Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2025, proposto da
Cosmari Gestioni Ambientali S.r.l., in relazione alla procedura CIG B6355E5B53, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Cartone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Mastrovincenzo e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SP Ecologia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Lagrotta, Emilia Straziuso e Paolo Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determina n. 83 del 3/7/2025 recante aggiudicazione efficace della gara di appalto alla ditta SP Ecologia S.r.l., e atti connessi (verbali, graduatoria provvisoria, verifiche, valutazioni, diniego di annullamento in autotulela),
e per
- la declaratoria di inefficacia e caducazione del contratto eventualmente sottoscritto con la ditta controinteressata;
- il riconoscimento del diritto al risarcimento in forma specifica mediante esclusione dalla gara della aggiudicataria e conseguente aggiudicazione della medesima gara in favore della ricorrente ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni;
B. Per quanto riguarda il ricorso incidentale:
per l’annullamento,
- in parte qua, della “lex specialis” (art. 15 del Disciplinare e art. 2 del Capitolato) ove interpretabile in senso lesivo degli interessi della SP Ecologia S.r.l.;
- in subordine, dell’intera gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari e di SP Ecologia S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da SP Ecologia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LU OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente partecipava all'appalto del servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e recupero finale di fanghi derivanti dal trattamento acque reflue urbane, presso gli impianti di depurazione gestiti da CIIP Spa – Lotto 3.
Il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso ex art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
L’importo complessivo del Lotto 3 era di € 1.260.000 di cui € 1.222.220 da assoggettare a ribasso ed € 37.800 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Detto importo complessivo era stato determinato moltiplicando il prezzo unitario a base d’asta (210 €/ton) per la quantità annua presunta (6.000 ton).
La ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria offrendo un prezzo unitario di 127,96 €/ton, un prezzo complessivo di € 767.761,60 e un ribasso del 37,182%.
La controinteressata ha ottenuto invece l’aggiudicazione offrendo un prezzo unitario di 129,63 €/ton, un prezzo complessivo di € 754.464,06 e un ribasso del 38,27%.
La stazione appaltante si è costituita per resistere al gravame.
Si è inoltre costituita dalla controinteressata proponendo anche ricorso incidentale.
2. Con il primo motivo viene dedotta violazione della “lex specialis” (con particolare riferimento agli articoli 3, 15 e 17 del Disciplinare) e del Modello Offerta Prezzi, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto che, secondo la “lex specialis”, il valore principale dell’offerta era dato dal prezzo unitario che la controinteressata ha individuato nell’importo di 129,63 €/ton, ma errando poi nelle operazioni matematiche successive, partendo dalla moltiplicazione di tale cifra per la quantità presunta (6.000 ton), da cui si ottiene un’offerta complessiva pari ad € 777.780,00 anziché € 754.464,06 indicati nel Modello. Di conseguenza l’effettivo ribasso non era del 38,27% (come indicato nel Modulo), ma del 36,36%, cioè inferiore a quello offerto dalla ricorrente pari al 37,182% che avrebbe quindi dovuto collocarsi al primo posto.
Le censure vanno disattese.
Occorre innanzitutto rilevare una certa incoerenza tra le clausole del Disciplinare, del Capitolato e la struttura del Modello Offerta Prezzi, il che rende fondato il primo motivo del ricorso incidentale.
A giudizio del Collegio l’unico valore certo e indicativo dell’offerta effettivamente proposta è quello relativo all’importo totale soggetto a ribasso (€ 1.222.220); importo che per la ricorrente equivale ad € 767.761,60 (ribasso del 37,182%) mentre per la controinteressata equivale ad € 754.464,06 (ribasso del 38,27%).
Il minore di questi, coerentemente con l’art. 16 del Disciplinare recante “Criterio di aggiudicazione”, rappresenta il prezzo complessivamente più basso a carico dell’amministrazione, ovvero l’unico valore certo, incontestabile e di immediata percezione, che non richiede gli ulteriori calcoli o interpretazioni su cui si sono lungamente confrontate le parti dell’odierno giudizio, inclusa la discussione in pubblica udienza.
Non può infatti essere condivisa la deduzione di parte ricorrente basata sul precedente art. 15 del Disciplinare riguardante le modalità di compilazione dell’offerta economica che attribuirebbero unica rilevanza “ai prezzi unitari” solo perché da indicare “a pena di esclusione”. In realtà, a ben guardare, andavano indicati “a pena di esclusione, i seguenti elementi….”, tra cui l’apposito “<Modello Offerta Prezzi> per il…. Lotto 3….. debitamente completato in ogni sua voce in cifre e lettere”, quindi non solo i prezzi unitari, ma anche prezzo complessivamente offerto e corrispondente ribasso, costi della manodopera e di sicurezza aziendale, ecc.
Va quindi ribadito che il criterio di aggiudicazione è quello disciplinato dal successivo art. 16 che parla solo del “prezzo più basso” senza specificare che debba essere il prezzo unitario; quest’ultimo può anche essere inteso in diversi modi (creando quindi confusione), ovvero al lordo o al netto della manodopera e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come si vedrà meglio di seguito. Il prezzo complessivo è invece univoco e rappresenta l’esborso totale a carico dell’amministrazione.
Il prezzo unitario di 129,63 €/ton, che si legge nel Modello Offerta Prezzi della controinteressata, è frutto di un errore palese che emerge dividendo semplicemente l’offerta complessiva di € 754.464,06 per le quantità stimate (6.000 ton), da cui si ottiene la cifra di 125,74 €/ton, cui aggiungere 6,30 €/ton di quota unitaria per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 37.800 / 6000 ton). La cifra complessiva unitaria di 132,04 €/ton (125,74 + 6,3) risulta poi essere quella di contratto e contabilizzata come emerge dai documenti versati in atti.
Lo stesso valore di 125,74 €/ton si ottiene anche applicando il ribasso del 38,27% al prezzo unitario a base d’asta depurato degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (210 - 6,30 = 203,70), ovvero 203,70 - 38,27% = 125,74.
Anche se, come osserva la ricorrente, l’importo di 125,74 €/ton non compare in alcuna parte dell’offerta avversaria, tale valore può comunque essere ricavato con una semplicissima operazione matematica (754.464,06 / 6.000).
Non vi è quindi alcuna ragione di temere che, per effetto della clausola di cui all’art. 2 del Capitolato (“Il servizio verrà contabilizzato secondo i prezzi unitari indicati nel documento d’offerta…”), la controinteressata possa pretendere un importo unitario di 129,63 €/ton, cui aggiungere ulteriori 6,30 €/ton per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Tale pretesa sarebbe evidentemente incompatibile con la propria volontà di offrire un prezzo complessivo € 754.464,06 (corrispondente ad un ribasso del 38,27%) più € 37.800 per oneri della sicurezza. Le norme del Capitolato si applicano nella fase esecutiva del rapporto soggetta al principio generale ex art. 1375 c.c. secondo cui: “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede” (cfr. altresì, art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023), oltre al principio della reciproca fiducia tra amministrazione e operatori economici (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023).
Se, in apparenza, i conti “non tornano”, ciò e dovuto, come già rilevato, ad una parziale incoerenza della “lex specialis” (art. 15 e 16 del Disciplinare, art. 2 del Capitolato e Modulistica), tra criterio di aggiudicazione e prescrizioni per la compilazione dell’offerta; “lex specialis” da emendare in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale condivisibile per le ragioni ivi indicate.
Del resto se la ricorrente fosse stata effettivamente convinta che l’unico prezzo rilevante era quello unitario e che il resto dell’offerta era “tanquam non esset”, si sarebbe potuta limitare ad una censura di semplice comparazione “ictu oculi” tra i due prezzi che si leggono nel Modello Offerta Prezzi (127,96 €/ton e 129,63 €/ton), senza necessità di compiere operazioni matematiche (questa volta veramente a ritroso) per sostenere che l’intenzione (dissimulata) di SP Ecologia era quella di offrire un ribasso del 36,36% anziché del 38,27%.
3. Per le suddette ragioni va esclusa anche la fondatezza del secondo e ultimo motivo di gravame circa la pretesa violazione del principio della immodificabilità dell’offerta economica.
Non è stata operata infatti alcuna correzione, a ritroso, partendo dal ribasso del 38,72% (rimasto invariato anche nella fase esecutiva del contratto).
Come visto in precedenza, è stata corretta soltanto l’erronea quantificazione del prezzo unitario secondo la volontà dell’offerente e la convenienza dell’amministrazione, attraverso la semplice divisione tra il prezzo complessivo (€ 754.464,06 immutato) e le quantità stimate (6.000 ton., previste dalla “lex specialis”); valori che compaiono entrambi nella prima parte del Modello Offerta Prezzi, cioè prima del calcolo del ribasso che ha determinato l’aggiudicazione.
4. Le spese riguardanti il ricorso introduttivo del giudizio possono essere compensate considerato che il gravame trae origine da incongruenze della “lex specialis”. Il contributo unificato resta comunque a carico della parte che l’ha anticipato.
Possono essere compensate, per ragioni equitative, anche le spese del ricorso incidentale ma il relativo contributo unificato va posto a carico dell’amministrazione per ragioni di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso incidentale. Respinge il ricorso introduttivo del giudizio.
Spese compensate con riguardo a entrambi i ricorsi. Contributo unificato del ricorso incidentale a carico dell’amministrazione.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TT Anastasi, Presidente
LU OR, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU OR | TT Anastasi |
IL SEGRETARIO