrici era una condotta illegittima della CP_1
Entrambi gli assunti, tuttavia, non sono supportati da prova convincente, avendo, per converso, la parte avversa fornito prova, documentale e testimoniale, che fa emergere le criticità delle allegazioni attoree.
In primo luogo va rigettata l'allegazione relativa alla abusività delle clausole contrattuali, giacchè il contratto non solo non è stato redatto su moduli o formulari predisposti da CP_1 ma anche perché non vi sono elementi per poter ritenere che le pattuizioni non siano state definite, con paritario apporto nella loro formulazione, da entrambe le parti. Si osserva come la prima pagina del contratto rechi, in alto ed al centro, l'intestazione di Parte 1 con specificazione della sua Sede legale e con luogo di stipula dattiloscritto “Pignola 02 luglio 2010", luogo corrispondente al Comune ove si trova la Sede ed il laboratorio della società.
La lettura delle clausole contrattuali, nelle quali la CP_1 viene denominata "venditrice" non autorizza a ritenere che con il predetto contratto il committente avesse acquistato la proprietà delle matrici.
In particolare, all'art. 1 si prevedeva che la attrice commissionasse a CP_1 la realizzazione di una serie di matrici, i cui disegni erano anche allegati al contratto;
che la venditrice avrebbe realizzato le matrici utilizzandole per la sola "estrusione" di profili di alluminio commissionati dal committente;
che le matrici sarebbero state ricostruite a spese della venditrice ove si fossero deteriorate nel corso del tempo;
che, a fronte di ogni ordinativo di materiale (ovvero materiale estruso dalla venditrice) la committente avrebbe versato il relativo prezzo di acquisto delle merci, fissando le parti limitazioni quantitative agli estrusi per ogni profilo.
L'utilizzo della denominazione “venditrice" per CP 1 è pertanto ininfluente, né autorizza a ritenere che questa avesse venduto, oltre ai prodotti della estrusione che avrebbe realizzato e consegnato al committente, le matrici. anche
La prova documentale e la coerente prova testimoniale offerta dalla CP 1 evidenzia come questa commissionasse a terzi la materiale realizzazione delle matrici, mentre emerge dalla fatturazione delle matrici realizzate per Parte 1 che la somma di € 19.000,00 pagata da quest'ultima era denominata contributo spese matrici". (sul punto anche teste Testimone 1 e conforme teste Testimone_2 66
Inoltre, la tesi dell'acquisto della proprietà delle matrici da parte del committente è incompatibile con la pattuizione, prevista negli allegati al contratto, che legittimava CP 1 a rottamare le matrici “trascorsi
5 anni dall'ultima consegna... senza ulteriore preavviso", pattuizione questa anche sottoscritta da
Parte 1
Infine, e quanto alla tesi attorea secondo la quale la matrice sarebbe stata realizzata su di una idea progettuale del legale rappresentante della parte attrice, la prova testimoniale esperita a mezzo dei testi della convenuta ha evidenziato come i disegni allegati al contratto, mostrati in visione ai medesimi testi erano “profili creati dalla CP 1 su richiesta del cliente” e di seguito approvati dal cliente e commissionati, per la realizzazione, a terzi. (teste Tes_1 ma anche teste Testimone 3 che precisava che il disegno generico era fornito dal cliente e che CP 1 realizzava il disegno quotato con le misura necessarie che poi forniva al terzo realizzatore della matrice) Pertanto, Parte 1 non poteva ritenersi proprietario delle matrici, che erano realizzate per suo conto da CP_1 e delle quali questa si valeva per la estrusione delle merci poi fornite al committente su suoi ordinativi. (sull'oggetto sociale di CP 1 cfr. anche doc. 38 della produzione della convenuta) In merito alla ulteriore allegazione, risulta che nel febbraio 2020 la attrice rappresentasse a CP 1 di dovere far fronte ad un ordinativo di clienti, e di avere appreso che le matrici erano state rottamate.
L'attrice sostiene, inoltre, che la rottamazione sarebbe stata effettuata prima dello scadere del quinquennio dall'ultima consegna, e pone a prova dell'assunto un documento di trasporto del mese di marzo del 2015, nel quale il destinatario non è tuttavia Parte 1
In base alla formulazione complessiva del contratto il riferimento all'ultima consegna va inteso come consegna dell'ultimo ordinativo commissionato da Parte 1 che risale a data più risalente rispetto
,
alla data del documento di trasporto.
Dalla prova documentale offerta dalla convenuta e confermata dal teste Testimone 1 (che si ritiene attendibile in quanto le dichiarazioni sono coerenti con il materia documentale in atti) risulta il documento di trasporto del 2015 facesse riferimento ad una consegna di materiali assai più risalente, che Parte 1 aveva domandato di stoccare presso un magazzino di CP 1 per poi ordinare che venissero portate in altro luogo.
Risulta documentalmente gli ultimi ordinativi della attrice risalgano a data anteriore al 2012, questa epoca di emissione delle fatture, logicamente posteriori alla consegna.
Quanto al documento di trasporto del 2015 la parte convenuta ha depositato scambi di mail dalla lettura delle quali emerge come la merce di cui al DDT del 2015 fosse stata oggetto di antecedente consegna a Parte 1 , che con DDT 1.3.2011 l'aveva stoccata presso un magazzino di CP_1 a Brescia e pare prima ancora presso il magazzino di Trani, che poi fu chiuso. (mail in atti e deposizione del teste
Tes 1 che compare anche in una mail)
D'altronde, il documento di trasporto riporta i seguenti dati che rendono credibile la versione della convenuta: causale "reso non lavorato"; dicitura “a totale scarico DDT conto lavorazione di [...] Parte 1 nr. 00004 dell'1.3.2011 a Metra Puglia".
Solo per completezza di esame, si rileva come la prova testimoniale della parte attrice sia poco conferente, giacchè uno dei testi riferiva di circostanze apprese dal legale rappresentante della attrice e l'altro, quanto alle trattative per l'acquisto di portoni, riferiva di circostanze generiche e di altre, come l'acquisto di macchine, estranee all'oggetto del contendere.
Conclusivamente, la domanda attorea va rigettata e la parte va condannata al pagamento delle spese di lite secondo la regola della soccombenza.
Esse sono liquidate in € 5.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, considerando le fasi processuali espletate (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), in applicazione dei criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 in importi sostanzialmente pari alla media tra minimi e medi tariffari per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, Parte 1
così provvede:
1) Rigetta le domande dell'attrice;
2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente, in €
5.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza, 24.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro