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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10933/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa MO RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10933/2016 di R.G. Tribunale di Bari in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2352/2016 del 26.05.2016 di R.G. n. 7698/2016, promossa da:
, in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Guidelli, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vittorio Russi sito in Bari al c.so Vittorio
Emanuele n. 60;
- parte attrice opponente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Rella presso il cui studio sito in Altamura alla via
Monte Rosa n. 6 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 25.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c.
MO RR mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2016 la (d'ora Parte_1 innanzi per brevità ) impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese CP_1
(A.T.I.), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2352/2016 del 26.05.2016, emesso dal Tribunale di Bari nel procedimento avente R.G. n. 7698/2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società della somma di €. 46.725,16, oltre interessi legali e CP_2 spese di procedura, a titolo di pagamento delle fatture n. 64/2010 dell'importo di €. 19.783,26, n.
70/2010 dell'importo di €. 1.407,75 e n. 54/2011 dell'importo di €. 25.534,15, importi trattenuti dall'opponente quale quota proporzionale delle penali applicate dalla Committente a seguito dei ritardi imputati all'ATI nell'esecuzione delle opere – convenendo in giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, CP_2
rigettare ogni richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per le motivazioni di cui in atti essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel merito, accertare e dichiarare che nessuna ulteriore somma è dovuta da CP_3
per nessun titolo e/o ragione in relazione ai lavori di cui al contratto con oggetto
[...] CP_4 della presente causa, per le motivazioni in atti, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto opposto;
in via subordinata, in denegata ipotesi, dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria della come formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo e conseguentemente, revocare comunque il CP_2
decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti, il diritto di
alla restituzione delle somme indebitamente percepite da e di competenza di CP_1 CP_2
, per la somma di euro 91.482,24 ( comprensive di iva) o nella diversa somma che il CP_1
Giudice riterrà provata all'esito dell'istruttoria con ogni pronuncia consequenziale, anche di compensazione e condanna di al pagamento della predetta in favore di , oltre CP_2 CP_1
interessi dal dì del dovuto al saldo;
sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti, il diritto di
alla restituzione delle somme indebitamente percepite da e di competenza di CP_1 CP_2
relative ai lavori in somma urgenza, per la somma di euro 103.292,90 ( comprensive di CP_1
MO RR iva) o nella diversa somma che il Giudice riterrà provata all'esito dell'istruttoria con ogni pronuncia consequenziale, anche di compensazione e condanna di al pagamento della predetta in favore CP_2
di , oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
CP_1
ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di al rimborso da CP_1 parte della mandante delle spese sostenute nell'interesse comune e, per l'effetto, condannare CP_2
al pagamento della somma di euro 9.264,78 o nella diversa somma che il Giudice riterrà provata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso con revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Parte opponente esponeva in fatto che con atto del 27.06.2008, e CP_1 CP_5
si costituivano in ATI per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento dei fabbricati CP_2 appartenenti al complesso denominato “Duca degli Abruzzi” ubicato in Bari al Rione Madonnella.
La partecipazione all'ATI era cosi' ripartita: 30% e 10 % Controparte_6 CP_2 CP_5
Precisava l'opponente che, dopo il primo SAL, perdeva i requisiti di legge per la CP_5
partecipazione che veniva acquisita da che passava al 70% dal SAL n. 2 mentre quella CP_1
di rimaneva del 30%. CP_2
Riferiva ancora l'attrice che l'importo contrattuale era pari a €. 3.265.785,89 oltre iva, incrementato in virtù di due varianti in corso d'opera e conseguenti atti aggiuntivi, e di un Ordine di
Servizio del R.d.P. del 05.10.2009.
Durante lo svolgimento dei lavori le fatturazioni nei confronti dell'Ente appaltante venivano effettuate da nella sua qualità di mandataria dell'ATI, in relazione ai SAL ed ai CP_1 certificati di pagamento emessi dall'Ente appaltante.
quindi, fatturava formalmente ad ma in connessione con i certificati di CP_2 CP_1
pagamento emessi.
Precisava Archeologia che la percentuale di partecipazione all'ATI rappresentasse la misura partecipativa di ad oneri e compensi correlati al predetto appalto, misurati nel 30% dell'importo CP_2
contrattuale e che le fatturazioni venivano regolate tra le odierne parti anche sulla base di accordi informali che tenevano conto anche delle anticipazioni necessarie alle singole aziende, rimettendo al conguaglio finale il riequilibrio delle quote di partecipazione.
Evidenziava la parte opponente che, mentre con riferimento ai primi SAL non sorgeva alcuna questione, in data 15.04.2010 veniva emesso il certificato di pagamento n. 3 per la somma di €.
580.198,34 oltre iva, con detrazione di una penale di €. 65.892,53; ciononostante, la emetteva CP_2
la fattura 64 del 04.05.2010 senza scomputare la penale applicata e, pertanto, per una somma
MO RR superiore al 30% che non veniva saldata ad che, a sua volta, non saldava la fattura a CP_1
per il relativo importo. CP_2
Parimenti, il certificato di pagamento n. 4 veniva emesso il 15.04.2010 per la somma di €.
813.869,07 oltre iva, con detrazione della penale di €. 23.794,53; ciononostante, la emetteva CP_2
la fattura 104 del 04.10.2010 per una somma superiore al 30%, senza scomputare la penale applicata, detta somma non veniva saldata ad che, a sua volta, non saldava la fattura per il CP_1 CP_2
relativo importo, riservando il resto al conguaglio.
In riscontro alla richiesta di saldo della fattura n. 64/2010 pervenuta da CP_2 CP_1 inoltrava comunicazione datata 26.11.2010 con la quale quantificava l'importo complessivo delle penali maturate pari a €. 89.687,06.
In data 17.12.2010 veniva emesso il certificato di pagamento n. 5 per la somma di €.
472.127,52 oltre iva, con detrazione di penale per €. 240.300,54. Tuttavia, al fine di ristabilire equilibrio tra le parti, con missiva dell'08.03.2011 comunicava a che, con CP_1 CP_2
riferimento alla contabilizzazione dei lavori di cui al SAL n. 5, le percentuali sarebbero state del 100% per e dello 0% per ma emetteva comunque la fattura n. 54/2011 che CP_1 CP_2 CP_2
rimaneva impagata.
Proseguiva l'attrice che il certificato di pagamento n. 6 veniva emesso l'08.09.2011 per la somma di €. 484.202,34 oltre iva, con detrazione di penale per €. 46.628,79 e la emetteva la CP_2 fattura 112 del 29.11.2011 per la sola somma di €. 37.678,49 in ragione delle necessità rappresentate di liquidità.
Riferiva l'opponente che nel contempo venivano affidati nel 2009 all'ATI lavori in somma urgenza oggetto di un solo SAL, con detrazione di penale per €. 1.400,00, fatturata da e CP_2 integralmente saldata, ad eccezione dell'importo della penale;
infatti la in relazione alla fattura CP_2
n. 70, richiedeva il pagamento della somma di €. 1.407,75.
Precisava la parte attrice che, dovendo procedere ai conguagli, alle trattative e all'eventuale contenzioso con la Stazione Appaltante per le penali e le riserve, le parti si riunivano pervenendo al raggiungimento dell'accordo bonario del 14.02.2012 che prevedeva la disapplicazione di tutte le penali del contratto principale per €. 376.616,36, esclusi i lavori di somma urgenza e il riconoscimento di un ulteriore importo omnicomprensivo di €. 95.000,00 oltre iva.
Veniva, quindi, emesso in data 26.04.2012 il certificato di pagamento n. 7 per €. 544.421,15
e, in attuazione dell'accordo bonario, il certificato di pagamento n. 8 per la disapplicazione delle penali ed il certificato n. 9 relativo alle somme aggiuntive riconosciute.
Riferiva che nessuna fattura e/o richiesta di pagamento perveniva da CP_1 CP_2
In data 28.10.2013 veniva sottoscritto il collaudo relativo alle opere realizzate.
MO RR In riscontro all'ulteriore richiesta di pagamento avanzata da in data Controparte_3
30.05.2016, rappresentava la non debenza delle somme richieste e precisava che la risultasse CP_2
debitrice della mandataria per spese e/o altri titoli il cui importo totale era in corso di quantificazione.
A detta comunicazione faceva seguito la notifica dell'opposto monitorio. assumeva l'inesistenza del credito azionato da con il ricorso per decreto CP_1 CP_2
ingiuntivo risultando per tabulas che l'opposta avesse emesso fatture per un importo superiore alla propria partecipazione al contratto del 30% e avesse ricevuto pagamenti per un importo superiore.
Parte opponente riepilogava le somme contabilizzate (comprensive delle detrazioni per le penali) nella misura di €. 3.697.064,69 come risultante dal Collaudo, dal CEL e dal SAL n. 7; aggiungendo a tale importo €. 95.000,00 riconosciuti nell'accordo bonario per un totale di Parte 3.792.064,69, pari alla somma totale erogata ad quale mandataria dell' dall'Ente CP_1 appaltante che avrebbe dovuto essere ripartita pro quota tra le partecipanti all'ATI. Parte Dunque, in tesi di parte opponente, l'importo totale spettante da contratto in favore di avrebbe dovuto essere pari a €. 1.137.619,40 oltre iva al 10%, (pari ad €. 113.761,94) e quindi CP_2 per un totale comprensivo di iva di €. 1.251.381,34, che tale importo risultava già integralmente pagato a nella sua qualità di mandataria come emerge dal ricorso monitorio Controparte_7 dell'odierna opposta che, tuttavia, emetteva fatture, comprensive di iva, per un totale di €.
