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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 937/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO TO ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4906/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018301661000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074370762000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074370762000 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti.
Nessuno è presente per Ag.entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 08/05/2024 ed inviato il 05/06/2024 con il servizio telematico
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239018301661000, notificata in data 11.03.2024, con cui ADER gli intimava il pagamento di € 4.186,17 relativamente al presunto omesso pagamento della cartella di pagamento n. 29320120074370762000 presuntivamente notificata in data 06.02.2013 relativa ad IRPEF ed IRAP anno 2009, comprensivo di interessi e sanzioni.
Eccepisce la nullità e/o l'annullabilità delle cartelle di pagamento e dei ruoli incorporati, a seguito di mancata o irregolare notifica delle suddette cartelle presupposte all'intimazione di pagamento impugnata.
Anche ammettendo la notifica delle cartelle di pagamento si eccepisce l'intervenuta prescrizione successiva alle notifiche delle cartelle di pagamento.
Rileva che il termine per riscuotere i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa non può che ritenersi quinquennale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Si eccepisce l'intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni che accedono alle obbligazioni tributarie.
Come per le sanzioni tributarie, anche gli interessi dovuti per il ritardato versamento dei tributi si prescrivono in cinque anni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, del codice civile.
Chiede di annullare l'intimazione di pagamento nonché le cartelle di pagamento meglio specificate in narrativa, per omessa, invalida e nulla notifica della cartella di pagamento, intervenuta prescrizione successiva e per tutti gli altri motivi di cui in narrativa.
Accertare e dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di sanzioni ed interessi per intervenuta prescrizione quinquennale.
Dichiara che il valore della controversia è pari ad € 1.000,00 al netto di sanzioni ed interessi e che nulla è dovuto dall'istante a titolo di contributo unificato per ammissione al Patrocinio Gratuito a Spese dello Stato.
Allega documentazione relativa ad istanza di ammissione al Patrocinio Gratuito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione con atto depositato in data 03/04/2025 si costituisce in giudizio e controdeduce.
In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento (cfr doc 1). L'art. 21 prevede infatti che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e nel caso di specie non potrà che dichiararsi inammissibile il ricorso.
Infondatezza della declaratoria di prescrizione. Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è del tutto infondata in quanto siamo di fronte a tributi con prescrizione decennale contrariamente a quanto sostenuto ex adverso;
la notifica della cartella è stata eseguita correttamente e dalla notifica della stessa alla notifica dell'atto impugnato nessuna prescrizione è maturata visto che i tributi sottesi hanno subito pure la sospensione nel periodo COVID 19 che ha sospeso il decorrere del termine di prescrizione.
Chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso attesa la regolare notifica della cartella;
respingere tutte le deduzioni in quanto infondate per quanto dedotto ed eccepito. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Parte ricorrente in data 10/01/2026 deposita Memorie con le quali contesta integralmente quanto dedotto ed eccepito da parte resistente.
Chiede dichiararsi inutilizzabile la documentazione attestante la notifica della cartella prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in mancanza della prescritta attestazione di conformità.
Eccepisce la illegittimità della notifica della cartella di pagamento n. 29320120074370762000 presuntivamente notificata in data 06.02.2013 relativa ad IRPEF ed IRAP anno 2009 comprensivo di interessi e sanzioni presupposta alla intimazione impugnata n. 29320239018301661000 notificata in data 11.03.2024, sotto l'aspetto della procedura effettuata dal notificatore e con riguardo all'operatore postale (privato) che ha operato la notifica.
Insiste sulla intervenuta prescrizione successiva sostenendo che la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta l'11 marzo 2024, non è coperta dalla proroga, ed è quindi tardiva rispetto alla cartella di pagamento notificata nel 2013.
Ribadisce la operatività del termine di prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Insiste sulla richiesta di annullamento della intimazione di pagamento unitamente alla cartella, con ogni statuizione di legge.
Alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026 viene trattata la controversia.
Il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti.
Nessuno è presente per Agenzia Entrate - Riscossione.
Successivamente il Giudice monocratico dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui viene impugnata la sopra indicata intimazione di pagamento riferentesi alla cartella di pagamento n. 29320120074370762000, sostenendo la illegittimità di tali atti per le ragioni richiamate.
Come visto, la parte resistente, contestando le doglianze del ricorrente, insiste sulla piena legittimità degli atti impugnati e comunque, in via preliminare, eccepisce la inammissibilità del ricorso.
La Corte, nella detta composizione, procede all'esame degli atti e rileva che parte resistente ha depositato, tra gli altri documenti, anche la relata di notifica della cartella di pagamento n.
29320120074370762000.
Rileva altresì che, relativamente alla istanza di ammissione al Patrocinio Gratuito presentata dal ricorrente, è in atti documentazione inerente all'ammissione al Associazione_1 a spese dello Stato e precisamente il provvedimento n. 212/2024 del 27/02/2025 con il quale la Commissione per il Associazione_1 a Spese dello Stato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania accoglie l'istanza e ammette il ricorrente in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato (art. 126 comma 1 D.P.R. n. 115/2002).
Precisato quanto sopra, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di parte ricorrente secondo cui deve dichiararsi inutilizzabile la documentazione, attestante la notifica della cartella prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in mancanza della prescritta attestazione di conformità.
Questo Giudice monocratico rileva che parte ricorrente denuncia l'assenza della attestazione di conformità dei documenti, in particolare di quelli relativi alla notifica della cartella di pagamento in questione, ma non indica alcuna specifica ragione per la quale debba riconoscersi ed affermarsi tale mancanza di conformità, sicché la lagnanza appare del tutto generica ed inconducente, non avendo, la ricorrente, assolto l'onere di allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (v. Cass. n.
2117/2011).
In proposito si reputa opportuno richiamare il costante indirizzo della Corte di legittimità, secondo cui:
«In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.»(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8604/2025).
Ed ancora:
«In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformita' delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformita' agli originali, non puo' limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformita' contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformita' delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23426/2020).
Dello stesso tenore Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23902/2017.
Da tali principi, ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, risulta che, in fattispecie, non può darsi alcuna rilevanza all'eccezione avanzata dal ricorrente in quanto l'eccezione non è circostanziata ed è priva di qualsivoglia specificità circa le ragioni e gli aspetti di difformità.
Stante la rilevata genericità dell'eccezione, questo Giudice monocratico, in armonia con gli indirizzi interpretativi sopra richiamati, non avendo avuto alcuna maniera di poter rilevare effettive e specifiche difformità, solo vagamente denunciate, non può negare la efficacia probatoria delle copie prodotte dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Deve, inoltre, evidenziarsi che la copia della relata prodotta in giudizio dall'agente della riscossione contiene il numero identificativo della cartella di pagamento impugnata.
Conseguentemente, deve ritenersi che la documentazione prodotta in giudizio, non idoneamente contestata dalla parte ricorrente, abbia piena efficacia probatoria in ordine alla notifica della cartella di pagamento portante il n. 29320120074370762000 ed oggetto del presente ricorso;
e che tale notifica, effettuata in data
06/02/2013 a Nominativo_1, “figlia come disse”, sia stata correttamente posta in essere. Infatti, risulta dagli atti che, a seguito della notifica, da parte del messo notificatore, a familiare, è stata regolarmente posta in essere la procedura di spedizione, al destinatario della cartella, di lettera raccomandata semplice tramite operatore postale, precisamente della Raccomandata informativa numero R 20001035373-9 indirizzata a Ricorrente_1 Indirizzo_1 IA (CT), riferita alla cartella n. 29320120074370762000.
In proposito vale richiamare la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «si deve ribadire che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 mediante consegna nelle mani di persona diversa dal destinatario dell'atto, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2021, n. 9393). Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che l'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una « lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento come sostenuto dal ricorrente” (Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2377/2022; Cass. n. 6243/2024), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.» (Cass., Sez. Tributaria – Ordinanza n. 292/2025).
Ed anche:
«La notificazione a cura dei messi comunali o dei messi ex speciali autorizzati dall'ufficio art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo articolo 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lett. b-bis, aggiunta dall'art. 37, comma 27, lett. a, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248: «Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».
4.2. Per cui, si può ribadire che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2021, n. 9393).
4.3. Tuttavia, l'art. 60, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6^-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni. Tanto, sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) sia per la notifica a mezzo posta (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre
1982 n. 890, nel testo novellato dall'art. 36, comma 2-quater, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
4.4. Questa Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata
(Cass., Sez. 3^, 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass., Sez. 6^-5, 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass., Sez. 3", 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 2^, 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., Sez. 6^-2, 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20736).» (Cass. – Sez. Tributaria - Ordinanza n. 21553/2024) Sulla base dei chiarimenti interpretativi della Suprema Corte può ritenersi, in fattispecie, che la notifica posta in essere dal messo notificatore mediante consegna della cartella di pagamento alla figlia del destinatario dell'atto, seguita, come documentato in atti, dalla “lettera raccomandata” semplice (senza avviso di ricevimento) al destinatario per dargli notizia della avvenuta notificazione, sia assolutamente regolare e pienamente legittima.
Sotto altro aspetto deve rilevarsi che nessuna illegittimità deriva dalla notifica posta in essere da operatore postale privato (nella specie, Consorzio_1) in quanto, come confermato dalla Suprema Corte, la notifica effettuata da agenzia di posta privata è del tutto legittima.
Infatti, la giurisprudenza recente del Supremo Collegio ha portato a ritenere che, anche nel periodo anteriore alla liberalizzazione del servizio di notifica a mezzo posta, realizzatosi con la Legge n. 124/2017, già a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 58/2011, le notifiche effettuate da agenti postali privati possano dirsi valide.
Tali conclusioni del Giudice delle leggi derivano dalla aggiornata interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 261/1999, conseguente alla modifica operata dal d. lgs. n. 58/2011, secondo cui;
“Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285...”.
Dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo, quindi dal 30 aprile 2011, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possano essere stati oggetto di valida notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999.
La indicata soluzione interpretativa è ampiamente argomentata nella recentissima sentenza della
Corte di cassazione, Sez. V, del 20 luglio 2020, n. 15360.
Questo Collegio, precisando che non sussistano ragioni per discostarsi dagli insegnamenti del Supremo
Collegio, ritiene che la notificazione effettuata da licenziatario privato anche prima della efficacia della legge n. 124/2017 sia validamente realizzata qualora abbia ad oggetto atti diversi da quelli stricto sensu giudiziari, anche tributari.
Deve solo evidenziarsi che dagli atti risulta che il detto operatore postale privato risulta munito di licenza individuale n. 548/2008.
Quindi, risultando pienamente utilizzabile la documentazione depositata dalla resistente e del tutto legittima la notifica della cartella di pagamento presupposta alla intimazione in oggetto, questa Corte monocratica ritiene la totale infondatezza della censura di mancata o irregolare notifica delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento impugnata.
Accertato e precisato quanto sopra, questo Giudice monocratico procede all'esame della eccezione di prescrizione successiva quinquennale avanzata nel ricorso introduttivo e ribadita nelle memorie.
Osserva questa Corte monocratica che l'atto impugnato ed oggetto della presente controversia riguarda imposte erariali, precisamente IRPEF ed IRAP 2009, sicché la prescrizione è decennale, come statuito dalla Corte di legittimità, la quale ha precisato che: «In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740/2020).
Quindi risulta del tutto infondata la censura di prescrizione successiva quinquennale.
In ogni caso, vale chiarire che non sarebbe maturata, in fattispecie, neanche la prescrizione decennale, dovendo applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 623 e 618 della legge di stabilità 2014 (legge n.
147/2013).
La citata normativa prevede che «Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione».
Il richiamato comma 618, a sua volta, stabilisce che «Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni».
In sostanza, in virtù delle richiamate norme, la prescrizione è rimasta sospesa dal 1.1.2014 al 15.6.2014, quindi per un periodo pari a 5 mesi e 15 giorni.
Nella controversia in esame, trattandosi di cartella di pagamento notificata in data 06/02/2013, appare evidente che i ruoli in questione sono stati emessi dall'Agenzia delle Entrate e sono stati affidati in riscossione anteriormente al 31 ottobre 2013, sicché risultano applicabili le richiamate disposizioni sulla sospensione della prescrizione.
Quindi, il termine di prescrizione ai fini della notifica della intimazione di pagamento, già prorogato in virtù delle norme dettate in relazione all'epidemia COVID, risulta ulteriormente sospeso per il periodo di 5 mesi e 15 giorni.
Ne deriva, pertanto, la assoluta infondatezza della doglianza avanzata dal ricorrente circa la maturata prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento sopra indicata.
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni e gli interessi, la prescrizione è quella quinquennale, sicché il ricorso deve essere ritenuto fondato in relazione a tali oneri accessori.
Infatti, non è stata data prova, da parte del resistente Ufficio, che tra la data di notifica del sotteso avviso di accertamento (06/02/2013) e la data di notifica della intimazione impugnata (11/03/2024), sia stata effettuata la notifica di qualsivoglia atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, è maturata la decorrenza di un lasso di tempo ben superiore ai cinque anni previsti.
La Suprema Corte in proposito ha statuito che: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n.
4. c.c.” (Cass. Sez.
6-5 Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022). E, più recentemente, con riferimento agli interessi, il Giudice di legittimità ha precisato che «Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.» (massima a Sentenza Cass. – Sez. 5 – n. 2095/2023).
In definitiva, la Corte, nella detta composizione, ritiene che il ricorso avverso la intimazione di pagamento in oggetto sia parzialmente fondato, con riferimento alla eccepita prescrizione di sanzioni ed interessi relativi ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320120074370762000, e debba, perciò, in tale parte essere accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato nella parte relativa agli importi richiesti per tali sanzioni ed interessi;
rigettato nel resto.
Con la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III -, in composizione monocratica, accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla la intimazione di pagamento impugnata limitatamente agli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi relativi ai crediti portati dalla cartella di pagamento n.
29320120074370762000; rigetta per il resto.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO TO ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4906/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018301661000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074370762000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074370762000 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti.
Nessuno è presente per Ag.entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 08/05/2024 ed inviato il 05/06/2024 con il servizio telematico
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239018301661000, notificata in data 11.03.2024, con cui ADER gli intimava il pagamento di € 4.186,17 relativamente al presunto omesso pagamento della cartella di pagamento n. 29320120074370762000 presuntivamente notificata in data 06.02.2013 relativa ad IRPEF ed IRAP anno 2009, comprensivo di interessi e sanzioni.
Eccepisce la nullità e/o l'annullabilità delle cartelle di pagamento e dei ruoli incorporati, a seguito di mancata o irregolare notifica delle suddette cartelle presupposte all'intimazione di pagamento impugnata.
Anche ammettendo la notifica delle cartelle di pagamento si eccepisce l'intervenuta prescrizione successiva alle notifiche delle cartelle di pagamento.
Rileva che il termine per riscuotere i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa non può che ritenersi quinquennale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Si eccepisce l'intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni che accedono alle obbligazioni tributarie.
Come per le sanzioni tributarie, anche gli interessi dovuti per il ritardato versamento dei tributi si prescrivono in cinque anni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, del codice civile.
Chiede di annullare l'intimazione di pagamento nonché le cartelle di pagamento meglio specificate in narrativa, per omessa, invalida e nulla notifica della cartella di pagamento, intervenuta prescrizione successiva e per tutti gli altri motivi di cui in narrativa.
Accertare e dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di sanzioni ed interessi per intervenuta prescrizione quinquennale.
Dichiara che il valore della controversia è pari ad € 1.000,00 al netto di sanzioni ed interessi e che nulla è dovuto dall'istante a titolo di contributo unificato per ammissione al Patrocinio Gratuito a Spese dello Stato.
Allega documentazione relativa ad istanza di ammissione al Patrocinio Gratuito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione con atto depositato in data 03/04/2025 si costituisce in giudizio e controdeduce.
In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento (cfr doc 1). L'art. 21 prevede infatti che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e nel caso di specie non potrà che dichiararsi inammissibile il ricorso.
Infondatezza della declaratoria di prescrizione. Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è del tutto infondata in quanto siamo di fronte a tributi con prescrizione decennale contrariamente a quanto sostenuto ex adverso;
la notifica della cartella è stata eseguita correttamente e dalla notifica della stessa alla notifica dell'atto impugnato nessuna prescrizione è maturata visto che i tributi sottesi hanno subito pure la sospensione nel periodo COVID 19 che ha sospeso il decorrere del termine di prescrizione.
Chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso attesa la regolare notifica della cartella;
respingere tutte le deduzioni in quanto infondate per quanto dedotto ed eccepito. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Parte ricorrente in data 10/01/2026 deposita Memorie con le quali contesta integralmente quanto dedotto ed eccepito da parte resistente.
Chiede dichiararsi inutilizzabile la documentazione attestante la notifica della cartella prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in mancanza della prescritta attestazione di conformità.
Eccepisce la illegittimità della notifica della cartella di pagamento n. 29320120074370762000 presuntivamente notificata in data 06.02.2013 relativa ad IRPEF ed IRAP anno 2009 comprensivo di interessi e sanzioni presupposta alla intimazione impugnata n. 29320239018301661000 notificata in data 11.03.2024, sotto l'aspetto della procedura effettuata dal notificatore e con riguardo all'operatore postale (privato) che ha operato la notifica.
Insiste sulla intervenuta prescrizione successiva sostenendo che la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta l'11 marzo 2024, non è coperta dalla proroga, ed è quindi tardiva rispetto alla cartella di pagamento notificata nel 2013.
Ribadisce la operatività del termine di prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Insiste sulla richiesta di annullamento della intimazione di pagamento unitamente alla cartella, con ogni statuizione di legge.
Alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026 viene trattata la controversia.
Il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti.
Nessuno è presente per Agenzia Entrate - Riscossione.
Successivamente il Giudice monocratico dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui viene impugnata la sopra indicata intimazione di pagamento riferentesi alla cartella di pagamento n. 29320120074370762000, sostenendo la illegittimità di tali atti per le ragioni richiamate.
Come visto, la parte resistente, contestando le doglianze del ricorrente, insiste sulla piena legittimità degli atti impugnati e comunque, in via preliminare, eccepisce la inammissibilità del ricorso.
La Corte, nella detta composizione, procede all'esame degli atti e rileva che parte resistente ha depositato, tra gli altri documenti, anche la relata di notifica della cartella di pagamento n.
29320120074370762000.
Rileva altresì che, relativamente alla istanza di ammissione al Patrocinio Gratuito presentata dal ricorrente, è in atti documentazione inerente all'ammissione al Associazione_1 a spese dello Stato e precisamente il provvedimento n. 212/2024 del 27/02/2025 con il quale la Commissione per il Associazione_1 a Spese dello Stato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania accoglie l'istanza e ammette il ricorrente in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato (art. 126 comma 1 D.P.R. n. 115/2002).
Precisato quanto sopra, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di parte ricorrente secondo cui deve dichiararsi inutilizzabile la documentazione, attestante la notifica della cartella prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in mancanza della prescritta attestazione di conformità.
Questo Giudice monocratico rileva che parte ricorrente denuncia l'assenza della attestazione di conformità dei documenti, in particolare di quelli relativi alla notifica della cartella di pagamento in questione, ma non indica alcuna specifica ragione per la quale debba riconoscersi ed affermarsi tale mancanza di conformità, sicché la lagnanza appare del tutto generica ed inconducente, non avendo, la ricorrente, assolto l'onere di allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (v. Cass. n.
2117/2011).
In proposito si reputa opportuno richiamare il costante indirizzo della Corte di legittimità, secondo cui:
«In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.»(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8604/2025).
Ed ancora:
«In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformita' delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformita' agli originali, non puo' limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformita' contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformita' delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23426/2020).
Dello stesso tenore Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23902/2017.
