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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 546 del Ruolo Generale dell'anno 2023, che porta riunito il procedimento R.G. 615/2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliata a galleria A. De Gasperi n. 4, presso lo studio del difensore;
Pt_1 appellante contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Pucella e Gian Paolo Belloni Peressutti ed elettivamente domiciliati a via E. Filiberto n. 3, presso lo studio dei Pt_1 difensori;
appellati – appellante incidentale CP_1
Oggetto: appello avverso le ordinanze ex art. 702 ter c.p.c. emesse in data 14 febbraio 2023 e 4 marzo 2024 dal Tribunale di Padova
Conclusioni
pagina 1 di 21 Per Parte_1
Con riferimento all'appello avverso l'Ordinanza del Tribunale di Padova - resa nel procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. n. 2211/2022, Giudice dott.
Roberto Beghini, emessa il 14 febbraio 2023 e comunicata il 15 febbraio 2023, iscritto al numero di ruolo 546/2023 – si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE di RITO: in accoglimento del presente gravame, dichiararsi viziata e affetta da nullità l'Ordinanza del Tribunale di Padova - resa nel procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. n. 2211/2022, Giudice dott.
Roberto Beghini, emessa il 14 febbraio 2023 e comunicata il 15 febbraio 2023, per le ragioni espresse in narrativa;
NEL MERITO: ove rigettato l'appello in tema di rito, in accoglimento del presente gravame e in riforma totale dell'Ordinanza del Tribunale di Padova - resa nel procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. n. 2211/2022, Giudice dott.
Roberto Beghini, emessa il 14 febbraio 2023 e comunicata il 15 febbraio 2023 – rigettarsi tutte le domande svolte dai signori e Controparte_1 Controparte_2 in quanto infondate sia in fatto sia in diritto;
per l'effetto, dichiarare l'
[...] esente da qualsivoglia responsabilità e Parte_1 obbligazione a qualsiasi titolo per i fatti oggetto del presente gravame, rigettandosi ogni avversa e diversa pretesa e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'inibitoria richiesta, condannarsi gli odierni appellati alla restituzione delle somme che l' provveda a Parte_1 corrispondere nelle more del giudizio;
si chiede, altresì, il rigetto dell'appello incidentale, posto che la sentenza di primo grado risulta, sotto il profilo impugnato, logica e coerente e rispondente alla giurisprudenza maggioritaria, nonché aderente alle conclusioni del c.t.u. che aveva accertato l'adeguatezza dell'informativa resa al paziente;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: in via del tutto gradata e subordinata, in riforma dell'impugnata ordinanza, ridursi gli importi dovuti, per quanto esposto in atto d'appello, nelle somme che verranno ritenute di Giustizia;
conseguentemente, si chiede la condanna degli appellati alla restituzione di tutte
pagina 2 di 21 quelle maggiori somme che, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta inibitoria, l' avesse provveduto a Parte_1 corrispondere nelle more del giudizio rispetto a quanto effettivamente dovuto;
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova non ammessi formulati con il deposito della memoria di costituzione nel procedimento sommario R.G. 2211/2022 In particolare: si eccepisce la nullità della c.t.u. dimessa dal dott. e , in quanto resa in violazione Persona_1 Controparte_3 dell'art. 195 c.p.c.; non potendosi, per le ragioni espresse in narrativa, ritenere fondate e condivisibili le conclusioni espresse nella c.t.u. resa dal dott.
[...]
e all'esito del procedimento preventivo n. 4398/2020, Per_1 Controparte_3 avanti il Tribunale di Padova, si chiede che venga espletata una nuova consulenza medico legale d'ufficio, con affidamento dell'incarico ad un nuovo collegio peritale, finalizzata ad accertare, in particolare: - la sussistenza di eventuali profili di colpa in capo ai sanitari dell' resistente che ebbero in cura il signor Pt_1 CP_1
, avuto riguardo alle condizioni della paziente al momento dell'ingresso
[...] presso il nosocomio padovano, specificando se la prestazione sanitaria implicasse la soluzione di problemi di particolare difficoltà;
- in caso di accertata colpa dei sanitari dell'Ente resistente, verificare se le condotte censurare si pongano in nesso eziologico con l'evento dannoso lamentato;
- si chiede che l'indagine sia comunque contenuta negli stretti limiti posti dal codice di rito, in particolare con esclusione di qualsivoglia valutazione in ordine al tema dell'informazione e, comunque, a cespiti di danno che esulano dalle competenze tecniche del consulente.
Con riguardo alla tematica dell'utilizzo di frese ad alta velocità e dell'uso del microscopio operatorio, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) vero che nel corso dell'intervento del 22 giugno 2016 venne utilizzato da parte dell'équipe medica intervenuta il microscopio operatorio;
pagina 3 di 21 2) vero che nel corso dell'intervento del 22 giugno 2016 venne utilizzato da parte dell'équipe medica intervenuta il trapano ad alta velocità aria compressa e il set di frese, di cui all'etichetta di scarico del materiale, presente in cartella clinica (cfr.
p. 43 del doc. 1 fascicolo convenuta).
Si indicano a testimoni l'infermiera strumentista, DOTT.SSA e Persona_2
l'infermiera , il DOTT. il Controparte_4 Persona_3
PROF. e il PROF. , tutti domiciliati presso Persona_4 Persona_5
l'Azienda , U.O.C di neurochirurgia pediatrica, in Parte_1 via Giustiniani 3, Pt_1
Con riguardo alla tematica del consenso informato, senza con ciò acconsentire all'inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
3) vero che prima dell'intervento del 22 giugno 2016 il signor Controparte_1 ebbe un colloquio informativo preliminare con il prof. , il quale informò il Per_5 signor della patologia della quale era affetto, dei rischi ad essa Controparte_1 connessi e delle possibili strategie chirurgiche da intraprendere;
4) vero che il 21 giugno 2016 il signor ebbe un colloquio Controparte_1 informativo preliminare con il prof. , il quale informò il signor Persona_4 CP_1
sul tipo di intervento a cui sarebbe stato sottoposto, sulla necessaria
[...] esecuzione dello stesso, sulle possibili complicanze e sulla particolare difficoltà del medesimo;
5) vero che il signor ricevuta l'informativa, prestò il proprio Controparte_1 consenso alla realizzazione dell'intervento poi effettuato. Si indicano a testimoni il
PROF. , il PROF. , tutti domiciliati presso Per_5 Per_5 Persona_4
l' , U.O.C di neurochirurgia pediatrica, in Parte_1 via Giustiniani 3, Pt_1
***
Con riferimento all'appello avverso l'Ordinanza del Tribunale di Padova - resa nel procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. n. 2211/2022, Giudice dott.
Roberto Beghini, emessa il 4 marzo 2024 e comunicata il 5 marzo 2024, - iscritto
pagina 4 di 21 al numero di ruolo 2211/2022 si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
NEL MERITO: in accoglimento del presente gravame e in riforma totale dell'Ordinanza del Tribunale di Padova - resa nel procedimento sommario ex art.
702 bis c.p.c. n. 2211/2022, Giudice dott. Roberto Beghini, emessa il 4 marzo
2024 e comunicata il 5 marzo 2024 – rigettarsi tutte le domande svolte dai signori e in quanto infondate sia in fatto sia in Controparte_1 Controparte_2 diritto;
si chiede il rigetto dell'appello incidentale svolto dai signori ed CP_1
dal momento che la sentenza di primo grado risulta, sotto il profilo CP_2 impugnato, logica e coerente e rispondente alla giurisprudenza maggioritaria, nonché aderente alle conclusioni del c.t.u. per l'effetto, dichiarare l'
[...] esente da qualsivoglia responsabilità e Parte_1 obbligazione a qualsiasi titolo per i fatti oggetto del presente gravame, rigettandosi ogni avversa e diversa pretesa e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'inibitoria richiesta, condannarsi gli odierni appellati alla restituzione delle somme che l' provvederà Parte_1
a corrispondere nelle more del giudizio;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: in via del tutto gradata e subordinata, in riforma dell'impugnata ordinanza, ridursi gli importi dovuti, per quanto esposto in atto d'appello, nelle somme che verranno ritenute di Giustizia;
conseguentemente, si chiede la condanna degli appellati alla restituzione di tutte quelle maggiori somme che, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta inibitoria, l' avesse provveduto a Parte_1 corrispondere nelle more del giudizio rispetto a quanto effettivamente dovuto;
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione.
Per e Controparte_1 Controparte_2
Voglia il Giudice adito,
- in via principale:
▪ rigettare in toto, nel merito, per le ragioni illustrate in atti, entrambi gli appelli proposti dall' ; Parte_2
pagina 5 di 21 ▪ accogliere il motivo d'appello incidentale proposto da nella Controparte_1 comparsa di risposta dell'8.6.2023 (giudizio n. 546/2023 R.G.), riformando la sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce il suo diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica, e condannando l'appellante al pagamento a suo favore di un importo quantificato in via equitativa in una somma non inferiore ad € 50.000,00, o in quella, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con ogni conseguente statuizione anche riguardo alle spese di lite;
▪ accogliere il motivo d'appello incidentale proposto da con la Controparte_1 comparsa di risposta dell'11.7.2024 (giudizio n. 615/2024 R.G.), riformando la pronuncia impugnata nella parte in cui limita il suo diritto al risarcimento del danno da lucro cessante per perdita di reddito professionale all'importo di €
68.138,30, e condannando l'appellante al pagamento a suo favore del diverso maggiore importo di € 149.823,78, di cui all'integrazione 7.12.2023 della CTU a firma del dott. . Per_6
- in via istruttoria:
▪ rigettarsi l'eccezione di nullità della CTU a firma dei dott.ri e;
▪ Per_1 CP_3 rigettarsi la richiesta di nuova CTU formulata dall'appellante;
▪ respingersi le istanze istruttorie tutte formulate da parte appellante;
▪ per la non creduta ipotesi in cui questa Corte ritenesse necessaria ulteriore dimostrazione del danno non patrimoniale sofferto dagli appellati, siano ammesse le istanze istruttorie formulate dai sigg.ri e nel giudizio di primo CP_1 CP_2 grado e non accolte, come rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni
8.2.2023 che qui si intende interamente trascritto.
