TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.8.2024, assunto in decisione in data 19.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_1 C.F._1
Maria Giuseppina C. Barbera e Pierpaolo Martinez ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano (MI) viale Piave n. 11;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Katia Parte_2 C.F._2
Rosa Carosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brugherio via G. Oberdan n.69;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto a Desio in data 1
Settembre 2012, con atto trascritto presso l'ufficio presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune Desio in data 11.10.2012, anno 2012 atto N. II, parte A, in regime di separazione dei beni ordinando all'ufficiale dello stato civile la trascrizione dell'emanada sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Affidamento
Disporre l'affidamento condiviso di ai genitori con collocazione paritetica, confermando Per_1 Per_2 presso la casa della madre la loro residenza anagrafica, dando atto che il padre ha già lasciato la casa familiare già dal mese di luglio 2023.
2) La frequentazione dei figli con i genitori
2a) durante la settimana saranno mantenute le modalità già concordate dai genitori, in particolare i bambini trascorreranno in via alternata una settimana con la mamma e una settimana con il papà.
2b) Nella settimana di competenza del padre quest'ultimo andrà a prendere i figli all'uscita di scuola e si occuperà di loro durante il pomeriggio ma dormiranno a casa della madre, provvedendo quest'ultima ad andarli a prendere dopo cena, solo nel caso il padre debba uscire di casa al mattino presto per recarsi a lavoro.
Il sig. s'impegna a comunicare con congruo anticipo le sue necessità lavorative per consentire alla Pt_2 signora una migliore organizzazione. Pt_1
2c) Nella settimana di competenza della mamma il papà provvederà ad andare a prendere i bambini a scuola per consegnarli verso le 17,30 alla mamma;
2d) Il fine settimana sarà alternato tra i genitori, nel fine settimana paterno a partire dal venerdì fino alla domenica sera con rientro presso la casa materna tutte le volte che il padre debba uscire di casa al mattino presto per recarsi a lavoro, in caso contrario i bambini dormiranno dal padre provvedendo quest'ultimo ad accompagnarli a scuola il lunedì mattina;
2e) Durante le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e i Ponti Verranno mantenute le medesime modalità delle settimane alternate previste per i periodi scolastici;
2f) Durante le vacanze estive nel mese di agosto i genitori avranno la possibilità di trascorrere con i figli 10 giorni consecutivi, con periodi alternati di anno in anno, e ulteriori cinque giorni consecutivi sempre alternando il periodo di anno in anno.
2g) Entrambi i genitori avranno diritto a partecipare/presenziare ad ogni evento di natura ludico-sportiva- culturale ecc. che vedrà coinvolti i figli minori.
3) Il mantenimento dei figli
3a) Il padre contribuirà al mantenimento dei due figli minori in via diretta quando sono con lui, provvedendo alle loro spese ordinarie (a titolo meramente esemplificativo: alimentazione, vestiti, calzature, parrucchiere, pagina 2 di 5 cartoleria, uscite, spese scolastiche ecc.) salvo la spesa della mensa che rimarrà a carico della madre, e, mediante versamento a mezzo bonifico bancario entro il 20 di ogni mese dell'importo di € 150,00 per ciascun figlio per un importo complessivo di € 300,00 in favore della madre, quale mantenimento indiretto, somma rivalutabile dal mese di giugno 2025 secondo gli indici ISTAT.
3 b) L'assegno unico per i figli pari attualmente ad € 443,20 percepito interamente dal padre, verrà suddiviso al 50% tra i genitori, impegnandosi il sig. a versare il corrispondente importo alla madre entro 3 Pt_2 giorni dall'incasso;
3c) i genitori concordano di aumentare proporzionalmente il mantenimento per i figli posto a carico del padre in favore della madre, quando i figli frequentando la scuola media non usufruiranno più della mensa e si recheranno per il pranzo a casa della madre o della famiglia materna;
3d) Disporre che siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) Le parti s'impegnano a chiudere il conto corrente n. 11611 tra loro cointestato;
5) Dare atto che i coniugi sono autonomi economicamente e hanno rinunciato reciprocamene alla richiesta di mantenimento.
6) Dare atto del reciproco assenso dei genitori al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
7) I genitori s'impegnano a condividere tra di loro tutte le informazioni e le questioni che più interessano la crescita dei figli come la salute, la scuola, gli impegni sportivi, tempo libero, relazioni significative, cambiamenti importanti nella vita degli stessi genitori;
8) I genitori sono d'accordo che i figli possano condividere con entrambi i genitori, anche in momenti separati tra loro (il pranzo con un genitore e con l'altro una merenda una cena ecc), le occasioni importanti della loro vita, come la comunione, i compleanni, la cresima, il giorno di Natale e ciò a prescindere dal fatto che l'evento cada nei giorni di competenza di uno o dell'altro genitore, senza che ciò impedisca al genitore che li ha con sé di potersi spostare con i figli in altre località. Il giorno del compleanno dei genitori sarà trascorso con i bambini a prescindere dal fatto che cada nei giorni di competenza di uno o dell'altro genitore, così come la festa della mamma e del papà.