1.388.180,99.
Orbene, precisava che sottraendo dall'importo fatturato l'importo richiesto in via CP_1 monitoria (€. 1.388.180,99 - €. 45317,41) si sarebbe ottenuta la somma dei pagamenti effettuati da in favore di pari a €. 1.342.863,58, ossia una cifra superiore al 30% alla medesima CP_1 CP_2 spettante, ovvero €. 1.251.381,34 iva compresa.
Avuto riguardo, infine, ai lavori in somma urgenza, deduceva l'opponente che le relative somme risultavano integralmente pagate a nella misura contabilizzata atteso che la penale di CP_2
€. 1.400,00, applicata nel relativo SAL, non era stata oggetto di transazione né di revoca e, pertanto, la relativa fattura e la successiva richiesta erano illegittime.
L'opponente sulla scorta della documentazione prodotta, spiegava, altresi', domanda riconvenzionale volta ad ottenere la ripetizione delle somme pagate in eccesso pari a €. 91.482,24, iva compresa, derivante dalla differenza tra quanto corrisposto a ossia €. 1.342.863,58 iva CP_2 compresa e quanto effettivamente spettantele ossia €.1.251.381,34.
Ancora in via riconvenzionale, istava per la ripetizione e pagamento del 70% CP_1 delle somme pagate per i lavori di somma urgenza pari a €. 147.561,26, ossia €. 103.292,90.
Sempre in via riconvenzionale, in considerazione delle rispettive quote, evidentemente di ripartizione non soltanto dei benefici ma anche dei costi, parte attrice opponente allegando lo schema
MO RR riepilogativo, con estratti della contabilità industriale Archeologia effettuati per cantiere, assumeva che i costi sostenuti nell'interesse anche della mandante - spese vive relative al cantiere nonché costi legali per il raggiungimento dell'accordo bonario - fossero pari ad €. 32.082,60, e, pertanto, chiedeva la restituzione della somma di €. 9.624,78, ovvero il 30% del totale.
Eccepiva, infine, in compensazione detti crediti nell'ipotesi di ritenuta fondatezza delle pretese azionate in via monitoria da parte opposta.
Sulla scorta di tali allegazioni rassegnava le conclusioni precisate in premessa. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2016, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava la ricostruzione di controparte in CP_2
quanto infondata in fatto e in diritto, istando per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione perché destituita di fondamento, l'accertamento circa l'omessa corresponsione della quota dell'importo di €. 95.000,00 ricevuto in forza dell'accordo bonario del 14.02.2012 spettante a e il rigetto delle avverse domande riconvenzionali, CP_2 con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Parte opposta riferiva, innanzitutto, che la rappresentazione dei fatti effettuata da CP_1
fosse omissiva e non corrispondente alla realtà, premettendo che i lavori da eseguire rientravano in un'unica categoria la OS2A e, pertanto, che le imprese raggruppate costituivano un'ATI c.d.
“orizzontale” designando quale mandataria la , partecipante in quota Parte_1
60%, e quali mandanti la in quota 30%, e la partecipante per il residuo 10%. CP_2 CP_5
Poiché i lavori avevano ad oggetto il restauro e il risanamento conservativo di alcune palazzine di diversa forma e consistenza, trattandosi di ATI orizzontale, tutte le imprese del raggruppamento avrebbero eseguito la stessa tipologia di lavori rientranti nella predetta categoria SOA OS2A.
Precisava l'opposta che le parti, per evitare disagi organizzativi e future difficoltà ad accertare eventuali responsabilità per ritardi e/o vizi, avevano deciso di ripartire tra di loro le palazzine sulla base dell'ammontare dei lavori da eseguire calcolato dal computo metrico e, in ragione di tanto, alla venivano assegnati lavori da eseguire pari a circa il 30% del totale (ossia palazzine L-I- CP_2
H via Zara e via Volpe e palazzine B-C-D via Petroni e via De Vincentiis), mentre le altre palazzine venivano ripartite tra e CP_1 CP_5
Evidenziava la che ogni impresa avrebbe eseguito tutti i lavori riferibili alle palazzine CP_2 assegnate il cui ammontare rispecchiava sostanzialmente la quota di partecipazione all'ATI, che le misurazioni dei lavori eseguiti venivano suddivise per palazzine come riportato nel “libretto delle misure”, che sulla base di dette misurazioni l'Ente Appaltante emetteva i SAL e che CP_1 quale mandataria, fatturava l'intero ammontare riportato nei SAL al Committente CP_4
MO RR Parte convenuta assumeva di aver emesso le proprie fatture nei confronti di in CP_1
base alle lavorazioni effettivamente eseguite nelle rispettive palazzine assegnate, come risultanti dai
“libretti delle misure” e che, prima di detta emissione, aveva ricevuto da i SAL interni e CP_1
i certificati di pagamento firmati dal Responsabile Tecnico della mandataria CP_1
L'opposta negava la tesi sostenuta da controparte secondo cui le fatturazioni venivano regolate tra le parti sulla base di accordi informali che tenessero conto anche di anticipazioni necessarie alle singole aziende o di necessità rappresentate di liquidità.
La deduceva, allegandone la relativa documentazione, che la fatturazione dei lavori CP_2 eseguiti con il SAL n.1 (€.278.140,22 su un totale di €.395.358,44) risultava superiore alla quota del Parte 30% di partecipazione all' n quanto tale era l'effettivo importo dei lavori eseguiti sulle palazzine ad essa assegnate;
per il SAL n.2 emesso dalla Stazione Appaltante il 05.11.2009 a cui seguiva il certificato di pagamento n. 2 del 26.11.2009 di €. 395.358,44 la emetteva il 17.12.2009 la CP_2 fattura n. 107 di €. 310.047,20 - corrispondente alle misurazioni risultanti dal libretto delle misure n.
2 - quale somma corrispondente all'avanzamento dei lavori di cui alle palazzine L-I-H-BC-D, come risultante dal certificato di pagamento firmato dall' CP_1
Dunque, rimarcava l'opposta, che i primi due SAL venivano regolarmente pagati e non sorgeva alcuna contestazione tra le parti, pur risultando la fatturazione superiore al 30%.
Assumeva la che il SAL n. 3 veniva emesso dalla Stazione Appaltante il 01.03.2010, CP_2 seguiva il certificato di pagamento n. 3 del 15.04.2010 di €. 580.198,34; la emetteva la fattura CP_2
n. 64/2010 di €. 202.741,47 sulla base del certificato di pagamento sottoscritto da Tale CP_1 somma risultava corrispondente all'avanzamento dei lavori di cui alle palazzine L-I-H-B-C-D
(verificabile dal libretto delle misure n. 3). Tuttavia, la Stazione Appaltante detraeva dalla somma oggetto di questo certificato di pagamento €. 65.892,53 pari a 54 gg. di ritardo così come previsto dall'art. 10 del capitolato speciale d'appalto.
pur avendo riconosciuto l'esattezza della somma fatturata dalla non CP_1 CP_2 versava però l'intero importo trattenendo €.19.783,26 pari al 30% della penale applicata dall'Ente
Appaltante.
In tesi di parte opposta tale detrazione era illegittima in quanto il ritardo nelle lavorazioni era riferibile alle opere eseguite sulle palazzine assegnate ad mentre i lavori relativi alle CP_1
palazzine assegnate alla procedevano regolarmente e anche con largo anticipo. CP_2
Analogamente per quanto concerne il SAL n. 4 emesso dalla Stazione Appaltante il
07.05.2010 a cui seguiva il certificato di pagamento n. 4 del 10.09.2010 di €. 813.869,07, la CP_2 emetteva fattura n. 104/2010 di €. 410.162,48 sulla base del certificato di pagamento sottoscritto da
Parte_3 Tale somma risultava corrispondente all'avanzamento dei lavori di cui alle palazzine L-
[...]
(sempre verificabile dal libretto delle misure n. 4). Parte_4
Precisava la che fosse documentalmente provato che le fatture da essa emesse fossero CP_2
corrispondenti alle lavorazioni eseguite dalla stessa società nelle palazzine a sé assegnate.
Il SAL n. 5 veniva emesso dalla Stazione Appaltante il 18.10.2010, seguiva il certificato di pagamento n. 5 del 17.12.2010 di €. 472.127,52; la emetteva la fattura n. 54/2011 di €. CP_2
25.534,15, sulla base del certificato di pagamento n. 5, sottoscritto da pur risultando CP_1 detta somma corrispondente all'avanzamento dei lavori di cui alle palazzine L-I-H-B-C-D che volgevano al termine in anticipo (sempre verificabile dal libretto delle misure n. 5), CP_1
nonostante avesse espressamente autorizzato l'emissione della fattura n. 54, non versava il relativo importo.
Il SAL n. 6 veniva emesso dalla Stazione Appaltante il 10.06.2011, seguiva il certificato di pagamento n. 6 dell'08.09.2011 di €. 484.202,34. La sulla base del certificato di pagamento CP_2
n. 6 sottoscritto da emetteva la fattura n. 112/2011 di €. 37.648,49, corrispondente CP_1 all'avanzamento e ultimazione dei lavori di cui alle palazzine L-I-H-B-C-D (sempre verificabile dal libretto delle misure n. 6).
Riferiva ancora la che con atto di transazione del 30.09.2011, approvato dal CP_2
il 14.02.2012 la Committente e l'ATI concordavano: 1) la fissazione di Controparte_8
Parte un nuovo termine di ultimazione di tutti i lavori previsti;
2) il pagamento in favore dell' ella somma di €. 95.000,00 a stralcio e definizione di tutte le domande contenute nelle riserve formulate dallo stesso raggruppamento appaltatore, con rinuncia ad ogni altra somma richiesta;
3) la disapplicazione di tutte le penali applicate dalla Committente e la conseguente restituzione integrale all'ATI degli importi già decurtati a tale titolo nei certificati di pagamento emessi (pari a complessivi
€. 376.616,36).
Il SAL n. 7 veniva emesso dalla Stazione Appaltante il 30.09.2011, seguiva il certificato di pagamento n. 7 del 26.04.2012 di €. 544.421,15. La non emetteva alcuna fattura perché le CP_2
palazzine L-I-H-B-C-D di sua competenza risultavano completate in anticipo come da Certificato di
Esecuzione dei Lavori.
In attuazione del predetto accordo transattivo del 30.09.2011, in data 30.05.2012 venivano emessi i certificati di pagamento n. 8 (di €. 376.616,36) a titolo di restituzione delle penali, e n. 9 (di
€. 95.000,00 oltre IVA) a titolo di pagamento a stralcio per la rinuncia dell'ATI alle riserve iscritte.
Rappresentava la di aver sollecitato con lettere del 22.11.2010, del 22.05.2012 e CP_2
05.05.2016 al pagamento delle somme non versate, giusta fatture azionate con l'opposto CP_1
monitorio.
MO RR Assumeva l'opposta, per un verso, che le penali non potevano esserle addebitate non essendo responsabile dei ritardi nell'esecuzione dei lavori siccome riferibili alle palazzine assegnate ad e, per altro verso, che in considerazione dell'intervenuta disapplicazione delle penali a CP_1 seguito dell'accordo bonario, avrebbe dovuto corrisponderle i relativi importi quanto CP_1 meno a far data dall'incasso ricevuto (30.05.2012) anche considerando che le fatture non erano mai state contestate.
La inoltre, alla luce della documentazione esibita dall'opponente, da cui emergeva che CP_2 la penale di €.1.407,75 applicata sulla fattura n.70/2010 non fosse stata recuperata da CP_1 rettificava l'importo azionato per via monitoria in €. 45.317,41.
Con specifico riferimento ai lavori di somma urgenza, deduceva la parte opposta che la
Stazione Appaltante con autonoma procedura disponeva l'affidamento diretto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori necessari allo stesso raggruppamento di imprese, ordinando l'esecuzione ad horasdelle opere di presidio ritenute necessarie per scongiurare nell'immediato ogni pericolo per la pubblica incolumità e fissando nel Verbale di consegna del 31.07.2009 alla data del
20.09.2009 (50 gg.) il termine di ultimazione dei lavori di somma urgenza.
I plessi H – I – L, su cui dovevano essere eseguiti i predetti lavori di somma urgenza,
Cont rientravano tra quelli affidati dal alla che già aveva avviato i lavori sulle stesse CP_2
palazzine.
Veniva, quindi, emesso dalla Stazione Appaltante in data 28.09.2009 il “Sal n.1 ed ultimo” a cui seguiva il certificato di pagamento del 18.05.2010 di €. 135.426,37. La emetteva la fattura CP_2
n.70/2010 di €. 135.426,37 che veniva pagata da trattenendo l'importo di €.1.407,75, per CP_1
la penale di 7 gg. di ritardo, come risultante dal certificato di pagamento.
La deduceva, altresi', l'infondatezza delle domande riconvenzionali spiegate da CP_2 controparte assumendo che esse si basassero sull'errato presupposto che tutte le somme ricevute dalla
Stazione Appaltante (contratto di appalto e lavori di somma urgenza) dovessero essere suddivise non in base ai lavori effettivamente svolti da ognuna delle imprese raggruppate, ma in proporzione alla quota di partecipazione all'ATI e, poiché la quota di era del 30%, non avendo la mandataria CP_2
comunicato alcuna modifica delle quote alla Stazione Appaltante, l'opposta non avrebbe avuto diritto a vedersi corrispondere l'importo dei lavori effettivamente eseguiti.
La assumeva, inoltre, l'infondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale relativa CP_2
alla quota delle spese di gestione avendo documentalmente provato che i lavori oggetto del contratto di appalto erano stati suddivisi tra le imprese raggruppate in maniera orizzontale (ossia per palazzine)
e ognuna di loro aveva sostenuto le spese di gestione del proprio cantiere.
MO RR Contestava ulteriormente le spese allegate da parte opponente in quanto non riferibili al cantiere in oggetto e comunque indimostrate.
In via subordinata l'opponente esperiva l'azione di ingiustificato arricchimento evidenziando di aver eseguito lavori per un ammontare complessivo di €.1.261.982,72, e non avendo ricevuto l'intera somma, si sarebbe impoverita di €. 45.317,41 oggetto di ingiustificato arricchimento per la
Archeologia tenuta, pertanto, ad indennizzare la controparte.
In ordine alle somme di sua spettanza in virtù dell'accordo bonario del 14.02.2012 la CP_2
ribadiva quanto già evidenziato nel ricorso monitorio, ossia che avrebbe agito con separata azione per ottenere la propria quota di tale importo.
Concludeva, quindi, nei termini sopra esplicitati.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito dell'istruttoria che si articolava mediante produzione documentale e prove orali (prova per testi richiesta da parte opponente e interrogatorio formale e prova per testi richiesta da parte opposta), non essendo andato a buon fine il tentativo di bonario componimento, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 25.11.2024, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cass. Civ., n. 12765/2007; Cass. Civ., n. 24815/2005; Cass. Civ., n. 2421/2006): se
MO RR solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr.
Tribunale Roma, n. 1434/2015), e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Tribunale Arezzo, n. 34/2017; Tribunale Roma n. 24361/2018).
Inoltre, va richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 9685/2000) e che tuttavia
“La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3581/2024).
Nella fattispecie in esame, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, la parte opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice della somma di €. 45.317,41 - come rideterminata in corso di causa - quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo di diversi e autonomi edifici ERP appartenenti al complesso denominato
“Duca degli Abruzzi”, siti nel comune di Bari – rione Madonnella, appaltati dall' Controparte_10
della Provincia di Bari, giusta fatture in atti e la parte opponente (convenuta in senso
[...]
sostanziale) ha negato la debenza di tali somme assumendo che la percentuale spettante alla CP_2
per i lavori eseguiti dovesse essere computata nella misura del 30% come convenuto nella scrittura
Parte privata di costituzione di er Notaio del 25/06/2008, rep. n. 7419, registrato in Gioia Per_1
del Colle il 27/06/2008.
MO RR Al solo scopo di comprendere compiutamente la vicenda, si ritiene opportuna una breve premessa sul concetto di ATI sebbene sostanzialmente priva di effetti ai fini del decidere.
Il fenomeno degli accordi temporanei tra imprese per realizzare un lavoro in comune è conosciuto all'estero con la definizione generica joint-venture. Specie in casi di appalto- aggiudicazione mediante gara di grandi opere pubbliche, più imprese non concorrenziali o singolarmente prive di idonei mezzi tecnico finanziari si accordano per presentare un'offerta comune e portare a termine assieme il lavoro in caso di aggiudicazione. L'accordo, per sè limitato a un certo affare e temporalmente circoscritto, non fa costituire una nuova impresa o associazione in partecipazione, ma regola solo diritti ed obblighi reciproci riguardo alla collaborazione relativa all'affare.
Dunque, in relazione al contratto di appalto, ogni impresa mantiene la propria autonomia operativa e ha propri compiti specifici da assolvere con propri mezzi ed organizzazione, avendo così diritto al corrispettivo rapportato alla quota di lavoro svolto. Nel quadro delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici la L. n. 584 del 1977 (poi ripresa da svariati d.lgs.), ha previsto la possibilità di presentare offerte da parte di ATI (o raggruppamenti temporanei di imprese).
Tale termine atecnico (pur utilizzato anche dal d.lgs. n. 163 del 2006, art. 3 comma XX) "designa
l'insieme di imprenditori o fornitori o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta" da parte della Capogruppo, cui le altre Imprese conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva, anche processuale verso il committente e fino all'estinzione di ogni rapporto. In caso di associazione orizzontale (come è nella specie) le imprese sono tutte sul medesimo piano di fronte alla committente, cui rispondono per l'esecuzione dell'intero lavoro appaltato.
Le imprese in fase di presentazione dell'offerta sono tenute ad indicare le quote di partecipazione, qualificazione ed esecuzione dei lavori all'interno del raggruppamento.
In forza dell'autonomia imprenditoriale, caratterizzante il contratto d'appalto, le imprese riunite in raggruppamenti temporanei sono libere di definire l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, con l'unico limite di rispettare i requisiti di qualificazione posseduti. L'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 (c.d. Regolamento Appalti), infatti, prescrive che le quote di partecipazione indicate in sede di offerta possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.
Va ricordato, per quel che rileva in questa sede, che il previgente obbligo della corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori è ormai venuto meno con l'abrogazione, in forza del d.l. 47/2014, del comma 13 dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006; la quota di partecipazione ha
MO RR riflessi in riferimento alla responsabilità del componente del raggruppamento e la quota di esecuzione rappresenta meramente la parte di lavoro che verrà realizzata. (cfr. C.d.S. sent. n. 3666/2016).
Tanto precisato, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nell'accertamento circa la sussistenza del diritto di al corrispettivo di cui alle fatture n. 64/2010 CP_2 dell'importo di €. 19.783,26, n. 70/2010 dell'importo di €. 1.407,75 e n. 54/2011 dell'importo di €.
25.534,15.
Parte opponente, nella fattispecie, ha dedotto l'inesistenza del credito di valorizzando CP_2 la percentuale di partecipazione dell'opposta all'ATI del 30% e assumendone la necessaria coincidenza con la quota di esecuzione dei lavori.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, non contestata dall'opponente , CP_1 emerge che l'esecuzione di lavori da parte dell'odierna opposta abbia raggiunto la misura di circa
34% (escluso i lavori di somma urgenza) ed emerge, altresi', che la fosse in possesso dei CP_2
requisiti per eseguire tale quota (essendo in possesso della categoria OS2 classe III).
L'emissione delle fatture da parte di è, d'altro canto, da ritenersi legittima atteso che CP_2
era preceduta dal rilascio dei certificati di pagamento firmati dal Responsabile Tecnico della mandataria arch. che attestavano gli importi spettanti per ogni CP_1 Persona_2
palazzina, nonché dai libretti delle misure riportanti i dati numerici delle singole palazzine, atteso che le misurazioni dei lavori eseguiti venivano suddivise per palazzine e sulla base di dette misurazioni l'Ente Appaltante emetteva i SAL.
Anche nel corso dell'istruttoria orale è stata provata l'esecuzione dei lavori di cui CP_2 chiede il pagamento;
la teste escussa all'udienza del 15.11.2018, socia e direttore tecnico Tes_1 dell' riferiva “Non ricordo i motivi;
ma ricordo che le palazzine oggetto dei lavori furono CP_1 suddivise tra le società che componevano l'ATI. Non ricordo come fu fatta la suddivisione” e ancora
“Ero io a effettuare la ripartizione dei SAL emessi dalla Stazione Appaltante sulla base della documentazione (SAL, Certificati e Libretti delle Misure) e in base alle indicazioni che mi forniva
l'arch. che seguiva il cantiere). Il teste in qualità di dipendente Persona_2 Testimone_2 della riferiva: “Confermo la circostanza sub 3 della memoria istruttoria 183 n. 2 cpc CP_2 CP_2
(“La ha eseguito i lavori alle palazzine L-I-H-B-C-D”); . . . Successivamente le stesse imprese CP_2 si ripartivano l'importo dei SAL. L'importo di fatturazione della era confermato da CP_2
Certificati di pagamento firmati dal responsabile di cantiere della , impresa mandataria CP_1 arch. I certificati di pagamento firmati dall'arch. sono quelli che Persona_2 Persona_2 mi vengono mostrati (allegati al fascicolo della ” CP_2
Indi, sul punto, giova osservare come, una volta accertato, per quanto ora evidenziato, che le prestazioni oggetto della domanda monitoria siano state effettivamente fornite in favore della
[...] sulla base del contratto come sopra stipulato, spetta al “debitore”, ossia Parte_5 all'odierna parte opponente, che non ha contestato l'effettiva esecuzione dei lavori, provare di avere già integralmente provveduto a corrispondere la quota spettante, onere probatorio al quale essa non ha assolto. Anzi l'opponente ha, dapprima, dichiarato di non poter pagare il saldo della fattura n.
64/2010 a causa dell'applicazione delle penali per i ritardi (cfr. all. 6 la lettera inviata alla il CP_2
26.11.2010) e non già perché gli importi non fossero esatti ed ha ribadito tale giustificazione anche dopo aver incassato le penali (cfr. doc. 15 fascicolo opponente comunicazione avv. Guidelli del
30.05.2016) e, successivamente, ha eccepito la non debenza degli importi di cui alle fatture oggetto dell'opposto monitorio, siccome esorbitanti la quota del 30% attribuita a CP_2
Sotto ulteriore profilo, mette conto rilevare che, a seguito dell'intervenuta successiva modifica della composizione dell'ATI dopo l'estromissione, per perdita dei requisiti, della che CP_5
deteneva la quota del 10%, si è di fatto realizzata una nuova ripartizione delle quote di partecipazione Parte all' ma non vi è in atti alcun documento accettato e sottoscritto dalle parti che attribuisca integralmente ad la quota del 10% della Né può ritenersi, come sostenuto da CP_1 CP_5
parte opponente, che detta attestazione sia rinvenibile nel Certificato di Esecuzione Lavori, trattandosi di documento redatto dai funzionari della Stazione Appaltante che, evidentemente, non erano a conoscenza delle effettive ripartizioni dei lavori, né avevano contezza delle fatture emesse.
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto dell'opposizione.
Passando, ora, alla disamina delle domande riconvenzionali spiegate da parte opponente giova rilevare quanto segue.
La domanda riconvenzionale avente ad oggetto la ripetizione delle somme asseritamente pagate in eccesso a deve ritenersi assorbita dal rigetto dell'opposizione, siccome fondata CP_2 sull'errato presupposto che, ai fini della ripartizione del corrispettivo dell'appalto, si deve avere riguardo alla quota iniziale di partecipazione all'ATI e non all'effettiva esecuzione dei lavori da parte di ciascuna società.
La domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di ripetizione e pagamento del 70% delle somme pagate per i lavori di somma urgenza è infondata e deve essere rigettata.
Come pacificamente evincibile sia dalla documentazione versata in atti (cfr. verbale di consegna del 31.07.2009), sia dalle risultanze dell'istruttoria, detti lavori venivano eseguiti da CP_2
in quanto afferenti ai plessi H – I – L, già assegnati all'opposta; tale circostanza è stata, altresi',
[...]
confermata dal legale rappresentante di Roberta Pinzuti, in sede di interrogatorio CP_1 formale espletato in data 15.11.2018 che dichiarava: “In ordine alla circostanza sub 11 mi risulta che
i lavori di somma urgenza ai plessi H – I e L furono eseguiti dalla . Non so se sugli stessi CP_2 plessi stesse già lavorando la . CP_2
MO RR Ne consegue, pertanto, che nulla spetta ad sul pagamento delle somme dei lavori CP_1
di somma urgenza non potendo, lo si ripete, essere computati in ragione della percentuale di partecipazione all'ATI e dovendosi, piuttosto, avere riguardo all'effettiva esecuzione degli stessi.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di quota parte delle spese per la gestione del cantiere, nel premettere che trattasi di domanda generica formulata su spese indimostrate rispetto alle quali, come condivisibilmente eccepito da parte opposta, l'opponente non ha assolto al proprio onere probatorio in qualità di mandataria sia ai sensi dell'art. 1713 c.c. sia in ossequio alla previsione di cui all'art.7 dell'atto costitutivo dell'ATI di fornire un rendiconto a garanzia della trasparenza e correttezza nella gestione del progetto, il Tribunale prende atto della disponibilità manifestata da a sottrarre dal proprio credito di €. 45.317,41 (con CP_2
compensazione parziale) i costi per le polizze assicurative, le postali, i bolli, la spesa contratti del
2008 (di € 1.100,51) per un ammontare complessivo di €. 2.226,73 residuando, pertanto, un credito di €. 43.090,48, oltre interessi nel saggio pari a quello previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002 e tanto giustifica la revoca del decreto ingiuntivo non corrispondendo le somme in esso portate con gli importi definitivamente spettanti a CP_2
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento da €. 52.001,00 a €. 260.000,00, in considerazione del valore della domanda riconvenzionale dichiarato da parte attrice (€. 204.399,90) secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da con Parte_1
atto di citazione notificato in data 11.07.2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 2352/2016 (R.G. 7698/2016);
3) RIGETTA le domande riconvenzionali spiegate da;
Parte_1
4) ACCERTA la fondatezza del credito di pari €. 45.317,41 come rideterminato CP_2 in corso di causa ed effettuata la compensazione parziale con le spese di gestione nella misura di €.
2.226,73, CO parte attrice opponente al pagamento in Parte_1 favore di parte convenuta opposta della somma di €. €. 43.090,48 oltre interessi nel CP_2
saggio pari a quello previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002;
MO RR 5) ACCERTA e DICHIARA che la opponente non ha pagato alla la quota parte CP_2
alla stessa spettante dell'importo di €. 95.000,00 giusta accordo bonario del 14.02.2012 e che tale quota non è stata oggetto di compensazione;
6) CO parte attrice opponente al pagamento in Parte_1
favore della società convenuta opposta delle spese del presente giudizio che liquida in CP_2
€. 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 29.05.2025.
