CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
dr. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1241/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASSIMO TUCCI, elettivamente domiciliato in VIA DEL CARAVAGGIO 17
20144 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , CP_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in totale riforma della sentenza impugnata, così giudicare: a. accertare e dichiarare che la condotta di nel sostituire la moglie a sé stesso nell'assumere CP_1 Parte_2 n. r.g. 1241/2024
gli obblighi di conduttore nei confronti dell'Attore, come meglio specificato in narrativa dell'atto di citazione, costituisce violazione dei principi generali di correttezza e buona fede e del dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Costituzione. b. Conseguentemente condannare al pagamento della somma di euro 31.950,00 o quella somma CP_1 maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno, al netto di quanto eventualmente verrà separatamente pagato da a Parte_2 titolo di canone di locazione relativamente alla conduzione dell'appartamento di Milano, Viale Giovanni da Cermenate 41”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.10.2021, ha evocato innanzi Parte_1 al Tribunale di Milano per sentir accertare e dichiarare che la condotta di CP_1 quest'ultimo, il quale, dopo aver personalmente negoziato le condizioni per la locazione dell'immobile situato in Milano - Viale Giovanni da Cermenate n. 41, aveva sostituito a sé la moglie negli obblighi di conduttore pur consapevole dell'impossibilità per Parte_2 la stessa di farvi fronte, “costitui[va] violazione dei principi generali di correttezza e buona fede e del dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Costituzione” e per sentire conseguentemente condannare il convenuto “al pagamento della somma di euro 31.950,00
… a titolo di risarcimento del danno, al netto di quanto eventualmente … separatamente pagato da a titolo di canone di locazione relativamente alla conduzione Parte_3 dell'appartamento …”.
Rimasto contumace, all'esito dell'istruttoria consistita nell'assunzione di CP_1 prove testimoniali, il Tribunale adìto, con la sentenza n. 9067/2023 pubblicata il
15.112.2023, ha respinto la domanda, ritenendo non meritevole di tutela l'affidamento riposto dall'attore sull'affermata esistenza di non meglio precisate “ragioni fiscali” che avrebbero giustificato il mutamento di intestazione del contratto, poiché, oltre ad essere “a conoscenza del fatto che l'unico percettore di reddito fosse il ”, non si era curato di CP_2 operare le opportune verifiche in ordine alla solvibilità della signora con l'uso della Pt_2 normale diligenza, né aveva richiesto la prestazione di alcuna garanzia prima di stipulare con quest'ultima il contratto di locazione in data 21.10.2017 ed immetterla nella detenzione dell'immobile.
Avverso tale decisione, ha proposto appello, deducendo che il Parte_1
Tribunale sarebbe incorso in errore:
1. “nel ritenere applicabili i principi in materia di affidamento del terzo in buona fede incolpevole a condotte dolose ontologicamente predeterminate a arrecare un danno al terzo in buona fede con proprio beneficio, utilizzando raggiri idonei a superare la buona fede del contraente”;
pagina 2 di 8 n. r.g. 1241/2024
2. “nel ritenere necessari alcuni accorgimenti da parte del danneggiato, omettendo di considerare che questo era assistito da un agente immobiliare esperto”;
3. “nel non prendere in esame le argomentazioni inerenti la violazione dei principi di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni e di solidarietà, così omettendo totalmente l'esame di un argomento difensivo o, altresì, nell'averle implicitamente rigettate senza alcun riferimento”;
4. “nell'omettere completamente di valutare il comportamento processuale di
[...]
e l'assoluta impermeabilità dello stesso alle richieste ricevute”. CP_1
Sulla scorta di tali motivi, ha rassegnato le conclusioni riprodotte in epigrafe, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria disattesa in primo grado.
nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, non si è CP_1 costituito.
Il Consigliere Istruttore ne ha quindi dichiarato la contumacia all'udienza del 15.10.2024, fissando contemporaneamente per la rimessione al Collegio l'udienza del 18.3.2025 ed assegnando alla parte costituita i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito dell'atto conclusivo.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione
*** *** ***
L'appello è infondato e va respinto.