9) Dare atto che le parti si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione indicata dall'art. 473 bis12 cpc;
10.) Dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza
Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 1.9.2012 a Desio;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 16.3.2015 e , in data 2.3.2018. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata. pagina 4 di 5 Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 15.10.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (7.10.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 16.3.2015 e , 2.3.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 4.8.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Desio in data 1.9.2012 (Atto n. 52, Parte II, Serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.8.2024, assunto in decisione in data 19.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_1 C.F._1
Maria Giuseppina C. Barbera e Pierpaolo Martinez ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano (MI) viale Piave n. 11;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Katia Parte_2 C.F._2
Rosa Carosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brugherio via G. Oberdan n.69;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto a Desio in data 1
Settembre 2012, con atto trascritto presso l'ufficio presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune Desio in data 11.10.2012, anno 2012 atto N. II, parte A, in regime di separazione dei beni ordinando all'ufficiale dello stato civile la trascrizione dell'emanada sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Affidamento
Disporre l'affidamento condiviso di ai genitori con collocazione paritetica, confermando Per_1 Per_2 presso la casa della madre la loro residenza anagrafica, dando atto che il padre ha già lasciato la casa familiare già dal mese di luglio 2023.
2) La frequentazione dei figli con i genitori
2a) durante la settimana saranno mantenute le modalità già concordate dai genitori, in particolare i bambini trascorreranno in via alternata una settimana con la mamma e una settimana con il papà.
2b) Nella settimana di competenza del padre quest'ultimo andrà a prendere i figli all'uscita di scuola e si occuperà di loro durante il pomeriggio ma dormiranno a casa della madre, provvedendo quest'ultima ad andarli a prendere dopo cena, solo nel caso il padre debba uscire di casa al mattino presto per recarsi a lavoro.
Il sig. s'impegna a comunicare con congruo anticipo le sue necessità lavorative per consentire alla Pt_2 signora una migliore organizzazione. Pt_1
2c) Nella settimana di competenza della mamma il papà provvederà ad andare a prendere i bambini a scuola per consegnarli verso le 17,30 alla mamma;
2d) Il fine settimana sarà alternato tra i genitori, nel fine settimana paterno a partire dal venerdì fino alla domenica sera con rientro presso la casa materna tutte le volte che il padre debba uscire di casa al mattino presto per recarsi a lavoro, in caso contrario i bambini dormiranno dal padre provvedendo quest'ultimo ad accompagnarli a scuola il lunedì mattina;
2e) Durante le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e i Ponti Verranno mantenute le medesime modalità delle settimane alternate previste per i periodi scolastici;
2f) Durante le vacanze estive nel mese di agosto i genitori avranno la possibilità di trascorrere con i figli 10 giorni consecutivi, con periodi alternati di anno in anno, e ulteriori cinque giorni consecutivi sempre alternando il periodo di anno in anno.
2g) Entrambi i genitori avranno diritto a partecipare/presenziare ad ogni evento di natura ludico-sportiva- culturale ecc. che vedrà coinvolti i figli minori.
3) Il mantenimento dei figli
3a) Il padre contribuirà al mantenimento dei due figli minori in via diretta quando sono con lui, provvedendo alle loro spese ordinarie (a titolo meramente esemplificativo: alimentazione, vestiti, calzature, parrucchiere, pagina 2 di 5 cartoleria, uscite, spese scolastiche ecc.) salvo la spesa della mensa che rimarrà a carico della madre, e, mediante versamento a mezzo bonifico bancario entro il 20 di ogni mese dell'importo di € 150,00 per ciascun figlio per un importo complessivo di € 300,00 in favore della madre, quale mantenimento indiretto, somma rivalutabile dal mese di giugno 2025 secondo gli indici ISTAT.
3 b) L'assegno unico per i figli pari attualmente ad € 443,20 percepito interamente dal padre, verrà suddiviso al 50% tra i genitori, impegnandosi il sig. a versare il corrispondente importo alla madre entro 3 Pt_2 giorni dall'incasso;
3c) i genitori concordano di aumentare proporzionalmente il mantenimento per i figli posto a carico del padre in favore della madre, quando i figli frequentando la scuola media non usufruiranno più della mensa e si recheranno per il pranzo a casa della madre o della famiglia materna;
3d) Disporre che siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) Le parti s'impegnano a chiudere il conto corrente n. 11611 tra loro cointestato;
5) Dare atto che i coniugi sono autonomi economicamente e hanno rinunciato reciprocamene alla richiesta di mantenimento.
6) Dare atto del reciproco assenso dei genitori al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
7) I genitori s'impegnano a condividere tra di loro tutte le informazioni e le questioni che più interessano la crescita dei figli come la salute, la scuola, gli impegni sportivi, tempo libero, relazioni significative, cambiamenti importanti nella vita degli stessi genitori;
8) I genitori sono d'accordo che i figli possano condividere con entrambi i genitori, anche in momenti separati tra loro (il pranzo con un genitore e con l'altro una merenda una cena ecc), le occasioni importanti della loro vita, come la comunione, i compleanni, la cresima, il giorno di Natale e ciò a prescindere dal fatto che l'evento cada nei giorni di competenza di uno o dell'altro genitore, senza che ciò impedisca al genitore che li ha con sé di potersi spostare con i figli in altre località. Il giorno del compleanno dei genitori sarà trascorso con i bambini a prescindere dal fatto che cada nei giorni di competenza di uno o dell'altro genitore, così come la festa della mamma e del papà.
9) Dare atto che le parti si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione indicata dall'art. 473 bis12 cpc;
10.) Dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza
Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 1.9.2012 a Desio;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 16.3.2015 e , in data 2.3.2018. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata. pagina 4 di 5 Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 15.10.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (7.10.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 16.3.2015 e , 2.3.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 4.8.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Desio in data 1.9.2012 (Atto n. 52, Parte II, Serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5