Il Giudice dott.ssa MO RR
MO RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa MO RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10933/2016 di R.G. Tribunale di Bari in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2352/2016 del 26.05.2016 di R.G. n. 7698/2016, promossa da:
, in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Guidelli, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vittorio Russi sito in Bari al c.so Vittorio
Emanuele n. 60;
- parte attrice opponente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Rella presso il cui studio sito in Altamura alla via
Monte Rosa n. 6 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 25.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c.
MO RR mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2016 la (d'ora Parte_1 innanzi per brevità ) impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese CP_1
(A.T.I.), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2352/2016 del 26.05.2016, emesso dal Tribunale di Bari nel procedimento avente R.G. n. 7698/2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società della somma di €. 46.725,16, oltre interessi legali e CP_2 spese di procedura, a titolo di pagamento delle fatture n. 64/2010 dell'importo di €. 19.783,26, n.
70/2010 dell'importo di €. 1.407,75 e n. 54/2011 dell'importo di €. 25.534,15, importi trattenuti dall'opponente quale quota proporzionale delle penali applicate dalla Committente a seguito dei ritardi imputati all'ATI nell'esecuzione delle opere – convenendo in giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, CP_2
rigettare ogni richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per le motivazioni di cui in atti essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel merito, accertare e dichiarare che nessuna ulteriore somma è dovuta da CP_3
per nessun titolo e/o ragione in relazione ai lavori di cui al contratto con oggetto
[...] CP_4 della presente causa, per le motivazioni in atti, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto opposto;
in via subordinata, in denegata ipotesi, dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria della come formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo e conseguentemente, revocare comunque il CP_2
decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti, il diritto di
alla restituzione delle somme indebitamente percepite da e di competenza di CP_1 CP_2
, per la somma di euro 91.482,24 ( comprensive di iva) o nella diversa somma che il CP_1
Giudice riterrà provata all'esito dell'istruttoria con ogni pronuncia consequenziale, anche di compensazione e condanna di al pagamento della predetta in favore di , oltre CP_2 CP_1
interessi dal dì del dovuto al saldo;
sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti, il diritto di
alla restituzione delle somme indebitamente percepite da e di competenza di CP_1 CP_2
relative ai lavori in somma urgenza, per la somma di euro 103.292,90 ( comprensive di CP_1
MO RR iva) o nella diversa somma che il Giudice riterrà provata all'esito dell'istruttoria con ogni pronuncia consequenziale, anche di compensazione e condanna di al pagamento della predetta in favore CP_2
di , oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
CP_1
ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di al rimborso da CP_1 parte della mandante delle spese sostenute nell'interesse comune e, per l'effetto, condannare CP_2
al pagamento della somma di euro 9.264,78 o nella diversa somma che il Giudice riterrà provata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso con revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Parte opponente esponeva in fatto che con atto del 27.06.2008, e CP_1 CP_5
si costituivano in ATI per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento dei fabbricati CP_2 appartenenti al complesso denominato “Duca degli Abruzzi” ubicato in Bari al Rione Madonnella.
La partecipazione all'ATI era cosi' ripartita: 30% e 10 % Controparte_6 CP_2 CP_5
Precisava l'opponente che, dopo il primo SAL, perdeva i requisiti di legge per la CP_5
partecipazione che veniva acquisita da che passava al 70% dal SAL n. 2 mentre quella CP_1
di rimaneva del 30%. CP_2
Riferiva ancora l'attrice che l'importo contrattuale era pari a €. 3.265.785,89 oltre iva, incrementato in virtù di due varianti in corso d'opera e conseguenti atti aggiuntivi, e di un Ordine di
Servizio del R.d.P. del 05.10.2009.
Durante lo svolgimento dei lavori le fatturazioni nei confronti dell'Ente appaltante venivano effettuate da nella sua qualità di mandataria dell'ATI, in relazione ai SAL ed ai CP_1 certificati di pagamento emessi dall'Ente appaltante.
quindi, fatturava formalmente ad ma in connessione con i certificati di CP_2 CP_1
pagamento emessi.
Precisava Archeologia che la percentuale di partecipazione all'ATI rappresentasse la misura partecipativa di ad oneri e compensi correlati al predetto appalto, misurati nel 30% dell'importo CP_2
contrattuale e che le fatturazioni venivano regolate tra le odierne parti anche sulla base di accordi informali che tenevano conto anche delle anticipazioni necessarie alle singole aziende, rimettendo al conguaglio finale il riequilibrio delle quote di partecipazione.
Evidenziava la parte opponente che, mentre con riferimento ai primi SAL non sorgeva alcuna questione, in data 15.04.2010 veniva emesso il certificato di pagamento n. 3 per la somma di €.
580.198,34 oltre iva, con detrazione di una penale di €. 65.892,53; ciononostante, la emetteva CP_2
la fattura 64 del 04.05.2010 senza scomputare la penale applicata e, pertanto, per una somma
MO RR superiore al 30% che non veniva saldata ad che, a sua volta, non saldava la fattura a CP_1
per il relativo importo. CP_2
Parimenti, il certificato di pagamento n. 4 veniva emesso il 15.04.2010 per la somma di €.
813.869,07 oltre iva, con detrazione della penale di €. 23.794,53; ciononostante, la emetteva CP_2
la fattura 104 del 04.10.2010 per una somma superiore al 30%, senza scomputare la penale applicata, detta somma non veniva saldata ad che, a sua volta, non saldava la fattura per il CP_1 CP_2
relativo importo, riservando il resto al conguaglio.
In riscontro alla richiesta di saldo della fattura n. 64/2010 pervenuta da CP_2 CP_1 inoltrava comunicazione datata 26.11.2010 con la quale quantificava l'importo complessivo delle penali maturate pari a €. 89.687,06.
In data 17.12.2010 veniva emesso il certificato di pagamento n. 5 per la somma di €.
472.127,52 oltre iva, con detrazione di penale per €. 240.300,54. Tuttavia, al fine di ristabilire equilibrio tra le parti, con missiva dell'08.03.2011 comunicava a che, con CP_1 CP_2
riferimento alla contabilizzazione dei lavori di cui al SAL n. 5, le percentuali sarebbero state del 100% per e dello 0% per ma emetteva comunque la fattura n. 54/2011 che CP_1 CP_2 CP_2
rimaneva impagata.
Proseguiva l'attrice che il certificato di pagamento n. 6 veniva emesso l'08.09.2011 per la somma di €. 484.202,34 oltre iva, con detrazione di penale per €. 46.628,79 e la emetteva la CP_2 fattura 112 del 29.11.2011 per la sola somma di €. 37.678,49 in ragione delle necessità rappresentate di liquidità.
Riferiva l'opponente che nel contempo venivano affidati nel 2009 all'ATI lavori in somma urgenza oggetto di un solo SAL, con detrazione di penale per €. 1.400,00, fatturata da e CP_2 integralmente saldata, ad eccezione dell'importo della penale;
infatti la in relazione alla fattura CP_2
n. 70, richiedeva il pagamento della somma di €. 1.407,75.
Precisava la parte attrice che, dovendo procedere ai conguagli, alle trattative e all'eventuale contenzioso con la Stazione Appaltante per le penali e le riserve, le parti si riunivano pervenendo al raggiungimento dell'accordo bonario del 14.02.2012 che prevedeva la disapplicazione di tutte le penali del contratto principale per €. 376.616,36, esclusi i lavori di somma urgenza e il riconoscimento di un ulteriore importo omnicomprensivo di €. 95.000,00 oltre iva.
Veniva, quindi, emesso in data 26.04.2012 il certificato di pagamento n. 7 per €. 544.421,15
e, in attuazione dell'accordo bonario, il certificato di pagamento n. 8 per la disapplicazione delle penali ed il certificato n. 9 relativo alle somme aggiuntive riconosciute.
Riferiva che nessuna fattura e/o richiesta di pagamento perveniva da CP_1 CP_2
In data 28.10.2013 veniva sottoscritto il collaudo relativo alle opere realizzate.
MO RR In riscontro all'ulteriore richiesta di pagamento avanzata da in data Controparte_3
30.05.2016, rappresentava la non debenza delle somme richieste e precisava che la risultasse CP_2
debitrice della mandataria per spese e/o altri titoli il cui importo totale era in corso di quantificazione.
A detta comunicazione faceva seguito la notifica dell'opposto monitorio. assumeva l'inesistenza del credito azionato da con il ricorso per decreto CP_1 CP_2
ingiuntivo risultando per tabulas che l'opposta avesse emesso fatture per un importo superiore alla propria partecipazione al contratto del 30% e avesse ricevuto pagamenti per un importo superiore.
Parte opponente riepilogava le somme contabilizzate (comprensive delle detrazioni per le penali) nella misura di €. 3.697.064,69 come risultante dal Collaudo, dal CEL e dal SAL n. 7; aggiungendo a tale importo €. 95.000,00 riconosciuti nell'accordo bonario per un totale di Parte 3.792.064,69, pari alla somma totale erogata ad quale mandataria dell' dall'Ente CP_1 appaltante che avrebbe dovuto essere ripartita pro quota tra le partecipanti all'ATI. Parte Dunque, in tesi di parte opponente, l'importo totale spettante da contratto in favore di avrebbe dovuto essere pari a €. 1.137.619,40 oltre iva al 10%, (pari ad €. 113.761,94) e quindi CP_2 per un totale comprensivo di iva di €. 1.251.381,34, che tale importo risultava già integralmente pagato a nella sua qualità di mandataria come emerge dal ricorso monitorio Controparte_7 dell'odierna opposta che, tuttavia, emetteva fatture, comprensive di iva, per un totale di €.
