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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/09/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
RRG n. 369 -1/2025 Proc. Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta Civile
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, composto dai magistrati
Dott. Enrico Astuni Presidente
Dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice rel.
Dott. Stefano Miglietta Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: domanda di apertura del procedimento di liquidazione controllata dei beni ex artt. 268 ss. CCII, proposta in proprio;
nel procedimento unitario n. 369/2025 r.g. promosso da
(CF ), con sede legale a Torino in strada Del Drosso 128/52 cap Parte_1 P.IVA_1
10152, con l'ausilio del gestore della crisi dott. nominato dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi denominato “Modello Torino”
- debitore ricorrente in proprio-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato il 18 giugno 2025 da (CF ), con sede legale a Torino in strada Del Parte_1 P.IVA_1
Drosso 128/52 cap 10152, corredato dalla relazione del dott. nominato Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi denominato “ Modello Torino” (cfr. documenti depositati il 20.6.2025); viste le integrazioni depositate il primo settembre 2025 dal gestore della crisi, in seguito ai rilievi effettuati con ordinanza del giudice designato alla trattazione con ordinanza
18.7.2025; esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la società ha sede legale a Torino, in strada Del Drosso 128/52 cap 10152 (cfr. visura camerale del 10.6.2025 in atti); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:
- la società a responsabilità limitata appare qualificabile come impresa minore sulla Pt_1 base della documentazione depositata e di quanto affermato dal gestore della crisi, nonostante al riguardo occorra un preliminare chiarimento in diritto.
L'art. 2 co 1 lett. d) CCII prevede che sia qualificabile come «impresa minore» “l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Non può dunque condividersi l'affermazione dell'OCC secondo cui “secondo la normativa richiamata, un imprenditore commerciale non è assoggettabile a liquidazione giudiziale qualora non superi congiuntamente per almeno tre esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: attivo patrimoniale annuo € 300.000,00, ricavi lordi annui € 200.000,00, debiti anche non scaduti € 500.000” (pag. 4 della integrazione).
Ciò premesso, nel caso concreto mette conto osservare che risultano depositati i bilanci per gli anni di esercizio 2022 e 2023 e per il 2024 con l'integrazione del 1.9.2025 sono stati depositati il bilancio con verbale di approvazione assembleare (datato 30.6.2025 a fronte dell'intestazione 30.4.2025) e la ricevuta di trasmissione alla Camera di commercio datata
26.5.2025 (doc. 6). Occorre preliminarmente rilevare, rispetto a tale bilancio 2024, pur dovendosi riscontrare le incongruenze temporali relative alla data dell'assemblea che
2 parrebbe successiva alla trasmissione alla camera di commercio, ragione che spiega probabilmente la attuale sospensione della pratica in camera di commercio, non sono emersi elementi tali da far ritenere lo stesso inattendibile nella sua sostanza, in quanto i dati riportati apparentemente sono coerenti con i due bilanci pregressi e il gestione della crisi, espressamente incaricato di vagliare criticamente tale documentazione (cfr. ordinanza
18.7.2025), nulla ha osservato nella integrazione citata.
Nella relazione integrativa del dott. sono riportati i seguenti dati: Per_1
Nel bilancino al 31.5.2025 (doc. 4) i debiti attuali sono inferiori ad euro 500.000,00 e in particolare complessivi 169.390 euro così composti:
- Euro 220,00 per IVA a debito;
- Euro 1.151,88 per “erario c/IVA”;
- Euro 1.089,99 per fatture da ricevere;
- Euro 55.859,85 per debiti della affittuaria CP_1
- Euro 110.508,81 per debiti nei confronti dell'erario;
- Euro 522,87 nei confronti di Sorgenia spa;
- Euro 36,60 nei confronti del gestore dei servizi energetici.
Risulta anche un finanziamento soci per euro 11.861,60 che tuttavia non appare da comprendere nei debiti in quanto definito “a fondo perduto”.
3 La società non risulta dunque aver superato nell'ultimo triennio le soglie di attivo e ricavi citate né avere un indebitamento attuale superiore ad euro 500.000,00;
- l'impresa minore ricorrente è in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. In particolare, il dott. ha indicato che la società si trova in Per_1 uno stato di “crisi o insolvenza non reversibile, testimoniato da un patrimonio netto negativo, da una persistente incapacità di soddisfare le obbligazioni correnti e da un passivo tributario
e previdenziale ingente” (pag. 4 della relazione). La società ricorrente, infatti, risulta inattiva a seguito dell'affitto di azienda a iscritto il 3.12.2021, in relazione Controparte_2
a cui l'esperto ha dichiarato che è stato pattuito originariamente un canone di 39.600 oltre
IVA annui che poi sarebbe stato ridotto ad euro 6.00 annui oltre IVA il 1.2.2025. Vi è anche un impianto fotovoltaico di proprietà, del valore di circa 3.350 euro, che genera introiti per circa 2.400 euro annui. Risulta anche che la società abbia tentato di rateizzare l'esposizione con l'erario senza buon esito per assenza di flussi tali da consentire di onorare le rate;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dal dott. nominata Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi denominato “Modello Torino”, che, tenuto conto dell'integrazione citata, contiene una valutazione positiva circa la sostanziale completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e ne illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonchè indica le cause dell'indebitamento. Quanto alla diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni, il tema è stato trattato nella integrazione del settembre 2025 e, tenuto conto che la c.d. meritevolezza non è requisito necessario per l'apertura della liquidazione controllata e che la relazione potrà comunque essere integrata dal liquidatore nominando, non appare ostativa all'accoglimento della domanda la circostanza del mancato approfondimento delle contestazioni effettuate da Agenzia delle Entrate in relazione agli anni 2015-2016 per
“rapporti commerciali considerati fittizi con Technical Engineering srl” e la constatazione che non è stato spiegato il contenuto del procedimento penale n. 23399.2020, dichiarato dalla debitrice con il modulo di richiesta di nomina di gestore della crisi all'OCC;
- ritenuto altresì che quando la domanda è proposta da una società non è necessario ai fini dell'apertura della liquidazione controllata che l'OCC attesti che è possibile acquisire attivo da destinare ai creditori;
ritenuto che
spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, nonché alle azioni eventualmente esperibili, riservandosi al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità della vendita di eventuali beni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
4 rilevato altresì che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese Parte dall' nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione (che verrà liquidate all'esito della procedura di liquidazione controllata sulla base dell'attivo in concreto ricavato Parte e del passivo accertato), mentre le spese del legale che l ha allegato aver assistito la società, avv. Danilo Griffo, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge e comunque dietro prova del conferimento di incarico, allo stato non fornita;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII e ritenuto che nel caso in esame, in ragione anche di quanto sopra riportato circa il contenuto della relazione dell'OCC, debba nominarsi l'avv. Giorgia Rosati;
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di CF ), Parte_1 P.IVA_1 con sede legale a Torino in strada Del Drosso 128/52 cap 10152; nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina Liquidatore l'avv. Giorgia Rosati, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale
(con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
5 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
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