TRIB
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2024, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 23976/22 RG avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 16.4.24 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'Avv. Eleonora Fiandra
e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi CP_1
55 , con l'avv. Armando Gambino e Gianluca Tellone
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara che l'istante è nelle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità di accompagnamento dall'1.7.23;
2) condanna l' al pagamento della metà delle spese legali dell'istante che liquida, peer CP_1
detta parte, in €. 1270,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA (oltre che di quelle di CTU liquidate come da separato decreto), con distrazione in favore del difensore costituito;
3) spese compensate per il residuo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.12.22 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1
esponendo che con ricorso depositato al n. RG 9840/2021 aveva adito il Tribunale di Napoli per ottenere, ex art. 445 bis cpc, l'accertamento del proprio stato per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed il CTU non aveva riconosciuto il beneficio richiesto dell'indennità di accompagnamento. Nella presente sede l'istante contestava le conclusioni presentate dal CTU e chiedeva riconoscersi che gli stati patologici denunciati costituiscono presupposti per l'indennità di accompagnamento.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 17.11.22 e la dichiarazione è stata depositata il 6.12.22 per cui detto termine essenziale, fissato dal giudice in 4 settimane, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 29.12.22 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
2 Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie il CTU, nell'esame obiettivo, ha omesso di verificare il ginocchio varo bilaterale, di tal chè è stata disposta nuova CTU.
Non si può fare affidamento alla prima CTU depositata nel presente fascicolo perché il giudizio medico legale non è stato effettuato in relazione alla età del soggetto, non è stato indicato il grado di varismo delle ginocchia, non è stato effettuato l'esame obiettivo dell'apparato locomotore (deambula male , lentamente e solo con l'ausilio di due grucce, anche a causa del ginocchio varo bilaterale attiene ad un giudizio e non ad un riscontro obiettivo), il giudizio conclusivo è assiomatico (Tale diagnosi , giustifica … il riconoscimento del diritto all'accompagnamento) mancando del tutto l'esame della efficacia degli elementi materiali su funzioni e compiti dell'età (l'istante era 80enne al momento della domanda).
Gli stati patologici riscontrati dal secondo nuovo c.t. sono quelli di cui all'elaborato peritale
(in atti) Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica.
Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica. Essi determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento dall'1.7.23.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per la metà, con eccezione di quelle di CTU interamente a carico dell' ; esse sono compensate per il CP_1
residuo dato atto dell'accoglimento della domanda in data ben successiva alla domanda amministrativa.
Napoli, 16.4.24.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
3
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 23976/22 RG avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 16.4.24 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'Avv. Eleonora Fiandra
e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi CP_1
55 , con l'avv. Armando Gambino e Gianluca Tellone
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara che l'istante è nelle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità di accompagnamento dall'1.7.23;
2) condanna l' al pagamento della metà delle spese legali dell'istante che liquida, peer CP_1
detta parte, in €. 1270,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA (oltre che di quelle di CTU liquidate come da separato decreto), con distrazione in favore del difensore costituito;
3) spese compensate per il residuo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.12.22 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1
esponendo che con ricorso depositato al n. RG 9840/2021 aveva adito il Tribunale di Napoli per ottenere, ex art. 445 bis cpc, l'accertamento del proprio stato per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed il CTU non aveva riconosciuto il beneficio richiesto dell'indennità di accompagnamento. Nella presente sede l'istante contestava le conclusioni presentate dal CTU e chiedeva riconoscersi che gli stati patologici denunciati costituiscono presupposti per l'indennità di accompagnamento.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 17.11.22 e la dichiarazione è stata depositata il 6.12.22 per cui detto termine essenziale, fissato dal giudice in 4 settimane, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 29.12.22 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
2 Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie il CTU, nell'esame obiettivo, ha omesso di verificare il ginocchio varo bilaterale, di tal chè è stata disposta nuova CTU.
Non si può fare affidamento alla prima CTU depositata nel presente fascicolo perché il giudizio medico legale non è stato effettuato in relazione alla età del soggetto, non è stato indicato il grado di varismo delle ginocchia, non è stato effettuato l'esame obiettivo dell'apparato locomotore (deambula male , lentamente e solo con l'ausilio di due grucce, anche a causa del ginocchio varo bilaterale attiene ad un giudizio e non ad un riscontro obiettivo), il giudizio conclusivo è assiomatico (Tale diagnosi , giustifica … il riconoscimento del diritto all'accompagnamento) mancando del tutto l'esame della efficacia degli elementi materiali su funzioni e compiti dell'età (l'istante era 80enne al momento della domanda).
Gli stati patologici riscontrati dal secondo nuovo c.t. sono quelli di cui all'elaborato peritale
(in atti) Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica.
Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica. Essi determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento dall'1.7.23.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per la metà, con eccezione di quelle di CTU interamente a carico dell' ; esse sono compensate per il CP_1
residuo dato atto dell'accoglimento della domanda in data ben successiva alla domanda amministrativa.
Napoli, 16.4.24.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
3