- in ogni caso: Con vittoria delle spese relative al grado di giudizio.
Svolgimento del processo
, affetto da mielopatia cervicale, in data 22 giugno 2016 si Controparte_1 sottoponeva ad un intervento neurochirurgico di laminectomia di C3 e C4 e di stabilizzazione vertebrale presso l'Azienda Ospedale-Università di Pt_1
Al termine dell'operazione il paziente presentava una paralisi ai quattro arti con deficit della sensibilità termo-dolorifica diffusa cosicché il personale medico, dopo pagina 6 di 21 aver effettuato alcuni esami urgenti, decideva di sottoporre il a un nuovo CP_1 intervento di ampliamento della laminectomia a C2 e C5 che, tuttavia, non risolveva la patologia del paziente.
Nel febbraio 2019 il e la moglie, denunciavano il CP_1 Controparte_2 sinistro all' che trasmetteva gli atti alla propria Parte_3
Compagnia Assicurativa la quale prendeva in carico il sinistro ma non dava CP_5 seguito alle richieste risarcitorie. Pertanto, il e la instauravano un CP_1 CP_2 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. al fine di accertare la responsabilità dei sanitari e quantificare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'intervento chirurgico.
Nel procedimento di ATP venivano nominati i consulenti dott. e dott. CP_3
i quali depositavano un elaborato peritale dal quale si evinceva che: Per_1
- l'intervento non era gravato da difficoltà tecniche rilevanti e, in centri di qualificata e provata esperienza neurochirurgica, come la Neurochirurgia
Pediatrica dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Padova, veniva eseguito routinariamente;
- la scelta di intervenire chirurgicamente era ben giustificata dal quadro patologico del paziente, non erano in atto patologie che avrebbero potuto interferire sul regolare esito della procedura, né si ravvisavano condotte del
, successive alle terapie neurochirurgiche, che potessero aver influito CP_1 negativamente sugli esiti lesivi riscontrati;
- le metodologie utilizzate dai neurochirurghi dell' erano Controparte_6 conformi ai protocolli medici e agli indirizzi della letteratura scientifica di riferimento, tuttavia, in conseguenza di un approccio chirurgico non conforme alla dovuta perizia, si era verificata una lesione midollare responsabile di gran parte del grave quadro neurodeficitario di cui soffriva il;
CP_1
- le lesioni subite dal avevano seriamente compromesso il suo stile di CP_1 vita rendendo le ordinarie attività quotidiane impossibili e/o difficoltose, causandogli l'impotenza coeundi e precludendogli di svolgere l'attività di dentista. I danni non patrimoniali venivano così quantificati:
1. otto mesi di invalidità biologica temporanea assoluta;
2. danno biologico permanente del pagina 7 di 21 55%, a titolo di maggior danno conseguente all'intervento chirurgico in quanto il paziente, prima dell'operazione, soffriva già di un'invalidità biologica del
20%;
- il modulo del consenso inserito nella cartella clinica risultava regolarmente sottoscritto dal paziente, tuttavia, si trattava di un prestampato assi generico nel quale compariva solo una scarna annotazione “decompressione e stabilizzazione”, senza che fossero evidenziati i possibili rischi e le possibili complicanze.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il e la convenivano avanti al CP_1 CP_2
Tribunale di Padova l'Azienda per sentirla Pt_1 Parte_1 condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in complessivi euro
1.789.204,51.
In particolare, il e la chiedevano: CP_1 CP_2
- il risarcimento del danno biologico permanente da quantificare in base al maggior danno subito a casa dell'intervento, pari al 55%;
- il risarcimento del danno biologico temporaneo per gli otto mesi di invalidità assoluta;
- la personalizzazione del danno nella misura del 25% in considerazione del fatto che il aveva dovuto abbandonare il precedente stile di vita ricco di CP_1 relazioni familiari e successi lavorativi, svendere l'abitazione familiare in quanto non più adatta alle proprie condizioni, sottoporsi a cure psicologiche, assumere farmaci ansiolitici e antidepressivi e rinunciare alla vita sessuale;
- il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione per violazione dei principi e dei doveri in materia di consenso informato in quanto il non era stato informato dei possibili rischi e delle possibili CP_1 complicazioni dell'intervento, se non con una fugace rassicurazione orale del dott. che gli aveva garantito un rischio di complicanze dell'1%, Per_5 cosicché, se il paziente fosse stato debitamente informato sui rischi, avrebbe certamente rifiutato l'intervento;
- il risarcimento del danno morale ed esistenziale subito dalla per la CP_2 sofferenza causata dalla condizione del marito, per le modifiche alle proprie pagina 8 di 21 abitudini e qualità di vita, per l'interruzione dell'attività di insegnamento e dell'attività di collaborazione nello studio del marito, per le gravose funzioni assistenziali e per la rinuncia forzata alla sessualità.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la Parte_1 conversione del rito sommario in rito ordinario e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, la resistente:
- eccepiva la nullità della CTU espletata nel procedimento di ATP per violazione dell'art. 195, III comma, c.p.c. in quanto la relazione non era stata trasmessa ai procuratori delle parti, ma solo ai consulenti delle stesse;
- contestava gli addebiti di responsabilità mossi ai sanitari sostenendo che il danno midollare subito dal non fosse riconducibile alle manovre CP_1 chirurgiche asseritamente incongrue dei sanitari, bensì alla “pronta espansione del midollo” in seguito alla decompressione, cosicché l'evento avverso rientrava in quelle circostanze che, seppur prevedibili, non erano nella fattispecie prevenibili, integrando così gli estremi della causa non imputabile ex art. 1218 c.c.;
- contestava l'eccessiva quantificazione del danno biologico proposta dal ricorrente rilevando che le tabelle di Milano richiamate dal tenevano CP_1 già conto di tutte le circostanze che, usualmente, conseguono ad una determinata tipologia di lesione sicché non doveva riconoscersi alcuna personalizzazione del danno;
- contestava l'asserita lesione del diritto di autodeterminazione in quanto il modulo sottoscritto dal paziente era chiaro, completo ed esaustivo e il chirurgo aveva informato il sulle complicanze e sui rischi connessi alla sua CP_1 malattia, quantificando la frequenza di accadimento nell'1%;
- contestava la quantificazione del danno patrimoniale in relazione ai costi di assistenza, nonché il risarcimento del danno per la riduzione della capacità lavorativa;
- contestava la quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dalla CP_2 eccependo l'impossibilità di utilizzare le Tabelle di Milano in quanto esse pagina 9 di 21 considerano solo il danno da decesso di un familiare, che non può essere equiparato alla compromissione delle condizioni di salute del congiunto, cosicché chiedeva che tali tabelle venissero utilizzate come mero parametro indicativo.
Con ordinanza del 14 febbraio 2023 il Tribunale di Padova, a parziale definizione della controversia, accertava la responsabilità dell' per i danni Controparte_6 subiti dal e dalla e condannava la resistente a pagare, in favore CP_1 CP_2 del , la somma di euro 639.411,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo CP_1 di danno non patrimoniale e spese documentate, e in favore della la CP_2 somma equitativa di euro 144.125,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno non patrimoniale.
In particolare, il primo Giudice, rigettata l'eccezione di nullità della CTU e l'istanza di rinnovo della stessa, dato che l'elaborato era logico, chiaro ed esaustivo e che il
CTU aveva tenuto conto delle osservazioni svolte dai CTP, accertava la responsabilità dei sanitari per la lesione midollare subita dal e CP_1 quantificava il danno non patrimoniale in conformità con la CTU, riconoscendo in favore del una personalizzazione del danno nella misura del 15% per lo CP_1 stravolgimento delle sue condizioni di vita. Oltre a ciò, il Tribunale riconosceva il risarcimento delle spese sostenute dal per le consulenze mediche CP_1 stragiudiziali e per il montascale.
Il primo Giudice rigettava la domanda risarcitoria per la lesione del diritto di autodeterminazione in considerazione del fatto che lo stesso attore aveva dato atto che gli era stata indicata una percentuale di complicazioni dell'1% e, in ogni caso, non erano state indicate conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle già considerate nella liquidazione del danno da lesione del diritto alla salute e relativa personalizzazione.
Infine, il Tribunale riconosceva alla il risarcimento del danno morale, CP_2 liquidato in via equitativa, in considerazione del fatto che essa aveva subito un rilevante pregiudizio consistente nello stravolgimento della propria vita e nella compromissione della qualità della relazione matrimoniale, essendo stata costretta a lasciare ogni occupazione per assistere il marito, rinunciando alla pagina 10 di 21 sessualità, cambiando abitazione e intraprendendo un percorso psicoterapeutico con assunzione di farmaci.
Il Tribunale disponeva, poi, la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, incaricando il CTU dott.
di determinare la diminuzione reddituale da lavoro e da pensione subita Per_6 dal . CP_1
Il CTU, dopo aver stabilito con i CTP che l'età di pensionamento media della categoria professionale degli odontoiatri andava individuata nell'età prevista dalla cassa previdenziale per la pensione di vecchiaia, pari a 68 anni, CP_7 provvedeva ad effettuare tutti i conteggi, all'esito dei quali accertava che il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa subito dal era pari a CP_1 complessivi euro 68.138,30.
Il CTP e la difesa di parte ricorrente contestavano tali risultanze affermando che il
CTU avrebbe errano nell'individuare l'età di pensionamento media della categoria lavorativa del Frezzato con l'età media di pensionamento di vecchiaia, in quanto essa andava calcolata con riferimento all'età di pensionamento media, non coincidente con il pensionamento di vecchiaia, essendo superiore.
Il Tribunale incaricava il CTU di rispondere a tali osservazioni e il dott. Per_6 provvedeva a redigere un'integrazione di CTU, calcolando il danno patrimoniale subito dal come se egli avesse continuato l'attività lavorativa fino al CP_1 settantesimo anno di età, ovvero l'età che, stando ad una PEC inviata dall' CP_7 al CTP del ricorrente, costituiva l'età media in cui i dentisti italiani cessano di esercitare l'attività professionale.
Con ordinanza datata 4 marzo 2024 il Tribunale definiva il giudizio accogliendo la domanda risarcitoria avanzata dal e determinando il danno patrimoniale CP_1 da diminuzione reddituale da lavoro e da pensione come quantificato nel primo elaborato peritale.
L' ha impugnato le due ordinanze instaurando due distinti Parte_1 giudizi: il primo, iscritto al numero di R.G. 546/2023, avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2023, e il secondo, iscritto al numero di R.G. 615/2024, avverso l'ordinanza del 4 marzo 2024.
pagina 11 di 21 L'appellante ha inoltre depositato, in entrambi i procedimenti, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che, in entrambi i casi, il Collegio ha rigettato stante l'insussistenza dei presupposti ex art. 283 c.p.c.
In entrambi i giudizi si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_2 contestando la fondatezza degli appelli e chiedendone il rigetto. Il ha CP_1 impugnato incidentalmente entrambe le ordinanze.
Disposta la riunione dei due procedimenti, all'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
L' impugna le predette ordinanze Parte_1 lamentando:
1. la nullità dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 14 febbraio 2023 in quanto resa a definizione parziale del giudizio di merito;
2. l'erroneo accertamento della colpa dei sanitari e del nesso di causa tra le condotte di questi ultimi e l'evento;
3. l'erronea liquidazione del danno non patrimoniale per l'indebito riconoscimento di una personalizzazione e per la liquidazione di un'autonoma voce di danno morale;
4. l'erronea liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla CP_2
5. l'erronea liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante subito dal
. CP_1
Tali ordinanze sono state oggetto di impugnazione incidentale da parte dell'appellato , il quale censura i provvedimenti per le seguenti ragioni: CP_1
1. erroneo rigetto della domanda risarcitoria per violazione del diritto all'autodeterminazione terapeutica;
2. erronea quantificazione del danno patrimoniale.
Partendo dall'esame dell'appello principale proposto dall' ritiene Parte_1 il Collegio che esso sia infondato e debba essere rigettato.
pagina 12 di 21 Infondata è l'eccezione di nullità dell'ordinanza del 14 febbraio 2023, resa a definizione parziale del giudizio, in quanto l'ordinanza non definitiva su una domanda di merito, avendo contenuto decisorio e attitudine al giudicato è assoggettata al regime ordinario consistente nella possibilità di impugnazione immediata in appello.
Né nelle scarne disposizioni che regolavano il procedimento sommario si ravvisano previsioni che escludano la possibilità di definire questioni di merito con una pronuncia non definitiva. Certamente è vero che nella maggior parte dei casi la semplicità della controversia porterà il giudicante a decidere tutto in un'unica soluzione, ma ciò non esclude che in determinate situazioni sia necessario, od opportuno, definire le questioni che non richiedano nessuna istruzione, rinviando a un momento successivo la decisione su questioni che richiedano ulteriori accertamenti.
Parimenti infondato è il primo motivo di appello principale con il quale si eccepisce la nullità della CTU, stante l'invio della stessa ai soli consulenti di parte, e non ai procuratori, in violazione dell'art. 195, III comma, c.p.c., e si deduce che il
Tribunale, nell'accertare la responsabilità dei sanitari per le lesioni riportate dal
, avrebbe basato il proprio convincimento su una CTU affetta da CP_1 gravissimi errori e senza tenere conto delle osservazioni dei consulenti di parte.
Al fine di sostenere tale ultimo assunto, l' ha depositato nel Parte_1 presente giudizio una nuova consulenza di parte, a firma della dott.ssa
[...]
e del prof. , secondo i quali la relazione peritale dimessa Per_7 Persona_8 dai dottori e sarebbe assolutamente erronea, sia dal lato tecnico CP_3 Per_1 essenziale, sia perché basata su una lettura parziale della documentazione medica in atti.
Orbene, l'eccezione di nullità della CTU per il mancato invio della stessa ai procuratori delle parti non merita di essere accolta in considerazione del fatto che i CTU hanno provveduto a inviare l'elaborato peritale ai consulenti di parte, attuando così il contraddittorio tecnico garantito dall'art. 195, III comma c.p.c.
Invero, pare evidente come il mancato invio dell'elaborato peritale al difensore dell'odierna appellante non abbia arrecato alcun pregiudizio alle difese della parte pagina 13 di 21 considerato che i soli soggetti qualificati a contraddire con i consulenti d'ufficio sono i consulenti di parte i quali, nel caso di specie, hanno indubbiamente avuto conoscenza dell'elaborato peritale, avendo formulato delle osservazioni alle quali i
CTU hanno puntualmente replicato.
Non persuade l'affermazione dell'appellante secondo cui l'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado sarebbe affetto da “gravissimi errori” in quanto la relazione dei nuovi consulenti incaricati dall' , relazione Parte_1 che costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. n. 1614/2022; Cass. S.U. n. 13902/2013), non fa che ribadire le osservazioni dei CTP dell'appellante, alle quali i CTU hanno puntualmente replicato, e non fornisce alcun elemento idoneo a superare le risultanze e le conclusioni formulate dai CTU nominati in sede di ATP.
Il primo punto esaminato dai consulenti e riguarda l'estensione Per_7 Per_8 della laminectomia: a tal proposito i consulenti affermano che i sanitari hanno correttamente limitato la laminectomia a C3 e C4 (non estendendola a C2 e C5) in quanto dopo la laminectomia di C3 e C4 il midollo si era prontamente riespanso, sicché il chirurgo aveva correttamente interpretato tale dato come effetto positivo della decompressione praticata.
Tale affermazione è assolutamente inconferente e inidonea a scalfire le conclusioni dei CTU i quali hanno evidenziato che, visto il quadro di stenosi marcata a livello C2-C3, dove era presente anche una spessa barra calcifica a carico del legamento longitudinale posteriore, con aspetto assottigliato del midollo in particolare a questo livello, la laminectomia era insufficiente, soprattutto per la mancata laminectomia di C2.
Da ciò consegue che l'insufficienza della laminectomia dipendeva dal quadro di stenosi presentato dal , sicché i sanitari dell' avrebbero dovuto CP_1 Pt_1 estendere la laminectomia a C2 e C5 per ciò solo, a prescindere dalla riespansione del midollo a fronte della laminectomia di C3 e C4.
Proseguono i consulenti nell'affermare che i CTU avrebbero erroneamente valutato le alterazioni dei potenziali evocati motori (PEC), peraltro non pagina 14 di 21 attribuendo il corretto peso alle contrastanti annotazioni presenti nella documentazione sanitaria.
Anche tali censure risultano inidonee a superare le conclusioni dei CTU i quali hanno affermato che la mancanza di grafici relativi ai PEV non ha consentito di stabilire con certezza il momento in cui tali alterazioni si siano verificate e, in particolare, di metterle in relazione alla procedura chirurgica in essere.
Quanto alla questione relativa al dubbio utilizzo del microscopio operatorio non persuade l'affermazione dei dottori e , secondo cui è indubbio che Per_7 Per_8 esso sia stato utilizzato in quanto si tratta di operazione talmente routinaria che, nella pratica, non viene mai annotata degli operatori.
Tale affermazione è assolutamente priva di pregio in quanto i CTU hanno chiaramente affermato che generalmente viene menzionato l'utilizzo di tale strumento sicché, in assenza di una annotazione di tale tipo, non è possibile ritenere che il microscopio sia stato utilizzato.
Infine, i consulenti e hanno affermato che il danno riportato dal Per_7 Per_8
sia riconducibile alla “white cord syndrome”, una rara complicanza delle CP_1 procedure chirurgiche midollari che è stata presa in considerazione dai CTU i quali, tuttavia, l'avrebbero erroneamente esclusa ritenendo che non vi fossero i presupposti. Ad avviso dei consulenti tali presupposti sarebbero invece stati presenti in quanto il quadro morboso antecedente all'intervento attestava una stenosi cervicale e le RM pre e post operatorie documentavano una netta decompressione del midollo.
Anche tale affermazione è inidonea a superare i rilievi dei CTU i quali hanno osservato che tale sindrome si innesca in presenza di una ischemia cronica del midollo, non rilevata dalla RM pre-operatoria, e in esecuzione di una rilevante laminectomia che, nel caso di specie, non vi è stata.
In conclusione, i rilievi sollevati dai consulenti e sono del tutto Per_7 Per_8 coincidenti con le osservazioni già formulate dai CTP dell'Azienda, alle quali i CTU hanno puntualmente replicato, e non forniscono alcun elemento idoneo a superare le repliche dei consulenti di ufficio, precise, puntuali e complete.
pagina 15 di 21 Con il secondo motivo di appello l' contesta il riconoscimento Parte_1 della personalizzazione del danno biologico affermando che le Tabelle di Milano tengono già conto di tutte le circostanze che usualmente conseguono a determinate lesioni e che il non ha provato la sussistenza di specifiche CP_1 circostanze che superino le conseguenze ordinarie già compensate nella liquidazione forfettizzata tabellare.
Osserva il Collegio che, a differenza di quanto affermato dall'appellante principale, il ha debitamente allegato e provato di aver subito delle conseguenze CP_1 peculiari tali da rendere i pregiudizi da lui patiti diversi e superiori rispetto a quelli che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe.
In particolare, il ha allegato di aver dovuto installare nell'abitazione di CP_1 famiglia un montascale che gli consentisse di muoversi tra i vari piani della casa ma, stante l'insufficienza di tale soluzione, è poi stato costretto a trasferirsi in una casa più adatta alle proprie condizioni di salute. Oltre a ciò, l'appellato ha allegato di aver subito un danno alla sfera sessuale, accertato anche dalla CTU, nonché di aver intrapreso un percorso psicoterapeutico con assunzione di farmaci ansiolitici e antidepressivi.
Tali conseguenze non possono di certo ritenersi comuni, ovvero patite da tutte le persone afflitte dal grado di invalidità o dalla patologia che affligge il e il CP_1 riconoscimento della personalizzazione del danno nella misura del 15% appare corretta e immune da censure.
Medesime valutazioni valgono in relazione al danno morale, riconosciuto dal
Tribunale in favore del . CP_1
Il danno morale è definibile come sofferenza soggettiva;
è una manifestazione interiore, temporanea, il turbamento ingiusto dello stato d'animo dell'uomo, dolore e sofferenza d'animo ovvero stato di ansia e sforzo d'animo che deriva come conseguenza del fatto illecito.
Nel caso di specie, il danno morale è stato adeguatamente allegato e può considerarsi provato anche alla luce di presunzioni, come è stabilito da consolidato orientamento del Supremo Collegio (Cass. n. 25164/2020).
pagina 16 di 21 A tale proposito, il CTU ha posto in evidenza che “...in relazione alle necessità terapeutiche richieste dalle lesioni iatrogene iniziali, dell'assai prolungato periodo di ospedalizzazione e del costante grave allontanamento dai comuni e quotidiani piaceri della vita, le sofferenze patite dal dr. in relazione al tipo di lesioni CP_1 riscontrate possono essere qualificate di grave intensità...”
La sofferenza soggettiva interiore patita dal danneggiato trova conferma in molteplici circostanze emergenti dagli atti di causa: il si trova ad avere CP_1 continua necessità di assistenza per plurime attività (l'assistenza per la vestizione e per l'espletamento dei bisogni fisiologici), risulta privato della vita sessuale, non può più esercitare la sua attività professionale.
Non possono sussistere dubbi sul fatto che tale situazione provochi nel predetto una sofferenza profonda e continua quale conseguenza delle condizioni in cui lo stesso si è venuto a trovare dopo essere stato sottoposto all'intervento oggetto di causa.
La costante e consolidata giurisprudenza rileva che il riconoscimento del danno morale non costituisce una duplicazione risarcitoria del danno biologico, essendo il primo autonomo e non assimilabile al secondo, in quanto sofferenza interiore e non relazionale e, dunque, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione, che rileva in relazione agli aspetti dinamici compromessi (Cass. n. 7318/2018; Cass. n. 28898/2019).
Da ultimo, la Suprema Corte, con ordinanza n. 11108 pubblicata il 27.4.2023 ha confermato il predetto orientamento, statuendo che “In coerenza con tale linea si
è escluso che costituisca duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medicolegale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
pagina 17 di 21 Con il terzo motivo d'appello l' censura l'ordinanza del 14 Parte_1 febbraio 2023 laddove il Tribunale ha riconosciuto alla moglie del il CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale. Deduce l'appellante che il primo Giudice avrebbe liquidato tale danno in misura troppo elevata utilizzando le Tabelle di
Milano in materia di danno da perdita del congiunto, operando così una comparazione tra il decesso di un familiare e la compromissione delle condizioni di salute del congiunto, senza peraltro esplicitare le modalità di calcolo.
Tale motivo non può trovare accoglimento: non è mai stato contestato dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado (comparsa costituzione pag. 28
e ss.) che abbia cessato di prestare attività lavorativa per Controparte_2 occuparsi della cura del marito tetraplegico, necessitante completa assistenza, per fare fronte alle sue esigenze personali, e anche sulla base di presunzioni si può affermare che la predetta abbia subito rilevanti cambiamenti dello stile di vita e sofferenza interiore derivante dal vedere compromesso e radicalmente mutato il rapporto con il coniuge.
Oltre a ciò, è opportuno rammentare che la consulenza tecnica ha accertato l'intervenuta impotenza coeundi del , cosicché è pacifico che la moglie CP_1 abbia subito un danno consistente anche nella perdita forzata della propria vita sessuale.
Quanto alle modalità di liquidazione dello stesso, ritiene il Collegio che il primo
Giudice non abbia affatto equiparato il danno da lesione del rapporto parentale con quello da perdita del rapporto atteso che il Tribunale ha effettuato una liquidazione equitativa prendendo il danno da perdita del rapporto parentale come mero parametro di calcolo, peraltro, riconoscendo tale danno in misura inferiore alla metà di quanto sarebbe stato riconoscibile per il danno da perdita del rapporto secondo le Tabelle del Tribunale di Milano all'epoca vigenti (euro
316.310,00).
Infondato è il primo motivo di appello avverso l'ordinanza del 4 marzo 2024 con cui l' censura il provvedimento impugnato laddove il primo Controparte_6
Giudice:
pagina 18 di 21 - ha riconosciuto al un danno non patrimoniale da lucro cessante in CP_1 assenza di prova del nesso causale tra la riduzione del reddito e l'inadempimento dei sanitari;
- non ha valorizzato le osservazioni fatte dal CTP dell'appellante il quale aveva evidenziato la necessità di utilizzare, quale parametro di stima della diminuzione reddituale conseguente al danno, il reddito netto medio determinato con media aritmetica ponderata in quanto il reddito del CP_1 negli anni precedenti all'intervento risultava in costante diminuzione, sicché si sarebbe dovuto attribuire un peso più elevato alle ultime annualità.
La prima censura non merita di essere accolta in considerazione del fatto che i
CTU hanno chiaramente accertato il nesso causale tra la riduzione del reddito del e l'inadempimento dei sanitari in quanto hanno affermato che “...i CP_1 reliquati permanenti derivanti dalla lesione iatrogena midollare hanno precluso al dr. di svolgere l'attività di dentista che rappresentava l'attività CP_1 peculiarmente svolta dal medesimo in tutta la sua vita lavorativa e lucrativa”.
Quanto alla tesi dell'appellante secondo cui il consulente avrebbe dovuto utilizzare il criterio della media aritmetica ponderata, ritiene il Collegio che essa non sia condivisibile in quanto attribuire maggior peso alle annualità più vicine all'evento lesivo risulterebbe del tutto arbitrario, non essendovi evidenze certe che le diminuzioni reddituali intervenute in tali periodi siano ancorate esclusivamente alla patologia del . CP_1
Occorre ora esaminare l'appello incidentale proposto da , in Controparte_1 relazione al rigetto della domanda risarcitoria per violazione dell'autodeterminazione terapeutica.
Deduce l'appellante di non essere stato messo al corrente di alcuno specifico rischio collegato all'intervento in quanto il dott. si era limitato ad Per_5 informarlo di una minima percentuale di non meglio precisate complicanze e, pertanto, che, se egli fosse stato informato del rischio di rimanere tetraplegico, mai si sarebbe sottoposto all'intervento chirurgico.
Ritiene il Collegio che il motivo non possa essere accolto in considerazione del fatto che la lesione midollare subita dal è stata una conseguenza di una CP_1
pagina 19 di 21 imperita condotta chirurgica, cosicché non è possibile ritenere che i sanitari avrebbero potuto prevedere un tale decorso dell'intervento e, conseguentemente, informare il paziente di tale eventualità. Diversamente argomentando, si giungerebbe a sostenere l'assunto secondo cui le conseguenze di qualsiasi ipotetico errore, anche madornale e per questo non preventivabile, dovrebbero essere comunicate al paziente, laddove è evidente che l'istituto mira invece a mettere quest'ultimo in condizione di valutare i soli rischi noti normalmente correlati all'esecuzione di quella operazione.
D'altra parte, come correttamente evidenziato dal Tribunale, seppure non vi era la prova che i sanitari avessero fornito una esaustiva informazione dei rischi legati all'intervento, era stato lo stesso ad aver dato atto che gli era stata CP_1 indicata una percentuale di complicazioni dell'1%, percentuale confermata dallo studio specialistico indicato dal consulente di parte convenuta. Conseguentemente
è possibile presumere che se anche il avesse ricevuto informazioni più CP_1 dettagliate sui rischi, in ragione della patologia in essere e della percentuale minima di rischio, egli si sarebbe comunque sottoposto all'intervento.
Del pari infondato è l'appello incidentale proposto contro l'ordinanza del 4 marzo
2024 con cui il censura il provvedimento laddove il Tribunale ha ritenuto CP_1 di non poter liquidare il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa come quantificato nella consulenza integrativa.
A tale proposito si rileva che il criterio proposto dal CTP del , consistente CP_1 nell'utilizzare l'età di pensionamento media dei dentisti e non l'età di pensionamento per vecchiaia, non pare utilizzabile in quanto basato su una PEC inviata dalla Direzione Centro studi e formazione di in cui si dice, in modo CP_7 del tutto generico e senza alcun riferimento numerico e/o statistico, che “l'età media alla quale i dentisti italiani cessano di esercitare l'attività professionale risulta essere il settantesimo anno di età”.
L'assoluta genericità di tale affermazione, unita al fatto che il non ha mai CP_1 fornito alcun elemento dal quale desumere che fosse intenzionato a proseguire l'attività professionale fino al settantesimo anno di età, non consente di ritenere che il criterio di calcolo proposto dal CTP e basato su una situazione meramente pagina 20 di 21 ipotetica sia più adatto e corretto di quello proposto dal CTU e fatto proprio dal
Tribunale.
Pertanto, la scelta del primo Giudice di liquidare il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità in base all'età di pensionamento per vecchiaia appare corretta e meritevole di conferma.
Alla luce del rigetto dell'appello proposto dall' Parte_1
e del rigetto dell'appello incidentale proposto da le spese
[...] Controparte_1 del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, così pronuncia:
- rigetta l'appello principale proposto dall' Controparte_8 [...]