Da tali principi, ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, risulta che, in fattispecie, non può darsi alcuna rilevanza all'eccezione avanzata dal ricorrente in quanto l'eccezione non è circostanziata ed è priva di qualsivoglia specificità circa le ragioni e gli aspetti di difformità.
Stante la rilevata genericità dell'eccezione, questo Giudice monocratico, in armonia con gli indirizzi interpretativi sopra richiamati, non avendo avuto alcuna maniera di poter rilevare effettive e specifiche difformità, solo vagamente denunciate, non può negare la efficacia probatoria delle copie prodotte dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Deve, inoltre, evidenziarsi che la copia della relata prodotta in giudizio dall'agente della riscossione contiene il numero identificativo della cartella di pagamento impugnata.
Conseguentemente, deve ritenersi che la documentazione prodotta in giudizio, non idoneamente contestata dalla parte ricorrente, abbia piena efficacia probatoria in ordine alla notifica della cartella di pagamento portante il n. 29320120074370762000 ed oggetto del presente ricorso;
e che tale notifica, effettuata in data
06/02/2013 a Nominativo_1, “figlia come disse”, sia stata correttamente posta in essere. Infatti, risulta dagli atti che, a seguito della notifica, da parte del messo notificatore, a familiare, è stata regolarmente posta in essere la procedura di spedizione, al destinatario della cartella, di lettera raccomandata semplice tramite operatore postale, precisamente della Raccomandata informativa numero R 20001035373-9 indirizzata a Ricorrente_1 Indirizzo_1 IA (CT), riferita alla cartella n. 29320120074370762000.
In proposito vale richiamare la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «si deve ribadire che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 mediante consegna nelle mani di persona diversa dal destinatario dell'atto, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2021, n. 9393). Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che l'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una « lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento come sostenuto dal ricorrente” (Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2377/2022; Cass. n. 6243/2024), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.» (Cass., Sez. Tributaria – Ordinanza n. 292/2025).
Ed anche:
«La notificazione a cura dei messi comunali o dei messi ex speciali autorizzati dall'ufficio art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo articolo 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lett. b-bis, aggiunta dall'art. 37, comma 27, lett. a, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248: «Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».
4.2. Per cui, si può ribadire che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2021, n. 9393).
4.3. Tuttavia, l'art. 60, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6^-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni. Tanto, sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) sia per la notifica a mezzo posta (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre
1982 n. 890, nel testo novellato dall'art. 36, comma 2-quater, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
4.4. Questa Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata
(Cass., Sez. 3^, 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass., Sez. 6^-5, 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass., Sez. 3", 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 2^, 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., Sez. 6^-2, 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20736).» (Cass. – Sez. Tributaria - Ordinanza n. 21553/2024) Sulla base dei chiarimenti interpretativi della Suprema Corte può ritenersi, in fattispecie, che la notifica posta in essere dal messo notificatore mediante consegna della cartella di pagamento alla figlia del destinatario dell'atto, seguita, come documentato in atti, dalla “lettera raccomandata” semplice (senza avviso di ricevimento) al destinatario per dargli notizia della avvenuta notificazione, sia assolutamente regolare e pienamente legittima.
Sotto altro aspetto deve rilevarsi che nessuna illegittimità deriva dalla notifica posta in essere da operatore postale privato (nella specie, Consorzio_1) in quanto, come confermato dalla Suprema Corte, la notifica effettuata da agenzia di posta privata è del tutto legittima.
Infatti, la giurisprudenza recente del Supremo Collegio ha portato a ritenere che, anche nel periodo anteriore alla liberalizzazione del servizio di notifica a mezzo posta, realizzatosi con la Legge n. 124/2017, già a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 58/2011, le notifiche effettuate da agenti postali privati possano dirsi valide.
Tali conclusioni del Giudice delle leggi derivano dalla aggiornata interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 261/1999, conseguente alla modifica operata dal d. lgs. n. 58/2011, secondo cui;
“Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285...”.
Dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo, quindi dal 30 aprile 2011, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possano essere stati oggetto di valida notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999.
La indicata soluzione interpretativa è ampiamente argomentata nella recentissima sentenza della
Corte di cassazione, Sez. V, del 20 luglio 2020, n. 15360.
Questo Collegio, precisando che non sussistano ragioni per discostarsi dagli insegnamenti del Supremo
Collegio, ritiene che la notificazione effettuata da licenziatario privato anche prima della efficacia della legge n. 124/2017 sia validamente realizzata qualora abbia ad oggetto atti diversi da quelli stricto sensu giudiziari, anche tributari.
Deve solo evidenziarsi che dagli atti risulta che il detto operatore postale privato risulta munito di licenza individuale n. 548/2008.
Quindi, risultando pienamente utilizzabile la documentazione depositata dalla resistente e del tutto legittima la notifica della cartella di pagamento presupposta alla intimazione in oggetto, questa Corte monocratica ritiene la totale infondatezza della censura di mancata o irregolare notifica delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento impugnata.
Accertato e precisato quanto sopra, questo Giudice monocratico procede all'esame della eccezione di prescrizione successiva quinquennale avanzata nel ricorso introduttivo e ribadita nelle memorie.
Osserva questa Corte monocratica che l'atto impugnato ed oggetto della presente controversia riguarda imposte erariali, precisamente IRPEF ed IRAP 2009, sicché la prescrizione è decennale, come statuito dalla Corte di legittimità, la quale ha precisato che: «In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740/2020).
Quindi risulta del tutto infondata la censura di prescrizione successiva quinquennale.
In ogni caso, vale chiarire che non sarebbe maturata, in fattispecie, neanche la prescrizione decennale, dovendo applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 623 e 618 della legge di stabilità 2014 (legge n.
147/2013).
La citata normativa prevede che «Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione».
Il richiamato comma 618, a sua volta, stabilisce che «Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni».
In sostanza, in virtù delle richiamate norme, la prescrizione è rimasta sospesa dal 1.1.2014 al 15.6.2014, quindi per un periodo pari a 5 mesi e 15 giorni.
Nella controversia in esame, trattandosi di cartella di pagamento notificata in data 06/02/2013, appare evidente che i ruoli in questione sono stati emessi dall'Agenzia delle Entrate e sono stati affidati in riscossione anteriormente al 31 ottobre 2013, sicché risultano applicabili le richiamate disposizioni sulla sospensione della prescrizione.
Quindi, il termine di prescrizione ai fini della notifica della intimazione di pagamento, già prorogato in virtù delle norme dettate in relazione all'epidemia COVID, risulta ulteriormente sospeso per il periodo di 5 mesi e 15 giorni.
Ne deriva, pertanto, la assoluta infondatezza della doglianza avanzata dal ricorrente circa la maturata prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento sopra indicata.
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni e gli interessi, la prescrizione è quella quinquennale, sicché il ricorso deve essere ritenuto fondato in relazione a tali oneri accessori.
Infatti, non è stata data prova, da parte del resistente Ufficio, che tra la data di notifica del sotteso avviso di accertamento (06/02/2013) e la data di notifica della intimazione impugnata (11/03/2024), sia stata effettuata la notifica di qualsivoglia atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, è maturata la decorrenza di un lasso di tempo ben superiore ai cinque anni previsti.
La Suprema Corte in proposito ha statuito che: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n.
4. c.c.” (Cass. Sez.
6-5 Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022). E, più recentemente, con riferimento agli interessi, il Giudice di legittimità ha precisato che «Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.» (massima a Sentenza Cass. – Sez. 5 – n. 2095/2023).
In definitiva, la Corte, nella detta composizione, ritiene che il ricorso avverso la intimazione di pagamento in oggetto sia parzialmente fondato, con riferimento alla eccepita prescrizione di sanzioni ed interessi relativi ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320120074370762000, e debba, perciò, in tale parte essere accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato nella parte relativa agli importi richiesti per tali sanzioni ed interessi;
rigettato nel resto.
Con la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III -, in composizione monocratica, accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla la intimazione di pagamento impugnata limitatamente agli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi relativi ai crediti portati dalla cartella di pagamento n.
29320120074370762000; rigetta per il resto.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo