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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 323/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 30 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MARTINA PUGLISI in sostituzione di CP_1
il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi
[...]
formulate; dà atto di avere depositato rinuncia al mandato il 10.6.2024 e che il difensore non si
è munito di altri difensori;
chiede rinvio per consentire la costituzione di nuovo difensore;
Per la parte resistente compare l'avvocato CECI PAOLO, il quale si riporta ai propri atti CP_2
e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO, la quale si riporta CP_3
ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 323/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CP_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. CECI Controparte_4
PAOLO
RESISTENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLO LAMANNA CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “
2. in via Parte_1
preliminare, nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento
n. 09320229002084644000 e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i seguenti titoli impugnati in premessa:
39220180000054279000 39220180000056812000 39220180000487541000
39320190000084586000 39320190000916839000 39320190000919263000
39320190001734027000, conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei seguenti titoli:
39220180000054279000, 39320190000916839000 39320190001734027000, con conseguente cancellazione dei titoli;
4. accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n., per la mancanza del calcolo degli interessi;
”.
e resistevano con separate memorie. CP_3 CP_2
La causa veniva istruita senza mezzi di prova costituendi.
Innanzi tutto è evidente come non può esservi alcun rinvio causato dalla rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore della ricorrente.
La prima questione riguarda le notifiche degli AVA posti a fondamento dell'intimazione per cui è causa: di esse ha dato prova producendo i file .eml relativi alle pec di CP_3
notifica (avvisi di accettazione).
Documentazione quest'ultima non contestata specificamente da parte ricorrente, che si è potuta lamentare esclusivamente della circostanza che “con riferimento a 3 avvisi di addebito (N. finali 279000, 812000 e 541000) viene prodotta una notifica digitale senza fare riferimento a numeri di AVA specifici”, mentre in realtà tali notifiche contengono proprio gli avvisi di riferimento di cui si parla e dunque non vi sono motivi di invalidità di tali comunicazioni.
Essendo stati gli avvisi di addebito correttamente notificati, non possono essere qui proposte contestazioni relative agli stessi, per difetto di tempestiva impugnazione.
pagina 3 di 4 Dunque l'eccezione di decadenza è inammissibile.
Nemmeno, infine, risulta fondata la questione relativa alla nullità dell'intimazione di pagamento per cui è causa, per la mancanza del calcolo degli interessi, posto che gli interessi sono indicati negli AVA notificati, senza che mai qualcuna questione sia stata al riguardo sollevata e che gli stessi sono previsti dalla normativa previdenziale (non essendo mai stato dimostrato che in base alla stessa sarebbero dovuti interessi in misura inferiore).
In conclusione il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_3
3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) condanna la ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_2
3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 30 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MARTINA PUGLISI in sostituzione di CP_1
il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi
[...]
formulate; dà atto di avere depositato rinuncia al mandato il 10.6.2024 e che il difensore non si
è munito di altri difensori;
chiede rinvio per consentire la costituzione di nuovo difensore;
Per la parte resistente compare l'avvocato CECI PAOLO, il quale si riporta ai propri atti CP_2
e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO, la quale si riporta CP_3
ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 323/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CP_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. CECI Controparte_4
PAOLO
RESISTENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLO LAMANNA CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “
2. in via Parte_1
preliminare, nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento
n. 09320229002084644000 e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i seguenti titoli impugnati in premessa:
39220180000054279000 39220180000056812000 39220180000487541000
39320190000084586000 39320190000916839000 39320190000919263000
39320190001734027000, conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei seguenti titoli:
39220180000054279000, 39320190000916839000 39320190001734027000, con conseguente cancellazione dei titoli;
4. accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n., per la mancanza del calcolo degli interessi;
”.
e resistevano con separate memorie. CP_3 CP_2
La causa veniva istruita senza mezzi di prova costituendi.
Innanzi tutto è evidente come non può esservi alcun rinvio causato dalla rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore della ricorrente.
La prima questione riguarda le notifiche degli AVA posti a fondamento dell'intimazione per cui è causa: di esse ha dato prova producendo i file .eml relativi alle pec di CP_3
notifica (avvisi di accettazione).
Documentazione quest'ultima non contestata specificamente da parte ricorrente, che si è potuta lamentare esclusivamente della circostanza che “con riferimento a 3 avvisi di addebito (N. finali 279000, 812000 e 541000) viene prodotta una notifica digitale senza fare riferimento a numeri di AVA specifici”, mentre in realtà tali notifiche contengono proprio gli avvisi di riferimento di cui si parla e dunque non vi sono motivi di invalidità di tali comunicazioni.
Essendo stati gli avvisi di addebito correttamente notificati, non possono essere qui proposte contestazioni relative agli stessi, per difetto di tempestiva impugnazione.
pagina 3 di 4 Dunque l'eccezione di decadenza è inammissibile.
Nemmeno, infine, risulta fondata la questione relativa alla nullità dell'intimazione di pagamento per cui è causa, per la mancanza del calcolo degli interessi, posto che gli interessi sono indicati negli AVA notificati, senza che mai qualcuna questione sia stata al riguardo sollevata e che gli stessi sono previsti dalla normativa previdenziale (non essendo mai stato dimostrato che in base alla stessa sarebbero dovuti interessi in misura inferiore).
In conclusione il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_3
3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) condanna la ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_2
3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4