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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/06/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 78/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 04/06/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, la dott.ssa in sostituzione dell'avv. Gaetano Parte_1
LOMBARDO nonché la parte personalmente;
Nessuno compare per parte convenuta.
La dott.ssa chiede dichiararsi la contumacia e insiste per Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, illustrando il contenuto dei conteggi operati e facendo presente che parte resistente non costituitasi non ha dedotto né provato fatti estintivi o modificativi.
Il Giudice informa i presenti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina
Il procuratore di parte ricorrente e la parte presente acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 78/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 78/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato in [...] in data [...] e Parte_2 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avvocato
Gaetano Lombardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Arona
Corso Liberazione 18, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. con sede in Arona (NO) Via Mazzini, 9 in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia ACCERTATO e DICHIARATO il diritto della ricorrente a percepire le retribuzioni in relazione alle mensilità di febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, rateo di maggio 2024, ratei di chiusura rapporto e TFR. Voglia per l'effetto CONDANNARE la resistente al versamento in favore dell'esponente lavoratore della somma € 10.621,69 lordi così determinata:
- € 4.623,75 lordi in relazione alle mensilità di febbraio, marzo e aprile 2024,
- € 102,75 in relazione alla mensilità di maggio 2024,
- € 368,75 a titolo di ferie,
- € 57,83 relativo ai permessi,
- € 594,87 di ex festività,
- € 513,75 quale rateo di tredicesima,
- € 1.155,84 quale rateo di quattordicesima mensilità,
- € 3.204,15 per TFR o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio calcolati con la maggiorazione del 30% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del novellato D.M. 10.03.2014, n. 55, poiché in narrativa, per una più immediata consultazione dei documenti allegati al presente atto, sono stati creati dei collegamenti ipertestuali” MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 18.2.2025, esponeva di avere Parte_2 lavorato alle dipendenze della a decorrere dal novembre 2021 con contratto CP_1
a tempo determinato e a tempo parziale (36 ore), poi trasformato a tempo indeterminato, con qualifica di commesso e inquadrato al livello V CCNL Commercio;
che il rapporto di lavoro era cessato in data 2.5.2024 a seguito di dimissioni volontarie del lavoratore;
di non aver percepito integralmente le proprie spettanze e, in particolare, d'essere rimasto creditore dell'importo complessivo di lordi Euro 10.621,69 a titolo di retribuzione relativa alle mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, ferie, ex festività e permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità e per TFR.
Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto a percepire le predette spettanze e la condanna della convenuta al pagamento della somma sopra specificata.
All'odierna udienza, nonostante la regolarità della notifica, nessuno compariva per la convenuta, che va pertanto dichiarata contumace, e il ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa all'odierna udienza, mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale da parte del Giudice.
La domanda è fondata nei limiti di seguito precisati, avendo il ricorrente assolto l'onere relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato (art. 2697 cod. civ.).
La sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con mansione di commesso e inquadramento al V livello CCNL Commercio e Terziario è provato attraverso la produzione della lettera di assunzione, di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e dei cedolini paga (doc. 1 - 2 e 10 parte ricorrente); il rapporto si è interrotto a seguito di dimissioni a partire dal 2.5.2024 (doc. 3).
A fronte della domanda di adempimento svolta in ricorso, parte resistente non ha ritenuto di costituirsi in giudizio, ciò che comporta da parte sua la mancata possibilità di offrire prova di eventuali fatti modificativi o estintivi del diritto azionato, né di un diverso ammontare.
Gli importi dovuti per le voci reclamate sono stati conteggiati dalla parte ricorrente come indicato nell'ambito del ricorso.
Tuttavia, per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2024 è stata considerata la paga base relativa al contratto a tempo pieno sulla base della retribuzione giornaliera di € 59,31731 anziché
l'importo commisurato al part time al 90% per € 53,38558 sicché deve essere riconosciuto il minor importo di € 1.388,02 per ciascuna mensilità e di € 92,53 per il mese di maggio parametrando la paga ai giorni effettivamente lavorati.
Per quanto concerne le ferie, permessi ed ex festività maturate sino a gennaio 2024 devono essere determinati moltiplicando l'importo della paga base oraria pari ad € 9,18006 per il monte ore ferie di n. 40,17 (e quindi per € 368,76 lordi), il monte ore permessi di n. 6,3 (e quindi per € 57,83 lordi) e il monte ore ex festività di n. 64,8 (e quindi per € 594,87) lordi risultanti dalla busta paga di gennaio. Non costituendosi in giudizio la convenuta, infatti, non ha allegato la riduzione del monte ore così come risultante dalla predetta busta paga.
Per quanto concerne il rateo di tredicesima, alla cessazione del rapporto risultavano maturati n. 4 ratei di tredicesima per un importo di 462,67 € (sempre considerata come base di calcolo la retribuzione mensile commisurata al part time al 90%); per quanto concerne il rateo di quattordicesima, alla cessazione del rapporto risultavano maturati n. 9 ratei di quattordicesima, per € 1.041,01 lordi (calcolati secondo le stesse modalità).
Infine, in punto TFR maturato alla cessazione, parte ricorrente ha considerato il TFR maturato il 31.12.2023 risultante dalla certificazione unica 2024 redditi 2023 di € 2.861,65
(doc. 9) cui deve essere aggiunto il TFR maturato nel periodo 01.01.2024- 30.04.2024 così calcolato: € 4.623,75:13,5 = 342,50 € lordi e quindi per complessivi € 3.204,15.
Al di là delle correzioni sopra indicate, non vi sono elementi ulteriori per discostarsi dai conteggi depositati da parte ricorrente, non essendo emerse diverse contestazioni da parte resistente stante la sua contumacia.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 420 cod. proc. civ., deve darsi atto della mancata comparizione personale del datore di lavoro all'udienza di discussione.
In definitiva, sulla base dei conteggi elaborati sulla base dei documenti e constatato il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte resistente ex art. 2697 c.c. circa fatti estintivi della pretesa azionata, la convenuta deve essere CP_2 condannata al pagamento della somma complessiva di lordi Euro 9.985,88, di cui lordi Euro
3.204,15 a titolo di T.F.R, con gli accessori di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 78/2025 RG Lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto del ricorrente percepire, in forza del rapporto Parte_2
di lavoro intercorso con la la somma lorda di euro 9.985,88 a titolo di CP_2 retribuzione relativa alle mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, ferie, ex festività
e permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità e per TFR e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore CP_2 di della somma lorda Euro 9.985,88, di cui lordi Euro 3.204,15 a Parte_2
titolo di T.F.R., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto al saldo.
Condanna la società resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.900 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania, 4.6.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 04/06/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, la dott.ssa in sostituzione dell'avv. Gaetano Parte_1
LOMBARDO nonché la parte personalmente;
Nessuno compare per parte convenuta.
La dott.ssa chiede dichiararsi la contumacia e insiste per Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, illustrando il contenuto dei conteggi operati e facendo presente che parte resistente non costituitasi non ha dedotto né provato fatti estintivi o modificativi.
Il Giudice informa i presenti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina
Il procuratore di parte ricorrente e la parte presente acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 78/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 78/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato in [...] in data [...] e Parte_2 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avvocato
Gaetano Lombardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Arona
Corso Liberazione 18, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. con sede in Arona (NO) Via Mazzini, 9 in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia ACCERTATO e DICHIARATO il diritto della ricorrente a percepire le retribuzioni in relazione alle mensilità di febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, rateo di maggio 2024, ratei di chiusura rapporto e TFR. Voglia per l'effetto CONDANNARE la resistente al versamento in favore dell'esponente lavoratore della somma € 10.621,69 lordi così determinata:
- € 4.623,75 lordi in relazione alle mensilità di febbraio, marzo e aprile 2024,
- € 102,75 in relazione alla mensilità di maggio 2024,
- € 368,75 a titolo di ferie,
- € 57,83 relativo ai permessi,
- € 594,87 di ex festività,
- € 513,75 quale rateo di tredicesima,
- € 1.155,84 quale rateo di quattordicesima mensilità,
- € 3.204,15 per TFR o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio calcolati con la maggiorazione del 30% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del novellato D.M. 10.03.2014, n. 55, poiché in narrativa, per una più immediata consultazione dei documenti allegati al presente atto, sono stati creati dei collegamenti ipertestuali” MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 18.2.2025, esponeva di avere Parte_2 lavorato alle dipendenze della a decorrere dal novembre 2021 con contratto CP_1
a tempo determinato e a tempo parziale (36 ore), poi trasformato a tempo indeterminato, con qualifica di commesso e inquadrato al livello V CCNL Commercio;
che il rapporto di lavoro era cessato in data 2.5.2024 a seguito di dimissioni volontarie del lavoratore;
di non aver percepito integralmente le proprie spettanze e, in particolare, d'essere rimasto creditore dell'importo complessivo di lordi Euro 10.621,69 a titolo di retribuzione relativa alle mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, ferie, ex festività e permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità e per TFR.
Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto a percepire le predette spettanze e la condanna della convenuta al pagamento della somma sopra specificata.
All'odierna udienza, nonostante la regolarità della notifica, nessuno compariva per la convenuta, che va pertanto dichiarata contumace, e il ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa all'odierna udienza, mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale da parte del Giudice.
La domanda è fondata nei limiti di seguito precisati, avendo il ricorrente assolto l'onere relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato (art. 2697 cod. civ.).
La sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con mansione di commesso e inquadramento al V livello CCNL Commercio e Terziario è provato attraverso la produzione della lettera di assunzione, di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e dei cedolini paga (doc. 1 - 2 e 10 parte ricorrente); il rapporto si è interrotto a seguito di dimissioni a partire dal 2.5.2024 (doc. 3).
A fronte della domanda di adempimento svolta in ricorso, parte resistente non ha ritenuto di costituirsi in giudizio, ciò che comporta da parte sua la mancata possibilità di offrire prova di eventuali fatti modificativi o estintivi del diritto azionato, né di un diverso ammontare.
Gli importi dovuti per le voci reclamate sono stati conteggiati dalla parte ricorrente come indicato nell'ambito del ricorso.
Tuttavia, per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2024 è stata considerata la paga base relativa al contratto a tempo pieno sulla base della retribuzione giornaliera di € 59,31731 anziché
l'importo commisurato al part time al 90% per € 53,38558 sicché deve essere riconosciuto il minor importo di € 1.388,02 per ciascuna mensilità e di € 92,53 per il mese di maggio parametrando la paga ai giorni effettivamente lavorati.
Per quanto concerne le ferie, permessi ed ex festività maturate sino a gennaio 2024 devono essere determinati moltiplicando l'importo della paga base oraria pari ad € 9,18006 per il monte ore ferie di n. 40,17 (e quindi per € 368,76 lordi), il monte ore permessi di n. 6,3 (e quindi per € 57,83 lordi) e il monte ore ex festività di n. 64,8 (e quindi per € 594,87) lordi risultanti dalla busta paga di gennaio. Non costituendosi in giudizio la convenuta, infatti, non ha allegato la riduzione del monte ore così come risultante dalla predetta busta paga.
Per quanto concerne il rateo di tredicesima, alla cessazione del rapporto risultavano maturati n. 4 ratei di tredicesima per un importo di 462,67 € (sempre considerata come base di calcolo la retribuzione mensile commisurata al part time al 90%); per quanto concerne il rateo di quattordicesima, alla cessazione del rapporto risultavano maturati n. 9 ratei di quattordicesima, per € 1.041,01 lordi (calcolati secondo le stesse modalità).
Infine, in punto TFR maturato alla cessazione, parte ricorrente ha considerato il TFR maturato il 31.12.2023 risultante dalla certificazione unica 2024 redditi 2023 di € 2.861,65
(doc. 9) cui deve essere aggiunto il TFR maturato nel periodo 01.01.2024- 30.04.2024 così calcolato: € 4.623,75:13,5 = 342,50 € lordi e quindi per complessivi € 3.204,15.
Al di là delle correzioni sopra indicate, non vi sono elementi ulteriori per discostarsi dai conteggi depositati da parte ricorrente, non essendo emerse diverse contestazioni da parte resistente stante la sua contumacia.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 420 cod. proc. civ., deve darsi atto della mancata comparizione personale del datore di lavoro all'udienza di discussione.
In definitiva, sulla base dei conteggi elaborati sulla base dei documenti e constatato il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte resistente ex art. 2697 c.c. circa fatti estintivi della pretesa azionata, la convenuta deve essere CP_2 condannata al pagamento della somma complessiva di lordi Euro 9.985,88, di cui lordi Euro
3.204,15 a titolo di T.F.R, con gli accessori di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 78/2025 RG Lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto del ricorrente percepire, in forza del rapporto Parte_2
di lavoro intercorso con la la somma lorda di euro 9.985,88 a titolo di CP_2 retribuzione relativa alle mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, ferie, ex festività
e permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità e per TFR e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore CP_2 di della somma lorda Euro 9.985,88, di cui lordi Euro 3.204,15 a Parte_2
titolo di T.F.R., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto al saldo.
Condanna la società resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.900 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania, 4.6.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci