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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6352 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Civile
Il Collegio così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Cecilia Pratesi Giudice
- dott. Paola Larosa Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al R.G.A.C.C. n.27577/2024 vertente tra
( c.f.: ) rappresentato e difeso dall' avv.to Parte_1 C.F._1
Simone Vignola, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
( c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Roberta CP_1 C.F._2
Salvatori e dall'avv. Carlo Salvatori;
resistente con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento di figlio naturale;
Conclusioni: come precisate all'udienza del 18.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, CP_ esponeva che: dal rapporto di convivenza con la era nata in [...] Parte_1
6.10.2017 la figlia affetta dalla nascita da una grave malattia genetica rara denominata Per_1
“mutazione del gene CDKL5” ( malattia invalidante che richiedeva cure costanti); nel mese di CP_ aprile 2021 la convivenza tra le parti si era interrotta e, in ragione del comportamento della che ostacolava la sua frequentazione della minore, aveva incardinato presso il Tribunale di Roma un giudizio volto alla regolamentazione delle modalità di affidamento di figlio minore, conclusosi con decreto del 20.02.2023 ( reso nel procedimento avente R.G.11543/2021); con il predetto decreto la figlia veniva affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e Per_1 veniva stabilito che il padre potesse vederla “quando vorrà previo accordo con la madre e
1 compatibilmente con le esigenze della figlia minore medesima alla presenza di un operatore specializzato di fiducia di entrambe le parti o di altra persona di fiducia di entrambe le parti con onere economico a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna ed in ogni caso: due giorni a settimana dalle ore 10:00 alle ore 19:00 nonché a weekend alternati il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00 prelevandola dall'abitazione materna e tenendola con sé; durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre ed il 31 dicembre o il 6 gennaio;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo”;
Deduceva il ricorrente che il provvedimento del Tribunale era stato male applicato dalla resistente, CP_ la quale aveva creato difficoltà nella frequentazione della figlia;
infatti la consentiva l'ingresso in casa per prelevare la figlia solo all'operatore che lo accompagnava, chiamava frequentemente gli operatori nel periodo in cui si trovavano con lui e la minore, e spesso chiedeva agli operatori un resoconto analitico di quanto accaduto nei momenti di frequentazione del padre;
inoltre, nei giorni di mancanza di disponibilità degli operatori, non aveva mai acconsentito a scegliere una persona di fiducia che sostituisse l'operatore, come ad esempio accaduto in occasione del giorno di Pasqua del CP_ 2023, quando la aveva negato che la sorella del ricorrente, farmacista, fosse persona di sua fiducia, e ciò gli aveva impedito di trascorre la giornata con la figlia.
Sosteneva inoltre di non aver bisogno di estranei per la gestione della figlia, avendo frequentato dei corsi specialistici di assistenza ed essendo anche sua moglie esperta nella gestione dei disabili ( avendo prestato assistenza presso la “Casa della Carità” in Roma a persone disabili).
Chiedeva quindi, a modifica dei provvedimenti vigenti, di eliminare la presenza obbligatoria dell'operatore per la frequentazione padre-figlia, essendo tale presenza non necessaria e fonte di disturbo - considerato inoltre che la madre era solita spostarsi nei diversi luoghi con la minore senza aiuti di soggetti terzi-; chiedeva altresì una modifica dei tempi di frequentazione della figlia minore
( dal venerdì alle ore 18:30 alla domenica alle ore 20:00 e dal mercoledì dalle ore 12:30 al giovedì mattina alle ore 09:00); domandava anche l'autorizzazione con libertà all'accesso negli ospedali o strutture sanitarie in cui la figlia fosse ricoverata o stesse svolgendo le terapie e la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per la minore a suo carico alla luce della modifica della frequentazione.
Si costituiva in giudizio , esponendo che: la figlia come emergeva da allegata CP_1 Per_1 diagnosi datata 14.10.2024, era affetta da “tetraparesi e disabilità intellettiva grave in paziente con encefalopatia con epilessia da mutazione del nuovo gene CDKL5. Portatrice di PEG. Lieve scoliosi”; aveva diverse crisi epilettiche quotidiane, che richiedevano all'occorrenza la Per_1 somministrazione di un farmaco e la necessità di assumere farmaci antiepilettici tre volte al giorno;
la minore in ragione della patologia necessitava di ausili ( seggiolone posturale, seggiolone per il bagno, sedia a rotelle) presenti in casa oltre che di seguire un'alimentazione particolare e di assumere acqua attraverso una siringa;
nel tempo, si era verificata una regressione delle capacità alimentari per cui era stata inserita la PEG.
Rilevava come il ricorrente non avesse mai accettato la patologia della figlia, evidenziano come prova il suo rifiuto a ricorrere all'ausilio di una PEG per la nutrizione integrativa ( superato solo a seguito di apposita riunione con gli operatori sanitari e l'assistente sociale) o all'uso di tutori consigliati dai medici.
Evidenziava come i comportamenti del ricorrente fossero spesso volti a creare discussioni con la madre anziché essere focalizzati sull'interesse della minore e che il sovente aveva creato Pt_1
2 situazioni di ostruzionismo riguardo alla presenza dell'operatore, e generato problemi nella gestione dei rapporti con gli operatori del SAISH( servizio di assistenza e integrazione sociale della persona con handicap).
Contestava altresì l'idoneità dell'attuale moglie del ricorrente a rappresentare la persona di fiducia, non possedendo le necessarie competenze.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso;
domandava altresì, in ragione del comportamento conflittuale ed aggressivo tenuto dal ricorrente, di eleminare la previsione secondo cui il padre può vedere la figlia “quando vorrà”, in quanto di difficile esecuzione nel contesto descritto ed in quanto dava facoltà al ricorrente di presentarsi in qualsiasi momento ed ora presso la propria abitazione, di porre le spese per l'operatore nei periodi di frequentazione paterna interamente a carico del padre e di aumentare il mantenimento ordinario previsto ad euro 700,00.
All'udienza del 18.12.2024 venivano sentite le parti, che ribadivano le proprie posizioni. In particolare il riferiva : “ Nei giorni infrasettimanali per ragioni di organizzazione Pt_1 territoriale del servizio del Comune, vedo mia figlia presso l'abitazione di mia madre, portandola io in macchina assieme all'operatore, perché casa di mia madre rientra nell'ambito territoriale del
Comune di Roma mentre la mia abitazione è sita nel Comune di Montecompatri. Invece nel fine settimana l'operatore pagato provatamente viene a casa mia”, mentre la resistente riferiva : “ la frequentazione di con il padre avviene conformemente a quanto previsto con il decreto del Per_1
Tribunale del 2023. Non sono favorevole a che il padre veda la figlia senza la presenza di un operatore perché ha una disabilità molto grave e il padre ha dimostrato più volte di non essere Per_1 in grado di gestire i suoi problemi fisici”. All'udienza del 18.12.2024 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto, per le ragioni indicate a seguire.
Dalla documentazione prodotta in atti da parte resistente ( vedasi, in particolare, quali documenti di più recente formazione, la relazione del dirigente medico della Fondazione Santa Lucia datata
14.10.2024, la cartella clinica del Policlinico Gemelli del 11.10.2024, la certificazione per l'integrazione scolastica del TSMREE Distretto 6 di Roma datata 22.10.2024) emerge come le condizioni di salute della minore figlia delle parti, in ragione delle quali nel decreto di cui si Per_1 chiede la modifica era stata previsto che la frequentazione paterna avvenisse alla presenza di un operatore specializzato o di altra persona di fiducia di entrambe le parti non sono cambiate.
Pertanto, la richiesta di modifica proposta dal ricorrente, volta sostanzialmente ad ottenere la facoltà di frequentare la figlia liberamente, senza la necessaria presenza di un operatore specializzato o di altra persona di fiducia di entrambi i genitori, non può essere accolta, in considerazione del preminente interesse della minore figlia delle parti ad una frequentazione che si svolga comunque in condizioni di sicurezza e di garanzia di ottimale accudimento. Né può essere accolta la richiesta di modifica dei provvedimenti che disciplinano la frequentazione con la previsione di pernotti presso il padre, dal momento che difficilmente potrebbe essere assicurata nei pernotti la presenza di un operatore.
D'altra parte deve evidenziarsi che all'udienza del 18.12.2024 il ricorrente ha dichiarato che di norma vede la figlia nei giorni infrasettimanali a casa di sua madre nel territorio di Roma e nel fine settimana presso la propria abitazione sita fuori dal territorio del Comune di Roma in Monteporzio, ove si recano gli operatori specializzati, ragion per cui appare evidente che, sia pure con le difficoltà richieste dalle gravi patologie della minore, la frequentazione padre-figlia si svolge regolarmente, in conformità con i provvedimenti adottati dal Tribunale.
3 Parimenti non possono essere accolte le richieste di modifica dei provvedimenti vigenti svolte dalla parte resistente.
Infatti, la previsione della ripartizione in misura pari al 50% delle spese necessarie per gli operatori specializzati appare equa, dovendosi ripartire in pari misura su entrambi i genitori gli oneri imposti dalla patologia della figlia, mentre la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento ordinario posto a carico del padre non appare fondata su alcuna allegata sopravvenienza relativa alle condizioni economico-patrimoniale del padre o della madre, e pertanto non appare giustificata.
Le spese di lite vanno compensate attesa la materia trattata.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 11.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Paola Larosa Marta Ienzi
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