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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9113 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 25248/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. LESSONA SILVIO PIERO e l'Avv. PAGLINO ALESSANDRO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, piazza Bertarelli n. 2
- OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. CANESTRELLI SERENA e l'Avv. DANOVI FILIPPO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via San Barnaba n. 32
- OPPOSTO
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare: - accertare e dichiarare che il signor non ha diritto Controparte_1 di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della signora in relazione ai riferiti crediti di cui all'atto di Parte_1 precetto opposto per i motivi, in fatto ed in diritto ed afferenti la prova, di cui all' atto di citazione e per l'effetto dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'invalidità ovvero annullare l'opposto precetto;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 24.10.2025, fascicolo opponente).
Per l'opposto: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, respingere le domande tutte formulate dall'odierna opponente e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte CP_ l'opposto atto di precetto con consequenziale condanna della dott. al versamento in favore del sig. Pt_1 dell'importo di € 22.304,20, così come portato dall'opposto atto di precetto o della diversa maggiore o minor somma che dovesse essere ritenuta dovuta, maggiorata degli interessi dal dovuto al saldo effettivo. Con il favore delle spese e dei compensi di causa” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 24.10.2025, fascicolo opposto).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 26.6.2024 e iscritto a ruolo il 3.7.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_1 proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto il 6.6.2024 e recante il complessivo importo di euro 21.414,46 oltre accessori, di cui euro 15.578,00 per spese di riscaldamento, euro
4.113,00 per spese di elettricità, euro 383,89 per spese di gas ed euro 312,00 per imposte in relazione alla casa coniugale e di cui ulteriori euro 1.572,96 per spese in relazione ai figli minori, detratto l'ammontare di euro 889,74 riconosciuto come dovuto dal medesimo intimante.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che i titoli esecutivi fatti valere da controparte corrispondevano a due provvedimenti resi nel contesto del giudizio di separazione personale dei coniugi e che gli stessi, in particolare, erano costituiti dall'ordinanza presidenziale n. 13497/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 10.7.2021 e dalla sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7.3.2024.
Ciò posto, l'intimata, con un primo motivo di opposizione, deduceva l'insussistenza del diritto dell'intimante di agire in executivis, in quanto la documentazione allegata all'atto di precetto opposto non rivestiva le necessarie forme di cui all'art. 474 c.p.c.
Inoltre, , con un secondo motivo di opposizione, riteneva l'infondatezza Parte_1 della pretesa articolata da controparte a titolo di spese di riscaldamento, in quanto l'opposto, alla luce delle proprie maggiori disponibilità economiche, si era impegnato a sostenere tutti i costi relativi alla casa coniugale ad eccezione delle utenze, in quanto l'ordinanza presidenziale n.
13497/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 10.7.2021 doveva essere dunque interpretata in senso estensivo ed in quanto la sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7.3.2024 aveva escluso che l'intimata potesse essere gravata da oneri abitativi e da spese condominiali ordinarie.
Al contempo, l'opponente, con un terzo motivo di opposizione, sosteneva l'infondatezza della pretesa formulata dall'intimante a titolo di spese di riscaldamento anche sotto un ulteriore e distinto profilo, in quanto l'appartamento ricevuto in assegnazione, al pari dell'intero stabile,
2 era di proprietà di una società, denominata Immobiliare Pagliano di RR IC & C. SA, di cui l'opposto era amministratore, ed in quanto le fatture da quest'ultima emesse nei confronti di e del fratello risultavano del tutto Controparte_1 Persona_1 generiche nonché incerte sia in punto di effettiva riconducibilità dei consumi alla casa coniugale sia in punto di quantificazione degli stessi e risultavano comunque prive di prova in ordine all'intervenuto pagamento dei corrispondenti importi.
Oltre a ciò, l'intimata, con un quarto motivo di opposizione, negava la fondatezza della pretesa avversaria con riguardo alle somme richieste a titolo di spese di elettricità e di gas, in quanto le relative bollette risultavano intestate a ed in quanto non Controparte_2 vi era la possibilità di verificare se i relativi consumi corrispondessero, almeno in parte, a quelli della casa coniugale.
Poi, , con un quinto motivo di opposizione, escludeva la fondatezza della Parte_1 pretesa fatta valere dall'intimante a titolo di tassa sui rifiuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020, sia in quanto il corrispondente avviso di pagamento non risultava riconducibile alla casa coniugale, sia in quanto si trattava di un tributo che non rappresentava un'utenza dell'abitazione, sia in quanto aveva ivi vissuto sino all'autunno dell'anno 2020. Controparte_1
Infine, l'opponente, con un sesto motivo di opposizione, affermava l'infondatezza della pretesa articolata da controparte a titolo di spese per i figli minori, in quanto non vi era evidenza del soggetto che aveva fruito dell'indicata visita neuropsichiatrica e neppure vi era prova del pagamento delle spese relative alle lezioni di pianoforte e dell'effettivo acquisto di un personal computer, così come non vi era supporto documentale a sostegno della richiesta di euro 499,50 con riguardo ad un campus immotivatamente ritenuto a carico della sola intimata, né vi era sufficiente documentazione a conforto delle ulteriori voci di costo.
In conclusione, l'intimata domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli azionati da controparte e, in via principale, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'intimante di procedere in executivis in relazione ai crediti recati dall'atto di precetto opposto, con conseguente declaratoria di nullità, di inefficacia o di invalidità di quest'ultimo.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione depositata il 25.9.2024, contestando in fatto e in diritto le tesi avversarie.
Nel dettaglio, l'opposto riteneva l'infondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto la giurisprudenza di legittimità invocata da controparte atteneva alla diversa ipotesi degli accordi
3 di separazione consensuale recanti pattuizioni negoziali di contenuto ulteriore e differente rispetto a quello tipicamente presente in simili intese.
Inoltre, l'intimante sosteneva l'inammissibilità e l'infondatezza del secondo motivo di opposizione, in quanto l'ordinanza presidenziale n. 13497/2021 pronunciata dal Tribunale di
Milano in data 10.7.2021 superava ogni precedente regolamentazione tra le parti e risultava inequivoca nel porre i costi delle utenze della casa coniugale esclusivamente a carico di
[...]
, con conseguente impossibilità, per il Giudice dell'opposizione preventiva Pt_1 all'esecuzione, di sovvertire l'univoco contenuto precettivo del titolo esecutivo.
Oltre a ciò, deduceva l'infondatezza del terzo motivo di Controparte_1 opposizione, in quanto le fatture emesse da Immobiliare Pagliano di RR IC & C. SA si riferivano in termini espressi all'immobile assegnato all'intimata ed in quanto il pagamento dei corrispondenti importi, mediamente pari ad euro 445,08 mensili, avveniva nelle forme di una decurtazione, da parte della medesima società, sugli utili spettanti all'opposto quale socio accomandatario della stessa.
Sotto altro profilo, l'opponente negava la fondatezza del quarto motivo di opposizione, in quanto le somme richieste a titolo di spese di elettricità e di gas risultavano compiutamente documentate, oltre che univocamente riferibili alla casa coniugale.
Al contempo, l'intimante escludeva la fondatezza del quinto motivo di opposizione, in quanto la tassa sui rifiuti rappresentava un onere a carico del soggetto che occupava l'immobile, risultava certamente riconducibile all'appartamento assegnato a ed ineriva Parte_1 all'annualità successiva rispetto al momento di emissione dell'avviso di pagamento.
Da ultimo, eccepiva l'infondatezza del sesto motivo di Controparte_1 opposizione, in quanto la visita neuropsichiatrica e l'acquisto del personal computer indicati nell'atto di precetto opposto riguardavano all'evidenza il figlio minore, in quanto l'iscrizione al campus tenutosi al termine del mese di luglio 2022 era stata eseguita nell'esclusivo interesse dell'intimata ed in quanto le ulteriori voci di costo erano state dettagliatamente giustificate, anche con riferimento alle spese per la mensa scolastica, per il fondo scuola, per le lezioni di pianoforte e per le ulteriori attività didattiche.
In conclusione, l'opposto domandava, in via preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte e, in via principale, il rigetto, integrale ovvero quantomeno parziale, delle domande avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
4 Entrambe le parti depositavano in seguito le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Il Tribunale, sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli con ordinanza del 19.3.2025, istruiva la vertenza in via documentale e tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28.10.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c., attenendo all'an e al quantum dell'azione esecutiva – devono essere accolte, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Va innanzitutto osservato che entrambe le parti, nei rispettivi atti introduttivi, sono risultate sostanzialmente concordi in ordine al fatto che l'ordinanza presidenziale n. 13497/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 10.7.2021 e la sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7.3.2024 possano, perlomeno astrattamente, rappresentare dei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. con specifico riferimento alle pretese recate dall'atto di precetto opposto (cfr. citazione, p. 4; cfr. comparsa di costituzione, p. 10).
Cionondimeno, è noto il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “in sede di opposizione all'esecuzione l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (Cass. 28 luglio 2011, n. 16610). Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione” (Cass. civ., sez. III, sent. 13.3.2012, n. 3977; cfr. altresì, ex multis, Cass., sez. III, sent. 11.6.2014, n. 13249).
Orbene, in proposito, nel caso di specie occorre evidenziare che l'ordinanza presidenziale n.
13497/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 10.7.2021 – in relazione al periodo di tempo compreso tra luglio 2021 e marzo 2024 – e la sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 7.3.2024 – in relazione al periodo di tempo decorrente da aprile
5 2024 – risultano potenzialmente corrispondere ad un titolo esecutivo con riferimento alla voce
“e): spese figli minori”, indicata nell'atto di precetto opposto per un importo complessivamente pari ad euro 1.572,96 (doc. A, fascicolo opposto), trattandosi di una posta senz'altro riconducibile al novero delle spese che “pur qualificate come straordinarie finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento”, e che possono dunque “essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità [di] fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione” (Cass., sez. I, sent. 13.1.2021, n.
379; cfr. altresì Cass., sez. I, sent. 22.6.2023, n. 17928; Cass., sez. I, sent. 15.2.2021, n. 3835).
Di converso, i medesimi provvedimenti giudiziali non risultano effettivamente corrispondere a un titolo esecutivo con riguardo alle voci per “a): spese di riscaldamento casa coniugale”, per un totale di euro 15.578,00, “b): spese di elettricità casa coniugale”, per un totale di euro 4.113,00, “c): spese di gas casa coniugale”, per un totale di euro 383,89, e “d): imposte casa coniugale”, per un totale di euro
312,00, in quanto tali poste sono state richieste quali “utenze relative alla casa coniugale sita in Milano, via Pagliano n. 37 e ciò a far tempo dall'assegnazione della casa coniugale disposta con il suddetto provvedimento presidenziale pubblicato il 22.7.2021” e quali “imposte legate al possesso/utilizzo della casa coniugale stante il diritto di assegnazione e ciò sempre a far tempo dal 22.7.2021” (doc. A, fascicolo opposto).
Ciò in considerazione del fatto che l'ordinanza presidenziale n. 13497/2021 pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 10.7.2021 e la sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal Tribunale di
Milano in data 7.3.2024 si sono limitate, rispettivamente, a “d[are] atto che il padre si è impegnato a sostenere tutti i costi relativi all'abitazione a eccezione delle utenze” e a “porre a carico di a titolo CP_1 di contributo perequativo per i due minori il pagamento delle spese condominiali ordinarie relative alla casa familiare (le utenze sono a carico della ) …”, senza che in ciò sia possibile ravvisare una Pt_1 statuizione che riconduca i costi delle utenze domestiche o comunque gli oneri – ulteriori e differenti rispetto al canone di locazione e alle spese condominiali c.d. ordinarie – correlati all'uso della casa coniugale ad una peculiare ipotesi di “spese extra assegno” o di “contributo perequativo per i due minori” integralmente a carico di (doc. A, fascicolo Parte_1 opposto).
D'altro canto, il predetto riferimento alle “utenze” della casa coniugale – lungi dal risultare superfluo, diversamente da quanto ipotizzato dall'intimante secondo un ragionamento a contrario
(cfr. verbale ud. 28.10.2025) – ha piuttosto delimitato il contenuto e l'estensione del contributo
6 di mantenimento a carico di la cui debenza risulta Controparte_1 ricomprendere le spese condominiali c.d. ordinarie e una somma – quantificata anche alla luce della “assegnazione della casa coniugale …. atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337 sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI - I 17.12.2015 n. 25420) –
“pari a euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 per ciascun figlio)” (doc. A, fascicolo opposto).
Né le ulteriori considerazioni svolte dall'opposto in sede di discussione orale inducono a ritenere diversamente, per un duplice ordine di ragioni, tra loro concorrenti.
Da un lato, invero, l'argomentazione secondo cui “è pacifico che l'assegnazione della casa coniugale rappresenti una componente principale dell'obbligo di mantenimento dei figli (richiama C. Cost. 308/2008); da ciò consegue che le spese relative alla casa coniugale, in quanto funzionali a garantire gli interessi dei figli, rappresentano parimenti una componente dell'obbligo di mantenimento dei figli [e] pertanto che anche le spese per il riscaldamento e per le utenze siano coperte da titolo esecutivo” (verbale ud. 28.10.2025) si sostanzia in un ragionamento deduttivo che non risulta tenere conto del principio di diritto secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione, “deve ritenersi esclusa la possibilità di integrare” – e non semplicemente di interpretare – “una pronuncia carente o dubbia facendo riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali” (Cass., sez. III, sent. 5.6.2020, n. 10806).
Dall'altro lato, poi, non può essere condiviso l'assunto secondo cui la sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7.3.2024 conterrebbe – laddove è stabilito che “le utenze sono a carico di ” – una “affermazione che è di per sé un provvedimento di condanna a Parte_1 contenuto restitutorio” (verbale ud. 28.10.2025), in quanto tale decisione non contempla, con specifico riferimento alle voci in disamina, diverse dalle “spese extra assegno” (doc. A, fascicolo opposto), un meccanismo di anticipazione da parte di ed un Controparte_1 automatico obbligo di rimborso da parte di , risultando piuttosto Parte_1 riconducibile ad una pronuncia di accertamento – di un onere a carico di quest'ultima – che può costituire “solo la premessa logica e giuridica per quella ulteriore attività che sta alla base della pretesa esecutiva” dell'intimante (Cass., sez. II, sent. 5.9.1994, n. 7650).
In definitiva, alla luce di tutto ciò, va escluso che l'atto di precetto opposto sia sostenuto da un effettivo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. con riguardo alle voci – corrispondenti alle poste censurate dall'intimata con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di opposizione – per “a): spese di riscaldamento casa coniugale”, “b): spese di elettricità casa coniugale”, “c): spese di gas casa coniugale” e “d): imposte casa coniugale” (doc. A, fascicolo opposto), per un importo complessivamente pari ad euro 20.386,89.
7 *
Ciò posto, va rammentato che “il provvedimento con il quale … si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione: ma ciò solo a condizione che il genitore creditore
'possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità' (Sez. 3,
Sentenza n. 11316 del 23/05/2011, Rv. 618151). 'Allegazione e documentazione' che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto” (Cass., sez. III, sent. 20.10.2016, n. 21241).
Da un lato, ciò induce ad escludere la fondatezza del primo motivo di opposizione, anche in considerazione del fatto che il precedente giurisprudenziale richiamato da Parte_1 non soltanto risulta inerire alla diversa ipotesi di un “decreto di omologa dell'accordo di separazione” e, dunque, ad un “titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, cod. proc. civ.” (Cass., sez. I, sent.
5.6.2023, n. 15697), ma appare anche divergente rispetto all'orientamento prevalentemente espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III, sent. 4.8.2025, n. 22522) e risulta comunque superato, nella fattispecie in esame, dalla specifica possibilità per il “genitore anticipatario” di ottenere il “rimborso” delle “spese extra assegno” (doc. A, fascicolo opposto) secondo quanto disposto dall'ordinanza presidenziale n. 13497/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
10.7.2021 e dalla sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7.3.2024.
Dall'altro lato, il medesimo principio di diritto consente di affermare la fondatezza del sesto motivo di opposizione, nei termini di seguito precisati.
*
Innanzitutto, la pretesa relativa a “lezioni di pianoforte (doc. 1), quota parte 30% a carico ”, Pt_1 per euro 87,00 (doc. A, fascicolo opposto), risulta del tutto sfornita di supporto documentale
(cfr. comparsa di costituzione, fascicolo opposto;
doc. A, all. 1, fascicolo opposto). Per_
Al contempo, la richiesta inerente ad “acquisto computer figlio minore (doc. 1), quota parte 30%
a carico ”, per euro 138,57 (doc. A, fascicolo opposto), risulta comprovata in termini Pt_1 insufficienti, in assenza di un univoco riferimento al bene acquistato (cfr. doc. A, all. 1, fascicolo opposto;
cfr. altresì doc. 13 bis, fascicolo opposto) e di una compiuta produzione documentale al momento della notificazione dell'atto di precetto opposto (cfr. doc. 13 bis, fascicolo opposto).
Inoltre, la voce “spese figlio minori (doc. 5), quota parte 30% a carico ”, per euro 27,00 (doc. Pt_1
A, fascicolo opposto), risulta genericamente indicata e comunque priva di un effettivo riscontro
8 documentale (cfr. doc. A, all. 5, fascicolo opposto), così come la posta relativa a “campus a integrale carico (doc. 7)”, per euro 499,50 (doc. A, fascicolo opposto), non risulta trovare Pt_1 corrispondenza in una prova scritta (cfr. doc. A, all. 7, fascicolo opposto).
Sotto altro profilo, poi, le “spese figli minori (doc. 7, 9), quota parte 30% a carico ”, per euro Pt_1
338,08 (doc. A, fascicolo opposto), sono state illustrate in termini del tutto generici, con una conseguente lacunosità sotto il profilo assertivo, e risultano comunque prive di sostegno probatorio (cfr. doc. A, all. 7, fascicolo opposto) oppure basate su un coacervo di documenti – in parte per spese scolastiche, in parte per spese mediche, in parte per spese differenti – non pianamente intellegibili (cfr. doc. A, all. 9, fascicolo opposto).
Allo stesso modo, il credito per “mensa scolastica figli minori (doc. 5), quota parte 30% a carico
”, per euro 40,57 (doc. A, fascicolo opposto), non è in alcun modo dimostrato (cfr. doc. Pt_1
A, all. 5, fascicolo opposto), né un esborso per “mensa scolastica figli minori (doc. 10), quota parte
30% a carico ”, per euro 127,13 (doc. A, fascicolo opposto), emerge per tabulas, stante Pt_1
l'assenza delle ricevute inerenti ai relativi avvisi di pagamento (cfr. doc. A, all. 10, fascicolo opposto).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non risulta sussistere un effettivo titolo esecutivo con riguardo alle predette voci per “lezioni di pianoforte (doc. 1), quota parte 30% a carico Per_
”, “acquisto computer figlio minore (doc. 1), quota parte 30% a carico ”, “spese figlio
Pt_1
Pt_1 minori (doc. 5), quota parte 30% a carico ”, “campus a integrale carico (doc. 7)”, “spese figli
Pt_1 Pt_1 minori (doc. 7, 9), quota parte 30% a carico ”, “mensa scolastica figli minori (doc. 5), quota parte
Pt_1
30% a carico ”, “mensa scolastica figli minori (doc. 10), quota parte 30% a carico ” (doc. Pt_1 Pt_1
A, fascicolo opposto), per un totale di euro 1.257,85.
* Per_
Di converso, la pretesa per “visita neuropsichiatrica figlio minore (doc. 1), quota parte 30% a carico ”, per euro 36,00 (doc. A, fascicolo opposto), risulterebbe astrattamente Pt_1 suscettibile di rifusione da parte dell'intimata, in quanto la “parcella sanitaria” in atti è stata emessa da un “neuropsichiatra infantile” (doc. A, all. 1, fascicolo opposto) e l'opponente non ha contestato che il medesimo professionista seguisse il figlio minore, né ha lamentato l'assenza di un preventivo accordo tra i genitori in ordine all'effettuazione di tale visita medica.
Al contempo, anche la voce “spese scolastiche (doc. 10), quota parte 30% a carico ”, per Pt_1 euro 39,10 (doc. A, fascicolo opposto), trova un obiettivo conforto documentale (cfr. doc. A, all. 10, fascicolo opposto), così come la richiesta relativa alle “spese sportive figli minori (doc. 10),
9 quota parte 30% a carico ”, per euro 138,00 (doc. A, fascicolo opposto), risulta assistita da Pt_1 adeguata prova scritta (cfr. doc. A, all. 10, fascicolo opposto) e la posta relativa alla “mensa scolastica figli minori (doc. 1), quota parte 30% a carico ”, per euro 102,01 (doc. A, fascicolo Pt_1 opposto), risulta comprovata per tabulas (cfr. doc. A, all. 1 e all. 8, fascicolo opposto).
Eppure, anche con riguardo al conseguente e complessivo ammontare di euro 315,11 a titolo di “e): spese figli minori” (doc. A, fascicolo opposto) non può essere ravvisato, in capo a
[...]
il diritto di procedere in executivis nei confronti di controparte. Controparte_1
Ciò in ragione del fatto che il medesimo intimante, nell'atto di precetto opposto, ha spontaneamente detratto – “in compensazione” – la somma di euro 889,74 dall'importo ivi complessivamente indicato come dovuto da (doc. A, fascicolo opposto). Parte_1
*
Alla luce di tutto ciò, deve essere accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di
[...] di procedere in executivis nei confronti di con Controparte_1 Parte_1 riguardo alla pretesa – di euro 21.414,46 oltre accessori – recata dall'atto di precetto opposto.
Per l'effetto, poi, va anche dichiarata l'inefficacia della medesima intimazione ex art. 480
c.p.c.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il principio di soccombenza, la quale si deve ritenere integrale per l'intimante, in quanto la minaccia di intraprendere una esecuzione forzata nei riguardi di controparte è risultata illegittima.
In particolare, le medesime spese processuali – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono complessivamente liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere in Controparte_1 executivis nei confronti di con riguardo alla pretesa recata dall'atto di precetto Parte_1 opposto e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia di quest'ultimo;
10 condanna alla rifusione delle spese di lite, nei confronti Controparte_1 dell'opponente, nella complessiva misura di euro 3.200,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 27 novembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. LESSONA SILVIO PIERO e l'Avv. PAGLINO ALESSANDRO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, piazza Bertarelli n. 2
- OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. CANESTRELLI SERENA e l'Avv. DANOVI FILIPPO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via San Barnaba n. 32
- OPPOSTO
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare: - accertare e dichiarare che il signor non ha diritto Controparte_1 di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della signora in relazione ai riferiti crediti di cui all'atto di Parte_1 precetto opposto per i motivi, in fatto ed in diritto ed afferenti la prova, di cui all' atto di citazione e per l'effetto dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'invalidità ovvero annullare l'opposto precetto;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 24.10.2025, fascicolo opponente).
Per l'opposto: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, respingere le domande tutte formulate dall'odierna opponente e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte CP_ l'opposto atto di precetto con consequenziale condanna della dott. al versamento in favore del sig. Pt_1 dell'importo di € 22.304,20, così come portato dall'opposto atto di precetto o della diversa maggiore o minor somma che dovesse essere ritenuta dovuta, maggiorata degli interessi dal dovuto al saldo effettivo. Con il favore delle spese e dei compensi di causa” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 24.10.2025, fascicolo opposto).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 26.6.2024 e iscritto a ruolo il 3.7.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_1 proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto il 6.6.2024 e recante il complessivo importo di euro 21.414,46 oltre accessori, di cui euro 15.578,00 per spese di riscaldamento, euro
4.113,00 per spese di elettricità, euro 383,89 per spese di gas ed euro 312,00 per imposte in relazione alla casa coniugale e di cui ulteriori euro 1.572,96 per spese in relazione ai figli minori, detratto l'ammontare di euro 889,74 riconosciuto come dovuto dal medesimo intimante.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che i titoli esecutivi fatti valere da controparte corrispondevano a due provvedimenti resi nel contesto del giudizio di separazione personale dei coniugi e che gli stessi, in particolare, erano costituiti dall'ordinanza presidenziale n. 13497/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 10.7.2021 e dalla sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7.3.2024.
Ciò posto, l'intimata, con un primo motivo di opposizione, deduceva l'insussistenza del diritto dell'intimante di agire in executivis, in quanto la documentazione allegata all'atto di precetto opposto non rivestiva le necessarie forme di cui all'art. 474 c.p.c.
Inoltre, , con un secondo motivo di opposizione, riteneva l'infondatezza Parte_1 della pretesa articolata da controparte a titolo di spese di riscaldamento, in quanto l'opposto, alla luce delle proprie maggiori disponibilità economiche, si era impegnato a sostenere tutti i costi relativi alla casa coniugale ad eccezione delle utenze, in quanto l'ordinanza presidenziale n.
13497/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 10.7.2021 doveva essere dunque interpretata in senso estensivo ed in quanto la sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7.3.2024 aveva escluso che l'intimata potesse essere gravata da oneri abitativi e da spese condominiali ordinarie.
Al contempo, l'opponente, con un terzo motivo di opposizione, sosteneva l'infondatezza della pretesa formulata dall'intimante a titolo di spese di riscaldamento anche sotto un ulteriore e distinto profilo, in quanto l'appartamento ricevuto in assegnazione, al pari dell'intero stabile,
2 era di proprietà di una società, denominata Immobiliare Pagliano di RR IC & C. SA, di cui l'opposto era amministratore, ed in quanto le fatture da quest'ultima emesse nei confronti di e del fratello risultavano del tutto Controparte_1 Persona_1 generiche nonché incerte sia in punto di effettiva riconducibilità dei consumi alla casa coniugale sia in punto di quantificazione degli stessi e risultavano comunque prive di prova in ordine all'intervenuto pagamento dei corrispondenti importi.
Oltre a ciò, l'intimata, con un quarto motivo di opposizione, negava la fondatezza della pretesa avversaria con riguardo alle somme richieste a titolo di spese di elettricità e di gas, in quanto le relative bollette risultavano intestate a ed in quanto non Controparte_2 vi era la possibilità di verificare se i relativi consumi corrispondessero, almeno in parte, a quelli della casa coniugale.
Poi, , con un quinto motivo di opposizione, escludeva la fondatezza della Parte_1 pretesa fatta valere dall'intimante a titolo di tassa sui rifiuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020, sia in quanto il corrispondente avviso di pagamento non risultava riconducibile alla casa coniugale, sia in quanto si trattava di un tributo che non rappresentava un'utenza dell'abitazione, sia in quanto aveva ivi vissuto sino all'autunno dell'anno 2020. Controparte_1
Infine, l'opponente, con un sesto motivo di opposizione, affermava l'infondatezza della pretesa articolata da controparte a titolo di spese per i figli minori, in quanto non vi era evidenza del soggetto che aveva fruito dell'indicata visita neuropsichiatrica e neppure vi era prova del pagamento delle spese relative alle lezioni di pianoforte e dell'effettivo acquisto di un personal computer, così come non vi era supporto documentale a sostegno della richiesta di euro 499,50 con riguardo ad un campus immotivatamente ritenuto a carico della sola intimata, né vi era sufficiente documentazione a conforto delle ulteriori voci di costo.
In conclusione, l'intimata domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli azionati da controparte e, in via principale, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'intimante di procedere in executivis in relazione ai crediti recati dall'atto di precetto opposto, con conseguente declaratoria di nullità, di inefficacia o di invalidità di quest'ultimo.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione depositata il 25.9.2024, contestando in fatto e in diritto le tesi avversarie.
Nel dettaglio, l'opposto riteneva l'infondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto la giurisprudenza di legittimità invocata da controparte atteneva alla diversa ipotesi degli accordi
3 di separazione consensuale recanti pattuizioni negoziali di contenuto ulteriore e differente rispetto a quello tipicamente presente in simili intese.
Inoltre, l'intimante sosteneva l'inammissibilità e l'infondatezza del secondo motivo di opposizione, in quanto l'ordinanza presidenziale n. 13497/2021 pronunciata dal Tribunale di
Milano in data 10.7.2021 superava ogni precedente regolamentazione tra le parti e risultava inequivoca nel porre i costi delle utenze della casa coniugale esclusivamente a carico di
[...]
, con conseguente impossibilità, per il Giudice dell'opposizione preventiva Pt_1 all'esecuzione, di sovvertire l'univoco contenuto precettivo del titolo esecutivo.
Oltre a ciò, deduceva l'infondatezza del terzo motivo di Controparte_1 opposizione, in quanto le fatture emesse da Immobiliare Pagliano di RR IC & C. SA si riferivano in termini espressi all'immobile assegnato all'intimata ed in quanto il pagamento dei corrispondenti importi, mediamente pari ad euro 445,08 mensili, avveniva nelle forme di una decurtazione, da parte della medesima società, sugli utili spettanti all'opposto quale socio accomandatario della stessa.
Sotto altro profilo, l'opponente negava la fondatezza del quarto motivo di opposizione, in quanto le somme richieste a titolo di spese di elettricità e di gas risultavano compiutamente documentate, oltre che univocamente riferibili alla casa coniugale.
Al contempo, l'intimante escludeva la fondatezza del quinto motivo di opposizione, in quanto la tassa sui rifiuti rappresentava un onere a carico del soggetto che occupava l'immobile, risultava certamente riconducibile all'appartamento assegnato a ed ineriva Parte_1 all'annualità successiva rispetto al momento di emissione dell'avviso di pagamento.
Da ultimo, eccepiva l'infondatezza del sesto motivo di Controparte_1 opposizione, in quanto la visita neuropsichiatrica e l'acquisto del personal computer indicati nell'atto di precetto opposto riguardavano all'evidenza il figlio minore, in quanto l'iscrizione al campus tenutosi al termine del mese di luglio 2022 era stata eseguita nell'esclusivo interesse dell'intimata ed in quanto le ulteriori voci di costo erano state dettagliatamente giustificate, anche con riferimento alle spese per la mensa scolastica, per il fondo scuola, per le lezioni di pianoforte e per le ulteriori attività didattiche.
In conclusione, l'opposto domandava, in via preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte e, in via principale, il rigetto, integrale ovvero quantomeno parziale, delle domande avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
4 Entrambe le parti depositavano in seguito le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Il Tribunale, sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli con ordinanza del 19.3.2025, istruiva la vertenza in via documentale e tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28.10.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c., attenendo all'an e al quantum dell'azione esecutiva – devono essere accolte, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Va innanzitutto osservato che entrambe le parti, nei rispettivi atti introduttivi, sono risultate sostanzialmente concordi in ordine al fatto che l'ordinanza presidenziale n. 13497/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 10.7.2021 e la sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7.3.2024 possano, perlomeno astrattamente, rappresentare dei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. con specifico riferimento alle pretese recate dall'atto di precetto opposto (cfr. citazione, p. 4; cfr. comparsa di costituzione, p. 10).
Cionondimeno, è noto il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “in sede di opposizione all'esecuzione l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (Cass. 28 luglio 2011, n. 16610). Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione” (Cass. civ., sez. III, sent. 13.3.2012, n. 3977; cfr. altresì, ex multis, Cass., sez. III, sent. 11.6.2014, n. 13249).
Orbene, in proposito, nel caso di specie occorre evidenziare che l'ordinanza presidenziale n.
13497/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 10.7.2021 – in relazione al periodo di tempo compreso tra luglio 2021 e marzo 2024 – e la sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 7.3.2024 – in relazione al periodo di tempo decorrente da aprile
5 2024 – risultano potenzialmente corrispondere ad un titolo esecutivo con riferimento alla voce
“e): spese figli minori”, indicata nell'atto di precetto opposto per un importo complessivamente pari ad euro 1.572,96 (doc. A, fascicolo opposto), trattandosi di una posta senz'altro riconducibile al novero delle spese che “pur qualificate come straordinarie finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento”, e che possono dunque “essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità [di] fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione” (Cass., sez. I, sent. 13.1.2021, n.
379; cfr. altresì Cass., sez. I, sent. 22.6.2023, n. 17928; Cass., sez. I, sent. 15.2.2021, n. 3835).
Di converso, i medesimi provvedimenti giudiziali non risultano effettivamente corrispondere a un titolo esecutivo con riguardo alle voci per “a): spese di riscaldamento casa coniugale”, per un totale di euro 15.578,00, “b): spese di elettricità casa coniugale”, per un totale di euro 4.113,00, “c): spese di gas casa coniugale”, per un totale di euro 383,89, e “d): imposte casa coniugale”, per un totale di euro
312,00, in quanto tali poste sono state richieste quali “utenze relative alla casa coniugale sita in Milano, via Pagliano n. 37 e ciò a far tempo dall'assegnazione della casa coniugale disposta con il suddetto provvedimento presidenziale pubblicato il 22.7.2021” e quali “imposte legate al possesso/utilizzo della casa coniugale stante il diritto di assegnazione e ciò sempre a far tempo dal 22.7.2021” (doc. A, fascicolo opposto).
Ciò in considerazione del fatto che l'ordinanza presidenziale n. 13497/2021 pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 10.7.2021 e la sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal Tribunale di
Milano in data 7.3.2024 si sono limitate, rispettivamente, a “d[are] atto che il padre si è impegnato a sostenere tutti i costi relativi all'abitazione a eccezione delle utenze” e a “porre a carico di a titolo CP_1 di contributo perequativo per i due minori il pagamento delle spese condominiali ordinarie relative alla casa familiare (le utenze sono a carico della ) …”, senza che in ciò sia possibile ravvisare una Pt_1 statuizione che riconduca i costi delle utenze domestiche o comunque gli oneri – ulteriori e differenti rispetto al canone di locazione e alle spese condominiali c.d. ordinarie – correlati all'uso della casa coniugale ad una peculiare ipotesi di “spese extra assegno” o di “contributo perequativo per i due minori” integralmente a carico di (doc. A, fascicolo Parte_1 opposto).
D'altro canto, il predetto riferimento alle “utenze” della casa coniugale – lungi dal risultare superfluo, diversamente da quanto ipotizzato dall'intimante secondo un ragionamento a contrario
(cfr. verbale ud. 28.10.2025) – ha piuttosto delimitato il contenuto e l'estensione del contributo
6 di mantenimento a carico di la cui debenza risulta Controparte_1 ricomprendere le spese condominiali c.d. ordinarie e una somma – quantificata anche alla luce della “assegnazione della casa coniugale …. atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337 sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI - I 17.12.2015 n. 25420) –
“pari a euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 per ciascun figlio)” (doc. A, fascicolo opposto).
Né le ulteriori considerazioni svolte dall'opposto in sede di discussione orale inducono a ritenere diversamente, per un duplice ordine di ragioni, tra loro concorrenti.
Da un lato, invero, l'argomentazione secondo cui “è pacifico che l'assegnazione della casa coniugale rappresenti una componente principale dell'obbligo di mantenimento dei figli (richiama C. Cost. 308/2008); da ciò consegue che le spese relative alla casa coniugale, in quanto funzionali a garantire gli interessi dei figli, rappresentano parimenti una componente dell'obbligo di mantenimento dei figli [e] pertanto che anche le spese per il riscaldamento e per le utenze siano coperte da titolo esecutivo” (verbale ud. 28.10.2025) si sostanzia in un ragionamento deduttivo che non risulta tenere conto del principio di diritto secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione, “deve ritenersi esclusa la possibilità di integrare” – e non semplicemente di interpretare – “una pronuncia carente o dubbia facendo riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali” (Cass., sez. III, sent. 5.6.2020, n. 10806).
Dall'altro lato, poi, non può essere condiviso l'assunto secondo cui la sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7.3.2024 conterrebbe – laddove è stabilito che “le utenze sono a carico di ” – una “affermazione che è di per sé un provvedimento di condanna a Parte_1 contenuto restitutorio” (verbale ud. 28.10.2025), in quanto tale decisione non contempla, con specifico riferimento alle voci in disamina, diverse dalle “spese extra assegno” (doc. A, fascicolo opposto), un meccanismo di anticipazione da parte di ed un Controparte_1 automatico obbligo di rimborso da parte di , risultando piuttosto Parte_1 riconducibile ad una pronuncia di accertamento – di un onere a carico di quest'ultima – che può costituire “solo la premessa logica e giuridica per quella ulteriore attività che sta alla base della pretesa esecutiva” dell'intimante (Cass., sez. II, sent. 5.9.1994, n. 7650).
In definitiva, alla luce di tutto ciò, va escluso che l'atto di precetto opposto sia sostenuto da un effettivo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. con riguardo alle voci – corrispondenti alle poste censurate dall'intimata con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di opposizione – per “a): spese di riscaldamento casa coniugale”, “b): spese di elettricità casa coniugale”, “c): spese di gas casa coniugale” e “d): imposte casa coniugale” (doc. A, fascicolo opposto), per un importo complessivamente pari ad euro 20.386,89.
7 *
Ciò posto, va rammentato che “il provvedimento con il quale … si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione: ma ciò solo a condizione che il genitore creditore
'possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità' (Sez. 3,
Sentenza n. 11316 del 23/05/2011, Rv. 618151). 'Allegazione e documentazione' che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto” (Cass., sez. III, sent. 20.10.2016, n. 21241).
Da un lato, ciò induce ad escludere la fondatezza del primo motivo di opposizione, anche in considerazione del fatto che il precedente giurisprudenziale richiamato da Parte_1 non soltanto risulta inerire alla diversa ipotesi di un “decreto di omologa dell'accordo di separazione” e, dunque, ad un “titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, cod. proc. civ.” (Cass., sez. I, sent.
5.6.2023, n. 15697), ma appare anche divergente rispetto all'orientamento prevalentemente espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III, sent. 4.8.2025, n. 22522) e risulta comunque superato, nella fattispecie in esame, dalla specifica possibilità per il “genitore anticipatario” di ottenere il “rimborso” delle “spese extra assegno” (doc. A, fascicolo opposto) secondo quanto disposto dall'ordinanza presidenziale n. 13497/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
10.7.2021 e dalla sentenza n. 2566/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7.3.2024.
Dall'altro lato, il medesimo principio di diritto consente di affermare la fondatezza del sesto motivo di opposizione, nei termini di seguito precisati.
*
Innanzitutto, la pretesa relativa a “lezioni di pianoforte (doc. 1), quota parte 30% a carico ”, Pt_1 per euro 87,00 (doc. A, fascicolo opposto), risulta del tutto sfornita di supporto documentale
(cfr. comparsa di costituzione, fascicolo opposto;
doc. A, all. 1, fascicolo opposto). Per_
Al contempo, la richiesta inerente ad “acquisto computer figlio minore (doc. 1), quota parte 30%
a carico ”, per euro 138,57 (doc. A, fascicolo opposto), risulta comprovata in termini Pt_1 insufficienti, in assenza di un univoco riferimento al bene acquistato (cfr. doc. A, all. 1, fascicolo opposto;
cfr. altresì doc. 13 bis, fascicolo opposto) e di una compiuta produzione documentale al momento della notificazione dell'atto di precetto opposto (cfr. doc. 13 bis, fascicolo opposto).
