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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/10/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 24.10.2025 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. R. Ruggiero Parte_1
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avv.ti E. Guarino e M. Canepa Controparte_1
resistente
Oggetto: risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.5.2018, il ricorrente indicato in epigrafe - dipendente del Comune convenuto, inquadrato nella categoria C5, profilo professionale Istruttore Tecnico presso il settore
Servizi demografici - esponeva che nel 1995 fu incaricato, insieme ad altri colleghi, del progetto obiettivo finalizzato all'istruttoria connessa alla sanatoria degli abusi edilizi previsti dall'art. 39 l.
724/94, approvato con delibera della Giunta Municipale n. 1767 del 28.11.1995.
Evidenziava che, in conformità all'art. 2 commi 3 e 4 del DL 310/1995 (decreto decaduto per mancata conversione i cui effetti furono fatti salvi dalla l. 662/96), il compenso dovuto ai dipendenti aderenti al suddetto progetto fu stabilito - come da nota prot. n. 9642 del 9.11.1995 - nella misura del 10% delle somme introitate dall'amministrazione comunale a titolo di contributo concessorio e che tale compenso sarebbe stato corrisposto con le seguenti modalità: il 5% sarebbe stato corrisposto al termine della prima fase del progetto e il saldo, fino alla concorrenza del 10% delle maggiori somme introitate, all'atto della definizione di tutti i procedimenti di condono edilizi.
Rappresentava che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 354 dell'8.5.1996 era stato liquidato il primo acconto, pari al 5% delle somme introitate al. 31.3.1996 e che, con deliberazione n. 868 del 18.11.1996, la Giunta Comunale, nel prendere atto delle difficoltà riscontrate nel rispettare il termine previsto per la seconda fase del progetto e tenuto conto della proroga del termine previsto dall'art. 39 l. 724/94, aveva disposto la proroga al 31.12.1996 per la definizione dell'istruttoria finalizzata al rilascio e/o al diniego del provvedimento concessorio.
1 Allegava che con deliberazione n. 2171 del 18.11.1998 la Giunta Comunale aveva disposto la liquidazione di un secondo acconto determinato sulla base del 10% della somma introitata dal
Comune al 31.8.1998, detratto l'acconto versato con delibera del Commissario Prefettizio dell'8.5.1996 e che, nella predetta delibera, si dava atto che con il medesimo personale che aveva effettuato la seconda parte del progetto obiettivo era stato raggiunto un impegno reciproco a completare l'istruttoria delle pratiche di condono edilizio riguardanti i fabbricati nelle zone perimetrate, una volta approvate le varianti di recupero, stante la sospensione di dette pratiche disposta con nota prot. n. 3992 del 13.5.1997.
Esponeva inoltre che con deliberazioni n. 160 del 17.3.2000 e n. 518 del 10.6.2002 era stata disposta la liquidazione, rispettivamente, di un terzo e quarto acconto in relazione alle somme introitate a tutto il 30.11.1999 e a tutto il 30.12.2001. Precisava che nella deliberazione n. 581 del giugno 2002 la
Giunta municipale aveva dato atto che le domanda di sanatoria, presentate ai sensi dell'art. 39 legge n. 724/1994, erano state tutte definite ad eccezione di quelle ricadenti in zone con vincolo paesaggistico ed in zone sottoposte a variante di recupero urbanistico.
Allegava che un quinto acconto era stato liquidato con determinazione n. 13 del 21.2.2006 e un sesto acconto con determinazione n. 25 del 28.3.2008.
Aggiungeva che la con deliberazione n. 816 del 21.6.2005, aveva approvato le CP_2 varianti di recupero proposte dal Comune convenuto e che con nota prot. 10924 del 26.10.2007 il responsabile del servizio condono edilizio aveva rappresentato che l'istruttoria delle pratiche relative alle zone rientranti nei piani di recupero sarebbe rimasta sospesa a causa della mancata definizione dei costi di urbanizzazione complessivi.
Allegava che con disposizione di servizio del 28.12.2017 tutte le pratiche di condono edilizio di cui alla legge 47/85, 724/94 e 326/2003, ricadenti nelle aree perimetrate, erano state assegnate a tutti i tecnici addetti al settore urbanistica, al fine della definizione delle stesse nell'ambito dell'ordinario carico di lavoro, con definitiva sottrazione delle stesse - e perdita dei relativi compensi, nonostante lo svolgimento dell'istruttoria preliminare - ai tecnici aderenti al progetto obiettivo di cui alla delibera n. 1767 del 1995.
Eccepiva che il aveva violato e disatteso gli impegni assunti nei confronti dei tecnici aderenti CP_1 al suddetto progetto, stante la sottrazione delle relative pratiche e il colpevole ritardo nella definizione del progetto.
Chiedeva pertanto la condanna del al risarcimento del danno da mancato Controparte_1 guadagno, quantificato nella misura di € 66.467,78 o nella differente misura accertata a seguito CTU
e al pagamento della somma di 726,00, quale corrispettivo dovuto in relazione alle somme introitate
2 dall'Amministrazione comunale dal 1.1.2016 al 31.3.2008, oltre agli importi introitati ed introitandi relativi a pratiche istruite e definite dall'1.4.2018.
Si costituiva il che eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Controparte_1
Nel merito contestava gli avversi assunti evidenziando che l'attuazione dei progetti di cui all'art. 2 dl
400/95 e art. 2 dl 310/95 costituiva una facoltà per gli enti locali;
osservava come le pratiche di sanatoria afferenti le varianti di recupero non fossero, in ogni caso, ricomprese tra quelle da svolgersi nell'ambito del progetto approvato con deliberazione G.C. 1767/95 per il quale era stato previsto un costo massimo di lire 200 milioni. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 16.4.2025 il presente procedimento è stato assegnato alla scrivente e all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso va accolto nei limiti di seguito esposti.
Nelle more del giudizio, in relazione a controversie identiche a quella che occupa, è intervenuta la
Corte d'Appello di Lecce che, con due pronunce (sentenze nn. 4/2024 e 831/2023), ha analizzato dettagliatamente la vicenda per cui è causa.
Il Tribunale ritiene di aderire alle motivazioni poste a fondamento delle citate sentenze che, pertanto, possono essere richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc.:
“E' pacifico tra le parti, oltre che documentato, che [l'appellante] per diversi anni si sia occupato dell'istruzione e della definizione di simili pratiche sulla base della Deliberazione della Giunta
Comunale n.1767 del 28.11.1995 con cui il ha provato il Progetto-obiettivo Controparte_1 presentato dal Dirigente f.f. della , finalizzato Controparte_3 all'istruttoria delle pratiche di sanatoria degli abusi edilizi ex DD.LL. del 1995, nel quale era stato previsto che le relative attività sarebbero state espletate dal personale dipendente indicato nell'elenco ivi allegato, salve successive integrazioni se necessarie, e che la realizzazione del progetto sarebbe avvenuta in due fasi, la prima nel termine del 31.3.1996 per l'attuazione dell'iter amministrativo occorrente per interrompere i termini per la formazione del silenzio-assenso previsto dall'art.39 l.n.724/1994, la seconda nel termine del 31.10.1996 per il completamento dell'istruttoria e la definizione delle pratiche con rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, ovvero con il rigetto delle istanze.
Nella relazione del 09.08.1995, allegata alla predetta Deliberazione G.C. n.1767/1995, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Ripartizione Urbanistica e Assetto del Territorio, dopo aver rammentato la disposizione dell'art.2, commi 3-4, D.L. n.310/1995 (“3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito
3 capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo
II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.
4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi”) in ordine alle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dal versamento degli oneri concessori da parte dei cittadini interessati alle istanze di sanatoria, aveva prospettato che ““…il personale da impiegare a tale progetto è di n.34 addetti. La retribuzione del progetto potrà avvenire con l'applicazione di tariffe per lavoro straordinario o con l'applicazione del 10% delle somme versate a titolo di oneri concessori come previsto dal decreto legge suddetto”.
Nella Deliberazione era stato poi previsto che il compenso per il personale adibito sarebbe stato liquidato, in una prima parte, nella misura del 5% delle somme introitate dal alla data del CP_1
31.3.1996, e il saldo all'atto della definizione di tutti i procedimenti di condono, salva la possibilità di recupero proporzionale a favore del nel caso di introiti minori. CP_1
Il termine del 31.10.1996, stabilito nella Deliberazione n.1767/1995 è stato prorogato fino al
31.12.1996 con la Deliberazione G.C. n.868 del 18.10.1996.
