Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberta Picardi, nella procedura ex art. 671 c.p.c., ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile n. 151 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
tra
, rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti dagli avv.ti Gabriele Parte_1
Ardito e Nunzio Fabiano ed elettivamente domiciliato in Palo del Colle (BA) alla via Margherita di
Savoia n. 14, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Ardito oltre che presso il domicilio digitale indicato in atti
Ricorrente
E
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , tutti rappresentati e difesi, in forza di procura Controparte_4 Controparte_5
in atti dall'avv. Giovanni Lamanna e tutti elettivamente domiciliati presso il suddetto difensore, nel suo studio professionale, in Corato in Piazza Bolivar n.20, oltre che presso il domicilio digitale indicato in atti
Convenuti
Letti gli atti e sciolta la riserva;
Osserva
Con ricorso ex art. 671 c.p.c. del 15.1.2025, premesso che alla morte del padre, Parte_1
, avvenuta il 31.1.2020 si apriva la successione ab intestato fra i suoi figli, fra loro Persona_1
germani ed unilateriali;
che ciascun coerede diveniva titolare di quota ereditaria per la quota di 2/10, ad eccezione di e , eredi in misura di 1/10 cadauno, essendo Controparte_4 Controparte_5
subentrati in rappresentazione della madre rinunciante, ; che l'asse ereditario è composto Persona_2
da tutti i beni immobili elencati ai punti a-r del ricorso, oltre ai saldi di due conti correnti bancari presso la filiale di Corato di , all'azienda/ditta individuale ad insegna “Industria alimentare carni CP_6
Quinto OR”, con sede in Corato alla S.P. 231 n. 54, avente valore di successione di €. 3.624.498,00,
cui afferiscono quali beni aziendali i fabbricati di cui alle lettere i, j, k, l, m, n della narrativa del ricorso,
1
Mercato S.r.l. avente valore di successione di €. 18.042,00; che le sorelle consanguinee, CP_1
ed hanno manifestato ferma volontà di estrometterlo dall'eredità del comune CP_3 CP_2
genitore; che pur avendogli riconosciuto formalmente la quota dei 2/10 dell'intero asse ereditario lo hanno però estromesso di fatto dalla gestione e dal godimento effettivo del medesimo patrimonio caduto in successione;
che nel corso di una riunione organizzata mediante applicativo Zoom il 30.3.2020, dal ricorrente abbandonata, veniva nominata rappresentante della comunione ereditaria;
che CP_1
invitato dai germani presso il Notaio per la regolarizzazione della comunione ereditaria su Tes_1
“Industria alimentare carni Quinto OR” in forma societaria, ha rifiutato di sottoscrivere l'atto notarile di regolarizzazione per la svalutazione fraudolenta operata dagli altri coeredi che avevano voluto dotare la società costituenda di un capitale sociale di € 10.000,00 a fronte del suo reale patrimonio di svariati milioni di euro;
che i convenuti, estromettendolo, procedevano il 28.1.2021 alla sottoscrizione dell'atto di regolarizzazione di società di fatto derivante da comunione ereditaria in
“ " in cui veniva conferito l'80 Controparte_7
% dei beni mobili registrati e dei beni immobili facenti capo alla ditta individuale del defunto OR
Quinto, elencati al punto 13 dell'atto notarile, con l'effetto di avere costituito “una nuova irrituale e
contra legem comunione in ordine alla proprietà, gestione e godimento dell'azienda relitta fra Parte_1
, da un lato e per il 20%, e la costituita s.n.c. dall'altro e per l'80%”; di essere stato estromesso
[...]
dalla gestione e dal controllo della Quinto S.p.A., le cui partecipazioni, nella misura del 95%, pure cadevano in successione;
che pur detenendo il 20% di tutti i beni mobili e immobili caduti in successione, di fatto è stato estromesso dalla gestione della azienda facente capo al defunto
[...]
; che l'instauranda controversia di merito è diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dei Per_1
coeredi alla liquidazione della sua quota di patrimonio sociale riferito alla s.n.c, da cui è stato indebitamente estromesso, da attualizzarsi a valori correnti ed in considerazione dell'avviamento commerciale;
che nelle more di questa azione, sussiste il concreto pericolo che i convenuti, intenzionati ad estrometterlo dalle utilità derivanti dalla redditizia attività paterna, possano spogliarsi di beni caratterizzati da volatilità come denaro e quote societarie, per pregiudicare il suo diritto di credito a
2 riceversi la liquidazione della sua quota nella snc;
che il periculum si desume sia dalle condotte escludenti serbate dai convenuti che dalle plurime e periodiche delibere di riparto delle riserve straordinarie della Quinto S.p.A. in favore di alcuni eredi per loro non meglio specificate motivazioni
– tutto quanto premesso, ha chiesto autorizzare il sequestro conservativo dell'intero pacchetto azionario detenuto da tutti i resistenti nella Quinto S.p.A., ad eccezione delle azioni di titolarità del medesimo ricorrente, con contestuale nomina del custode giudiziario, condannando i convenuti alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ritualmente notificati ricorso e pedissequo decreto, tutti i convenuti si sono costituiti, preliminarmente eccependo l'incompetenza del giudice adito per essere funzionalmente competente il tribunale delle imprese;
sempre in via preliminare, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto legittimo contraddittore rispetto alla domanda di liquidazione della quota di snc è la società, soggetto giuridico distinto dai singoli soci e nel merito, richiamate numerose pronunce di questo tribunale e della sezione imprese del Tribunale di Bari, tutte sfavorevoli a , nonché sentenza penale di Parte_1
condanna del medesimo per reati contro e decreti di citazione a giudizio del Quinto per CP_1
fatti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, hanno dedotto l'infondatezza del ricorso per sequestro,
carente di entrambi gli elementi del fumus e del periculum, concludendo per il suo rigetto con vittoria delle spese di lite,
Udita la discussione dei procuratori, esaminata la documentazione prodotta, il Tribunale ha riservato la decisione all'udienza del 17.3.2025
***
Preliminarmente va affermata la competenza funzionale del tribunale adito.
L'instauranda causa di merito ha ad oggetto la domanda di liquidazione della quota della società in nome collettivo “ ”, costituita Controparte_7
da tutti gli eredi di , eccezion fatta per che non è entrato a farne parte. Persona_1 Parte_1
Trattandosi quindi di causa in materia di società di persone, non sussiste la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa che ai sensi infatti del d.lgs 1/2012, ha competenza a decidere relativamente alle cause riguardanti società di capitali.
La domanda di sequestro conservativo, in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della pronuncia
3 di accoglimento della domanda di liquidazione della quota di snc, è volta invece a sottoporre a vincolo parte del patrimonio personale dei convenuti sotto forma di azioni detenute dalla comunione ereditaria nella Quinto s.p.a., sicché in disparte i profili di ammissibilità della domanda rivolta a specifici beni,
non è strumentale al futuro accertamento, alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto all'interno di una società di capitali, il che vale ad escludere che rispetto alla domanda cautelare possa profilarsi la competenza funzionale della sezione specializzata.
Tanto chiarito, il ricorso è infondato.
Come noto, il sequestro conservativo costituisce una misura cautelare tipica, prevista dal legislatore tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica a favore del creditore e, dunque, tra gli strumenti diretti a preservare la responsabilità patrimoniale contemplata dall'art. 2740 c.c.
Segnatamente, proprio in quanto misura volta ad assicurare la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., l'eventuale provvedimento di autorizzazione del sequestro non può e non deve indicare lo specifico bene da assoggettare al vincolo di indisponibilità relativa, ma solo l'importo fino a concorrenza del quale detto vincolo è destinato ad operare, essendo, poi, rimesso al creditore ricercare ed individuare i crediti ovvero i beni, mobili o immobili, di pertinenza del debitore, su cui attuare il sequestro in funzione anticipatoria degli effetti del pignoramento.
Nella fattispecie in esame quindi la domanda di sequestro conservativo di un determinato bene–
pacchetto di azioni detenuto nella Quinto spa dalla comunione ereditaria – per come formulata sconta già un profilo di inammissibilità tenuto anche conto che non è indicato nemmeno in via di approssimazione, il presumibile valore del credito cautelando e dunque non è indicata la misura fino a concorrenza della quale il sequestro dovrebbe autorizzarsi.
Nel merito, la concessione della misura cautelare di cui all'art. 671 c.p.c. esige, innanzitutto, che l'istante dimostri la probabile esistenza e titolarità del diritto (fumus boni iuris) che si vuole sottoporre a cautela, quindi che dimostri il periculum in mora, consistente nel fondato timore di perdere nelle more del giudizio la garanzia patrimoniale del credito.
L'insussistenza di uno dei due elementi determina il rigetto del ricorso per sequestro.
Nella vicenda in parola, difettano entrambi i requisiti del fumus e del periculum.
Quanto al fumus boni iuris, sia pure nei liti della sommarietà della cognizione di questa fase, non appare
4 assistita da un principio di fondatezza la preannunciata azione ex art. 2289 c.c. di liquidazione della quota della “ di ed eredi Quinto" costituita con Controparte_7 CP_1
atto pubblico a rogito del Notaio del 28.1.2021 da Tes_1 CP_1 Controparte_8
e che assume spettargli per essere stato Controparte_5 Controparte_4 Parte_1
indebitamente estromesso dalla società.
non è socio della costituita snc: benché invitato a più riprese anche a mezzo di Parte_1
monitorie legali, a sottoscrivere l'atto di costituzione della snc(cfr. missiva del 19.1.2021 e precedente del 23.12.2020 nella prima richiamata) per divergenze con i germani, ha rifiutato di sottoscrivere l'atto pubblico predisposto dal Notaio presso il cui studio era stato convocato per il giorno 27.1.2021.
Nella società in nome collettivo, costituita per regolarizzare la società di fatto venutasi a creare fra i coeredi in seguito al decesso di , titolare di una assai redditizia ditta di commercio di Persona_1
carni e di un cospicuo patrimonio immobiliare e mobiliare, i soci aderenti hanno conferito, ciascuno per i diritti a sè spettanti, diritti pari ad 8/10 (otto decimi) della piena proprietà dei beni immobili nel
Comune di Corato descritte sotto le lettere a) e b) dell'art. 13 dell'atto pubblico, che corrispondono ai beni sub i-j-k-l-m del ricorso, mentre il restante 20% è rimasto nella titolarità di . Parte_1
Appare quindi priva di fondamento la pretesa di vedersi liquidato il valore di una quota che
[...]
non detiene nella snc di cui non è socio. Pt_1
Sussiste certamente una comunione ereditaria fra tutti i fratelli, eredi di , comunione che Persona_1
ad oggetto i beni che compongono l'azienda del defunto, beni immobili anche ulteriori rispetto a quelli conferiti nella snc, beni mobili, saldi di conti correnti e quote di partecipazione nella Quinto s.p.a. (di cui la comunione ereditaria rappresentata da detiene il 95%) e nella Quinto Linea Controparte_3
Mercato S.r.l. di cui la comunione ereditaria detiene il 100%.
Come insegna la Suprema Corte, l'impresa individuale non costituisce un centro d'imputazione di rapporti giuridici distinto e diverso dal suo titolare: di conseguenza, l'azienda dell'imprenditore individuale non può essere configurata alla stregua di un patrimonio separato dal restante patrimonio dell'imprenditore medesimo, e al suo decesso ab intestato cade in successione a favore di tutti gli eredi legittimi (Cass. n. 4442/2005,in motivazione).
Il decesso dell'imprenditore individuale ha determinato l'immediata insorgenza di una Persona_1
5 comunione incidentale assimilabile alla società di fatto di poi regolarizzata in società in nome collettivo da tutti i coeredi ad eccezione di che rivendica il diritto di recedere e di vedersi Parte_1
liquidata la sua quota.
In fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha chiarito che l'azienda ereditaria deve ritenersi oggetto di comunione se vi sia la finalità del solo godimento in comune secondo la sua consistenza al momento dell'apertura della successione. Tuttavia, se viene esercitata per finalità
speculative con nuovi conferimenti in vista di ulteriori utili, sulla base dell'incremento degli elementi aziendali, può verificarsi che: o l'impresa è esercitata da tutti i coeredi, e in tal caso l'originaria comunione incidentale si trasforma in una società (sia pure irregolare o di fatto); ovvero l'impresa viene esercitata da uno o più eredi, e in tal caso la comunione incidentale è limitata all'azienda così come relitta dal "de cuius", con gli elementi esistenti all'apertura della successione, mentre l'impresa esercitata dal singolo o da parte dei coeredi è riferibile soltanto ad esso o ad essi con gli utili e le perdite relativi
(cfr. Cass. n. 10095/2023; Cass.10188/2019).
