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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 187/2016 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dr. Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi in epigrafe, vertente tra
(C.F. ), nella qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
impresa individuale “Ottica Caputo di Caputo Ottavio”, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernanda Rosselli e Virginia Fusco attore contro
(C.F. ), nella qualità di titolare della CP_1 C.F._2
omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela
Gasparri convenuta
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di Parte_1
titolare della impresa individuale “Ottica Caputo di Caputo Ottavio”, ha evocato in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro
1 80.000,00, oltre interessi moratori al saggio legale dalla maturazione del diritto alle scadenze indicate sugli assegni sino al soddisfo, quale controprestazione per l'avviamento commerciale dell'attività sita in Paola,
Corso Roma n. 38, nonché per la cessione dell'insegna della citata attività, dell'arredamento del locale, delle attrezzature di ottico e degli altri beni strumentali, delle merci e delle scorte costituenti il magazzino, per come risultante dagli assegni bancari meglio descritti nella narrativa dell'atto, qui richiamata, ovvero, in subordine, al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento a seguito dell'acquisizione, senza dazione del giusto corrispettivo, da parte della convenuta della clientela e del valore del compendio dell'attività commerciale acquisita.
L'attore, in particolare, ha dedotto di operare nel settore del commercio al dettaglio di materiale ottico e di gestire diversi punti vendita tra , CP_2
Reggio Calabria, e Paola;
di avere ceduto, nel novembre dell'anno CP_3
2013, all'impresa nella titolarità della convenuta il ramo dell'attività commerciale di vendita di materiale ottico, sito in Paola a Corso Roma n.
38, con impegno della controparte a corrispondere a titolo di controprestazione per l'avviamento dell'attività, oltre che per le attrezzature e merci e scorte di magazzino, la somma di euro 160.000,00.
Ha precisato che gli consegnava, a titolo di pagamento CP_1
residuo della maggior somma, tre assegni bancari non trasferibili, per il totale di euro 80.000,00 oggetto di furto in suo danno denunciato in data
30.9.2014 presso la Questura di Reggio Calabria. Ha infine dedotto, in via subordinata, che, a seguito della cessione, ha subito una diminuzione patrimoniale per l'acquisizione da parte di della sua clientela CP_1
e del valore del compendio dell'attività commerciale acquisita, chiedendo pertanto un indennizzo ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.
2 Ha resistito , titolare dell'omonima ditta individuale, che, CP_1
contestando le avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto, ha chiesto il rigetto della domanda.
La convenuta ha a tale fine eccepito che nel mese di novembre dell'anno
2013 aveva acquistato dal Caputo esclusivamente attrezzature di ottico e alcuni beni pertinenziali, concordando un corrispettivo pari a euro
100.000,00. Ha inoltre specificato che, a garanzia di quanto dovuto,
l'odierno attore aveva richiesto l'emissione di tre assegni, che avrebbe poi dovuto restituire al definitivo pagamento. In ultimo, ha dedotto che nulla deve essere riconosciuto in favore della controparte per avere ella completamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, corrispondendo le somme indicate nella comparsa di costituzione. Ha infine dedotto di non aver acquisito la clientela del e di non essersi Pt_1
avvalsa di fornitori della precedente impresa, specificando che l'attività, peraltro, si era spostata preso altro magazzino con diverso numero civico e con diverso nome. Ha chiesto, pertanto, l'integrale rigetto dell'avversa domanda.
La domanda principale spiegata dall'attore è fondata e va accolta.
Giova premettere che l'emissione di un assegno bancario postdatato – quali quelli in esame – vale come una promessa di pagamento in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro dispensa il soggetto a favore del quale la promessa è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto
(Tribunale di Pescara, 12.10.2023, n. 2029).
3 È stato affermato che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (v., in tal senso, Cass. civ. n. 2091/2022 Cass. civ. n.
20689/2016; Cass. civ. n.31818/2024).
Deve poi rilevarsi come l'art. 1988 c.c. si riferisce all'ipotesi in cui la promessa di pagamento e la ricognizione di debito siano pure, cioè non facciano riferimento al rapporto fondamentale, che è quello dal quale traggono giustificazione.
In tal caso esse sono, secondo la tesi dominante, dichiarazioni confessorie, cioè negozi processuali e non sostanziali perché non fanno sorgere un obbligo ma comportano la presunzione del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova (2697 c.c.).
La prova contraria, che può essere fornita anche per testimoni (2721 c.c.), può coprire non solo l'inesistenza ma anche l'invalidità, l'inefficacia o la sopravvenuta estinzione del rapporto sottostante.
In buona sostanza il destinatario della promessa è esonerato dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre il promittente deve
4 dimostrare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, indipendentemente dal fatto che esso sia menzionato o meno nella ricognizione di debito.
