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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10315/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA ER Presidente relatrice
CE NA CE
RE AR CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10315/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Lonato del Garda Parte_1 C.F._1
(BS) presso lo studio degli Avv. BOLLANI DAVIDE e Avv. BOLLANI ANDREA, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“CHIEDONO
1. l'emissione della pronuncia di separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
1 2. Disporre per il figlio minore l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione presso il padre.
3. Assegnare l'abitazione coniugale al sig. con i beni e la mobilia presente. Pt_1
4. Dare atto che la signora ha già lasciato la casa coniugale. Pt_2
5. I genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori s'impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse di al fine di garantire un progetto educativo comune e di preservarne la Pt_3 equilibrata crescita psico-fisica.
6. La potestà genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 155 del codice civile. Di conseguenza, dai medesimi (in autonomia seppur nell'ambito di un comune progetto educativo) verranno assunte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, fatta comunque salva per i genitori, sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza del figlio minore, la facoltà di interloquire. Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
7. Premesso che la madre vedrà e terrà con sé il figlio quando lo desiderano compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore e previo accordo con il padre, si stabilisce un calendario atto a garantire la frequentazione minima madre/figlio secondo le seguenti modalità: un giorno infrasettimanale, eventualmente compreso il pernotto, nel giorno di riposto settimanale della madre secondo i suoi turni di lavoro.
Salvo diversi accordi e salvo che il giorno non cada all'interno di un periodo che renda difficoltoso il rispetto del calendario, il minore trascorreranno con il padre (a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno) anche il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. (e analogamente ciò avverrà per la festa della mamma e il compleanno della sig.ra Pt_1 in cui staranno,appunto, con questa); Pt_2
Durante le festività pasquali i genitori avranno cura di alternare annualmente il giorno di Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo;
Il figlio minore durante le vacanze di Natale, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà con ciascun genitore, consecutivamente in via alternata ogni anno, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
Il minore trascorrerà con i genitori anche due settimane durante il periodo estivo (anche non consecutive ma preferibilmente consecutive) in periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore orientativamente entro il 30 maggio di ogni anno.
8. I genitori, nell'esclusivo interesse del figlio, concordano nell'astenersi dal frequentare presso la loro abitazione nuovi partners in presenza del figlio medesimo per il periodo di un anno dal deposito del ricorso e comunque quando verrà accertato che non vi sia un pregiudizio significativo per il figlio.
9. Onorare la signora di corrispondere al signor a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 ordinario del figlio, entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di Euro 200,00= a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo per il periodo da marzo 2025 a giugno 2025 e da luglio 2025 in poi di euro 250,00 mensili. 2 10. Tale somma sarà soggetta alla rivalutazione ISTAT annuale come per Legge a partire dal mese successivo a quello della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
11. I genitori concordano che nel suddetto contributo di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie contemplate nel Protocollo del Tribunale di Brescia che di seguito si riportano e che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta oppure con assegno bancario salvo buon fine dello stesso.
Spese per la salute:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne.
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento:
spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
12. Quanto alle spese dentistiche relative alle cure già programmate, i coniugi concordano che le stesse verranno effettuate subito dopo l'estate 2025 e quindi nel mese di novembre, dividendosi la spese nella quota del 50% ciascuno.
13. I genitori concordano che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% ciascuno .
14. I ricorrenti si obbligano a prestarsi reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio del figlio.
15. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non spiegare reciproche domande di mantenimento.
3 16. Spese legali compensate.”
2. la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lonato Del Garda
(BS) per la relativa annotazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lonato del Garda (BS) in data 8.5.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato del Garda al n. 8, parte II, serie A, anno 2010, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 2.7.2012. Pt_3
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
LA ER
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA ER Presidente relatrice
CE NA CE
RE AR CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10315/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Lonato del Garda Parte_1 C.F._1
(BS) presso lo studio degli Avv. BOLLANI DAVIDE e Avv. BOLLANI ANDREA, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“CHIEDONO
1. l'emissione della pronuncia di separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
1 2. Disporre per il figlio minore l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione presso il padre.
3. Assegnare l'abitazione coniugale al sig. con i beni e la mobilia presente. Pt_1
4. Dare atto che la signora ha già lasciato la casa coniugale. Pt_2
5. I genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori s'impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse di al fine di garantire un progetto educativo comune e di preservarne la Pt_3 equilibrata crescita psico-fisica.
6. La potestà genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 155 del codice civile. Di conseguenza, dai medesimi (in autonomia seppur nell'ambito di un comune progetto educativo) verranno assunte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, fatta comunque salva per i genitori, sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza del figlio minore, la facoltà di interloquire. Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
7. Premesso che la madre vedrà e terrà con sé il figlio quando lo desiderano compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore e previo accordo con il padre, si stabilisce un calendario atto a garantire la frequentazione minima madre/figlio secondo le seguenti modalità: un giorno infrasettimanale, eventualmente compreso il pernotto, nel giorno di riposto settimanale della madre secondo i suoi turni di lavoro.
Salvo diversi accordi e salvo che il giorno non cada all'interno di un periodo che renda difficoltoso il rispetto del calendario, il minore trascorreranno con il padre (a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno) anche il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. (e analogamente ciò avverrà per la festa della mamma e il compleanno della sig.ra Pt_1 in cui staranno,appunto, con questa); Pt_2
Durante le festività pasquali i genitori avranno cura di alternare annualmente il giorno di Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo;
Il figlio minore durante le vacanze di Natale, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà con ciascun genitore, consecutivamente in via alternata ogni anno, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
Il minore trascorrerà con i genitori anche due settimane durante il periodo estivo (anche non consecutive ma preferibilmente consecutive) in periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore orientativamente entro il 30 maggio di ogni anno.
8. I genitori, nell'esclusivo interesse del figlio, concordano nell'astenersi dal frequentare presso la loro abitazione nuovi partners in presenza del figlio medesimo per il periodo di un anno dal deposito del ricorso e comunque quando verrà accertato che non vi sia un pregiudizio significativo per il figlio.
9. Onorare la signora di corrispondere al signor a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 ordinario del figlio, entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di Euro 200,00= a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo per il periodo da marzo 2025 a giugno 2025 e da luglio 2025 in poi di euro 250,00 mensili. 2 10. Tale somma sarà soggetta alla rivalutazione ISTAT annuale come per Legge a partire dal mese successivo a quello della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
11. I genitori concordano che nel suddetto contributo di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie contemplate nel Protocollo del Tribunale di Brescia che di seguito si riportano e che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta oppure con assegno bancario salvo buon fine dello stesso.
Spese per la salute:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne.
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento:
spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
12. Quanto alle spese dentistiche relative alle cure già programmate, i coniugi concordano che le stesse verranno effettuate subito dopo l'estate 2025 e quindi nel mese di novembre, dividendosi la spese nella quota del 50% ciascuno.
13. I genitori concordano che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% ciascuno .
14. I ricorrenti si obbligano a prestarsi reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio del figlio.
15. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non spiegare reciproche domande di mantenimento.
3 16. Spese legali compensate.”
2. la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lonato Del Garda
(BS) per la relativa annotazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lonato del Garda (BS) in data 8.5.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato del Garda al n. 8, parte II, serie A, anno 2010, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 2.7.2012. Pt_3
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
LA ER
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