1.388.180,99.
Orbene, precisava che sottraendo dall'importo fatturato l'importo richiesto in via CP_1 monitoria (€. 1.388.180,99 - €. 45317,41) si sarebbe ottenuta la somma dei pagamenti effettuati da in favore di pari a €. 1.342.863,58, ossia una cifra superiore al 30% alla medesima CP_1 CP_2 spettante, ovvero €. 1.251.381,34 iva compresa.
Avuto riguardo, infine, ai lavori in somma urgenza, deduceva l'opponente che le relative somme risultavano integralmente pagate a nella misura contabilizzata atteso che la penale di CP_2
€. 1.400,00, applicata nel relativo SAL, non era stata oggetto di transazione né di revoca e, pertanto, la relativa fattura e la successiva richiesta erano illegittime.
L'opponente sulla scorta della documentazione prodotta, spiegava, altresi', domanda riconvenzionale volta ad ottenere la ripetizione delle somme pagate in eccesso pari a €. 91.482,24, iva compresa, derivante dalla differenza tra quanto corrisposto a ossia €. 1.342.863,58 iva CP_2 compresa e quanto effettivamente spettantele ossia €.1.251.381,34.
Ancora in via riconvenzionale, istava per la ripetizione e pagamento del 70% CP_1 delle somme pagate per i lavori di somma urgenza pari a €. 147.561,26, ossia €. 103.292,90.
Sempre in via riconvenzionale, in considerazione delle rispettive quote, evidentemente di ripartizione non soltanto dei benefici ma anche dei costi, parte attrice opponente allegando lo schema
MO RR riepilogativo, con estratti della contabilità industriale Archeologia effettuati per cantiere, assumeva che i costi sostenuti nell'interesse anche della mandante - spese vive relative al cantiere nonché costi legali per il raggiungimento dell'accordo bonario - fossero pari ad €. 32.082,60, e, pertanto, chiedeva la restituzione della somma di €. 9.624,78, ovvero il 30% del totale.
Eccepiva, infine, in compensazione detti crediti nell'ipotesi di ritenuta fondatezza delle pretese azionate in via monitoria da parte opposta.
Sulla scorta di tali allegazioni rassegnava le conclusioni precisate in premessa. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2016, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava la ricostruzione di controparte in CP_2
quanto infondata in fatto e in diritto, istando per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione perché destituita di fondamento, l'accertamento circa l'omessa corresponsione della quota dell'importo di €. 95.000,00 ricevuto in forza dell'accordo bonario del 14.02.2012 spettante a e il rigetto delle avverse domande riconvenzionali, CP_2 con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Parte opposta riferiva, innanzitutto, che la rappresentazione dei fatti effettuata da CP_1
fosse omissiva e non corrispondente alla realtà, premettendo che i lavori da eseguire rientravano in un'unica categoria la OS2A e, pertanto, che le imprese raggruppate costituivano un'ATI c.d.
“orizzontale” designando quale mandataria la , partecipante in quota Parte_1
60%, e quali mandanti la in quota 30%, e la partecipante per il residuo 10%. CP_2 CP_5
Poiché i lavori avevano ad oggetto il restauro e il risanamento conservativo di alcune palazzine di diversa forma e consistenza, trattandosi di ATI orizzontale, tutte le imprese del raggruppamento avrebbero eseguito la stessa tipologia di lavori rientranti nella predetta categoria SOA OS2A.
Precisava l'opposta che le parti, per evitare disagi organizzativi e future difficoltà ad accertare eventuali responsabilità per ritardi e/o vizi, avevano deciso di ripartire tra di loro le palazzine sulla base dell'ammontare dei lavori da eseguire calcolato dal computo metrico e, in ragione di tanto, alla venivano assegnati lavori da eseguire pari a circa il 30% del totale (ossia palazzine L-I- CP_2
H via Zara e via Volpe e palazzine B-C-D via Petroni e via De Vincentiis), mentre le altre palazzine venivano ripartite tra e CP_1 CP_5
Evidenziava la che ogni impresa avrebbe eseguito tutti i lavori riferibili alle palazzine CP_2 assegnate il cui ammontare rispecchiava sostanzialmente la quota di partecipazione all'ATI, che le misurazioni dei lavori eseguiti venivano suddivise per palazzine come riportato nel “libretto delle misure”, che sulla base di dette misurazioni l'Ente Appaltante emetteva i SAL e che CP_1 quale mandataria, fatturava l'intero ammontare riportato nei SAL al Committente CP_4
MO RR Parte convenuta assumeva di aver emesso le proprie fatture nei confronti di in CP_1
base alle lavorazioni effettivamente eseguite nelle rispettive palazzine assegnate, come risultanti dai
“libretti delle misure” e che, prima di detta emissione, aveva ricevuto da i SAL interni e CP_1
i certificati di pagamento firmati dal Responsabile Tecnico della mandataria CP_1
L'opposta negava la tesi sostenuta da controparte secondo cui le fatturazioni venivano regolate tra le parti sulla base di accordi informali che tenessero conto anche di anticipazioni necessarie alle singole aziende o di necessità rappresentate di liquidità.
La deduceva, allegandone la relativa documentazione, che la fatturazione dei lavori CP_2 eseguiti con il SAL n.1 (€.278.140,22 su un totale di €.395.358,44) risultava superiore alla quota del Parte 30% di partecipazione all' n quanto tale era l'effettivo importo dei lavori eseguiti sulle palazzine ad essa assegnate;
per il SAL n.2 emesso dalla Stazione Appaltante il 05.11.2009 a cui seguiva il certificato di pagamento n. 2 del 26.11.2009 di €. 395.358,44 la emetteva il 17.12.2009 la CP_2 fattura n. 107 di €. 310.047,20 - corrispondente alle misurazioni risultanti dal libretto delle misure n.
2 - quale somma corrispondente all'avanzamento dei lavori di cui alle palazzine L-I-H-BC-D, come risultante dal certificato di pagamento firmato dall' CP_1
Dunque, rimarcava l'opposta, che i primi due SAL venivano regolarmente pagati e non sorgeva alcuna contestazione tra le parti, pur risultando la fatturazione superiore al 30%.
Assumeva la che il SAL n. 3 veniva emesso dalla Stazione Appaltante il 01.03.2010, CP_2 seguiva il certificato di pagamento n. 3 del 15.04.2010 di €. 580.198,34; la emetteva la fattura CP_2
n. 64/2010 di €. 202.741,47 sulla base del certificato di pagamento sottoscritto da Tale CP_1 somma risultava corrispondente all'avanzamento dei lavori di cui alle palazzine L-I-H-B-C-D
(verificabile dal libretto delle misure n. 3). Tuttavia, la Stazione Appaltante detraeva dalla somma oggetto di questo certificato di pagamento €. 65.892,53 pari a 54 gg. di ritardo così come previsto dall'art. 10 del capitolato speciale d'appalto.
pur avendo riconosciuto l'esattezza della somma fatturata dalla non CP_1 CP_2 versava però l'intero importo trattenendo €.19.783,26 pari al 30% della penale applicata dall'Ente
Appaltante.
In tesi di parte opposta tale detrazione era illegittima in quanto il ritardo nelle lavorazioni era riferibile alle opere eseguite sulle palazzine assegnate ad mentre i lavori relativi alle CP_1
palazzine assegnate alla procedevano regolarmente e anche con largo anticipo. CP_2
Analogamente per quanto concerne il SAL n. 4 emesso dalla Stazione Appaltante il
07.05.2010 a cui seguiva il certificato di pagamento n. 4 del 10.09.2010 di €. 813.869,07, la CP_2 emetteva fattura n. 104/2010 di €. 410.162,48 sulla base del certificato di pagamento sottoscritto da
Parte_3 Tale somma risultava corrispondente all'avanzamento dei lavori di cui alle palazzine L-
[...]
(sempre verificabile dal libretto delle misure n. 4). Parte_4
Precisava la che fosse documentalmente provato che le fatture da essa emesse fossero CP_2
corrispondenti alle lavorazioni eseguite dalla stessa società nelle palazzine a sé assegnate.
Il SAL n. 5 veniva emesso dalla Stazione Appaltante il 18.10.2010, seguiva il certificato di pagamento n. 5 del 17.12.2010 di €. 472.127,52; la emetteva la fattura n. 54/2011 di €. CP_2
25.534,15, sulla base del certificato di pagamento n. 5, sottoscritto da pur risultando CP_1 detta somma corrispondente all'avanzamento dei lavori di cui alle palazzine L-I-H-B-C-D che volgevano al termine in anticipo (sempre verificabile dal libretto delle misure n. 5), CP_1
nonostante avesse espressamente autorizzato l'emissione della fattura n. 54, non versava il relativo importo.