Il cadere di un'azienda o di un'impresa in una communio incidens non determina necessariamente la
trasformazione della comunione in un'azienda societaria, essendo a tal fine necessaria un'espressa
manifestazione di volonta di tutti gli interessati, o anche di taluni di essi (per le quote di loro spettanza),
con la conseguenza, in questo secondo caso, del verificarsi della coesistenza di una comunione
incidentale e di un rapporto societario> (Cass. 3655/1981).
A tale stregua, deve reputarsi che, impregiudicato il diritto del Quinto di agire per lo scioglimento della comunione ereditaria che include anche l'azienda relitta dal defunto genitore, la prospettata azione di merito non abbia apprezzabili possibilità di accoglimento.
Tanto detto in punto di fumus, in ogni caso, il ricorso non potrebbe trovare accoglimento per difetto dell'altro concorrente requisito del periculum in mora.
Il periculum in mora va inteso come “pericolo da infruttuosità”. ossia come rischio ragionevolmente fondato ovvero concreto ed attuale, che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c.
Ebbene, nel caso di specie, a fondamento della sua domanda di sequestro, ha allegato Parte_1
6 che i coeredi convenuti potrebbero disfarsi delle quote azionarie detenute nella Quinto s.p.a. di modo da pregiudicare la garanzia del suo credito.
L'allegazione è generica, indimostrata e comunque infondata.
Come già osservato in sede di reclamo dalla sezione specializzata in materia di imprese presso il
Tribunale di Bari investita di un ricorso per sequestro giudiziario del pacchetto di azioni pari al 95%
del capitale della società QUINTO s.p.a, la comunione ereditaria è titolare in modo indiviso di una partecipazione del 95% nella Quinto s.p.a. e partecipa alla gestione della spa mediante il rappresentante della comunione, eletta in seno ad una assemblea dei comunisti validamente tenutasi Controparte_3
e disertata, così come le altre, da . Parte_1
I singoli coeredi non hanno alcun potere di amministrazione e gestione delle azioni nella Quinto s.p.a.
le cui deliberazioni sono assunte dall'assemblea degli azionisti di cui fa parte la comunione ereditaria
Quinto, socia di maggioranza, legittimata ad esprimersi attraverso cui compete di Controparte_3
manifestare la volontà deliberativa della maggioranza dei partecipanti alla comunione in sede di esercizio del diritto di voto in assemblea.
In questo senso è utile richiamare un arresto di legittimità a mente del quale: < in caso di comproprietà
di partecipazioni azionarie, l'impugnazione di una deliberazione asssembleare può essere proposta
esclusivamente dal rappresentante comune indicato nell'art. 2347 cod. civ. e non dal singolo
comproprietario, carente del potere d'impugnare così come di quello di esercitare il diritto d'intervento
e di voto in assemblea> (Cass. civ. 15962/2007).
Non sono state allegate né tantomeno dimostrate condotta di mala gestio (nel compiere le quali non si ravviserebbe alcun interesse in capo ai comunisti coeredi), distrazione, dispersione occultamento di beni riferibili alla comunione ereditaria, al contrario emergendo da un attento esame dei documenti ed anche di precedenti pronunce di merito fra le medesime parti, l'interesse e l'impegno dei convenuti a preservare il patrimonio relitto dal padre, assicurando fruttuosa continuità all'attività aziendale.
Non vi è prova di “plurime e periodiche delibere di riparto delle riserve straordinarie della Quinto S.p.A.
in favore di alcuni eredi”, avendo il Quinto depositato unicamente una delibera del 30.7.2020, di riparto della somma di € 50.000,00 fra i coeredi, approvata all'unanimità dei presenti, in cui si dà atto di ampia liquidità detenuta dalla società.
7 In conclusione, non risultano dai coeredi convenuti poste in essere condotte pregiudizievoli, tali da giustificare l'adozione di provvedimenti cautelari a tanto conseguendo il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza di . Parte_1
P.Q.M.
Letto l'art. 671 c.p.c.
1. rigetta il ricorso per sequestro conservativo;
2. condanna alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida Parte_1
in € 3.620,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti
Si comunichi.
Trani, 17.4.2025
Il Giudice designato dott.ssa Roberta Picardi
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