Con il primo, il secondo e il terzo motivo, strettamente connessi e suscettibili quindi di trattazione unitaria, , avendo concordato le condizioni per la Parte_1 conduzione in locazione dell'immobile di sua proprietà, costituito da un'unità abitativa in
Viale Giovanni da Cermenate 41 - Milano, con ed avendo acconsentito, su CP_1 esplicita richiesta motivata da pretesi “motivi fiscali”, a stipulare formalmente il contratto con la moglie di quest'ultimo, “priva di qualsiasi reddito e priva di attività Parte_2 lavorativa”, lamenta che il Giudice di prime cure, nel respingere la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del signor a seguito del mancato versamento dei canoni da CP_1 gennaio 2018 e sino alla riconsegna dell'immobile avvenuta il 28.7.2021, avrebbe erroneamente applicato i princìpi in materia di affidamento, escludendone l'operatività senza tenere in alcuna considerazione l'art. 1175 c.c., “in un contesto truffaldino” nel quale
“eventuali negligenze della vittima non dovrebbero giovare a chi agisce dolosamente”, negligenze peraltro non configurabili nel caso specifico, in cui esso appellante “era assistito da agente immobiliare evidentemente dotato dell'esperienza adeguata a
pagina 3 di 8 n. r.g. 1241/2024
fronteggiare la stipula di un contratto di locazione e a verificare la consistenza patrimoniale del conduttore”, “la situazione … non presentava particolari criticità”, poiché era indifferente l'intestazione del contratto all'uno o all'altro coniuge, ed il signor aveva inoltre reiteratamente sostenuto “che avrebbe fatto fronte di persona al CP_1 debito con una sorta di garanzia verbale”.
Si tratta di rilevi ai quali non è possibile prestare adesione.
Il concetto di buona fede, quale invocato dall'appellante nella sua dimensione oggettiva, si traduce in una regola di condotta che, trovando il suo fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 1175 c.c. e costituendo espressione dello stesso valore costituzionale di cui all'art. 2 Cost., impone alle parti un obbligo di reciproca lealtà in tutte le fasi del rapporto negoziale, a partire dal procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione, avendo la giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che “[l]a buona fede, intesa in senso etico, come requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato, e costituisce quindi una possibile fonte di responsabilità, non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale…” (v.
Cass. 18 febbraio 1986, n. 960).
Nel caso in esame, la violazione della regola della buona fede che si imputa a
[...] risulta con evidenza riferita alla fase precontrattuale, non essendo l'appellato CP_1 divenuto mai parte del contratto di locazione riguardante l'immobile di Viale Giovanni da Cermenate n. 41 ed essendo anzi oggetto di specifica contestazione il fatto ch'egli abbia ottenuto la sostituzione a sé della moglie, nella relativa stipula, nonostante si trattasse (o forse proprio perché si trattava) di soggetto non in grado di far fronte personalmente alle obbligazioni che andava così ad assumere.
Il riferimento normativo è al disposto dell'art. 1337 c.c., il quale impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto e configura una responsabilità, in caso di violazione di tale dovere, a tutela non già dell'interesse alla conclusione del contratto, che le parti sono libere di non stipulare fino al momento della sua effettiva conclusione, quanto piuttosto dell'interesse a che il soggetto con cui si sta trattando si comporti correttamente, in modo da non generare un danno ingiusto.
Nel tentativo di individuare l'ambito della responsabilità precontrattuale, la giurisprudenza, dopo aver circoscritto l'operatività dell'art. 1337 c.c. all'ipotesi in cui la violazione delle regole di correttezza e buona fede nel corso delle trattative abbia determinato la mancata pagina 4 di 8 n. r.g. 1241/2024
conclusione del contratto, o la conclusione di un contratto invalido (ipotesi rispetto alla quale opera la regola dettata dall'art. 1338 c.c.), ha esteso progressivamente la portata applicativa della norma sino ad affermare che la responsabilità precontrattuale è indipendente dal regime di invalidità del contratto, in virtù di una generalizzazione della regola degli effetti del “dolo incidente” espressa all'art. 1440 c.c.
Si è in particolare affermato che “[l]a regola posta dall'art. 1337 cod. civ. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto” (v. Cass. 8 ottobre 2008, n. 24795).