Pt_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- conferma la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite del presente grado;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 546 del Ruolo Generale dell'anno 2023, che porta riunito il procedimento R.G. 615/2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliata a galleria A. De Gasperi n. 4, presso lo studio del difensore;
Pt_1 appellante contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Pucella e Gian Paolo Belloni Peressutti ed elettivamente domiciliati a via E. Filiberto n. 3, presso lo studio dei Pt_1 difensori;
appellati – appellante incidentale CP_1
Oggetto: appello avverso le ordinanze ex art. 702 ter c.p.c. emesse in data 14 febbraio 2023 e 4 marzo 2024 dal Tribunale di Padova
Conclusioni
pagina 1 di 21 Per Parte_1
Con riferimento all'appello avverso l'Ordinanza del Tribunale di Padova - resa nel procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. n. 2211/2022, Giudice dott.
Roberto Beghini, emessa il 14 febbraio 2023 e comunicata il 15 febbraio 2023, iscritto al numero di ruolo 546/2023 – si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE di RITO: in accoglimento del presente gravame, dichiararsi viziata e affetta da nullità l'Ordinanza del Tribunale di Padova - resa nel procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. n. 2211/2022, Giudice dott.
Roberto Beghini, emessa il 14 febbraio 2023 e comunicata il 15 febbraio 2023, per le ragioni espresse in narrativa;
NEL MERITO: ove rigettato l'appello in tema di rito, in accoglimento del presente gravame e in riforma totale dell'Ordinanza del Tribunale di Padova - resa nel procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. n. 2211/2022, Giudice dott.
Roberto Beghini, emessa il 14 febbraio 2023 e comunicata il 15 febbraio 2023 – rigettarsi tutte le domande svolte dai signori e Controparte_1 Controparte_2 in quanto infondate sia in fatto sia in diritto;
per l'effetto, dichiarare l'
[...] esente da qualsivoglia responsabilità e Parte_1 obbligazione a qualsiasi titolo per i fatti oggetto del presente gravame, rigettandosi ogni avversa e diversa pretesa e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'inibitoria richiesta, condannarsi gli odierni appellati alla restituzione delle somme che l' provveda a Parte_1 corrispondere nelle more del giudizio;
si chiede, altresì, il rigetto dell'appello incidentale, posto che la sentenza di primo grado risulta, sotto il profilo impugnato, logica e coerente e rispondente alla giurisprudenza maggioritaria, nonché aderente alle conclusioni del c.t.u. che aveva accertato l'adeguatezza dell'informativa resa al paziente;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: in via del tutto gradata e subordinata, in riforma dell'impugnata ordinanza, ridursi gli importi dovuti, per quanto esposto in atto d'appello, nelle somme che verranno ritenute di Giustizia;
conseguentemente, si chiede la condanna degli appellati alla restituzione di tutte
pagina 2 di 21 quelle maggiori somme che, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta inibitoria, l' avesse provveduto a Parte_1 corrispondere nelle more del giudizio rispetto a quanto effettivamente dovuto;
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova non ammessi formulati con il deposito della memoria di costituzione nel procedimento sommario R.G. 2211/2022 In particolare: si eccepisce la nullità della c.t.u. dimessa dal dott. e , in quanto resa in violazione Persona_1 Controparte_3 dell'art. 195 c.p.c.; non potendosi, per le ragioni espresse in narrativa, ritenere fondate e condivisibili le conclusioni espresse nella c.t.u. resa dal dott.
[...]
e all'esito del procedimento preventivo n. 4398/2020, Per_1 Controparte_3 avanti il Tribunale di Padova, si chiede che venga espletata una nuova consulenza medico legale d'ufficio, con affidamento dell'incarico ad un nuovo collegio peritale, finalizzata ad accertare, in particolare: - la sussistenza di eventuali profili di colpa in capo ai sanitari dell' resistente che ebbero in cura il signor Pt_1 CP_1
, avuto riguardo alle condizioni della paziente al momento dell'ingresso
[...] presso il nosocomio padovano, specificando se la prestazione sanitaria implicasse la soluzione di problemi di particolare difficoltà;
- in caso di accertata colpa dei sanitari dell'Ente resistente, verificare se le condotte censurare si pongano in nesso eziologico con l'evento dannoso lamentato;
- si chiede che l'indagine sia comunque contenuta negli stretti limiti posti dal codice di rito, in particolare con esclusione di qualsivoglia valutazione in ordine al tema dell'informazione e, comunque, a cespiti di danno che esulano dalle competenze tecniche del consulente.
Con riguardo alla tematica dell'utilizzo di frese ad alta velocità e dell'uso del microscopio operatorio, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) vero che nel corso dell'intervento del 22 giugno 2016 venne utilizzato da parte dell'équipe medica intervenuta il microscopio operatorio;
pagina 3 di 21 2) vero che nel corso dell'intervento del 22 giugno 2016 venne utilizzato da parte dell'équipe medica intervenuta il trapano ad alta velocità aria compressa e il set di frese, di cui all'etichetta di scarico del materiale, presente in cartella clinica (cfr.
p. 43 del doc. 1 fascicolo convenuta).
Si indicano a testimoni l'infermiera strumentista, DOTT.SSA e Persona_2
l'infermiera , il DOTT. il Controparte_4 Persona_3
PROF. e il PROF. , tutti domiciliati presso Persona_4 Persona_5
l'Azienda , U.O.C di neurochirurgia pediatrica, in Parte_1 via Giustiniani 3, Pt_1
Con riguardo alla tematica del consenso informato, senza con ciò acconsentire all'inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
3) vero che prima dell'intervento del 22 giugno 2016 il signor Controparte_1 ebbe un colloquio informativo preliminare con il prof. , il quale informò il Per_5 signor della patologia della quale era affetto, dei rischi ad essa Controparte_1 connessi e delle possibili strategie chirurgiche da intraprendere;
4) vero che il 21 giugno 2016 il signor ebbe un colloquio Controparte_1 informativo preliminare con il prof. , il quale informò il signor Persona_4 CP_1
sul tipo di intervento a cui sarebbe stato sottoposto, sulla necessaria
[...] esecuzione dello stesso, sulle possibili complicanze e sulla particolare difficoltà del medesimo;
5) vero che il signor ricevuta l'informativa, prestò il proprio Controparte_1 consenso alla realizzazione dell'intervento poi effettuato. Si indicano a testimoni il
PROF. , il PROF. , tutti domiciliati presso Per_5 Per_5 Persona_4
l' , U.O.C di neurochirurgia pediatrica, in Parte_1 via Giustiniani 3, Pt_1
***
Con riferimento all'appello avverso l'Ordinanza del Tribunale di Padova - resa nel procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. n. 2211/2022, Giudice dott.
Roberto Beghini, emessa il 4 marzo 2024 e comunicata il 5 marzo 2024, - iscritto
pagina 4 di 21 al numero di ruolo 2211/2022 si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
NEL MERITO: in accoglimento del presente gravame e in riforma totale dell'Ordinanza del Tribunale di Padova - resa nel procedimento sommario ex art.
702 bis c.p.c. n. 2211/2022, Giudice dott. Roberto Beghini, emessa il 4 marzo
2024 e comunicata il 5 marzo 2024 – rigettarsi tutte le domande svolte dai signori e in quanto infondate sia in fatto sia in Controparte_1 Controparte_2 diritto;
si chiede il rigetto dell'appello incidentale svolto dai signori ed CP_1
dal momento che la sentenza di primo grado risulta, sotto il profilo CP_2 impugnato, logica e coerente e rispondente alla giurisprudenza maggioritaria, nonché aderente alle conclusioni del c.t.u. per l'effetto, dichiarare l'
[...] esente da qualsivoglia responsabilità e Parte_1 obbligazione a qualsiasi titolo per i fatti oggetto del presente gravame, rigettandosi ogni avversa e diversa pretesa e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'inibitoria richiesta, condannarsi gli odierni appellati alla restituzione delle somme che l' provvederà Parte_1
a corrispondere nelle more del giudizio;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: in via del tutto gradata e subordinata, in riforma dell'impugnata ordinanza, ridursi gli importi dovuti, per quanto esposto in atto d'appello, nelle somme che verranno ritenute di Giustizia;
conseguentemente, si chiede la condanna degli appellati alla restituzione di tutte quelle maggiori somme che, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta inibitoria, l' avesse provveduto a Parte_1 corrispondere nelle more del giudizio rispetto a quanto effettivamente dovuto;
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione.
Per e Controparte_1 Controparte_2
Voglia il Giudice adito,
- in via principale:
▪ rigettare in toto, nel merito, per le ragioni illustrate in atti, entrambi gli appelli proposti dall' ; Parte_2
pagina 5 di 21 ▪ accogliere il motivo d'appello incidentale proposto da nella Controparte_1 comparsa di risposta dell'8.6.2023 (giudizio n. 546/2023 R.G.), riformando la sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce il suo diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica, e condannando l'appellante al pagamento a suo favore di un importo quantificato in via equitativa in una somma non inferiore ad € 50.000,00, o in quella, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con ogni conseguente statuizione anche riguardo alle spese di lite;
▪ accogliere il motivo d'appello incidentale proposto da con la Controparte_1 comparsa di risposta dell'11.7.2024 (giudizio n. 615/2024 R.G.), riformando la pronuncia impugnata nella parte in cui limita il suo diritto al risarcimento del danno da lucro cessante per perdita di reddito professionale all'importo di €
68.138,30, e condannando l'appellante al pagamento a suo favore del diverso maggiore importo di € 149.823,78, di cui all'integrazione 7.12.2023 della CTU a firma del dott. . Per_6
- in via istruttoria:
▪ rigettarsi l'eccezione di nullità della CTU a firma dei dott.ri e;
▪ Per_1 CP_3 rigettarsi la richiesta di nuova CTU formulata dall'appellante;
▪ respingersi le istanze istruttorie tutte formulate da parte appellante;
▪ per la non creduta ipotesi in cui questa Corte ritenesse necessaria ulteriore dimostrazione del danno non patrimoniale sofferto dagli appellati, siano ammesse le istanze istruttorie formulate dai sigg.ri e nel giudizio di primo CP_1 CP_2 grado e non accolte, come rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni
8.2.2023 che qui si intende interamente trascritto.
- in ogni caso: Con vittoria delle spese relative al grado di giudizio.
Svolgimento del processo
, affetto da mielopatia cervicale, in data 22 giugno 2016 si Controparte_1 sottoponeva ad un intervento neurochirurgico di laminectomia di C3 e C4 e di stabilizzazione vertebrale presso l'Azienda Ospedale-Università di Pt_1
Al termine dell'operazione il paziente presentava una paralisi ai quattro arti con deficit della sensibilità termo-dolorifica diffusa cosicché il personale medico, dopo pagina 6 di 21 aver effettuato alcuni esami urgenti, decideva di sottoporre il a un nuovo CP_1 intervento di ampliamento della laminectomia a C2 e C5 che, tuttavia, non risolveva la patologia del paziente.
Nel febbraio 2019 il e la moglie, denunciavano il CP_1 Controparte_2 sinistro all' che trasmetteva gli atti alla propria Parte_3
Compagnia Assicurativa la quale prendeva in carico il sinistro ma non dava CP_5 seguito alle richieste risarcitorie. Pertanto, il e la instauravano un CP_1 CP_2 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. al fine di accertare la responsabilità dei sanitari e quantificare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'intervento chirurgico.
Nel procedimento di ATP venivano nominati i consulenti dott. e dott. CP_3
i quali depositavano un elaborato peritale dal quale si evinceva che: Per_1
- l'intervento non era gravato da difficoltà tecniche rilevanti e, in centri di qualificata e provata esperienza neurochirurgica, come la Neurochirurgia
Pediatrica dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Padova, veniva eseguito routinariamente;
- la scelta di intervenire chirurgicamente era ben giustificata dal quadro patologico del paziente, non erano in atto patologie che avrebbero potuto interferire sul regolare esito della procedura, né si ravvisavano condotte del
, successive alle terapie neurochirurgiche, che potessero aver influito CP_1 negativamente sugli esiti lesivi riscontrati;
- le metodologie utilizzate dai neurochirurghi dell' erano Controparte_6 conformi ai protocolli medici e agli indirizzi della letteratura scientifica di riferimento, tuttavia, in conseguenza di un approccio chirurgico non conforme alla dovuta perizia, si era verificata una lesione midollare responsabile di gran parte del grave quadro neurodeficitario di cui soffriva il;
CP_1
- le lesioni subite dal avevano seriamente compromesso il suo stile di CP_1 vita rendendo le ordinarie attività quotidiane impossibili e/o difficoltose, causandogli l'impotenza coeundi e precludendogli di svolgere l'attività di dentista. I danni non patrimoniali venivano così quantificati:
1. otto mesi di invalidità biologica temporanea assoluta;
2. danno biologico permanente del pagina 7 di 21 55%, a titolo di maggior danno conseguente all'intervento chirurgico in quanto il paziente, prima dell'operazione, soffriva già di un'invalidità biologica del
20%;
- il modulo del consenso inserito nella cartella clinica risultava regolarmente sottoscritto dal paziente, tuttavia, si trattava di un prestampato assi generico nel quale compariva solo una scarna annotazione “decompressione e stabilizzazione”, senza che fossero evidenziati i possibili rischi e le possibili complicanze.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il e la convenivano avanti al CP_1 CP_2
Tribunale di Padova l'Azienda per sentirla Pt_1 Parte_1 condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in complessivi euro
1.789.204,51.
In particolare, il e la chiedevano: CP_1 CP_2
- il risarcimento del danno biologico permanente da quantificare in base al maggior danno subito a casa dell'intervento, pari al 55%;
- il risarcimento del danno biologico temporaneo per gli otto mesi di invalidità assoluta;
- la personalizzazione del danno nella misura del 25% in considerazione del fatto che il aveva dovuto abbandonare il precedente stile di vita ricco di CP_1 relazioni familiari e successi lavorativi, svendere l'abitazione familiare in quanto non più adatta alle proprie condizioni, sottoporsi a cure psicologiche, assumere farmaci ansiolitici e antidepressivi e rinunciare alla vita sessuale;
- il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione per violazione dei principi e dei doveri in materia di consenso informato in quanto il non era stato informato dei possibili rischi e delle possibili CP_1 complicazioni dell'intervento, se non con una fugace rassicurazione orale del dott. che gli aveva garantito un rischio di complicanze dell'1%, Per_5 cosicché, se il paziente fosse stato debitamente informato sui rischi, avrebbe certamente rifiutato l'intervento;
- il risarcimento del danno morale ed esistenziale subito dalla per la CP_2 sofferenza causata dalla condizione del marito, per le modifiche alle proprie pagina 8 di 21 abitudini e qualità di vita, per l'interruzione dell'attività di insegnamento e dell'attività di collaborazione nello studio del marito, per le gravose funzioni assistenziali e per la rinuncia forzata alla sessualità.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la Parte_1 conversione del rito sommario in rito ordinario e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, la resistente:
- eccepiva la nullità della CTU espletata nel procedimento di ATP per violazione dell'art. 195, III comma, c.p.c. in quanto la relazione non era stata trasmessa ai procuratori delle parti, ma solo ai consulenti delle stesse;
- contestava gli addebiti di responsabilità mossi ai sanitari sostenendo che il danno midollare subito dal non fosse riconducibile alle manovre CP_1 chirurgiche asseritamente incongrue dei sanitari, bensì alla “pronta espansione del midollo” in seguito alla decompressione, cosicché l'evento avverso rientrava in quelle circostanze che, seppur prevedibili, non erano nella fattispecie prevenibili, integrando così gli estremi della causa non imputabile ex art. 1218 c.c.;
- contestava l'eccessiva quantificazione del danno biologico proposta dal ricorrente rilevando che le tabelle di Milano richiamate dal tenevano CP_1 già conto di tutte le circostanze che, usualmente, conseguono ad una determinata tipologia di lesione sicché non doveva riconoscersi alcuna personalizzazione del danno;
- contestava l'asserita lesione del diritto di autodeterminazione in quanto il modulo sottoscritto dal paziente era chiaro, completo ed esaustivo e il chirurgo aveva informato il sulle complicanze e sui rischi connessi alla sua CP_1 malattia, quantificando la frequenza di accadimento nell'1%;
- contestava la quantificazione del danno patrimoniale in relazione ai costi di assistenza, nonché il risarcimento del danno per la riduzione della capacità lavorativa;
- contestava la quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dalla CP_2 eccependo l'impossibilità di utilizzare le Tabelle di Milano in quanto esse pagina 9 di 21 considerano solo il danno da decesso di un familiare, che non può essere equiparato alla compromissione delle condizioni di salute del congiunto, cosicché chiedeva che tali tabelle venissero utilizzate come mero parametro indicativo.
Con ordinanza del 14 febbraio 2023 il Tribunale di Padova, a parziale definizione della controversia, accertava la responsabilità dell' per i danni Controparte_6 subiti dal e dalla e condannava la resistente a pagare, in favore CP_1 CP_2 del , la somma di euro 639.411,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo CP_1 di danno non patrimoniale e spese documentate, e in favore della la CP_2 somma equitativa di euro 144.125,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno non patrimoniale.
In particolare, il primo Giudice, rigettata l'eccezione di nullità della CTU e l'istanza di rinnovo della stessa, dato che l'elaborato era logico, chiaro ed esaustivo e che il
CTU aveva tenuto conto delle osservazioni svolte dai CTP, accertava la responsabilità dei sanitari per la lesione midollare subita dal e CP_1 quantificava il danno non patrimoniale in conformità con la CTU, riconoscendo in favore del una personalizzazione del danno nella misura del 15% per lo CP_1 stravolgimento delle sue condizioni di vita. Oltre a ciò, il Tribunale riconosceva il risarcimento delle spese sostenute dal per le consulenze mediche CP_1 stragiudiziali e per il montascale.
Il primo Giudice rigettava la domanda risarcitoria per la lesione del diritto di autodeterminazione in considerazione del fatto che lo stesso attore aveva dato atto che gli era stata indicata una percentuale di complicazioni dell'1% e, in ogni caso, non erano state indicate conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle già considerate nella liquidazione del danno da lesione del diritto alla salute e relativa personalizzazione.
Infine, il Tribunale riconosceva alla il risarcimento del danno morale, CP_2 liquidato in via equitativa, in considerazione del fatto che essa aveva subito un rilevante pregiudizio consistente nello stravolgimento della propria vita e nella compromissione della qualità della relazione matrimoniale, essendo stata costretta a lasciare ogni occupazione per assistere il marito, rinunciando alla pagina 10 di 21 sessualità, cambiando abitazione e intraprendendo un percorso psicoterapeutico con assunzione di farmaci.
Il Tribunale disponeva, poi, la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, incaricando il CTU dott.
di determinare la diminuzione reddituale da lavoro e da pensione subita Per_6 dal . CP_1
Il CTU, dopo aver stabilito con i CTP che l'età di pensionamento media della categoria professionale degli odontoiatri andava individuata nell'età prevista dalla cassa previdenziale per la pensione di vecchiaia, pari a 68 anni, CP_7 provvedeva ad effettuare tutti i conteggi, all'esito dei quali accertava che il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa subito dal era pari a CP_1 complessivi euro 68.138,30.
Il CTP e la difesa di parte ricorrente contestavano tali risultanze affermando che il
CTU avrebbe errano nell'individuare l'età di pensionamento media della categoria lavorativa del Frezzato con l'età media di pensionamento di vecchiaia, in quanto essa andava calcolata con riferimento all'età di pensionamento media, non coincidente con il pensionamento di vecchiaia, essendo superiore.
Il Tribunale incaricava il CTU di rispondere a tali osservazioni e il dott. Per_6 provvedeva a redigere un'integrazione di CTU, calcolando il danno patrimoniale subito dal come se egli avesse continuato l'attività lavorativa fino al CP_1 settantesimo anno di età, ovvero l'età che, stando ad una PEC inviata dall' CP_7 al CTP del ricorrente, costituiva l'età media in cui i dentisti italiani cessano di esercitare l'attività professionale.
Con ordinanza datata 4 marzo 2024 il Tribunale definiva il giudizio accogliendo la domanda risarcitoria avanzata dal e determinando il danno patrimoniale CP_1 da diminuzione reddituale da lavoro e da pensione come quantificato nel primo elaborato peritale.
L' ha impugnato le due ordinanze instaurando due distinti Parte_1 giudizi: il primo, iscritto al numero di R.G. 546/2023, avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2023, e il secondo, iscritto al numero di R.G. 615/2024, avverso l'ordinanza del 4 marzo 2024.
pagina 11 di 21 L'appellante ha inoltre depositato, in entrambi i procedimenti, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che, in entrambi i casi, il Collegio ha rigettato stante l'insussistenza dei presupposti ex art. 283 c.p.c.
In entrambi i giudizi si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_2 contestando la fondatezza degli appelli e chiedendone il rigetto. Il ha CP_1 impugnato incidentalmente entrambe le ordinanze.
Disposta la riunione dei due procedimenti, all'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
L' impugna le predette ordinanze Parte_1 lamentando:
1. la nullità dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 14 febbraio 2023 in quanto resa a definizione parziale del giudizio di merito;
2. l'erroneo accertamento della colpa dei sanitari e del nesso di causa tra le condotte di questi ultimi e l'evento;
3. l'erronea liquidazione del danno non patrimoniale per l'indebito riconoscimento di una personalizzazione e per la liquidazione di un'autonoma voce di danno morale;
4. l'erronea liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla CP_2
5. l'erronea liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante subito dal
. CP_1
Tali ordinanze sono state oggetto di impugnazione incidentale da parte dell'appellato , il quale censura i provvedimenti per le seguenti ragioni: CP_1
1. erroneo rigetto della domanda risarcitoria per violazione del diritto all'autodeterminazione terapeutica;
2. erronea quantificazione del danno patrimoniale.
Partendo dall'esame dell'appello principale proposto dall' ritiene Parte_1 il Collegio che esso sia infondato e debba essere rigettato.
pagina 12 di 21 Infondata è l'eccezione di nullità dell'ordinanza del 14 febbraio 2023, resa a definizione parziale del giudizio, in quanto l'ordinanza non definitiva su una domanda di merito, avendo contenuto decisorio e attitudine al giudicato è assoggettata al regime ordinario consistente nella possibilità di impugnazione immediata in appello.
Né nelle scarne disposizioni che regolavano il procedimento sommario si ravvisano previsioni che escludano la possibilità di definire questioni di merito con una pronuncia non definitiva. Certamente è vero che nella maggior parte dei casi la semplicità della controversia porterà il giudicante a decidere tutto in un'unica soluzione, ma ciò non esclude che in determinate situazioni sia necessario, od opportuno, definire le questioni che non richiedano nessuna istruzione, rinviando a un momento successivo la decisione su questioni che richiedano ulteriori accertamenti.
Parimenti infondato è il primo motivo di appello principale con il quale si eccepisce la nullità della CTU, stante l'invio della stessa ai soli consulenti di parte, e non ai procuratori, in violazione dell'art. 195, III comma, c.p.c., e si deduce che il
Tribunale, nell'accertare la responsabilità dei sanitari per le lesioni riportate dal
, avrebbe basato il proprio convincimento su una CTU affetta da CP_1 gravissimi errori e senza tenere conto delle osservazioni dei consulenti di parte.
Al fine di sostenere tale ultimo assunto, l' ha depositato nel Parte_1 presente giudizio una nuova consulenza di parte, a firma della dott.ssa
[...]
e del prof. , secondo i quali la relazione peritale dimessa Per_7 Persona_8 dai dottori e sarebbe assolutamente erronea, sia dal lato tecnico CP_3 Per_1 essenziale, sia perché basata su una lettura parziale della documentazione medica in atti.
Orbene, l'eccezione di nullità della CTU per il mancato invio della stessa ai procuratori delle parti non merita di essere accolta in considerazione del fatto che i CTU hanno provveduto a inviare l'elaborato peritale ai consulenti di parte, attuando così il contraddittorio tecnico garantito dall'art. 195, III comma c.p.c.
Invero, pare evidente come il mancato invio dell'elaborato peritale al difensore dell'odierna appellante non abbia arrecato alcun pregiudizio alle difese della parte pagina 13 di 21 considerato che i soli soggetti qualificati a contraddire con i consulenti d'ufficio sono i consulenti di parte i quali, nel caso di specie, hanno indubbiamente avuto conoscenza dell'elaborato peritale, avendo formulato delle osservazioni alle quali i
CTU hanno puntualmente replicato.
Non persuade l'affermazione dell'appellante secondo cui l'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado sarebbe affetto da “gravissimi errori” in quanto la relazione dei nuovi consulenti incaricati dall' , relazione Parte_1 che costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. n. 1614/2022; Cass. S.U. n. 13902/2013), non fa che ribadire le osservazioni dei CTP dell'appellante, alle quali i CTU hanno puntualmente replicato, e non fornisce alcun elemento idoneo a superare le risultanze e le conclusioni formulate dai CTU nominati in sede di ATP.
Il primo punto esaminato dai consulenti e riguarda l'estensione Per_7 Per_8 della laminectomia: a tal proposito i consulenti affermano che i sanitari hanno correttamente limitato la laminectomia a C3 e C4 (non estendendola a C2 e C5) in quanto dopo la laminectomia di C3 e C4 il midollo si era prontamente riespanso, sicché il chirurgo aveva correttamente interpretato tale dato come effetto positivo della decompressione praticata.
Tale affermazione è assolutamente inconferente e inidonea a scalfire le conclusioni dei CTU i quali hanno evidenziato che, visto il quadro di stenosi marcata a livello C2-C3, dove era presente anche una spessa barra calcifica a carico del legamento longitudinale posteriore, con aspetto assottigliato del midollo in particolare a questo livello, la laminectomia era insufficiente, soprattutto per la mancata laminectomia di C2.
Da ciò consegue che l'insufficienza della laminectomia dipendeva dal quadro di stenosi presentato dal , sicché i sanitari dell' avrebbero dovuto CP_1 Pt_1 estendere la laminectomia a C2 e C5 per ciò solo, a prescindere dalla riespansione del midollo a fronte della laminectomia di C3 e C4.
Proseguono i consulenti nell'affermare che i CTU avrebbero erroneamente valutato le alterazioni dei potenziali evocati motori (PEC), peraltro non pagina 14 di 21 attribuendo il corretto peso alle contrastanti annotazioni presenti nella documentazione sanitaria.
Anche tali censure risultano inidonee a superare le conclusioni dei CTU i quali hanno affermato che la mancanza di grafici relativi ai PEV non ha consentito di stabilire con certezza il momento in cui tali alterazioni si siano verificate e, in particolare, di metterle in relazione alla procedura chirurgica in essere.
Quanto alla questione relativa al dubbio utilizzo del microscopio operatorio non persuade l'affermazione dei dottori e , secondo cui è indubbio che Per_7 Per_8 esso sia stato utilizzato in quanto si tratta di operazione talmente routinaria che, nella pratica, non viene mai annotata degli operatori.
Tale affermazione è assolutamente priva di pregio in quanto i CTU hanno chiaramente affermato che generalmente viene menzionato l'utilizzo di tale strumento sicché, in assenza di una annotazione di tale tipo, non è possibile ritenere che il microscopio sia stato utilizzato.
Infine, i consulenti e hanno affermato che il danno riportato dal Per_7 Per_8
sia riconducibile alla “white cord syndrome”, una rara complicanza delle CP_1 procedure chirurgiche midollari che è stata presa in considerazione dai CTU i quali, tuttavia, l'avrebbero erroneamente esclusa ritenendo che non vi fossero i presupposti. Ad avviso dei consulenti tali presupposti sarebbero invece stati presenti in quanto il quadro morboso antecedente all'intervento attestava una stenosi cervicale e le RM pre e post operatorie documentavano una netta decompressione del midollo.
Anche tale affermazione è inidonea a superare i rilievi dei CTU i quali hanno osservato che tale sindrome si innesca in presenza di una ischemia cronica del midollo, non rilevata dalla RM pre-operatoria, e in esecuzione di una rilevante laminectomia che, nel caso di specie, non vi è stata.
In conclusione, i rilievi sollevati dai consulenti e sono del tutto Per_7 Per_8 coincidenti con le osservazioni già formulate dai CTP dell'Azienda, alle quali i CTU hanno puntualmente replicato, e non forniscono alcun elemento idoneo a superare le repliche dei consulenti di ufficio, precise, puntuali e complete.
pagina 15 di 21 Con il secondo motivo di appello l' contesta il riconoscimento Parte_1 della personalizzazione del danno biologico affermando che le Tabelle di Milano tengono già conto di tutte le circostanze che usualmente conseguono a determinate lesioni e che il non ha provato la sussistenza di specifiche CP_1 circostanze che superino le conseguenze ordinarie già compensate nella liquidazione forfettizzata tabellare.
Osserva il Collegio che, a differenza di quanto affermato dall'appellante principale, il ha debitamente allegato e provato di aver subito delle conseguenze CP_1 peculiari tali da rendere i pregiudizi da lui patiti diversi e superiori rispetto a quelli che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe.
In particolare, il ha allegato di aver dovuto installare nell'abitazione di CP_1 famiglia un montascale che gli consentisse di muoversi tra i vari piani della casa ma, stante l'insufficienza di tale soluzione, è poi stato costretto a trasferirsi in una casa più adatta alle proprie condizioni di salute. Oltre a ciò, l'appellato ha allegato di aver subito un danno alla sfera sessuale, accertato anche dalla CTU, nonché di aver intrapreso un percorso psicoterapeutico con assunzione di farmaci ansiolitici e antidepressivi.
Tali conseguenze non possono di certo ritenersi comuni, ovvero patite da tutte le persone afflitte dal grado di invalidità o dalla patologia che affligge il e il CP_1 riconoscimento della personalizzazione del danno nella misura del 15% appare corretta e immune da censure.
Medesime valutazioni valgono in relazione al danno morale, riconosciuto dal
Tribunale in favore del . CP_1
Il danno morale è definibile come sofferenza soggettiva;
è una manifestazione interiore, temporanea, il turbamento ingiusto dello stato d'animo dell'uomo, dolore e sofferenza d'animo ovvero stato di ansia e sforzo d'animo che deriva come conseguenza del fatto illecito.
Nel caso di specie, il danno morale è stato adeguatamente allegato e può considerarsi provato anche alla luce di presunzioni, come è stabilito da consolidato orientamento del Supremo Collegio (Cass. n. 25164/2020).
pagina 16 di 21 A tale proposito, il CTU ha posto in evidenza che “...in relazione alle necessità terapeutiche richieste dalle lesioni iatrogene iniziali, dell'assai prolungato periodo di ospedalizzazione e del costante grave allontanamento dai comuni e quotidiani piaceri della vita, le sofferenze patite dal dr. in relazione al tipo di lesioni CP_1 riscontrate possono essere qualificate di grave intensità...”
La sofferenza soggettiva interiore patita dal danneggiato trova conferma in molteplici circostanze emergenti dagli atti di causa: il si trova ad avere CP_1 continua necessità di assistenza per plurime attività (l'assistenza per la vestizione e per l'espletamento dei bisogni fisiologici), risulta privato della vita sessuale, non può più esercitare la sua attività professionale.
Non possono sussistere dubbi sul fatto che tale situazione provochi nel predetto una sofferenza profonda e continua quale conseguenza delle condizioni in cui lo stesso si è venuto a trovare dopo essere stato sottoposto all'intervento oggetto di causa.
La costante e consolidata giurisprudenza rileva che il riconoscimento del danno morale non costituisce una duplicazione risarcitoria del danno biologico, essendo il primo autonomo e non assimilabile al secondo, in quanto sofferenza interiore e non relazionale e, dunque, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione, che rileva in relazione agli aspetti dinamici compromessi (Cass. n. 7318/2018; Cass. n. 28898/2019).
Da ultimo, la Suprema Corte, con ordinanza n. 11108 pubblicata il 27.4.2023 ha confermato il predetto orientamento, statuendo che “In coerenza con tale linea si
è escluso che costituisca duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medicolegale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
pagina 17 di 21 Con il terzo motivo d'appello l' censura l'ordinanza del 14 Parte_1 febbraio 2023 laddove il Tribunale ha riconosciuto alla moglie del il CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale. Deduce l'appellante che il primo Giudice avrebbe liquidato tale danno in misura troppo elevata utilizzando le Tabelle di
Milano in materia di danno da perdita del congiunto, operando così una comparazione tra il decesso di un familiare e la compromissione delle condizioni di salute del congiunto, senza peraltro esplicitare le modalità di calcolo.
Tale motivo non può trovare accoglimento: non è mai stato contestato dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado (comparsa costituzione pag. 28
e ss.) che abbia cessato di prestare attività lavorativa per Controparte_2 occuparsi della cura del marito tetraplegico, necessitante completa assistenza, per fare fronte alle sue esigenze personali, e anche sulla base di presunzioni si può affermare che la predetta abbia subito rilevanti cambiamenti dello stile di vita e sofferenza interiore derivante dal vedere compromesso e radicalmente mutato il rapporto con il coniuge.
Oltre a ciò, è opportuno rammentare che la consulenza tecnica ha accertato l'intervenuta impotenza coeundi del , cosicché è pacifico che la moglie CP_1 abbia subito un danno consistente anche nella perdita forzata della propria vita sessuale.
Quanto alle modalità di liquidazione dello stesso, ritiene il Collegio che il primo
Giudice non abbia affatto equiparato il danno da lesione del rapporto parentale con quello da perdita del rapporto atteso che il Tribunale ha effettuato una liquidazione equitativa prendendo il danno da perdita del rapporto parentale come mero parametro di calcolo, peraltro, riconoscendo tale danno in misura inferiore alla metà di quanto sarebbe stato riconoscibile per il danno da perdita del rapporto secondo le Tabelle del Tribunale di Milano all'epoca vigenti (euro
316.310,00).
Infondato è il primo motivo di appello avverso l'ordinanza del 4 marzo 2024 con cui l' censura il provvedimento impugnato laddove il primo Controparte_6
Giudice:
pagina 18 di 21 - ha riconosciuto al un danno non patrimoniale da lucro cessante in CP_1 assenza di prova del nesso causale tra la riduzione del reddito e l'inadempimento dei sanitari;
- non ha valorizzato le osservazioni fatte dal CTP dell'appellante il quale aveva evidenziato la necessità di utilizzare, quale parametro di stima della diminuzione reddituale conseguente al danno, il reddito netto medio determinato con media aritmetica ponderata in quanto il reddito del CP_1 negli anni precedenti all'intervento risultava in costante diminuzione, sicché si sarebbe dovuto attribuire un peso più elevato alle ultime annualità.
La prima censura non merita di essere accolta in considerazione del fatto che i
CTU hanno chiaramente accertato il nesso causale tra la riduzione del reddito del e l'inadempimento dei sanitari in quanto hanno affermato che “...i CP_1 reliquati permanenti derivanti dalla lesione iatrogena midollare hanno precluso al dr. di svolgere l'attività di dentista che rappresentava l'attività CP_1 peculiarmente svolta dal medesimo in tutta la sua vita lavorativa e lucrativa”.
Quanto alla tesi dell'appellante secondo cui il consulente avrebbe dovuto utilizzare il criterio della media aritmetica ponderata, ritiene il Collegio che essa non sia condivisibile in quanto attribuire maggior peso alle annualità più vicine all'evento lesivo risulterebbe del tutto arbitrario, non essendovi evidenze certe che le diminuzioni reddituali intervenute in tali periodi siano ancorate esclusivamente alla patologia del . CP_1
Occorre ora esaminare l'appello incidentale proposto da , in Controparte_1 relazione al rigetto della domanda risarcitoria per violazione dell'autodeterminazione terapeutica.
Deduce l'appellante di non essere stato messo al corrente di alcuno specifico rischio collegato all'intervento in quanto il dott. si era limitato ad Per_5 informarlo di una minima percentuale di non meglio precisate complicanze e, pertanto, che, se egli fosse stato informato del rischio di rimanere tetraplegico, mai si sarebbe sottoposto all'intervento chirurgico.
Ritiene il Collegio che il motivo non possa essere accolto in considerazione del fatto che la lesione midollare subita dal è stata una conseguenza di una CP_1
pagina 19 di 21 imperita condotta chirurgica, cosicché non è possibile ritenere che i sanitari avrebbero potuto prevedere un tale decorso dell'intervento e, conseguentemente, informare il paziente di tale eventualità. Diversamente argomentando, si giungerebbe a sostenere l'assunto secondo cui le conseguenze di qualsiasi ipotetico errore, anche madornale e per questo non preventivabile, dovrebbero essere comunicate al paziente, laddove è evidente che l'istituto mira invece a mettere quest'ultimo in condizione di valutare i soli rischi noti normalmente correlati all'esecuzione di quella operazione.
D'altra parte, come correttamente evidenziato dal Tribunale, seppure non vi era la prova che i sanitari avessero fornito una esaustiva informazione dei rischi legati all'intervento, era stato lo stesso ad aver dato atto che gli era stata CP_1 indicata una percentuale di complicazioni dell'1%, percentuale confermata dallo studio specialistico indicato dal consulente di parte convenuta. Conseguentemente
è possibile presumere che se anche il avesse ricevuto informazioni più CP_1 dettagliate sui rischi, in ragione della patologia in essere e della percentuale minima di rischio, egli si sarebbe comunque sottoposto all'intervento.
Del pari infondato è l'appello incidentale proposto contro l'ordinanza del 4 marzo
2024 con cui il censura il provvedimento laddove il Tribunale ha ritenuto CP_1 di non poter liquidare il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa come quantificato nella consulenza integrativa.
A tale proposito si rileva che il criterio proposto dal CTP del , consistente CP_1 nell'utilizzare l'età di pensionamento media dei dentisti e non l'età di pensionamento per vecchiaia, non pare utilizzabile in quanto basato su una PEC inviata dalla Direzione Centro studi e formazione di in cui si dice, in modo CP_7 del tutto generico e senza alcun riferimento numerico e/o statistico, che “l'età media alla quale i dentisti italiani cessano di esercitare l'attività professionale risulta essere il settantesimo anno di età”.
L'assoluta genericità di tale affermazione, unita al fatto che il non ha mai CP_1 fornito alcun elemento dal quale desumere che fosse intenzionato a proseguire l'attività professionale fino al settantesimo anno di età, non consente di ritenere che il criterio di calcolo proposto dal CTP e basato su una situazione meramente pagina 20 di 21 ipotetica sia più adatto e corretto di quello proposto dal CTU e fatto proprio dal
Tribunale.
Pertanto, la scelta del primo Giudice di liquidare il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità in base all'età di pensionamento per vecchiaia appare corretta e meritevole di conferma.
Alla luce del rigetto dell'appello proposto dall' Parte_1
e del rigetto dell'appello incidentale proposto da le spese
[...] Controparte_1 del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, così pronuncia:
- rigetta l'appello principale proposto dall' Controparte_8 [...]
Pt_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- conferma la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite del presente grado;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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