Inoltre, la voce “spese figlio minori (doc. 5), quota parte 30% a carico ”, per euro 27,00 (doc. Pt_1
A, fascicolo opposto), risulta genericamente indicata e comunque priva di un effettivo riscontro
8 documentale (cfr. doc. A, all. 5, fascicolo opposto), così come la posta relativa a “campus a integrale carico (doc. 7)”, per euro 499,50 (doc. A, fascicolo opposto), non risulta trovare Pt_1 corrispondenza in una prova scritta (cfr. doc. A, all. 7, fascicolo opposto).
Sotto altro profilo, poi, le “spese figli minori (doc. 7, 9), quota parte 30% a carico ”, per euro Pt_1
338,08 (doc. A, fascicolo opposto), sono state illustrate in termini del tutto generici, con una conseguente lacunosità sotto il profilo assertivo, e risultano comunque prive di sostegno probatorio (cfr. doc. A, all. 7, fascicolo opposto) oppure basate su un coacervo di documenti – in parte per spese scolastiche, in parte per spese mediche, in parte per spese differenti – non pianamente intellegibili (cfr. doc. A, all. 9, fascicolo opposto).
Allo stesso modo, il credito per “mensa scolastica figli minori (doc. 5), quota parte 30% a carico
”, per euro 40,57 (doc. A, fascicolo opposto), non è in alcun modo dimostrato (cfr. doc. Pt_1
A, all. 5, fascicolo opposto), né un esborso per “mensa scolastica figli minori (doc. 10), quota parte
30% a carico ”, per euro 127,13 (doc. A, fascicolo opposto), emerge per tabulas, stante Pt_1
l'assenza delle ricevute inerenti ai relativi avvisi di pagamento (cfr. doc. A, all. 10, fascicolo opposto).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non risulta sussistere un effettivo titolo esecutivo con riguardo alle predette voci per “lezioni di pianoforte (doc. 1), quota parte 30% a carico Per_
”, “acquisto computer figlio minore (doc. 1), quota parte 30% a carico ”, “spese figlio
Pt_1
Pt_1 minori (doc. 5), quota parte 30% a carico ”, “campus a integrale carico (doc. 7)”, “spese figli
Pt_1 Pt_1 minori (doc. 7, 9), quota parte 30% a carico ”, “mensa scolastica figli minori (doc. 5), quota parte
Pt_1
30% a carico ”, “mensa scolastica figli minori (doc. 10), quota parte 30% a carico ” (doc. Pt_1 Pt_1
A, fascicolo opposto), per un totale di euro 1.257,85.
* Per_
Di converso, la pretesa per “visita neuropsichiatrica figlio minore (doc. 1), quota parte 30% a carico ”, per euro 36,00 (doc. A, fascicolo opposto), risulterebbe astrattamente Pt_1 suscettibile di rifusione da parte dell'intimata, in quanto la “parcella sanitaria” in atti è stata emessa da un “neuropsichiatra infantile” (doc. A, all. 1, fascicolo opposto) e l'opponente non ha contestato che il medesimo professionista seguisse il figlio minore, né ha lamentato l'assenza di un preventivo accordo tra i genitori in ordine all'effettuazione di tale visita medica.
Al contempo, anche la voce “spese scolastiche (doc. 10), quota parte 30% a carico ”, per Pt_1 euro 39,10 (doc. A, fascicolo opposto), trova un obiettivo conforto documentale (cfr. doc. A, all. 10, fascicolo opposto), così come la richiesta relativa alle “spese sportive figli minori (doc. 10),
9 quota parte 30% a carico ”, per euro 138,00 (doc. A, fascicolo opposto), risulta assistita da Pt_1 adeguata prova scritta (cfr. doc. A, all. 10, fascicolo opposto) e la posta relativa alla “mensa scolastica figli minori (doc. 1), quota parte 30% a carico ”, per euro 102,01 (doc. A, fascicolo Pt_1 opposto), risulta comprovata per tabulas (cfr. doc. A, all. 1 e all. 8, fascicolo opposto).
Eppure, anche con riguardo al conseguente e complessivo ammontare di euro 315,11 a titolo di “e): spese figli minori” (doc. A, fascicolo opposto) non può essere ravvisato, in capo a
[...]
il diritto di procedere in executivis nei confronti di controparte. Controparte_1
Ciò in ragione del fatto che il medesimo intimante, nell'atto di precetto opposto, ha spontaneamente detratto – “in compensazione” – la somma di euro 889,74 dall'importo ivi complessivamente indicato come dovuto da (doc. A, fascicolo opposto). Parte_1
*
Alla luce di tutto ciò, deve essere accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di
[...] di procedere in executivis nei confronti di con Controparte_1 Parte_1 riguardo alla pretesa – di euro 21.414,46 oltre accessori – recata dall'atto di precetto opposto.
Per l'effetto, poi, va anche dichiarata l'inefficacia della medesima intimazione ex art. 480
c.p.c.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il principio di soccombenza, la quale si deve ritenere integrale per l'intimante, in quanto la minaccia di intraprendere una esecuzione forzata nei riguardi di controparte è risultata illegittima.
In particolare, le medesime spese processuali – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono complessivamente liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere in Controparte_1 executivis nei confronti di con riguardo alla pretesa recata dall'atto di precetto Parte_1 opposto e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia di quest'ultimo;
10 condanna alla rifusione delle spese di lite, nei confronti Controparte_1 dell'opponente, nella complessiva misura di euro 3.200,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 27 novembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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