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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3233 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 CodiceFiscale_1
GARIBALDI 91 D4 15067 NOVI LIGURE , presso e nello studio dell'Avv. PARODI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attore opponente contro
CF: ), elettivamente domiciliato in VIA EUROPA 14 Controparte_1 C.F._2
null 27010 MAGHERNO, presso e nello studio dell'Avv. FRANCHINI DOMENICA ELENA, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da note di p.c. depositato telematicamente in data
26.11.2024, così chiedendo:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare inammissibili i capitoli di prova per testi di parte opposta, non ricorrendo i requisiti di cui agli artt. 2721, 2724 c.c., ed in particolare dei capitoli 5, 6, 8, 9, 15, 17
e 18 in quanto non vi sono riscontri neppure indiziari dei contratti di mutuo ex adverso dedotti.
Voglia nel merito revocare il decreto ingiuntivo N. 1171/2022 emesso nel procedimento R.G.N.
2599/2022, e rigettare ogni pretesa azionata dalla signora nei confronti del Controparte_1
signor Parte_1
1 Accertato che la signora a agito in mala fede, voglia condannare la medesima, Controparte_1
oltre che alle spese, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Col favore di spese, compenso professionale ed accessori, di giudizio.”
Parte convenuta opposta ha concluso come da allegato foglio di p.c. prodotto con le note scritte del
2.12.2024 depositate telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito:
A) In via principale, dichiarare la legittimità, la correttezza e la fondatezza del decreto ingiuntivo esecutivo n. 1171/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria pubblicato in data 20.10.22 avverso il sig. confermandone integralmente le statuizioni, la validità e l'efficacia per tutte le Parte_1
somme portate dal decreto ingiuntivo a qualsiasi titolo (cfr., sorte capitale, interessi legali, spese processuali, oneri accessori e successive occorrende;
sussistendo il dedotto duplice contratto di mutuo oneroso fruttifero tra le odierne parti litiganti) dichiarandolo esecutivo ex art 653 cpc;
B) In subordine, a titolo di restituzione per indebito arricchimento, in favore di Controparte_1
condannare alla restituzione della somma versata a costui dalla sig.ra Parte_1 [...] pari ad € 18'000,00 ovvero altra differente somma ritenuta di Giustizia, esigibile anche ex CP_1
art. 1186 cc;
oltre al pagamento degli interessi legali come da domanda articolata in ricorso monitorio versato in atti, oltre al pagamento delle spese procedurali del rito monitorio;
C) In ogni caso, rigettare integralmente tutte le eccezioni-produzioni-domande (anche ex art 96 cpc;
di merito ed istruttorie) articolate dall'opponente che ha mancato di onorare i suoi oneri deduttivi e probatori;
giacchè destituite di fondamento in fatto e in diritto, prima ancora inammissibili e/o improcedibili/irrilevanti e tardive, indimostrate, illegittime ed ingiuste, esclusivamente vessatorie e defatigatorie/dilatorie nei confronti dell'opposta;
D) In ogni caso ed in favore di condannare all'integrale rifusione Controparte_1 Parte_1
di spese processuali afferenti il presente giudizio di opposizione secondo il vigente tariffario forense;
il rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA nelle aliquote di legge;
E) In via istruttoria: per la non creduta ipotesi di rimessione della causa sul Ruolo;
su tutti i capp di prova articolati dall'opposta nella sua memoria n. 2 ex art 183 co 6 cpc (pagg nn 12,13,14, 15), ammettere, a prova diretta, i segg testi: 1) residente in [...]
G. Ponte n. 12 (su tutti i capp di prova); 2) nata a [...] il [...] Testimone_2
residente in [...] (su tutti i capp di prova); 3) Dott. nata a [...]
Mede il 13.10.75, residente in [...] (su tutti i capp di prova); 4) Dott.
domiciliato presso il suo Studio in Novi Ligure, Corso Italia n. 26 (doc 70; sui capp Testimone_4 nn. 1,2,3,19); 5) Dott. , domiciliata presso la Casa di Cura “San Michele” sedente in Testimone_5
Bra, Via Trento Trieste n. 11 (doc 69; sui capp nn. 1,2,3,19); 6) , residente in [...]
2 Ligure, Corso Marenco n. 27 (int. 1; su tutti i capp di prova); 7) Dott.ssa Testimone_7
residente in [...], Corso Marenco n. 27 -int. 1 (su tutti i capp di prova); 8) Testimone_8
residente in [...] (su tutti i capp di prova); 9) , Tes_9
domiciliato presso la DITTA DA.MAR. SNC, corrente in Vignole OR (AL), Via Manara n. 2
(sui capp di prova nn 1,2,3); 10) , domiciliato presso la DITTA DA.MAR. SNC, Testimone_10
corrente in Vignole OR (AL), Via Manara n. 2 (sui capp di prova nn 1,2,3); 11) Dr. Tes_11
domiciliata di fini della carica presso l'ASL locale in Novi Ligure, Via Papa Giovanni
[...]
XXIII, n. 1 (sui capp di prova nn . 1,2,3,19). Sui capitoli di prova elencati sopra articolati e da intendersi preceduti dalla locuzione “vero è che”, con eventuale espunzione giudiziale di espressioni suggestive e/o valutative;
oltre che ciascuno di essi, a prova diretta contraria, su tutti i capitoli di prova (se ammessi) articolati da controparte.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A fronte di ricorso monitorio la signora otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1 esecutivo nei confronti di per l'importo di € 18.000,00 oltre interessi e spese del Parte_1
giudizio, allegando in sostanza il proprio diritto ad ottenere la restituzione di tale importo dall'ingiunto, in quanto somma prestata, 10.0000 a mezzo bonifico bancario in data 12.10.2015 e
8.000,00 a mezzo assegno bancario in data 11.7.2017, dalla ricorrente a favore dell'ingiunto con impegno di quest'ultimo alla restituzione di tali importi al 31 luglio 2021, termine poi prorogato al
31 luglio 2022; produceva tra l'altro parte ricorrente due riconoscimenti di debito di parte resistente del 18.9.2020 e del 28.7.2021.
Proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra negando che fosse Parte_1
mai stato stipulato tra le parti un contratto di mutuo e disconoscendo le sottoscrizioni degli asseriti riconoscimenti di debito di cui sopra (dc.ti 41 e 42 del fascicolo monitorio) evidenziando che la somma oggetto di causa era stata dallo stesso percepita nell'ambito degli impegni economici che i conviventi assumevano per le necessità della famiglia di fatto ed evidenziando in particolare di essersi fatto carico di spese mediche in Svizzera a favore della di essersi fatto direttamente carico CP_1 di lavori edilizi nell'abitazione della signora in Novi Ligure, via Gorizia 1 int. 8 utilizzata CP_1
dalla famiglia, di avere affrontato oneri rilevanti per le esigenze economiche della famiglia come da assegni di 3400 e 1000 euro;
chiedeva in definitiva l'opponente la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la revoca dello stesso decreto ingiuntivo, oltre al risarcimento dei danni ex art 96 cpc.
Si costituiva in giudizio che confermava in sostanza le circostanze a fondamento del Controparte_1 ricorso monitorio, negava di avere coabitato con l'opponente, negava più in generale di aver mai costituito con quest'ultimo una famiglia di fatto e negava in sostanza che vi fossero stati tra le parti
3 versamenti di denaro qualificabili ai sensi dell'art 2034 c.c., negava che l'opponente avesse svolto per la lavori edili o pagato cure in Svizzera;
chiedeva in definitiva tra l'altro la conferma CP_1
del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, dopo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
a fronte in sostanza del disconoscimento dei riconoscimenti di debito da parte dell'opponente le parti depositavano le memorie ex art 183 co. 6 c.p.c..
Con la prima memoria ex art 183 co. 6 cpc parte opponente precisava tra l'altro che gli importi di €
3400 e di € 1000 di cui agli assegni indicati erano stati versati alla per l'acquisto Parte_2 dell'autovettura Citreon C3 da parte della e parte opposta deduceva come il versamento di CP_1
tale importo fosse in realtà la restituzione di un ulteriore prestito fatto dalla a per un CP_1 Pt_3 totale di € 4750,00 euro.
La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione della prova orale ritenuta ammissibile veniva trattenuta in decisione, a seguito di udienza di p.c. del 17 dicembre 2024, svolta a trattazione scritta, con decreto del 17.12.2024 previa concessione dei termini ex art 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Ebbene la domanda di restituzione di parte opposta è da ritenersi fondata e deve essere pertanto confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Innanzitutto, si rileva che la dazione da parte di a favore di degli Controparte_1 Parte_1 importi di € 10.000 a mezzo bonifico bancario in data 12.10.2015 e di € 8.000,00 a mezzo assegno bancario in data 11.7.2017 sono pacifici e non contestati tra le parti (cfr. altresì doc.ti 8, 9 e 9 bis di parte opposta).
Ciò detto parte attrice ha dedotto la sussistenza di un rapporto di mutuo tra le parti in relazione al prestito di tale somma con obbligo di restituzione da parte dell'opponente.
Ciò detto quanto all'onere della prova, giova ricordare che in giurisprudenza è stato affermato che:
“La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, a opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante
l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi
4 costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.” (Cassazione civile sez. II, 24/06/2022, n.20433).
In senso conforme si veda anche più di recente la seguente pronuncia: “La contestazione della legittimità del titolo da parte del destinatario di una somma di denaro ricevuta comporta l'onere per chi richiede la restituzione di provare l'esistenza di un titolo giuridico fondante l'obbligo di restituzione. Il convenuto deve almeno allegare il titolo in base al quale ritiene di poter trattenere la somma ricevuta, ma la deduzione di un diverso titolo non inverte l'onere della prova a carico di chi richiede la restituzione. Il rigetto della domanda di restituzione deve essere motivato con cautela, considerando la natura del rapporto e le circostanze del caso, le quali giustificano che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra” (Cassazione civile sez. II, 18/07/2024,
n.19851).
Ebbene nel caso di specie le sottoscrizioni dei due riconoscimenti di debito da parte di di cui Pt_1 ai documenti 41 e 42 del fascicolo monitorio sono state disconosciute da quest'ultimo e parte opposta, pure avendo inizialmente proposto istanza di verificazione, ha in seguito in sostanza rinunciato alla stessa.
Deve ritenersi pertanto che tali documenti non siano utilizzabili nel presente giudizio ai sensi dell'art. 216 cpc che prevede che in caso di disconoscimento la parte che intenda valersi della scrittura disconosciuta debba chiederne la verificazione.
Non risulta quindi applicabile nel caso di specie l'inversione dell'onere della prova di cui all'art 1988
c.c. non potendosi quindi la parte opposta giovare di un riconoscimento di debito da parte dell'opponente ai fini della prova del rapporto fondamentale sotteso allo stesso (rapporto di mutuo secondo le deduzioni della che non può essere presunto fino a prova contraria, ma dovrà CP_1
essere provato dalla stessa alla luce dei principi giurisprudenziali già sopra richiamati. CP_1
Invero, la parte opponente, pure avendo riconosciuto i versamenti effettuati, ha negato la sussistenza di un rapporto di mutuo tra le parti e il conseguente obbligo di restituzione a suo carico, individuando la causa di tali versamenti ai sensi dell'art. 2034 c.c..
Ebbene si ritiene che la parte opposta abbia dato adeguata prova del rapporto di mutuo in questione.
Sull'ammissibilità della prova orale richiesta da parte opposta, in relazione al rapporto di mutuo, si evidenzia intanto che non risulta dal complesso delle allegazioni della parte opposta che i contratti di mutuo in questione siano stati stipulati per iscritto. I documenti 41 e 42 - comunque non utilizzabili nel presente giudizio - sono qualificabili quali meri riconoscimenti di debito/ricognizioni dei rapporti in questione.
Ciò detto nel caso di specie si conferma l'ammissibilità della prova per testi sui contratti di mutuo in questione, tenuto conto del fatto che: “Non viola l'articolo 2721, comma 1, del Cc il giudice che,
5 relativamente ad un contratto di mutuo concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione
a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione.” (Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28482).
Ebbene nel caso di specie, alla luce della qualità delle parti e del rapporto che li legava, avendo intrattenuti gli stessi una relazione affettiva, si ritiene come sussistessero i presupposti di verosimiglianza della conclusione dei relativi contratti in forma orale, con conseguente conferma dell'ammissibilità della relativa prova per testi ammessa.
Ciò detto, entrambe le testimoni e sentite all'udienza del 21 febbraio Testimone_3 Testimone_8
2024, hanno in sostanza confermato che il 28 luglio 2021 si era impegnato a restituire Parte_1
gli importi ricevuti da Controparte_1
Nello specifico in risposta ai capitoli 17 e 18 la teste ha così dichiarato: sul capitolo Testimone_3
17): “io ero presente, ero testimone, non ho letto i fogli, eravamo nella cucina a piano terra della casa di , ho visto i fogli e che li ha fatti firmare a e a , poi li ha ripresi, non CP_1 Pt_1 CP_1 Tes_1 ho letto cosa c'era scritto sui fogli, erano due. Le parole esatte dette da non le ricordo, io Pt_1
ricordo che ha chiesto a di essere chiaro sulla restituzione del debito e ha CP_1 Pt_1 Pt_1 confermato che i soldi li avrebbe restituiti l'anno successivo, non ricordo ora con precisione il giorno esatto. Io ricordo che doveva restituire a Nella 21.000 e a 10.000 più 8.000,00. Le cifre le CP_1
ricordo perché la preoccupazione aumentava, quindi e si lamentavano con me più volte, CP_1 Tes_1
oltretutto ha una sorella disabile e il papà è mancato nel 2004 poco prima di quando mi sono CP_1
sposata io e quindi era molto preoccupata. CP_1
ADR: può avere parlato di interessi non ricordo così bene.”; sul capitolo 18): “ho già risposto Pt_1 prima.”.
La teste sugli stessi capitoli ha così risposto: sul cpitolo17) “è vero, eravamo a casa Testimone_8 di , c'ero anche io, oltre a , e il quale diceva che si impegnava a restituire il Tes_1 CP_1 Tes_1 Pt_1 prestito con gli interessi legali.”; sul capitolo 18) “sì è vero, io ricordo che alla mamma doveva
21.000,00 e a 18.000,00 me lo ricordo perché erano cifre importanti e se ne parlava spesso. CP_1
Nella era preoccupata perché doveva occuparsi della sorella di psichiatrica e temeva che CP_1
non le restituisse più i soldi. Io ricordo che prima doveva restituirli nel 2021, poi aveva chiesto Pt_1 una proroga fino a estate del 2022.”.
Si ritengono entrambe le testimonianze attendibili, considerata la completezza e la sufficiente precisione di entrambe le deposizioni. Entrambe le testimoni hanno poi in sostanza confermato come si fosse impegnato a restituire le somme ricevute da Non risultano inoltre Pt_1 Controparte_1
contraddizioni in tali dichiarazioni. Neanche le qualità delle testimoni fanno ritenere che le stesse non
6 fossero credibili, nessuna delle due testimoni indicate risulta che avesse un interesse nella causa.
[...]
era amica di entrambe le parti (cfr. risposta della stessa teste al capitolo 5) così come Tes_3 [...] che ha dichiarato anch'essa di essere amica sia di che di Tes_8 Pt_1 CP_1
Il fatto poi che abbia ascoltato conversazioni della e di in vivavoce Testimone_3 CP_1 Pt_1
(cfr. risposta al capitolo 8) o il fatto che la dichiarazione testimoniale di cui al doc. n. 40 sarebbe stata rilasciata da “in favore” di non inficiano certo la credibilità della Testimone_3 Controparte_1 teste, un'amica delle parti, per la quale non è emerso alcun interesse nella causa.
In punto valutazione di attendibilità del teste giova evidenziare come sia stato affermato in giurisprudenza che: “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'articolo 246 del Cpc, dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.”( Cassazione civile sez. II, 22/12/2023, n.35814).
Alla luce di tali dichiarazioni si ritiene, pertanto, adeguatamente fornita la prova del rapporto di mutuo sussistente tra le parti del presente giudizio, con conseguente obbligo restitutorio in capo a
[...]
della somma di € 18.000,00 oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo con conseguente Pt_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ad abuntantiam e ad ulteriore conferma del rapporto di mutuo sussistente tra le parti si evidenzia anche che non risulta che tra le parti vi fosse una “famiglia di fatto”, non risulta che le parti abbiano convissuto e che si fosse creato un vincolo affettivo tale da fare ritenere i versamenti della signora quali adempimenti spontanei di obblighi di natura morale e sociale di quest'ultima nei CP_1
confronti di Parte_1
Così recentissima giurisprudenza: “Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza;
del
7 resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia.” (Cassazione civile sez. I, 02/01/2025, n.28; conformi:
Cass. Civ., n. 19578 del 2016, Cass. Civ., n. 16864 del 2023).
Non risulta neanche adeguatamente provato, né la parte si è offerta di fornire adeguata prova che avesse effettuato lavori edili a favore della né che avesse affrontato spese mediche Pt_1 CP_1
per la stessa.
Quanto all'importo di € 4400 versato da a favore della dalle prove testimoniali Pt_1 CP_1
risulta che anche tale importo fosse in realtà oggetto di un ulteriore prestito da parte della a CP_1
e che quindi il versamento in questione fosse soltanto una restituzione di somme già versate. Pt_1
Sull'ammissibilità della prova per testi si richiama quanto già sopra indicato per gli ulteriori rapporti di mutuo tra le parti.
Ebbene in relazione al prestito di € 4.750,00 la teste rispondendo ai capitoli 6 e 8 di Testimone_3 parte opposta ( “6) Nel mese di agosto 2017 ed in Novi Ligure, presentando malfunzionamenti la propria autovettura di Marca CITROEN C3 targata DZ644XV, chiedeva al sig. Persona_1 [...]
di restituire (entro fine mese di agosto 2017) la somma di euro 4750,00 a costui versata in Pt_1
danaro contante tra il mese di giugno 2016 ed il mese di giugno 2017 (si rammostra ai testimoni il doc. n. 73; oltre che i docc da 74 a 75)”, 8) Nel mese di agosto 2017 nonché in Novi Ligure e in Pieve del Cairo, alla presenza di testimoni ed anche telefonicamente, dichiarava ad Parte_1 [...]
che avrebbe restituito la somma di euro 4750,00 (ricevuta in contanti dalla stessa CP_1 [...] tra il mese di giugno 2016 ed il mese di giugno 2017) versando l'acconto pari ad euro CP_1
4400,00 in favore della per l'acquisto della nuova autovettura Controparte_2
CITROEN C3 targata FK151VC (si rammostrano ai testi i docc 73-74-75)”) ha così dichiarato: sul cap 6) “ad agosto del 2017 io sono andata da , c'era anche una nostra amica e CP_1 Testimone_8
la mamma di e volevamo andare a mangiare un gelato con la macchina di ma la CP_1 CP_1
macchina era morta ed aveva chiamato chiedendo se poteva aiutarla ad accenderla e CP_1 Pt_1 abbiamo aspettato, quando è arrivato non ce l'ha fatta e si è arrabbiata e spaventata e gli ha CP_1
chiesto se poteva restituirle i soldi prestati perché doveva cambiare auto. ha risposto che tutto Pt_1 non poteva restituirle perché aveva dei debiti ma poteva restituirle all'incirca più di 4.000,00 euro, non ricordo con estrema precisione l'importo. era preoccupata perché la macchina era CP_1
vecchia e lei avendo anche già prestato altri 8000 euro a sapeva di non avere liquidità per Pt_1 comprare una macchina nuova.”; sul cap 8) “ era a cena da noi, ha chiamato lo ha CP_1 Pt_1
messo in vivavoce e lui ha detto queste cose, è successo dopo che la macchina si è rotta. metteva CP_1
8 spesso in vivavoce a telefono con me, questo già dall'anno precedente, forse perché non si Pt_1 fidava per i prestiti che aveva fatto.” e la teste in particolare sullo stesso capitolo 6 ha Testimone_8 così dichiarato: “ricordo che, in quella occasione io, e la mamma di ci Testimone_3 CP_1 eravamo messe d'accordo per andare all'Outlet di Serravalle, dovevamo passare a Novi a lasciare la mamma di che stava con , la sorella di LE disabile e poi dovevamo prendere l'auto CP_1 Per_2
di e lasciare lì quella di , solo che saliti in auto la macchina non funzionava più era in CP_1 Tes_3
panne quindi ha chiamato dicendo se poteva raggiungerci per farla partire, è arrivato CP_1 Pt_1
e lei si è spazientita, e gli ha chiesto se poteva restituirle almeno parte di quanto gli aveva prestato, parlava di circa 4.400,00 euro.”.
Ebbene si può ritenere provato, pertanto, anche tale prestito da parte di a favore di Controparte_1
e come pertanto anche il versamento di € 4400,00 costituisse una restituzione da parte Parte_1 di quest'ultimo di somme versate da parte della emergendo in sostanza dalla prova orale CP_1
assunta la richiesta della della restituzione della somma di circa più di 4.000 euro e CP_1
l'impegno di alla restituzione di tale importo. Pt_1
Ad abundantiam si evidenzia che, in ogni caso, anche a prescindere dalla qualificazione del versamento di € 4400 da parte di in favore della lo stesso versamento non potrebbe Pt_1 CP_1
considerarsi in astratto idoneo a fornire prova del fatto che tra le parti si fosse in sostanza costituita una “famiglia di fatto” e che le stesse parti si facessero quindi carico reciprocamente delle loro necessità, né pertanto sarebbe idoneo a provare che il versamento dei 18.000 euro di cui sopra costituisse adempimento di un'obbligazione naturale tra le parti, sia alla luce della natura dei rapporti tra le parti stesse, sia inoltre in considerazione dell'entità della somma di € 18.000,00 che non risulta nel complesso neanche proporzionata e adeguata rispetto alle condizioni economiche dell'opposta, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2034 c.c. (cfr. tra l'altro doc.ti 7bis, 8, 11, 12, 22, 23, 26 bis, 46,).
Si ribadisce in definitiva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, le stesse, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000) compensi medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 1171/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Alessandria in data 20.10.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
9 2. condanna l'opponente a rifondere in favore di parte opposta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 140,69 per esborsi, in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
10
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 CodiceFiscale_1
GARIBALDI 91 D4 15067 NOVI LIGURE , presso e nello studio dell'Avv. PARODI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attore opponente contro
CF: ), elettivamente domiciliato in VIA EUROPA 14 Controparte_1 C.F._2
null 27010 MAGHERNO, presso e nello studio dell'Avv. FRANCHINI DOMENICA ELENA, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da note di p.c. depositato telematicamente in data
26.11.2024, così chiedendo:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare inammissibili i capitoli di prova per testi di parte opposta, non ricorrendo i requisiti di cui agli artt. 2721, 2724 c.c., ed in particolare dei capitoli 5, 6, 8, 9, 15, 17
e 18 in quanto non vi sono riscontri neppure indiziari dei contratti di mutuo ex adverso dedotti.
Voglia nel merito revocare il decreto ingiuntivo N. 1171/2022 emesso nel procedimento R.G.N.
2599/2022, e rigettare ogni pretesa azionata dalla signora nei confronti del Controparte_1
signor Parte_1
1 Accertato che la signora a agito in mala fede, voglia condannare la medesima, Controparte_1
oltre che alle spese, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Col favore di spese, compenso professionale ed accessori, di giudizio.”
Parte convenuta opposta ha concluso come da allegato foglio di p.c. prodotto con le note scritte del
2.12.2024 depositate telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito:
A) In via principale, dichiarare la legittimità, la correttezza e la fondatezza del decreto ingiuntivo esecutivo n. 1171/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria pubblicato in data 20.10.22 avverso il sig. confermandone integralmente le statuizioni, la validità e l'efficacia per tutte le Parte_1
somme portate dal decreto ingiuntivo a qualsiasi titolo (cfr., sorte capitale, interessi legali, spese processuali, oneri accessori e successive occorrende;
sussistendo il dedotto duplice contratto di mutuo oneroso fruttifero tra le odierne parti litiganti) dichiarandolo esecutivo ex art 653 cpc;
B) In subordine, a titolo di restituzione per indebito arricchimento, in favore di Controparte_1
condannare alla restituzione della somma versata a costui dalla sig.ra Parte_1 [...] pari ad € 18'000,00 ovvero altra differente somma ritenuta di Giustizia, esigibile anche ex CP_1
art. 1186 cc;
oltre al pagamento degli interessi legali come da domanda articolata in ricorso monitorio versato in atti, oltre al pagamento delle spese procedurali del rito monitorio;
C) In ogni caso, rigettare integralmente tutte le eccezioni-produzioni-domande (anche ex art 96 cpc;
di merito ed istruttorie) articolate dall'opponente che ha mancato di onorare i suoi oneri deduttivi e probatori;
giacchè destituite di fondamento in fatto e in diritto, prima ancora inammissibili e/o improcedibili/irrilevanti e tardive, indimostrate, illegittime ed ingiuste, esclusivamente vessatorie e defatigatorie/dilatorie nei confronti dell'opposta;
D) In ogni caso ed in favore di condannare all'integrale rifusione Controparte_1 Parte_1
di spese processuali afferenti il presente giudizio di opposizione secondo il vigente tariffario forense;
il rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA nelle aliquote di legge;
E) In via istruttoria: per la non creduta ipotesi di rimessione della causa sul Ruolo;
su tutti i capp di prova articolati dall'opposta nella sua memoria n. 2 ex art 183 co 6 cpc (pagg nn 12,13,14, 15), ammettere, a prova diretta, i segg testi: 1) residente in [...]
G. Ponte n. 12 (su tutti i capp di prova); 2) nata a [...] il [...] Testimone_2
residente in [...] (su tutti i capp di prova); 3) Dott. nata a [...]
Mede il 13.10.75, residente in [...] (su tutti i capp di prova); 4) Dott.
domiciliato presso il suo Studio in Novi Ligure, Corso Italia n. 26 (doc 70; sui capp Testimone_4 nn. 1,2,3,19); 5) Dott. , domiciliata presso la Casa di Cura “San Michele” sedente in Testimone_5
Bra, Via Trento Trieste n. 11 (doc 69; sui capp nn. 1,2,3,19); 6) , residente in [...]
2 Ligure, Corso Marenco n. 27 (int. 1; su tutti i capp di prova); 7) Dott.ssa Testimone_7
residente in [...], Corso Marenco n. 27 -int. 1 (su tutti i capp di prova); 8) Testimone_8
residente in [...] (su tutti i capp di prova); 9) , Tes_9
domiciliato presso la DITTA DA.MAR. SNC, corrente in Vignole OR (AL), Via Manara n. 2
(sui capp di prova nn 1,2,3); 10) , domiciliato presso la DITTA DA.MAR. SNC, Testimone_10
corrente in Vignole OR (AL), Via Manara n. 2 (sui capp di prova nn 1,2,3); 11) Dr. Tes_11
domiciliata di fini della carica presso l'ASL locale in Novi Ligure, Via Papa Giovanni
[...]
XXIII, n. 1 (sui capp di prova nn . 1,2,3,19). Sui capitoli di prova elencati sopra articolati e da intendersi preceduti dalla locuzione “vero è che”, con eventuale espunzione giudiziale di espressioni suggestive e/o valutative;
oltre che ciascuno di essi, a prova diretta contraria, su tutti i capitoli di prova (se ammessi) articolati da controparte.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A fronte di ricorso monitorio la signora otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1 esecutivo nei confronti di per l'importo di € 18.000,00 oltre interessi e spese del Parte_1
giudizio, allegando in sostanza il proprio diritto ad ottenere la restituzione di tale importo dall'ingiunto, in quanto somma prestata, 10.0000 a mezzo bonifico bancario in data 12.10.2015 e
8.000,00 a mezzo assegno bancario in data 11.7.2017, dalla ricorrente a favore dell'ingiunto con impegno di quest'ultimo alla restituzione di tali importi al 31 luglio 2021, termine poi prorogato al
31 luglio 2022; produceva tra l'altro parte ricorrente due riconoscimenti di debito di parte resistente del 18.9.2020 e del 28.7.2021.
Proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra negando che fosse Parte_1
mai stato stipulato tra le parti un contratto di mutuo e disconoscendo le sottoscrizioni degli asseriti riconoscimenti di debito di cui sopra (dc.ti 41 e 42 del fascicolo monitorio) evidenziando che la somma oggetto di causa era stata dallo stesso percepita nell'ambito degli impegni economici che i conviventi assumevano per le necessità della famiglia di fatto ed evidenziando in particolare di essersi fatto carico di spese mediche in Svizzera a favore della di essersi fatto direttamente carico CP_1 di lavori edilizi nell'abitazione della signora in Novi Ligure, via Gorizia 1 int. 8 utilizzata CP_1
dalla famiglia, di avere affrontato oneri rilevanti per le esigenze economiche della famiglia come da assegni di 3400 e 1000 euro;
chiedeva in definitiva l'opponente la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la revoca dello stesso decreto ingiuntivo, oltre al risarcimento dei danni ex art 96 cpc.
Si costituiva in giudizio che confermava in sostanza le circostanze a fondamento del Controparte_1 ricorso monitorio, negava di avere coabitato con l'opponente, negava più in generale di aver mai costituito con quest'ultimo una famiglia di fatto e negava in sostanza che vi fossero stati tra le parti
3 versamenti di denaro qualificabili ai sensi dell'art 2034 c.c., negava che l'opponente avesse svolto per la lavori edili o pagato cure in Svizzera;
chiedeva in definitiva tra l'altro la conferma CP_1
del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, dopo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
a fronte in sostanza del disconoscimento dei riconoscimenti di debito da parte dell'opponente le parti depositavano le memorie ex art 183 co. 6 c.p.c..
Con la prima memoria ex art 183 co. 6 cpc parte opponente precisava tra l'altro che gli importi di €
3400 e di € 1000 di cui agli assegni indicati erano stati versati alla per l'acquisto Parte_2 dell'autovettura Citreon C3 da parte della e parte opposta deduceva come il versamento di CP_1
tale importo fosse in realtà la restituzione di un ulteriore prestito fatto dalla a per un CP_1 Pt_3 totale di € 4750,00 euro.
La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione della prova orale ritenuta ammissibile veniva trattenuta in decisione, a seguito di udienza di p.c. del 17 dicembre 2024, svolta a trattazione scritta, con decreto del 17.12.2024 previa concessione dei termini ex art 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Ebbene la domanda di restituzione di parte opposta è da ritenersi fondata e deve essere pertanto confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Innanzitutto, si rileva che la dazione da parte di a favore di degli Controparte_1 Parte_1 importi di € 10.000 a mezzo bonifico bancario in data 12.10.2015 e di € 8.000,00 a mezzo assegno bancario in data 11.7.2017 sono pacifici e non contestati tra le parti (cfr. altresì doc.ti 8, 9 e 9 bis di parte opposta).
Ciò detto parte attrice ha dedotto la sussistenza di un rapporto di mutuo tra le parti in relazione al prestito di tale somma con obbligo di restituzione da parte dell'opponente.
Ciò detto quanto all'onere della prova, giova ricordare che in giurisprudenza è stato affermato che:
“La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, a opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante
l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi
4 costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.” (Cassazione civile sez. II, 24/06/2022, n.20433).
In senso conforme si veda anche più di recente la seguente pronuncia: “La contestazione della legittimità del titolo da parte del destinatario di una somma di denaro ricevuta comporta l'onere per chi richiede la restituzione di provare l'esistenza di un titolo giuridico fondante l'obbligo di restituzione. Il convenuto deve almeno allegare il titolo in base al quale ritiene di poter trattenere la somma ricevuta, ma la deduzione di un diverso titolo non inverte l'onere della prova a carico di chi richiede la restituzione. Il rigetto della domanda di restituzione deve essere motivato con cautela, considerando la natura del rapporto e le circostanze del caso, le quali giustificano che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra” (Cassazione civile sez. II, 18/07/2024,
n.19851).
Ebbene nel caso di specie le sottoscrizioni dei due riconoscimenti di debito da parte di di cui Pt_1 ai documenti 41 e 42 del fascicolo monitorio sono state disconosciute da quest'ultimo e parte opposta, pure avendo inizialmente proposto istanza di verificazione, ha in seguito in sostanza rinunciato alla stessa.
Deve ritenersi pertanto che tali documenti non siano utilizzabili nel presente giudizio ai sensi dell'art. 216 cpc che prevede che in caso di disconoscimento la parte che intenda valersi della scrittura disconosciuta debba chiederne la verificazione.
Non risulta quindi applicabile nel caso di specie l'inversione dell'onere della prova di cui all'art 1988
c.c. non potendosi quindi la parte opposta giovare di un riconoscimento di debito da parte dell'opponente ai fini della prova del rapporto fondamentale sotteso allo stesso (rapporto di mutuo secondo le deduzioni della che non può essere presunto fino a prova contraria, ma dovrà CP_1
essere provato dalla stessa alla luce dei principi giurisprudenziali già sopra richiamati. CP_1
Invero, la parte opponente, pure avendo riconosciuto i versamenti effettuati, ha negato la sussistenza di un rapporto di mutuo tra le parti e il conseguente obbligo di restituzione a suo carico, individuando la causa di tali versamenti ai sensi dell'art. 2034 c.c..
Ebbene si ritiene che la parte opposta abbia dato adeguata prova del rapporto di mutuo in questione.
Sull'ammissibilità della prova orale richiesta da parte opposta, in relazione al rapporto di mutuo, si evidenzia intanto che non risulta dal complesso delle allegazioni della parte opposta che i contratti di mutuo in questione siano stati stipulati per iscritto. I documenti 41 e 42 - comunque non utilizzabili nel presente giudizio - sono qualificabili quali meri riconoscimenti di debito/ricognizioni dei rapporti in questione.
Ciò detto nel caso di specie si conferma l'ammissibilità della prova per testi sui contratti di mutuo in questione, tenuto conto del fatto che: “Non viola l'articolo 2721, comma 1, del Cc il giudice che,
5 relativamente ad un contratto di mutuo concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione
a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione.” (Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28482).
Ebbene nel caso di specie, alla luce della qualità delle parti e del rapporto che li legava, avendo intrattenuti gli stessi una relazione affettiva, si ritiene come sussistessero i presupposti di verosimiglianza della conclusione dei relativi contratti in forma orale, con conseguente conferma dell'ammissibilità della relativa prova per testi ammessa.
Ciò detto, entrambe le testimoni e sentite all'udienza del 21 febbraio Testimone_3 Testimone_8
2024, hanno in sostanza confermato che il 28 luglio 2021 si era impegnato a restituire Parte_1
gli importi ricevuti da Controparte_1
Nello specifico in risposta ai capitoli 17 e 18 la teste ha così dichiarato: sul capitolo Testimone_3
17): “io ero presente, ero testimone, non ho letto i fogli, eravamo nella cucina a piano terra della casa di , ho visto i fogli e che li ha fatti firmare a e a , poi li ha ripresi, non CP_1 Pt_1 CP_1 Tes_1 ho letto cosa c'era scritto sui fogli, erano due. Le parole esatte dette da non le ricordo, io Pt_1
ricordo che ha chiesto a di essere chiaro sulla restituzione del debito e ha CP_1 Pt_1 Pt_1 confermato che i soldi li avrebbe restituiti l'anno successivo, non ricordo ora con precisione il giorno esatto. Io ricordo che doveva restituire a Nella 21.000 e a 10.000 più 8.000,00. Le cifre le CP_1
ricordo perché la preoccupazione aumentava, quindi e si lamentavano con me più volte, CP_1 Tes_1
oltretutto ha una sorella disabile e il papà è mancato nel 2004 poco prima di quando mi sono CP_1
sposata io e quindi era molto preoccupata. CP_1
ADR: può avere parlato di interessi non ricordo così bene.”; sul capitolo 18): “ho già risposto Pt_1 prima.”.
La teste sugli stessi capitoli ha così risposto: sul cpitolo17) “è vero, eravamo a casa Testimone_8 di , c'ero anche io, oltre a , e il quale diceva che si impegnava a restituire il Tes_1 CP_1 Tes_1 Pt_1 prestito con gli interessi legali.”; sul capitolo 18) “sì è vero, io ricordo che alla mamma doveva
21.000,00 e a 18.000,00 me lo ricordo perché erano cifre importanti e se ne parlava spesso. CP_1
Nella era preoccupata perché doveva occuparsi della sorella di psichiatrica e temeva che CP_1
non le restituisse più i soldi. Io ricordo che prima doveva restituirli nel 2021, poi aveva chiesto Pt_1 una proroga fino a estate del 2022.”.
Si ritengono entrambe le testimonianze attendibili, considerata la completezza e la sufficiente precisione di entrambe le deposizioni. Entrambe le testimoni hanno poi in sostanza confermato come si fosse impegnato a restituire le somme ricevute da Non risultano inoltre Pt_1 Controparte_1
contraddizioni in tali dichiarazioni. Neanche le qualità delle testimoni fanno ritenere che le stesse non
6 fossero credibili, nessuna delle due testimoni indicate risulta che avesse un interesse nella causa.
[...]
era amica di entrambe le parti (cfr. risposta della stessa teste al capitolo 5) così come Tes_3 [...] che ha dichiarato anch'essa di essere amica sia di che di Tes_8 Pt_1 CP_1
Il fatto poi che abbia ascoltato conversazioni della e di in vivavoce Testimone_3 CP_1 Pt_1
(cfr. risposta al capitolo 8) o il fatto che la dichiarazione testimoniale di cui al doc. n. 40 sarebbe stata rilasciata da “in favore” di non inficiano certo la credibilità della Testimone_3 Controparte_1 teste, un'amica delle parti, per la quale non è emerso alcun interesse nella causa.
In punto valutazione di attendibilità del teste giova evidenziare come sia stato affermato in giurisprudenza che: “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'articolo 246 del Cpc, dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.”( Cassazione civile sez. II, 22/12/2023, n.35814).
Alla luce di tali dichiarazioni si ritiene, pertanto, adeguatamente fornita la prova del rapporto di mutuo sussistente tra le parti del presente giudizio, con conseguente obbligo restitutorio in capo a
[...]
della somma di € 18.000,00 oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo con conseguente Pt_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ad abuntantiam e ad ulteriore conferma del rapporto di mutuo sussistente tra le parti si evidenzia anche che non risulta che tra le parti vi fosse una “famiglia di fatto”, non risulta che le parti abbiano convissuto e che si fosse creato un vincolo affettivo tale da fare ritenere i versamenti della signora quali adempimenti spontanei di obblighi di natura morale e sociale di quest'ultima nei CP_1
confronti di Parte_1
Così recentissima giurisprudenza: “Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza;
del
7 resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia.” (Cassazione civile sez. I, 02/01/2025, n.28; conformi:
Cass. Civ., n. 19578 del 2016, Cass. Civ., n. 16864 del 2023).
