Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2024 ed iscritta al n.
1601 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Merate, via Due Giugno n. 9
- (C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Casatenovo, via Chiosco n. 5
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Mara Maggioni del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati nello studio del difensore in Lecco, via Marco d'Oggiono n. 5, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 20.1.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5
2000;
• ordinare al Comune di RO IA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti condizioni:
• Contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1
Attualmente il figlio vive a Milano ove frequenta l'università. Sino all'indipendenza economica di , il Per_1 Per_1
signor verserà direttamente al figlio, quale contributo al suo mantenimento, l'importo complessivo di € 350,00 Parte_1
mensili, mentre la signora l'importo complessivo di € 250,00 mensili. Quanto alle spese straordinarie Controparte_1
(da intendersi conformemente al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco, di seguito riportato), i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, salvo le spese mediche, che resteranno a carico del signor Parte_1
nella misura del 100%, finchè perdureranno i benefici medici dell'assicurazione ad oggi in essere.
Terminata l'università o lasciato l'appartamento attualmente in locazione, i signori e Parte_1 Controparte_1
valuteranno di comune accordo la soluzione abitativa più opportuna per , finchè questi non troverà un'occupazione Per_1
lavorativa.
Protocollo del Tribunale di Lecco (2018) per le spese straordinarie:
• Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
• Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
pagina 2 di 5 • Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato e) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola pubblica;
• Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
• Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo,
per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto, se acquistato di comune accordo per i figli.
• Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d)
centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie s'intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre) se motivato da motivi di necessità e urgenza. In difetto, il silenzio sarà
inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
Ulteriori pattuizioni economiche pagina 3 di 5 2 I coniugi, dato atto di quanto sopra ed in ragione della propria indipendenza economica, si dichiarano integralmente soddisfatti e rinunciano reciprocamente ad avanzare qualsivoglia ulteriore pretesa o rivendicazione economica a titolo di rapporti patrimoniali, anche quelli riportati in sede di separazione, e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o causa connessa al matrimonio ed a qualsivoglia reciproco rapporto di natura economica anteriore alla presente scrittura”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 9.12.2024 ricorso di divorzio Parte_1 Controparte_1
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato il 28.5.2000 in RO IA;
- dalla loro unione è nato il figlio (in data 22.12.2002), attualmente maggiorenne ma Per_1
non economicamente indipendente;
- si sono consensualmente separati mediante accordo di negoziazione assistita del 26.9.2022,
autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco in data 6.10.2022;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – il cui accordo di negoziazione assistita del 26.9.2022 è stato autorizzato dal Procuratore della Repubblica
pagina 4 di 5 presso il Tribunale di Lecco in data 6.10.2022 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi,
impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio.
7. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di mantenimento del figlio
, maggiorenne non economicamente indipendente, si palesano adeguati a soddisfare le esigenze Per_1
della prole nel contesto reddituale dei due genitori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._1
San NI (MI) il 26.9.1970 e (C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
(BG) il 13.12.1965, sposati in RO IA il 28.5.2000 (atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte I, numero 1);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO IA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 I coniugi danno atto di aver già provveduto, in sede di separazione, alla divisione dei beni mobili.