Sentenza 28 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 28/11/2023, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 02784/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Apicella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di RN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Barone, Nicola Comunale, Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale RN, domiciliataria ex lege in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a) Della -OMISSIS- del Comune Di RN,-OMISSIS-, di «revoca della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-di affidamento del servizio (-OMISSIS-.) e, per l'effetto, dichiarare la caducazione del relativo contratto prot. n. -OMISSIS- per la parte dei servizi non ancora prestati…», unitamente alla nota prot. -OMISSIS- di comunicazione di avvio del procedimento, anche per la parte dell'avvenuta sospensione d'urgenza del servizio, per l'asserita sopravvenuta sussistenza di gravi illeciti professionali ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett.c), Cod. Appalti;
b) Della -OMISSIS-con cui il Comune di RN,-OMISSIS-, ha disposto la revoca della determinazione n. -OMISSIS- di aggiudica alla ricorrente -OMISSIS-, nonché la «revoca della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- per la parte in cui si è dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione…» relativamente al servizio di -OMISSIS-, nonché della nota prot. -OMISSIS- (di sospensione d'urgenza della procedura), n.-OMISSIS- (recante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca) e-OMISSIS-(di proroga termini);
c) Della det. n.-OMISSIS-con cui il Comune di RN, -OMISSIS- – richiamando la propria precedente nota prot. -OMISSIS-di chiusura del procedimento di revoca in autotutela – ha proceduto alla risoluzione ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lett. d), Cod. Appalti, del contratto di appalto in essere per il servizio di «-OMISSIS-»; nonché della sopramenzionata nota prot. -OMISSIS-di conclusione del procedimento e di revoca del detto servizio e delle note prott. -OMISSIS-(di avvio del procedimento finalizzato alla predetta revoca), -OMISSIS- (di trasmissione di tali atti) e -OMISSIS-(di integrazione procedimento), anche nella parte in cui oltre a richiamare l'asserita mancanza delle qualità morali della ricorrente affermano l'illegittimità delle proroghe disposte dall'Ente medesimo ai sensi dell'articolo 258 T.F.U.E.;
d) Della det. dir. n. -OMISSIS- con cui il Comune di RN, -OMISSIS- – richiamando la propria precedente nota prot. -OMISSIS-1 di chiusura del procedimento di revoca in autotutela – ha proceduto alla risoluzione ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lett. d), Cod. Appalti, del contratto di appalto in essere per il servizio di «-OMISSIS-»; nonché della sopramenzionata nota prot. -OMISSIS-di conclusione del procedimento e di revoca del detto servizio e delle note prott. -OMISSIS- (di avvio del procedimento finalizzato alla predetta revoca), -OMISSIS- (di trasmissione di tali atti) e -OMISSIS- (di integrazione procedimento), anche nella parte in cui oltre a richiamare l'asserita mancanza delle qualità morali della ricorrente affermano l'illegittimità delle proroghe disposte dall'Ente medesimo ai sensi dell'articolo 258 T.F.U.E.;
e) Degli atti di cui sopra anche nella parte in cui dispongono la segnalazione dei fatti di causa all'A.N.A.C. al pari della nota prot. n. -OMISSIS- di segnalazione a tale Autorità;
f) Di ogni atto presupposto, connesso e comunque collegato o antecedente e successivo con quelli che precedono, anche se ignoto.
e per la condanna
della resistente amministrazione all'immediata reimmissione nei servizi sub A, C e D, nonché alla conclusione di quello sub B mediante la stipula del relativo contratto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di RN e dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato il 12 gennaio 2022, la -OMISSIS-ha impugnato e richiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati esponendo: - di essere risultata aggiudicataria di appalti, a seguito di gare bandite dal Comune di RN, aventi ad oggetto il servizio di -OMISSIS-, il -OMISSIS-, nonché il servizio di -OMISSIS- e il servizio di -OMISSIS-; - che in data 11 ottobre 2021 la Procura della Repubblica di RN emanava il comunicato stampa prot. n. -OMISSIS- rappresentando l’esistenza di un’indagine penale e l’applicazione di misure cautelari personali a carico di taluni esponenti politici ed assessori del Comune di RN ed esponenti di alcune cooperative sociali che, al pari di quella ricorrente, erano adibite alla -OMISSIS-; - che il Comune di RN si era, perciò, determinato per la sopravvenuta carenza del requisito di affidabilità della ricorrente, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c), Codice Appalti e di procedere alla revoca degli affidamenti dei servizi, nonché alla segnalazione dei fatti di causa all’A.N.A.C.
1.1. Con il ricorso la -OMISSIS-ha dedotto, quindi, per tutti i provvedimenti impugnati la violazione dell’articolo 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, l’illegittimità dell’esercizio del potere di revoca ex articolo 21- quinquies della legge n. 241/1990, a seguito della stipula dei contratti di appalto e, comunque, l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio di qualsivoglia potere di autotutela, l’eccesso di potere sotto il profilo dell’insussistenza dei presupposti di fatto, ed, in particolare, del grave illecito professionale. Quanto ai singoli provvedimenti ha dedotto: - il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento sub a) del ricorso (det. dir. n. -OMISSIS- di « revoca della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-di affidamento del servizio e, per l’effetto, dichiarare la caducazione del relativo contratto prot. n. -OMISSIS- per la parte dei servizi non ancora prestati… ») e del provvedimento sub b) del ricorso (revoca della determinazione n. -OMISSIS- di aggiudica -OMISSIS- della procedura, nonché la « revoca della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- per la parte in cui si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione… » del servizio di -OMISSIS--), in quanto basati solo su un comunicato stampa della Procura e su articoli di giornale; - l’insussistenza dei profili di cui all’articolo 258 T.F.U.E., nonché il difetto di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti sub c) e sub d) di revoca degli affidamenti dei servizi di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.
1.2. L’ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione si è costituita con memoria di stile, mentre il Comune di RN si è costituito contestando, in rito, l’inammissibilità del ricorso così proposto avverso diversi provvedimenti, adottati da diversi Uffici e sulla base di diverse motivazioni, nonché l’improcedibilità del ricorso, quanto alla determinazione dirigenziale sub a) del ricorso introduttivo, in quanto il relativo contratto di affidamento aveva naturale scadenza al 31/12/2021 e, nel merito, la sua totale infondatezza.
1.3. In data 21 ottobre 2023 il Comune di RN si è costituito con nuovi difensori eccependo la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, quantomeno in parte qua , con riferimento alla richiesta di condanna della P.A. alla conclusione del servizio, in quanto l’Amministrazione ha indetto una nuova procedura di gara per l’affidamento dei -OMISSIS-, suddiviso in quattro lotti complessivi (A -B- C- D), con la determina a contrarre n. -OMISSIS- e sono stati aggiudicati, per tutti i quattro lotti, alla ditta -OMISSIS-con Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, procedendo, infine, alla stipula, in data -OMISSIS-, dei relativi contratti di appalto per affidamento dei servizi.
1.4. All’udienza pubblica del 22 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene che sia fondata la preliminare eccezione in rito sollevata dal Comune resistente circa l’inammissibilità dell'impugnativa di provvedimenti afferenti ad autonomi e separati procedimenti che non recano alcun profilo di connessione procedimentale.
Infatti, la ricorrente -OMISSIS-ha impugnato quattro distinti provvedimenti emanati da dirigenti di settori diversi del Comune di RN evidentemente relativi a procedimenti di affidamento di servizi autonomi e separati tra loro.
2.1. Dunque, nel caso di specie, trattasi di ricorso cumulativo con il quale vengono gravati una pluralità di atti privi di elementi di connessione e pertanto privi dei necessari requisiti di ammissibilità, collocandosi al di fuori del ben circoscritto ambito all'interno del quale l'impugnativa di più atti è suscettibile di una contestuale disamina in un unico giudizio. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che « a differenza del processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva (cfr. articolo 40 c.p.c.), in sede amministrativa assume rilevanza soltanto la prima forma di connessione, posto che la connessione soggettiva non consente l'impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi (Cons. St., sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537), se non quando sussiste anche un collegamento oggettivo tra di essi, con la conseguenza che nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo. In quest'ultima evenienza, tra gli atti impugnati viene identificata una connessione tale da giustificare un unico processo, costituendo essi manifestazioni provvedimentali collegate ad un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere la consistenza e la lesione di un unitario interesse soggettivo, storicamente connotato come contrapposto a quel determinato esercizio del potere. In altri termini, tra gli atti impugnati deve sussistere una connessione procedimentale oppure un rapporto di presupposizione giuridica o, quantomeno, di carattere logico » (così, di recente, Consiglio di Stato sez. III, 28 febbraio 2023, n. 2025). Ed ancora, nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è nel senso che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (Consiglio di Stato sez. III, 15 luglio 2019, n. 4926 e giurisprudenza ivi citata; Consiglio di Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).
2.2. Orbene, nel caso di specie gli atti gravati con il ricorso introduttivo si caratterizzano per autonomia e si collocano all'esito di procedimenti diversi non essendo in alcun modo rinvenibile quella unicità di rapporti o quella presupposizione logico-giuridica suscettibile di incidere su una vicenda che possa in qualche modo essere ritenuta connotata da unicità. In altri termini, non sussiste una connessione tale da giustificare un unico processo, costituendo essi manifestazioni provvedimentali provenienti da dirigenti di settori diversi del Comune di RN non collegati ad un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere la consistenza e la lesione di un unitario interesse soggettivo ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. III. 8 marzo 2023, n. 2470; in termini, Consiglio di Stato, sez. VII, 21 marzo 2023, n. 2858; id ., sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775), non essendo, a tal fine, sufficiente il dato che tutti i provvedimenti sono stati adottati a seguito della rivalutazione dell’affidabilità della ricorrente -OMISSIS-, in conseguenza della conoscenza del suo coinvolgimento nello stesso procedimento penale. Ed infatti, ciascun provvedimento risulta comunque adottato all’esito di un’autonoma istruttoria procedimentale, nonché dotato di una motivazione diversa non solo in punto di fatto, ma anche di diritto, mentre solo i provvedimenti sub c) e sub d) del ricorso presentano la medesima motivazione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
3. Per completezza, si deve comunque rilevare che si sarebbe prestata ad essere accolta l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo con riguardo alla richiesta di condanna della resistente amministrazione all’immediata reimmissione nei servizi sub a), c) e d), nonché alla conclusione di quello sub b) mediante la stipula del relativo contratto.
Infatti, il Comune resistente ha dimostrato per tabulas l’indizione di due nuove procedure di gara, con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, per l’affidamento del -OMISSIS- di durata biennale, suddiviso in n. 4 (quattro) lotti, nonché con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- per l’affidamento biennale del servizio di -OMISSIS- del Comune di RN, suddiviso in n. 2 (due) lotti, entrambe non impugnate, unitamente alla conseguenti determinazioni di aggiudicazione ed alla stipula dei relativi contratti di affidamento dei medesimi servizi oggetto dei provvedimenti impugnati.
4. Sempre per esaustività della decisione, ad BU , il Collegio rileva comunque, quanto al merito, che il ricorso sarebbe in ogni caso anche infondato.
4.1. In ordine al primo motivo di impugnazione, va chiarito che i provvedimenti adottati dalla stazione appaltante, sebbene richiamino l’articolo 21- quinquies della legge n. 241 del 1990, sono frutto del potere di annullamento d’ufficio, ai sensi del successivo articolo 21- nonies della legge n. 241 del 1990 già citata. Ed invero, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui « il nomen iuris attribuito dalle parti ad un provvedimento non vincola il giudice cui spetta la effettiva qualificazione giuridica del provvedimento stesso, tenendo conto del suo effettivo contenuto. Si tratta di un principio generale applicabile anche in ambito amministrativo, essendo stato precisato che "ai fini della corretta qualificazione della sua natura l'atto amministrativo va interpretato non solo in base al tenore letterale, ma soprattutto in base al suo specifico contenuto e risalendo al potere concretamente esercitato dall'amministrazione, prescindendo dal nomen iuris che gli è stato assegnato" (Cons. Stato Sez. IV, 5 giugno 2020, n. 3552; Sez. VI, n. 2799/2021) "» (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. II, 11 gennaio 2023, n. 366).
4.2. Orbene, nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio emergono sufficienti ed univoci indici per individuare in via interpretativa quale sia il potere che l'Amministrazione ha inteso esercitare in concreto, risultando richiamati nel corpo del provvedimento gravato elementi riconducibili proprio all'annullamento, caratterizzati da precisi presupposti e limiti sostanziali, posti anche a garanzia della posizione incisa. Osserva il Collegio che - in linea con gli insegnamenti scaturenti dalla sentenza n. 18 del 2020 resa dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - nella fattispecie non ricorre né l'istituto della revoca né, tantomeno, la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc ), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), la quale, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell'autotutela, ne deve essere opportunamente differenziata, caratterizzandosi specificatamente per la sua tipicità e per il carattere vincolato.
4.3. L'atto posto al centro del presente giudizio non presenta, infatti, nessun tratto comune con i diversi istituti della revoca e della decadenza, differenziandosene nettamente in ragione del richiamo alla sussistenza dei gravi illeciti professionali, di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, commessi anteriormente alla data di adozione della determina di affidamento dei servizi, ostativi all’affidamento “a monte” dei servizi, in quanto avrebbero determinato l’esclusione dell’operatore economico per inaffidabilità. Non è contestabile, in via generale, il potere di annullamento ex officio , ai sensi dell'articolo 21- nonies della legge n. 241 del 1990, dell'aggiudicazione « in presenza di un'illegittimità significativa, da ciò derivando la caducazione o privazione degli effetti negoziali del contratto, stante la stretta conseguenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto stesso (in termini Cons. Stato, V, 1 aprile 2019, n. 2123; V, 30 aprile 2018, n. 2601) » (Cons. Stato sez. V, 01 febbraio 2021 n. 938). Per costante giurisprudenza la stazione appaltante conserva, anche dopo l'aggiudicazione definitiva e, addirittura, dopo il conseguimento dell'efficacia di quest'ultima, il suo potere di autotutela rispetto alla procedura seguita nel caso in cui il rapporto risulti essere già viziato a monte, come stabilito dall'articolo 32, comma 8, d.lgs. 50 del 2016, potere da esercitare ai sensi dell'articolo 21- nonies della legge n. 241 del 1990, all'esito di una puntuale e approfondita istruttoria. Difatti, osserva sempre la giurisprudenza, « il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa da parte della stessa Amministrazione procedente, deve riconoscersi alla stessa anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto, con conseguente inefficacia di quest'ultimo, e trova ora un solido fondamento normativo, dopo le recenti riforme della l. n. 124 del 2015, anche nella previsione dell'articolo 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell'affidamento di una pubblica commessa. Ciò che è precluso a seguito della stipulazione del contratto, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 14 del 2014, è infatti soltanto l'esercizio del potere di revoca, ma non anche di quello di annullamento d'ufficio, che per sua natura presuppone il riscontro di un vizio di legittimità dell'atto oggetto di annullamento » (T.A.R., Lazio, Roma, sez. I, 22 dicembre 2022, n.17331).
4.4. Nel caso di specie ricorrono i presupposti per l'annullamento d'ufficio delle determinazioni impugnate, in quanto tutte incentrate sulla riconducibilità del caso di specie all'ipotesi prevista dall'articolo 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50/2016, ratione temporis vigente, rendendo prive di rilevanza le censure della ricorrente in merito alla ritenuta illegittimità della stessa ove qualificata come revoca ex articolo 21- quinquies L. n. 241/90 e non ostandovi la configurazione di un legittimo affidamento in capo alla -OMISSIS- ricorrente o il decorso di un termine irragionevole.
4.5. Al riguardo, trattandosi dell’apprezzamento di condotte tenute dall’operatore economico tali da incidere sulla sua integrità ed affidabilità, risulta impossibile configurare in capo all'odierno ricorrente una posizione di affidamento incolpevole. Non potrebbe, infine, neppure censurarsi una tardività dell'intervento in autotutela, sia in quanto nella specie non risulta comunque configurabile un legittimo affidamento della parte privata (alla cui protezione, invece, è strumentale il limite temporale del potere di autotutela), in quanto la nozione di ragionevolezza del termine entro cui è ammissibile provvedere all'annullamento d'ufficio ex articolo 21- nonies L. n. 241/90 è strettamente connessa a quella di esigibilità in capo all'amministrazione, ragione per cui è del tutto congruo che il termine in questione (nella sua dimensione 'ragionevole') decorra soltanto dal momento in cui l'amministrazione è venuta concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità dell'atto (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7059; Consiglio di Stato, sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4374).
4.6. Nel caso di specie, emerge che i dirigenti dei diversi settori responsabili dell’affidamento dei servizi cittadini, non appena giunti a conoscenza anche solo del comunicato stampa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di RN dell’11 ottobre 2021, hanno avviato i procedimenti per la revoca degli affidamenti, concludendoli con provvedimenti adottati nell’arco di solo due mesi (determina sub a) del ricorso adottata in data -OMISSIS-; determina sub b) adottata in data -OMISSIS-e determinazioni sub c) e d) adottate in data -OMISSIS-). Per l'effetto, tra la conoscenza della causa di illegittimità e gli interventi in autotutela è intercorso un arco temporale inferiore a due mesi, da ritenere ragionevole ex articolo 21- nonies L. n. 241/90.
5. Passando alla valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati, va richiamato quanto previsto proprio dall’articolo 80, comma 5, lett. c), del d.lgs n. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici ratione temporis vigente) in ordine alla possibilità per la Stazione appaltante di procedere all’esclusione del concorrente qualora riesca a dimostrare, mediante “mezzi adeguati”, che allo stesso sia imputabile un grave illecito professionale; la disposizione riserva all’Amministrazione un ampio potere discrezionale anche nell’individuazione degli strumenti probatori della specifica causa di esclusione.
5.1. Come già chiarito da un precedente della Sezione (sentenza n. 1626 del 10 giugno 2022), confermata in appello dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2726 del 15 marzo 2023), su un caso di revoca di un affidamento a seguito della valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico coinvolto nel medesimo procedimento penale posto a base dei provvedimenti ivi impugnati « la Stazione appaltante può di conseguenza fondare le proprie valutazioni su qualunque atto da cui emergano, con ragionevole attendibilità, elementi apprezzabili ai fini della verifica della sussistenza di un grave illecito professionale. Tali possono essere anche gli atti da cui emergano le risultanze di un’indagine penale e da cui siano ricavabili specifici, circostanziati e gravi indizi, senza necessità di attendere un provvedimento di rinvio a giudizio o un provvedimento, anche non definitivo, di condanna. Gli atti di indagine infatti rilevano in quanto veicolo di informazioni rilevanti e utili per la Stazione appaltante ai fini dell’autonoma verifica della sussistenza della causa di esclusione. Peraltro le stesse Linee guida n. 6 sono state adottate dall’ANAC al dichiarato fine di «fornire indicazioni operative e chiarimenti in merito alle fattispecie esemplificative indicate in via generica dal Codice e ai criteri da seguire nelle valutazioni di competenza. Ciò nell’ottica di assicurare l’adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire certezza agli operatori economici»; tali Linee guida precisano che «Le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dalle Linee guida, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall’articolo 80, comma 5, lett. c) del Codice e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi», evidenziando il carattere “aperto” del novero degli illeciti professionali e dei relativi mezzi di prova […]». La stessa sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato il precedente della Sezione ha chiarito che « il fulcro dell’istruttoria instaurata era, invero, costituito dall’attività svolta dall’autorità giudiziaria, confluita nell’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di RN, provvedimento menzionato negli atti impugnati, che aveva rilevato un “unitario centro di interessi” gravitante attorno agli affidamenti disposti dal Comune ad alcune cooperative sociali salernitane nel corso degli ultimi anni », e che, data la gravità dei reati contestati e gli elementi emersi nella fase delle indagini, non fosse affatto necessario attendere l'esito del giudizio penale al fine di affermare l'inaffidabilità, l'incongruità o la mancanza di integrità della procedura di gara.
6. Orbene, anche nel caso in esame, i provvedimenti impugnati fanno riferimento direttamente o indirettamente alle indagini penali che, sfociate poi nell’ordinanza del GIP del Tribunale di RN del -OMISSIS-, hanno riguardato soggetti titolari di cariche rappresentative di cooperative, tra i quali anche il presidente e l’amministratore di fatto della odierna ricorrente, per l’ipotesi di reato di associazione allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione e in particolare di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà di scelta del contraente, nonché di corruzione per l’esercizio delle funzioni e di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, attraverso una collaudata e stabile organizzazione interna e una precisa ripartizione di ruoli.
6.1. In particolare, il provvedimento sub a) del ricorso fa espressamente riferimento alle indagini penali relative al coinvolgimento della -OMISSIS- « in relazione a più fattispecie di reato di particolare gravità (tra cui proprio quelle di cui all’articolo 80 co. 1 Codice dei contratti, ritenute dal legislatore ostative all’instaurazione di un rapporto con la stazione appaltante), perpetrate con condotte reiterate nel tempo», evidenziando che fosse «comprovato lo status di indagato di figure apicali della -OMISSIS-, in ordine alle gravi fattispecie di reato di cui agli artt. 416 e 353 c.p. presumibilmente consumati in epoca anteriore all’affidamento del servizio e, dunque, - nonostante la dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante della -OMISSIS- […] appare verosimile desumere che, all’epoca dell’adozione della determina di affidamento del servizio, i motivi ostativi già sussistessero in ragione del fatto che le condotte oggetto di indagine sembrerebbero commesse in epoca anteriore all’anno 2020 ».