Per quanto riguarda la natura giuridica della responsabilità precontrattuale, l'orientamento prevalente la riconduce nell'alveo della responsabilità aquiliana, essendo l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c. implicito nella violazione dell'obbligo di comportamento secondo buona fede, quantomeno sotto il profilo della colpa, e l'elemento oggettivo insito nell'esistenza di trattative che abbiano determinato o un serio affidamento nella conclusione di un contratto alla cui conclusione l'altra parte si sia sottratta ingiustificatamente, o la conclusione di un contratto valido, ma con un assetto d'interessi più svantaggioso per la parte che abbia subìto le conseguenze della condotta contraria a buona fede.
Fermi tali princìpi, ciò che nello specifico si imputa all'appellato è di avere dolosamente ottenuto che nel contratto di locazione, avente ad oggetto l'appartamento del signor Pt_1 in Viale Giovanni da Cermenate n. 41, figurasse come conduttore la moglie, priva di alcuna fonte di reddito e dalla quale avrebbe in seguito anche affermato di essersi separato, avendo in tal modo “inteso trovare una sistemazione alla propria famiglia per un periodo più o meno lungo, nell'interesse dei figli, forse anche della moglie e, certamente, a danno della Proprietà”.
Come noto, la nozione di fatto doloso implica che sia posta volontariamente in essere un'azione con la consapevolezza che altri ne risenta danno, e questo si verifichi in conseguenza dell'azione.
pagina 5 di 8 n. r.g. 1241/2024
Coscienza e volontà sono dunque i due estremi nei quali si concreta l'elemento psicologico.
Calando questi princìpi nella vicenda oggetto di causa, a ben vedere non vi è modo di ritenere che intendesse inequivocabilmente provocare con la propria CP_1 condotta, consistita nella sostituzione a sé della moglie come contraente, il danno lamentato dall'appellante, in quanto lo stesso danno avrebbe potuto in ipotesi prodursi anche se la posizione di conduttore fosse stata rivestita dal signor e questi non CP_1 avesse a sua volta pagato i canoni, non essendovi alcuna prova del godimento da parte sua di fonti di reddito o di un patrimonio in grado di soddisfare senz'altro l'eventuale azione recuperatoria della parte creditrice.
In ogni caso, anche a voler ammettere che fosse animato dal chiaro intento CP_1 di ottenere per sé, o comunque per la famiglia, il godimento dell'immobile di proprietà del signor privando quest'ultimo della possibilità di percepire i relativi canoni a motivo Pt_1 dell'insolvibilità della moglie, che aveva chiesto figurasse come conduttore, vale la regola posta dall'art. 1227 c.c., secondo la quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Il concorso colposo del danneggiato è certamente sostenibile anche nel caso di illecito doloso (v. Cass. N. 21643/2021).
Se infatti il danneggiato, usando appunto la normale diligenza, poteva avvedersi della pretesa truffa perpetrata ai suoi danni, non vi è ragione di escludere l'applicazione della norma indicata.
Nel caso in esame, era assistito – per sua stessa ammissione – “da Parte_1 un agente immobiliare esperto” ed avrebbe certamente potuto rendersi conto della condotta lesiva, che assume dolosa, attuata da in suo danno, semplicemente CP_1 dubitando delle generiche “ragioni fiscali” addotte per ottenere l'intestazione del contratto di locazione alla moglie, tanto più in quanto era consapevole, per sua stessa ammissione, che “l'unico percettore di reddito dei coniugi era il marito”.
Risulta che abbia invece confidato nella mera bontà dell'assicurazione, ricevuta dal signor
“che sarebbe stato quest'ultimo a provvedere in ogni caso al pagamento del CP_1 canone” (v. atto di appello pag. 4).
Addirittura, l'appellante dichiara “che nessuna indagine patrimoniale si è resa necessaria perché non ha mai millantato una condizione patrimoniale della moglie CP_1 particolarmente sicura, sostenendo sempre che avrebbe fatto fronte di persona al debito con una sorta di garanzia verbale …”.
Non si vede come posa dunque revocarsi in dubbio il concorso di colpa del signor . Pt_1
pagina 6 di 8 n. r.g. 1241/2024
Decidendo di aderire alla richiesta di stipulare il contratto con in una Parte_2 situazione nella quale la personale insolvibilità di quest'ultima era stata sin da subito rappresentata da controparte, egli avrebbe infatti dovuto non semplicemente far conto sulla
“garanzia verbale” fornita da ma subordinare il proprio consenso al CP_1 rilascio in una garanzia personale da parte dello stesso o di una garanzia bancaria, CP_1 così da tutelarsi e ridurre al minimo i rischi connessi a eventuali inadempimenti, che avrebbe ben potuto paventare.
Non avendo in alcun modo operato per proteggersi dal rischio del mancato pagamento dei canoni, ed avendo anzi consapevolmente accettato come conduttore un soggetto privo di alcuna capacità reddituale e patrimoniale, si giustifica l'affermazione del primo Giudice, condivisa dalla Corte, secondo cui il danno che l'appellante lamenta avrebbe potuto essere evitato “con l'uso della normale diligenza”.
In applicazione dell'art. 1227 u.c. c.c., deve per conseguenza escludersi la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
Né a diversa conclusione sarebbe possibile pervenire sulla base di una valutazione del comportamento processuale dell'appellato e, in particolare, della scelta di quest'ultimo di non costituirsi, poggiando la soluzione del caso non tanto sulla mancata contestazione dei fatti allegati a sostegno della domanda, quanto sull'insussistenza dei presupposti per l'affermazione di un obbligo risarcitorio di nei confronti dell'appellante. CP_1
Anche il quarto motivo è dunque infondato.
Respinto in definitiva l'appello per le ragioni illustrate, non deve farsi luogo al regolamento delle spese del grado, essendo l'appellato rimasto contumace e non avendo quindi subito alcuna diminuzione patrimoniale per lo svolgimento di attività processuali.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 9067/2023 emessa dal
Tribunale di Milano il 13.11.2023 e pubblicata il 15.11.2023;
pagina 7 di 8 n. r.g. 1241/2024
2) nulla sulle spese del grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
18 Marzo 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
dr. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1241/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASSIMO TUCCI, elettivamente domiciliato in VIA DEL CARAVAGGIO 17
20144 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , CP_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in totale riforma della sentenza impugnata, così giudicare: a. accertare e dichiarare che la condotta di nel sostituire la moglie a sé stesso nell'assumere CP_1 Parte_2 n. r.g. 1241/2024
gli obblighi di conduttore nei confronti dell'Attore, come meglio specificato in narrativa dell'atto di citazione, costituisce violazione dei principi generali di correttezza e buona fede e del dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Costituzione. b. Conseguentemente condannare al pagamento della somma di euro 31.950,00 o quella somma CP_1 maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno, al netto di quanto eventualmente verrà separatamente pagato da a Parte_2 titolo di canone di locazione relativamente alla conduzione dell'appartamento di Milano, Viale Giovanni da Cermenate 41”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.10.2021, ha evocato innanzi Parte_1 al Tribunale di Milano per sentir accertare e dichiarare che la condotta di CP_1 quest'ultimo, il quale, dopo aver personalmente negoziato le condizioni per la locazione dell'immobile situato in Milano - Viale Giovanni da Cermenate n. 41, aveva sostituito a sé la moglie negli obblighi di conduttore pur consapevole dell'impossibilità per Parte_2 la stessa di farvi fronte, “costitui[va] violazione dei principi generali di correttezza e buona fede e del dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Costituzione” e per sentire conseguentemente condannare il convenuto “al pagamento della somma di euro 31.950,00
… a titolo di risarcimento del danno, al netto di quanto eventualmente … separatamente pagato da a titolo di canone di locazione relativamente alla conduzione Parte_3 dell'appartamento …”.
Rimasto contumace, all'esito dell'istruttoria consistita nell'assunzione di CP_1 prove testimoniali, il Tribunale adìto, con la sentenza n. 9067/2023 pubblicata il
15.112.2023, ha respinto la domanda, ritenendo non meritevole di tutela l'affidamento riposto dall'attore sull'affermata esistenza di non meglio precisate “ragioni fiscali” che avrebbero giustificato il mutamento di intestazione del contratto, poiché, oltre ad essere “a conoscenza del fatto che l'unico percettore di reddito fosse il ”, non si era curato di CP_2 operare le opportune verifiche in ordine alla solvibilità della signora con l'uso della Pt_2 normale diligenza, né aveva richiesto la prestazione di alcuna garanzia prima di stipulare con quest'ultima il contratto di locazione in data 21.10.2017 ed immetterla nella detenzione dell'immobile.
Avverso tale decisione, ha proposto appello, deducendo che il Parte_1
Tribunale sarebbe incorso in errore:
1. “nel ritenere applicabili i principi in materia di affidamento del terzo in buona fede incolpevole a condotte dolose ontologicamente predeterminate a arrecare un danno al terzo in buona fede con proprio beneficio, utilizzando raggiri idonei a superare la buona fede del contraente”;
pagina 2 di 8 n. r.g. 1241/2024
2. “nel ritenere necessari alcuni accorgimenti da parte del danneggiato, omettendo di considerare che questo era assistito da un agente immobiliare esperto”;
3. “nel non prendere in esame le argomentazioni inerenti la violazione dei principi di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni e di solidarietà, così omettendo totalmente l'esame di un argomento difensivo o, altresì, nell'averle implicitamente rigettate senza alcun riferimento”;
4. “nell'omettere completamente di valutare il comportamento processuale di
[...]
e l'assoluta impermeabilità dello stesso alle richieste ricevute”. CP_1
Sulla scorta di tali motivi, ha rassegnato le conclusioni riprodotte in epigrafe, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria disattesa in primo grado.
nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, non si è CP_1 costituito.
Il Consigliere Istruttore ne ha quindi dichiarato la contumacia all'udienza del 15.10.2024, fissando contemporaneamente per la rimessione al Collegio l'udienza del 18.3.2025 ed assegnando alla parte costituita i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito dell'atto conclusivo.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione
*** *** ***
L'appello è infondato e va respinto.
Con il primo, il secondo e il terzo motivo, strettamente connessi e suscettibili quindi di trattazione unitaria, , avendo concordato le condizioni per la Parte_1 conduzione in locazione dell'immobile di sua proprietà, costituito da un'unità abitativa in
Viale Giovanni da Cermenate 41 - Milano, con ed avendo acconsentito, su CP_1 esplicita richiesta motivata da pretesi “motivi fiscali”, a stipulare formalmente il contratto con la moglie di quest'ultimo, “priva di qualsiasi reddito e priva di attività Parte_2 lavorativa”, lamenta che il Giudice di prime cure, nel respingere la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del signor a seguito del mancato versamento dei canoni da CP_1 gennaio 2018 e sino alla riconsegna dell'immobile avvenuta il 28.7.2021, avrebbe erroneamente applicato i princìpi in materia di affidamento, escludendone l'operatività senza tenere in alcuna considerazione l'art. 1175 c.c., “in un contesto truffaldino” nel quale
“eventuali negligenze della vittima non dovrebbero giovare a chi agisce dolosamente”, negligenze peraltro non configurabili nel caso specifico, in cui esso appellante “era assistito da agente immobiliare evidentemente dotato dell'esperienza adeguata a
pagina 3 di 8 n. r.g. 1241/2024
fronteggiare la stipula di un contratto di locazione e a verificare la consistenza patrimoniale del conduttore”, “la situazione … non presentava particolari criticità”, poiché era indifferente l'intestazione del contratto all'uno o all'altro coniuge, ed il signor aveva inoltre reiteratamente sostenuto “che avrebbe fatto fronte di persona al CP_1 debito con una sorta di garanzia verbale”.
Si tratta di rilevi ai quali non è possibile prestare adesione.
Il concetto di buona fede, quale invocato dall'appellante nella sua dimensione oggettiva, si traduce in una regola di condotta che, trovando il suo fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 1175 c.c. e costituendo espressione dello stesso valore costituzionale di cui all'art. 2 Cost., impone alle parti un obbligo di reciproca lealtà in tutte le fasi del rapporto negoziale, a partire dal procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione, avendo la giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che “[l]a buona fede, intesa in senso etico, come requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato, e costituisce quindi una possibile fonte di responsabilità, non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale…” (v.
Cass. 18 febbraio 1986, n. 960).
Nel caso in esame, la violazione della regola della buona fede che si imputa a
[...] risulta con evidenza riferita alla fase precontrattuale, non essendo l'appellato CP_1 divenuto mai parte del contratto di locazione riguardante l'immobile di Viale Giovanni da Cermenate n. 41 ed essendo anzi oggetto di specifica contestazione il fatto ch'egli abbia ottenuto la sostituzione a sé della moglie, nella relativa stipula, nonostante si trattasse (o forse proprio perché si trattava) di soggetto non in grado di far fronte personalmente alle obbligazioni che andava così ad assumere.
Il riferimento normativo è al disposto dell'art. 1337 c.c., il quale impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto e configura una responsabilità, in caso di violazione di tale dovere, a tutela non già dell'interesse alla conclusione del contratto, che le parti sono libere di non stipulare fino al momento della sua effettiva conclusione, quanto piuttosto dell'interesse a che il soggetto con cui si sta trattando si comporti correttamente, in modo da non generare un danno ingiusto.
Nel tentativo di individuare l'ambito della responsabilità precontrattuale, la giurisprudenza, dopo aver circoscritto l'operatività dell'art. 1337 c.c. all'ipotesi in cui la violazione delle regole di correttezza e buona fede nel corso delle trattative abbia determinato la mancata pagina 4 di 8 n. r.g. 1241/2024
conclusione del contratto, o la conclusione di un contratto invalido (ipotesi rispetto alla quale opera la regola dettata dall'art. 1338 c.c.), ha esteso progressivamente la portata applicativa della norma sino ad affermare che la responsabilità precontrattuale è indipendente dal regime di invalidità del contratto, in virtù di una generalizzazione della regola degli effetti del “dolo incidente” espressa all'art. 1440 c.c.
Si è in particolare affermato che “[l]a regola posta dall'art. 1337 cod. civ. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto” (v. Cass. 8 ottobre 2008, n. 24795).
Per quanto riguarda la natura giuridica della responsabilità precontrattuale, l'orientamento prevalente la riconduce nell'alveo della responsabilità aquiliana, essendo l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c. implicito nella violazione dell'obbligo di comportamento secondo buona fede, quantomeno sotto il profilo della colpa, e l'elemento oggettivo insito nell'esistenza di trattative che abbiano determinato o un serio affidamento nella conclusione di un contratto alla cui conclusione l'altra parte si sia sottratta ingiustificatamente, o la conclusione di un contratto valido, ma con un assetto d'interessi più svantaggioso per la parte che abbia subìto le conseguenze della condotta contraria a buona fede.
Fermi tali princìpi, ciò che nello specifico si imputa all'appellato è di avere dolosamente ottenuto che nel contratto di locazione, avente ad oggetto l'appartamento del signor Pt_1 in Viale Giovanni da Cermenate n. 41, figurasse come conduttore la moglie, priva di alcuna fonte di reddito e dalla quale avrebbe in seguito anche affermato di essersi separato, avendo in tal modo “inteso trovare una sistemazione alla propria famiglia per un periodo più o meno lungo, nell'interesse dei figli, forse anche della moglie e, certamente, a danno della Proprietà”.
Come noto, la nozione di fatto doloso implica che sia posta volontariamente in essere un'azione con la consapevolezza che altri ne risenta danno, e questo si verifichi in conseguenza dell'azione.
pagina 5 di 8 n. r.g. 1241/2024
Coscienza e volontà sono dunque i due estremi nei quali si concreta l'elemento psicologico.
Calando questi princìpi nella vicenda oggetto di causa, a ben vedere non vi è modo di ritenere che intendesse inequivocabilmente provocare con la propria CP_1 condotta, consistita nella sostituzione a sé della moglie come contraente, il danno lamentato dall'appellante, in quanto lo stesso danno avrebbe potuto in ipotesi prodursi anche se la posizione di conduttore fosse stata rivestita dal signor e questi non CP_1 avesse a sua volta pagato i canoni, non essendovi alcuna prova del godimento da parte sua di fonti di reddito o di un patrimonio in grado di soddisfare senz'altro l'eventuale azione recuperatoria della parte creditrice.
