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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6808/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GINI Parte_1 C.F._1
SARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Piazza Pradaval, n. 12,
RICORRENTE/ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GUARIENTI PAOLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DEI
MONTECCHI 8, VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 03/10/2024 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 9 “1) Pronunciare la separazione dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio il giorno 09.12.2002 in Kosovo, così come da certificato di matrimonio numero di serie M 00419769, registrato in Kosovo con numero 494;
2) disporre l'assegnazione della casa familiare sita a Isola della Scala (Vr) in via degli Emili,
n. 28 a favore della ricorrente;
3) disporre il collocamento della figlia con la madre presso la sua residenza;
Persona_1
4) disporre l'affido esclusivo della alla madre per le Persona_1 Parte_1
causali di cui in narrativa;
5) disporre che le visite padre - figlia siano disposte solo previo assenso e accordo espressi dalla madre della ragazza nell'interesse della minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici e/o extrascolastici.
6) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere un contributo di Pt_1 mantenimento mensile complessivo per la figlia di € 500,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla signora mediante bonifico bancario Parte_1
continuativo ed in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, oltre alla rivalutazione
ISTAT, con decorrenza dal mese di settembre 2022 oltre al 80% (ottanta per cento) delle spese per la prole come specificamente elencate nel Protocollo Famiglia siglato a Verona il
01.12.2020, alla sua sez. Terza, par. 2, lettera b), da rimborsare entro e non oltre una settimana dall'esibizione della relativa documentazione comprovante l'esborso. di seguito si riporta: … Omissis…
6) Disporre l'eventuale percepimento del 100% degli assegni per il nucleo famigliare in favore della signora con decorrenza da settembre 2022. Parte_2
7) Disporre a carico del signor n assegno di mantenimento mensile a favore della Pt_1
moglie di euro 400 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla signora mediante bonifico bancario continuativo ed in via anticipata entro il giorno Parte_1
05 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal mese di settembre 2022
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e con l'ammissione in via definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per la presente vertenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: … omissis…”
Per il resistente/convenuto:
pagina 2 di 9 “1-Autorizzare i coniugi, i quali saranno liberi di stabilire la propria residenza dove lo riterranno più opportuno, a vivere separati, salvo l'obbligo di darsene reciproca comunicazione.
2-Assegnarsi la casa familiare, di Via degli Emili, n. 28 in Isola della Scala (VR) alla sig.ra he vi abiterà unitamente alla figlia. Pt_1
3. Affidarsi la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori che dovranno Persona_2
partecipare alle attività scolastiche, ludico ricreative e sportive e religiose della minore in pari misura.
4. Obbligarsi il sig. a corrispondere, a far data dalla domanda, alla sig.ra Pt_1 entro il 05 di ogni mese, la somma di € 300,00 per il mantenimento della figlia Pt_1
minore, da versarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra
Somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Pt_1
5-Stabilirsi al 50% l'obbligo del sig. di contribuire e/o rifondere alla sig.ra Pt_1
le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie così come stabilite dal Pt_1
protocollo di diritto di famiglia in uso presso il Tribunale di Verona del 17.09.2020 che si da qui per integralmente riportato, con rimborso entro 7 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative o dalla loro assunzione, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra
Pt_1
6- Stabilirsi il diritto-dovere del sig. di tenere con sé la figlia minore due Pt_1
pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì e giovedì (compatibilmente con i turni del lavoro) ed un fine settimana alternato da sabato mattina alla domenica sera, metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno tra i genitori le festività, almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo.
7. Stabilirsi che gli assegni familiari siano beneficiati per intero dalla sig.ra Pt_1
8. Detrazioni per i figli nella misura del 50% per ciascun genitore.”
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla si oppone”.
Motivi della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1005/2023, pubblicata il 23/05/2023 e passata in giudicato, il
Tribunale di Verona ha dichiarato la separazione personale delle parti.
pagina 3 di 9 La causa è proseguita per la trattazione delle ulteriori domande, relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia , nata il [...], ed alle Per_2
determinazioni di natura economica.
Come già indicato nell'ordinanza presidenziale depositata il 30.12.2022, va premessa la sussistenza della giurisdizione italiana, luogo di residenza abituale delle parti, entrambe di cittadinanza kosovara, nonché della figlia minore. Va applicata la legge italiana a tutte le domande formulate, sempre in ragione della residenza in Italia delle parti e della figlia.
L'ordinanza presidenziale deve intendersi qui richiamata per relationem anche quanto all'assenza di litispendenza rispetto al procedimento di divorzio che il resistente sostiene di avere attivato in Kosovo (senza prova della sua notifica alla controparte e senza ulteriori aggiornamenti al riguardo, permanendo peraltro importanti dubbi sulla riconoscibilità delle eventuali pronunce in tema di responsabilità genitoriale e di mantenimento, vista l'attuale residenza abituale di madre e figlia).
Questi i provvedimenti assunti in sede presidenziale:
Per_
“Affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre con residenza presso la medesima e con tempi e modalità d'incontro con il padre da concordare secondo le indicazioni dei Servizi Sociali, le esigenze scolastiche della ragazza e lavorative del padre;
3) Assegna la casa coniugale sita ad Isola della Scala (Vr) in via degli Emili, n. 28, con i suoi arredi alla moglie sig. affinché ci abiti con la figlia;
Parte_1
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia CP_1
provvedendovi direttamente nel tempo in cui la terrà con sé e corrispondendo mensilmente, con decorrenza dalla domanda e, per il futuro, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 400, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
5) Dà atto che in ragione dell'affidamento esclusivo la madre potrà percepire integralmente
l'assegno unico universale;
6) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della moglie sig. CP_1
corrispondendole mensilmente, con decorrenza dalla domanda e, per Parte_1 il futuro, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 200, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.”
pagina 4 di 9 Sono stati inoltre incaricati i Servizi Sociali ai fini di una valutazione della situazione della minore e della sua relazione con le parti e figure terze di riferimento. Per_2
Si anticipano sin d'ora alcuni dati utili ai fini della decisione.
La ricorrente è nata il [...]; il resistente/convenuto è nato il [...]; il matrimonio è stato celebrato il 9 dicembre 2002 in Kosovo. Il 5 novembre 2007 è nata in
Kosovo la figlia . Per_2
È stato acclarato che dopo un primo periodo vissuto dalla coppia insieme in Kosovo il solo resistente/convenuto si è trasferito in Italia, raggiunto da moglie e figlia solo nel 2020, due anni prima della proposizione ricorso per la separazione personale.
Nel 2019 il ricorrente ha acquistato in una procedura esecutiva immobiliare l'abitazione in cui sono andate a vivere moglie e figlia una volta giunte in Italia.
A questo punto la narrazione delle parti è opposta. La ricorrente allega – sia pure con descrizioni generiche, non oggetto di domanda di addebito – condotte sin da subito umilianti e in senso lato maltrattanti da parte del resistente/convenuto, anche di disturbo alle attività di studio della figlia, condotte che vengono collegate anche alla relazione extraconiugale da lui instaurata. In particolare a partire dall'agosto 2022 l'uomo non solo avrebbe lasciato l'abitazione familiare ma avrebbe anche disdetto le utenze domestiche, lasciando moglie e figlia in difficili condizioni, posto che la moglie, giunta da relativamente poco tempo in Italia
e con scarsissima conoscenza della lingua, aveva oggettive difficoltà di procurarsi un lavoro.
Tale condotta aveva procurato uno stato d'ansia alla figlia che era stata ricoverata a
Villafranca e poi seguita dai Servizi sociali locali.
Del tutto differenti le allegazioni del resistente, che, peraltro, dopo la comparsa di costituzione e la memoria integrativa non ha depositato ulteriori scritti difensivi.
Riferisce che vi erano già insanabili contrasti tra i coniugi quando decise di lasciare il
Kosovo. Alla venuta di moglie e figlia in Italia egli già viveva altrove con l'attuale compagna.
Nega, poi, di avere tenuto condotte maltrattanti. Sostiene che, contrariamente a quanto riferito dalla moglie circa le di lei difficoltà a reperire un impiego, ella lavorasse come baby sitter e presso una pizzeria.
In corso di causa, stante l'inadempimento agli obblighi di mantenimento di cui all'ordinanza presidenziale, la ricorrente ha cercato di conseguire il pagamento diretto da parte del datore di lavoro, in ciò ostacolata dalla cessazione del pregresso rapporto di lavoro a tempo pagina 5 di 9 indeterminato del resistente/convenuto. Ha altresì chiesto e conseguito il sequestro conservativo – sia pure per un importo assai esiguo – delle somme dovute dall'ex datore di lavoro.
1) Regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Vanno confermati pressoché integralmente i provvedimenti presidenziali vigenti.
Di fatto il resistente/convenuto ha cessato in corso di causa ogni tipo di contatto, già limitato, con la figlia, né contribuisce al suo mantenimento.
Se già all'inizio del procedimento erano emersi i presupposti per disporre l'affido esclusivo della figlia alla madre, a maggior ragione il totale disinteresse del padre sia sul piano morale che materiale, manifestatosi fino ad ora, fa ritenere opportuno disporre che la madre possa altresì assumere da sola – a prescindere dal consenso paterno – anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia. Non si è ritenuto opportuno sentire la minore – già provata psicologicamente, come dimostrato dal suo ricovero a Villafranca – per evitarne l'ulteriore coinvolgimento nel procedimento. Del resto non si sono verificate sopravvenienze che impongano di procedervi.
Va inoltre confermata la residenza prevalente della minore presso la madre con conseguente conferma dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente, e, quanto alle visite padre/figlia, va disposto che esse avvengano – come da domanda della ricorrente – previ accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della giovane.
Deve chiarirsi che, seppure incaricati di fornire notizie sulla situazione della minore e dei contesti di vita materni e paterni, i Servizi non hanno risposto. Tale circostanza non è però di ostacolo all'assunzione della decisione, posto che la condotta tenuta dal resistente/convenuto, anche processuale, è tale da escludere determinazioni diverse da quelle qui adottate in relazione alla minore.
2) Determinazioni di natura economica.
Già sin dalla fase introduttiva del procedimento è emersa la sproporzione reddituale/patrimoniale tra le parti e la situazione si è di fatto mantenuta tale anche nel corso del procedimento.
Sentito in sede presidenziale il resistente aveva esposto la seguente situazione economica:
pagina 6 di 9 “Attività lavorativa: sono operaio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Reddito da lavoro: 1400-1500 euro al mese.
Altri redditi: 175 euro di assegno unico, che ho tenuto io.
Patrimonio: la casa familiare è di mia proprietà, una quota della casa dei miei genitori in
Kosovo, ereditata insieme ai miei 10 fratelli. Avevo un altro appartamento in Kosovo, dove abitava mia moglie, ma in agosto l'ho venduto, anzi in realtà era un appartamento di nessuno
e non ho ricevuto niente.
Vivo con la mia nuova compagna che lavora e abito nella casa di proprietà della compagna.
… omissis… Ho debiti per la casa”.
A causa del mancato deposito di documenti ulteriori, ex art. 213 c.p.c. si sono acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps le più recenti dichiarazioni dei redditi e l'estratto contributivo del resistente/convenuto. Da tale documentazione emerge come, invero, la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro da parte del resistente/convenuta non abbia in realtà interrotto la continuità dell'attività lavorativa svolta e, quindi, degli introiti percepiti.
Appare non rilevante, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, la circostanza che il resistente affermi di corrispondere parte della rata di mutuo versata dalla sua compagna per la casa di cui ella è proprietaria, visto che nulla è specificamente documentato sul punto.
Peraltro il pregresso finanziamento di cui era onerato per circa 170 € mensili risulta scaduto nel corso del 2024.
Quanto alla situazione della resistente/convenuta non sono emersi elementi per ritenerla migliorata, quanto meno in modo significativo, nel corso del tempo, sebbene debba supporsi che la sua integrazione nella realtà italiana rispetto a due anni fa, quando fu introdotto il procedimento di separazione, sia migliorata e pur tenuta presente la capacità lavorativa generica ed il fatto che, comunque, ella stessa dava atto di svolgere alcuni lavori occasionali.
Si ritiene pertanto congruo confermare l'importo previsto in sede presidenziale per il mantenimento della figlia pari a 400,00 euro con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione ISTAT a far data dal deposito dell'ordinanza presidenziale, ed il riparto al 50% delle spese accessorie/straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
Quanto alla posizione della ricorrente, si ritiene possa essere confermato l'importo di 200,00 euro mensili, da intendersi espresso all'attualità, e, quindi, con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
pagina 7 di 9 L'affido super esclusivo della figlia alla madre comporta che quest'ultima percepisca integralmente l'AUU per la minore.
3) Spese di lite.
Le spese di lite vanno parzialmente compensate (per 1/3 in ragione della pronuncia sullo status) e, per la quota residua, vanno poste per il principio di soccombenza a carico del resistente/convenuto con distrazione in favore dell'AR (la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato) e senza dimidiazione degli importi (che verrà applicata in sede di liquidazione dei compensi al difensore).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo, richiamata la sentenza non definitiva sullo status, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, respinta o assorbita, così dispone:
- Affida in via esclusiva rafforzata nata in [...] il [...], Persona_2
alla madre, che potrà assumere da sola – a prescindere dal consenso del padre – anche le decisioni di maggiore interesse ed importanza che riguardano la figlia;
- Conferma la residenza prevalente della figlia resso la madre;
Persona_2
- Conferma l'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente, che l'abiterà con arredi e corredi unitamente alla figlia;
- Le visite padre/figlia sono rimesse a previ accordi tra le parti, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
- Conferma a carico del resistente il versamento in favore della ricorrente a titolo di mantenimento della figlia entro il 5° giorno di ogni mese, dell'importo di € 400, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (rivalutazione a far data dal deposito dell'ordinanza presidenziale), e il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
- Dà atto che in ragione dell'affidamento super esclusivo la madre potrà percepire integralmente l'assegno unico universale;
- Dispone che il sig. ontribuisca al mantenimento della moglie CP_1
sig. corrispondendole mensilmente, entro il 5° giorno di ogni Parte_1 mese, l'importo di € 200, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a pagina 8 di 9 decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo, per il periodo pregresso, quanto stabilito in sede presidenziale);
- Previa compensazione per 1/3, condanna il resistente/convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite residue (2/3), che al netto della compensazione si indicano in euro 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CP ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'AR.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6808/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GINI Parte_1 C.F._1
SARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Piazza Pradaval, n. 12,
RICORRENTE/ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GUARIENTI PAOLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DEI
MONTECCHI 8, VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 03/10/2024 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 9 “1) Pronunciare la separazione dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio il giorno 09.12.2002 in Kosovo, così come da certificato di matrimonio numero di serie M 00419769, registrato in Kosovo con numero 494;
2) disporre l'assegnazione della casa familiare sita a Isola della Scala (Vr) in via degli Emili,
n. 28 a favore della ricorrente;
3) disporre il collocamento della figlia con la madre presso la sua residenza;
Persona_1
4) disporre l'affido esclusivo della alla madre per le Persona_1 Parte_1
causali di cui in narrativa;
5) disporre che le visite padre - figlia siano disposte solo previo assenso e accordo espressi dalla madre della ragazza nell'interesse della minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici e/o extrascolastici.
6) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere un contributo di Pt_1 mantenimento mensile complessivo per la figlia di € 500,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla signora mediante bonifico bancario Parte_1
continuativo ed in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, oltre alla rivalutazione
ISTAT, con decorrenza dal mese di settembre 2022 oltre al 80% (ottanta per cento) delle spese per la prole come specificamente elencate nel Protocollo Famiglia siglato a Verona il
01.12.2020, alla sua sez. Terza, par. 2, lettera b), da rimborsare entro e non oltre una settimana dall'esibizione della relativa documentazione comprovante l'esborso. di seguito si riporta: … Omissis…
6) Disporre l'eventuale percepimento del 100% degli assegni per il nucleo famigliare in favore della signora con decorrenza da settembre 2022. Parte_2
7) Disporre a carico del signor n assegno di mantenimento mensile a favore della Pt_1
moglie di euro 400 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla signora mediante bonifico bancario continuativo ed in via anticipata entro il giorno Parte_1
05 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal mese di settembre 2022
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e con l'ammissione in via definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per la presente vertenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: … omissis…”
Per il resistente/convenuto:
pagina 2 di 9 “1-Autorizzare i coniugi, i quali saranno liberi di stabilire la propria residenza dove lo riterranno più opportuno, a vivere separati, salvo l'obbligo di darsene reciproca comunicazione.