6.2. Il provvedimento sub b) del ricorso richiama, invece, direttamente l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di RN che, in data -OMISSIS-, disponeva l’applicazione di misure cautelari nei confronti dei legali rappresentanti di diverse cooperative tra le quali era stata documentata una stretta commistione gestoria unitamente alla -OMISSIS-.
6.3. I provvedimenti sub c) e d) hanno, infine, parimenti richiamato il comunicato stampa della Procura della Repubblica prot. n.-OMISSIS- con il quale si è avuta notizia di indagini penali in corso che hanno coinvolto, a vario titolo, diversi soggetti, tra cui la -OMISSIS- sociale “-OMISSIS-” affidataria del servizio in oggetto, per reati di associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti inerenti all’aggiudicazione di alcuni affidamenti promossi proprio dal Comune di RN, nonché l’Ordinanza emessa in data -OMISSIS- dal G.I.P. presso il Tribunale di RN.
7. Pertanto gli elementi posti dall’Amministrazione a sostegno dei provvedimenti adottati sono ricavabili dalla conoscenza del procedimento penale e dell’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di RN che riguarda anche il presidente della -OMISSIS- e l’amministratore di fatto della stessa, seppure con una sintetica motivazione, stante l’evidente e indiscutibile gravità della vicenda (reato p. e p. dagli artt. 110, 353 comma 1 e 2, 112 c.p., in concorso con altri soggetti, per la turbativa della gara di cui alla determinazione a contrarre n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Comune di RN). L’Amministrazione, nel provvedimento sub a) del ricorso ha effettuato una valutazione dell’interesse pubblico, sottolineando che « tali vicende penali, sia pure nella fase embrionale delle indagini preliminari, appaiono comunque significative al fine di delineare l’integrità del contraente da un punto di vista soggettivo », nel provvedimento sub b) ha esplicitato « i riflessi di simili emergenze investigative sulla valutazione di tutela e salvaguardia dell’interesse pubblico a che l’Amministrazione interagisca con gli operatori economici concorrenti sulla base di un permanente e solido rapporto fiduciario, in termini di integrità ed affidabilità », nei provvedimenti sub c) e sub d) viene dato atto « della valutazione svolta anche ai sensi dell’articolo 80, comma 5 lett. c), del Codice dei contratti pubblici – ritenuta necessaria in ragione delle emergenze investigative evidenziate dalla Autorità Giudiziaria – per la quale non possono ritenersi perduranti i requisiti di affidabilità ed integrità professionale in capo all’Operatore affidatario », a nulla rilevando l’ulteriore richiamo al dato normativo di cui all’articolo 108, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016.
7.1. La gravità dei fatti rilevati nell’ambito dell’indagine penale e la diretta afferenza degli stessi alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica e, in particolare, a procedure della medesima specie bandite dalla medesima Amministrazione, hanno costituito il fondamento degli atti di ritiro, al fine di evitare (e in ciò risiede l’interesse pubblico al ritiro dei provvedimenti già adottati, come rilevato dall’Amministrazione) il prosieguo ovvero l’instaurarsi di un rapporto contrattuale con una controparte di cui non sia certa l’integrità e l’affidabilità e a cui siano anzi attribuibili fatti in grado di minare alla radice il rapporto fiduciario che la lega all’Amministrazione.
8. In ogni caso, i provvedimenti in questione risultavano doverosi in quanto derivanti dall’accertata perdita del possesso dei requisiti di partecipazione che, secondo consolidata giurisprudenza devono essere posseduti dai candidati dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte e per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto nonché per intero periodo di esecuzione, senza soluzione di continuità ( cfr ., da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 07 ottobre 2022, n. 6203 che richiama Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 luglio 2015, n. 8 e Consiglio di Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141).
9. Parimenti doverosa, infine, è stata la segnalazione dei fatti di causa all'A.N.A.C. da parte delle stazioni appaltanti, sia con gli stessi provvedimenti di “revoca” degli affidamenti, sia con l’autonoma nota prot. n. -OMISSIS-. Con le Linee Guida 6, di attuazione del d.lgs. 50/2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19 aprile 2017, l'Autorità ha, infatti, stabilito, sotto pena di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che « Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Autorità, ai fini dell’iscrizione nel Casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Codice i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull’integrità e l’affidabilità dei concorrenti ».
10. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
11. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come in dispositivo in favore del Comune resistente, mentre si ritiene equo compensarle nei confronti dell’ANAC, in considerazione dell’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di RN resistente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra la ricorrente e l’ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Referendario
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Anna Capozzi | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.