Incombe quindi sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto.
Nella specie, dunque, non incombeva sull'attore l'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante agli assegni consegnatigli da
[...]
, la quale, dal canto suo, non ha in alcun modo contestato di aver CP_1
sottoscritto gli assegni stessi e di averli consegnati al , né ha Pt_1
puntualmente contestato il fatto che i titoli non sono stati portati all'incasso e che gli stessi sono stati rubati.
La convenuta, di contro, doveva dimostrare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale sotteso agli assegni in oggetto.
Ebbene, l'eccezione circa il fatto che l'attore doveva provare per iscritto il trasferimento del ramo di azienda non è utile al fine di dimostrare l'inesistenza o l'invalidità dell'atto negoziale, poiché la forma scritta ai sensi dell'art. 2556 c.c. è richiesta solo ai fini della prova del trasferimento ma non anche per la validità del contratto.
Inoltre, la convenuta non ha provato di aver estinto il rapporto sottostante agli assegni: le fatture prodotte si riferiscono sì a vendita di beni ma non vi
è prova del relativo pagamento;
non si comprende a cosa si riferisca la ricevuta di cui all'allegato n. 7 della citazione né a quale pagamento (se alla fattura del 2.12.2013 o ad altro) si riferisca l'assegno di euro 30.000,00 di cui alla lista movimenti allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. di parte convenuta.
Infine, alcuna prova ha offerto la convenuta circa il fatto che gli assegni furono consegnati al a garanzia del pagamento dell'acquisto di Pt_1
attrezzature di ottico e beni pertinenziali.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi di riferimento del vigente D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore e alla natura della lite, in sé non complessa, e alle questioni di fatto e di diritto trattate.
p.q.m.
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in primo grado, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- condanna , quale titolare dell'omonima ditta individuale, al CP_1
pagamento in favore di , nella qualità di titolare della Parte_1
impresa individuale “Ottica Caputo di Caputo Ottavio”, della somma di euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre interessi moratori al saggio legale dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna , quale titolare dell'omonima ditta individuale, al CP_1
pagamento in favore di , nella qualità di titolare della Parte_1
impresa individuale “Ottica Caputo di Caputo Ottavio”, delle spese legali, liquidate nella complessiva somma di euro 7.838,00, di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Paola il 31.3.2025.
Il giudice
Maria Grazia Elia
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dr. Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi in epigrafe, vertente tra
(C.F. ), nella qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
impresa individuale “Ottica Caputo di Caputo Ottavio”, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernanda Rosselli e Virginia Fusco attore contro
(C.F. ), nella qualità di titolare della CP_1 C.F._2
omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela
Gasparri convenuta
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di Parte_1
titolare della impresa individuale “Ottica Caputo di Caputo Ottavio”, ha evocato in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro
1 80.000,00, oltre interessi moratori al saggio legale dalla maturazione del diritto alle scadenze indicate sugli assegni sino al soddisfo, quale controprestazione per l'avviamento commerciale dell'attività sita in Paola,
Corso Roma n. 38, nonché per la cessione dell'insegna della citata attività, dell'arredamento del locale, delle attrezzature di ottico e degli altri beni strumentali, delle merci e delle scorte costituenti il magazzino, per come risultante dagli assegni bancari meglio descritti nella narrativa dell'atto, qui richiamata, ovvero, in subordine, al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento a seguito dell'acquisizione, senza dazione del giusto corrispettivo, da parte della convenuta della clientela e del valore del compendio dell'attività commerciale acquisita.
L'attore, in particolare, ha dedotto di operare nel settore del commercio al dettaglio di materiale ottico e di gestire diversi punti vendita tra , CP_2
Reggio Calabria, e Paola;
di avere ceduto, nel novembre dell'anno CP_3
2013, all'impresa nella titolarità della convenuta il ramo dell'attività commerciale di vendita di materiale ottico, sito in Paola a Corso Roma n.
38, con impegno della controparte a corrispondere a titolo di controprestazione per l'avviamento dell'attività, oltre che per le attrezzature e merci e scorte di magazzino, la somma di euro 160.000,00.
Ha precisato che gli consegnava, a titolo di pagamento CP_1
residuo della maggior somma, tre assegni bancari non trasferibili, per il totale di euro 80.000,00 oggetto di furto in suo danno denunciato in data
30.9.2014 presso la Questura di Reggio Calabria. Ha infine dedotto, in via subordinata, che, a seguito della cessione, ha subito una diminuzione patrimoniale per l'acquisizione da parte di della sua clientela CP_1
e del valore del compendio dell'attività commerciale acquisita, chiedendo pertanto un indennizzo ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.