Il SAL n. 6 veniva emesso dalla Stazione Appaltante il 10.06.2011, seguiva il certificato di pagamento n. 6 dell'08.09.2011 di €. 484.202,34. La sulla base del certificato di pagamento CP_2
n. 6 sottoscritto da emetteva la fattura n. 112/2011 di €. 37.648,49, corrispondente CP_1 all'avanzamento e ultimazione dei lavori di cui alle palazzine L-I-H-B-C-D (sempre verificabile dal libretto delle misure n. 6).
Riferiva ancora la che con atto di transazione del 30.09.2011, approvato dal CP_2
il 14.02.2012 la Committente e l'ATI concordavano: 1) la fissazione di Controparte_8
Parte un nuovo termine di ultimazione di tutti i lavori previsti;
2) il pagamento in favore dell' ella somma di €. 95.000,00 a stralcio e definizione di tutte le domande contenute nelle riserve formulate dallo stesso raggruppamento appaltatore, con rinuncia ad ogni altra somma richiesta;
3) la disapplicazione di tutte le penali applicate dalla Committente e la conseguente restituzione integrale all'ATI degli importi già decurtati a tale titolo nei certificati di pagamento emessi (pari a complessivi
€. 376.616,36).
Il SAL n. 7 veniva emesso dalla Stazione Appaltante il 30.09.2011, seguiva il certificato di pagamento n. 7 del 26.04.2012 di €. 544.421,15. La non emetteva alcuna fattura perché le CP_2
palazzine L-I-H-B-C-D di sua competenza risultavano completate in anticipo come da Certificato di
Esecuzione dei Lavori.
In attuazione del predetto accordo transattivo del 30.09.2011, in data 30.05.2012 venivano emessi i certificati di pagamento n. 8 (di €. 376.616,36) a titolo di restituzione delle penali, e n. 9 (di
€. 95.000,00 oltre IVA) a titolo di pagamento a stralcio per la rinuncia dell'ATI alle riserve iscritte.
Rappresentava la di aver sollecitato con lettere del 22.11.2010, del 22.05.2012 e CP_2
05.05.2016 al pagamento delle somme non versate, giusta fatture azionate con l'opposto CP_1
monitorio.
MO RR Assumeva l'opposta, per un verso, che le penali non potevano esserle addebitate non essendo responsabile dei ritardi nell'esecuzione dei lavori siccome riferibili alle palazzine assegnate ad e, per altro verso, che in considerazione dell'intervenuta disapplicazione delle penali a CP_1 seguito dell'accordo bonario, avrebbe dovuto corrisponderle i relativi importi quanto CP_1 meno a far data dall'incasso ricevuto (30.05.2012) anche considerando che le fatture non erano mai state contestate.
La inoltre, alla luce della documentazione esibita dall'opponente, da cui emergeva che CP_2 la penale di €.1.407,75 applicata sulla fattura n.70/2010 non fosse stata recuperata da CP_1 rettificava l'importo azionato per via monitoria in €. 45.317,41.
Con specifico riferimento ai lavori di somma urgenza, deduceva la parte opposta che la
Stazione Appaltante con autonoma procedura disponeva l'affidamento diretto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori necessari allo stesso raggruppamento di imprese, ordinando l'esecuzione ad horasdelle opere di presidio ritenute necessarie per scongiurare nell'immediato ogni pericolo per la pubblica incolumità e fissando nel Verbale di consegna del 31.07.2009 alla data del
20.09.2009 (50 gg.) il termine di ultimazione dei lavori di somma urgenza.
I plessi H – I – L, su cui dovevano essere eseguiti i predetti lavori di somma urgenza,
Cont rientravano tra quelli affidati dal alla che già aveva avviato i lavori sulle stesse CP_2
palazzine.
Veniva, quindi, emesso dalla Stazione Appaltante in data 28.09.2009 il “Sal n.1 ed ultimo” a cui seguiva il certificato di pagamento del 18.05.2010 di €. 135.426,37. La emetteva la fattura CP_2
n.70/2010 di €. 135.426,37 che veniva pagata da trattenendo l'importo di €.1.407,75, per CP_1
la penale di 7 gg. di ritardo, come risultante dal certificato di pagamento.
La deduceva, altresi', l'infondatezza delle domande riconvenzionali spiegate da CP_2 controparte assumendo che esse si basassero sull'errato presupposto che tutte le somme ricevute dalla
Stazione Appaltante (contratto di appalto e lavori di somma urgenza) dovessero essere suddivise non in base ai lavori effettivamente svolti da ognuna delle imprese raggruppate, ma in proporzione alla quota di partecipazione all'ATI e, poiché la quota di era del 30%, non avendo la mandataria CP_2
comunicato alcuna modifica delle quote alla Stazione Appaltante, l'opposta non avrebbe avuto diritto a vedersi corrispondere l'importo dei lavori effettivamente eseguiti.
La assumeva, inoltre, l'infondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale relativa CP_2
alla quota delle spese di gestione avendo documentalmente provato che i lavori oggetto del contratto di appalto erano stati suddivisi tra le imprese raggruppate in maniera orizzontale (ossia per palazzine)
e ognuna di loro aveva sostenuto le spese di gestione del proprio cantiere.
MO RR Contestava ulteriormente le spese allegate da parte opponente in quanto non riferibili al cantiere in oggetto e comunque indimostrate.
In via subordinata l'opponente esperiva l'azione di ingiustificato arricchimento evidenziando di aver eseguito lavori per un ammontare complessivo di €.1.261.982,72, e non avendo ricevuto l'intera somma, si sarebbe impoverita di €. 45.317,41 oggetto di ingiustificato arricchimento per la
Archeologia tenuta, pertanto, ad indennizzare la controparte.
In ordine alle somme di sua spettanza in virtù dell'accordo bonario del 14.02.2012 la CP_2
ribadiva quanto già evidenziato nel ricorso monitorio, ossia che avrebbe agito con separata azione per ottenere la propria quota di tale importo.
Concludeva, quindi, nei termini sopra esplicitati.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito dell'istruttoria che si articolava mediante produzione documentale e prove orali (prova per testi richiesta da parte opponente e interrogatorio formale e prova per testi richiesta da parte opposta), non essendo andato a buon fine il tentativo di bonario componimento, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 25.11.2024, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cass. Civ., n. 12765/2007; Cass. Civ., n. 24815/2005; Cass. Civ., n. 2421/2006): se
MO RR solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr.
Tribunale Roma, n. 1434/2015), e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Tribunale Arezzo, n. 34/2017; Tribunale Roma n. 24361/2018).
Inoltre, va richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 9685/2000) e che tuttavia
“La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3581/2024).
Nella fattispecie in esame, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, la parte opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice della somma di €. 45.317,41 - come rideterminata in corso di causa - quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo di diversi e autonomi edifici ERP appartenenti al complesso denominato
“Duca degli Abruzzi”, siti nel comune di Bari – rione Madonnella, appaltati dall' Controparte_10
della Provincia di Bari, giusta fatture in atti e la parte opponente (convenuta in senso
[...]
sostanziale) ha negato la debenza di tali somme assumendo che la percentuale spettante alla CP_2
per i lavori eseguiti dovesse essere computata nella misura del 30% come convenuto nella scrittura
Parte privata di costituzione di er Notaio del 25/06/2008, rep. n. 7419, registrato in Gioia Per_1
del Colle il 27/06/2008.
MO RR Al solo scopo di comprendere compiutamente la vicenda, si ritiene opportuna una breve premessa sul concetto di ATI sebbene sostanzialmente priva di effetti ai fini del decidere.
Il fenomeno degli accordi temporanei tra imprese per realizzare un lavoro in comune è conosciuto all'estero con la definizione generica joint-venture. Specie in casi di appalto- aggiudicazione mediante gara di grandi opere pubbliche, più imprese non concorrenziali o singolarmente prive di idonei mezzi tecnico finanziari si accordano per presentare un'offerta comune e portare a termine assieme il lavoro in caso di aggiudicazione. L'accordo, per sè limitato a un certo affare e temporalmente circoscritto, non fa costituire una nuova impresa o associazione in partecipazione, ma regola solo diritti ed obblighi reciproci riguardo alla collaborazione relativa all'affare.
Dunque, in relazione al contratto di appalto, ogni impresa mantiene la propria autonomia operativa e ha propri compiti specifici da assolvere con propri mezzi ed organizzazione, avendo così diritto al corrispettivo rapportato alla quota di lavoro svolto. Nel quadro delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici la L. n. 584 del 1977 (poi ripresa da svariati d.lgs.), ha previsto la possibilità di presentare offerte da parte di ATI (o raggruppamenti temporanei di imprese).
Tale termine atecnico (pur utilizzato anche dal d.lgs. n. 163 del 2006, art. 3 comma XX) "designa
l'insieme di imprenditori o fornitori o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta" da parte della Capogruppo, cui le altre Imprese conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva, anche processuale verso il committente e fino all'estinzione di ogni rapporto. In caso di associazione orizzontale (come è nella specie) le imprese sono tutte sul medesimo piano di fronte alla committente, cui rispondono per l'esecuzione dell'intero lavoro appaltato.
Le imprese in fase di presentazione dell'offerta sono tenute ad indicare le quote di partecipazione, qualificazione ed esecuzione dei lavori all'interno del raggruppamento.
