Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 26.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.5221 dell'anno 2024
TRA
Avv. GIGLIO R, CECI G Parte_1 ricorrente
E
CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l'ente convenuto formulando le conclusioni ivi in dettaglio indicate. Instaurato il giudizio, ritualmente citato, rimaneva contumace la parte intimata. All'udienza odierna il procuratore della parte istante chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in parte qua, con regolazione delle spese di causa, per intervenuto conseguimento parziale della prestazione ambita nelle more del giudizio. Il
Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
1. Va dichiarata la contumacia dell' che sebbene ritualmente evocato non si è costituito in giudizio.
2.1. Ritiene il Giudice di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere in parte qua.
All'udienza odierna, il difensore della parte istante ha concluso in questo senso, dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in ragione del conseguimento della parziale prestazione ambita nelle more del giudizio (ratei pensione supersiti non riscossi). Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale con la conseguenza che questo Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere in parte qua. CP_
2.2. Invero, è stata prodotta in atti la nota del 10.7.2024 con cui l ha liquidato in favore dell'istante la somma di euro 10.044,80 a titolo di ratei pensione supersiti non riscossi, trattenendo la somma di euro di 27.615,19 a titolo di presunti indebiti.
2.3. In assenza di univoca motivazione circa la natura indebita della ritenuta de qua, essa deve CP_ ritenersi illegittima con la conseguenza che l' va condannato al pagamento in favore dell'istante della somma di euro di 27.615,19 per i titoli oggetto di giudizio, oltre accessori come per legge.
3. Relativamente alle spese processuali, è appena il caso di osservare che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass.
7847/94), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio. In applicazione dei principi sopra esposti ed in considerazione del fatto che il pagamento della prestazione de qua è intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, deve ritenersi che la parte intimata abbia dato causa al presente giudizio e che lo stesso sarebbe verosimilmente risultato soccombente qualora si fosse giunti ad una pronuncia nel merito. Per le ragioni fin qui esposte, l'ente convenuto va condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in base all'attività in effetti svolta ed al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede, disattesa ogni altra domanda: CP_ dichiara la contumacia dell' dichiara cessata tra le parti la materia del contendere in parte qua, nei termini di cui in motivazione;
CP_ per la parte residua, condanna l' al pagamento in favore dell'istante della somma di euro di
27.615,19 per i titoli oggetto di giudizio, oltre accessori come per legge, nei termini di cui in motivazione condanna la parte intimata al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi euro 4800,00 oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese anche forfettario da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratasi anticipatario.
Bari 26.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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