2 Ha resistito , titolare dell'omonima ditta individuale, che, CP_1
contestando le avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto, ha chiesto il rigetto della domanda.
La convenuta ha a tale fine eccepito che nel mese di novembre dell'anno
2013 aveva acquistato dal Caputo esclusivamente attrezzature di ottico e alcuni beni pertinenziali, concordando un corrispettivo pari a euro
100.000,00. Ha inoltre specificato che, a garanzia di quanto dovuto,
l'odierno attore aveva richiesto l'emissione di tre assegni, che avrebbe poi dovuto restituire al definitivo pagamento. In ultimo, ha dedotto che nulla deve essere riconosciuto in favore della controparte per avere ella completamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, corrispondendo le somme indicate nella comparsa di costituzione. Ha infine dedotto di non aver acquisito la clientela del e di non essersi Pt_1
avvalsa di fornitori della precedente impresa, specificando che l'attività, peraltro, si era spostata preso altro magazzino con diverso numero civico e con diverso nome. Ha chiesto, pertanto, l'integrale rigetto dell'avversa domanda.
La domanda principale spiegata dall'attore è fondata e va accolta.
Giova premettere che l'emissione di un assegno bancario postdatato – quali quelli in esame – vale come una promessa di pagamento in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro dispensa il soggetto a favore del quale la promessa è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto
(Tribunale di Pescara, 12.10.2023, n. 2029).
3 È stato affermato che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (v., in tal senso, Cass. civ. n. 2091/2022 Cass. civ. n.
20689/2016; Cass. civ. n.31818/2024).
Deve poi rilevarsi come l'art. 1988 c.c. si riferisce all'ipotesi in cui la promessa di pagamento e la ricognizione di debito siano pure, cioè non facciano riferimento al rapporto fondamentale, che è quello dal quale traggono giustificazione.
In tal caso esse sono, secondo la tesi dominante, dichiarazioni confessorie, cioè negozi processuali e non sostanziali perché non fanno sorgere un obbligo ma comportano la presunzione del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova (2697 c.c.).
La prova contraria, che può essere fornita anche per testimoni (2721 c.c.), può coprire non solo l'inesistenza ma anche l'invalidità, l'inefficacia o la sopravvenuta estinzione del rapporto sottostante.
In buona sostanza il destinatario della promessa è esonerato dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre il promittente deve
4 dimostrare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, indipendentemente dal fatto che esso sia menzionato o meno nella ricognizione di debito.
Incombe quindi sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto.
Nella specie, dunque, non incombeva sull'attore l'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante agli assegni consegnatigli da
[...]
, la quale, dal canto suo, non ha in alcun modo contestato di aver CP_1
sottoscritto gli assegni stessi e di averli consegnati al , né ha Pt_1
puntualmente contestato il fatto che i titoli non sono stati portati all'incasso e che gli stessi sono stati rubati.
La convenuta, di contro, doveva dimostrare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale sotteso agli assegni in oggetto.
Ebbene, l'eccezione circa il fatto che l'attore doveva provare per iscritto il trasferimento del ramo di azienda non è utile al fine di dimostrare l'inesistenza o l'invalidità dell'atto negoziale, poiché la forma scritta ai sensi dell'art. 2556 c.c. è richiesta solo ai fini della prova del trasferimento ma non anche per la validità del contratto.
Inoltre, la convenuta non ha provato di aver estinto il rapporto sottostante agli assegni: le fatture prodotte si riferiscono sì a vendita di beni ma non vi
è prova del relativo pagamento;
non si comprende a cosa si riferisca la ricevuta di cui all'allegato n. 7 della citazione né a quale pagamento (se alla fattura del 2.12.2013 o ad altro) si riferisca l'assegno di euro 30.000,00 di cui alla lista movimenti allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. di parte convenuta.
Infine, alcuna prova ha offerto la convenuta circa il fatto che gli assegni furono consegnati al a garanzia del pagamento dell'acquisto di Pt_1
attrezzature di ottico e beni pertinenziali.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi di riferimento del vigente D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore e alla natura della lite, in sé non complessa, e alle questioni di fatto e di diritto trattate.
p.q.m.
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in primo grado, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- condanna , quale titolare dell'omonima ditta individuale, al CP_1
pagamento in favore di , nella qualità di titolare della Parte_1
impresa individuale “Ottica Caputo di Caputo Ottavio”, della somma di euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre interessi moratori al saggio legale dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna , quale titolare dell'omonima ditta individuale, al CP_1
pagamento in favore di , nella qualità di titolare della Parte_1
impresa individuale “Ottica Caputo di Caputo Ottavio”, delle spese legali, liquidate nella complessiva somma di euro 7.838,00, di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Paola il 31.3.2025.
Il giudice
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