Non risulta neanche adeguatamente provato, né la parte si è offerta di fornire adeguata prova che avesse effettuato lavori edili a favore della né che avesse affrontato spese mediche Pt_1 CP_1
per la stessa.
Quanto all'importo di € 4400 versato da a favore della dalle prove testimoniali Pt_1 CP_1
risulta che anche tale importo fosse in realtà oggetto di un ulteriore prestito da parte della a CP_1
e che quindi il versamento in questione fosse soltanto una restituzione di somme già versate. Pt_1
Sull'ammissibilità della prova per testi si richiama quanto già sopra indicato per gli ulteriori rapporti di mutuo tra le parti.
Ebbene in relazione al prestito di € 4.750,00 la teste rispondendo ai capitoli 6 e 8 di Testimone_3 parte opposta ( “6) Nel mese di agosto 2017 ed in Novi Ligure, presentando malfunzionamenti la propria autovettura di Marca CITROEN C3 targata DZ644XV, chiedeva al sig. Persona_1 [...]
di restituire (entro fine mese di agosto 2017) la somma di euro 4750,00 a costui versata in Pt_1
danaro contante tra il mese di giugno 2016 ed il mese di giugno 2017 (si rammostra ai testimoni il doc. n. 73; oltre che i docc da 74 a 75)”, 8) Nel mese di agosto 2017 nonché in Novi Ligure e in Pieve del Cairo, alla presenza di testimoni ed anche telefonicamente, dichiarava ad Parte_1 [...]
che avrebbe restituito la somma di euro 4750,00 (ricevuta in contanti dalla stessa CP_1 [...] tra il mese di giugno 2016 ed il mese di giugno 2017) versando l'acconto pari ad euro CP_1
4400,00 in favore della per l'acquisto della nuova autovettura Controparte_2
CITROEN C3 targata FK151VC (si rammostrano ai testi i docc 73-74-75)”) ha così dichiarato: sul cap 6) “ad agosto del 2017 io sono andata da , c'era anche una nostra amica e CP_1 Testimone_8
la mamma di e volevamo andare a mangiare un gelato con la macchina di ma la CP_1 CP_1
macchina era morta ed aveva chiamato chiedendo se poteva aiutarla ad accenderla e CP_1 Pt_1 abbiamo aspettato, quando è arrivato non ce l'ha fatta e si è arrabbiata e spaventata e gli ha CP_1
chiesto se poteva restituirle i soldi prestati perché doveva cambiare auto. ha risposto che tutto Pt_1 non poteva restituirle perché aveva dei debiti ma poteva restituirle all'incirca più di 4.000,00 euro, non ricordo con estrema precisione l'importo. era preoccupata perché la macchina era CP_1
vecchia e lei avendo anche già prestato altri 8000 euro a sapeva di non avere liquidità per Pt_1 comprare una macchina nuova.”; sul cap 8) “ era a cena da noi, ha chiamato lo ha CP_1 Pt_1
messo in vivavoce e lui ha detto queste cose, è successo dopo che la macchina si è rotta. metteva CP_1
8 spesso in vivavoce a telefono con me, questo già dall'anno precedente, forse perché non si Pt_1 fidava per i prestiti che aveva fatto.” e la teste in particolare sullo stesso capitolo 6 ha Testimone_8 così dichiarato: “ricordo che, in quella occasione io, e la mamma di ci Testimone_3 CP_1 eravamo messe d'accordo per andare all'Outlet di Serravalle, dovevamo passare a Novi a lasciare la mamma di che stava con , la sorella di LE disabile e poi dovevamo prendere l'auto CP_1 Per_2
di e lasciare lì quella di , solo che saliti in auto la macchina non funzionava più era in CP_1 Tes_3
panne quindi ha chiamato dicendo se poteva raggiungerci per farla partire, è arrivato CP_1 Pt_1
e lei si è spazientita, e gli ha chiesto se poteva restituirle almeno parte di quanto gli aveva prestato, parlava di circa 4.400,00 euro.”.
Ebbene si può ritenere provato, pertanto, anche tale prestito da parte di a favore di Controparte_1
e come pertanto anche il versamento di € 4400,00 costituisse una restituzione da parte Parte_1 di quest'ultimo di somme versate da parte della emergendo in sostanza dalla prova orale CP_1
assunta la richiesta della della restituzione della somma di circa più di 4.000 euro e CP_1
l'impegno di alla restituzione di tale importo. Pt_1
Ad abundantiam si evidenzia che, in ogni caso, anche a prescindere dalla qualificazione del versamento di € 4400 da parte di in favore della lo stesso versamento non potrebbe Pt_1 CP_1
considerarsi in astratto idoneo a fornire prova del fatto che tra le parti si fosse in sostanza costituita una “famiglia di fatto” e che le stesse parti si facessero quindi carico reciprocamente delle loro necessità, né pertanto sarebbe idoneo a provare che il versamento dei 18.000 euro di cui sopra costituisse adempimento di un'obbligazione naturale tra le parti, sia alla luce della natura dei rapporti tra le parti stesse, sia inoltre in considerazione dell'entità della somma di € 18.000,00 che non risulta nel complesso neanche proporzionata e adeguata rispetto alle condizioni economiche dell'opposta, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2034 c.c. (cfr. tra l'altro doc.ti 7bis, 8, 11, 12, 22, 23, 26 bis, 46,).
Si ribadisce in definitiva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, le stesse, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000) compensi medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 1171/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Alessandria in data 20.10.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
9 2. condanna l'opponente a rifondere in favore di parte opposta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 140,69 per esborsi, in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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