2-Assegnarsi la casa familiare, di Via degli Emili, n. 28 in Isola della Scala (VR) alla sig.ra he vi abiterà unitamente alla figlia. Pt_1
3. Affidarsi la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori che dovranno Persona_2
partecipare alle attività scolastiche, ludico ricreative e sportive e religiose della minore in pari misura.
4. Obbligarsi il sig. a corrispondere, a far data dalla domanda, alla sig.ra Pt_1 entro il 05 di ogni mese, la somma di € 300,00 per il mantenimento della figlia Pt_1
minore, da versarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra
Somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Pt_1
5-Stabilirsi al 50% l'obbligo del sig. di contribuire e/o rifondere alla sig.ra Pt_1
le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie così come stabilite dal Pt_1
protocollo di diritto di famiglia in uso presso il Tribunale di Verona del 17.09.2020 che si da qui per integralmente riportato, con rimborso entro 7 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative o dalla loro assunzione, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra
Pt_1
6- Stabilirsi il diritto-dovere del sig. di tenere con sé la figlia minore due Pt_1
pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì e giovedì (compatibilmente con i turni del lavoro) ed un fine settimana alternato da sabato mattina alla domenica sera, metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno tra i genitori le festività, almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo.
7. Stabilirsi che gli assegni familiari siano beneficiati per intero dalla sig.ra Pt_1
8. Detrazioni per i figli nella misura del 50% per ciascun genitore.”
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla si oppone”.
Motivi della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1005/2023, pubblicata il 23/05/2023 e passata in giudicato, il
Tribunale di Verona ha dichiarato la separazione personale delle parti.
pagina 3 di 9 La causa è proseguita per la trattazione delle ulteriori domande, relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia , nata il [...], ed alle Per_2
determinazioni di natura economica.
Come già indicato nell'ordinanza presidenziale depositata il 30.12.2022, va premessa la sussistenza della giurisdizione italiana, luogo di residenza abituale delle parti, entrambe di cittadinanza kosovara, nonché della figlia minore. Va applicata la legge italiana a tutte le domande formulate, sempre in ragione della residenza in Italia delle parti e della figlia.
L'ordinanza presidenziale deve intendersi qui richiamata per relationem anche quanto all'assenza di litispendenza rispetto al procedimento di divorzio che il resistente sostiene di avere attivato in Kosovo (senza prova della sua notifica alla controparte e senza ulteriori aggiornamenti al riguardo, permanendo peraltro importanti dubbi sulla riconoscibilità delle eventuali pronunce in tema di responsabilità genitoriale e di mantenimento, vista l'attuale residenza abituale di madre e figlia).
Questi i provvedimenti assunti in sede presidenziale:
Per_
“Affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre con residenza presso la medesima e con tempi e modalità d'incontro con il padre da concordare secondo le indicazioni dei Servizi Sociali, le esigenze scolastiche della ragazza e lavorative del padre;
3) Assegna la casa coniugale sita ad Isola della Scala (Vr) in via degli Emili, n. 28, con i suoi arredi alla moglie sig. affinché ci abiti con la figlia;
Parte_1
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia CP_1
provvedendovi direttamente nel tempo in cui la terrà con sé e corrispondendo mensilmente, con decorrenza dalla domanda e, per il futuro, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 400, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
5) Dà atto che in ragione dell'affidamento esclusivo la madre potrà percepire integralmente
l'assegno unico universale;
6) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della moglie sig. CP_1
corrispondendole mensilmente, con decorrenza dalla domanda e, per Parte_1 il futuro, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 200, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.”
pagina 4 di 9 Sono stati inoltre incaricati i Servizi Sociali ai fini di una valutazione della situazione della minore e della sua relazione con le parti e figure terze di riferimento. Per_2
Si anticipano sin d'ora alcuni dati utili ai fini della decisione.
La ricorrente è nata il [...]; il resistente/convenuto è nato il [...]; il matrimonio è stato celebrato il 9 dicembre 2002 in Kosovo. Il 5 novembre 2007 è nata in
Kosovo la figlia . Per_2
È stato acclarato che dopo un primo periodo vissuto dalla coppia insieme in Kosovo il solo resistente/convenuto si è trasferito in Italia, raggiunto da moglie e figlia solo nel 2020, due anni prima della proposizione ricorso per la separazione personale.
Nel 2019 il ricorrente ha acquistato in una procedura esecutiva immobiliare l'abitazione in cui sono andate a vivere moglie e figlia una volta giunte in Italia.
A questo punto la narrazione delle parti è opposta. La ricorrente allega – sia pure con descrizioni generiche, non oggetto di domanda di addebito – condotte sin da subito umilianti e in senso lato maltrattanti da parte del resistente/convenuto, anche di disturbo alle attività di studio della figlia, condotte che vengono collegate anche alla relazione extraconiugale da lui instaurata. In particolare a partire dall'agosto 2022 l'uomo non solo avrebbe lasciato l'abitazione familiare ma avrebbe anche disdetto le utenze domestiche, lasciando moglie e figlia in difficili condizioni, posto che la moglie, giunta da relativamente poco tempo in Italia
e con scarsissima conoscenza della lingua, aveva oggettive difficoltà di procurarsi un lavoro.
Tale condotta aveva procurato uno stato d'ansia alla figlia che era stata ricoverata a
Villafranca e poi seguita dai Servizi sociali locali.
Del tutto differenti le allegazioni del resistente, che, peraltro, dopo la comparsa di costituzione e la memoria integrativa non ha depositato ulteriori scritti difensivi.
Riferisce che vi erano già insanabili contrasti tra i coniugi quando decise di lasciare il
Kosovo. Alla venuta di moglie e figlia in Italia egli già viveva altrove con l'attuale compagna.
Nega, poi, di avere tenuto condotte maltrattanti. Sostiene che, contrariamente a quanto riferito dalla moglie circa le di lei difficoltà a reperire un impiego, ella lavorasse come baby sitter e presso una pizzeria.
In corso di causa, stante l'inadempimento agli obblighi di mantenimento di cui all'ordinanza presidenziale, la ricorrente ha cercato di conseguire il pagamento diretto da parte del datore di lavoro, in ciò ostacolata dalla cessazione del pregresso rapporto di lavoro a tempo pagina 5 di 9 indeterminato del resistente/convenuto. Ha altresì chiesto e conseguito il sequestro conservativo – sia pure per un importo assai esiguo – delle somme dovute dall'ex datore di lavoro.
1) Regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Vanno confermati pressoché integralmente i provvedimenti presidenziali vigenti.
Di fatto il resistente/convenuto ha cessato in corso di causa ogni tipo di contatto, già limitato, con la figlia, né contribuisce al suo mantenimento.
Se già all'inizio del procedimento erano emersi i presupposti per disporre l'affido esclusivo della figlia alla madre, a maggior ragione il totale disinteresse del padre sia sul piano morale che materiale, manifestatosi fino ad ora, fa ritenere opportuno disporre che la madre possa altresì assumere da sola – a prescindere dal consenso paterno – anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia. Non si è ritenuto opportuno sentire la minore – già provata psicologicamente, come dimostrato dal suo ricovero a Villafranca – per evitarne l'ulteriore coinvolgimento nel procedimento. Del resto non si sono verificate sopravvenienze che impongano di procedervi.
Va inoltre confermata la residenza prevalente della minore presso la madre con conseguente conferma dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente, e, quanto alle visite padre/figlia, va disposto che esse avvengano – come da domanda della ricorrente – previ accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della giovane.
Deve chiarirsi che, seppure incaricati di fornire notizie sulla situazione della minore e dei contesti di vita materni e paterni, i Servizi non hanno risposto. Tale circostanza non è però di ostacolo all'assunzione della decisione, posto che la condotta tenuta dal resistente/convenuto, anche processuale, è tale da escludere determinazioni diverse da quelle qui adottate in relazione alla minore.
2) Determinazioni di natura economica.
Già sin dalla fase introduttiva del procedimento è emersa la sproporzione reddituale/patrimoniale tra le parti e la situazione si è di fatto mantenuta tale anche nel corso del procedimento.