Come previsto dalla norma sopra riportata (…progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario…), l'attività del Progetto-obiettivo era da svolgersi fuori dall'orario ordinario di lavoro.
Si trattava, quindi, di lavoro straordinario, con la sola particolarità che la relativa retribuzione era regolata, in merito alla provenienza dei fondi e alla quantificazione del compenso, non dalla disciplina generale sul trattamento economico accessorio del personale del pubblico impiego, ma dalla normativa speciale sul condono edilizio, che aveva previsto la remunerabilità dei relativi progetti mediante fondi che si autoalimentano, in quanto provenienti dal versamento degli oneri concessori per la sanatoria edilizia.
A parte tale profilo di specialità, che attiene alle finalità dell'attività e agli aspetti retributivi, il lavoro oltre l'orario ordinario, prestato dai dipendenti del Comune di per l'attuazione del CP_1 progetto obiettivo approvato con la Deliberazione G.C. n.1767/1995, ha pur sempre natura di lavoro straordinario e risponde, per ogni altro aspetto, alle relative regole generali.
4 In particolare occorre rammentare che in capo al lavoratore dipendente non sussiste il diritto di svolgere il lavoro straordinario, potendo tale lavoro essere richiesto solo dal datore di lavoro ove ricorrano i presupposti di necessità di carattere tecnico, organizzativo o produttivo, e comunque entro i limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie l'appellante ha sostenuto che egli aveva, ancora nel 2015 e negli anni successivi, il diritto di continuare a svolgere l'attività di istruzione e completamento delle pratiche di condono dilizio (quelle che negli anni precedenti erano rimaste “sospese” in attesa della necessaria attività di regolamentazione urbanistica relativa alle zone interessate da varianti di recupero); tale asserito diritto, che a suo dire aveva tratto fondamento dalla Delibera G.C. n.1767/1995 con la quale sarebbe stato conferito (a lui e ad altri dipendenti) l'incarico di occuparsi del Progetto-obiettivo, secondo l'appellante aveva ricevuto ulteriore conferma con la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e
Assetto del Territorio e del Dirigente del relativo Settore, allegata alla Delibera di Giunta Comunale
n.2171 del 18.11.1998, relazione nella quale si fa riferimento ad un “impegno reciproco” delle parti a completare l'istruttoria.
Tuttavia, siffatta tesi non può reputarsi giuridicamente corretta.
L'inserimento del nominativo [dell'appellante] nell'elenco del personale disponibile a svolgere attività del Progetto-obiettivo, contenuto nella nota del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Ripartizione
Urbanistica e Assetto del Territorio prot. n.9641 del 9.11.1995, allegata alla Deliberazione G.C.
n.1767 del 28.11.1995, ha avuto la mera funzione di individuare i dipendenti a cui il Comune, quale datore di lavoro, avrebbe chiesto di svolgere l'attività (aggiuntiva rispetto al consueto lavoro) di istruzione delle pratiche di condono edilizio, fuori dall'orario di servizio. Tale Deliberazione, che risponde alle speciali necessità tecniche-organizzative determinate dalle norme del 1995 sul condono edilizio, non contiene alcun patto di natura negoziale da cui possa sorgere, all'interno del rapporto di lavoro, un diritto dei dipendenti, nei confronti del Comune, di svolgere i compiti afferenti al
Progetto obiettivo dall'inizio alla fine, peraltro sine die e in maniera irrevocabile. Il diritto soggettivo che, per effetto di tale Deliberazione, sorge a favore dei dipendenti è invece quello di percepire, all'esito delle prestazioni straordinarie in concreto rese in attuazione del predetto Progetto-obiettivo, il relativo compenso, e trova fondamento nel principio generale dell'onerosità e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro ex art.2099 c.c. e art.36 Cost. e, per la quantificazione, nelle norme speciali sul condono edilizio (v. art.2, commi 3-4, D.L. n.310/1995, sopra trascritto).
Contrariamente a quanto si sostiene nell'atto di appello, nella Deliberazione G.C. n.2171 del
18.11.1998 non è rinvenibile alcuna manifestazione di volontà negoziale, da parte del di CP_1 assicurare [all'appellante] e agli altri dipendenti la loro permanenza nell'attuazione del Progetto obiettivo, poiché tale Deliberazione ha soltanto approvato la proposta di liquidazione di un secondo
5 acconto da erogare al personale che era stato impegnato nel Progetto, per l'attività già svolta. La relazione sottoscritta dall'Assessore e dal Dirigente del Settore Urbanistica ivi allegata, pur affermando che “…Con lo stesso personale che ha effettuato la seconda parte del progetto obiettivo
è stato raggiunto un impegno reciproco a completare l'istruttoria di tutte le domande di condono edilizio presentate ai sensi dell'art.39 della legge 724/1994, una volta approvate le varianti di recupero e stabilito il parametro definitivo del contributo concessorio dovuto in tali zone”, non costituisce fonte di obbligazioni reciproche tra il e i dipendenti, ai fini dell'affidamento delle pratiche CP_1 di condono, tanto emergendo dalla natura e dalla funzione di tale atto, che costituisce una relazione informativa finalizzata ad ottenere l'erogazione del secondo acconto.
Si tratta di un atto amministrativo interno, endoprocedimentale, con cui il Dirigente della
Ripartizione Urbanistica, unitamente all'Assessore del Settore, illustra all'organo deliberativo dell'Amministrazione lo stato di attuazione del Progetto, evidenziando, da un lato, l'attività già svolta
(1356 pratiche istruite, su un totale di 2023) e, da altro lato, le ragioni della pendenza di pratiche non ancora istruite;
ragioni che vengono individuate sia nelle riforme di legge intervenute dopo il
1995 (come quella n.449 del 27.12.1997, che aveva introdotto la rateizzazione del conguaglio dovuto per l'oblazione e aveva prorogato fino al 30.06.1998 i termini per l'istruttoria), sia nella necessità di attendere la redazione e l'approvazione di strumenti urbanistici, come la variante di recupero che interessava alcune zone. Quello che viene ivi impropriamente definito come “impegno reciproco” a completare l'istruttoria delle pratiche di condono, considerato nell'insieme della relazione, ha il senso di sottolineare che l'allungamento che si era verificato nei tempi di definizione delle pratiche non era attribuibile al personale che si era occupato del Progetto-obiettivo e che, pertanto, la definizione delle pratiche sarebbe avvenuta non appena si fossero realizzate le necessarie condizioni giuridico-amministrative connesse all'approvazione delle varianti di recupero.
In altri termini la relazione posta a base della Deliberazione del 1998 non costituisce né un ordine di servizio, né un atto negoziale tra l'ente datore di lavoro e i dipendenti, e non sancisce, a favore di ciascuno di essi, il diritto ad essere impiegati nelle pratiche di condono edilizio fino alla loro completa definizione. Né sancisce il diritto a svolgere lavoro straordinario illimitato.
Non è quindi riscontrabile il lamentato inadempimento contrattuale sul punto.
Peraltro, anche ove, per mera ipotesi di ragionamento, si potesse diversamente opinare (rispetto a quanto poc'anzi ritenuto da questa Corte) e si potesse ravvisare, nella predetta relazione allegata alla Deliberazione del 1998, un vero e proprio vincolo giuridico del Comune, avente ad oggetto l'obbligo dell'Ente di far svolgere agli originari addetti l'attività di istruzione di tutte le pratiche del condono edilizio del 1995, tale impegno, mancando –nella prospettazione dell'appellante- di un termine finale esattamente individuabile, sarebbe qualificabile come contratto di durata o ad
6 esecuzione continuata e, quindi, consentirebbe il recesso a ciascuna delle parti anche dopo che vi fosse stato un principio di esecuzione, salve restando le prestazioni già rese o in corso di esecuzione, secondo l'art.1373 c.c., con l'unico limite della buona fede.
Pertanto anche sotto tale profilo, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la sopravvenuta cessazione dell'affidamento delle pratiche di condono non è valutabile come abuso del potere organizzativo del Comune.
4. L'appellante ha lamentato anche l'omessa pronuncia in ordine alla responsabilità risarcitoria del per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. CP_1
Nel caso in esame non emerge l'inadempimento contrattuale del Comune datore di lavoro per contrarietà a tali principi generali.
Secondo l'appellante il Progetto-obiettivo del 1995 sarebbe stato dismesso dal con CP_1 motivazioni pretestuose, che avrebbero avuto il fine o comunque l'effetto di “sottrarre” a lui e agli altri dipendenti originariamente incaricati la “parte più cospicua del corrispettivo a suo tempo concordato, nei limiti previsti dall'art.2 D.L. n.310/95” (v. pag.21 ricorso primo grado). A suo dire, il comportamento dell'Ente si sarebbe dovuto valutare come contrario a buona fede anche in ragione del ritardo nella definizione del Progetto, ascrivibile in via esclusiva all'Ente medesimo, posto che, in attesa della redazione e approvazione delle varianti di recupero di alcune zone, esso, da un lato, aveva illegittimamente imposto la sospensione del versamento degli acconti del contributo concessorio (con nota prot.n. 3992 del 13.3.1997; v. all. 5) e, da altro lato, era rimasto inerte, omettendo di espletare o ritardando le attività necessarie per il completamento del Progetto e per la definizione e riscossione dei contributi concessori relativi alle pratiche che erano rimaste sospese.
Tuttavia gli elementi di valutazione emergenti dalla documentazione in atti non consentono di ritenere fondate le doglianze dell'appellante, poiché il rapporto di lavoro tra il e il CP_1 dipendente si è intersecato, nel caso di specie, con una complessa vicenda di procedimenti amministrativi (di competenza di più ripartizioni o settori comunali, e, per alcune fasi, anche di più enti pubblici) che costituivano il necessario presupposto per la completa attuazione delle norme sul condono edilizio.
Il fatto che per l'adozione o per l'approvazione di strumenti urbanistici, come la variante di recupero occorrente per alcune zone territoriali, siano trascorsi (o che il abbia lasciato Controparte_1 trascorrere) numerosi anni rispetto al 1994-1995 (epoca della normativa sul condono edilizio) non costituisce comunque elemento univoco rivelatore di scorrettezza o di colpa a carico dell'Ente ex art.1375 c.c., dovendosi precisare che l'ambito decisionale di questa Corte ha ad oggetto la verifica delle eventuali scorrettezze o colpe che assumono rilevanza nel giudizio civilistico tra il datore di lavoro e il dipendente, intese, quindi, come inosservanza dei doveri di buona fede e diligenza nel
7 rapporto di lavoro, e che tale inosservanza non coincide necessariamente con l'uso illegittimo, scorretto o inefficiente del potere dell'Ente nell'esercizio delle sua attività amministrative, tecniche o politiche che hanno rilevanza esterna verso i cittadini.
Giova rammentare la portata del principio di buona fede in ambito contrattuale lavoristico.
Nell'esecuzione del contratto, la buona fede oggettiva, o correttezza, “si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass.
11.1.2006 n. 264; Cass.
7.6.2006 n. 13345); in altri termini, il principio di buona fede, che si specifica nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte, si pone come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto (Cass. n. 3775/94)” (così si legge nella motivazione di Cass.n.31349/2021).
Osservando la vicenda in tale ottica, le critiche espresse dall'appellante nei confronti della condotta tenuta dal nella gestione dell'iter amministrativo relativo al condono edilizio del Controparte_1
1995 non evidenziano la denunciata violazione dei doveri di leale comportamento del datore di lavoro o di collaborazione solidale nei confronti del lavoratore subordinato;
in particolare, la sospensione dell'istruttoria delle pratiche di condono per gli edifici ricadenti nelle zone soggette a variante di recupero non può ritenersi arbitraria rispetto allo svolgimento del rapporto di lavoro con i tecnici individuati per l'attuazione del Progetto-obiettivo del 1995, posto che l'approvazione della variante di recupero costituiva un presupposto indispensabile per la definizione delle pratiche, così come per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e per il calcolo del contributo concessorio gravante sui privati che avevano proposto istanza di sanatoria.
Neppure la conseguente sospensione del versamento del predetto contributo (sospensione consentita dal con la nota prot.n.3992 del 13.5.1997, all'uopo richiamata dall'appellante) risulta CP_1 qualificabile come esercizio scorretto dei poteri datoriali nei confronti dei dipendenti interessati al
Progetto-obiettivo, avendo essa la medesima origine causale ed essendo produttiva di meri riflessi indiretti e inevitabili sui dipendenti, che non costituiscono espressione di atti di gestione del rapporto di lavoro.
Analogamente non assume la valenza di un inadempimento il fatto che il non abbia CP_1 assecondato la richiesta, formulata con nota prot. n.6420 del 30.01.2008 (allegato 23 del fascicolo di primo grado dell'appellante) con cui il ricorrente e altri dipendenti, sul presupposto dell'ormai avvenuta approvazione delle varianti di recupero con provvedimento della Giunta Regionale del
21.6.2005, sollecitavano il Dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del territorio a redistribuire
8 ai singoli tecnici le pratiche di condono riferite agli edifici ricadenti in tali zone, perché dalla documentazione in atti si desume che ancora nel 2008 non erano stati definiti i costi di urbanizzazione delle zone costituenti oggetto delle varianti di recupero, indispensabili per la determinazione degli oneri di sanatoria;
tali costi risultano essere stati aggiornati diversi anni dopo, con la nota prot.n.77335 del 22.11.2013 del Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Settore dei Lavori pubblici (doc.26 nel fascicolo del ricorrente), eppure a dicembre 2014 non erano stati ancora concretamente adottati i relativi parametri unitari, come si desume dalla nota prot. n.7164 del 28.01.2015 a firma del responsabile della gestione delle procedure per il condono edilizio (all. n.28 del suo fascicolo).
Inoltre, dalla Deliberazione della G.C. n.100 del 17.10.2016 e dalla allegata relazione dei Settori
Urbanistica e del – Lavori Pubblici emerge che nel 2016 l'urbanizzazione delle CP_3 CP_3 zone costituenti oggetto della già approvata variante di recupero non era stata ancora completata, mancando opere di ampliamento della rete idrica e fognaria di competenza dell'Acquedotto Pugliese
s.p.a. da realizzare su aree non ancora acquisite al demanio, con la conseguenza che, stante l'incidenza delle opere occorrenti non ancora quantificate, i parametri per il calcolo del contributo degli oneri di urbanizzazione vengono indicati ancora una volta come provvisori. Con tale Delibera del 2016 la Giunta Comunale ha determinato di attuare il piano di recupero approvato dalla Giunta
Regionale nel 2005 mediante individuazione delle proprietà private da acquisire per l'esecuzione degli impianti idrici e fognari, ha disposto che si utilizzassero i parametri provvisori “nelle more dell'aggiornamento degli stessi” per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e ha demandato al
Settore Urbanistica di “finalizzare” le procedure di condono ancora pendenti.
(…) L'appellante ha dedotto che in realtà la principale ragione – lesiva dei sui diritti e dei suoi interessi - per la quale i dirigenti p.t. del e non hanno Controparte_4 Controparte_3 inteso attivarsi per concludere il Progetto in controversia emerge chiaramente dalla relazione del
Dirigente p.t. dell'Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio protocollo n. 15636 del 23.02.2016, con la quale si è ritenuto a posteriori che il corrispettivo riconosciuto ai tecnici del Progetto, nella misura del 10% delle somme incassate, fosse eccessivo alla luce degli introiti prevedibili con riferimento alle pratiche di condono afferenti ad immobili ricadenti nelle Varianti di Recupero.
Tuttavia, gli eventi richiamati dall'appellante, fin qui esposti in sintesi nei loro punti fondamentali, non possono qualificarsi come indici di scorrettezza del nella gestione del rapporto di CP_1 lavoro.
Il rapporto di lavoro tra l'Ente locale e i propri dipendenti, in alcuni casi e per certi aspetti connessi all'individuazione delle attività e delle modalità di lavoro, subisce inevitabilmente le conseguenze indirette di vicende o problematiche di altro genere (tecniche, amministrative, politiche) che l'Ente
9 stesso si trova ad affrontare, e ciò non può automaticamente ritenersi anomalo, o illegittimo, o scorretto a scapito dei lavoratori, perché le prestazioni lavorative di questi ultimi costituiscono lo strumento pratico con cui si realizzano in concreto i compiti dell'Ente medesimo e sono quindi finalizzate a dare attuazione alle scelte (tecniche, amministrative, politiche) di esclusiva pertinenza di quest'ultimo.
Del resto, compete al datore di lavoro, pubblico o privato, l'esercizio del potere conformativo sulla prestazione del lavoratore, nei limiti della liceità e nel rispetto delle norme di legge e di contratto che regolano le mansioni e l'orario di lavoro, che qui non si rivelano violate.
Pertanto in questa sede occorre tener conto del fatto che, pur nell'oggettiva e inusitata lungaggine dei procedimenti amministrativi finalizzati alla definizione delle pratiche relative al condono edilizio del 1995, le ragioni che hanno indotto il a sospendere l'istruzione delle pratiche di condono CP_1 per gli edifici ubicati nelle zone interessate da varianti di recupero non attengono alla gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti che avevano dato avvio e parziale esecuzione al Progetto- obiettivo costituente oggetto della Delibera G.C. n.1767/1995, ma a vicende tecniche, amministrative e politiche qui insindacabili, che costituivano il necessario presupposto dell'attività del Progetto.
Dagli elementi dedotti dall'appellante non emerge che il abbia omesso di compiere uno CP_1 sforzo che era invece esigibile nel rapporto civilistico, non potendo il lavoratore dipendente pretendere che l'ente si adoperasse per adottare con maggiore celerità ed efficacia le proprie scelte tecniche, amministrative o politiche allo specifico fine di preservare il suo interesse a continuare a svolgere l'attività di istruzione delle pratiche di condono edilizie rimaste sospese, avendo tale attività la natura di lavoro straordinario, ed essendo quindi del tutto eventuale per ciascun dipendente, perché soggetta alla potestà decisoria datoriale a cui compete di delimitarne gli aspetti soggettivi e oggettivi.
Né, del resto, la doglianza di violazione del principio di buona fede e correttezza risulta fondata sotto l'altro profilo denunciato, che attiene allo spostamento del responsabile della gestione delle procedure connesse al rilascio o diniego dei condoni edilizi dal Settore Urbanistica, a cui era stato affidato il Progetto-obiettivo relativo alle pratiche di condono edilizio, al diverso Settore Lavori
Pubblici. Tale provvedimento non è qualificabile come espressione di scorrettezza contrattuale laddove si consideri che dalla documentazione in atti risulta che in concreto le pratiche di condono sospese non sono state riattivate e assegnate, fuori dall'ordinario servizio, neppure agli altri tecnici, come l'appellante, che non avevano subito spostamenti ma erano rimasti in forza al Settore
Urbanistica (v. nota prot.n.62773del 13.8.2015 a firma di sette dipendenti che si qualificavano come
“componente tecnica della struttura incaricata” del Progetto-obiettivo).
Alla stessa conclusione conduce anche il fatto che con nota prot. n.102003 del 22.11.2016 il Dirigente
10 del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio ha disposto “con effetto immediato che tutto il personale tecnico…, coadiuvato dal personale amministrativo, provveda in orario di servizio ordinario… al calcolo del conguaglio dell'oblazione e del contributi concessorio dovuto…”. Da tale documento emerge infatti che tutta l'organizzazione lavorativa finalizzata alla definizione delle pratiche di condono rimaste sospese è stata modificata in via generale (e non solo con effetti negativi a carico dell'appellante), sia perché essa non è stata limitata ai dipendenti sin dall'origine coinvolti nel Progetto, ma è stata invece estesa a tutti i dipendenti del settore, sia perché è stata collocata all'interno dell'ordinario orario di servizio.
Né, del resto, essendo trascorsi tanti anni dall'emanazione delle norme sul condono edilizio e dall'avvio delle relative pratiche, la scelta dei dirigenti del Comune di provare, nel 2016, ad accelerare i tempi di definizione delle pratiche sospese mediante l'adozione di una diversa modalità organizzativa può reputarsi arbitraria e perciò ingiustificata rispetto alle aspettative degli originari addetti al Progetto-Obiettivo” (cfr. sentenza Corte d'Appello di Lecce, n. 4/2024).
Sulla scorta di tali articolate e condivisibili argomentazioni, aderenti al caso di specie stante l'identità delle allegazioni e della documentazione prodotta, la domanda di cui al punto b) delle conclusioni deve essere respinta, difettando, in capo al una responsabilità risarcitoria per inadempimento CP_1
e per violazione dei principi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente.
Quanto invece alla domanda di cui al punto c) delle conclusioni, la Corte d'Appello di Lecce- nella richiamata pronuncia- ha evidenziato che “Dall'esame della predetta Deliberazione, considerata congiuntamente alla relazione della Ripartizione del Personale ivi allegata e richiamata, emerge che il costo massimo del Progettoobiettivo, indicato in lire 200.000.000, rappresenta solo una previsione dipendente dalla presumibile entità degli introiti che il con una valutazione preventiva di CP_1 massima, all'epoca della Deliberazione medesima aveva ritenuto di poter riscuotere dai cittadini interessati al condono e tenuti al versamento dei relativi oneri concessori. Il fatto che si trattasse di una indicazione meramente previsionale delle risorse, pertanto suscettibile di variazione in conseguenza dell'effettiva entità degli introiti, si desume dalla precisazione, contenuta nella stessa
Deliberazione, secondo la quale, nel caso che vi fosse stato in concreto un minore incasso, il compenso spettante ai dipendenti impegnati nel Progetto-obiettivo sarebbe stato anch'esso inferiore al 10% di lire 200.000.000 e avrebbe potuto anche determinare un parziale recupero di quanto erogato. Inoltre si rileva che nella parte dispositiva della Deliberazione n.1767/1995, pur essendo stata espressa la riserva di integrare l'eventuale restante compenso, non è stato indicato l'importo di lire 200.000.000 come limite massimo e invalicabile del totale dei compensi erogabili al personale fino alla definizione di tutte le pratiche di condono.
11 Del resto, lo stesso ha reiteratamente interpretato la propria Deliberazione n.l767/1995 in CP_1 questo senso, come chiaramente si desume dal fatto che, nel tempo, man mano che aumentavano gli introiti degli oneri concessori e che venivano definite ulteriori pratiche di condono, in più riprese sono stati erogati ai dipendenti che avevano lavorato fuori dall'ordinario orario di lavoro compensi che complessivamente hanno superato in maniera netta e notevole l'iniziale previsione di lire
200.000.000 (v. documenti nn.7, 10, 13, 14, 20, 24, prodotti nel fascicolo dell'appellante, relativi alla liquidazione dei sei “acconti” del compenso in favore del personale, alcuni dei quali coincidenti con i documenti prodotti anche dal . CP_1
L'insussistenza di un tetto massimo pari a lire 200.000.00 consente (…) il riconoscimento del credito residuo del ricorrente/appellante per le attività lavorative già svolte” (pag.
9-10 sentenza n. 4/2024).
A tali considerazioni consegue l'accoglimento della domanda formulata al punto c) delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, tesa ad ottenere la condanna del al CP_1 pagamento dell'importo di € 726,00 a titolo di corrispettivo dovuto sui contributi concessori introitati dal gennaio 2016 al marzo 2018, atteso che anche nel presente procedimento, come in quello definito con la richiamata pronuncia della Corte D'Appello, “La quantificazione di tale importo è stata documentata dall'appellante mediante la tabella dei conteggi elaborati sulla base delle risultanze degli introiti del da gennaio 2016 a marzo 2018 (allegati nn.49 e n.51 del suo fascicolo), CP_1 atti che, così come i dati e i criteri utilizzati, non sono stati specificamente contestati dal CP_1 nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, e neppure è stata contestata l'esecuzione delle attività per le quali [l'appellante] ha chiesto il predetto compenso”.
Né a differenti conclusioni, in parte qua, potrebbe indurre l'eccepita “mancata verificazione della condizione per la corresponsione del saldo del compenso, a suo dire da individuarsi nella
“definizione di tutti i procedimenti di condono”, atteso che “tale argomento resta privo di concreto effetto preclusivo rispetto alla pretesa del dipendente, poiché l'importo del credito quantificato nella conclusione sub. lett. c del ricorso non costituisce il saldo per tutto il lavoro che sarebbe stato fatto fino alla definizione di tutte le pratiche pendenti, bensì solo il compenso per il lavoro da lui già espletato”, ferma restando l'infondatezza dell'eccezione “secondo cui il ricorrente non avrebbe fornito prova di aver svolto l'attività fuori dall'orario di servizio, posto che l'espletamento in orario non ordinario era stato espressamente previsto proprio negli atti progettuali del Comune”.
Alla luce dunque di tali rilievi, la domanda di cui al punto c) delle conclusioni va accolta, con condanna del al pagamento della somma di € 726,00, laddove nella restante parte la domanda CP_1 di condanna al riconoscimento di ulteriori somme maturate o maturande non può trovare accoglimento, stante la sua genericità.
Per le ragioni e nei limiti che precedono, il ricorso va accolto.
12 La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore del decisum, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
così provvede: CP_1 in parziale accoglimento del ricorso, condanna il al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, dell'importo di € 726,00 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 700,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. R. Rubino.
Brindisi, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 24.10.2025 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. R. Ruggiero Parte_1
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avv.ti E. Guarino e M. Canepa Controparte_1
resistente
Oggetto: risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.5.2018, il ricorrente indicato in epigrafe - dipendente del Comune convenuto, inquadrato nella categoria C5, profilo professionale Istruttore Tecnico presso il settore
Servizi demografici - esponeva che nel 1995 fu incaricato, insieme ad altri colleghi, del progetto obiettivo finalizzato all'istruttoria connessa alla sanatoria degli abusi edilizi previsti dall'art. 39 l.
724/94, approvato con delibera della Giunta Municipale n. 1767 del 28.11.1995.
Evidenziava che, in conformità all'art. 2 commi 3 e 4 del DL 310/1995 (decreto decaduto per mancata conversione i cui effetti furono fatti salvi dalla l. 662/96), il compenso dovuto ai dipendenti aderenti al suddetto progetto fu stabilito - come da nota prot. n. 9642 del 9.11.1995 - nella misura del 10% delle somme introitate dall'amministrazione comunale a titolo di contributo concessorio e che tale compenso sarebbe stato corrisposto con le seguenti modalità: il 5% sarebbe stato corrisposto al termine della prima fase del progetto e il saldo, fino alla concorrenza del 10% delle maggiori somme introitate, all'atto della definizione di tutti i procedimenti di condono edilizi.
Rappresentava che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 354 dell'8.5.1996 era stato liquidato il primo acconto, pari al 5% delle somme introitate al. 31.3.1996 e che, con deliberazione n. 868 del 18.11.1996, la Giunta Comunale, nel prendere atto delle difficoltà riscontrate nel rispettare il termine previsto per la seconda fase del progetto e tenuto conto della proroga del termine previsto dall'art. 39 l. 724/94, aveva disposto la proroga al 31.12.1996 per la definizione dell'istruttoria finalizzata al rilascio e/o al diniego del provvedimento concessorio.
1 Allegava che con deliberazione n. 2171 del 18.11.1998 la Giunta Comunale aveva disposto la liquidazione di un secondo acconto determinato sulla base del 10% della somma introitata dal
Comune al 31.8.1998, detratto l'acconto versato con delibera del Commissario Prefettizio dell'8.5.1996 e che, nella predetta delibera, si dava atto che con il medesimo personale che aveva effettuato la seconda parte del progetto obiettivo era stato raggiunto un impegno reciproco a completare l'istruttoria delle pratiche di condono edilizio riguardanti i fabbricati nelle zone perimetrate, una volta approvate le varianti di recupero, stante la sospensione di dette pratiche disposta con nota prot. n. 3992 del 13.5.1997.
Esponeva inoltre che con deliberazioni n. 160 del 17.3.2000 e n. 518 del 10.6.2002 era stata disposta la liquidazione, rispettivamente, di un terzo e quarto acconto in relazione alle somme introitate a tutto il 30.11.1999 e a tutto il 30.12.2001. Precisava che nella deliberazione n. 581 del giugno 2002 la
Giunta municipale aveva dato atto che le domanda di sanatoria, presentate ai sensi dell'art. 39 legge n. 724/1994, erano state tutte definite ad eccezione di quelle ricadenti in zone con vincolo paesaggistico ed in zone sottoposte a variante di recupero urbanistico.
Allegava che un quinto acconto era stato liquidato con determinazione n. 13 del 21.2.2006 e un sesto acconto con determinazione n. 25 del 28.3.2008.
Aggiungeva che la con deliberazione n. 816 del 21.6.2005, aveva approvato le CP_2 varianti di recupero proposte dal Comune convenuto e che con nota prot. 10924 del 26.10.2007 il responsabile del servizio condono edilizio aveva rappresentato che l'istruttoria delle pratiche relative alle zone rientranti nei piani di recupero sarebbe rimasta sospesa a causa della mancata definizione dei costi di urbanizzazione complessivi.
Allegava che con disposizione di servizio del 28.12.2017 tutte le pratiche di condono edilizio di cui alla legge 47/85, 724/94 e 326/2003, ricadenti nelle aree perimetrate, erano state assegnate a tutti i tecnici addetti al settore urbanistica, al fine della definizione delle stesse nell'ambito dell'ordinario carico di lavoro, con definitiva sottrazione delle stesse - e perdita dei relativi compensi, nonostante lo svolgimento dell'istruttoria preliminare - ai tecnici aderenti al progetto obiettivo di cui alla delibera n. 1767 del 1995.
Eccepiva che il aveva violato e disatteso gli impegni assunti nei confronti dei tecnici aderenti CP_1 al suddetto progetto, stante la sottrazione delle relative pratiche e il colpevole ritardo nella definizione del progetto.
Chiedeva pertanto la condanna del al risarcimento del danno da mancato Controparte_1 guadagno, quantificato nella misura di € 66.467,78 o nella differente misura accertata a seguito CTU
e al pagamento della somma di 726,00, quale corrispettivo dovuto in relazione alle somme introitate
2 dall'Amministrazione comunale dal 1.1.2016 al 31.3.2008, oltre agli importi introitati ed introitandi relativi a pratiche istruite e definite dall'1.4.2018.
Si costituiva il che eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Controparte_1
Nel merito contestava gli avversi assunti evidenziando che l'attuazione dei progetti di cui all'art. 2 dl
400/95 e art. 2 dl 310/95 costituiva una facoltà per gli enti locali;
osservava come le pratiche di sanatoria afferenti le varianti di recupero non fossero, in ogni caso, ricomprese tra quelle da svolgersi nell'ambito del progetto approvato con deliberazione G.C. 1767/95 per il quale era stato previsto un costo massimo di lire 200 milioni. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 16.4.2025 il presente procedimento è stato assegnato alla scrivente e all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso va accolto nei limiti di seguito esposti.
Nelle more del giudizio, in relazione a controversie identiche a quella che occupa, è intervenuta la
Corte d'Appello di Lecce che, con due pronunce (sentenze nn. 4/2024 e 831/2023), ha analizzato dettagliatamente la vicenda per cui è causa.
Il Tribunale ritiene di aderire alle motivazioni poste a fondamento delle citate sentenze che, pertanto, possono essere richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc.:
“E' pacifico tra le parti, oltre che documentato, che [l'appellante] per diversi anni si sia occupato dell'istruzione e della definizione di simili pratiche sulla base della Deliberazione della Giunta
Comunale n.1767 del 28.11.1995 con cui il ha provato il Progetto-obiettivo Controparte_1 presentato dal Dirigente f.f. della , finalizzato Controparte_3 all'istruttoria delle pratiche di sanatoria degli abusi edilizi ex DD.LL. del 1995, nel quale era stato previsto che le relative attività sarebbero state espletate dal personale dipendente indicato nell'elenco ivi allegato, salve successive integrazioni se necessarie, e che la realizzazione del progetto sarebbe avvenuta in due fasi, la prima nel termine del 31.3.1996 per l'attuazione dell'iter amministrativo occorrente per interrompere i termini per la formazione del silenzio-assenso previsto dall'art.39 l.n.724/1994, la seconda nel termine del 31.10.1996 per il completamento dell'istruttoria e la definizione delle pratiche con rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, ovvero con il rigetto delle istanze.
Nella relazione del 09.08.1995, allegata alla predetta Deliberazione G.C. n.1767/1995, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Ripartizione Urbanistica e Assetto del Territorio, dopo aver rammentato la disposizione dell'art.2, commi 3-4, D.L. n.310/1995 (“3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito
3 capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo
II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.
4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi”) in ordine alle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dal versamento degli oneri concessori da parte dei cittadini interessati alle istanze di sanatoria, aveva prospettato che ““…il personale da impiegare a tale progetto è di n.34 addetti. La retribuzione del progetto potrà avvenire con l'applicazione di tariffe per lavoro straordinario o con l'applicazione del 10% delle somme versate a titolo di oneri concessori come previsto dal decreto legge suddetto”.
Nella Deliberazione era stato poi previsto che il compenso per il personale adibito sarebbe stato liquidato, in una prima parte, nella misura del 5% delle somme introitate dal alla data del CP_1
31.3.1996, e il saldo all'atto della definizione di tutti i procedimenti di condono, salva la possibilità di recupero proporzionale a favore del nel caso di introiti minori. CP_1
Il termine del 31.10.1996, stabilito nella Deliberazione n.1767/1995 è stato prorogato fino al
31.12.1996 con la Deliberazione G.C. n.868 del 18.10.1996.
Come previsto dalla norma sopra riportata (…progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario…), l'attività del Progetto-obiettivo era da svolgersi fuori dall'orario ordinario di lavoro.
Si trattava, quindi, di lavoro straordinario, con la sola particolarità che la relativa retribuzione era regolata, in merito alla provenienza dei fondi e alla quantificazione del compenso, non dalla disciplina generale sul trattamento economico accessorio del personale del pubblico impiego, ma dalla normativa speciale sul condono edilizio, che aveva previsto la remunerabilità dei relativi progetti mediante fondi che si autoalimentano, in quanto provenienti dal versamento degli oneri concessori per la sanatoria edilizia.
A parte tale profilo di specialità, che attiene alle finalità dell'attività e agli aspetti retributivi, il lavoro oltre l'orario ordinario, prestato dai dipendenti del Comune di per l'attuazione del CP_1 progetto obiettivo approvato con la Deliberazione G.C. n.1767/1995, ha pur sempre natura di lavoro straordinario e risponde, per ogni altro aspetto, alle relative regole generali.
4 In particolare occorre rammentare che in capo al lavoratore dipendente non sussiste il diritto di svolgere il lavoro straordinario, potendo tale lavoro essere richiesto solo dal datore di lavoro ove ricorrano i presupposti di necessità di carattere tecnico, organizzativo o produttivo, e comunque entro i limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie l'appellante ha sostenuto che egli aveva, ancora nel 2015 e negli anni successivi, il diritto di continuare a svolgere l'attività di istruzione e completamento delle pratiche di condono dilizio (quelle che negli anni precedenti erano rimaste “sospese” in attesa della necessaria attività di regolamentazione urbanistica relativa alle zone interessate da varianti di recupero); tale asserito diritto, che a suo dire aveva tratto fondamento dalla Delibera G.C. n.1767/1995 con la quale sarebbe stato conferito (a lui e ad altri dipendenti) l'incarico di occuparsi del Progetto-obiettivo, secondo l'appellante aveva ricevuto ulteriore conferma con la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e
Assetto del Territorio e del Dirigente del relativo Settore, allegata alla Delibera di Giunta Comunale
n.2171 del 18.11.1998, relazione nella quale si fa riferimento ad un “impegno reciproco” delle parti a completare l'istruttoria.
Tuttavia, siffatta tesi non può reputarsi giuridicamente corretta.
L'inserimento del nominativo [dell'appellante] nell'elenco del personale disponibile a svolgere attività del Progetto-obiettivo, contenuto nella nota del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Ripartizione
Urbanistica e Assetto del Territorio prot. n.9641 del 9.11.1995, allegata alla Deliberazione G.C.
n.1767 del 28.11.1995, ha avuto la mera funzione di individuare i dipendenti a cui il Comune, quale datore di lavoro, avrebbe chiesto di svolgere l'attività (aggiuntiva rispetto al consueto lavoro) di istruzione delle pratiche di condono edilizio, fuori dall'orario di servizio. Tale Deliberazione, che risponde alle speciali necessità tecniche-organizzative determinate dalle norme del 1995 sul condono edilizio, non contiene alcun patto di natura negoziale da cui possa sorgere, all'interno del rapporto di lavoro, un diritto dei dipendenti, nei confronti del Comune, di svolgere i compiti afferenti al
Progetto obiettivo dall'inizio alla fine, peraltro sine die e in maniera irrevocabile. Il diritto soggettivo che, per effetto di tale Deliberazione, sorge a favore dei dipendenti è invece quello di percepire, all'esito delle prestazioni straordinarie in concreto rese in attuazione del predetto Progetto-obiettivo, il relativo compenso, e trova fondamento nel principio generale dell'onerosità e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro ex art.2099 c.c. e art.36 Cost. e, per la quantificazione, nelle norme speciali sul condono edilizio (v. art.2, commi 3-4, D.L. n.310/1995, sopra trascritto).
Contrariamente a quanto si sostiene nell'atto di appello, nella Deliberazione G.C. n.2171 del
18.11.1998 non è rinvenibile alcuna manifestazione di volontà negoziale, da parte del di CP_1 assicurare [all'appellante] e agli altri dipendenti la loro permanenza nell'attuazione del Progetto obiettivo, poiché tale Deliberazione ha soltanto approvato la proposta di liquidazione di un secondo
5 acconto da erogare al personale che era stato impegnato nel Progetto, per l'attività già svolta. La relazione sottoscritta dall'Assessore e dal Dirigente del Settore Urbanistica ivi allegata, pur affermando che “…Con lo stesso personale che ha effettuato la seconda parte del progetto obiettivo
è stato raggiunto un impegno reciproco a completare l'istruttoria di tutte le domande di condono edilizio presentate ai sensi dell'art.39 della legge 724/1994, una volta approvate le varianti di recupero e stabilito il parametro definitivo del contributo concessorio dovuto in tali zone”, non costituisce fonte di obbligazioni reciproche tra il e i dipendenti, ai fini dell'affidamento delle pratiche CP_1 di condono, tanto emergendo dalla natura e dalla funzione di tale atto, che costituisce una relazione informativa finalizzata ad ottenere l'erogazione del secondo acconto.
Si tratta di un atto amministrativo interno, endoprocedimentale, con cui il Dirigente della
Ripartizione Urbanistica, unitamente all'Assessore del Settore, illustra all'organo deliberativo dell'Amministrazione lo stato di attuazione del Progetto, evidenziando, da un lato, l'attività già svolta
(1356 pratiche istruite, su un totale di 2023) e, da altro lato, le ragioni della pendenza di pratiche non ancora istruite;
ragioni che vengono individuate sia nelle riforme di legge intervenute dopo il
1995 (come quella n.449 del 27.12.1997, che aveva introdotto la rateizzazione del conguaglio dovuto per l'oblazione e aveva prorogato fino al 30.06.1998 i termini per l'istruttoria), sia nella necessità di attendere la redazione e l'approvazione di strumenti urbanistici, come la variante di recupero che interessava alcune zone. Quello che viene ivi impropriamente definito come “impegno reciproco” a completare l'istruttoria delle pratiche di condono, considerato nell'insieme della relazione, ha il senso di sottolineare che l'allungamento che si era verificato nei tempi di definizione delle pratiche non era attribuibile al personale che si era occupato del Progetto-obiettivo e che, pertanto, la definizione delle pratiche sarebbe avvenuta non appena si fossero realizzate le necessarie condizioni giuridico-amministrative connesse all'approvazione delle varianti di recupero.
In altri termini la relazione posta a base della Deliberazione del 1998 non costituisce né un ordine di servizio, né un atto negoziale tra l'ente datore di lavoro e i dipendenti, e non sancisce, a favore di ciascuno di essi, il diritto ad essere impiegati nelle pratiche di condono edilizio fino alla loro completa definizione. Né sancisce il diritto a svolgere lavoro straordinario illimitato.
Non è quindi riscontrabile il lamentato inadempimento contrattuale sul punto.
Peraltro, anche ove, per mera ipotesi di ragionamento, si potesse diversamente opinare (rispetto a quanto poc'anzi ritenuto da questa Corte) e si potesse ravvisare, nella predetta relazione allegata alla Deliberazione del 1998, un vero e proprio vincolo giuridico del Comune, avente ad oggetto l'obbligo dell'Ente di far svolgere agli originari addetti l'attività di istruzione di tutte le pratiche del condono edilizio del 1995, tale impegno, mancando –nella prospettazione dell'appellante- di un termine finale esattamente individuabile, sarebbe qualificabile come contratto di durata o ad
6 esecuzione continuata e, quindi, consentirebbe il recesso a ciascuna delle parti anche dopo che vi fosse stato un principio di esecuzione, salve restando le prestazioni già rese o in corso di esecuzione, secondo l'art.1373 c.c., con l'unico limite della buona fede.
Pertanto anche sotto tale profilo, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la sopravvenuta cessazione dell'affidamento delle pratiche di condono non è valutabile come abuso del potere organizzativo del Comune.
4. L'appellante ha lamentato anche l'omessa pronuncia in ordine alla responsabilità risarcitoria del per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. CP_1
Nel caso in esame non emerge l'inadempimento contrattuale del Comune datore di lavoro per contrarietà a tali principi generali.
Secondo l'appellante il Progetto-obiettivo del 1995 sarebbe stato dismesso dal con CP_1 motivazioni pretestuose, che avrebbero avuto il fine o comunque l'effetto di “sottrarre” a lui e agli altri dipendenti originariamente incaricati la “parte più cospicua del corrispettivo a suo tempo concordato, nei limiti previsti dall'art.2 D.L. n.310/95” (v. pag.21 ricorso primo grado). A suo dire, il comportamento dell'Ente si sarebbe dovuto valutare come contrario a buona fede anche in ragione del ritardo nella definizione del Progetto, ascrivibile in via esclusiva all'Ente medesimo, posto che, in attesa della redazione e approvazione delle varianti di recupero di alcune zone, esso, da un lato, aveva illegittimamente imposto la sospensione del versamento degli acconti del contributo concessorio (con nota prot.n. 3992 del 13.3.1997; v. all. 5) e, da altro lato, era rimasto inerte, omettendo di espletare o ritardando le attività necessarie per il completamento del Progetto e per la definizione e riscossione dei contributi concessori relativi alle pratiche che erano rimaste sospese.
Tuttavia gli elementi di valutazione emergenti dalla documentazione in atti non consentono di ritenere fondate le doglianze dell'appellante, poiché il rapporto di lavoro tra il e il CP_1 dipendente si è intersecato, nel caso di specie, con una complessa vicenda di procedimenti amministrativi (di competenza di più ripartizioni o settori comunali, e, per alcune fasi, anche di più enti pubblici) che costituivano il necessario presupposto per la completa attuazione delle norme sul condono edilizio.
Il fatto che per l'adozione o per l'approvazione di strumenti urbanistici, come la variante di recupero occorrente per alcune zone territoriali, siano trascorsi (o che il abbia lasciato Controparte_1 trascorrere) numerosi anni rispetto al 1994-1995 (epoca della normativa sul condono edilizio) non costituisce comunque elemento univoco rivelatore di scorrettezza o di colpa a carico dell'Ente ex art.1375 c.c., dovendosi precisare che l'ambito decisionale di questa Corte ha ad oggetto la verifica delle eventuali scorrettezze o colpe che assumono rilevanza nel giudizio civilistico tra il datore di lavoro e il dipendente, intese, quindi, come inosservanza dei doveri di buona fede e diligenza nel
7 rapporto di lavoro, e che tale inosservanza non coincide necessariamente con l'uso illegittimo, scorretto o inefficiente del potere dell'Ente nell'esercizio delle sua attività amministrative, tecniche o politiche che hanno rilevanza esterna verso i cittadini.
Giova rammentare la portata del principio di buona fede in ambito contrattuale lavoristico.
Nell'esecuzione del contratto, la buona fede oggettiva, o correttezza, “si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass.
11.1.2006 n. 264; Cass.
7.6.2006 n. 13345); in altri termini, il principio di buona fede, che si specifica nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte, si pone come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto (Cass. n. 3775/94)” (così si legge nella motivazione di Cass.n.31349/2021).
Osservando la vicenda in tale ottica, le critiche espresse dall'appellante nei confronti della condotta tenuta dal nella gestione dell'iter amministrativo relativo al condono edilizio del Controparte_1
1995 non evidenziano la denunciata violazione dei doveri di leale comportamento del datore di lavoro o di collaborazione solidale nei confronti del lavoratore subordinato;
in particolare, la sospensione dell'istruttoria delle pratiche di condono per gli edifici ricadenti nelle zone soggette a variante di recupero non può ritenersi arbitraria rispetto allo svolgimento del rapporto di lavoro con i tecnici individuati per l'attuazione del Progetto-obiettivo del 1995, posto che l'approvazione della variante di recupero costituiva un presupposto indispensabile per la definizione delle pratiche, così come per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e per il calcolo del contributo concessorio gravante sui privati che avevano proposto istanza di sanatoria.
Neppure la conseguente sospensione del versamento del predetto contributo (sospensione consentita dal con la nota prot.n.3992 del 13.5.1997, all'uopo richiamata dall'appellante) risulta CP_1 qualificabile come esercizio scorretto dei poteri datoriali nei confronti dei dipendenti interessati al
Progetto-obiettivo, avendo essa la medesima origine causale ed essendo produttiva di meri riflessi indiretti e inevitabili sui dipendenti, che non costituiscono espressione di atti di gestione del rapporto di lavoro.
Analogamente non assume la valenza di un inadempimento il fatto che il non abbia CP_1 assecondato la richiesta, formulata con nota prot. n.6420 del 30.01.2008 (allegato 23 del fascicolo di primo grado dell'appellante) con cui il ricorrente e altri dipendenti, sul presupposto dell'ormai avvenuta approvazione delle varianti di recupero con provvedimento della Giunta Regionale del
21.6.2005, sollecitavano il Dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del territorio a redistribuire
8 ai singoli tecnici le pratiche di condono riferite agli edifici ricadenti in tali zone, perché dalla documentazione in atti si desume che ancora nel 2008 non erano stati definiti i costi di urbanizzazione delle zone costituenti oggetto delle varianti di recupero, indispensabili per la determinazione degli oneri di sanatoria;
tali costi risultano essere stati aggiornati diversi anni dopo, con la nota prot.n.77335 del 22.11.2013 del Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Settore dei Lavori pubblici (doc.26 nel fascicolo del ricorrente), eppure a dicembre 2014 non erano stati ancora concretamente adottati i relativi parametri unitari, come si desume dalla nota prot. n.7164 del 28.01.2015 a firma del responsabile della gestione delle procedure per il condono edilizio (all. n.28 del suo fascicolo).
Inoltre, dalla Deliberazione della G.C. n.100 del 17.10.2016 e dalla allegata relazione dei Settori
Urbanistica e del – Lavori Pubblici emerge che nel 2016 l'urbanizzazione delle CP_3 CP_3 zone costituenti oggetto della già approvata variante di recupero non era stata ancora completata, mancando opere di ampliamento della rete idrica e fognaria di competenza dell'Acquedotto Pugliese
s.p.a. da realizzare su aree non ancora acquisite al demanio, con la conseguenza che, stante l'incidenza delle opere occorrenti non ancora quantificate, i parametri per il calcolo del contributo degli oneri di urbanizzazione vengono indicati ancora una volta come provvisori. Con tale Delibera del 2016 la Giunta Comunale ha determinato di attuare il piano di recupero approvato dalla Giunta
Regionale nel 2005 mediante individuazione delle proprietà private da acquisire per l'esecuzione degli impianti idrici e fognari, ha disposto che si utilizzassero i parametri provvisori “nelle more dell'aggiornamento degli stessi” per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e ha demandato al
Settore Urbanistica di “finalizzare” le procedure di condono ancora pendenti.
(…) L'appellante ha dedotto che in realtà la principale ragione – lesiva dei sui diritti e dei suoi interessi - per la quale i dirigenti p.t. del e non hanno Controparte_4 Controparte_3 inteso attivarsi per concludere il Progetto in controversia emerge chiaramente dalla relazione del
Dirigente p.t. dell'Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio protocollo n. 15636 del 23.02.2016, con la quale si è ritenuto a posteriori che il corrispettivo riconosciuto ai tecnici del Progetto, nella misura del 10% delle somme incassate, fosse eccessivo alla luce degli introiti prevedibili con riferimento alle pratiche di condono afferenti ad immobili ricadenti nelle Varianti di Recupero.
Tuttavia, gli eventi richiamati dall'appellante, fin qui esposti in sintesi nei loro punti fondamentali, non possono qualificarsi come indici di scorrettezza del nella gestione del rapporto di CP_1 lavoro.
Il rapporto di lavoro tra l'Ente locale e i propri dipendenti, in alcuni casi e per certi aspetti connessi all'individuazione delle attività e delle modalità di lavoro, subisce inevitabilmente le conseguenze indirette di vicende o problematiche di altro genere (tecniche, amministrative, politiche) che l'Ente
9 stesso si trova ad affrontare, e ciò non può automaticamente ritenersi anomalo, o illegittimo, o scorretto a scapito dei lavoratori, perché le prestazioni lavorative di questi ultimi costituiscono lo strumento pratico con cui si realizzano in concreto i compiti dell'Ente medesimo e sono quindi finalizzate a dare attuazione alle scelte (tecniche, amministrative, politiche) di esclusiva pertinenza di quest'ultimo.
Del resto, compete al datore di lavoro, pubblico o privato, l'esercizio del potere conformativo sulla prestazione del lavoratore, nei limiti della liceità e nel rispetto delle norme di legge e di contratto che regolano le mansioni e l'orario di lavoro, che qui non si rivelano violate.
Pertanto in questa sede occorre tener conto del fatto che, pur nell'oggettiva e inusitata lungaggine dei procedimenti amministrativi finalizzati alla definizione delle pratiche relative al condono edilizio del 1995, le ragioni che hanno indotto il a sospendere l'istruzione delle pratiche di condono CP_1 per gli edifici ubicati nelle zone interessate da varianti di recupero non attengono alla gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti che avevano dato avvio e parziale esecuzione al Progetto- obiettivo costituente oggetto della Delibera G.C. n.1767/1995, ma a vicende tecniche, amministrative e politiche qui insindacabili, che costituivano il necessario presupposto dell'attività del Progetto.
Dagli elementi dedotti dall'appellante non emerge che il abbia omesso di compiere uno CP_1 sforzo che era invece esigibile nel rapporto civilistico, non potendo il lavoratore dipendente pretendere che l'ente si adoperasse per adottare con maggiore celerità ed efficacia le proprie scelte tecniche, amministrative o politiche allo specifico fine di preservare il suo interesse a continuare a svolgere l'attività di istruzione delle pratiche di condono edilizie rimaste sospese, avendo tale attività la natura di lavoro straordinario, ed essendo quindi del tutto eventuale per ciascun dipendente, perché soggetta alla potestà decisoria datoriale a cui compete di delimitarne gli aspetti soggettivi e oggettivi.
Né, del resto, la doglianza di violazione del principio di buona fede e correttezza risulta fondata sotto l'altro profilo denunciato, che attiene allo spostamento del responsabile della gestione delle procedure connesse al rilascio o diniego dei condoni edilizi dal Settore Urbanistica, a cui era stato affidato il Progetto-obiettivo relativo alle pratiche di condono edilizio, al diverso Settore Lavori
Pubblici. Tale provvedimento non è qualificabile come espressione di scorrettezza contrattuale laddove si consideri che dalla documentazione in atti risulta che in concreto le pratiche di condono sospese non sono state riattivate e assegnate, fuori dall'ordinario servizio, neppure agli altri tecnici, come l'appellante, che non avevano subito spostamenti ma erano rimasti in forza al Settore
Urbanistica (v. nota prot.n.62773del 13.8.2015 a firma di sette dipendenti che si qualificavano come
“componente tecnica della struttura incaricata” del Progetto-obiettivo).
Alla stessa conclusione conduce anche il fatto che con nota prot. n.102003 del 22.11.2016 il Dirigente
10 del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio ha disposto “con effetto immediato che tutto il personale tecnico…, coadiuvato dal personale amministrativo, provveda in orario di servizio ordinario… al calcolo del conguaglio dell'oblazione e del contributi concessorio dovuto…”. Da tale documento emerge infatti che tutta l'organizzazione lavorativa finalizzata alla definizione delle pratiche di condono rimaste sospese è stata modificata in via generale (e non solo con effetti negativi a carico dell'appellante), sia perché essa non è stata limitata ai dipendenti sin dall'origine coinvolti nel Progetto, ma è stata invece estesa a tutti i dipendenti del settore, sia perché è stata collocata all'interno dell'ordinario orario di servizio.
Né, del resto, essendo trascorsi tanti anni dall'emanazione delle norme sul condono edilizio e dall'avvio delle relative pratiche, la scelta dei dirigenti del Comune di provare, nel 2016, ad accelerare i tempi di definizione delle pratiche sospese mediante l'adozione di una diversa modalità organizzativa può reputarsi arbitraria e perciò ingiustificata rispetto alle aspettative degli originari addetti al Progetto-Obiettivo” (cfr. sentenza Corte d'Appello di Lecce, n. 4/2024).
Sulla scorta di tali articolate e condivisibili argomentazioni, aderenti al caso di specie stante l'identità delle allegazioni e della documentazione prodotta, la domanda di cui al punto b) delle conclusioni deve essere respinta, difettando, in capo al una responsabilità risarcitoria per inadempimento CP_1
e per violazione dei principi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente.
Quanto invece alla domanda di cui al punto c) delle conclusioni, la Corte d'Appello di Lecce- nella richiamata pronuncia- ha evidenziato che “Dall'esame della predetta Deliberazione, considerata congiuntamente alla relazione della Ripartizione del Personale ivi allegata e richiamata, emerge che il costo massimo del Progettoobiettivo, indicato in lire 200.000.000, rappresenta solo una previsione dipendente dalla presumibile entità degli introiti che il con una valutazione preventiva di CP_1 massima, all'epoca della Deliberazione medesima aveva ritenuto di poter riscuotere dai cittadini interessati al condono e tenuti al versamento dei relativi oneri concessori. Il fatto che si trattasse di una indicazione meramente previsionale delle risorse, pertanto suscettibile di variazione in conseguenza dell'effettiva entità degli introiti, si desume dalla precisazione, contenuta nella stessa
Deliberazione, secondo la quale, nel caso che vi fosse stato in concreto un minore incasso, il compenso spettante ai dipendenti impegnati nel Progetto-obiettivo sarebbe stato anch'esso inferiore al 10% di lire 200.000.000 e avrebbe potuto anche determinare un parziale recupero di quanto erogato. Inoltre si rileva che nella parte dispositiva della Deliberazione n.1767/1995, pur essendo stata espressa la riserva di integrare l'eventuale restante compenso, non è stato indicato l'importo di lire 200.000.000 come limite massimo e invalicabile del totale dei compensi erogabili al personale fino alla definizione di tutte le pratiche di condono.
11 Del resto, lo stesso ha reiteratamente interpretato la propria Deliberazione n.l767/1995 in CP_1 questo senso, come chiaramente si desume dal fatto che, nel tempo, man mano che aumentavano gli introiti degli oneri concessori e che venivano definite ulteriori pratiche di condono, in più riprese sono stati erogati ai dipendenti che avevano lavorato fuori dall'ordinario orario di lavoro compensi che complessivamente hanno superato in maniera netta e notevole l'iniziale previsione di lire
200.000.000 (v. documenti nn.7, 10, 13, 14, 20, 24, prodotti nel fascicolo dell'appellante, relativi alla liquidazione dei sei “acconti” del compenso in favore del personale, alcuni dei quali coincidenti con i documenti prodotti anche dal . CP_1
L'insussistenza di un tetto massimo pari a lire 200.000.00 consente (…) il riconoscimento del credito residuo del ricorrente/appellante per le attività lavorative già svolte” (pag.
9-10 sentenza n. 4/2024).
A tali considerazioni consegue l'accoglimento della domanda formulata al punto c) delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, tesa ad ottenere la condanna del al CP_1 pagamento dell'importo di € 726,00 a titolo di corrispettivo dovuto sui contributi concessori introitati dal gennaio 2016 al marzo 2018, atteso che anche nel presente procedimento, come in quello definito con la richiamata pronuncia della Corte D'Appello, “La quantificazione di tale importo è stata documentata dall'appellante mediante la tabella dei conteggi elaborati sulla base delle risultanze degli introiti del da gennaio 2016 a marzo 2018 (allegati nn.49 e n.51 del suo fascicolo), CP_1 atti che, così come i dati e i criteri utilizzati, non sono stati specificamente contestati dal CP_1 nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, e neppure è stata contestata l'esecuzione delle attività per le quali [l'appellante] ha chiesto il predetto compenso”.
Né a differenti conclusioni, in parte qua, potrebbe indurre l'eccepita “mancata verificazione della condizione per la corresponsione del saldo del compenso, a suo dire da individuarsi nella
“definizione di tutti i procedimenti di condono”, atteso che “tale argomento resta privo di concreto effetto preclusivo rispetto alla pretesa del dipendente, poiché l'importo del credito quantificato nella conclusione sub. lett. c del ricorso non costituisce il saldo per tutto il lavoro che sarebbe stato fatto fino alla definizione di tutte le pratiche pendenti, bensì solo il compenso per il lavoro da lui già espletato”, ferma restando l'infondatezza dell'eccezione “secondo cui il ricorrente non avrebbe fornito prova di aver svolto l'attività fuori dall'orario di servizio, posto che l'espletamento in orario non ordinario era stato espressamente previsto proprio negli atti progettuali del Comune”.
Alla luce dunque di tali rilievi, la domanda di cui al punto c) delle conclusioni va accolta, con condanna del al pagamento della somma di € 726,00, laddove nella restante parte la domanda CP_1 di condanna al riconoscimento di ulteriori somme maturate o maturande non può trovare accoglimento, stante la sua genericità.
Per le ragioni e nei limiti che precedono, il ricorso va accolto.
12 La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore del decisum, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
così provvede: CP_1 in parziale accoglimento del ricorso, condanna il al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, dell'importo di € 726,00 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 700,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. R. Rubino.
Brindisi, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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