In ogni caso, anche a voler ammettere che fosse animato dal chiaro intento CP_1 di ottenere per sé, o comunque per la famiglia, il godimento dell'immobile di proprietà del signor privando quest'ultimo della possibilità di percepire i relativi canoni a motivo Pt_1 dell'insolvibilità della moglie, che aveva chiesto figurasse come conduttore, vale la regola posta dall'art. 1227 c.c., secondo la quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Il concorso colposo del danneggiato è certamente sostenibile anche nel caso di illecito doloso (v. Cass. N. 21643/2021).
Se infatti il danneggiato, usando appunto la normale diligenza, poteva avvedersi della pretesa truffa perpetrata ai suoi danni, non vi è ragione di escludere l'applicazione della norma indicata.
Nel caso in esame, era assistito – per sua stessa ammissione – “da Parte_1 un agente immobiliare esperto” ed avrebbe certamente potuto rendersi conto della condotta lesiva, che assume dolosa, attuata da in suo danno, semplicemente CP_1 dubitando delle generiche “ragioni fiscali” addotte per ottenere l'intestazione del contratto di locazione alla moglie, tanto più in quanto era consapevole, per sua stessa ammissione, che “l'unico percettore di reddito dei coniugi era il marito”.
Risulta che abbia invece confidato nella mera bontà dell'assicurazione, ricevuta dal signor
“che sarebbe stato quest'ultimo a provvedere in ogni caso al pagamento del CP_1 canone” (v. atto di appello pag. 4).
Addirittura, l'appellante dichiara “che nessuna indagine patrimoniale si è resa necessaria perché non ha mai millantato una condizione patrimoniale della moglie CP_1 particolarmente sicura, sostenendo sempre che avrebbe fatto fronte di persona al debito con una sorta di garanzia verbale …”.
Non si vede come posa dunque revocarsi in dubbio il concorso di colpa del signor . Pt_1
pagina 6 di 8 n. r.g. 1241/2024
Decidendo di aderire alla richiesta di stipulare il contratto con in una Parte_2 situazione nella quale la personale insolvibilità di quest'ultima era stata sin da subito rappresentata da controparte, egli avrebbe infatti dovuto non semplicemente far conto sulla
“garanzia verbale” fornita da ma subordinare il proprio consenso al CP_1 rilascio in una garanzia personale da parte dello stesso o di una garanzia bancaria, CP_1 così da tutelarsi e ridurre al minimo i rischi connessi a eventuali inadempimenti, che avrebbe ben potuto paventare.
Non avendo in alcun modo operato per proteggersi dal rischio del mancato pagamento dei canoni, ed avendo anzi consapevolmente accettato come conduttore un soggetto privo di alcuna capacità reddituale e patrimoniale, si giustifica l'affermazione del primo Giudice, condivisa dalla Corte, secondo cui il danno che l'appellante lamenta avrebbe potuto essere evitato “con l'uso della normale diligenza”.
In applicazione dell'art. 1227 u.c. c.c., deve per conseguenza escludersi la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
Né a diversa conclusione sarebbe possibile pervenire sulla base di una valutazione del comportamento processuale dell'appellato e, in particolare, della scelta di quest'ultimo di non costituirsi, poggiando la soluzione del caso non tanto sulla mancata contestazione dei fatti allegati a sostegno della domanda, quanto sull'insussistenza dei presupposti per l'affermazione di un obbligo risarcitorio di nei confronti dell'appellante. CP_1
Anche il quarto motivo è dunque infondato.
Respinto in definitiva l'appello per le ragioni illustrate, non deve farsi luogo al regolamento delle spese del grado, essendo l'appellato rimasto contumace e non avendo quindi subito alcuna diminuzione patrimoniale per lo svolgimento di attività processuali.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 9067/2023 emessa dal
Tribunale di Milano il 13.11.2023 e pubblicata il 15.11.2023;
pagina 7 di 8 n. r.g. 1241/2024
2) nulla sulle spese del grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
18 Marzo 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
pagina 8 di 8