In forza dell'autonomia imprenditoriale, caratterizzante il contratto d'appalto, le imprese riunite in raggruppamenti temporanei sono libere di definire l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, con l'unico limite di rispettare i requisiti di qualificazione posseduti. L'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 (c.d. Regolamento Appalti), infatti, prescrive che le quote di partecipazione indicate in sede di offerta possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.
Va ricordato, per quel che rileva in questa sede, che il previgente obbligo della corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori è ormai venuto meno con l'abrogazione, in forza del d.l. 47/2014, del comma 13 dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006; la quota di partecipazione ha
MO RR riflessi in riferimento alla responsabilità del componente del raggruppamento e la quota di esecuzione rappresenta meramente la parte di lavoro che verrà realizzata. (cfr. C.d.S. sent. n. 3666/2016).
Tanto precisato, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nell'accertamento circa la sussistenza del diritto di al corrispettivo di cui alle fatture n. 64/2010 CP_2 dell'importo di €. 19.783,26, n. 70/2010 dell'importo di €. 1.407,75 e n. 54/2011 dell'importo di €.
25.534,15.
Parte opponente, nella fattispecie, ha dedotto l'inesistenza del credito di valorizzando CP_2 la percentuale di partecipazione dell'opposta all'ATI del 30% e assumendone la necessaria coincidenza con la quota di esecuzione dei lavori.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, non contestata dall'opponente , CP_1 emerge che l'esecuzione di lavori da parte dell'odierna opposta abbia raggiunto la misura di circa
34% (escluso i lavori di somma urgenza) ed emerge, altresi', che la fosse in possesso dei CP_2
requisiti per eseguire tale quota (essendo in possesso della categoria OS2 classe III).
L'emissione delle fatture da parte di è, d'altro canto, da ritenersi legittima atteso che CP_2
era preceduta dal rilascio dei certificati di pagamento firmati dal Responsabile Tecnico della mandataria arch. che attestavano gli importi spettanti per ogni CP_1 Persona_2
palazzina, nonché dai libretti delle misure riportanti i dati numerici delle singole palazzine, atteso che le misurazioni dei lavori eseguiti venivano suddivise per palazzine e sulla base di dette misurazioni l'Ente Appaltante emetteva i SAL.
Anche nel corso dell'istruttoria orale è stata provata l'esecuzione dei lavori di cui CP_2 chiede il pagamento;
la teste escussa all'udienza del 15.11.2018, socia e direttore tecnico Tes_1 dell' riferiva “Non ricordo i motivi;
ma ricordo che le palazzine oggetto dei lavori furono CP_1 suddivise tra le società che componevano l'ATI. Non ricordo come fu fatta la suddivisione” e ancora
“Ero io a effettuare la ripartizione dei SAL emessi dalla Stazione Appaltante sulla base della documentazione (SAL, Certificati e Libretti delle Misure) e in base alle indicazioni che mi forniva
l'arch. che seguiva il cantiere). Il teste in qualità di dipendente Persona_2 Testimone_2 della riferiva: “Confermo la circostanza sub 3 della memoria istruttoria 183 n. 2 cpc CP_2 CP_2
(“La ha eseguito i lavori alle palazzine L-I-H-B-C-D”); . . . Successivamente le stesse imprese CP_2 si ripartivano l'importo dei SAL. L'importo di fatturazione della era confermato da CP_2
Certificati di pagamento firmati dal responsabile di cantiere della , impresa mandataria CP_1 arch. I certificati di pagamento firmati dall'arch. sono quelli che Persona_2 Persona_2 mi vengono mostrati (allegati al fascicolo della ” CP_2
Indi, sul punto, giova osservare come, una volta accertato, per quanto ora evidenziato, che le prestazioni oggetto della domanda monitoria siano state effettivamente fornite in favore della
[...] sulla base del contratto come sopra stipulato, spetta al “debitore”, ossia Parte_5 all'odierna parte opponente, che non ha contestato l'effettiva esecuzione dei lavori, provare di avere già integralmente provveduto a corrispondere la quota spettante, onere probatorio al quale essa non ha assolto. Anzi l'opponente ha, dapprima, dichiarato di non poter pagare il saldo della fattura n.
64/2010 a causa dell'applicazione delle penali per i ritardi (cfr. all. 6 la lettera inviata alla il CP_2
26.11.2010) e non già perché gli importi non fossero esatti ed ha ribadito tale giustificazione anche dopo aver incassato le penali (cfr. doc. 15 fascicolo opponente comunicazione avv. Guidelli del
30.05.2016) e, successivamente, ha eccepito la non debenza degli importi di cui alle fatture oggetto dell'opposto monitorio, siccome esorbitanti la quota del 30% attribuita a CP_2
Sotto ulteriore profilo, mette conto rilevare che, a seguito dell'intervenuta successiva modifica della composizione dell'ATI dopo l'estromissione, per perdita dei requisiti, della che CP_5
deteneva la quota del 10%, si è di fatto realizzata una nuova ripartizione delle quote di partecipazione Parte all' ma non vi è in atti alcun documento accettato e sottoscritto dalle parti che attribuisca integralmente ad la quota del 10% della Né può ritenersi, come sostenuto da CP_1 CP_5
parte opponente, che detta attestazione sia rinvenibile nel Certificato di Esecuzione Lavori, trattandosi di documento redatto dai funzionari della Stazione Appaltante che, evidentemente, non erano a conoscenza delle effettive ripartizioni dei lavori, né avevano contezza delle fatture emesse.
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto dell'opposizione.
Passando, ora, alla disamina delle domande riconvenzionali spiegate da parte opponente giova rilevare quanto segue.
La domanda riconvenzionale avente ad oggetto la ripetizione delle somme asseritamente pagate in eccesso a deve ritenersi assorbita dal rigetto dell'opposizione, siccome fondata CP_2 sull'errato presupposto che, ai fini della ripartizione del corrispettivo dell'appalto, si deve avere riguardo alla quota iniziale di partecipazione all'ATI e non all'effettiva esecuzione dei lavori da parte di ciascuna società.
La domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di ripetizione e pagamento del 70% delle somme pagate per i lavori di somma urgenza è infondata e deve essere rigettata.
Come pacificamente evincibile sia dalla documentazione versata in atti (cfr. verbale di consegna del 31.07.2009), sia dalle risultanze dell'istruttoria, detti lavori venivano eseguiti da CP_2
in quanto afferenti ai plessi H – I – L, già assegnati all'opposta; tale circostanza è stata, altresi',
[...]
confermata dal legale rappresentante di Roberta Pinzuti, in sede di interrogatorio CP_1 formale espletato in data 15.11.2018 che dichiarava: “In ordine alla circostanza sub 11 mi risulta che
i lavori di somma urgenza ai plessi H – I e L furono eseguiti dalla . Non so se sugli stessi CP_2 plessi stesse già lavorando la . CP_2
MO RR Ne consegue, pertanto, che nulla spetta ad sul pagamento delle somme dei lavori CP_1
di somma urgenza non potendo, lo si ripete, essere computati in ragione della percentuale di partecipazione all'ATI e dovendosi, piuttosto, avere riguardo all'effettiva esecuzione degli stessi.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di quota parte delle spese per la gestione del cantiere, nel premettere che trattasi di domanda generica formulata su spese indimostrate rispetto alle quali, come condivisibilmente eccepito da parte opposta, l'opponente non ha assolto al proprio onere probatorio in qualità di mandataria sia ai sensi dell'art. 1713 c.c. sia in ossequio alla previsione di cui all'art.7 dell'atto costitutivo dell'ATI di fornire un rendiconto a garanzia della trasparenza e correttezza nella gestione del progetto, il Tribunale prende atto della disponibilità manifestata da a sottrarre dal proprio credito di €. 45.317,41 (con CP_2
compensazione parziale) i costi per le polizze assicurative, le postali, i bolli, la spesa contratti del
2008 (di € 1.100,51) per un ammontare complessivo di €. 2.226,73 residuando, pertanto, un credito di €. 43.090,48, oltre interessi nel saggio pari a quello previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002 e tanto giustifica la revoca del decreto ingiuntivo non corrispondendo le somme in esso portate con gli importi definitivamente spettanti a CP_2
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento da €. 52.001,00 a €. 260.000,00, in considerazione del valore della domanda riconvenzionale dichiarato da parte attrice (€. 204.399,90) secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da con Parte_1
atto di citazione notificato in data 11.07.2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 2352/2016 (R.G. 7698/2016);
3) RIGETTA le domande riconvenzionali spiegate da;
Parte_1
4) ACCERTA la fondatezza del credito di pari €. 45.317,41 come rideterminato CP_2 in corso di causa ed effettuata la compensazione parziale con le spese di gestione nella misura di €.
2.226,73, CO parte attrice opponente al pagamento in Parte_1 favore di parte convenuta opposta della somma di €. €. 43.090,48 oltre interessi nel CP_2
saggio pari a quello previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002;
MO RR 5) ACCERTA e DICHIARA che la opponente non ha pagato alla la quota parte CP_2
alla stessa spettante dell'importo di €. 95.000,00 giusta accordo bonario del 14.02.2012 e che tale quota non è stata oggetto di compensazione;
6) CO parte attrice opponente al pagamento in Parte_1
favore della società convenuta opposta delle spese del presente giudizio che liquida in CP_2
€. 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 29.05.2025.
Il Giudice dott.ssa MO RR
MO RR