Sentito in sede presidenziale il resistente aveva esposto la seguente situazione economica:
pagina 6 di 9 “Attività lavorativa: sono operaio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Reddito da lavoro: 1400-1500 euro al mese.
Altri redditi: 175 euro di assegno unico, che ho tenuto io.
Patrimonio: la casa familiare è di mia proprietà, una quota della casa dei miei genitori in
Kosovo, ereditata insieme ai miei 10 fratelli. Avevo un altro appartamento in Kosovo, dove abitava mia moglie, ma in agosto l'ho venduto, anzi in realtà era un appartamento di nessuno
e non ho ricevuto niente.
Vivo con la mia nuova compagna che lavora e abito nella casa di proprietà della compagna.
… omissis… Ho debiti per la casa”.
A causa del mancato deposito di documenti ulteriori, ex art. 213 c.p.c. si sono acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps le più recenti dichiarazioni dei redditi e l'estratto contributivo del resistente/convenuto. Da tale documentazione emerge come, invero, la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro da parte del resistente/convenuta non abbia in realtà interrotto la continuità dell'attività lavorativa svolta e, quindi, degli introiti percepiti.
Appare non rilevante, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, la circostanza che il resistente affermi di corrispondere parte della rata di mutuo versata dalla sua compagna per la casa di cui ella è proprietaria, visto che nulla è specificamente documentato sul punto.
Peraltro il pregresso finanziamento di cui era onerato per circa 170 € mensili risulta scaduto nel corso del 2024.
Quanto alla situazione della resistente/convenuta non sono emersi elementi per ritenerla migliorata, quanto meno in modo significativo, nel corso del tempo, sebbene debba supporsi che la sua integrazione nella realtà italiana rispetto a due anni fa, quando fu introdotto il procedimento di separazione, sia migliorata e pur tenuta presente la capacità lavorativa generica ed il fatto che, comunque, ella stessa dava atto di svolgere alcuni lavori occasionali.
Si ritiene pertanto congruo confermare l'importo previsto in sede presidenziale per il mantenimento della figlia pari a 400,00 euro con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione ISTAT a far data dal deposito dell'ordinanza presidenziale, ed il riparto al 50% delle spese accessorie/straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
Quanto alla posizione della ricorrente, si ritiene possa essere confermato l'importo di 200,00 euro mensili, da intendersi espresso all'attualità, e, quindi, con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
pagina 7 di 9 L'affido super esclusivo della figlia alla madre comporta che quest'ultima percepisca integralmente l'AUU per la minore.
3) Spese di lite.
Le spese di lite vanno parzialmente compensate (per 1/3 in ragione della pronuncia sullo status) e, per la quota residua, vanno poste per il principio di soccombenza a carico del resistente/convenuto con distrazione in favore dell'AR (la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato) e senza dimidiazione degli importi (che verrà applicata in sede di liquidazione dei compensi al difensore).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo, richiamata la sentenza non definitiva sullo status, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, respinta o assorbita, così dispone:
- Affida in via esclusiva rafforzata nata in [...] il [...], Persona_2
alla madre, che potrà assumere da sola – a prescindere dal consenso del padre – anche le decisioni di maggiore interesse ed importanza che riguardano la figlia;
- Conferma la residenza prevalente della figlia resso la madre;
Persona_2
- Conferma l'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente, che l'abiterà con arredi e corredi unitamente alla figlia;
- Le visite padre/figlia sono rimesse a previ accordi tra le parti, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
- Conferma a carico del resistente il versamento in favore della ricorrente a titolo di mantenimento della figlia entro il 5° giorno di ogni mese, dell'importo di € 400, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (rivalutazione a far data dal deposito dell'ordinanza presidenziale), e il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
- Dà atto che in ragione dell'affidamento super esclusivo la madre potrà percepire integralmente l'assegno unico universale;
- Dispone che il sig. ontribuisca al mantenimento della moglie CP_1
sig. corrispondendole mensilmente, entro il 5° giorno di ogni Parte_1 mese, l'importo di € 200, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a pagina 8 di 9 decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo, per il periodo pregresso, quanto stabilito in sede presidenziale);
- Previa compensazione per 1/3, condanna il resistente/convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite residue (2/3), che al netto della compensazione si indicano in euro 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CP ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'AR.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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